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Decisione

12.2009.128

Lavoro, contestazione di licenziamento abusivo, non abusività per errori gravi commessi dal dipendente

10 febbraio 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i tre motivi di licenziamento addotti dalla datrice di lavoro (alterazione dei

cartellini orari dei colleghi, aumento del proprio compenso salariale senza

autorizzazione e assegnazione a due apprendiste di un lavoro non inerente

all'attività usuale). Il primo giudice non ha, poi, ritenuto fondata la tesi

dell'istante secondo la quale essi non erano la causa preponderante della

disdetta e che i medesimi, da reputarsi semplici bagattelle, erano da

ricondurre all'eccessivo carico lavorativo. Il Pretore ha altresì spiegato che

l'istante non aveva dimostrato la presenza di altri preponderanti motivi

abusivi a fondamento della disdetta.

2. Nella

propria istanza la lavoratrice ha chiesto il pagamento di un'indennità per

licenziamento abusivo non cifrata, ma specificata essere al massimo di fr. 30'000.-. Nelle proprie conclusioni ella ha

quantificato la sua domanda in "almeno fr. 30'000.-". Il Pretore ha ritenuto che l'istante aveva in tal modo

ottemperato all'obbligo di quantificare la propria pretesa (sentenza impugnata,

consid. 1). Ci si può domandare se ciò sia corretto. Invero, nella sentenza

menzionata dal primo giudice (DTF 131 III 243 consid. 5.2) il Tribunale

federale ha spiegato che – poiché l'art. 336a cpv. 2 CO attribuisce al giudice

l'apprezzamento sulle conseguenze giuridiche e non quello riguardante

l'accertamento dei fatti determinanti (come invece è per l'art. 42 cpv. 2 CO) –

la Corte del Canton Friburgo non aveva violato il diritto materiale federale

respingendo, in applicazione del diritto processuale cantonale, l'istanza che

conteneva una domanda non cifrata riguardante l'indennità per licenziamento

abusivo. In tale fattispecie l'istante aveva quantificato la sua richiesta solo

entro determinati limiti ("nur dem Rahmen nach beziffert hat"), nel

senso che la medesima sarebbe dovuta essere determinata dal Tribunale ma che

non avrebbe raggiunto l'importo di fr. 30'000.-. La pretesa indicata nella presente nell'istanza è quindi

identica a quella vagliata dal Tribunale federale. Si aggiunga al riguardo che

nel Canton Ticino l'obbligo di quantificare la propria domanda è codificato

all'art. 165 cpv. 2 cfr. c) e g) CPC. Per quanto concerne la richiesta indicata

nelle conclusioni, poi, se il Tribunale federale ha ritenuto non cifrata la

domanda che raggiungeva "al massimo" un importo di fr. 30'000.-, non è dato di capire il motivo per

cui ci si dovrebbe comportare in maniera diversa in presenza di una domanda di

"almeno" tale importo. In questa sede la lavoratrice domanda invece

la cifra di fr. 30'000.-. La

questione di sapere se tale indicazione sia atta a sanare il vizio procedurale

preesistente può restare aperta, dato l'esito del presente giudizio che

comporta, per i motivi illustrati in appresso, la reiezione dell'appello.

3. L'istante

afferma anzitutto che a torto il Pretore non ha tenuto in considerazione la

mancanza di motivazioni o l'indicazione di motivi che non sarebbero i veri elementi

che hanno portato alla disdetta (appello, pag. 3 in mezzo). La censura si

esaurisce, tuttavia, in una considerazione generica sprovvista di qualsiasi

riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, contrariamente

a quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi

di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,

n. 23 e 27 ad art. 309). Al riguardo l'appello è quindi irricevibile.

4. L'appellante

soggiunge che i motivi addotti per procedere al licenziamento sembravano

"apparentemente" non abusivi. Ella rinvia alla pag. 4 delle proprie

conclusioni e sostiene che ciò indica chiaramente, unitamente a quanto

riportato ai punti 7, 8 e 9 del memoriale conclusivo, che i motivi invocati

dalla datrice di lavoro erano abusivi e/o che essi servivano a mascherare le

sue reali intenzioni (appello, pag. 3 in mezzo). Se non che, il richiamo alle

motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli

allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Anche su questo punto l’appello è dunque inammissibile.

