12.2009.125
Respondabilità del proprietario di una strada, incidente della circolazione subito da motociclista, strada secondaria, onere della prova, nozione di opera difettosa, dovere di prudenza
25 ottobre 2010Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2009.125
Data decisione, Autorità:
25.10.2010, IICCA
Titolo:
Respondabilità del proprietario di una strada, incidente della circolazione subito da motociclista, strada secondaria, onere della prova, nozione di opera difettosa, dovere di prudenza
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DI UN FONDO
art. 58 CO
Incarto n.
12.2009.125
Lugano
25 ottobre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Grisanti (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.14
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 5 giugno 2007
da
AP 1
rappr. dall’RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’RA 2
con cui
l'attore ha chiesto di accertare la responsabilità del convenuto nell'incidente
occorsogli il 9 agosto 2006, di condannare di conseguenza la controparte al
pagamento di fr. 21'742.- oltre interessi a rifusione del danno attuale e di
riservarsi il diritto al risarcimento del pregiudizio all'avvenire economico e
del torto morale nel momento in cui la sua situazione di salute si sarebbe
stabilizzata;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza 4 giugno
2009;
appellante
l'attore che con atto di appello 19 giugno 2009 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
il convenuto con osservazioni 24 agosto 2009 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa,
ritenuto
Fatti
A. Il 9 agosto 2006, poco dopo la mezzanotte, AP 1, all'epoca dei
fatti domiciliato ad A__________, si è messo in sella della propria
motocicletta (modello Honda XL 1000 V) per rientrare a casa dopo avere reso
visita al suo datore di lavoro nella zona alta del paese. Nel percorrere il
tratto di strada comunale che da „L__________ “ porta su Via __________, giunto
a circa 50 metri dallo stabile che ospita la __________, poco prima che la
strada comincia a scendere formando una leggera S e a restringersi per la
presenza di edifici ai suoi lati, l'interessato è transitato sopra un tombino
situato al centro della carreggiata, che risultava piuttosto profondo a causa
dell'infossamento dell'asfalto, e a seguito di ciò ha bruscamente frenato e
perso la padronanza del proprio veicolo, andando dapprima a urtare il muro di
un'abitazione a destra della carreggiata e poi - dopo essere stato sbilanciato,
avere cambiato direzione e avere effettuato una ulteriore frenata – a cozzare
contro la ringhiera ubicata a sinistra del suo senso di marcia. AP 1 è così
finito a terra con la moto che ha continuato il suo percorso in strisciata
ancora circa 13 metri prima di fermarsi definitivamente a ridosso di una
autovettura parcheggiata dinnanzi alla __________. Agli agenti di polizia
intervenuti sul posto ha dichiarato che stava circolando con il casco
regolarmente allacciato, con i fari anabbaglianti accesi e ad una velocità di 45 km/h, stante un limite segnalato di 50 km/h. Le constatazioni della polizia hanno permesso di
stabilire che l'infortunato era effettivamente transitato sopra un chiusino
parzialmente dissestato, ma non segnalato da particolari cartelli nonostante le
autorità comunali avessero già previsto di rifare la pavimentazione avendo
contrassegnato sull'asfalto il perimetro entro il quale eseguire i lavori.
Pochi metri dopo il chiusino, in traiettoria con lo stesso, gli agenti hanno
rilevato sull'asfalto una prima traccia di frenata di circa 7 metri, e poi una seconda di circa 5 metri dopo il punto del primo urto (doc. B).
AP 1,
risultato negativo alla prova dell'alcol, è stato trasportato all'Ospedale
Regionale di __________, dove gli è stato riscontrato un politrauma con
frattura radio distale bilaterale, frattura aperta della tibia e della fibula
sinistra e contusione alla parete addominale a destra, che hanno reso necessari
un intervento chirurgico e una sua degenza fino al 22 agosto 2006 (doc. C). Dal
giorno dell'incidente l'interessato è inabile al lavoro in maniera totale (doc.
C, J-M e O), motivo per il quale il datore di lavoro (__________Sagl) gli ha
disdetto il rapporto di lavoro con effetto dal 1° agosto 2007 (doc. D). Da tale
data egli è inoltre stato posto al beneficio di una rendita intera
dell'assicurazione per l'invalidità (doc. P).
