12.2009.127
Contratto di lavoro, licenziamento con effetto immediato ingiustificato, licenziamento sotto riserva di modifica, calcolo del termine di disdetta
16 agosto 2010Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.127
Data decisione, Autorità:
16.08.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, licenziamento con effetto immediato ingiustificato, licenziamento sotto riserva di modifica, calcolo del termine di disdetta
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
TERMINE
art. 335b CO
Incarto n.
12.2009.127
Lugano
16 agosto
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.151 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 28 luglio 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'172.40 (di cui fr. 8'193.40
a titolo di stipendio e fr. 21'979.- a titolo di indennizzo per licenziamento
ingiustificato) oltre interessi, cifra poi limitata in replica a fr. 28’475.70
(fr. 5’855.10 più interessi dal 31 agosto 2006 a titolo di stipendio, e fr. 22'620.60 più interessi dal 28 luglio 2006 per licenziamento
ingiustificato);
domanda
avversata dalla controparte e che il Pretore ha parzialmente accolto con
sentenza 2 giugno 2009 limitatamente a fr. 11'310.30 oltre interessi dal 2
giugno 2009 a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato;
appellante
l’attore che con atto d’appello 22 giugno 2009 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione anche relativamente al’importo di
fr. 5'885.10;
mentre
la convenuta con osservazioni del 10 luglio 2009 chiede la reiezione del
gravame e con appello adesivo postula che il giudizio sia riformato nel senso
di respingere integralmente la petizione;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Il 2 gennaio 2004 l’ing. AP 1 è stato assunto a tempo indeterminato
in qualità di direttore, responsabile della qualità e del servizio di ispezione
da AO 1, attiva nel settore delle ispezioni e certificazioni nell’ambito degli
aiuti diretti all’agricoltura. Una successiva pattuizione tra le parti ha
portato, dal 1° giugno 2005, la percentuale lavorativa dal 100% originariamente
previsto al 60%, con rinuncia alle mansioni di responsabile del servizio
ispezioni (doc. B). Dalla stessa data, AP 1 ha iniziato a collaborare al 40% con la ditta P__________ (doc. D), attiva, tra l’altro, nel campo delle consulenze
per i programmi finalizzati all’ottenimento degli aiuti diretti
all’agricoltura. Il 24 marzo 2006 AO 1 ha comunicato a AP 1 la “disdetta del contratto che ci lega dal gennaio 2004” e gli ha proposto contestualmente una reintegrazione al 100% “con le stesse funzioni svolte
prima della riduzione della percentuale lavorativa del 1 giugno 2005 e alle
stesse condizioni salariali di allora”, precisando che la disdetta sarebbe
stata resa effettiva dal 31 maggio 2006 qualora la proposta non fosse stata
accolta (doc. E). Il 29 aprile 2006 AP 1 ha accettato per posta elettronica la proposta di riprendere il lavoro al 100%, precisando di essere disponibile dal
1° luglio 2006, visti gli impegni già presi con l’altra datrice di lavoro (doc.
H). Lo stesso giorno AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con la ditta P__________
con effetto a partire dal 30 giugno 2006 (doc. I).
B. Il 3
maggio 2006 AO 1 ha proposto a AP 1 di continuare a lavorare al 60% presso di
lei e al 40% per l’__________ con contratti di lavoro a durata determinata, dal
1° luglio 2006 al 31 dicembre 2008. In data 10 maggio 2006 la datrice di lavoro
ha inviato al lavoratore la documentazione relativa alla nuova offerta
professionale (doc. da L1 a L4). In data 19 maggio 2006 AP 1 ha rifiutato la nuova proposta e si è dichiarato in attesa di formalizzare il rientro al 100% in AO
1, così come proposto il 24 marzo 2006 (doc. M). Il 31
maggio 2006, AO 1, nella persona del suo presidente __________, ha trasmesso a AP
1 la disdetta con effetto dal 31 luglio 2006 del “contratto che ci lega dal
gennaio 2004” (doc. N). Ne è seguito uno scambio di corrispondenza in cui il
lavoratore ha contestato la decisione della società, e quest’ultima ha
mantenuto la propria posizione (doc. da O a Q). Il 14 luglio 2006 AO 1 ha comunicato a AP 1 di aver deciso nei suoi confronti un “esonero dal lavoro con effetto dalla
data odierna” (doc. R, doc. S), motivandolo con una serie di rimproveri sul suo
comportamento e sulla sua correttezza.
