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Decisione

12.2009.131

Contratto di lavoro - salario e provvigione - res iudicata

7 aprile 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

il 1° novembre 2004 e il 30 aprile 2005. Diversamente da quanto sembra voler

sostenere l'appellante (appello, pag. 7 in basso), la forza di cosa giudicata ha valore solo per il dispositivo – e quindi per la specifica pretesa

creditoria oggetto di giudizio – e non si estende ai motivi della sentenza (Hohl, Procédure civile I, Friborgo 2001,

n. 1309). Il giudice chiamato a giudicare nell'ambito di un'altra vertenza non

è dunque vincolato dagli accertamenti di fatto e dalle considerazioni

giuridiche di un precedente giudizio, ciò a maggior ragione nell'ambito di una

decisione su un'azione parziale (Teilklage, action partielle): il

giudizio pronunciato su un'azione parziale ha in effetti forza di cosa

giudicata solo per la parte di credito che è già stata oggetto di decisione (Hohl, op. cit., ni. 1308-1309; DTF 125

III 8). Del resto, lo stesso appellante ha ammesso (appello, pag. 10 in basso), che dai conteggi per il calcolo della tariffa giornaliera, deve comunque essere tolto

l'importo di fr. 35'000.– per il mancato riconoscimento del diritto alla

gratifica MbO (Management by Objective) per il 2002 da parte di questa

Corte (IICCA 21 febbraio 2008 inc. 12.2007.189). Nella misura in cui pretende che

“il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare i conteggi presentati dal

signor AP 1 con l'istanza 19 gennaio 2009 fossero corretti” (appello, pag. 8

verso il basso) e a dare per acquisita la tariffa giornaliera accertata nel

precedente giudizio in fr. 173.77 (appello, pag. 8 in basso e 9 verso l'alto), l'appello si rivela palesemente infondato.

D'altro canto va

evidenziato che il menzionato giudizio 20 agosto 2004 di cui all'inc.

DI.2004.707 della Pretura del Distretto di Lugano aveva accertato che AP 1, in base al contratto, aveva diritto ad un anticipo di fr. 10'000.– mensili. Pretendere che la

sentenza in questione abbia invece accertato un “diritto al pagamento

continuato dell'anticipo” di “fr. 11'000.– mensili” (appello, pag. 8 in basso), appare finanche temerario.

7. In appello non è contestato

l'accertamento del Pretore secondo cui il punto di partenza per l'esame della

pretesa oggetto della vertenza sono gli accordi contrattuali vigenti al momento

in cui, il 30 dicembre 2003, è intervenuta l'inabilità lavorativa di AP 1, e

meglio il contratto di lavoro sottoscritto il 12/18 novembre 2003 (doc. DD

dell'inc. OA.2004.707, in seguito contratto di lavoro) e il Regolamento del

personale di AO 1 in vigore dal 1° gennaio 2004 (doc. EE dell'inc. OA.2004.707,

in seguito Regolamento AO 1). Neppure è contestato il fatto che il Pretore

abbia ritenuto che, in base alle clausole n. 6 e n. 7 del contratto di lavoro, AP

1 aveva diritto ad un anticipo – indipendente dai risultati ottenuti, quindi di

carattere salariale – sulle provvigioni e sui bonus di fr. 10'000.– mensili,

come pure che veniva allestito un conteggio di tutte le indennità variabili

(bonus e provvigioni) maturate dal collaboratore in base al quale al dipendente

veniva versata l'eventuale differenza positiva tra le indennità maturate e

l'anticipo (remunerazione variabile).

Contestata è per contro “l'interpretazione circa i conteggi” operati

dal Pretore in relazione “all'anticipo (garantito)” e “all'indennità

giornaliera per perdita delle provvigioni e dei bonus” (appello, pag. 10 in

alto).

7.1 Il Pretore,

calcolando le spettanze dell'istante durante il periodo di incapacità

lavorativa, ha ritenuto in primo luogo che in base al contratto di lavoro AP 1

aveva diritto al versamento dell'80% dell'anticipo mensile di fr. 10'000.– e

che per il periodo dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2004 al lavoratore

spettavano quindi fr. 48'000.– (fr. 10'000.– x 80% x 6 mesi).

L'appellante sostiene

che la garanzia del “pagamento continuato dell'anticipo”, di cui alla clausola

n. 6.1 §1 del Regolamento AO 1, andrebbe invece estesa anche all'importo di fr.

1'000.– previsto al punto 6.5.1 del contratto di lavoro. Questo importo

dovrebbe, a suo dire, essere aggiunto all'anticipo di fr. 10'000.– previsto dal

punto 6.1 del contratto di lavoro. Da ciò le sue richieste di calcolare in fr.

11'000.– mensili il diritto all'anticipo e di computare, per il periodo dal 1°

novembre 2004 al 30 aprile 2005, “un importo anticipato” di fr. 52'800.– (fr.

11'000.– x 80% x 6 mesi) e non di fr. 48'000.– (fr. 10'000.– x 80% x 6 mesi)”

(appello, pag. 10 nel mezzo).