B. Con
la petizione in rassegna, facendo valere una responsabilità del convenuto nella
sua veste di proprietario della strada in questione, ritenuta difettosa, AP 1 ha chiesto la condanna del AO 1 al pagamento di fr. 21'742.- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2007 a titolo di risarcimento del danno subito sino a quel momento, di cui fr. 4'000.- per le spese
di sostituzione del motoveicolo, fr. 8'600.- per quelle di patrocinio (doc. G),
fr. 477.10 per i costi di perizia sulla moto (doc. H) e fr. 8'664.90 per la
perdita di guadagno riconducibile al periodo di attesa e alla quota di salario
(20%) non coperta dalle indennità giornaliere dell'assicuratore infortuni SWICA
(doc. I e J). Il convenuto si è opposto alla petizione negando che la strada in
parola - nel frattempo (verosimilmente già nel corso dell'autunno 2006, dopo le
ferie dell'edilizia) risistemata – potesse essere ritenuta difettosa a causa
dell'infossamento dell'asfalto, comunque di ridotte dimensioni e non tale da
costituire una fonte di pericolo per gli utenti della strada. Ha quindi
osservato che se avesse rispettato le norme della circolazione stradale, circolando
a destra e non al centro della carreggiata e adattando la propria velocità alle
circostanze concrete, l'attore non sarebbe transitato sopra quel tombino e non
avrebbe perso la padronanza del veicolo. In siffatte condizioni il convenuto ha
anche escluso l'esistenza di un nesso di causalità fra lo stato della strada e
l'incidente. Allo stesso modo ha contestato tutte le pretese risarcitorie
poiché non comprovate o comunque ritenute eccessive. Esperita l'istruttoria, le
parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei
rispettivi memoriali conclusivi.
C. Con
la sentenza qui impugnata, premesso che il punto esatto in cui l'attore era
transitato non poteva comunque essere dimostrato, il Pretore ha ritenuto che la
buca in questione non raggiungeva le dimensioni riconosciute dalla
giurisprudenza in materia per ammettere una difettosità dell'opera e per quindi
fondare una responsabilità del suo proprietario; tanto più che era ubicata al
centro di una strada secondaria e poco trafficata. Per il resto, il fatto che
l'area fosse già stata contrassegnata in vista dei lavori di sistemazione e che
il convenuto avesse in seguito effettivamente proceduto al rifacimento della
pavimentazione in quel tratto non permetteva, a mente del Pretore, di
concludere che la buca potesse rappresentare un pericolo per un utente della
strada facente prova di normale attenzione. E anche volendo riconoscere
l'esistenza di un difetto, la pretesa risarcitoria andava comunque respinta
perché con il suo comportamento (circolazione al centro della strada, velocità
inadeguata e perdita di padronanza) l'attore avrebbe interrotto ogni nesso di
causalità.
D. Con
l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione e di riservargli il diritto di rivendicare
il pregiudizio economico e il torto morale che dovessero realizzarsi fino a
stabilizzazione dello stato di salute. In sintesi, egli ribadisce che la strada
in questione era difettosa anche per l'assenza di ogni segnalazione del
pericolo e osserva che con il rifacimento del tombino sul quale era transitato
il giorno dell'incidente – e unicamente di quello, malgrado ve ne fossero anche
altri presentanti degli affossamenti, seppur di dimensioni minori – l'autorità
comunale avrebbe in realtà ammesso, per atti concludenti, la propria
responsabilità. Quanto all’interruzione del nesso causale ammessa dal Pretore,
l'appellante contesta che gli si possa imputare una qualsiasi concolpa.
Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Giusta
l'art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto
a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di
manutenzione. Il demanio artificiale, e quindi anche una strada, è un'opera ai
sensi dell'art. 58 cpv. 1 CO (DTF 129 III 65; II CCA 25
marzo 2003 inc. n. 12.2002.120; Chappuis/Becker,
La responsabilité de l'Etat pour les routes, in: Werro/Stöckli [a cura di],
Journées du droit de la circulation routière, 2006, pag. 91 segg., pag. 93). Secondo una giurisprudenza costante, anche un ente pubblico incorre
nella responsabilità di diritto privato, qualunque sia il criterio che lo
distingue dal diritto pubblico, per opere di sua proprietà adibite a scopi di
utilità pubblica. Il ricorso all'art. 58 CO è giustificato dalla preoccupazione
di impedire vizi di costruzione o difetti di manutenzione, prevenendo eventuali
lacune del diritto pubblico, a lato del quale assicura che vengano intraprese
le misure elementari. L'art. 58 CO fissa pertanto la responsabilità dell'ente
pubblico in qualità di proprietario di un'opera finché la stessa non sia
definita più rigorosamente (DTF 112 II 230/231; II CCA 25 marzo 2003 inc. n.