C. Con
petizione 28 luglio 2006, AP 1 si è rivolto al Pretore del distretto di
Bellinzona chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 8'193.40 a titolo di stipendio più fr. 21'979.- a titolo di indennizzo per licenziamento immediato ingiustificato,
con interessi dal 28 luglio 2006. A parere dell’attore, l’“esonero dal lavoro”
del 14 luglio 2006 costituiva un licenziamento immediato ingiustificato.
Inoltre il rapporto contrattuale, se disdetto nei termini ordinari, sarebbe
terminato ad agosto 2009, di modo che all’attore era dovuto lo stipendio per la
seconda metà di luglio e per l’intero mese di agosto 2009, oltre alle rispettive
quote di tredicesima e a un’indennità per ingiusto licenziamento ai sensi dell’art.
337c cpv. 3 CO. Il 27 ottobre 2006 AO 1 ha pagato a AP 1 lo stipendio relativo alla seconda metà di luglio 2006 più la quota di tredicesima
riferita allo stesso periodo.
D. Nella
risposta 10 novembre 2006, AO 1 ha chiesto che la petizione venisse
integralmente respinta. A parere della convenuta l’ “esonero dal lavoro” del 14
luglio 2006 non costituirebbe affatto un licenziamento. La datrice di lavoro
avrebbe semplicemente rinunciato per motivi organizzativi alla prestazione
lavorativa dell’attore. Il rapporto sarebbe poi terminato il 31 luglio
successivo per effetto della disdetta ordinaria del 31 maggio 2006. Stante il
pagamento effettuato in data 27 ottobre 2006, nulla sarebbe pertanto più dovuto
all’attore. Nei successivi allegati le parti hanno
confermato le rispettive posizioni, e l’attore ha
modificato le proprie pretese tenendo conto di quanto nel frattempo versato
dalla convenuta, e ha chiesto il versamento di fr. 5’855.10 oltre interessi dal
31 agosto 2006 (a titolo di salario) e di fr. 22’620.60 oltre interessi dal 28
luglio 2006 (a titolo di indennizzo per licenziamento ingiustificato).
E. Con
sentenza 2 giugno 2009 il Pretore del distretto di Bellinzona ha condannato AO 1 a versare a AP 1 l’importo di fr. 11’310.30 a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato,
oltre interessi al 5% dal 2 giugno 2009. Ha invece respinto la richiesta di salario per il mese di agosto 2006.
F. AP 1
è insorto contro il giudizio pretorile con appello 22 giugno 2009, nel quale
chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere anche
la pretesa relativa al salario per il mese di agosto 2006 (fr. 5’885.10 oltre
interessi al 5% dal 31 agosto 2006). Con osservazioni
10 luglio 2009 la convenuta chiede che l’appello sia respinto con protesta di
spese e ripetibili e con appello adesivo di stessa data essa chiede che la
sentenza del Pretore sia riformata nel senso di respingere integralmente le
pretese attoree. Nelle proprie osservazioni all’appello adesivo, di data 5
agosto 2009, l’attore propone di respingere l’appello adesivo protestando
tasse, spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il Pretore ha ritenuto che l’ “esonero dal lavoro”, notificato dalla
convenuta all’attore il 14 luglio 2006 (doc. S), era un licenziamento in tronco
ingiustificato. Per giungere a tale conclusione, il primo giudice si è basato
innanzitutto sulle motivazioni di tale presa di posizione, trasmesse lo stesso
14.
luglio dalla convenuta alla legale del dipendente (doc. R). In tale scritto,
intestato “disdetta contratto lavoro”, la datrice di lavoro aveva infatti
indicato che “la continuazione del rapporto di lavoro risulta impossibile”.
Ulteriore elemento dal quale trasparirebbero gli intenti della convenuta,
secondo il Pretore, sarebbe poi il fatto che la stessa ha pagato lo stipendio
per la seconda metà di agosto 2006 nell’ottobre di quell’anno, solo dopo che l’ex
dipendente aveva avviato la causa giudiziaria. Da tali circostanze, conclude il
primo giudice, sarebbe dunque evidente che la convenuta aveva inteso licenziare
con effetto immediato l’attore, donde, in assenza di gravi motivi giustificanti
il provvedimento, il riconoscimento di un’indennità per licenziamento
ingiustificato pari a due mesi di stipendio. Il Pretore
ha in seguito ritenuto che il rapporto contrattuale sarebbe comunque terminato
alla fine del luglio 2006 per effetto della disdetta ordinaria del 31 maggio
2006.
e ha aggiunto che, anche volendo considerare l’accordo della primavera
2006.
come un nuovo contratto, la disdetta ordinaria sarebbe stata comunque
valida. Per tale motivo il Pretore ha respinto la richiesta dell’attore
relativa allo stipendio del mese di agosto 2006.
