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Decisione

12.2009.127

Contratto di lavoro, licenziamento con effetto immediato ingiustificato, licenziamento sotto riserva di modifica, calcolo del termine di disdetta

16 agosto 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2 gennaio 2004 l’ing. AP 1 è stato assunto a tempo indeterminato

in qualità di direttore, responsabile della qualità e del servizio di ispezione

da AO 1, attiva nel settore delle ispezioni e certificazioni nell’ambito degli

aiuti diretti all’agricoltura. Una successiva pattuizione tra le parti ha

portato, dal 1° giugno 2005, la percentuale lavorativa dal 100% originariamente

previsto al 60%, con rinuncia alle mansioni di responsabile del servizio

ispezioni (doc. B). Dalla stessa data, AP 1 ha iniziato a collaborare al 40% con la ditta P__________ (doc. D), attiva, tra l’altro, nel campo delle consulenze

per i programmi finalizzati all’ottenimento degli aiuti diretti

all’agricoltura. Il 24 marzo 2006 AO 1 ha comunicato a AP 1 la “disdetta del contratto che ci lega dal gennaio 2004” e gli ha proposto contestualmente una reintegrazione al 100% “con le stesse funzioni svolte

prima della riduzione della percentuale lavorativa del 1 giugno 2005 e alle

stesse condizioni salariali di allora”, precisando che la disdetta sarebbe

stata resa effettiva dal 31 maggio 2006 qualora la proposta non fosse stata

accolta (doc. E). Il 29 aprile 2006 AP 1 ha accettato per posta elettronica la proposta di riprendere il lavoro al 100%, precisando di essere disponibile dal

1° luglio 2006, visti gli impegni già presi con l’altra datrice di lavoro (doc.

H). Lo stesso giorno AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con la ditta P__________

con effetto a partire dal 30 giugno 2006 (doc. I).

B. Il 3

maggio 2006 AO 1 ha proposto a AP 1 di continuare a lavorare al 60% presso di

lei e al 40% per l’__________ con contratti di lavoro a durata determinata, dal

1° luglio 2006 al 31 dicembre 2008. In data 10 maggio 2006 la datrice di lavoro

ha inviato al lavoratore la documentazione relativa alla nuova offerta

professionale (doc. da L1 a L4). In data 19 maggio 2006 AP 1 ha rifiutato la nuova proposta e si è dichiarato in attesa di formalizzare il rientro al 100% in AO

1, così come proposto il 24 marzo 2006 (doc. M). Il 31

maggio 2006, AO 1, nella persona del suo presidente __________, ha trasmesso a AP

1 la disdetta con effetto dal 31 luglio 2006 del “contratto che ci lega dal

gennaio 2004” (doc. N). Ne è seguito uno scambio di corrispondenza in cui il

lavoratore ha contestato la decisione della società, e quest’ultima ha

mantenuto la propria posizione (doc. da O a Q). Il 14 luglio 2006 AO 1 ha comunicato a AP 1 di aver deciso nei suoi confronti un “esonero dal lavoro con effetto dalla

data odierna” (doc. R, doc. S), motivandolo con una serie di rimproveri sul suo

comportamento e sulla sua correttezza.

C. Con

petizione 28 luglio 2006, AP 1 si è rivolto al Pretore del distretto di

Bellinzona chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 8'193.40 a titolo di stipendio più fr. 21'979.- a titolo di indennizzo per licenziamento immediato ingiustificato,

con interessi dal 28 luglio 2006. A parere dell’attore, l’“esonero dal lavoro”

del 14 luglio 2006 costituiva un licenziamento immediato ingiustificato.

Inoltre il rapporto contrattuale, se disdetto nei termini ordinari, sarebbe

terminato ad agosto 2009, di modo che all’attore era dovuto lo stipendio per la

seconda metà di luglio e per l’intero mese di agosto 2009, oltre alle rispettive

quote di tredicesima e a un’indennità per ingiusto licenziamento ai sensi dell’art.

337c cpv. 3 CO. Il 27 ottobre 2006 AO 1 ha pagato a AP 1 lo stipendio relativo alla seconda metà di luglio 2006 più la quota di tredicesima

riferita allo stesso periodo.