5. La

lavoratrice prosegue affermando che l'istruttoria avrebbe dimostrato la sua

indubbia capacità professionale e che la disdetta, come sostenuto nella

sentenza querelata, non poteva essere giustificata da mancanza di sua

competenza (memoriale, pag. 3 seg.). Con tale censura l'istante non critica il

giudizio impugnato, che anzi conferma. Non si intravede quindi in che maniera

possa incidere sul presente giudizio.

6. Afferma

l’appellante che in assenza di indicazioni nel proprio dossier circa sue

presunte mancanze rispettivamente ammonimenti, poteva ritenere in buona fede

che i suoi eventuali errori non erano considerati rilevanti. Tant'è che ella

afferma di aver ricevuto anche dei bonus (memoriale, pag. 4). La datrice di

lavoro ha spiegato che il licenziamento è stato frutto della mancanza di

fiducia nella lavoratrice, conseguente a tre episodi che si sono succeduti nel

tempo (cfr. risposta allegata al verbale di discussione 14 febbraio 2008 e

conclusioni). Al riguardo il teste __________ __________ __________

(capofinanze dell'Europa per la società __________ __________ nonché segretario

e membro con firma collettiva a due del consiglio di amministrazione della

convenuta, per la quale dal giugno 2004 ha lavorato in qualità di capo finanze)

ha ricordato, per l'appunto, che la lavoratrice era stata licenziata per una

serie di motivi. Il primo, occorso verso la fine del 2004, concerneva il fatto

di aver "alterato i cartellini dell'orario di alcuni dipendenti" (verbale

20 febbraio 2009, pag. 3 in alto). Il teste ha dichiarato che "il suo capo

le ha parlato dicendole che questo non era accettabile e che non doveva più

accadere" (loc. cit.). Anche la teste __________ __________, diretta

coinvolta poiché le erano state modificare le timbrature, ha affermato che

"la reazione di __________ [superiore] è stata di sorpresa e ha chiesto a AP

1 perché ha fatto una cosa del genere, dicendole di non essere

autorizzata" (verbale 16 settembre 2008, pag. 4 in alto). Su questo punto

l'istruttoria ha quindi sconfessato che la lavoratrice potesse considerare il

suo procedere irrilevante. La seconda circostanza era invece legata "al

suo rapporto lavorativo con la __________ __________; quest'ultima è venuta da

me riferendomi che la AP 1 avrebbe alterato il proprio compenso salariale. In

quell'epoca il signor __________ era in AO 1 ed io, viste le due circostanze da

me riferite sopra e che coinvolgevano la AP 1, ho raccomandato __________ di

licenziarla poiché si trattava di motivi importanti e seri che violavano il

codice di condotta. __________ era però di un altro avviso e pensava di dare

un'altra opportunità alla AP 1" (loc. cit.). Su questo punto la teste __________

__________ __________ (dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2007 impiegata alla

risorse umane e, poi, responsabile dell'ufficio stipendi) ha dichiarato che l'istante

"si era pagata delle ore straordinarie con la tariffa del nuovo salario

mentre le ore erano dell'anno precedente" (verbale 3 luglio 2008, pag. 2

in mezzo). È ben vero che non vi è traccia agli atti di una segnalazione alla

lavoratrice di tale circostanza. Gli scritti doc. 2, 3 e 4, datati 9 febbraio 2008,

quindi successivi all'inoltro della causa, e indirizzati a __________ __________

(manager risorse umane), non confermati su questo aspetto in sede testimoniale,

sono invero inammissibili (Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano, 2000, n.

