12.2009.128
Lavoro, contestazione di licenziamento abusivo, non abusività per errori gravi commessi dal dipendente
10 febbraio 2010Italiano27 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2009.128
Data decisione, Autorità:
10.02.2010, IICCA
Titolo:
Lavoro, contestazione di licenziamento abusivo, non abusività per errori gravi commessi dal dipendente
DISDETTA ABUSIVA
art. 328 CO
art. 336 CO
Incarto n.
12.2009.128
Lugano
10 febbraio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI(CL).2007.247
della Pretura della giurisdizione di Locarno città - promossa con istanza 20
dicembre 2007 da
AP 1
rappr. dall' RA
1
contro
AO 1
rappr. dall' RA
2
in
materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto di accertare l'abusività
della disdetta 24 ottobre 2006 e di condannare la convenuta al pagamento di
un'indennità a tale titolo "da stabilirsi da parte del giudice, ma al massimo
fr. 30'000.-" oltre
interessi;
domanda
avversata dalla controparte e che l'istante con le conclusioni ha fissato, per
quanto concerne l'indennità richiesta, in "almeno fr. 30'000.-";
che il
Pretore, statuendo con sentenza 10 giugno 2009, ha respinto;
appellante
l'istante con appello 22 giugno 2009 con il quale chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la propria istanza e di condannare
la convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi;
mentre
la convenuta con osservazioni 7 luglio 2009 postula la reiezione del gravame;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 ha lavorato per AO 1 dal 16 febbraio 1998 rivestendo il
ruolo di "impiegata contabilità fornitori" e percependo un salario di
fr. 3'400.- lordi mensili oltre tredicesima. Dal 1°
dicembre 1999 ella è stata trasferita al reparto risorse umane, sempre in
qualità di impiegata, ove il 1° marzo 2002 è stata promossa a
"responsabile dell'amministrazione del reparto", con uno stipendio di
fr. 4'550.- lordi mensili. Dal 1° gennaio 2004 la lavoratrice ha poi rivestito
la funzione di "specialista del personale", sempre presso il medesimo
reparto e percependo un salario di fr. 6'400.- lordi mensili oltre tredicesima
e un "premio obiettivo" corrispondente al massimo al 7.5% del salario
lordo annuo. A seguito dell'integrazione della datrice di lavoro nel gruppo __________,
dal 1° gennaio 2006 la mansione di AP 1 è stata modificata in "Human
Resources Representative" e lo stipendio è stato fissato a partire dal 1°
aprile 2006 in fr. 6'930.- lordi mensili (plico doc. C; sentenza impugnata,
lett. A).
B. Con raccomandata 24 ottobre 2006 la datrice di lavoro ha rescisso in
via ordinaria per il 31 dicembre 2006 il rapporto di lavoro. Essa ha inoltre
esentato la lavoratrice dall'impiego durante tale termine (doc. N). A seguito
dell'inabilità per malattia della dipendente, il rapporto di lavoro è terminato
il 30 giugno 2007 (istanza, pag. 2; verbale di discussione 14 febbraio 2008;
sentenza impugnata, pag. 3, lett. C).
C. Il
14 febbraio 2007 la lavoratrice, rappresentata dalla sua legale RA 1, si è
opposta al licenziamento, ritenendolo non "oggettivamente
sostenibile" (doc. G). Con scritto 9 agosto 2007 ella ha chiesto la
consegna di un certificato di lavoro (doc. F) e con lettera 21 agosto 2007 ha
chiesto la rettifica di quello nel frattempo inviatole (doc. E). Con missiva 22
novembre 2007 la lavoratrice ha "formulato (…) richiesta di versamento di
un'indennità" alla datrice di lavoro per disdetta abusiva, sostenendo di
essere stata licenziata dopo aver "fatto valere i suoi diritti e richiesto
dei chiarimenti in merito alla sua posizione (peraltro mai forniti)".
