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Decisione

12.2009.126

Mandato, contratto di veterinario, compensazione di pretese per violazione del dovere di informazione del medico

27 settembre 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

18 luglio 1999 "L__________", cavallo di razza Holstein, è stato

ricoverato per una colica alla Clinica veterinaria di Zurigo (Kantonales

Tierspital Zürich) dell'Università di Zurigo. I veterinari hanno constatato che

il cavallo era disidratato e gli hanno applicato delle infusioni. Inoltre hanno

riscontrato a L__________ anomalie anatomiche concernenti la grandezza degli

anelli inguinali, risultati più larghi della media (doc. Z). Il 22 febbraio

2002 AP 1, responsabile della scuderia il „__________ presso il quale il

cavallo era alloggiato, ha ricoverato nuovamente L__________ presso la Clinica

veterinaria dell'Università di Zurigo, in quanto il cavallo lamentava un

indurimento del testicolo sinistro. A quel momento i veterinari hanno

diagnosticato un'ernia inguinale e una peritonite, che hanno richiesto due

operazioni e l'asportazione di un testicolo (doc. G). La Clinica ha fatturato

il 30 aprile 2002 per entrambe le operazioni fr. 11'564.60 a C__________, proprietaria dell'animale (doc. C). Quest'ultima ha comunicato

telefonicamente il 19 giugno 2002 alla Clinica che l'importo sarebbe stato

saldato dall'assicurazione di AP 1, in quanto si sospettava che l'ernia fosse

dovuta all'utilizzo del cavallo, sforzato eccessivamente in scuderia. A un

sollecito di pagamento inviato dalla Clinica a AP 1 il 26 giugno 2002 (doc. D),

la moglie di quest'ultimo ha risposto il 30 luglio 2002, chiedendo di

pazientare con il pagamento in quanto l'assicurazione aveva richiesto

l'opinione di un veterinario (doc. E). Il consulente ha accertato che L__________

soffriva già nel 1999 delle importanti anomalie riscontrate in seguito presso

la Clinica veterinaria, motivo per cui l'ernia non era imputabile a un utilizzo

improprio dell'animale (doc. 2).

B. Il 2

settembre 2002 C__________ ha personalmente ricoverato L__________ presso la

Clinica veterinaria di Zurigo in seguito all'apparizione di fistole purulente

dopo la seconda degenza. Il cavallo è stato in seguito dimesso il 14 settembre

2002, e la Clinica ha emesso in data 23 ottobre 2002 una fattura di fr. 1'154.35

intestata a AP 1 (doc. I). Fallite le trattative per una composizione

extragiudiziaria della vertenza, con petizione 30 dicembre 2004 l'Università di Zurigo ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 12'718.95, più

interessi al 5% dal 25 luglio 2002 su fr. 11'564.60 e su fr. 1'154.35 dal 14

dicembre 2002.

C. Statuendo

il 15 novembre 2007, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha in un primo

tempo respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva del

convenuto. Con sentenza del 30 gennaio 2009 questa Camera ha parzialmente

accolto l'appello dell'attrice, ha respinto l'eccezione di carenza di

legittimazione passiva e rinviato gli atti alla Pretura affinché emanasse un

nuovo giudizio nel merito della causa. Con nuovo giudizio del 2 giugno 2009 il

Pretore ha quindi accolto la petizione e posto la tassa di giustizia (fr.

600.-) e le spese (fr. 5'600.-) a carico del convenuto, al quale ha pure fatto

obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili. In sostanza,

il primo giudice ha riconosciuto l'esistenza del credito vantato dall'attrice,

che sarebbe rimasto incontestato sia nella fase preprocessuale sia con la

risposta alla petizione, mentre alla luce anche delle conclusioni peritali non

ha ritenuto possibile dedurre dalle affermazioni del convenuto – cui incombeva

il relativo onere della prova – una violazione del dovere di diligenza né altre

manchevolezze ad opera dei veterinari della Clinica. In particolare, non ha

ravvisato una mancata informazione sullo stato clinico (larghezza degli anelli

inguinali) del cavallo nel 1999 che, se correttamente trasmessa, avrebbe potuto

evitare il (doppio) ricovero del 2002 e il conseguente (asserito) danno posto

in compensazione dal convenuto.