I.
Sull’appello
principale
2.
L’attore
sostiene che il contratto di lavoro del gennaio 2004 è venuto meno per effetto
della disdetta/offerta 24 marzo 2006. Di conseguenza dal 1° luglio 2006, a
parere dell’appellante, sarebbe iniziato un nuovo e giuridicamente autonomo
rapporto contrattuale. A torto quindi il Pretore ha considerato l’accordo del
marzo 2006 come una modifica dell’originario rapporto di lavoro. Il contratto
di lavoro che la convenuta ha disdetto era infatti, secondo l’attore, quello da
lui accettato il 29 aprile 2006, che poteva essere disdetto solo una volta
iniziato, vale a dire solo dopo il primo giorno lavorativo, 1° luglio 2006. La
disdetta ordinaria del nuovo contratto poteva quindi avere effetto solo per il
31.
agosto 2006 e all’attore è pertanto dovuto anche lo stipendio del mese di
agosto, contrariamente a quanto deciso dal Pretore.
3.
Nella
fattispecie la datrice di lavoro ha notificato al dipendente tre diverse
disdette del contratto di lavoro. Il 24 marzo 2006 essa gli ha comunicato la “disdetta del contratto che ci lega dal gennaio 2004” e gli ha
proposto contestualmente una reintegrazione al 100% “con le stesse funzioni
svolte prima della riduzione della percentuale lavorativa del 1 giugno 2005 e
alle stesse condizioni salariali di allora”, precisando che la disdetta sarebbe
stata resa effettiva dal 31 maggio 2006 qualora la proposta non fosse stata
accolta (doc. E). Il 31 maggio 2006 essa ha notificato la disdetta per il 31
luglio 2006 “del contratto che ci lega dal gennaio 2004” (doc. N) e infine il
14.
luglio 2006 essa ha inviato al dipendente un “esonero dal lavoro con effetto
dalla data odierna” (doc. R, S).
3.1
Nell’ambito dei rapporti lavorativi, non sono generalmente ammesse
le disdette condizionate. In tale contesto si ritiene infatti che debba
necessariamente essere chiaro a chi riceve la dichiarazione se la modifica
esplicherà i suoi effetti oppure no. Sono tuttavia
permesse quelle condizioni, il cui verificarsi dipenda da una decisione della
controparte (Streiff-Von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 6° ed. Zurigo 2006, ad art.
335, n. 3). La giurisprudenza riconosce anche la validità delle disdette sotto
riserva di modifica (Änderungskündigungen). Si è in presenza di tali
fattispecie quando una parte dà la disdetta e allo stesso tempo formula una
proposta contrattuale a diverse condizioni (DTF 123 III 246, consid. 3).
Qualora, in seguito a una simile disdetta, il rapporto continui alle nuove
condizioni proposte, non si avrà un nuovo accordo, ma la prosecuzione di quello
originario. In particolare, le conseguenze giuridiche legate alla durata del
contratto andranno calcolate dall’inizio del rapporto originario (Streiff-Von Kaenel, op. cit., ad art. 335, n. 3, p. 595).
3.2
La disdetta 24 marzo 2006 (doc. E) rappresenta una classica disdetta
sotto riserva di modifica. Tramite tale dichiarazione di volontà, infatti, la
convenuta ha disdetto il contratto proponendo nel contempo una nuova
riassunzione a condizioni diverse (attività svolta a tempo pieno invece che al
60%). Tale volontà è espressa chiaramente laddove la datrice di lavoro spiega: “nel
caso la nostra proposta non fosse accolta (…) ci vedremmo costretti a rendere
effettiva la disdetta…” (doc. E). Ciò significa ovviamente che, qualora invece
la proposta fosse stata accettata, non ci sarebbe stata alcuna disdetta e il rapporto
lavorativo sarebbe continuato. L’accettazione delle nuove condizioni (lavoro a
tempo pieno) da parte del dipendente (doc. H) non ha dunque comportato la
conclusione di un nuovo contratto. (Streiff-Von Kaenel, op. cit., ad art. 335,
n. 3, p. 595). Nei mesi di giugno e luglio 2006,
pertanto, tra le parti era ancora in vigore il contratto di lavoro originario
stipulato nel gennaio 2004, e modificato dalla disdetta con riserva del 24
marzo 2006, accettata dal dipendente il 29 aprile 2006 (doc. H).