D. Con
istanza 20 dicembre 2007 la lavoratrice ha adito la Pretura della giurisdizione
di Locarno-città, chiedendo di accertare l'abusività della disdetta 24 ottobre
2006 e di condannare la datrice di lavoro al pagamento di un'indennità a tale
titolo "da stabilirsi da parte del giudice, ma al massimo fr. 30'000.-" oltre interessi. All'udienza di
discussione 14 febbraio 2008 la convenuta si è opposta alla domanda
dell'istante. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, producendo memoriali scritti. Con il proprio allegato 23 aprile 2009 la
lavoratrice ha domandato l'accoglimento integrale della propria istanza,
specificando che l'indennità sarebbe stata stabilita dal giudice ma che ella
riteneva "equa un'indennità di almeno fr. 30'000.-". Con conclusioni 20 aprile 2009 la datrice di lavoro si
è invece confermata nella propria posizione. Statuendo con sentenza 10 giugno
2009 il Pretore ha respinto l'istanza.
E. L'istante
è insorta contro il giudizio testé menzionato con appello 22 giugno 2009 con il
quale ne chiede la riforma nel senso di accogliere la propria istanza e di
condannare la convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi. Con osservazioni 7 luglio 2009 la convenuta
postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha dapprima spiegato che la lavoratrice non ha contestato
Fatti
i tre motivi di licenziamento addotti dalla datrice di lavoro (alterazione dei
cartellini orari dei colleghi, aumento del proprio compenso salariale senza
autorizzazione e assegnazione a due apprendiste di un lavoro non inerente
all'attività usuale). Il primo giudice non ha, poi, ritenuto fondata la tesi
dell'istante secondo la quale essi non erano la causa preponderante della
disdetta e che i medesimi, da reputarsi semplici bagattelle, erano da
ricondurre all'eccessivo carico lavorativo. Il Pretore ha altresì spiegato che
l'istante non aveva dimostrato la presenza di altri preponderanti motivi
abusivi a fondamento della disdetta.
2. Nella
propria istanza la lavoratrice ha chiesto il pagamento di un'indennità per
licenziamento abusivo non cifrata, ma specificata essere al massimo di fr. 30'000.-. Nelle proprie conclusioni ella ha
quantificato la sua domanda in "almeno fr. 30'000.-". Il Pretore ha ritenuto che l'istante aveva in tal modo
ottemperato all'obbligo di quantificare la propria pretesa (sentenza impugnata,
consid. 1). Ci si può domandare se ciò sia corretto. Invero, nella sentenza
menzionata dal primo giudice (DTF 131 III 243 consid. 5.2) il Tribunale
federale ha spiegato che – poiché l'art. 336a cpv. 2 CO attribuisce al giudice
l'apprezzamento sulle conseguenze giuridiche e non quello riguardante
l'accertamento dei fatti determinanti (come invece è per l'art. 42 cpv. 2 CO) –
la Corte del Canton Friburgo non aveva violato il diritto materiale federale
respingendo, in applicazione del diritto processuale cantonale, l'istanza che
conteneva una domanda non cifrata riguardante l'indennità per licenziamento
abusivo. In tale fattispecie l'istante aveva quantificato la sua richiesta solo
entro determinati limiti ("nur dem Rahmen nach beziffert hat"), nel
senso che la medesima sarebbe dovuta essere determinata dal Tribunale ma che
non avrebbe raggiunto l'importo di fr. 30'000.-. La pretesa indicata nella presente nell'istanza è quindi
identica a quella vagliata dal Tribunale federale. Si aggiunga al riguardo che
nel Canton Ticino l'obbligo di quantificare la propria domanda è codificato
all'art. 165 cpv. 2 cfr. c) e g) CPC. Per quanto concerne la richiesta indicata
nelle conclusioni, poi, se il Tribunale federale ha ritenuto non cifrata la
domanda che raggiungeva "al massimo" un importo di fr. 30'000.-, non è dato di capire il motivo per
cui ci si dovrebbe comportare in maniera diversa in presenza di una domanda di
"almeno" tale importo. In questa sede la lavoratrice domanda invece
la cifra di fr. 30'000.-. La
questione di sapere se tale indicazione sia atta a sanare il vizio procedurale
preesistente può restare aperta, dato l'esito del presente giudizio che
comporta, per i motivi illustrati in appresso, la reiezione dell'appello.