12.2002
; cfr. pure Probst, Die
Haftung des Strasseneigentümers, in: Stöckli/ Werro [a cura di],
Strassenverkehrsrechts-Tagung, 2006, pag. 35 segg., pag. 59). Ciò non è però il
caso nel Cantone Ticino. Gli art. 6 e 37 della legge sulle strade (LStr) si
limitano a stabilire che le strade devono essere mantenute secondo criteri
tecnici ed economici progrediti, tenuto conto della loro destinazione, a
disporre che devono in particolare essere prese le misure necessarie alla
sicurezza dell'opera e delle persone e a precisare che la manutenzione
comprende segnatamente la riparazione dei danni cagionati alle opere
dall'usura, da eventi naturali o dall'uomo (sul significato attribuito dalla
giurisprudenza alle norme cantonali di diritto amministrativo in materia di
costruzione e manutenzione delle strade cfr. DTF 130 III 736 consid. 1.4).
2.
Un'opera
si reputa difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme
al suo scopo e alla sua funzione; l'ammissione di un difetto dipende dalle
circostanze del caso concreto (DTF 130 III 736 consid. 1.3 e 1.4; 129 III 65
consid. 1.1 con riferimenti). La difettosità di un'opera si determina da un
punto di vista oggettivo, secondo l'esperienza della vita nel luogo in cui essa
si trova e secondo lo scopo a cui la stessa è deputata servire (DTF 123 III
310/311). Trattandosi di strade, occorre tenere conto del tipo e dell'intensità
del traffico ivi previsto (DTF 103 II 240 consid. 2b pag. 243; Brehm, Berner Kommentar, n. 170 ad art.
58.
CO). Non ogni fonte di pericolo vale automaticamente quale vizio di
costruzione o difetto di manutenzione; non si può infatti ragionevolmente
pretendere che la rete stradale venga realizzata e mantenuta in uno stato tale
da prevenire ogni minimo rischio. Già solo per la sua estensione, la rete
stradale non può infatti essere mantenuta allo stesso modo di un edificio (DTF
130.
III 736 consid. 1.4; 102 II 343 consid. 1c; Brehm,
op. cit., n. 187 ad art. 58 CO). L'utente è consapevole del fatto che le strade
sono esposte ai fenomeni naturali e che possono esservi momenti in cui il loro
transito può avverarsi pericoloso. Non si può di conseguenza pretendere dal suo
proprietario, che solitamente è un ente pubblico, di garantire il grado massimo
di sicurezza per ogni strada. È sufficiente che facendo prova della normale
attenzione essa sia percorribile senza pericoli. Ostacoli sul manto stradale
quali possono essere dei binari, delle scanalature o delle irregolarità di
superficie possono segnatamente mettere a repentaglio la sicurezza di ciclisti
e motociclisti. Possono fondare una difettosità dell'opera se i loro utenti
facendo uso della normale attenzione non possono riconoscerli in tempo e
neppure possono prevederli. In linea di principio - secondo dottrina e giurisprudenza
- tocca pertanto a ogni singolo utente percorrere la strada con prudenza e
adattare il proprio comportamento alle sue condizioni e non il contrario (DTF
129.
III 65 consid. 1.1; 102 II 343 consid. 1b pag. 345; Brehm, op. cit., n. 172 ad art. 58 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, n. 111 e 112 a pag. 239). Spetta così anzitutto al conducente adattare la sua velocità alla situazione
concreta (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr). Chi, circolando ad esempio troppo
velocemente, non tiene nella debita considerazione questi fattori non può
prevalersi della responsabilità dell'ente pubblico giusta l'art. 58 CO se con
una guida prudente e ragionevole avrebbe potuto evitare l'incidente (DTF 129
III 65 consid. 1.1 con riferimenti; 98 II 40 consid. 2).
In altri
termini la responsabilità propria del danneggiato („Selbstverantwortung“), dal
quale si può pretendere un minimo di attenzione, costituisce un primo limite
all'obbligo di sicurezza imposto al proprietario dell'opera. Un secondo limite
è poi posto dall'esigibilità („Zumutbarkeit“), temporale, tecnica e
finanziaria, dei provvedimenti necessari a rimuovere un determinato pericolo
(DTF 130 III 736 consid. 1.3 e 1.4 con riferimenti; Pra 2006 n. 30 pag. 211
consid. 2.2; cfr. pure Chappuis/Becker,
op. cit., pag. 99). Ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'ente
pubblico non va così scordato che gli investimenti pubblici nel settore della
costruzione e della manutenzione della rete viaria devono rimanere in una
proporzione ragionevole con i mezzi finanziari a disposizione (DTF 129 III 65
consid. 1.1; 102 II 343 consid. 1c; Brehm,
op. cit., n. 173-175 ad art. 58 CO).
3.
L'art.
8.
CC impone a chi intende dedurre un proprio diritto da una circostanza di
fatto l'obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di
fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l'esistenza del diritto (Kummer,
Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; DTF 129 III 65 consid. 4.1; 125 III 78
consid. 3b con rinvii). La prova di un vizio di costruzione o di un difetto di
manutenzione ai sensi dell'art. 58 CO incombe pertanto a chi – in concreto:
l'appellante - si prevale di questa causa di responsabilità (DTF 108 II 184
consid. 2).
4.
Nel
caso di specie è pacifico che la strada sulla quale si è verificato
l'infortunio è di proprietà del convenuto e configura una strada (secondaria)
di raccolta (art. 5 cpv. 4 LStr) poco trafficata. In assenza di misurazioni più
precise che non sono state disposte – ma che avrebbero potuto esserle senza
difficoltà nell'ambito di un'assunzione di prove a futura memoria (art. 446
segg. CPC) che però non è stata chiesta nonostante dai rilevamenti stradali
presenti in loco fosse chiara l'imminenza dei lavori di sistemazione della
pavimentazione -, il Pretore si è basato sulle fotografie allegate al rapporto
di polizia (doc. B; v. pure doc. 2) per accertare che l'avvallamento presente
nel tratto di strada incriminata era più pronunciato sul lato sinistro del
tombino rispetto al senso di marcia dell'attore e per rilevare che in quella
zona lo stesso poteva essere stimato in 60 cm di lunghezza, 20 cm di larghezza e non più di 4-5 cm di profondità. L'attore non contesta in questa sede né
l'attendibilità di questi accertamenti né la correttezza dell'esposizione della
prassi – riportata nella pronuncia impugnata - sviluppata in tema di
responsabilità del proprietario di un'opera in presenza di dislivelli stradali.
È dunque sufficiente il rinvio alle considerazioni del querelato giudizio per
confermare che di per sé un infossamento di queste dimensioni, dovuto all'usura
e alla esposizione agli influssi atmosferici, non configura normalmente un
difetto di manutenzione, tanto più se – come in concreto – lo stesso è situato
su una strada secondaria, poco trafficata, di montagna che presenta(va)
manifesti segni di logorio anche in altri punti (v. Brehm, op. cit., n. 196 seg. ad art. 58 CO: difetto ammesso
nel caso di una buca di 15 cm su una larghezza di 1 m [Rep. 1957 pag. 304], di una buca di 4-8 cm su una larghezza di mezzo metro [Rep. 1958 pag. 223],
di una buca di 7-10 cm [Rep. 1974 pag. 116], e di una scanalatura di larghezza
variante da 4 a 8 cm e di una profondità da 4 a 5.5 cm, con andamento leggermente obliquo e con un fronte di 3.95 m, costruita su una strada di notevole pendenza
[Rep. 1978 pag. 109]; per contro difetto negato nel caso di dislivello stradale
di 3-4 cm [DTF 59 II 394] o di abbassamento del fondo stradale fino a 8 cm al margine del campo stradale [DTF 58 II 356]). Ad avvalorare questa tesi vi è inoltre la
valutazione di Pfau (Ausgewählte
Fragen aus dem Gebiete der Haftung für Wege und Strassen nach Art. 58 OR, 1978,
pag. 66 segg.) il quale, riferendosi ad ulteriore prassi cantonale (SJZ 46 pag.
73: difetto ammesso nel caso di un tombino infossato di 10.5 cm al centro della carreggiata), sottolinea come decisive ai fini del giudizio circa la
difettosità non siano solo le dimensioni di un infossamento ma anche
l'importanza della strada, ed osserva come ad esempio anche secondo la
giurisprudenza tedesca degli infossamenti fino a 5 cm in zone rurali non siano ritenuti difettosi. A ciò si aggiunge – aspetto processualmente non
secondario - che nel caso di specie nemmeno si è potuto stabilire il punto
esatto in cui l'attore è transitato sopra il tombino e che le considerazioni
qui esposte si riferiscono all'evenienza – comunque non dimostrata – in cui il
passaggio fosse avvenuto nel punto maggiormente profondo della strada.
5.
