12.2009.124
Lavoro - revoca del licenziamento in tronco e trasformazione in licenziamento ordinario - conseguenze assicurative
14 dicembre 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2009.124
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, IICCA
Titolo:
Lavoro - revoca del licenziamento in tronco e trasformazione in licenziamento ordinario - conseguenze assicurative
IRRINUNCIABILITÀ
LICENZIAMENTO / DISDETTA
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 335 CO
art. 337 CO
art. 337c CO
art. 341 CO
Incarto n.
12.2009.124
Lugano
14 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.702 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 2 giugno 2008 da
AO 1
RA 1
contro
AP 1
RA 2
in materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 23'508.70 oltre
interessi a titolo di pretese salariali, domanda avversata dalla convenuta;
domanda che il Pretore ha evaso con sentenza 9 giugno 2009,
accogliendo parzialmente l'istanza per fr. 22'333.35 oltre interessi al 5% dal
24 giugno 2005 e condannando la convenuta a rifondergli fr. 1'400.– a titolo di
ripetibili;
appellante la convenuta che, con atto d'appello 22 giugno 2009,
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare il dispositivo
che la condanna a rifondere parzialmente le pretese salariali dell'istante,
protestando ripetibili di prima e seconda sede;
mentre l'istante con osservazioni 30 giugno 2009 propone la
reiezione dell'appello con protesta di ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa;
considerato
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è stato alle
dipendenze di AP 1 a far tempo dal 1° giugno 2003 quale responsabile della
produzione. Con lettera datata 21 febbraio 2004 (recte 21 febbraio
2005), AP 1 ha scritto a AO 1 “le confermiamo la disdetta del rapporto di
lavoro dal 18 febbraio 2005 che lei ha rifiutato di accettare e firmare”,
dichiarando, tra l'altro, di revocargli, “con decorrenza immediata” il diritto
“di fare ingresso nell'azienda” (doc. 1). In data 24 febbraio 2005 si è
verificato “un caso di malattia” relativo a AO 1 (cfr. act. I, pag. 2 verso
l'alto), che AP 1 ha notificato all'A__________ __________ __________ (in
seguito A__________ __________) [cfr. act. II, riassunto scritto di parte convenuta,
pag. 2 verso il basso], a motivo della copertura assicurativa garantita da
quest'ultima in caso di malattia dei dipendenti (cfr. doc. 8 e incarto
richiamato da A__________ __________). Dopo aver sottoposto AO 1 a due perizie
mediche fiduciarie, che hanno riconosciuto il lavoratore totalmente inabile al
lavoro, tra l'altro per disturbi di natura psichica (cfr. incarto richiamato da
AP 1, in particolare perizia medica 9 marzo 2005 del dott. __________ P__________
e perizia psichiatrica 14 aprile 2005 del dott. __________ C__________), A__________
__________ ha versato al datore di lavoro – dopo un periodo di attesa di 30
giorni – indennità di malattia per 90 giorni e meglio complessivi fr. 17'632.–
per il periodo dal 26 marzo 2005 al 23 giugno 2005 (act. III, pag. 1 verso il
basso; doc. A, B, C, 5, 6 e 7). Dagli atti emerge che vi è poi stato uno
scambio epistolare – tra il 12 luglio 2005 e il 26 ottobre 2005 – tra AP 1 ed
il RA 1, nel quale quest'ultimo ha sollecitato il versamento, al lavoratore da
parte del datore di lavoro, quanto meno delle indennità di malattia versate da
A__________ __________ (doc. 2, 3 e 4). Con lettera 7 maggio 2008 (doc. D), il RA
1 ha chiesto a AP 1 di versare a AO 1 le indennità giornaliere di malattia per
il periodo dal 24 febbraio 2005 al 23 giugno 2005, per complessivi fr.
23'508.70 [fr. 5'876.70 a carico della ditta per il periodo di carenza di 30
giorni (fr. 195.89 x 30 giorni)] + fr. 17'632.– versati da A__________ __________
per il periodo 26 marzo 2005-23 giugno 2005]. Con scritto 27 maggio 2008, AP 1
ha risposto di non avere “alcuna intenzione di versare alcun tipo di importo al
sig. AO 1, in quanto non ha alcun diritto ad esso” (doc. E).