D. Nella

risposta 10 novembre 2006, AO 1 ha chiesto che la petizione venisse

integralmente respinta. A parere della convenuta l’ “esonero dal lavoro” del 14

luglio 2006 non costituirebbe affatto un licenziamento. La datrice di lavoro

avrebbe semplicemente rinunciato per motivi organizzativi alla prestazione

lavorativa dell’attore. Il rapporto sarebbe poi terminato il 31 luglio

successivo per effetto della disdetta ordinaria del 31 maggio 2006. Stante il

pagamento effettuato in data 27 ottobre 2006, nulla sarebbe pertanto più dovuto

all’attore. Nei successivi allegati le parti hanno

confermato le rispettive posizioni, e l’attore ha

modificato le proprie pretese tenendo conto di quanto nel frattempo versato

dalla convenuta, e ha chiesto il versamento di fr. 5’855.10 oltre interessi dal

31 agosto 2006 (a titolo di salario) e di fr. 22’620.60 oltre interessi dal 28

luglio 2006 (a titolo di indennizzo per licenziamento ingiustificato).

E. Con

sentenza 2 giugno 2009 il Pretore del distretto di Bellinzona ha condannato AO 1 a versare a AP 1 l’importo di fr. 11’310.30 a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato,

oltre interessi al 5% dal 2 giugno 2009. Ha invece respinto la richiesta di salario per il mese di agosto 2006.

F. AP 1

è insorto contro il giudizio pretorile con appello 22 giugno 2009, nel quale

chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere anche

la pretesa relativa al salario per il mese di agosto 2006 (fr. 5’885.10 oltre

interessi al 5% dal 31 agosto 2006). Con osservazioni

10 luglio 2009 la convenuta chiede che l’appello sia respinto con protesta di

spese e ripetibili e con appello adesivo di stessa data essa chiede che la

sentenza del Pretore sia riformata nel senso di respingere integralmente le

pretese attoree. Nelle proprie osservazioni all’appello adesivo, di data 5

agosto 2009, l’attore propone di respingere l’appello adesivo protestando

tasse, spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il Pretore ha ritenuto che l’ “esonero dal lavoro”, notificato dalla

convenuta all’attore il 14 luglio 2006 (doc. S), era un licenziamento in tronco

ingiustificato. Per giungere a tale conclusione, il primo giudice si è basato

innanzitutto sulle motivazioni di tale presa di posizione, trasmesse lo stesso

14.

luglio dalla convenuta alla legale del dipendente (doc. R). In tale scritto,

intestato “disdetta contratto lavoro”, la datrice di lavoro aveva infatti

indicato che “la continuazione del rapporto di lavoro risulta impossibile”.

Ulteriore elemento dal quale trasparirebbero gli intenti della convenuta,

secondo il Pretore, sarebbe poi il fatto che la stessa ha pagato lo stipendio

per la seconda metà di agosto 2006 nell’ottobre di quell’anno, solo dopo che l’ex

dipendente aveva avviato la causa giudiziaria. Da tali circostanze, conclude il

primo giudice, sarebbe dunque evidente che la convenuta aveva inteso licenziare

con effetto immediato l’attore, donde, in assenza di gravi motivi giustificanti

il provvedimento, il riconoscimento di un’indennità per licenziamento

ingiustificato pari a due mesi di stipendio. Il Pretore

ha in seguito ritenuto che il rapporto contrattuale sarebbe comunque terminato

alla fine del luglio 2006 per effetto della disdetta ordinaria del 31 maggio

2006.

e ha aggiunto che, anche volendo considerare l’accordo della primavera

2006.

come un nuovo contratto, la disdetta ordinaria sarebbe stata comunque

valida. Per tale motivo il Pretore ha respinto la richiesta dell’attore

relativa allo stipendio del mese di agosto 2006.

I.

Sull’appello

principale

2.