D. AP 1

è insorto contro il predetto giudizio pretorile con appello del 22 giugno 2009,

nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia

respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.

In sintesi, l'appellante contesta la correttezza delle fatture inviategli e

ribadisce di avere subito un danno di fr. 91'000.-, che pone in compensazione

con il credito (contestato) dell'attrice, per avere quest'ultima omesso di

informarlo sulle anomalie del cavallo riscontrate nel 1999 e per non avere

posto in discussione, come avrebbe invece dovuto, la possibilità di una

castrazione già in occasione di quel primo ricovero. Castrazione che, sempre

secondo il convenuto, la proprietaria, messa correttamente al corrente della

situazione, non avrebbe esitato a disporre perché, come ha confermato il perito

giudiziario, avrebbe evitato la successiva ernia e, quindi, anche le operazioni

del 2002 con le conseguenti complicazioni e il verificarsi del danno (minor

valore dell'animale, spese di cura permanente, ecc.). Delle argomentazioni con

cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei

considerandi in diritto.

e considerato

Considerandi

1.

Come correttamente rilevato dal primo giudice, le parti hanno

concluso un contratto di cure veterinarie che, in quanto tale, soggiace alle

disposizioni sul mandato ai sensi degli art. 394 segg. CO (DTF 93 II 19

consid.1; sentenza del Tribunale federale 4C.345/2003 dell'11 gennaio 2005 consid. 2; Fellmann, Berner Kommentar,

n. 187 ad art. 394 CO). Il fatto che C__________ avrebbe maturato la propria

decisione di acquistare il cavallo dopo il ricovero di L__________ nel luglio

1999.

e anche in ragione delle rassicurazioni ivi ricevute (doc. R), non

modifica questa valutazione, perché anche in quella occasione l'animale non era

stato portato a Zurigo per una visita di controllo in vista del suo eventuale

acquisto („Ankaufsuntersuchung“) - nel qual caso si giustificherebbe

l'applicazione delle norme sul contratto di appalto (Fink, Aufklärungspflicht von Medizinalpersonen [Arzt,

Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker], San Gallo 2008, pagg. 14 e 212) -, bensì per un

trattamento d'urgenza di una colica.

2.

Con

la sua petizione, accolta dal Pretore, l'attrice ha chiesto il pagamento per le

prestazioni fornite in occasione dei due ricoveri avvenuti nel 2002. Da parte

sua il convenuto continua ad opporsi a tale pagamento e contesta, come già in

sede di duplica, le fatture in ogni loro singolo elemento (prestazioni,

quantità, prezzi unitari ecc.).

2.1

L'art.

8.

CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di

fatto l'obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di

fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi

pretende l'esistenza del diritto (Kummer,

Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In questo senso spetta al creditore

dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico all'origine del suo credito,

mentre il debitore deve dimostrarne l'estinzione (Kummer, op. cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, m. 27 ad art.

183). In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi,

come l'attrice, procede per ottenere l'adempimento di una pretesa contrattuale

è gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto nonché

la congruità della sua pretesa, mentre secondo l'art. 90 CPC il giudice valuta

secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli

elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo

fatto debba ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; Kummer, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC).

2.2

Trattandosi

delle prestazioni fatturate, il Pretore ha accolto la pretesa dell'attrice

anche in considerazione del fatto che il credito vantato non sarebbe stato contestato

né nella risposta né altrimenti prima dell'inoltro della causa. Ora, di per sé

va dato atto all'appellante che l'art. 176 cpv. 1 CPC, nel regolare la forma

della duplica e nel rinviare all'art. 170, non esclude che un'eccezione di

merito possa essere sollevata per la prima volta in tale allegato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art.