Considerandi
2.
Con istanza 2
giugno 2008, AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per
chiedere la condanna di AP 1 al pagamento dell'importo di fr. 23'508.70 oltre
interessi “per mercedi e salari”. All'udienza del 22 luglio 2008 AO 1 ha
confermato la propria istanza. Alla medesima si è opposta la convenuta,
sostenendo che l'istante era stato oggetto di un licenziamento in tronco il 18
febbraio 2005 e che, “in mancanza di un legame contrattuale” da tale data, “non
aveva diritto a percepire alcuna prestazione”, tanto meno le indennità versate
da A__________ __________, poiché soltanto AP 1 era beneficiaria e creditrice
di tali prestazioni. L'istante in replica ha contestato che il licenziamento in
tronco non era supportato da giustificati motivi. La convenuta in duplica ha
obiettato che la contestazione del licenziamento è avvenuta solo in sede di
udienza “per puri scopi tattici”. Esperita l'istruttoria, le parti sono
comparse alla discussione finale, confermandosi nelle proprie richieste, la
convenuta con la produzione di un “riassunto scritto”.
3.
Con sentenza 9
giugno 2009, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando la
convenuta a versare a AO 1 l'importo di fr. 22'333.35 oltre interessi al 5% dal
24.
giugno 2005, come pure fr. 1'400.– a titolo di ripetibili. Il primo giudice ha
ritenuto che nella fattispecie la convenuta non ha motivato in modo
particolareggiato le argomentazioni che hanno portato al licenziamento in
tronco e che il fatto che il lavoratore non abbia immediatamente contestato la
disdetta non ha di per sé alcuna conseguenza giuridica. Secondo il Pretore
pertoccava quindi alla convenuta comprovare il buon fondamento del
licenziamento in tronco deciso nei confronti dell'istante. Dall'istruttoria – a
detta del primo giudice – non sono però emerse responsabilità tali nel
comportamento del lavoratore da poter giustificare un simile provvedimento.
Ritenendo il licenziamento in tronco assolutamente ingiustificato, il Pretore
ha ritenuto doversi applicare l'art. 337c cpv. 1 CO, e quindi ha riconosciuto il
diritto dell'istante a percepire il salario come se si fosse trattato di un
licenziamento ordinario. Essendo il contratto di lavoro nel suo secondo anno di
durata, il primo giudice ha ritenuto che il termine di disdetta ordinario era
di due mesi per la fine di un mese. Il licenziamento essendo intervenuto il 18
febbraio 2005, il relativo termine di disdetta sarebbe, a suo dire, giunto a
scadenza il 30 aprile 2005. Considerata la sospensione del termine ordinario di
disdetta a far tempo dal 24 febbraio 2005, dovuta all'incapacità lavorativa, la
scadenza del contratto di lavoro si sarebbe protratta fino al 31 luglio 2005.
Il Pretore ha tuttavia accertato che la pretesa dell'istante è stata limitata
“al periodo dal 24 febbraio 2005 al 23 giugno 2005 (30 giorni di carenza e 90
giorni di indennità perdita di guadagno)”. Per il periodo “coperto
dall'indennità perdita di guadagno a causa di malattia”, il primo giudice ha
ritenuto che l'ammontare del credito vantato dall'istante” risultava “dai tre
conteggi mensili rilasciati agli atti sub. doc. A-C, per complessivi fr.
17'632.–”. Per il periodo di carenza il primo giudice ha per contro ritenuto
che “l'istante può pretendere unicamente l'80% del salario”. Dipartendosi dalla
considerazione che “l'indennità giornaliera era calcolata al 100% (fr. 195.89
al giorno)”, il Pretore ha quindi ritenuto che “per i 30 giorni di carenza” la
medesima poteva “essere riconosciuta limitatamente all'importo di fr. 156.71 al
giorno e quindi a complessivi fr. 4'701.35”. Da ciò il parziale accoglimento dell'istanza,
per l'importo di fr. 22'333.35.