Solo ora, in sede

d'appello, AP 1 adduce che la sua richiesta di aumentare da fr. 10'000.– a fr.

11'000.– è dovuta all'estensione all'importo di fr. 1'000.– previsto al punto

6.5.1 del contratto di lavoro. Trattandosi di argomento nuovo, l'appello su

questo punto si rivela irricevibile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 7-8 ad art. 321 CPC). A titolo abbondanziale si rileva che l'indennità

per “gli esborsi (spese incl. importo forfetario per l'automobile)”, prevista

dal punto 6.5 del contratto di lavoro – suddivisa in un'indennità fissa di fr.

1'000.– mensili (punto 6.5.1) e in un'indennità variabile “pari al 25% del

saldo di provvigione positivo da pagare, secondo il paragrafo 7 lit. a del

contartto” (punto 6.5.2) – è chiaramente distinta dall'anticipo sulle

provvigioni e sui bonus del punto 6.1 del contratto di lavoro. Non può dunque

esservi dubbio che la clausola n. 6.1 §1 del Regolamento AO 1 fa riferimento

solo all'“anticipo” – menzionato come tale anche nel marginale – del punto 6.1

del contratto di lavoro. Del resto, l'indennità “per gli esborsi” di cui è

menzione ai punti 6.5, 6.5.1 e 6.5.2 del contratto di lavoro è versata “come

rimborso forfetario per tutti gli esborsi professionali a ogni titolo (spese di

viaggio, vitto, rappresentanze, consumazioni offerte ai clienti, spese

telefoniche, porti, ecc.”. Durante l'assenza per malattia il dipendente non ha

avuto esborsi professionali e spese. A maggior ragione questi ultimi non

possono dunque rientrare nelle prestazioni di salario garantite dalla clausola

n. 6.1 §1 del Regolamento AO 1. Le argomentazioni d'appello cadono dunque nel

vuoto.

7.2 Il Pretore – sempre

nel calcolo delle spettanze dell'istante – per quantificare la “tariffa

giornaliera” per perdita delle provvigioni e dei bonus in caso di malattia, a

norma della clausola n. 6.1 §1 del Regolamento AO 1, si è basato sull'ammontare

di provvigioni e bonus percepiti dall'attore nei tre anni precedenti.

Diversamente da quanto avvenuto nella sentenza 20 agosto 2004 (dell'inc.

DI.2004.707), nel calcolo il primo giudice ha tuttavia tenuto in considerazione

unicamente l'ammontare della parte variabile di tali provvigioni e bonus. Egli

ha omesso di considerare gli “acconti garantiti” versati a AP 1, a norma di contratto, per bonus e provvigioni, nella misura di fr. 42'000.– nel 2001 (doc. B inc.

n. OA.2004.707) e fr. 25'000.– nel 2002 (doc. H e I inc. n. OA.2004.707). Detti

acconti, secondo il primo giudice, facevano infatti parte della “componente

garantita” a AP 1, da non considerare nei calcoli per determinare la tariffa

giornaliera di cui è menzione alla clausola 6.1 del Regolamento AO 1, pena una

retribuzione complessiva del dipendente durante l'inabilità lavorativa

addirittura maggiore rispetto a quella di una situazione di normale capacità

lavorativa.

L'appellante non si è

confrontato minimamente con le considerazioni del primo giudice. Si è limitato

a sostenere che “gli importi di fr. 42'000.– per l'anno 2001 e di fr. 25'000.–

per l'anno 2002” andavano “tenuti in considerazione, in quanto si trattava

comunque di importi effettivamente percepiti dal dipendente”, mentre che

“l'unico importo che in effetti doveva essere tolto dai conteggi per il calcolo

della media, era la somma di fr. 35'000.– come da sentenza del Tribunale

d'appello del 21 febbraio 2008” (appello, pag. 10 verso il basso), come pure

che “il calcolo effettuato con la sentenza di data 20 agosto 2007” era

“corretto” e che andava semmai “adeguato alla sentenza del Tribunale d'appello”

(appello, pag. 11 in alto). A torto.

Il fatto che i predetti

importi siano stati realmente versati all'appellante, non inficia

l'interpretazione delle norme del Regolamento AO 1 e del contratto di lavoro

fatta dal Pretore. Certo, il susseguirsi dei diversi regimi contrattuali non

rende facile, a prima vista, l'applicazione della clausola n. 6.1 del

Regolamento AO 1. Detto Regolamento, in vigore dal gennaio 2004, nella

terminologia fa in effetti riferimento all'ultima pattuizione contrattuale

intervenuta tra le parti il 12/18 novembre 2003 (doc. DD dell'inc. n.

OA.2004.707). Al dipendente impedito di lavorare a causa di malattia, la

clausola n. 6.1 §1 del Regolamento AO 1 garantisce il pagamento continuato –

per un massimo di 24 mesi – dell'anticipo che il contratto di lavoro del 12/18

novembre 2003 definisce e fissa (al punto 6.1 del contratto di lavoro) in fr.