4.
L’attore sostiene che la disdetta del 31 maggio avrebbe, in assenza
di gravi motivi giustificanti un licenziamento in tronco, comportato la
conclusione del rapporto soltanto per la fine del mese di agosto successivo.
Egli ritiene, infatti, che si trattava di una disdetta prima dell’entrata in
servizio, i cui termini sarebbero iniziati a decorrere solo dal 1° luglio 2006,
giorno in cui sarebbe iniziato l’impiego secondo il nuovo contratto.
L’appellante contesta dunque la conclusione del Pretore secondo la quale lo
stipendio era dovuto solo fino al 31 luglio 2006.
4.1
Come esposto in precedenza (consid. 3.2), il 1° luglio 2006, data
alla quale l’attore ha ripreso l’attività al 100%, non è iniziato un nuovo
rapporto contrattuale, ma è proseguito quello concluso nel gennaio 2004, a
diverse condizioni. La disdetta 31 maggio 2006 non è quindi una disdetta prima
dell’entrata in servizio, come sostiene l’appellante, ma una disdetta
ordinaria. In tal caso, come è noto, i termini iniziano a decorrere dalla
ricezione della disdetta (DTF 113 II 259; Guhl/Koller, Das
schweizerische Obligationenrecht, 9° ed., Zurigo 2000, p. 499, n. 138). Ora, la
disdetta è stata ricevuta dall’attore lo stesso 31 maggio (verbale di
interrogatorio formale, p. 19, domanda 19), di modo che se non fosse
intervenuto il licenziamento immediato il rapporto contrattuale avrebbe preso
fine il 31 luglio 2006, come correttamente appurato dal Pretore.
4.2
Né giova
all’appellante criticare l’argomentazione del Pretore, secondo cui, nel caso di
disdetta prima dell’entrata in servizio, i termini inizierebbero a decorrere
già prima dell’inizio dell’impiego. La dottrina, pur
ammettendo la possibilità di una disdetta prima dell’entrata in servizio, è
divisa proprio sul momento in cui i termini dovrebbero iniziare a decorrere.
Secondo alcuni autori, tra cui quelli citati dall’appellante, i termini
inizierebbero a decorrere solo dal momento in cui il lavoratore inizia la
propria attività (vedi anche Rehbinder, Berner Kommentar, Berna 1992, ad art. 335, n. 14; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, Basilea 2005, 3° ed., p. 225). In tal modo verrebbe tutelato
l’affidamento di entrambi le parti circa l’inizio dell’impiego. Un'altra parte
della dottrina, invece, ritiene che anche nel periodo intercorrente tra
conclusione del contratto e inizio dell’attività i termini decorrano dalla
ricezione (Streiff-Von
Kaenel, op. cit., ad art. 335b, n. 11, p. 622; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2° ed, Berna 1996, ad art. 335, n. 5). La ratio
dei termini di disdetta sarebbe infatti quella di fornire alla parte che riceve
la manifestazione di volontà del tempo ai fini di trovare un nuovo lavoro,
rispettivamente un altro lavoratore.
4.3
Nel caso in esame i termini della disdetta 31 maggio 2006 sono
iniziati a decorrere dalla ricezione, avvenuta peraltro lo stesso giorno
(interrogatorio formale, p. 19, domanda 19). In tale situazione non si è quindi
trattato di una disdetta prima dell’entrata in servizio (vedi supra consid.
3.
). La questione relativa alla decorrenza dei termini tra conclusione
dell’accordo e inizio dell’impiego può pertanto rimanere aperta, non essendo
decisiva per il giudizio.
5.