4.
Con appello 22
giugno 2009, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere integralmente l'istanza e condannare AO 1 a rifonderle ripetibili di
prima e di seconda sede. Con osservazioni 30 giugno 2009 AO 1 propone la
reiezione dell'appello con protesta di ripetibili di seconda sede.
5.
Il Pretore, come
detto (sopra, consid. 3), ha ritenuto che in assenza di qualsivoglia grave
motivo giustificante il licenziamento in tronco, il provvedimento adottato
dalla convenuta risulta assolutamente ingiustificato. In applicazione dell'art.
337c cpv. 1 CO, il primo giudice ha quindi riconosciuto all'istante il diritto
a percepire il salario come se si fosse trattato di un licenziamento ordinario.
Il Pretore ha per finire accolto parzialmente la pretesa dell'istante,
evidenziando che era comunque già limitata – dallo stesso richiedente – al
periodo dal 24 febbraio 2005 al 23 giugno 2005 (30 giorni di carenza e 90
giorni di indennità perdita di guadagno).
5.1
In vero dagli atti e
dalle circostanze del procedimento in oggetto traspare che le parti hanno di
fatto rinunciato alla risoluzione immediata del contratto. Giuridicamente, la
revoca del licenziamento in tronco o la sua trasformazione in una risoluzione
ordinaria sono ammissibili, purchè non siano utilizzati per aggirare le norme
che assicurano la protezione contro le disdette (Wyler, Droit du travail, 2ª ed., Berna 2008, pag. 506; Rehbinder,
Berner Kommentar,n. 1 in fine ad art. 337c CO; Staehlin,
Zürcher Kommentar, n. 38 ad art. 337 CO e n. 22 ad art. 337c CO). Non è
contestato che la malattia di AO 1 si è verificata in data 24 febbraio 2005
(cfr. act. I, pag. 2 verso l'alto) – quindi posteriormente al licenziamento in
tronco – e che AP 1 ha comunque notificato il caso di malattia ad A__________ __________
[cfr. act. II, riassunto scritto di parte convenuta, pag. 2 verso il basso].
Giova ricordare che il licenziamento in tronco determina la fine immediata
anche delle coperture assicurative legate al contratto di lavoro (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Kommentar
zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n. 5 ad art. 337 CO). Con la notifica del
caso di malattia di AO 1 ad A__________ __________, il datore di lavoro ha
ammesso, quanto meno per atti concludenti, di aver rinunciato al licenziamento
in tronco e di aver accettato la validità del contratto almeno per il periodo durante
il quale era garantita la copertura assicurativa. Del resto la rinuncia a
contestare il licenziamento in tronco – attestata dal teste __________ S__________,
segretario sindacale che conduceva le trattative con la convenuta per conto
dell'istante – era sorretta dalla conferma data da A__________ __________ di
accettazione del caso e dalla convinzione che le indennità versate dall'assicurazione
sarebbero state girate al dipendente e quindi da una protrazione di validità
del contratto di lavoro per il periodo durante il quale A__________ __________
avrebbe versato le indennità giornaliere di malattia (act. III, pag. 3 verso il
basso). Sbaglia d'altronde palesemente l'appellante quando sostiene che il
pagamento delle indennità di malattia sarebbe “assolutamente slegato da ogni
considerazione relativa al contratto di lavoro” e che le indennità sarebbero
state “pagate in virtù di un rapporto esistente con la ditta, senza riguardo al
contratto di lavoro” (appello, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). Già si è
detto che l'interdipendenza del contratto di lavoro con il contratto
d'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia è tale per cui la
cessazione del primo determina la fine immediata anche delle coperture
assicurative garantite dal secondo, nel senso che malattie posteriori alla fine
del contratto di lavoro non sono più coperte. Ma va aggiunto che il lavoratore
non è estraneo al rapporto assicurativo, non fosse altro che per il fatto che
le prestazioni assicurative sono versate per la sua malattia e che egli deve
acconsentire – come ha fatto – a sottoporsi alle perizie mediche (fiduciarie)
necessarie a stabilire il suo stato di salute. In altri termini, diversamente
da quanto vorrebbe l'appellante, l'assicurazione in questione non è di certo
stata pattuita per permettere al datore di lavoro di lucrare sulle condizioni
di salute del dipendente, ma per garantire al lavoratore ancora legato
contrattualmente al datore di lavoro di percepire lo stipendio nonostante
l'impedimento, senza gravare sul datore di lavoro. La notifica della malattia
di AO 1 ad A__________ __________ da parte di AP 1, non può dunque che essere
interpretata quale rinuncia del datore di lavoro alla disdetta immediata
notificata prima dell'insorgere della malattia.