176). Di conseguenza, il solo fatto che le fatture non fossero state

precedentemente contestate nei loro singoli elementi, non impediva al convenuto

di opporsi in fase di duplica. Allo stesso modo va ugualmente dato atto che il

silenzio osservato dopo aver ricevuto una fattura non vale di per sé come

accettazione tacita secondo l'art. 6 CO (DTF 112 II 500; 96 II 58 consid. 1).

Nondimeno, la decisione del Pretore di riconoscere il credito dell'attrice

merita di essere confermata.

A ben

vedere, infatti, il convenuto non si è limitato a rimanere silente dopo la

ricezione delle fatture. A distanza di oltre un anno (e più precisamente il 10

giugno 2003) dalla trasmissione della prima fattura, il suo patrocinatore di

allora, dopo avere raccolto informazioni, si è in effetti attivato e ha opposto

alcune obiezioni alle pretese creditorie, ma non in relazione all'ammontare

delle fatture o all'effettiva esecuzione delle prestazioni dettagliatamente

indicatevi, bensì unicamente in merito all'asserita mancata segnalazione delle

anomalie riscontrate in occasione del primo ricovero del 1999 (doc. R). A ciò

si aggiunge – come osserva pertinentemente l'appellata - che fino alla risposta

di causa il convenuto si è limitato a porre in compensazione il proprio danno

senza contestare l'attendibilità delle fatture. È dunque solo in sede di

duplica – e quindi a distanza di tre anni - che egli ha per la prima volta

contestato – in termini peraltro generici – la correttezza della fatturazione

in quanto tale. Sulla base di queste constatazioni si è quindi indotti a

concludere che con il suo comportamento il convenuto aveva in realtà già

(tacitamente) ammesso - di massima - l'esistenza del credito dell'attrice (cfr.

per analogia sentenze del Tribunale federale 4A_4/2009 del 29 giugno 2009

consid. 3.2.1 e 4C.348/2005 del 27 febbraio 2006 consid. 7.2).

Ma anche

a prescindere da questa considerazione, la correttezza del credito risulta

ampiamente comprovata alla luce della documentazione agli atti e delle

risultanze istruttorie. È sufficiente a tal riguardo il rinvio alla

dichiarazione 22 giugno 2002 del dott. M__________, veterinario di fiducia

della compagnia assicurativa __________, che era stato contattato

dall'assicuratore per un parere dopo l'annuncio di sinistro da parte dei

coniugi P__________. Orbene, da questa dichiarazione risulta chiaramente che i

costi fatturati dalla Clinica erano del tutto giustificati e si situavano anzi

al limite inferiore („eher an der unteren Grenze“; doc. 4). Senza dimenticare

che le deposizioni rogatoriali dei testi M__________ e F__________,

rispettivamente, responsabile amministrativo e assistente superiore

(„Oberassistent“) della Clinica all'epoca dei fatti, hanno illustrato le

rigorose procedure di allestimento e controllo che precedevano la trasmissione

della fattura definitiva. Ad ogni modo si ricorda che anche una (eventuale, da

verificare qui di seguito) cattiva esecuzione di un mandato non comporta necessariamente

la totale decadenza del diritto all'onorario del mandatario, ma può, se del

caso, permetterne la riduzione tenendo conto del valore delle prestazioni

effettuate sulla base del rapporto fra prestazione e controprestazione del

mandante (DTF 124 III 425; II CCA 9 marzo 2006 inc. n. 12.2004.160, 13 giugno

2002.

inc. n. 12.2001.150 e 28 dicembre 2001 inc. n. 12.2001.78; Derendinger, Die Nicht- und die

nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, Friburgo 1988, pag. 204

segg.).

3.

Resta

quindi da esaminare se, come pretende l'appellante, il credito dell'attrice si

sia estinto per effetto di compensazione. Il convenuto oppone infatti al

credito della Clinica una propria pretesa risarcitoria (cedutagli dalla

proprietaria del cavallo; doc. 6) per violazione contrattuale. Egli rimprovera

all'attrice di non avere debitamente informato la controparte sulle anomalie

riscontrate a L__________ nel 1999 e di non avere posto in discussione la

possibilità di una castrazione già in occasione di quel primo ricovero. Osserva

che se l'attrice avesse adempiuto al proprio obbligo di informazione, il

cavallo sarebbe stato sicuramente castrato già nel 1999, evitando le successive

coliche ed ernie e quindi anche le operazioni del 2002 con le conseguenti

complicazioni e i danni.

