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Decisione

12.2009.125

Respondabilità del proprietario di una strada, incidente della circolazione subito da motociclista, strada secondaria, onere della prova, nozione di opera difettosa, dovere di prudenza

25 ottobre 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9 agosto 2006, poco dopo la mezzanotte, AP 1, all'epoca dei

fatti domiciliato ad A__________, si è messo in sella della propria

motocicletta (modello Honda XL 1000 V) per rientrare a casa dopo avere reso

visita al suo datore di lavoro nella zona alta del paese. Nel percorrere il

tratto di strada comunale che da „L__________ “ porta su Via __________, giunto

a circa 50 metri dallo stabile che ospita la __________, poco prima che la

strada comincia a scendere formando una leggera S e a restringersi per la

presenza di edifici ai suoi lati, l'interessato è transitato sopra un tombino

situato al centro della carreggiata, che risultava piuttosto profondo a causa

dell'infossamento dell'asfalto, e a seguito di ciò ha bruscamente frenato e

perso la padronanza del proprio veicolo, andando dapprima a urtare il muro di

un'abitazione a destra della carreggiata e poi - dopo essere stato sbilanciato,

avere cambiato direzione e avere effettuato una ulteriore frenata – a cozzare

contro la ringhiera ubicata a sinistra del suo senso di marcia. AP 1 è così

finito a terra con la moto che ha continuato il suo percorso in strisciata

ancora circa 13 metri prima di fermarsi definitivamente a ridosso di una

autovettura parcheggiata dinnanzi alla __________. Agli agenti di polizia

intervenuti sul posto ha dichiarato che stava circolando con il casco

regolarmente allacciato, con i fari anabbaglianti accesi e ad una velocità di 45 km/h, stante un limite segnalato di 50 km/h. Le constatazioni della polizia hanno permesso di

stabilire che l'infortunato era effettivamente transitato sopra un chiusino

parzialmente dissestato, ma non segnalato da particolari cartelli nonostante le

autorità comunali avessero già previsto di rifare la pavimentazione avendo

contrassegnato sull'asfalto il perimetro entro il quale eseguire i lavori.

Pochi metri dopo il chiusino, in traiettoria con lo stesso, gli agenti hanno

rilevato sull'asfalto una prima traccia di frenata di circa 7 metri, e poi una seconda di circa 5 metri dopo il punto del primo urto (doc. B).

AP 1,

risultato negativo alla prova dell'alcol, è stato trasportato all'Ospedale

Regionale di __________, dove gli è stato riscontrato un politrauma con

frattura radio distale bilaterale, frattura aperta della tibia e della fibula

sinistra e contusione alla parete addominale a destra, che hanno reso necessari

un intervento chirurgico e una sua degenza fino al 22 agosto 2006 (doc. C). Dal

giorno dell'incidente l'interessato è inabile al lavoro in maniera totale (doc.

C, J-M e O), motivo per il quale il datore di lavoro (__________Sagl) gli ha

disdetto il rapporto di lavoro con effetto dal 1° agosto 2007 (doc. D). Da tale

data egli è inoltre stato posto al beneficio di una rendita intera

dell'assicurazione per l'invalidità (doc. P).

B. Con

la petizione in rassegna, facendo valere una responsabilità del convenuto nella

sua veste di proprietario della strada in questione, ritenuta difettosa, AP 1 ha chiesto la condanna del AO 1 al pagamento di fr. 21'742.- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2007 a titolo di risarcimento del danno subito sino a quel momento, di cui fr. 4'000.- per le spese

di sostituzione del motoveicolo, fr. 8'600.- per quelle di patrocinio (doc. G),

fr. 477.10 per i costi di perizia sulla moto (doc. H) e fr. 8'664.90 per la

perdita di guadagno riconducibile al periodo di attesa e alla quota di salario

(20%) non coperta dalle indennità giornaliere dell'assicuratore infortuni SWICA

(doc. I e J). Il convenuto si è opposto alla petizione negando che la strada in

parola - nel frattempo (verosimilmente già nel corso dell'autunno 2006, dopo le

ferie dell'edilizia) risistemata – potesse essere ritenuta difettosa a causa

dell'infossamento dell'asfalto, comunque di ridotte dimensioni e non tale da

costituire una fonte di pericolo per gli utenti della strada. Ha quindi

osservato che se avesse rispettato le norme della circolazione stradale, circolando

a destra e non al centro della carreggiata e adattando la propria velocità alle

circostanze concrete, l'attore non sarebbe transitato sopra quel tombino e non

avrebbe perso la padronanza del veicolo. In siffatte condizioni il convenuto ha

anche escluso l'esistenza di un nesso di causalità fra lo stato della strada e

l'incidente. Allo stesso modo ha contestato tutte le pretese risarcitorie

poiché non comprovate o comunque ritenute eccessive. Esperita l'istruttoria, le

parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei

rispettivi memoriali conclusivi.