3. L'istante
afferma anzitutto che a torto il Pretore non ha tenuto in considerazione la
mancanza di motivazioni o l'indicazione di motivi che non sarebbero i veri elementi
che hanno portato alla disdetta (appello, pag. 3 in mezzo). La censura si
esaurisce, tuttavia, in una considerazione generica sprovvista di qualsiasi
riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, contrariamente
a quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi
di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 23 e 27 ad art. 309). Al riguardo l'appello è quindi irricevibile.
4. L'appellante
soggiunge che i motivi addotti per procedere al licenziamento sembravano
"apparentemente" non abusivi. Ella rinvia alla pag. 4 delle proprie
conclusioni e sostiene che ciò indica chiaramente, unitamente a quanto
riportato ai punti 7, 8 e 9 del memoriale conclusivo, che i motivi invocati
dalla datrice di lavoro erano abusivi e/o che essi servivano a mascherare le
sue reali intenzioni (appello, pag. 3 in mezzo). Se non che, il richiamo alle
motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli
allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Anche su questo punto l’appello è dunque inammissibile.
5. La
lavoratrice prosegue affermando che l'istruttoria avrebbe dimostrato la sua
indubbia capacità professionale e che la disdetta, come sostenuto nella
sentenza querelata, non poteva essere giustificata da mancanza di sua
competenza (memoriale, pag. 3 seg.). Con tale censura l'istante non critica il
giudizio impugnato, che anzi conferma. Non si intravede quindi in che maniera
possa incidere sul presente giudizio.
6. Afferma
l’appellante che in assenza di indicazioni nel proprio dossier circa sue
presunte mancanze rispettivamente ammonimenti, poteva ritenere in buona fede
che i suoi eventuali errori non erano considerati rilevanti. Tant'è che ella
afferma di aver ricevuto anche dei bonus (memoriale, pag. 4). La datrice di
lavoro ha spiegato che il licenziamento è stato frutto della mancanza di
fiducia nella lavoratrice, conseguente a tre episodi che si sono succeduti nel
tempo (cfr. risposta allegata al verbale di discussione 14 febbraio 2008 e
conclusioni). Al riguardo il teste __________ __________ __________
(capofinanze dell'Europa per la società __________ __________ nonché segretario
e membro con firma collettiva a due del consiglio di amministrazione della
convenuta, per la quale dal giugno 2004 ha lavorato in qualità di capo finanze)
ha ricordato, per l'appunto, che la lavoratrice era stata licenziata per una
serie di motivi. Il primo, occorso verso la fine del 2004, concerneva il fatto
di aver "alterato i cartellini dell'orario di alcuni dipendenti" (verbale
20 febbraio 2009, pag. 3 in alto). Il teste ha dichiarato che "il suo capo
le ha parlato dicendole che questo non era accettabile e che non doveva più
accadere" (loc. cit.). Anche la teste __________ __________, diretta
coinvolta poiché le erano state modificare le timbrature, ha affermato che
"la reazione di __________ [superiore] è stata di sorpresa e ha chiesto a AP
1 perché ha fatto una cosa del genere, dicendole di non essere
autorizzata" (verbale 16 settembre 2008, pag. 4 in alto). Su questo punto
l'istruttoria ha quindi sconfessato che la lavoratrice potesse considerare il
suo procedere irrilevante. La seconda circostanza era invece legata "al
suo rapporto lavorativo con la __________ __________; quest'ultima è venuta da
me riferendomi che la AP 1 avrebbe alterato il proprio compenso salariale. In
quell'epoca il signor __________ era in AO 1 ed io, viste le due circostanze da
me riferite sopra e che coinvolgevano la AP 1, ho raccomandato __________ di
licenziarla poiché si trattava di motivi importanti e seri che violavano il
codice di condotta. __________ era però di un altro avviso e pensava di dare
un'altra opportunità alla AP 1" (loc. cit.). Su questo punto la teste __________
__________ __________ (dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2007 impiegata alla
risorse umane e, poi, responsabile dell'ufficio stipendi) ha dichiarato che l'istante
"si era pagata delle ore straordinarie con la tariffa del nuovo salario
mentre le ore erano dell'anno precedente" (verbale 3 luglio 2008, pag. 2
in mezzo). È ben vero che non vi è traccia agli atti di una segnalazione alla
lavoratrice di tale circostanza. Gli scritti doc. 2, 3 e 4, datati 9 febbraio 2008,
quindi successivi all'inoltro della causa, e indirizzati a __________ __________
(manager risorse umane), non confermati su questo aspetto in sede testimoniale,
sono invero inammissibili (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano, 2000, n.
25-27 ad art. 90 CPC; cfr. da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.84 del 7
febbraio 2008 consid. 7). Tuttavia, non va dimenticato che un licenziamento
ordinario non necessita di ammonimenti precedenti per essere valido. Il
lavoratore può contestarlo se fondato su motivi abusivi o notificato in tempo
inopportuno. Non si può invece trarre la conclusione che un motivo sia abusivo
dalla sola circostanza che non è stato comunicato al lavoratore. Nella
fattispecie, non va inoltre dimenticato che la datrice di lavoro ha affermato
che la decisione di licenziare l'istante è stata presa a seguito delle due
motivazioni menzionate sopra e di un ulteriore motivo, ovvero del fatto, per la
lavoratrice, di aver "dato un lavoro da fare ad un dipendente temporaneo
che riguardava il suo fidanzato; se ben ricordo si trattava di un lavoro di
copiatura "a macchina" (______________________________, verbale 20
febbraio 2009, pag. 3). Tale episodio è avvenuto il 14 agosto 2006 e verso la
fine di settembre 2006 (teste __________ __________ __________, verbale 16
aprile 2008 con riferimento al doc. 5). Il teste __________ __________ __________
ha dichiarato che a quel punto "abbiamo preso seriamente queste accuse ed
abbiamo interpellato il nostro avvocato per un incontro tra questo impiegato
temporaneo e AP 1 per vedere se quanto mi era stato riferito era vero o meno.
Entrambi, AP 1 e l'impiegato, hanno riferito all'avvocato che quanto
riportatomi era vero. Preso in considerazione quanto già successo in passato,
oltre a questo episodio, si è deciso di terminare il rapporto di lavoro con la AP
1 (verbale 20 febbraio 2009, pag. 3). Anche in questo caso, quindi, la
lavoratrice non poteva credere che l'atto da lei commesso non fosse stato
reputato determinante per la sua permanenza nell'azienda. Su questo punto
l'appello dev'essere quindi respinto.
7. L'appellante
ritiene che non essendovi traccia di dati su sue presunte mancanze, la
convenuta avrebbe violato l'art. 328b CO, secondo il quale, a suo dire, il
datore di lavoro deve raccogliere tutti i dati relativi all'idoneità lavorativa
o che siano necessari all'esecuzione del contratto di lavoro, al fine di poter
poi adottare delle decisioni oggettive, come quella di procedere a un
licenziamento (memoriale, pag. 4 in fondo). L'articolo testé menzionato prevede
che il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in
quanto si riferiscano all'idoneità lavorativa o siano necessari all'esecuzione
del contratto di lavoro. Inoltre, sono applicabili le disposizioni della legge
federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati. Al contrario di quanto
reputato dall'istante, tale disposizione conferisce al datore di lavoro la
facoltà di trattare tali dati, non l'obbligo. Inoltre, essa si inserisce nel
capitolo dedicato alla protezione della personalità del lavoratore ed è quindi
mirato alla protezione, per l'appunto, nel trattamento dei dati personali. Si
aggiunga che, come illustrato (sopra, consid. 6), dall'istruttoria è emerso che
il datore di lavoro prima di licenziare la lavoratrice ha raccolto proprio le
informazioni relative ai motivi che ha poi posto alla base della disdetta
ordinaria. La censura non può quindi essere condivisa.
8. L'istante
ribadisce di essere stata sottoposta a grande stress lavorativo e che
l'organizzazione aziendale evidenziava una carenza cronica di personale, in
violazione dell'art. 328 CO. A suo dire, il primo giudice avrebbe sottovalutato
e ridimensionato tale aspetto, così come ritenuto a torto "normale"
che la lavoratrice "prestasse così tante ore straordinarie" (appello,
pag. 5 seg.). Il Pretore ha spiegato che anche qualora fosse dimostrato che il
carico di lavoro era eccessivo, non è riscontrabile un nesso causale tra il
medesimo e i comportamenti della lavoratrice che hanno portato al suo
licenziamento. In altre parole, i tre episodi in questione non possono essere
definiti sviste o atti di disattenzione conseguenti allo stress (sentenza
impugnata, pag. 10 seg.). A pag. 7 segg. del proprio appello la lavoratrice
tratta, sotto questo profilo, ogni singolo motivo di licenziamento attribuitole.
8.1 Sul primo
episodio rimproveratole (correzione di timbrature di altri dipendenti) essa
afferma anzitutto che una violazione dell'art. 328 CO risiederebbe già nel
fatto che la datrice di lavoro si è fondata su racconti dei dipendenti colpiti
dalla rettifica delle timbrature piuttosto che su "fatti oggettivi che
dovevano essere riportati dal dossier del personale o dalla
collaboratrice". Tuttavia, non va dimenticato che come accertato dal
Pretore e non contestato dall'appellante, la rettifica di tali orari è stata
effettuata dalla lavoratrice. Non si comprende, quindi, in che misura altre
risultanze avrebbero potuto influire su tale questione. Come affermato dal
primo giudice, tale rettifica, svolta dalla responsabile amministrativa delle
risorse umane, senza seguire la via di servizio e all'insaputa dei lavoratori
interessati, non costituisce una bagatella e non può essere genericamente
giustificata asserendo che la stessa sarebbe avvenuta nell'interesse
dell'azienda. Secondo il Pretore il fatto, poi, che nell'incarto personale
dell'istante non vi fosse traccia di questo episodio è quindi, di per sé,
irrilevante e non tale da sminuire la gravità degli avvenimenti che
l'istruttoria ha confermato (sentenza impugnata, pag. 11 seg.). Al riguardo,
l'appellante ribadisce invece di aver agito nell'interesse della convenuta, non
confrontandosi quindi con l'argomentazione pretorile. Per il resto, ella
dichiara di non aver avuto il tempo, data l'urgenza e il carico di lavoro, per
poter discutere con i suoi superiori, a loro volta confrontati con un ritmo
lavorativo serrato. Si aggiunga che non è dato di capire dove risieda l'urgenza
evocata dall'istante, che si limita a giustificarla riferendosi alla tutela
degli interessi della datrice di lavoro e all'uguaglianza di trattamento fra
collaboratori. Perché tali interessi non potessero se del caso essere tutelati
dopo una segnalazione, da parte sua, ai suoi superiori, non è invero dato di
comprendere. L'appellante conclude, su questo punto, affermando che in ogni
azienda delle dimensioni della datrice di lavoro le rettifiche sugli stipendi
mensili rientrano nelle normali attività dell'ufficio stipendi. Se non che, si
ravvisa una contraddizione tra tale affermazione e quella, precedente, della
lavoratrice, secondo la quale unico eventuale errore che può esserle
rimproverato sarebbe quello di non aver informato i suoi superiori di tale
rettifica. Per tacere del fatto che tale censura, nuova, è irricevibile (art. 321
lett. b CPC). Il riferimento, infine, al codice di comportamento è irrilevante,
dato che il Pretore non vi ha fatto riferimento, sotto questo aspetto, a
suffragio della propria decisione.