L’attore

sostiene che il contratto di lavoro del gennaio 2004 è venuto meno per effetto

della disdetta/offerta 24 marzo 2006. Di conseguenza dal 1° luglio 2006, a

parere dell’appellante, sarebbe iniziato un nuovo e giuridicamente autonomo

rapporto contrattuale. A torto quindi il Pretore ha considerato l’accordo del

marzo 2006 come una modifica dell’originario rapporto di lavoro. Il contratto

di lavoro che la convenuta ha disdetto era infatti, secondo l’attore, quello da

lui accettato il 29 aprile 2006, che poteva essere disdetto solo una volta

iniziato, vale a dire solo dopo il primo giorno lavorativo, 1° luglio 2006. La

disdetta ordinaria del nuovo contratto poteva quindi avere effetto solo per il

31.

agosto 2006 e all’attore è pertanto dovuto anche lo stipendio del mese di

agosto, contrariamente a quanto deciso dal Pretore.

3.

Nella

fattispecie la datrice di lavoro ha notificato al dipendente tre diverse

disdette del contratto di lavoro. Il 24 marzo 2006 essa gli ha comunicato la “disdetta del contratto che ci lega dal gennaio 2004” e gli ha

proposto contestualmente una reintegrazione al 100% “con le stesse funzioni

svolte prima della riduzione della percentuale lavorativa del 1 giugno 2005 e

alle stesse condizioni salariali di allora”, precisando che la disdetta sarebbe

stata resa effettiva dal 31 maggio 2006 qualora la proposta non fosse stata

accolta (doc. E). Il 31 maggio 2006 essa ha notificato la disdetta per il 31

luglio 2006 “del contratto che ci lega dal gennaio 2004” (doc. N) e infine il

14.

luglio 2006 essa ha inviato al dipendente un “esonero dal lavoro con effetto

dalla data odierna” (doc. R, S).

3.1

Nell’ambito dei rapporti lavorativi, non sono generalmente ammesse

le disdette condizionate. In tale contesto si ritiene infatti che debba

necessariamente essere chiaro a chi riceve la dichiarazione se la modifica

esplicherà i suoi effetti oppure no. Sono tuttavia

permesse quelle condizioni, il cui verificarsi dipenda da una decisione della

controparte (Streiff-Von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 6° ed. Zurigo 2006, ad art.

335, n. 3). La giurisprudenza riconosce anche la validità delle disdette sotto

riserva di modifica (Änderungskündigungen). Si è in presenza di tali

fattispecie quando una parte dà la disdetta e allo stesso tempo formula una

proposta contrattuale a diverse condizioni (DTF 123 III 246, consid. 3).

Qualora, in seguito a una simile disdetta, il rapporto continui alle nuove

condizioni proposte, non si avrà un nuovo accordo, ma la prosecuzione di quello

originario. In particolare, le conseguenze giuridiche legate alla durata del

contratto andranno calcolate dall’inizio del rapporto originario (Streiff-Von Kaenel, op. cit., ad art. 335, n. 3, p. 595).

3.2

La disdetta 24 marzo 2006 (doc. E) rappresenta una classica disdetta

sotto riserva di modifica. Tramite tale dichiarazione di volontà, infatti, la

convenuta ha disdetto il contratto proponendo nel contempo una nuova

riassunzione a condizioni diverse (attività svolta a tempo pieno invece che al

60%). Tale volontà è espressa chiaramente laddove la datrice di lavoro spiega: “nel

caso la nostra proposta non fosse accolta (…) ci vedremmo costretti a rendere

effettiva la disdetta…” (doc. E). Ciò significa ovviamente che, qualora invece

la proposta fosse stata accettata, non ci sarebbe stata alcuna disdetta e il rapporto

lavorativo sarebbe continuato. L’accettazione delle nuove condizioni (lavoro a

tempo pieno) da parte del dipendente (doc. H) non ha dunque comportato la

conclusione di un nuovo contratto. (Streiff-Von Kaenel, op. cit., ad art. 335,

n. 3, p. 595). Nei mesi di giugno e luglio 2006,

pertanto, tra le parti era ancora in vigore il contratto di lavoro originario

stipulato nel gennaio 2004, e modificato dalla disdetta con riserva del 24

marzo 2006, accettata dal dipendente il 29 aprile 2006 (doc. H).