C. Con

la sentenza qui impugnata, premesso che il punto esatto in cui l'attore era

transitato non poteva comunque essere dimostrato, il Pretore ha ritenuto che la

buca in questione non raggiungeva le dimensioni riconosciute dalla

giurisprudenza in materia per ammettere una difettosità dell'opera e per quindi

fondare una responsabilità del suo proprietario; tanto più che era ubicata al

centro di una strada secondaria e poco trafficata. Per il resto, il fatto che

l'area fosse già stata contrassegnata in vista dei lavori di sistemazione e che

il convenuto avesse in seguito effettivamente proceduto al rifacimento della

pavimentazione in quel tratto non permetteva, a mente del Pretore, di

concludere che la buca potesse rappresentare un pericolo per un utente della

strada facente prova di normale attenzione. E anche volendo riconoscere

l'esistenza di un difetto, la pretesa risarcitoria andava comunque respinta

perché con il suo comportamento (circolazione al centro della strada, velocità

inadeguata e perdita di padronanza) l'attore avrebbe interrotto ogni nesso di

causalità.

D. Con

l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione e di riservargli il diritto di rivendicare

il pregiudizio economico e il torto morale che dovessero realizzarsi fino a

stabilizzazione dello stato di salute. In sintesi, egli ribadisce che la strada

in questione era difettosa anche per l'assenza di ogni segnalazione del

pericolo e osserva che con il rifacimento del tombino sul quale era transitato

il giorno dell'incidente – e unicamente di quello, malgrado ve ne fossero anche

altri presentanti degli affossamenti, seppur di dimensioni minori – l'autorità

comunale avrebbe in realtà ammesso, per atti concludenti, la propria

responsabilità. Quanto all’interruzione del nesso causale ammessa dal Pretore,

l'appellante contesta che gli si possa imputare una qualsiasi concolpa.

Delle

osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se

necessario, nei considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Giusta

l'art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto

a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di

manutenzione. Il demanio artificiale, e quindi anche una strada, è un'opera ai

sensi dell'art. 58 cpv. 1 CO (DTF 129 III 65; II CCA 25

marzo 2003 inc. n. 12.2002.120; Chappuis/Becker,

La responsabilité de l'Etat pour les routes, in: Werro/Stöckli [a cura di],

Journées du droit de la circulation routière, 2006, pag. 91 segg., pag. 93). Secondo una giurisprudenza costante, anche un ente pubblico incorre

nella responsabilità di diritto privato, qualunque sia il criterio che lo

distingue dal diritto pubblico, per opere di sua proprietà adibite a scopi di

utilità pubblica. Il ricorso all'art. 58 CO è giustificato dalla preoccupazione

di impedire vizi di costruzione o difetti di manutenzione, prevenendo eventuali

lacune del diritto pubblico, a lato del quale assicura che vengano intraprese

le misure elementari. L'art. 58 CO fissa pertanto la responsabilità dell'ente

pubblico in qualità di proprietario di un'opera finché la stessa non sia

definita più rigorosamente (DTF 112 II 230/231; II CCA 25 marzo 2003 inc. n.

12.2002

; cfr. pure Probst, Die

Haftung des Strasseneigentümers, in: Stöckli/ Werro [a cura di],

Strassenverkehrsrechts-Tagung, 2006, pag. 35 segg., pag. 59). Ciò non è però il

caso nel Cantone Ticino. Gli art. 6 e 37 della legge sulle strade (LStr) si

limitano a stabilire che le strade devono essere mantenute secondo criteri

tecnici ed economici progrediti, tenuto conto della loro destinazione, a

disporre che devono in particolare essere prese le misure necessarie alla

sicurezza dell'opera e delle persone e a precisare che la manutenzione

comprende segnatamente la riparazione dei danni cagionati alle opere

dall'usura, da eventi naturali o dall'uomo (sul significato attribuito dalla

giurisprudenza alle norme cantonali di diritto amministrativo in materia di

costruzione e manutenzione delle strade cfr. DTF 130 III 736 consid. 1.4).