Infine
l’attore reputa che la disdetta 31 maggio 2006 sia nulla in quanto priva di
oggetto. Il “contratto del gennaio 2004” sarebbe infatti, a suo dire, terminato lo stesso 31 maggio 2006 per effetto della precedente disdetta del 24
marzo 2006, la datrice di lavoro non avendo considerato la sua comunicazione 29
aprile 2006 come una modifica. A torto. Come illustrato
al consid. 3.2, il contratto del gennaio 2004 non è affatto venuto meno per
effetto della disdetta/offerta del 24 marzo 2006, che è stata accettata dal
lavoratore. Era pertanto facoltà della convenuta disdirlo il 31 maggio 2006 per
la fine del luglio successivo, come infatti è avvenuto. Anche relativamente a
tale aspetto, le censure dell’appellante si rivelano infondate. L’attore non
può dunque pretendere il pagamento dello stipendio per il mese di agosto 2006 e
il suo appello deve essere respinto.
II.
Sull’appello adesivo
6.
Il
significato dell’atto d’appello è quello dell’esposizione avanti alla Camera
adita di circostanziate critiche all’accertamento dei fatti e/o
all’applicazione del diritto in relazione alla sentenza impugnata. Solo in tal
modo è infatti possibile consentire, entro i limiti delle domande formulate, la
sua verifica da parte dell’autorità superiore ed eventualmente la sua riforma
nel senso auspicato dal ricorrente. È pertanto ovvio che l’atto d’appello debba
necessariamente confrontarsi in forma critica con le argomentazioni contenute
nella decisione impugnata. Nel caso che ci occupa, tuttavia, l’appellante
adesivo nella sua memoria ricorsuale si limita ad illustrare la propria
versione dei fatti, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni del
Pretore. Essa non fa neppure un accenno alle risultanze istruttorie o alle
considerazioni giuridiche sviluppate dal Pretore, né spiega per quale motivo
sarebbero errate le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice. Ne
discende che l’appello adesivo è irricevibile per carenza di motivazione, ai
sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC.
A ogni
modo, esso risulterebbe infondato anche se fosse possibile esaminarlo nel
merito. La convenuta ripropone in sostanza la tesi secondo cui la comunicazione
del 14 luglio 2006 non sarebbe un licenziamento immediato, ma la semplice
rinuncia alle prestazioni lavorative dell’attore fino al termine del rapporto
contrattuale. Ora, le dichiarazioni di volontà devono essere interpretate così
come le potrebbe e dovrebbe intendere una controparte in buona fede (secondo il
Vertrauensprinzip, DTF 125 III 266, 122 III 420 consid. 3, 120 II 237, Guhl/Koller,
op. cit., p. 102). A fini interpretativi, oltre al tenore letterale può entrare
in linea di conto anche il successivo comportamento della parte (DTF 110 II
147; Gauch-Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Zurigo 2008,
p. 275, n. 1215). Nel caso che ci occupa, non vi è
dubbio che qualsiasi controparte in buona fede avrebbe inteso la comunicazione
del 14 luglio 2006 come un licenziamento in tronco. Le parole utilizzate sono
infatti chiare e inequivocabili: “disdetta contratto di lavoro”, “la
continuazione del rapporto di lavoro risulta impossibile” (doc. R). Se a ciò si
aggiunge il fatto che la convenuta ha inizialmente corrisposto all’attore lo
stipendio per la prima metà del mese di luglio 2006 (doc. Z1), versando lo
stipendio relativo alla seconda metà di luglio 2006 solo il 27 ottobre 2006
(doc. 30), a causa iniziata, si deve ritenere che la conclusione alla quale è
giunto il Pretore è corretta.
III.
Sugli oneri processuali
7.
Alla
luce di quanto suesposto, entrambi i gravami devono essere respinti. Gli oneri
processuali e le ripetibili seguono le rispettive soccombenze. Il valore
litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di
fr. 5'885.10 per l’appello principale e di fr.
11'310.30 per quello adesivo (art. 51 LTF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
22.
giugno 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali dell’appello principale consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
250.
-
già
anticipati da AP 1 rimangono a suo carico. Egli verserà inoltre fr. 400.- alla
convenuta per ripetibili d’appello.
3.
L’appello
adesivo 10 luglio 2009 di AO 1 nei limiti in cui è ricevibile è respinto.
4.
Gli
oneri processuali dell’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.--
b) spese fr.
50.
--
Totale fr.
400.
--
sono a
carico di AO 1, la quale verserà inoltre fr. 600.- a AP 1 per ripetibili
d’appello.
5.
Intimazione:
-
- __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115
LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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