4.

L’attore sostiene che la disdetta del 31 maggio avrebbe, in assenza

di gravi motivi giustificanti un licenziamento in tronco, comportato la

conclusione del rapporto soltanto per la fine del mese di agosto successivo.

Egli ritiene, infatti, che si trattava di una disdetta prima dell’entrata in

servizio, i cui termini sarebbero iniziati a decorrere solo dal 1° luglio 2006,

giorno in cui sarebbe iniziato l’impiego secondo il nuovo contratto.

L’appellante contesta dunque la conclusione del Pretore secondo la quale lo

stipendio era dovuto solo fino al 31 luglio 2006.

4.1

Come esposto in precedenza (consid. 3.2), il 1° luglio 2006, data

alla quale l’attore ha ripreso l’attività al 100%, non è iniziato un nuovo

rapporto contrattuale, ma è proseguito quello concluso nel gennaio 2004, a

diverse condizioni. La disdetta 31 maggio 2006 non è quindi una disdetta prima

dell’entrata in servizio, come sostiene l’appellante, ma una disdetta

ordinaria. In tal caso, come è noto, i termini iniziano a decorrere dalla

ricezione della disdetta (DTF 113 II 259; Guhl/Koller, Das

schweizerische Obligationenrecht, 9° ed., Zurigo 2000, p. 499, n. 138). Ora, la

disdetta è stata ricevuta dall’attore lo stesso 31 maggio (verbale di

interrogatorio formale, p. 19, domanda 19), di modo che se non fosse

intervenuto il licenziamento immediato il rapporto contrattuale avrebbe preso

fine il 31 luglio 2006, come correttamente appurato dal Pretore.

4.2

Né giova

all’appellante criticare l’argomentazione del Pretore, secondo cui, nel caso di

disdetta prima dell’entrata in servizio, i termini inizierebbero a decorrere

già prima dell’inizio dell’impiego. La dottrina, pur

ammettendo la possibilità di una disdetta prima dell’entrata in servizio, è

divisa proprio sul momento in cui i termini dovrebbero iniziare a decorrere.

Secondo alcuni autori, tra cui quelli citati dall’appellante, i termini

inizierebbero a decorrere solo dal momento in cui il lavoratore inizia la

propria attività (vedi anche Rehbinder, Berner Kommentar, Berna 1992, ad art. 335, n. 14; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, Basilea 2005, 3° ed., p. 225). In tal modo verrebbe tutelato

l’affidamento di entrambi le parti circa l’inizio dell’impiego. Un'altra parte

della dottrina, invece, ritiene che anche nel periodo intercorrente tra

conclusione del contratto e inizio dell’attività i termini decorrano dalla

ricezione (Streiff-Von

Kaenel, op. cit., ad art. 335b, n. 11, p. 622; Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2° ed, Berna 1996, ad art. 335, n. 5). La ratio

dei termini di disdetta sarebbe infatti quella di fornire alla parte che riceve

la manifestazione di volontà del tempo ai fini di trovare un nuovo lavoro,

rispettivamente un altro lavoratore.

4.3

Nel caso in esame i termini della disdetta 31 maggio 2006 sono

iniziati a decorrere dalla ricezione, avvenuta peraltro lo stesso giorno

(interrogatorio formale, p. 19, domanda 19). In tale situazione non si è quindi

trattato di una disdetta prima dell’entrata in servizio (vedi supra consid.

3.

). La questione relativa alla decorrenza dei termini tra conclusione

dell’accordo e inizio dell’impiego può pertanto rimanere aperta, non essendo

decisiva per il giudizio.

5.

Infine

l’attore reputa che la disdetta 31 maggio 2006 sia nulla in quanto priva di

oggetto. Il “contratto del gennaio 2004” sarebbe infatti, a suo dire, terminato lo stesso 31 maggio 2006 per effetto della precedente disdetta del 24

marzo 2006, la datrice di lavoro non avendo considerato la sua comunicazione 29

aprile 2006 come una modifica. A torto. Come illustrato

al consid. 3.2, il contratto del gennaio 2004 non è affatto venuto meno per

effetto della disdetta/offerta del 24 marzo 2006, che è stata accettata dal

lavoratore. Era pertanto facoltà della convenuta disdirlo il 31 maggio 2006 per

la fine del luglio successivo, come infatti è avvenuto. Anche relativamente a

tale aspetto, le censure dell’appellante si rivelano infondate. L’attore non

può dunque pretendere il pagamento dello stipendio per il mese di agosto 2006 e

il suo appello deve essere respinto.