8.2 Per quanto
concerne l'episodio relativo all'errato versamento di salario, l'appellante
afferma che la datrice di lavoro si è fondata su "racconti fatti da
terzi". Come già spiegato (sopra, consid. 8.1) e menzionato dal Pretore
(sentenza impugnata, pag. 12), l'istante non ha contestato tale episodio, di
modo che non è dato di capire la rilevanza, ai fini del giudizio, della sua
censura. L'istante sostiene che il Pretore ha accertato a torto che si trattava
di un importo supplementare di salario che non era stato approvato dal suo
superiore. Se non che, il primo giudice ha indicato ciò in riferimento alla
testimonianza di __________ __________, menzionando anche lo stralcio di
testimonianza di __________ __________ __________ indicato nell'appello
dall'istante. L'appellante afferma che al contrario di quanto reputato dal
Pretore, che avrebbe accertato l'intenzionalità del suo agire, si è trattato di
un errore, dovuto al fatto che gli stipendi dipendevano da "molte
variabili dovute agli orari irregolari del personale in cantiere all'estero, al
rimborso e controllo di note spese". Anche tale censura, nuova, è
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Sia come sia, anche al riguardo
l'appellante sembra non comprendere la motivazione pretorile. Il primo giudice
ha invero spiegato che non si può parlare di episodio marginale, tanto più se
si considera che a incorrervi è stata una dipendente che rivestiva importanti
funzioni nella ditta, dalla quale ci si doveva e poteva attendere un
comportamento irreprensibile. Egli non dice, quindi, che tale atto era
intenzionale. L'appellante soggiunge che alla luce dello stress lavorativo tale
episodio non può giustificare il licenziamento o essere considerato un motivo
preponderante. Essa non si confronta, tuttavia, con l'argomentazione secondo la
quale assieme agli altri episodi è innegabile che esso abbia potuto comportare
una valutazione negativa circa l'affidabilità della lavoratrice. L'istante
sottolinea che non appena avvisata dell'errore ha provveduto alla sua
correzione. Non è dato tuttavia di capire in che misura tale comportamento
possa influire sulla gravità dell'errore da lei commesso, ancor meno per quale
motivo ella avrebbe potuto ostare a una simile correzione. Per quanto concerne,
infine, al riferimento al proprio dossier e alla sua buona fede, così come e al
codice di condotta si rinvia a quanto già detto (sopra, consid. 6 e 8.1).
8.3 Sul terzo
episodio (trascrizione degli appunti) l'appellante afferma che in qualità di
maestra di tirocinio dell'apprendista ha chiesto a __________ __________ __________,
senza obbligarla, di trascrivere degli appunti relativi a un corso serale da
lei perso, a suo dire, per l'eccesso di lavoro. Ella sostiene che tale corso
era stato autorizzato dalla datrice di lavoro e che in questa maniera avrebbe
potuto recuperare le lezioni perse. D'altra parte, secondo l'istante la
copiatura degli appunti, eseguita nei "tempi morti", era un esercizio
di dattilografia per l'apprendista. Inoltre, ella afferma di aver eseguito del
lavoro che competeva all'apprendista e che tale circostanza non sarebbe stata
rilevata dalla datrice di lavoro, che avrebbe quindi accertato l'episodio in
maniera non oggettiva (appello, pag. 10 seg.). Parte delle argomentazioni testé
indicate si limitano a ribadire quanto già affermato dinanzi al primo giudice,
sicché sono inammissibili. Per il resto, trattasi di censure nuove, anch'esse
irricevibili.
9. L'appellante
afferma che la datrice di lavoro aveva messo in atto delle discriminazioni
salariali nei confronti delle dipendenti di sesso femminile, di cui ella si era
lamentata. La lavoratrice critica quindi il Pretore per non aver considerato
quale indizio a suffragio dell'abusività della disdetta il fatto di essere
stata licenziata poche settimane dopo il periodo di protezione imposto dalla
LPar (appello, pag. 7 in mezzo). Il primo giudice ha spiegato che la doglianza
della lavoratrice circa una violazione della parità tra i sessi è stata evocata
il 27 dicembre 2005. Il periodo di protezione di sei mesi dal reclamo sollevato
all'interno dell'azienda previsto dall'art. 10 cpv. 2 LPar era quindi già
scaduto da mesi, e non come affermato dall'istante da poche settimane, al
momento del licenziamento datato 24 ottobre 2006 (sentenza impugnata, pag. 13
seg.). D'altra parte, tale circostanza è stata menzionata dalla lavoratrice
nelle proprie conclusioni (pag. 10 in basso). Non si comprende, quindi, su che
basi affermi ora in appello che il licenziamento è stato notificato a distanza
di poche settimane dalla cessazione del periodo di protezione.
Insufficientemente motivato anche al riguardo l'appello è irricevibile (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC).