3.1

Sebbene

l'analogia non valga per tutti gli aspetti, la responsabilità del veterinario

si apparenta a quella del medico (DTF 93 II 19 consid. 1 e sentenza citata 4C.345/2003 consid. 3.1). Ciò significa che anche la responsabilità del veterinario presuppone

cumulativamente: una violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza, un

danno, un nesso di causalità naturale e adeguato tra la violazione contrattuale

e il danno, nonché infine la colpa, che - se i primi tre requisiti sono

adempiuti - viene presunta (art. 97 cpv. 1 CO). Nella sua qualità di mandatario

il veterinario è dunque responsabile verso il suo mandante della fedele e

diligente cura degli affari affidatigli (art. 398 CO), laddove l'"affare

affidatogli" non è la guarigione, trattandosi di un risultato che il

veterinario non è in grado di garantire, bensì la prestazione di cure in

maniera conforme alle regole dell'arte veterinaria, tendenti alla guarigione

(cfr. per analogia RtiD I-2009 pag. 696; Fink,

op. cit., pag. 12 seg.; Bolliger/Goetschel/Richner/Spring,

Tier im Recht Transparent, 2008, pag. 426 e 429). Il mandatario opera in modo

manchevole quando viola un obbligo di natura principale o secondaria derivante

dal contratto, oppure quando non fa prova della necessaria diligenza (cfr. ad

esempio Gattiker, Die

Widerrechtlichkeit des ärztlichen Eingriffs nach schweizerischem Zivilrecht,

pag. 38 segg.). In particolare è riscontrabile una violazione dell'obbligo di

diligente esecuzione del mandato quando il mandatario incorre in un errore

nella diagnosi e nella cura perché non ha seguito le regole dell'arte

generalmente riconosciute. Una violazione contrattuale è inoltre ravvisabile in

caso di violazione da parte del mandatario degli obblighi di informazione (II

CCA 3 agosto 2006 inc. n. 12.2005.133 e 13 giugno 2002 inc. n. 12.2001.150). In

ambito veterinario, l'obbligo di informazione e di consulenza comprende

segnatamente l'obbligo di informare il proprietario (o un suo ausiliario: v. Fink, op. cit., pag. 224) sulle

modalità, i rischi e la prognosi di un determinato intervento come pure su

eventuali alternative terapeutiche, nonché l'obbligo di esaminare lo stato

generale dell'animale e di porre una diagnosi. Rientrano nella nozione di

consulenza anche eventuali informazioni, istruzioni o suggerimenti quali

possono essere quelli relativi al foraggiamento o al corretto utilizzo di

medicinali (Fink, op. cit., pag.

213; Bolliger/Goetschel/Richner/Spring,

op. cit., pag. 426).

3.2

In

base ai combinati art. 398 cpv. 1 e 321e CO, la responsabilità del mandatario

si ricollega al regime generale della responsabilità contrattuale (art. 97 ss.

CO). In particolare, il mandante deve dimostrare l'esistenza di una violazione

contrattuale, di un danno e di un nesso di causalità adeguata tra la violazione

contrattuale e il danno, mentre il mandatario può liberarsi dalla

responsabilità provando che nessuna colpa gli è imputabile (Wiegand, Basler Kommentar, 4. ed., n. 5

segg. e 61 segg. ad art. 97 CO). Nel caso di specie, non è più messa in

discussione la conformità – accertata dal perito giudiziario - alle regole

dell'arte veterinaria delle cure dispensate in occasione dei due ricoveri del

2002.