25-27 ad art. 90 CPC; cfr. da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.84 del 7

febbraio 2008 consid. 7). Tuttavia, non va dimenticato che un licenziamento

ordinario non necessita di ammonimenti precedenti per essere valido. Il

lavoratore può contestarlo se fondato su motivi abusivi o notificato in tempo

inopportuno. Non si può invece trarre la conclusione che un motivo sia abusivo

dalla sola circostanza che non è stato comunicato al lavoratore. Nella

fattispecie, non va inoltre dimenticato che la datrice di lavoro ha affermato

che la decisione di licenziare l'istante è stata presa a seguito delle due

motivazioni menzionate sopra e di un ulteriore motivo, ovvero del fatto, per la

lavoratrice, di aver "dato un lavoro da fare ad un dipendente temporaneo

che riguardava il suo fidanzato; se ben ricordo si trattava di un lavoro di

copiatura "a macchina" (______________________________, verbale 20

febbraio 2009, pag. 3). Tale episodio è avvenuto il 14 agosto 2006 e verso la

fine di settembre 2006 (teste __________ __________ __________, verbale 16

aprile 2008 con riferimento al doc. 5). Il teste __________ __________ __________

ha dichiarato che a quel punto "abbiamo preso seriamente queste accuse ed

abbiamo interpellato il nostro avvocato per un incontro tra questo impiegato

temporaneo e AP 1 per vedere se quanto mi era stato riferito era vero o meno.

Entrambi, AP 1 e l'impiegato, hanno riferito all'avvocato che quanto

riportatomi era vero. Preso in considerazione quanto già successo in passato,

oltre a questo episodio, si è deciso di terminare il rapporto di lavoro con la AP

1 (verbale 20 febbraio 2009, pag. 3). Anche in questo caso, quindi, la

lavoratrice non poteva credere che l'atto da lei commesso non fosse stato

reputato determinante per la sua permanenza nell'azienda. Su questo punto

l'appello dev'essere quindi respinto.

7. L'appellante

ritiene che non essendovi traccia di dati su sue presunte mancanze, la

convenuta avrebbe violato l'art. 328b CO, secondo il quale, a suo dire, il

datore di lavoro deve raccogliere tutti i dati relativi all'idoneità lavorativa

o che siano necessari all'esecuzione del contratto di lavoro, al fine di poter

poi adottare delle decisioni oggettive, come quella di procedere a un

licenziamento (memoriale, pag. 4 in fondo). L'articolo testé menzionato prevede

che il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in

quanto si riferiscano all'idoneità lavorativa o siano necessari all'esecuzione

del contratto di lavoro. Inoltre, sono applicabili le disposizioni della legge

federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati. Al contrario di quanto

reputato dall'istante, tale disposizione conferisce al datore di lavoro la

facoltà di trattare tali dati, non l'obbligo. Inoltre, essa si inserisce nel

capitolo dedicato alla protezione della personalità del lavoratore ed è quindi

mirato alla protezione, per l'appunto, nel trattamento dei dati personali. Si

aggiunga che, come illustrato (sopra, consid. 6), dall'istruttoria è emerso che

il datore di lavoro prima di licenziare la lavoratrice ha raccolto proprio le

informazioni relative ai motivi che ha poi posto alla base della disdetta

ordinaria. La censura non può quindi essere condivisa.

8. L'istante

ribadisce di essere stata sottoposta a grande stress lavorativo e che

l'organizzazione aziendale evidenziava una carenza cronica di personale, in

violazione dell'art. 328 CO. A suo dire, il primo giudice avrebbe sottovalutato

e ridimensionato tale aspetto, così come ritenuto a torto "normale"

che la lavoratrice "prestasse così tante ore straordinarie" (appello,

pag. 5 seg.). Il Pretore ha spiegato che anche qualora fosse dimostrato che il

carico di lavoro era eccessivo, non è riscontrabile un nesso causale tra il

medesimo e i comportamenti della lavoratrice che hanno portato al suo

licenziamento. In altre parole, i tre episodi in questione non possono essere

definiti sviste o atti di disattenzione conseguenti allo stress (sentenza

impugnata, pag. 10 seg.). A pag. 7 segg. del proprio appello la lavoratrice

tratta, sotto questo profilo, ogni singolo motivo di licenziamento attribuitole.