10. L'appellante
ritiene che il Pretore non abbia valutato correttamente la situazione
psico-fisica cui era sottoposta (memoriale, pag. 11 segg.). A dire dell'istante
il primo giudice non avrebbe ritenuto determinanti, a torto, i certificati
medici agli atti semplicemente perché posteriori al licenziamento. In questa
maniera ella non si confronta, tuttavia, con la motivazione pretorile secondo
la quale "non vi sono agli atti attestazioni mediche che dimostrino che
questa situazione di "stress" abbia portato a specifici scompensi
valetudinari della lavoratrice (i certificati versati agli atti riguardano il
periodo successivo alla disdetta)" (sentenza impugnata, pag. 10 in alto).
La censura è quindi irricevibile. La lavoratrice prosegue affermando che determinante
è la testimonianza di __________ __________, dalla quale emergerebbe che il
sovraccarico di lavoro le avrebbe creato un grave stress. Il Pretore ha
spiegato che l'affermazione del teste, secondo la quale "AP 1 prendeva dei
medicinali", "parrebbe essere frutto non già di una constatazione
diretta del teste, bensì di una indicazione in tal senso data a __________
dalla medesima dipendente" (loc. cit.). L'appellante ritiene che tale
teste aveva discusso direttamente con lei di tali problemi. Inoltre, il suo
stato di stress era stato constatato dal teste, che vi lavorava fianco a
fianco. Per tale motivo egli ha anche visto, a dire dell'appellante,
l'assunzione da parte sua di farmaci. Il teste in questione ha al riguardo
dichiarato: "Ricordo che AP 1 era molto stressata e prendeva dei
medicinali. Me ne aveva parlato di questo. Non posso però dire nulla perché non
ricordo che nell'estate 2006 le ho detto di prendersi un periodo di vacanza o
malattia" (verbale 16 aprile 2008, pag. 5). L'appellante omette quindi di
leggere la testimonianza nella sua integralità. Da tale lettura emerge che sia
lo stress sia la necessità di prendere medicinali gli è stata riferita dalla
lavoratrice e non constatata da lui direttamente. Anche su questo punto
l'appello dev'essere pertanto respinto.
11. L'istante
ribadisce che la datrice di lavoro si sarebbe fondata su episodi riportati da
terze persone, che non figuravano nel suo dossier, e fondati su fatti remoti
non adeguati a giustificare un licenziamento (appello, pag. 13). Al riguardo si
rinvia a quanto già spiegato (sopra, consid. 6 e 8).
12. L'appellante
critica inoltre il Pretore per non aver tenuto in debita considerazione le
modalità di licenziamento adottate dalla datrice di lavoro, a suo dire abusive
(memoriale, pag. 11 segg.). L'istante rinvia anzitutto al proprio memoriale
conclusivo (appello, pag. 13 in fondo). Se non che, il richiamo alle
motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli
allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile. Lo stesso
dicasi per quanto illustrato a pag. 14 e 15 del gravame, ove l'appellante si
limita a trascrivere, in sostanza, l'allegato conclusionale (cfr. pag. 11 seg.;
Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2005, n. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI, App.
2000/2004, n. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).
13. La
lavoratrice critica altresì il primo giudice per non aver valutato
correttamente l'atteggiamento della datrice di lavoro, che anche dopo il
licenziamento non avrebbe fatto alcunché per chiarire la situazione,
"lasciando planare sul caso tutti i dubbi e le
"maldicenze"" (appello, pag. 16). Il Pretore ha spiegato che il
solo fatto che fra i numerosi colleghi dell'istante circolassero versioni
diverse e discordanti in relazione alle cause della disdetta non poteva far
ritenere il licenziamento abusivo. Egli ritiene che tale fatto è invero
abbastanza frequente nelle aziende. Per quanto concerne, poi, la e-mail (doc. O)
in cui __________ __________ ha segnalato la decisione di licenziamento
"To all", il Pretore ha accertato che non era stata inviata a tutti i
350-400 dipendenti della ditta, bensì solo agli otto quadri elencati negli
indirizzi di posta elettronica (sentenza impugnata, pag. 14 in fondo).