II.

Sull’appello adesivo

6.

Il

significato dell’atto d’appello è quello dell’esposizione avanti alla Camera

adita di circostanziate critiche all’accertamento dei fatti e/o

all’applicazione del diritto in relazione alla sentenza impugnata. Solo in tal

modo è infatti possibile consentire, entro i limiti delle domande formulate, la

sua verifica da parte dell’autorità superiore ed eventualmente la sua riforma

nel senso auspicato dal ricorrente. È pertanto ovvio che l’atto d’appello debba

necessariamente confrontarsi in forma critica con le argomentazioni contenute

nella decisione impugnata. Nel caso che ci occupa, tuttavia, l’appellante

adesivo nella sua memoria ricorsuale si limita ad illustrare la propria

versione dei fatti, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni del

Pretore. Essa non fa neppure un accenno alle risultanze istruttorie o alle

considerazioni giuridiche sviluppate dal Pretore, né spiega per quale motivo

sarebbero errate le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice. Ne

discende che l’appello adesivo è irricevibile per carenza di motivazione, ai

sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC.

A ogni

modo, esso risulterebbe infondato anche se fosse possibile esaminarlo nel

merito. La convenuta ripropone in sostanza la tesi secondo cui la comunicazione

del 14 luglio 2006 non sarebbe un licenziamento immediato, ma la semplice

rinuncia alle prestazioni lavorative dell’attore fino al termine del rapporto

contrattuale. Ora, le dichiarazioni di volontà devono essere interpretate così

come le potrebbe e dovrebbe intendere una controparte in buona fede (secondo il

Vertrauensprinzip, DTF 125 III 266, 122 III 420 consid. 3, 120 II 237, Guhl/Koller,

op. cit., p. 102). A fini interpretativi, oltre al tenore letterale può entrare

in linea di conto anche il successivo comportamento della parte (DTF 110 II

147; Gauch-Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Zurigo 2008,

p. 275, n. 1215). Nel caso che ci occupa, non vi è

dubbio che qualsiasi controparte in buona fede avrebbe inteso la comunicazione

del 14 luglio 2006 come un licenziamento in tronco. Le parole utilizzate sono

infatti chiare e inequivocabili: “disdetta contratto di lavoro”, “la

continuazione del rapporto di lavoro risulta impossibile” (doc. R). Se a ciò si

aggiunge il fatto che la convenuta ha inizialmente corrisposto all’attore lo

stipendio per la prima metà del mese di luglio 2006 (doc. Z1), versando lo

stipendio relativo alla seconda metà di luglio 2006 solo il 27 ottobre 2006

(doc. 30), a causa iniziata, si deve ritenere che la conclusione alla quale è

giunto il Pretore è corretta.

III.

Sugli oneri processuali

7.

Alla

luce di quanto suesposto, entrambi i gravami devono essere respinti. Gli oneri

processuali e le ripetibili seguono le rispettive soccombenze. Il valore

litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di

fr. 5'885.10 per l’appello principale e di fr.

11'310.30 per quello adesivo (art. 51 LTF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

22.

giugno 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali dell’appello principale consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

250.

-

già

anticipati da AP 1 rimangono a suo carico. Egli verserà inoltre fr. 400.- alla

convenuta per ripetibili d’appello.

3.

L’appello

adesivo 10 luglio 2009 di AO 1 nei limiti in cui è ricevibile è respinto.

4.

Gli

oneri processuali dell’appello adesivo consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.--

b) spese fr.

50.

--

Totale fr.

400.

--

sono a

carico di AO 1, la quale verserà inoltre fr. 600.- a AP 1 per ripetibili

d’appello.

5.

Intimazione:

-

- __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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