8.1 Sul primo

episodio rimproveratole (correzione di timbrature di altri dipendenti) essa

afferma anzitutto che una violazione dell'art. 328 CO risiederebbe già nel

fatto che la datrice di lavoro si è fondata su racconti dei dipendenti colpiti

dalla rettifica delle timbrature piuttosto che su "fatti oggettivi che

dovevano essere riportati dal dossier del personale o dalla

collaboratrice". Tuttavia, non va dimenticato che come accertato dal

Pretore e non contestato dall'appellante, la rettifica di tali orari è stata

effettuata dalla lavoratrice. Non si comprende, quindi, in che misura altre

risultanze avrebbero potuto influire su tale questione. Come affermato dal

primo giudice, tale rettifica, svolta dalla responsabile amministrativa delle

risorse umane, senza seguire la via di servizio e all'insaputa dei lavoratori

interessati, non costituisce una bagatella e non può essere genericamente

giustificata asserendo che la stessa sarebbe avvenuta nell'interesse

dell'azienda. Secondo il Pretore il fatto, poi, che nell'incarto personale

dell'istante non vi fosse traccia di questo episodio è quindi, di per sé,

irrilevante e non tale da sminuire la gravità degli avvenimenti che

l'istruttoria ha confermato (sentenza impugnata, pag. 11 seg.). Al riguardo,

l'appellante ribadisce invece di aver agito nell'interesse della convenuta, non

confrontandosi quindi con l'argomentazione pretorile. Per il resto, ella

dichiara di non aver avuto il tempo, data l'urgenza e il carico di lavoro, per

poter discutere con i suoi superiori, a loro volta confrontati con un ritmo

lavorativo serrato. Si aggiunga che non è dato di capire dove risieda l'urgenza

evocata dall'istante, che si limita a giustificarla riferendosi alla tutela

degli interessi della datrice di lavoro e all'uguaglianza di trattamento fra

collaboratori. Perché tali interessi non potessero se del caso essere tutelati

dopo una segnalazione, da parte sua, ai suoi superiori, non è invero dato di

comprendere. L'appellante conclude, su questo punto, affermando che in ogni

azienda delle dimensioni della datrice di lavoro le rettifiche sugli stipendi

mensili rientrano nelle normali attività dell'ufficio stipendi. Se non che, si

ravvisa una contraddizione tra tale affermazione e quella, precedente, della

lavoratrice, secondo la quale unico eventuale errore che può esserle

rimproverato sarebbe quello di non aver informato i suoi superiori di tale

rettifica. Per tacere del fatto che tale censura, nuova, è irricevibile (art. 321

lett. b CPC). Il riferimento, infine, al codice di comportamento è irrilevante,

dato che il Pretore non vi ha fatto riferimento, sotto questo aspetto, a

suffragio della propria decisione.

8.2 Per quanto

concerne l'episodio relativo all'errato versamento di salario, l'appellante

afferma che la datrice di lavoro si è fondata su "racconti fatti da

terzi". Come già spiegato (sopra, consid. 8.1) e menzionato dal Pretore

(sentenza impugnata, pag. 12), l'istante non ha contestato tale episodio, di

modo che non è dato di capire la rilevanza, ai fini del giudizio, della sua

censura. L'istante sostiene che il Pretore ha accertato a torto che si trattava

di un importo supplementare di salario che non era stato approvato dal suo

superiore. Se non che, il primo giudice ha indicato ciò in riferimento alla

testimonianza di __________ __________, menzionando anche lo stralcio di

testimonianza di __________ __________ __________ indicato nell'appello

dall'istante. L'appellante afferma che al contrario di quanto reputato dal

Pretore, che avrebbe accertato l'intenzionalità del suo agire, si è trattato di

un errore, dovuto al fatto che gli stipendi dipendevano da "molte

variabili dovute agli orari irregolari del personale in cantiere all'estero, al

rimborso e controllo di note spese". Anche tale censura, nuova, è

irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Sia come sia, anche al riguardo