Già per questi motivi l'appello, nella misura in cui postula che il
contratto di lavoro non abbia esplicato effetti dopo il 18 febbraio 2005 –
giorno della notifica della disdetta – si avvera infondato. Il fatto poi che il
lavoratore abbia rinunciato a far valere le sue pretese fino al 31 luglio 2005
– giorno che il Pretore, vista la malattia, ha rettamente ritenuto quale
scadenza ordinaria del contratto di lavoro – è privo di rilievo.
5.2
A titolo
abbondanziale si evidenzia che, come rettamente rilevato dal Pretore, la
convenuta non ha in ogni caso comprovato l'esistenza di validi motivi per il
licenziamento in tronco. L'appellante non indica del resto l'esistenza negli
atti di prove attestanti i pretesi validi motivi, limitandosi a lamentare il
fatto che l'istante avrebbe atteso “tre anni, cinque mesi e quattro giorni” a
contestare l'infondatezza del licenziamento (appello, pag. 4 nel mezzo).
Secondo l'appellante, detto comportamento del lavoratore, sarebbe “lesivo del
dovere di diligenza e fedeltà” (appello, pag. 5 in alto) e comporterebbe un
ribaltamento sul dipendente “dell'onere definitivo della prova”. A torto.
Il Pretore ha
giustamente ricordato che l'onere della prova relativo all'esistenza di una
causa grave giustificante il licenziamento in tronco è a carico del datore di
lavoro (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
op. cit., n. 13 ad art. 337 CO). D'altro canto, dal semplice decorso del tempo
in pendenza di prescrizione non può essere dedotta una rinuncia alla pretesa
salariale o un suo esercizio abusivo (Tobler/Fravre/Munoz/Gullo
Ehm, Arbeitsrecht, Losanna 2006, n. 1.10 ad art. 341 CO; DTF 126 III 337
consid. 7b, 110 II 273). Né del resto il fatto che l'istante non abbia
impugnato il licenziamento abusivo può essere ritenuto come circostanza
sufficiente a ritenere l'abuso di diritto. In effetti traspare dagli atti che
la contestazione non è stata fatta valere da AO 1 essendo egli convinto che AP
1.
gli avrebbe per lo meno “girato” le indennità versate da A__________ __________
(act. III, pag, 3 verso il basso). D'altro canto, palesemente abusivo è semmai
il comportamento della convenuta. Ciò nella misura in cui si è comportata come
se il contratto esistesse, notificando la malattia del lavoratore
all'assicurazione e incassando le prestazioni dell'assicurazione; trattenendo poi
per sé le prestazioni e sostenendo in causa, a distanza di tre anni, di fronte
alla legittime pretese del lavoratore, che a quest'ultimo non è dovuto alcunché
in quanto il contratto di lavoro era stato in precedenza risolto con effetto
immediato. Le argomentazioni dell'appellante si rivelano pertanto infondate e
temerarie.
6.
A motivo di quanto
sopra esposto, l'appello, palesemente infondato e temerario, va quindi respinto.
La pretesa salariale di AO 1 per il periodo dal 24 febbraio 2005 al 23 giugno
2005.
va pertanto confermata nella misura – non oggetto di contestazione –
stabilita dal Pretore.
Non si prelevano tasse
né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non
superiore a fr. 30'000.–, e meglio di fr. 22'333.35. L'appellante, interamente
soccombente, verserà all'istante un'equa indennità per ripetibili d'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
22 giugno 2009 di AP 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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