Lexipedia

Decisione

12.2009.132

Lavoro - appello - motivazione irricevibile

12 maggio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti

allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione

dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; RtiD II-2009,

n. 7c pag. 632). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace

necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di

narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle

proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non

invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello

l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si

constata che l'appello dell'istante – come per altro rettamente eccepito

dall'appellata nelle osservazioni (pag. 2-3) – è costituito pressoché

integralmente dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al

Pretore il 17 giugno 2009 ed è perciò, per i motivi testé esposti,

manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da

quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.

5.1 Esaminando

nel dettaglio il gravame si constata in effetti che il punto A pag. 2 in alto

dell'appello è identico al punto 1 pag. 2 in alto delle conclusioni.

Il punto

B pag. 2 verso il mezzo dell'appello è identico al punto 1 pag. 2 in alto delle

conclusioni.

Il punto

4 pag. 3-4 dell'appello è identico al punto 2, da pag. 2 verso il mezzo a pag.

2 verso il basso, delle conclusioni.

Il punto

5 pag. 4-5 dell'appello è identico al punto 3, da pag. 2 in basso a pag. 4

verso l'alto, delle conclusioni.

Il punto

6 pag. 5-6 dell'appello è identico al punto 4, da pag. 4 verso l'alto a pag. 5

verso il basso, delle conclusioni.

Il punto

Considerandi

7, da pag. 6 in basso a pag. 7 verso l'alto, dell'appello è identico al punto

5, da pag. 5 in basso a pag. 6 verso l'alto, delle conclusioni.

Il punto

9, da pag. 8 in basso a pag. 9 in basso, dell'appello è identico al punto 6, da

pag. 6 verso il mezzo a pag. 7 verso il mezzo, delle conclusioni.

Il punto

10.

pag. 10 dell'appello è identico al punto 7, da pag. 7 verso il mezzo a pag.

8.

verso il mezzo, delle conclusioni.

5.2

Non

resta dunque che esaminare i restanti punti in diritto dell'appello (punto 7 da

pag. 7 verso il mezzo a pag. 8 nel mezzo e punto 8), che non costituiscono una

pedissequa ricopiatura delle conclusioni. Arduo risulta tuttavia, anche da un

tale esame, intravedere una critica seria al giudizio di prima sede.

L'appellante si limita infatti a ribadire la tesi già esplicitata nelle

conclusioni secondo cui il capo del personale __________ B__________ avrebbe

seguito la malattia di AP 1 con superficialità, per poi citare alcuni passaggi

della deposizione di __________ B__________ e trarre conclusioni, per altro

prive di rilievo, sulla conoscenza o meno dei problemi del dipendente da parte

del capo del personale. L'appellante non spiega tuttavia che pertinenza abbia

il suo dire con le considerazioni del giudizio di prima sede. A titolo

abbondanziale si rileva che i rimproveri al capo del personale B__________ “di

non aver approfondito il contenuto del rapporto” S__________ e “di aver

proceduto al licenziamento del dipendente senza cognizione di causa”, ancorchè

privi di rilievo, costituiscono fatti nuovi, pertanto irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art.

321.

CPC). Anche l'argomentazione – riferita alle deposizioni dei testi __________

O__________ e __________ F__________ – secondo cui “nei confronti di alcuni

dipendenti il gerente e il vice-gerente mettevano in atto un comportamento atto

a colpire negativamente la loro personalità” è nuova e quindi irricevibile.

Comunque, come ammesso da AP 1 (appello, pag. 8 verso il mezzo), i due

testimoni menzionati “non hanno potuto riferire nulla circa la situazione

personale dell'appellante”. A ragione il Pretore non ha dunque conferito alle

due deposizioni la forza probatoria auspicata dall'istante. Le argomentazioni

d'appello cadono pertanto palesemente nel vuoto.

6.

In

conclusione, nella limitata misura in cui è ricevibile, l'appello deve essere

respinto in quanto palesemente infondato e la decisione del Pretore confermata.

Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto

del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–, e meglio di fr. 25'000.–.

L'appellante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità

per ripetibili d'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

2 luglio 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 500.- per

ripetibili di appello.

3. Intimazione:

- studio legale __________, __________,

__________

- __________, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster