12.2009.126
Mandato, contratto di veterinario, compensazione di pretese per violazione del dovere di informazione del medico
27 settembre 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.126
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, IICCA
Ricorso:
TF,4D_116/2010, 22.3.2011
Titolo:
Mandato, contratto di veterinario, compensazione di pretese per violazione del dovere di informazione del medico
RESPONSABILITÀ
art. 394 CO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2009.126
Lugano
27 settembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Grisanti (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.279
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 30 dicembre
2004 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'718.95,
oltre interessi del 5% dal 25 luglio 2002 su fr. 11'564.60 e dal 14 dicembre
2002 su fr. 1'154.35, domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il
Pretore ha accolto con sentenza 2 giugno 2009;
appellante
il convenuto, con atto d'appello 22 giugno 2009, mediante il quale chiede la
riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la
petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 28 agosto 2009 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Il
18 luglio 1999 "L__________", cavallo di razza Holstein, è stato
ricoverato per una colica alla Clinica veterinaria di Zurigo (Kantonales
Tierspital Zürich) dell'Università di Zurigo. I veterinari hanno constatato che
il cavallo era disidratato e gli hanno applicato delle infusioni. Inoltre hanno
riscontrato a L__________ anomalie anatomiche concernenti la grandezza degli
anelli inguinali, risultati più larghi della media (doc. Z). Il 22 febbraio
2002 AP 1, responsabile della scuderia il „__________ presso il quale il
cavallo era alloggiato, ha ricoverato nuovamente L__________ presso la Clinica
veterinaria dell'Università di Zurigo, in quanto il cavallo lamentava un
indurimento del testicolo sinistro. A quel momento i veterinari hanno
diagnosticato un'ernia inguinale e una peritonite, che hanno richiesto due
operazioni e l'asportazione di un testicolo (doc. G). La Clinica ha fatturato
il 30 aprile 2002 per entrambe le operazioni fr. 11'564.60 a C__________, proprietaria dell'animale (doc. C). Quest'ultima ha comunicato
telefonicamente il 19 giugno 2002 alla Clinica che l'importo sarebbe stato
saldato dall'assicurazione di AP 1, in quanto si sospettava che l'ernia fosse
dovuta all'utilizzo del cavallo, sforzato eccessivamente in scuderia. A un
sollecito di pagamento inviato dalla Clinica a AP 1 il 26 giugno 2002 (doc. D),
la moglie di quest'ultimo ha risposto il 30 luglio 2002, chiedendo di
pazientare con il pagamento in quanto l'assicurazione aveva richiesto
l'opinione di un veterinario (doc. E). Il consulente ha accertato che L__________
soffriva già nel 1999 delle importanti anomalie riscontrate in seguito presso
la Clinica veterinaria, motivo per cui l'ernia non era imputabile a un utilizzo
improprio dell'animale (doc. 2).
B. Il 2
settembre 2002 C__________ ha personalmente ricoverato L__________ presso la
Clinica veterinaria di Zurigo in seguito all'apparizione di fistole purulente
dopo la seconda degenza. Il cavallo è stato in seguito dimesso il 14 settembre
2002, e la Clinica ha emesso in data 23 ottobre 2002 una fattura di fr. 1'154.35
intestata a AP 1 (doc. I). Fallite le trattative per una composizione
extragiudiziaria della vertenza, con petizione 30 dicembre 2004 l'Università di Zurigo ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 12'718.95, più
interessi al 5% dal 25 luglio 2002 su fr. 11'564.60 e su fr. 1'154.35 dal 14
dicembre 2002.
C. Statuendo
il 15 novembre 2007, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha in un primo
tempo respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva del
convenuto. Con sentenza del 30 gennaio 2009 questa Camera ha parzialmente
accolto l'appello dell'attrice, ha respinto l'eccezione di carenza di
legittimazione passiva e rinviato gli atti alla Pretura affinché emanasse un
nuovo giudizio nel merito della causa. Con nuovo giudizio del 2 giugno 2009 il
Pretore ha quindi accolto la petizione e posto la tassa di giustizia (fr.
600.-) e le spese (fr. 5'600.-) a carico del convenuto, al quale ha pure fatto
obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili. In sostanza,
il primo giudice ha riconosciuto l'esistenza del credito vantato dall'attrice,
che sarebbe rimasto incontestato sia nella fase preprocessuale sia con la
risposta alla petizione, mentre alla luce anche delle conclusioni peritali non
ha ritenuto possibile dedurre dalle affermazioni del convenuto – cui incombeva
il relativo onere della prova – una violazione del dovere di diligenza né altre
manchevolezze ad opera dei veterinari della Clinica. In particolare, non ha
ravvisato una mancata informazione sullo stato clinico (larghezza degli anelli
inguinali) del cavallo nel 1999 che, se correttamente trasmessa, avrebbe potuto
evitare il (doppio) ricovero del 2002 e il conseguente (asserito) danno posto
in compensazione dal convenuto.
D. AP 1
è insorto contro il predetto giudizio pretorile con appello del 22 giugno 2009,
nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia
respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
In sintesi, l'appellante contesta la correttezza delle fatture inviategli e
ribadisce di avere subito un danno di fr. 91'000.-, che pone in compensazione
con il credito (contestato) dell'attrice, per avere quest'ultima omesso di
informarlo sulle anomalie del cavallo riscontrate nel 1999 e per non avere
posto in discussione, come avrebbe invece dovuto, la possibilità di una
castrazione già in occasione di quel primo ricovero. Castrazione che, sempre
secondo il convenuto, la proprietaria, messa correttamente al corrente della
situazione, non avrebbe esitato a disporre perché, come ha confermato il perito
giudiziario, avrebbe evitato la successiva ernia e, quindi, anche le operazioni
del 2002 con le conseguenti complicazioni e il verificarsi del danno (minor
valore dell'animale, spese di cura permanente, ecc.). Delle argomentazioni con
cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei
considerandi in diritto.
e considerato
Considerandi
1.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, le parti hanno
concluso un contratto di cure veterinarie che, in quanto tale, soggiace alle
disposizioni sul mandato ai sensi degli art. 394 segg. CO (DTF 93 II 19
consid.1; sentenza del Tribunale federale 4C.345/2003 dell'11 gennaio 2005 consid. 2; Fellmann, Berner Kommentar,
n. 187 ad art. 394 CO). Il fatto che C__________ avrebbe maturato la propria
decisione di acquistare il cavallo dopo il ricovero di L__________ nel luglio
1999.
e anche in ragione delle rassicurazioni ivi ricevute (doc. R), non
modifica questa valutazione, perché anche in quella occasione l'animale non era
stato portato a Zurigo per una visita di controllo in vista del suo eventuale
acquisto („Ankaufsuntersuchung“) - nel qual caso si giustificherebbe
l'applicazione delle norme sul contratto di appalto (Fink, Aufklärungspflicht von Medizinalpersonen [Arzt,
Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker], San Gallo 2008, pagg. 14 e 212) -, bensì per un
trattamento d'urgenza di una colica.
2.
Con
la sua petizione, accolta dal Pretore, l'attrice ha chiesto il pagamento per le
prestazioni fornite in occasione dei due ricoveri avvenuti nel 2002. Da parte
sua il convenuto continua ad opporsi a tale pagamento e contesta, come già in
sede di duplica, le fatture in ogni loro singolo elemento (prestazioni,
quantità, prezzi unitari ecc.).
2.1
L'art.
8.
CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l'obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di
fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l'esistenza del diritto (Kummer,
Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In questo senso spetta al creditore
dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico all'origine del suo credito,
mentre il debitore deve dimostrarne l'estinzione (Kummer, op. cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, m. 27 ad art.
183). In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi,
come l'attrice, procede per ottenere l'adempimento di una pretesa contrattuale
è gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto nonché
la congruità della sua pretesa, mentre secondo l'art. 90 CPC il giudice valuta
secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli
elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo
fatto debba ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; Kummer, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC).
2.2
Trattandosi
delle prestazioni fatturate, il Pretore ha accolto la pretesa dell'attrice
anche in considerazione del fatto che il credito vantato non sarebbe stato contestato
né nella risposta né altrimenti prima dell'inoltro della causa. Ora, di per sé
va dato atto all'appellante che l'art. 176 cpv. 1 CPC, nel regolare la forma
della duplica e nel rinviare all'art. 170, non esclude che un'eccezione di
merito possa essere sollevata per la prima volta in tale allegato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art.
176). Di conseguenza, il solo fatto che le fatture non fossero state
precedentemente contestate nei loro singoli elementi, non impediva al convenuto
di opporsi in fase di duplica. Allo stesso modo va ugualmente dato atto che il
silenzio osservato dopo aver ricevuto una fattura non vale di per sé come
accettazione tacita secondo l'art. 6 CO (DTF 112 II 500; 96 II 58 consid. 1).
Nondimeno, la decisione del Pretore di riconoscere il credito dell'attrice
merita di essere confermata.
A ben
vedere, infatti, il convenuto non si è limitato a rimanere silente dopo la
ricezione delle fatture. A distanza di oltre un anno (e più precisamente il 10
giugno 2003) dalla trasmissione della prima fattura, il suo patrocinatore di
allora, dopo avere raccolto informazioni, si è in effetti attivato e ha opposto
alcune obiezioni alle pretese creditorie, ma non in relazione all'ammontare
delle fatture o all'effettiva esecuzione delle prestazioni dettagliatamente
indicatevi, bensì unicamente in merito all'asserita mancata segnalazione delle
anomalie riscontrate in occasione del primo ricovero del 1999 (doc. R). A ciò
si aggiunge – come osserva pertinentemente l'appellata - che fino alla risposta
di causa il convenuto si è limitato a porre in compensazione il proprio danno
senza contestare l'attendibilità delle fatture. È dunque solo in sede di
duplica – e quindi a distanza di tre anni - che egli ha per la prima volta
contestato – in termini peraltro generici – la correttezza della fatturazione
in quanto tale. Sulla base di queste constatazioni si è quindi indotti a
concludere che con il suo comportamento il convenuto aveva in realtà già
(tacitamente) ammesso - di massima - l'esistenza del credito dell'attrice (cfr.
per analogia sentenze del Tribunale federale 4A_4/2009 del 29 giugno 2009
consid. 3.2.1 e 4C.348/2005 del 27 febbraio 2006 consid. 7.2).
Ma anche
a prescindere da questa considerazione, la correttezza del credito risulta
ampiamente comprovata alla luce della documentazione agli atti e delle
risultanze istruttorie. È sufficiente a tal riguardo il rinvio alla
dichiarazione 22 giugno 2002 del dott. M__________, veterinario di fiducia
della compagnia assicurativa __________, che era stato contattato
dall'assicuratore per un parere dopo l'annuncio di sinistro da parte dei
coniugi P__________. Orbene, da questa dichiarazione risulta chiaramente che i
costi fatturati dalla Clinica erano del tutto giustificati e si situavano anzi
al limite inferiore („eher an der unteren Grenze“; doc. 4). Senza dimenticare
che le deposizioni rogatoriali dei testi M__________ e F__________,
rispettivamente, responsabile amministrativo e assistente superiore
(„Oberassistent“) della Clinica all'epoca dei fatti, hanno illustrato le
rigorose procedure di allestimento e controllo che precedevano la trasmissione
della fattura definitiva. Ad ogni modo si ricorda che anche una (eventuale, da
verificare qui di seguito) cattiva esecuzione di un mandato non comporta necessariamente
la totale decadenza del diritto all'onorario del mandatario, ma può, se del
caso, permetterne la riduzione tenendo conto del valore delle prestazioni
effettuate sulla base del rapporto fra prestazione e controprestazione del
mandante (DTF 124 III 425; II CCA 9 marzo 2006 inc. n. 12.2004.160, 13 giugno
2002.
inc. n. 12.2001.150 e 28 dicembre 2001 inc. n. 12.2001.78; Derendinger, Die Nicht- und die
nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, Friburgo 1988, pag. 204
segg.).
3.
Resta
quindi da esaminare se, come pretende l'appellante, il credito dell'attrice si
sia estinto per effetto di compensazione. Il convenuto oppone infatti al
credito della Clinica una propria pretesa risarcitoria (cedutagli dalla
proprietaria del cavallo; doc. 6) per violazione contrattuale. Egli rimprovera
all'attrice di non avere debitamente informato la controparte sulle anomalie
riscontrate a L__________ nel 1999 e di non avere posto in discussione la
possibilità di una castrazione già in occasione di quel primo ricovero. Osserva
che se l'attrice avesse adempiuto al proprio obbligo di informazione, il
cavallo sarebbe stato sicuramente castrato già nel 1999, evitando le successive
coliche ed ernie e quindi anche le operazioni del 2002 con le conseguenti
complicazioni e i danni.
3.1
Sebbene
l'analogia non valga per tutti gli aspetti, la responsabilità del veterinario
si apparenta a quella del medico (DTF 93 II 19 consid. 1 e sentenza citata 4C.345/2003 consid. 3.1). Ciò significa che anche la responsabilità del veterinario presuppone
cumulativamente: una violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza, un
danno, un nesso di causalità naturale e adeguato tra la violazione contrattuale
e il danno, nonché infine la colpa, che - se i primi tre requisiti sono
adempiuti - viene presunta (art. 97 cpv. 1 CO). Nella sua qualità di mandatario
il veterinario è dunque responsabile verso il suo mandante della fedele e
diligente cura degli affari affidatigli (art. 398 CO), laddove l'"affare
affidatogli" non è la guarigione, trattandosi di un risultato che il
veterinario non è in grado di garantire, bensì la prestazione di cure in
maniera conforme alle regole dell'arte veterinaria, tendenti alla guarigione
(cfr. per analogia RtiD I-2009 pag. 696; Fink,
op. cit., pag. 12 seg.; Bolliger/Goetschel/Richner/Spring,
Tier im Recht Transparent, 2008, pag. 426 e 429). Il mandatario opera in modo
manchevole quando viola un obbligo di natura principale o secondaria derivante
dal contratto, oppure quando non fa prova della necessaria diligenza (cfr. ad
esempio Gattiker, Die
Widerrechtlichkeit des ärztlichen Eingriffs nach schweizerischem Zivilrecht,
pag. 38 segg.). In particolare è riscontrabile una violazione dell'obbligo di
diligente esecuzione del mandato quando il mandatario incorre in un errore
nella diagnosi e nella cura perché non ha seguito le regole dell'arte
generalmente riconosciute. Una violazione contrattuale è inoltre ravvisabile in
caso di violazione da parte del mandatario degli obblighi di informazione (II
CCA 3 agosto 2006 inc. n. 12.2005.133 e 13 giugno 2002 inc. n. 12.2001.150). In
ambito veterinario, l'obbligo di informazione e di consulenza comprende
segnatamente l'obbligo di informare il proprietario (o un suo ausiliario: v. Fink, op. cit., pag. 224) sulle
modalità, i rischi e la prognosi di un determinato intervento come pure su
eventuali alternative terapeutiche, nonché l'obbligo di esaminare lo stato
generale dell'animale e di porre una diagnosi. Rientrano nella nozione di
consulenza anche eventuali informazioni, istruzioni o suggerimenti quali
possono essere quelli relativi al foraggiamento o al corretto utilizzo di
medicinali (Fink, op. cit., pag.
213; Bolliger/Goetschel/Richner/Spring,
op. cit., pag. 426).
3.2
In
base ai combinati art. 398 cpv. 1 e 321e CO, la responsabilità del mandatario
si ricollega al regime generale della responsabilità contrattuale (art. 97 ss.
CO). In particolare, il mandante deve dimostrare l'esistenza di una violazione
contrattuale, di un danno e di un nesso di causalità adeguata tra la violazione
contrattuale e il danno, mentre il mandatario può liberarsi dalla
responsabilità provando che nessuna colpa gli è imputabile (Wiegand, Basler Kommentar, 4. ed., n. 5
segg. e 61 segg. ad art. 97 CO). Nel caso di specie, non è più messa in
discussione la conformità – accertata dal perito giudiziario - alle regole
dell'arte veterinaria delle cure dispensate in occasione dei due ricoveri del
2002.
Resta per contro da verificare se l'attrice abbia altrimenti violato gli
obblighi di diligente esecuzione del mandato per non avere debitamente
informato, in occasione del ricovero del 1999, la proprietaria - o comunque il
convenuto - sulle anomalie del cavallo e per non avere in quella occasione
prospettato la possibilità di una castrazione quantomeno unilaterale. In ambito
medico, il Tribunale federale ricorda che una lesione dell'integrità fisica,
come si realizza segnatamente in occasione di un intervento chirurgico, è
illecita a meno che non sia segnatamente giustificata dal consenso del
paziente. Per essere efficace, però, il paziente deve essere debitamente
informato (DTF 133 III 121 consid. 4 con riferimenti). Per questo motivo,
dottrina e giurisprudenza ritengono che spetta al medico dimostrare di avere
sufficientemente informato il paziente e di avere raccolto il suo pieno
consenso prima dell'intervento (cosiddetta „Eingriffsaufklärung“). Senza tale
prova, l'intervento rimane illecito (cfr. tra i tanti DTF 133 III 121 consid.
4.1
e Cicoria,
Beweislastverteilung und Beweiserleichterung im Arzthaftungsprozess, in
Jusletter 12 aprile 2010 con riferimenti). Tale argomentazione non è tuttavia
estensibile a ogni ulteriore informazione che non sia necessaria
all'ottenimento del consenso per l'intervento (sentenza del Tribunale federale
1P.530/1994 del 14 dicembre 1995, in Pra 1996 n. 181 pag. 670 consid. 4c).
In ambito
veterinario, le esigenze poste all'obbligo di informazione sono per contro
nettamente inferiori a quelle richieste nella medicina umana. Questo perché
mentre nella medicina umana l'informazione ha per scopo di preservare il
diritto all'autodeterminazione del paziente, nella medicina veterinaria sono
essenzialmente gli interessi economici del proprietario dell'animale associati
al legame affettivo e alla tutela dell'animale a stabilirne la portata. Ne consegue che i criteri elaborati dalla giurisprudenza per definire le modalità e
l'estensione dell'obbligo di informazione nella medicina umana non sono eo ipso
trasponibili alla medicina veterinaria (Fink,
op. cit., pag. 208 seg.). Ciò significa in particolare che in ambito
veterinario non si giustifica un'inversione dell'onere della prova per
stabilire se il mandatario abbia correttamente adempiuto al proprio obbligo di
informazione (nello stesso senso va pure la giurisprudenza tedesca in materia: Fink, op. cit., pag. 214; NJW 1982 pag.
1327.
seg.; VersR 3/1986 pag. 62). Di conseguenza, contrariamente a quanto
sostenuto in appello, nel caso di specie spettava al convenuto provare la
circostanza della carente informazione.
3.3
La
parte gravata dall'onere è tenuta a portare la prova piena di quanto da lei
asserito, ovvero a fornire elementi suscettibili di convincere il giudice della
veridicità delle sue allegazioni. Sebbene non sia richiesta una certezza
assoluta, non devono più permanere seri dubbi residui o i dubbi rimanenti
devono, quantomeno, sembrare di lieve entità (DTF 130 III 321 consid. 3.2). Fondandosi
sulle considerazioni del perito giudiziario, il primo giudice non ha ravvisato
un'omissione da parte dell'attrice per ciò che attiene alla completa
informazione sullo stato di salute del cavallo durante il ricovero del 1999.
Nel riportare alcuni stralci della valutazione peritale del 25 marzo 2007 il
Pretore ha così evidenziato come l'anamnesi (segnatamente il rigonfiamento recidivante
del testicolo sinistro rilevato in occasione del secondo ricovero, nel febbraio
del 2002), le frequenti coliche, i sintomi e il numero di veterinari coinvolti
lasciassero intendere („wäre es denkbar“) che le parti
in causa avessero almeno una volta, prima del 2002, affrontato il tema della
castrazione dello stallone. Per il resto, sempre facendo riferimento alle
considerazioni peritali, il Pretore ha osservato che in presenza di una
anomalia nella larghezza degli anelli inguinali il proprietario viene
normalmente messo al corrente del fatto.
L'appellante
fa però giustamente notare che nella misura in cui avanza delle ipotesi sul
fatto che una determinata informazione (anomalia nella larghezza degli anelli
inguinali e opportunità di procedere a una castrazione) sia effettivamente
avvenuta, il perito non prova una circostanza la cui soluzione richiedeva
conoscenze particolari deducendola da una regola tecnica o scientifica (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 747 ad
art. 247), ma si esprime su un aspetto che poteva unicamente essere dimostrato
con la prova documentale o con l'audizione di eventuali testimoni. In tali
condizioni, il primo giudice non poteva basarsi sulle sole indicazioni del
perito per escludere una carente informazione da parte dell'attrice. Per quanto
concerne invece le altre risultanze probatorie, C__________ sembra escludere
che nel 1999 le avessero riferito della anomalia ai canali inguinali come pure
della opportunità di fare castrare il cavallo. Tuttavia, il valore di tale
deposizione va relativizzato poiché lei stessa aveva ugualmente lasciato
intendere, nel corso della sua audizione, di non potere escludere di avere
capito tutto quanto le era stato detto al momento della riconsegna di L__________
(„Per quanto capito, il veterinario mi aveva detto che lo specialista
lo aveva visitato e che non vi era nulla [...]“). E a fare dubitare
della tesi riproposta in appello si aggiunge anche la testimonianza del dott. F__________,
il quale - dopo avere riferito delle difficoltà linguistiche del convenuto, che
non parlava il tedesco, e avere precisato che era comunque stata la dott.ssa E__________,
di lingua italiana, ad avere riscontrato l'anomalia agli anelli inguinali il 19
luglio 1999 e ad essersi occupata della comunicazione con il convenuto – ha
ritenuto fortemente probabile, anche perché usuale in questi casi, il fatto che
ogni misura fosse stata discussa con il „proprietario“. Questi elementi, uniti
alla considerazione che il ricovero si era svolto in ambito universitario,
dove, per puntualizzazione dello stesso dott. F__________, verrebbe accordata
un'importanza particolare alla comunicazione, fanno sì che, pure in assenza di
una chiara documentazione, permangono seri dubbi sulla validità della tesi
sostenuta dal convenuto. Di conseguenza, secondo il principio generale di cui
all'art. 8 CC, AP 1 deve sopportare le conseguenze della mancata prova del
fatto invocato (v. DTF 130 III 321 consid. 3.1 e 127
III 519 consid. consid. 2a; Kummer,
op. cit., n. 20 ad art. 8 CC).
3.4
Per quanto precede, la pretesa risarcitoria del convenuto va
respinta e non può essere posta in compensazione con il credito dell'attrice.
Visto l'esito dell'appello, può quindi rimanere indecisa la questione – che
avrebbe comunque dovuto provare l'appellante (v. sopra consid. 3.2; cfr. pure Fink, op. cit., pag. 226) -
dell'eventuale nesso di causalità (ipotetico: DTF 129 III 65 consid. 6.1) tra
la pretesa mancata informazione e l'asserito danno. Si osserva tuttavia, in via
abbondanziale, che in sede pretorile il convenuto soltanto con le conclusioni
aveva adeguatamente affrontato il tema, indicando il comportamento che la
proprietaria avrebbe verosimilmente tenuto in caso di corretta informazione
(sul grado della prova richiesta per dimostrare l'esistenza di un nesso causale
tra un'omissione e un danno cfr. RtiD I-2009 pag. 696 consid. 7.2). È infatti
soltanto con il memoriale conclusivo – e quindi tardivamente (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 273 e m.
24.
ad art. 78 CPC) – che AP 1 ha fatto processualmente valere che C__________
non avrebbe utilizzato Larome per la riproduzione e che, quale coscienziosa
proprietaria di un cavallo da sella, l'avrebbe pertanto fatto castrare qualora
avesse saputo che l'intervento avrebbe potuto evitare il rischio di ernie.
4.
In
conclusione, l'appello in oggetto, infondato, deve essere respinto e la
decisione del Pretore confermata. La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
pronuncia:
1.
L'appello 22 giugno 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
400.
-
sono
poste a carico dell'appellante, che verserà all'attrice fr. 800.- per
ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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