10'000.– mensili. Le pattuizioni contrattuali precedenti non contemplavano una

normativa sull' “anticipo”. Prevedevano però il versamento di un “salario base”

ripartito su dodici mensilità (fr. 84'000.– nel 2001, fr. 100'000.– nel 2002 e

fr. 84'000.– nel 2003) e di un “acconto garantito” per bonus e provvigioni pure

versato pro rata su dodici mensilità (fr. 42'000.– nel 2001, fr. 25'000.– nel

2002 e fr. 39'000.– nel 2003). Si deve convenire con il primo giudice che tra

il contratto di lavoro del 12/18 novembre 2003 e i precedenti contratti,

nonostante le differenze terminologiche, non vi è una divergenza sostanziale in

relazione alla componente garantita, nel senso che l'“anticipo garantito”

nell'ultimo contratto (di fr. 10'000.– mensili, per complessivi fr. 120'000.–

per il 2004), corrisponde al “salario” e all'“acconto garantito” dai contratti

di lavoro per gli anni 2001, 2002 e 2003. In effetti, questa componente è stata di fr. 126'000.– nel 2001 (salario fr. 84'000.– e acconto garantito fr.

42'000.–, doc. B dell'inc. OA.2004.707), di fr. 125'000.– nel 2002 (salario fr.

100'000.– e acconto garantito fr. 25'000.–, doc. H e I dell'inc. OA.2004.707) e

di fr. 123'000.– nel 2003 (salario fr. 84'000.– e acconto garantito fr.

39'000.–, doc. N e R dell'inc. OA.2004.707). Nel 2004, con il nuovo contratto

di lavoro, si è attestata – come detto – a fr. 120'000.– (anticipo garantito).

Se ne può dunque dedurre che la clausola 6.1 §1 del Regolamento AO 1 garantisce

al dipendente il pagamento continuato dell'“anticipo” [corrispondente alla

componente garantita dei precedenti contratti (“salario” e “acconto garantito”].

La clausola 6.1 §2 del Regolamento AO 1 garantisce invece, dal 4° giorno di

incapacità lavorativa, un'indennità “di perdita delle provvigioni e dei bonus”;

trattasi senza ombra di dubbio di un'indennità di perdita della remunerazione

variabile [differenza positiva tra le indennità maturate per bonus/provvigioni

e l'anticipo (cfr. sopra, consid. 7)], la restante parte di bonus/provvigioni

essendo già coperta dal “pagamento continuato dell'anticipo” garantito dalla

clausola 6.1 §1 del Regolamento AO 1, in relazione con il punto 6.1 del contratto di lavoro. Indicando le modalità di computo di questa indennità, la

medesima clausola impone di fissare la “tariffa giornaliera” (1/360), con

riferimento alla media di provvigioni e bonus percepiti dal dipendente nei tre

anni precedenti. Non può che trattarsi della componente variabile di tali

provvigioni e buonus, versata a AP 1 anche in base ai precedenti contratti di

lavoro [nella misura di fr. 22'647.65 nel 2001 (doc. 5, 8, 13 dell'inc.

OA.2004.707), di fr. 16'594.80 nel 2002 (doc. 17, 20, 23 dell'inc. OA.2004.707

e fr. 15'000.– di MbO) e fr. 46'427.60 /doc. PP e doc. 39 dell'inc. OA.2004.707

e fr. 7'000.– riconosciuti)]. Solo questa componente variabile di provvigioni e

bonus – computata dal Pretore per una media annua (su tre anni) di fr.

28'556.70 – può essere presa in considerazione per il calcolo della tariffa giornaliera.

Se si dovessero prendere in considerazione anche gli “acconti garantiti”

versati al collaboratore nei tre anni precedenti, a norma dei contratti allora

in vigore – che, come detto, corrispondono invero ad una parte dell'“anticipo”

già garantito dalla clausola 6.1 §1 del Regolamento AO 1 – il dipendente

percepirebbe, durante l'inabilità lavorativa, una retribuzione complessiva

maggiore rispetto a quella di una situazione di normale capacità lavorativa: il

versamento integrale di bonus e provvigioni fino a concorrenza degli “acconti

garantiti” e di una tariffa giornaliera calcolata sulla base di quegli stessi

bonus e provvigioni. Ciò che non può evidentemente essere lo scopo di normative

per la tutela della retribuzione dei lavoratori in caso di inabilità al lavoro

per malattia. L'esclusione degli importi di fr. 42'000.– e fr. 25'000.–

(versati a AP 1 quali “acconti garantiti”) dal computo della tariffa

giornaliera, appare pertanto corretta. Anche su questo punto l'appello va

dunque respinto.

8. Il gravame

va dunque integralmente respinto e la decisione del Pretore confermata. Non si

prelevano tasse né spese di giustizia, trattandosi di causa fondata sul diritto

del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–, mentre le ripetibili di

seconda sede, calcolate tenendo conto del valore rimasto litigioso di fr. 16'146.25

(fr. 27'696.70 ./. fr. 11'550.45), seguono l'integrale soccombenza

dell'appellante.

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

26 giugno 2009 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano né spese, né tasse di giustizia per la procedura d'appello. AP 1

rifonderà fr. 400.– a AO 1 per ripetibili d'appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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