L'appellante
sostiene che nel risistemare unicamente la pavimentazione intorno al tombino in
questione, l'autorità comunale avrebbe rilasciato, per atti concludenti, un
chiaro riconoscimento di responsabilità. Questa tesi non convince. La sola
circostanza che l'ente pubblico abbia adottato delle misure non prova ancora
l'esistenza di una situazione oggettiva di pericolo e tantomeno il suo
riconoscimento da parte del convenuto (CCC 18 dicembre 2001 inc. n.
16.2001
). Una strada, di per sé - per quanto appena esposto - non difettosa
ai sensi dell'art. 58 CO, non può trasformarsi in un'opera difettosa per il
solo fatto che l'autorità comunale vi abbia effettuato delle migliorie. Se così
fosse, le cause di risarcimento si sprecherebbero, come rileva a giusto titolo
l'appellato, e l'autorità comunale si guarderebbe bene dal procedere a simili
interventi (in questo senso anche Brehm,
op. cit., n. 64 ad art. 58 CO).
6.
Contrariamente
a quanto ribadito in appello, la strada in esame neppure risultava difettosa
per l'assenza di una particolare segnaletica. La sua assenza può costituire
difetto dell'opera unicamente se la sua presenza era indispensabile a
dipendenza dell'esistenza di una situazione di pericolo o di un ostacolo (Brehm, op.cit., n. 178 e 182 ad art. 58
CO; DTF 103 II 243). Ciò non si avvera però se la carreggiata – nel luogo del
sinistro – poteva essere percorsa senza incontrare ostacoli di sorta (CCC 18
dicembre 2001 inc. n. 16.2001.57). Orbene, se l'attore - che abitava e lavorava
ad A__________ e che pertanto poteva giustamente essere ritenuto cognito dei
luoghi benché non avesse intrapreso la sera dell'incidente il percorso abituale
per rientrare a casa – avesse percorso la strada comunale tenendo regolarmente
la destra come prescrive l'art. 34 LCStr, il suo passaggio non avrebbe incontrato
difficoltà alcuna. L'avvallamento di maggior rilievo si trovava al centro della
strada, e addirittura leggermente spostato sull'area di percorrenza di senso
inverso sulla quale l'attore, come detto, non avrebbe normalmente dovuto
transitare. Se a ciò si aggiunge che l'attore, da soli due mesi in possesso
della licenza di condurre per la categoria A (cfr. anche DTF 98 II 40 consid. 4 in fine), circolava di notte, su un tratto in cui la strada si restringeva e scendeva a S con
visuale ridotta per la presenza di edifici a ridosso della carreggiata, allora
anche la velocità dichiarata – comunque contestata e non comprovata - di 45 km/h - avvicinantesi al massimo consentito, vale a dire alla velocità che i veicoli non devono
superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 OSStr) -, appariva, come giustamente
rilevato dal primo giudice, inadeguata alle circostanze (art. 32 cpv. 1 LCStr).
Già solo alla luce di queste constatazioni può rimanere indecisa l'ulteriore
questione – risolta affermativamente dal Pretore - di sapere se l’attore, che
non è subito caduto dopo essere transitato sopra il tombino, ma ha percorso
altri 10 m circa prima di effettuare una prima (brusca, di 7 m) frenata, abbia anche per il resto mal gestito la perdita di stabilità della sua moto. Sia come
sia, infatti, l'appellante non può prevalersi della responsabilità dell'ente
pubblico giusta l'art. 58 CO perché, per quanto detto in precedenza, con una
guida prudente e ragionevole avrebbe potuto evitare l'incidente (cfr. la
giurisprudenza sopra citata al consid. 2).
7.
La
richiesta di risarcimento è pertanto infondata. L'appello dell'attore, che in
questa sede peraltro nemmeno più spende parola per allegare e dimostrare il
danno che gli avrebbe occasionato l'infortunio, va inoltre dichiarato
irricevibile nella misura in cui è rivolto contro l'assegnazione delle spese e
ripetibili di prima istanza. La giurisprudenza cantonale ha in effetti già
avuto modo di stabilire l'irritualità della domanda d'appello volta ad ottenere
la modifica dell'importo attribuito in prima sede, nel caso in cui sia stata
omessa – come in concreto - l'indicazione della somma che la parte appellante
ritiene congrua e dovuta, principio pacificamente applicabile anche in materia
di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 10 ad art. 309; per tante II CCA 24 febbraio 2006 inc. n.
12.2005
, pubb. in NRCP 2006 pag. 194, 28 dicembre 2004 inc. n. 12.2004.222,
14.
ottobre 2004 inc. n. 12.2003.112).
8.
Ne
discende la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
pronuncia:
1.
L'appello
19.
giugno 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
600.
-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico. L’appellante rifonderà
inoltre al convenuto fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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