Resta per contro da verificare se l'attrice abbia altrimenti violato gli

obblighi di diligente esecuzione del mandato per non avere debitamente

informato, in occasione del ricovero del 1999, la proprietaria - o comunque il

convenuto - sulle anomalie del cavallo e per non avere in quella occasione

prospettato la possibilità di una castrazione quantomeno unilaterale. In ambito

medico, il Tribunale federale ricorda che una lesione dell'integrità fisica,

come si realizza segnatamente in occasione di un intervento chirurgico, è

illecita a meno che non sia segnatamente giustificata dal consenso del

paziente. Per essere efficace, però, il paziente deve essere debitamente

informato (DTF 133 III 121 consid. 4 con riferimenti). Per questo motivo,

dottrina e giurisprudenza ritengono che spetta al medico dimostrare di avere

sufficientemente informato il paziente e di avere raccolto il suo pieno

consenso prima dell'intervento (cosiddetta „Eingriffsaufklärung“). Senza tale

prova, l'intervento rimane illecito (cfr. tra i tanti DTF 133 III 121 consid.

4.1

e Cicoria,

Beweislastverteilung und Beweiserleichterung im Arzthaftungsprozess, in

Jusletter 12 aprile 2010 con riferimenti). Tale argomentazione non è tuttavia

estensibile a ogni ulteriore informazione che non sia necessaria

all'ottenimento del consenso per l'intervento (sentenza del Tribunale federale

1P.530/1994 del 14 dicembre 1995, in Pra 1996 n. 181 pag. 670 consid. 4c).

In ambito

veterinario, le esigenze poste all'obbligo di informazione sono per contro

nettamente inferiori a quelle richieste nella medicina umana. Questo perché

mentre nella medicina umana l'informazione ha per scopo di preservare il

diritto all'autodeterminazione del paziente, nella medicina veterinaria sono

essenzialmente gli interessi economici del proprietario dell'animale associati

al legame affettivo e alla tutela dell'animale a stabilirne la portata. Ne consegue che i criteri elaborati dalla giurisprudenza per definire le modalità e

l'estensione dell'obbligo di informazione nella medicina umana non sono eo ipso

trasponibili alla medicina veterinaria (Fink,

op. cit., pag. 208 seg.). Ciò significa in particolare che in ambito

veterinario non si giustifica un'inversione dell'onere della prova per

stabilire se il mandatario abbia correttamente adempiuto al proprio obbligo di

informazione (nello stesso senso va pure la giurisprudenza tedesca in materia: Fink, op. cit., pag. 214; NJW 1982 pag.

1327.

seg.; VersR 3/1986 pag. 62). Di conseguenza, contrariamente a quanto

sostenuto in appello, nel caso di specie spettava al convenuto provare la

circostanza della carente informazione.

3.3

La

parte gravata dall'onere è tenuta a portare la prova piena di quanto da lei

asserito, ovvero a fornire elementi suscettibili di convincere il giudice della

veridicità delle sue allegazioni. Sebbene non sia richiesta una certezza

assoluta, non devono più permanere seri dubbi residui o i dubbi rimanenti

devono, quantomeno, sembrare di lieve entità (DTF 130 III 321 consid. 3.2). Fondandosi

sulle considerazioni del perito giudiziario, il primo giudice non ha ravvisato

un'omissione da parte dell'attrice per ciò che attiene alla completa

informazione sullo stato di salute del cavallo durante il ricovero del 1999.

Nel riportare alcuni stralci della valutazione peritale del 25 marzo 2007 il

Pretore ha così evidenziato come l'anamnesi (segnatamente il rigonfiamento recidivante

del testicolo sinistro rilevato in occasione del secondo ricovero, nel febbraio

del 2002), le frequenti coliche, i sintomi e il numero di veterinari coinvolti

lasciassero intendere („wäre es denkbar“) che le parti

in causa avessero almeno una volta, prima del 2002, affrontato il tema della

castrazione dello stallone. Per il resto, sempre facendo riferimento alle

considerazioni peritali, il Pretore ha osservato che in presenza di una

anomalia nella larghezza degli anelli inguinali il proprietario viene

normalmente messo al corrente del fatto.