L'appellante si limita a ribadire il passaggio di testimonianza di __________ __________
sulle voci che circolavano nell'azienda, senza confrontarsi con la motivazione
del Pretore summenzionata. Al riguardo l'appello è quindi inammissibile. In
relazione al doc. O ella afferma, rinviando sempre alla testimonianza di __________
__________, che esso era indirizzato a tutti i collaboratori. Tale teste ha
dichiarato: "ricordo di aver ricevuto la notizia ufficiale del
licenziamento di AP 1 con estremo ritardo. Si trattava di una e-mail ma
sinceramente non ricordo cosa vi era effettivamente scritto. Viene mostrato al
teste il doc. O: penso si tratti proprio della e-mail di cui ho appena parlato.
La voce "to all" significa che la comunicazione va a tutti i
dipendenti" (verbale 4 novembre 2008, pag. 3 in mezzo). Il teste ha
dichiarato di "pensare", non esternando quindi una certezza al
riguardo. Inoltre, prima di vedere tale documento ha affermato di non ricordare
cosa vi era effettivamente scritto (loc. cit.). Come rilevato dal Pretore dal
doc. O emerge invece chiaramente che il medesimo è stato inviato solo a otto
persone, tra le quali __________ __________ non figura. Va altresì rilevato che
il teste ha riferito di aver ricevuto la comunicazione con "estremo
ritardo" (loc. cit.), mentre dal doc. O emerge che il medesimo è stato
inviato il 24 ottobre 2006, quindi il medesimo giorno del licenziamento. Alla
luce di tali risultanze non può quindi essere seguita la tesi dell'appellante
secondo la quale determinante, su questo punto, sarebbe la testimonianza di __________
__________.
14. A
pag. 17 seg. del proprio memoriale l'appellante ribadisce per lo più quanto
espresso nelle conclusioni scritte (pag. 12), seppur riformulandolo in parte e
aggiungendo dei paragrafi che si limitano a ripetere quanto da lei già
affermato. Ella non si confronta invece con l'esauriente argomentazione
pretorile, se non per affermare in maniera generale che la problematica è stata
sottovalutata dal primo giudice. Già si è detto (sopra, consid. 12.) che tale
modo di procedere comporta l'irricevibilità della censura. Per il resto,
l'istante invoca fatti nuovi (difficoltà nel trovare un nuovo impiego), come
tali anch'essi inammissibili.
15. L'appellante
conclude affermando che il Pretore non avrebbe considerato un altro fattore
"che potrebbe dimostrare l'esistenza di problemi interni all'azienda, e
che hanno contribuito al licenziamento". Ella dichiara che a quell'epoca
era considerata un punto di riferimento per le risorse umane e che ciò
"non era sicuramente ben visto dal suo nuovo superiore signor __________. __________,
e dai nuovi proprietari della ditta". Tale censura, nuova, è
inammissibile.
16. L'istante
appella anche il dispositivo sulle ripetibili di prima sede, affermando che
"appaiono elevate in considerazione della particolare procedura (salari e
mercedi)" (appello, pag. 19). Sennonché
l’appellante misconosce che non può essere considerata precisa ai sensi
dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC una domanda che non esprime l’indicazione
della somma domandata rispetto a quella assegnata dal Pretore (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n.
10 ad art. 309), per cui anche questa censura sarebbe di per sé inammissibile. In
ogni caso, per consolidata giurisprudenza nella determinazione degli oneri
processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine, nel
senso che la sua valutazione, se è rispettosa delle tariffe applicabili, è
censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 e 51
ad art. 148 e n. 19 ad art. 150), estremi non ravvisabili in concreto. Le
ripetibili assegnate dal primo giudice sono infatti state fissate,
contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, in applicazione dei parametri
tariffali previsti dall’art. 9 e 15 della ora abrogata Tariffa dell’ordine
degli avvocati (applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007), dai
quali non vi è motivo di scostarsi.
17. Alla
luce di quanto suesposto nella misura in cui è ricevibile l'appello dev'essere respinto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 343
cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). La gratuità della procedura non
dispensa per contro la parte soccombente dal versare ripetibili alla
controparte (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per l’impugnabilità al Tribunale federale è di
fr. 30'000.-.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC;
pronuncia: 1. L'appello 22 giugno 2009 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. L'appellante verserà a controparte fr. 1'200.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici (pagina seguente):
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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