l'appellante sembra non comprendere la motivazione pretorile. Il primo giudice

ha invero spiegato che non si può parlare di episodio marginale, tanto più se

si considera che a incorrervi è stata una dipendente che rivestiva importanti

funzioni nella ditta, dalla quale ci si doveva e poteva attendere un

comportamento irreprensibile. Egli non dice, quindi, che tale atto era

intenzionale. L'appellante soggiunge che alla luce dello stress lavorativo tale

episodio non può giustificare il licenziamento o essere considerato un motivo

preponderante. Essa non si confronta, tuttavia, con l'argomentazione secondo la

quale assieme agli altri episodi è innegabile che esso abbia potuto comportare

una valutazione negativa circa l'affidabilità della lavoratrice. L'istante

sottolinea che non appena avvisata dell'errore ha provveduto alla sua

correzione. Non è dato tuttavia di capire in che misura tale comportamento

possa influire sulla gravità dell'errore da lei commesso, ancor meno per quale

motivo ella avrebbe potuto ostare a una simile correzione. Per quanto concerne,

infine, al riferimento al proprio dossier e alla sua buona fede, così come e al

codice di condotta si rinvia a quanto già detto (sopra, consid. 6 e 8.1).

8.3 Sul terzo

episodio (trascrizione degli appunti) l'appellante afferma che in qualità di

maestra di tirocinio dell'apprendista ha chiesto a __________ __________ __________,

senza obbligarla, di trascrivere degli appunti relativi a un corso serale da

lei perso, a suo dire, per l'eccesso di lavoro. Ella sostiene che tale corso

era stato autorizzato dalla datrice di lavoro e che in questa maniera avrebbe

potuto recuperare le lezioni perse. D'altra parte, secondo l'istante la

copiatura degli appunti, eseguita nei "tempi morti", era un esercizio

di dattilografia per l'apprendista. Inoltre, ella afferma di aver eseguito del

lavoro che competeva all'apprendista e che tale circostanza non sarebbe stata

rilevata dalla datrice di lavoro, che avrebbe quindi accertato l'episodio in

maniera non oggettiva (appello, pag. 10 seg.). Parte delle argomentazioni testé

indicate si limitano a ribadire quanto già affermato dinanzi al primo giudice,

sicché sono inammissibili. Per il resto, trattasi di censure nuove, anch'esse

irricevibili.

9. L'appellante

afferma che la datrice di lavoro aveva messo in atto delle discriminazioni

salariali nei confronti delle dipendenti di sesso femminile, di cui ella si era

lamentata. La lavoratrice critica quindi il Pretore per non aver considerato

quale indizio a suffragio dell'abusività della disdetta il fatto di essere

stata licenziata poche settimane dopo il periodo di protezione imposto dalla

LPar (appello, pag. 7 in mezzo). Il primo giudice ha spiegato che la doglianza

della lavoratrice circa una violazione della parità tra i sessi è stata evocata

il 27 dicembre 2005. Il periodo di protezione di sei mesi dal reclamo sollevato

all'interno dell'azienda previsto dall'art. 10 cpv. 2 LPar era quindi già

scaduto da mesi, e non come affermato dall'istante da poche settimane, al

momento del licenziamento datato 24 ottobre 2006 (sentenza impugnata, pag. 13

seg.). D'altra parte, tale circostanza è stata menzionata dalla lavoratrice

nelle proprie conclusioni (pag. 10 in basso). Non si comprende, quindi, su che

basi affermi ora in appello che il licenziamento è stato notificato a distanza

di poche settimane dalla cessazione del periodo di protezione.

Insufficientemente motivato anche al riguardo l'appello è irricevibile (art.

309 cpv. 2 lett. f CPC).

10. L'appellante

ritiene che il Pretore non abbia valutato correttamente la situazione

psico-fisica cui era sottoposta (memoriale, pag. 11 segg.). A dire dell'istante

il primo giudice non avrebbe ritenuto determinanti, a torto, i certificati

medici agli atti semplicemente perché posteriori al licenziamento. In questa

maniera ella non si confronta, tuttavia, con la motivazione pretorile secondo

la quale "non vi sono agli atti attestazioni mediche che dimostrino che

questa situazione di "stress" abbia portato a specifici scompensi

valetudinari della lavoratrice (i certificati versati agli atti riguardano il

periodo successivo alla disdetta)" (sentenza impugnata, pag. 10 in alto).