L'appellante

fa però giustamente notare che nella misura in cui avanza delle ipotesi sul

fatto che una determinata informazione (anomalia nella larghezza degli anelli

inguinali e opportunità di procedere a una castrazione) sia effettivamente

avvenuta, il perito non prova una circostanza la cui soluzione richiedeva

conoscenze particolari deducendola da una regola tecnica o scientifica (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 747 ad

art. 247), ma si esprime su un aspetto che poteva unicamente essere dimostrato

con la prova documentale o con l'audizione di eventuali testimoni. In tali

condizioni, il primo giudice non poteva basarsi sulle sole indicazioni del

perito per escludere una carente informazione da parte dell'attrice. Per quanto

concerne invece le altre risultanze probatorie, C__________ sembra escludere

che nel 1999 le avessero riferito della anomalia ai canali inguinali come pure

della opportunità di fare castrare il cavallo. Tuttavia, il valore di tale

deposizione va relativizzato poiché lei stessa aveva ugualmente lasciato

intendere, nel corso della sua audizione, di non potere escludere di avere

capito tutto quanto le era stato detto al momento della riconsegna di L__________

(„Per quanto capito, il veterinario mi aveva detto che lo specialista

lo aveva visitato e che non vi era nulla [...]“). E a fare dubitare

della tesi riproposta in appello si aggiunge anche la testimonianza del dott. F__________,

il quale - dopo avere riferito delle difficoltà linguistiche del convenuto, che

non parlava il tedesco, e avere precisato che era comunque stata la dott.ssa E__________,

di lingua italiana, ad avere riscontrato l'anomalia agli anelli inguinali il 19

luglio 1999 e ad essersi occupata della comunicazione con il convenuto – ha

ritenuto fortemente probabile, anche perché usuale in questi casi, il fatto che

ogni misura fosse stata discussa con il „proprietario“. Questi elementi, uniti

alla considerazione che il ricovero si era svolto in ambito universitario,

dove, per puntualizzazione dello stesso dott. F__________, verrebbe accordata

un'importanza particolare alla comunicazione, fanno sì che, pure in assenza di

una chiara documentazione, permangono seri dubbi sulla validità della tesi

sostenuta dal convenuto. Di conseguenza, secondo il principio generale di cui

all'art. 8 CC, AP 1 deve sopportare le conseguenze della mancata prova del

fatto invocato (v. DTF 130 III 321 consid. 3.1 e 127

III 519 consid. consid. 2a; Kummer,

op. cit., n. 20 ad art. 8 CC).

3.4

Per quanto precede, la pretesa risarcitoria del convenuto va

respinta e non può essere posta in compensazione con il credito dell'attrice.

Visto l'esito dell'appello, può quindi rimanere indecisa la questione – che

avrebbe comunque dovuto provare l'appellante (v. sopra consid. 3.2; cfr. pure Fink, op. cit., pag. 226) -

dell'eventuale nesso di causalità (ipotetico: DTF 129 III 65 consid. 6.1) tra

la pretesa mancata informazione e l'asserito danno. Si osserva tuttavia, in via

abbondanziale, che in sede pretorile il convenuto soltanto con le conclusioni

aveva adeguatamente affrontato il tema, indicando il comportamento che la

proprietaria avrebbe verosimilmente tenuto in caso di corretta informazione

(sul grado della prova richiesta per dimostrare l'esistenza di un nesso causale

tra un'omissione e un danno cfr. RtiD I-2009 pag. 696 consid. 7.2). È infatti

soltanto con il memoriale conclusivo – e quindi tardivamente (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 273 e m.

24.

ad art. 78 CPC) – che AP 1 ha fatto processualmente valere che C__________

non avrebbe utilizzato Larome per la riproduzione e che, quale coscienziosa

proprietaria di un cavallo da sella, l'avrebbe pertanto fatto castrare qualora

avesse saputo che l'intervento avrebbe potuto evitare il rischio di ernie.

4.

In

conclusione, l'appello in oggetto, infondato, deve essere respinto e la

decisione del Pretore confermata. La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e

la TG

pronuncia:

1.

L'appello 22 giugno 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

400.

-

sono

poste a carico dell'appellante, che verserà all'attrice fr. 800.- per

ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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