2.

Un'opera

si reputa difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme

al suo scopo e alla sua funzione; l'ammissione di un difetto dipende dalle

circostanze del caso concreto (DTF 130 III 736 consid. 1.3 e 1.4; 129 III 65

consid. 1.1 con riferimenti). La difettosità di un'opera si determina da un

punto di vista oggettivo, secondo l'esperienza della vita nel luogo in cui essa

si trova e secondo lo scopo a cui la stessa è deputata servire (DTF 123 III

310/311). Trattandosi di strade, occorre tenere conto del tipo e dell'intensità

del traffico ivi previsto (DTF 103 II 240 consid. 2b pag. 243; Brehm, Berner Kommentar, n. 170 ad art.

58.

CO). Non ogni fonte di pericolo vale automaticamente quale vizio di

costruzione o difetto di manutenzione; non si può infatti ragionevolmente

pretendere che la rete stradale venga realizzata e mantenuta in uno stato tale

da prevenire ogni minimo rischio. Già solo per la sua estensione, la rete

stradale non può infatti essere mantenuta allo stesso modo di un edificio (DTF

130.

III 736 consid. 1.4; 102 II 343 consid. 1c; Brehm,

op. cit., n. 187 ad art. 58 CO). L'utente è consapevole del fatto che le strade

sono esposte ai fenomeni naturali e che possono esservi momenti in cui il loro

transito può avverarsi pericoloso. Non si può di conseguenza pretendere dal suo

proprietario, che solitamente è un ente pubblico, di garantire il grado massimo

di sicurezza per ogni strada. È sufficiente che facendo prova della normale

attenzione essa sia percorribile senza pericoli. Ostacoli sul manto stradale

quali possono essere dei binari, delle scanalature o delle irregolarità di

superficie possono segnatamente mettere a repentaglio la sicurezza di ciclisti

e motociclisti. Possono fondare una difettosità dell'opera se i loro utenti

facendo uso della normale attenzione non possono riconoscerli in tempo e

neppure possono prevederli. In linea di principio - secondo dottrina e giurisprudenza

- tocca pertanto a ogni singolo utente percorrere la strada con prudenza e

adattare il proprio comportamento alle sue condizioni e non il contrario (DTF

129.

III 65 consid. 1.1; 102 II 343 consid. 1b pag. 345; Brehm, op. cit., n. 172 ad art. 58 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches

Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, n. 111 e 112 a pag. 239). Spetta così anzitutto al conducente adattare la sua velocità alla situazione

concreta (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr). Chi, circolando ad esempio troppo

velocemente, non tiene nella debita considerazione questi fattori non può

prevalersi della responsabilità dell'ente pubblico giusta l'art. 58 CO se con

una guida prudente e ragionevole avrebbe potuto evitare l'incidente (DTF 129

III 65 consid. 1.1 con riferimenti; 98 II 40 consid. 2).

In altri

termini la responsabilità propria del danneggiato („Selbstverantwortung“), dal

quale si può pretendere un minimo di attenzione, costituisce un primo limite

all'obbligo di sicurezza imposto al proprietario dell'opera. Un secondo limite

è poi posto dall'esigibilità („Zumutbarkeit“), temporale, tecnica e

finanziaria, dei provvedimenti necessari a rimuovere un determinato pericolo

(DTF 130 III 736 consid. 1.3 e 1.4 con riferimenti; Pra 2006 n. 30 pag. 211

consid. 2.2; cfr. pure Chappuis/Becker,

op. cit., pag. 99). Ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'ente

pubblico non va così scordato che gli investimenti pubblici nel settore della

costruzione e della manutenzione della rete viaria devono rimanere in una

proporzione ragionevole con i mezzi finanziari a disposizione (DTF 129 III 65

consid. 1.1; 102 II 343 consid. 1c; Brehm,

op. cit., n. 173-175 ad art. 58 CO).

3.

L'art.

8.

CC impone a chi intende dedurre un proprio diritto da una circostanza di

fatto l'obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di

fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi

pretende l'esistenza del diritto (Kummer,

Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; DTF 129 III 65 consid. 4.1; 125 III 78

consid. 3b con rinvii). La prova di un vizio di costruzione o di un difetto di

manutenzione ai sensi dell'art. 58 CO incombe pertanto a chi – in concreto:

l'appellante - si prevale di questa causa di responsabilità (DTF 108 II 184

consid. 2).