La censura è quindi irricevibile. La lavoratrice prosegue affermando che determinante

è la testimonianza di __________ __________, dalla quale emergerebbe che il

sovraccarico di lavoro le avrebbe creato un grave stress. Il Pretore ha

spiegato che l'affermazione del teste, secondo la quale "AP 1 prendeva dei

medicinali", "parrebbe essere frutto non già di una constatazione

diretta del teste, bensì di una indicazione in tal senso data a __________

dalla medesima dipendente" (loc. cit.). L'appellante ritiene che tale

teste aveva discusso direttamente con lei di tali problemi. Inoltre, il suo

stato di stress era stato constatato dal teste, che vi lavorava fianco a

fianco. Per tale motivo egli ha anche visto, a dire dell'appellante,

l'assunzione da parte sua di farmaci. Il teste in questione ha al riguardo

dichiarato: "Ricordo che AP 1 era molto stressata e prendeva dei

medicinali. Me ne aveva parlato di questo. Non posso però dire nulla perché non

ricordo che nell'estate 2006 le ho detto di prendersi un periodo di vacanza o

malattia" (verbale 16 aprile 2008, pag. 5). L'appellante omette quindi di

leggere la testimonianza nella sua integralità. Da tale lettura emerge che sia

lo stress sia la necessità di prendere medicinali gli è stata riferita dalla

lavoratrice e non constatata da lui direttamente. Anche su questo punto

l'appello dev'essere pertanto respinto.

11. L'istante

ribadisce che la datrice di lavoro si sarebbe fondata su episodi riportati da

terze persone, che non figuravano nel suo dossier, e fondati su fatti remoti

non adeguati a giustificare un licenziamento (appello, pag. 13). Al riguardo si

rinvia a quanto già spiegato (sopra, consid. 6 e 8).

12. L'appellante

critica inoltre il Pretore per non aver tenuto in debita considerazione le

modalità di licenziamento adottate dalla datrice di lavoro, a suo dire abusive

(memoriale, pag. 11 segg.). L'istante rinvia anzitutto al proprio memoriale

conclusivo (appello, pag. 13 in fondo). Se non che, il richiamo alle

motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli

allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile. Lo stesso

dicasi per quanto illustrato a pag. 14 e 15 del gravame, ove l'appellante si

limita a trascrivere, in sostanza, l'allegato conclusionale (cfr. pag. 11 seg.;

Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2005, n. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI, App.

2000/2004, n. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).

13. La

lavoratrice critica altresì il primo giudice per non aver valutato

correttamente l'atteggiamento della datrice di lavoro, che anche dopo il

licenziamento non avrebbe fatto alcunché per chiarire la situazione,

"lasciando planare sul caso tutti i dubbi e le

"maldicenze"" (appello, pag. 16). Il Pretore ha spiegato che il

solo fatto che fra i numerosi colleghi dell'istante circolassero versioni

diverse e discordanti in relazione alle cause della disdetta non poteva far

ritenere il licenziamento abusivo. Egli ritiene che tale fatto è invero

abbastanza frequente nelle aziende. Per quanto concerne, poi, la e-mail (doc. O)

in cui __________ __________ ha segnalato la decisione di licenziamento

"To all", il Pretore ha accertato che non era stata inviata a tutti i

350-400 dipendenti della ditta, bensì solo agli otto quadri elencati negli

indirizzi di posta elettronica (sentenza impugnata, pag. 14 in fondo).

L'appellante si limita a ribadire il passaggio di testimonianza di __________ __________

sulle voci che circolavano nell'azienda, senza confrontarsi con la motivazione

del Pretore summenzionata. Al riguardo l'appello è quindi inammissibile. In

relazione al doc. O ella afferma, rinviando sempre alla testimonianza di __________

__________, che esso era indirizzato a tutti i collaboratori. Tale teste ha

dichiarato: "ricordo di aver ricevuto la notizia ufficiale del

licenziamento di AP 1 con estremo ritardo. Si trattava di una e-mail ma

sinceramente non ricordo cosa vi era effettivamente scritto. Viene mostrato al

teste il doc. O: penso si tratti proprio della e-mail di cui ho appena parlato.