4.

Nel

caso di specie è pacifico che la strada sulla quale si è verificato

l'infortunio è di proprietà del convenuto e configura una strada (secondaria)

di raccolta (art. 5 cpv. 4 LStr) poco trafficata. In assenza di misurazioni più

precise che non sono state disposte – ma che avrebbero potuto esserle senza

difficoltà nell'ambito di un'assunzione di prove a futura memoria (art. 446

segg. CPC) che però non è stata chiesta nonostante dai rilevamenti stradali

presenti in loco fosse chiara l'imminenza dei lavori di sistemazione della

pavimentazione -, il Pretore si è basato sulle fotografie allegate al rapporto

di polizia (doc. B; v. pure doc. 2) per accertare che l'avvallamento presente

nel tratto di strada incriminata era più pronunciato sul lato sinistro del

tombino rispetto al senso di marcia dell'attore e per rilevare che in quella

zona lo stesso poteva essere stimato in 60 cm di lunghezza, 20 cm di larghezza e non più di 4-5 cm di profondità. L'attore non contesta in questa sede né

l'attendibilità di questi accertamenti né la correttezza dell'esposizione della

prassi – riportata nella pronuncia impugnata - sviluppata in tema di

responsabilità del proprietario di un'opera in presenza di dislivelli stradali.

È dunque sufficiente il rinvio alle considerazioni del querelato giudizio per

confermare che di per sé un infossamento di queste dimensioni, dovuto all'usura

e alla esposizione agli influssi atmosferici, non configura normalmente un

difetto di manutenzione, tanto più se – come in concreto – lo stesso è situato

su una strada secondaria, poco trafficata, di montagna che presenta(va)

manifesti segni di logorio anche in altri punti (v. Brehm, op. cit., n. 196 seg. ad art. 58 CO: difetto ammesso

nel caso di una buca di 15 cm su una larghezza di 1 m [Rep. 1957 pag. 304], di una buca di 4-8 cm su una larghezza di mezzo metro [Rep. 1958 pag. 223],

di una buca di 7-10 cm [Rep. 1974 pag. 116], e di una scanalatura di larghezza

variante da 4 a 8 cm e di una profondità da 4 a 5.5 cm, con andamento leggermente obliquo e con un fronte di 3.95 m, costruita su una strada di notevole pendenza

[Rep. 1978 pag. 109]; per contro difetto negato nel caso di dislivello stradale

di 3-4 cm [DTF 59 II 394] o di abbassamento del fondo stradale fino a 8 cm al margine del campo stradale [DTF 58 II 356]). Ad avvalorare questa tesi vi è inoltre la

valutazione di Pfau (Ausgewählte

Fragen aus dem Gebiete der Haftung für Wege und Strassen nach Art. 58 OR, 1978,

pag. 66 segg.) il quale, riferendosi ad ulteriore prassi cantonale (SJZ 46 pag.

73: difetto ammesso nel caso di un tombino infossato di 10.5 cm al centro della carreggiata), sottolinea come decisive ai fini del giudizio circa la

difettosità non siano solo le dimensioni di un infossamento ma anche

l'importanza della strada, ed osserva come ad esempio anche secondo la

giurisprudenza tedesca degli infossamenti fino a 5 cm in zone rurali non siano ritenuti difettosi. A ciò si aggiunge – aspetto processualmente non

secondario - che nel caso di specie nemmeno si è potuto stabilire il punto

esatto in cui l'attore è transitato sopra il tombino e che le considerazioni

qui esposte si riferiscono all'evenienza – comunque non dimostrata – in cui il

passaggio fosse avvenuto nel punto maggiormente profondo della strada.

5.

L'appellante

sostiene che nel risistemare unicamente la pavimentazione intorno al tombino in

questione, l'autorità comunale avrebbe rilasciato, per atti concludenti, un

chiaro riconoscimento di responsabilità. Questa tesi non convince. La sola

circostanza che l'ente pubblico abbia adottato delle misure non prova ancora

l'esistenza di una situazione oggettiva di pericolo e tantomeno il suo

riconoscimento da parte del convenuto (CCC 18 dicembre 2001 inc. n.

16.2001

). Una strada, di per sé - per quanto appena esposto - non difettosa

ai sensi dell'art. 58 CO, non può trasformarsi in un'opera difettosa per il

solo fatto che l'autorità comunale vi abbia effettuato delle migliorie. Se così

fosse, le cause di risarcimento si sprecherebbero, come rileva a giusto titolo

l'appellato, e l'autorità comunale si guarderebbe bene dal procedere a simili

interventi (in questo senso anche Brehm,

op. cit., n. 64 ad art. 58 CO).

6.

Contrariamente

a quanto ribadito in appello, la strada in esame neppure risultava difettosa

per l'assenza di una particolare segnaletica. La sua assenza può costituire

difetto dell'opera unicamente se la sua presenza era indispensabile a

dipendenza dell'esistenza di una situazione di pericolo o di un ostacolo (Brehm, op.cit., n. 178 e 182 ad art. 58

CO; DTF 103 II 243). Ciò non si avvera però se la carreggiata – nel luogo del

sinistro – poteva essere percorsa senza incontrare ostacoli di sorta (CCC 18

dicembre 2001 inc. n. 16.2001.57). Orbene, se l'attore - che abitava e lavorava

ad A__________ e che pertanto poteva giustamente essere ritenuto cognito dei

luoghi benché non avesse intrapreso la sera dell'incidente il percorso abituale

per rientrare a casa – avesse percorso la strada comunale tenendo regolarmente

la destra come prescrive l'art. 34 LCStr, il suo passaggio non avrebbe incontrato

difficoltà alcuna. L'avvallamento di maggior rilievo si trovava al centro della

strada, e addirittura leggermente spostato sull'area di percorrenza di senso

inverso sulla quale l'attore, come detto, non avrebbe normalmente dovuto

transitare. Se a ciò si aggiunge che l'attore, da soli due mesi in possesso

della licenza di condurre per la categoria A (cfr. anche DTF 98 II 40 consid. 4 in fine), circolava di notte, su un tratto in cui la strada si restringeva e scendeva a S con

visuale ridotta per la presenza di edifici a ridosso della carreggiata, allora

anche la velocità dichiarata – comunque contestata e non comprovata - di 45 km/h - avvicinantesi al massimo consentito, vale a dire alla velocità che i veicoli non devono

superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della

visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 OSStr) -, appariva, come giustamente

rilevato dal primo giudice, inadeguata alle circostanze (art. 32 cpv. 1 LCStr).

Già solo alla luce di queste constatazioni può rimanere indecisa l'ulteriore

questione – risolta affermativamente dal Pretore - di sapere se l’attore, che

non è subito caduto dopo essere transitato sopra il tombino, ma ha percorso

altri 10 m circa prima di effettuare una prima (brusca, di 7 m) frenata, abbia anche per il resto mal gestito la perdita di stabilità della sua moto. Sia come

sia, infatti, l'appellante non può prevalersi della responsabilità dell'ente

pubblico giusta l'art. 58 CO perché, per quanto detto in precedenza, con una

guida prudente e ragionevole avrebbe potuto evitare l'incidente (cfr. la

giurisprudenza sopra citata al consid. 2).

7.

La

richiesta di risarcimento è pertanto infondata. L'appello dell'attore, che in

questa sede peraltro nemmeno più spende parola per allegare e dimostrare il

danno che gli avrebbe occasionato l'infortunio, va inoltre dichiarato

irricevibile nella misura in cui è rivolto contro l'assegnazione delle spese e

ripetibili di prima istanza. La giurisprudenza cantonale ha in effetti già

avuto modo di stabilire l'irritualità della domanda d'appello volta ad ottenere

la modifica dell'importo attribuito in prima sede, nel caso in cui sia stata

omessa – come in concreto - l'indicazione della somma che la parte appellante

ritiene congrua e dovuta, principio pacificamente applicabile anche in materia

di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 10 ad art. 309; per tante II CCA 24 febbraio 2006 inc. n.

12.2005

, pubb. in NRCP 2006 pag. 194, 28 dicembre 2004 inc. n. 12.2004.222,

14.

ottobre 2004 inc. n. 12.2003.112).

8.

Ne

discende la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e

la TG

pronuncia:

1.

L'appello

19.

giugno 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 500.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

600.

-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico. L’appellante rifonderà

inoltre al convenuto fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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