La voce "to all" significa che la comunicazione va a tutti i

dipendenti" (verbale 4 novembre 2008, pag. 3 in mezzo). Il teste ha

dichiarato di "pensare", non esternando quindi una certezza al

riguardo. Inoltre, prima di vedere tale documento ha affermato di non ricordare

cosa vi era effettivamente scritto (loc. cit.). Come rilevato dal Pretore dal

doc. O emerge invece chiaramente che il medesimo è stato inviato solo a otto

persone, tra le quali __________ __________ non figura. Va altresì rilevato che

il teste ha riferito di aver ricevuto la comunicazione con "estremo

ritardo" (loc. cit.), mentre dal doc. O emerge che il medesimo è stato

inviato il 24 ottobre 2006, quindi il medesimo giorno del licenziamento. Alla

luce di tali risultanze non può quindi essere seguita la tesi dell'appellante

secondo la quale determinante, su questo punto, sarebbe la testimonianza di __________

__________.

14. A

pag. 17 seg. del proprio memoriale l'appellante ribadisce per lo più quanto

espresso nelle conclusioni scritte (pag. 12), seppur riformulandolo in parte e

aggiungendo dei paragrafi che si limitano a ripetere quanto da lei già

affermato. Ella non si confronta invece con l'esauriente argomentazione

pretorile, se non per affermare in maniera generale che la problematica è stata

sottovalutata dal primo giudice. Già si è detto (sopra, consid. 12.) che tale

modo di procedere comporta l'irricevibilità della censura. Per il resto,

l'istante invoca fatti nuovi (difficoltà nel trovare un nuovo impiego), come

tali anch'essi inammissibili.

15. L'appellante

conclude affermando che il Pretore non avrebbe considerato un altro fattore

"che potrebbe dimostrare l'esistenza di problemi interni all'azienda, e

che hanno contribuito al licenziamento". Ella dichiara che a quell'epoca

era considerata un punto di riferimento per le risorse umane e che ciò

"non era sicuramente ben visto dal suo nuovo superiore signor __________. __________,

e dai nuovi proprietari della ditta". Tale censura, nuova, è

inammissibile.

16. L'istante

appella anche il dispositivo sulle ripetibili di prima sede, affermando che

"appaiono elevate in considerazione della particolare procedura (salari e

mercedi)" (appello, pag. 19). Sennonché

l’appellante misconosce che non può essere considerata precisa ai sensi

dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC una domanda che non esprime l’indicazione

della somma domandata rispetto a quella assegnata dal Pretore (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n.

10 ad art. 309), per cui anche questa censura sarebbe di per sé inammissibile. In

ogni caso, per consolidata giurisprudenza nella determinazione degli oneri

processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine, nel

senso che la sua valutazione, se è rispettosa delle tariffe applicabili, è

censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 e 51

ad art. 148 e n. 19 ad art. 150), estremi non ravvisabili in concreto. Le

ripetibili assegnate dal primo giudice sono infatti state fissate,

contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, in applicazione dei parametri

tariffali previsti dall’art. 9 e 15 della ora abrogata Tariffa dell’ordine

degli avvocati (applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007), dai

quali non vi è motivo di scostarsi.

17. Alla

luce di quanto suesposto nella misura in cui è ricevibile l'appello dev'essere respinto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 343

cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). La gratuità della procedura non

dispensa per contro la parte soccombente dal versare ripetibili alla

controparte (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per l’impugnabilità al Tribunale federale è di

fr. 30'000.-.

Per i quali motivi

richiamati gli art. 148 CPC;

pronuncia: 1. L'appello 22 giugno 2009 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. L'appellante verserà a controparte fr. 1'200.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici (pagina seguente):

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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