12.2009.132
Lavoro - appello - motivazione irricevibile
12 maggio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2009.132
Data decisione, Autorità:
12.05.2010, IICCA
Titolo:
Lavoro - appello - motivazione irricevibile
APPELLO
art. 309 CPC-TI
art. 321 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.132
Lugano
12 maggio
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.342
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 novembre 2007
da
AP 1
RA 1
contro
AO 1
RA 2
in materia
di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 25'000.– oltre interessi, a titolo di riparazione
del torto morale, domanda avversata da quest'ultima e che il Pretore ha
respinto integralmente con sentenza 19 giugno 2009, condannando l'istante a
rifondere alla convenuta fr. 1'500.– a titolo di ripetibili;
appellante
l'istante AP 1 con atto di appello 2 luglio 2009, con cui chiede la riforma
della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'istanza e condannare la
convenuta AO 1 a rifondere ripetibili all'istante, con protesta di spese, tasse
e ripetibili della procedura di appello;
mentre la
convenuta AO 1 con osservazioni 16 luglio 2009 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese, tasse e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Dal
21 agosto 1995 AP 1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 in qualità di magazziniere, dapprima presso la centrale di __________ e poi, a far tempo dal
settembre 2003, presso la nuova sede di __________, dove si è occupato
soprattutto di carico e scarico di treni. AP 1Il 27 dicembre 2006, AO 1 ha notificato a AP 1 la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 marzo 2007, con la motivazione
che:
“come spiegato nel colloquio telefonico
odierno, considerata la sua prolungata assenza e non avendo un impiego da
garantire, scaduto il periodo di protezione dal licenziamento le notifichiamo
l'interruzione del rapporto di lavoro” (doc. D).
2. Con
istanza 26 novembre 2007, AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di
Bellinzona per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 25'000.– oltre
interessi, “a titolo di riparazione del torto morale derivante dalla violazione
del contratto di lavoro”. All'udienza di discussione la convenuta si è opposta
alle pretese di controparte. Esperita l'istruttoria, le parti non sono comparse
alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
3. Con
sentenza 19 giugno 2009, il Pretore ha respinto integralmente l'istanza,
condannando AP 1 a rifondere alla convenuta fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.
Il primo
giudice si è dipartito dal fatto che l'istante ha rimproverato alla datrice di
lavoro, in estrema sintesi, di aver violato la sua personalità esercitando una
persecuzione sconfinante nel mobbing e che – essendo scaduti
infruttuosamente i termini previsti dall'art. 336b CO per far valere
un'indennità per licenziamento abusivo – la rivendicazione di una riparazione
morale è stata fondata sugli art. 328 e 49 CO. Dopo aver ricordato i principi
dottrinali e giurisprudenziali in materia, il primo giudice ha esaminato le
deposizioni testimoniali rese in causa dallo psichiatra dr. __________ e dallo
psicologo __________ in relazione allo stato di salute mentale di AP 1. Il
Pretore ha rilevato che le predette testimonianze hanno certo suffragato
l'esistenza di un serio disagio psicologico del lavoratore, ma che da esse –
basate per altro esclusivamente sulle dichiarazioni del lavoratore – non si può
desumere che la salute mentale dell'istante sia stata compromessa dalla
convenuta. Per vagliare possibili colpe della datrice di lavoro, il primo
giudice ha quindi cercato altri elementi istruttori, esaminando le deposizioni
di __________ B__________ (responsabile marketing del personale), di __________
M__________ (superiore del superiore diretto dell'istante), come pure di __________
F__________ e __________ O__________ (ex colleghi dell'interessato) e concluso
che nulla agli atti induceva a ritenere che le possibili situazioni
conflittuali e i cambiamenti che hanno interessato l'istante fossero in qualche
modo dovuti a intento molesto nei suoi confronti. Secondo il Pretore, i
problemi sul lavoro – che stando agli specialisti sembravano all'origine dei
disturbi psichici del dipendente – potevano essere riconducibili a problemi fisici
e, in ultima analisi, all'atteggiamento assunto dall'istante medesimo nei
confronti del proprio lavoro. Il primo giudice ha pertanto escluso l'esistenza
in concreto di una persecuzione psicologica lesiva della personalità (mobbing).
A detta del primo giudice, non vi erano neppure motivi per ritenere che la
convenuta avesse avuto un comportamento inadeguato nei confronti del
dipendente. Neppure la circostanza che l'istante avesse un carattere
“particolare” (deposizione del dr. __________, verbale pag. 3 in basso e pag. 4 in alto: “tratti caratteriali particolari, in particolare narcisistici, una
struttura fragile del paziente, con elementi di tipo psicotico già preesistenti
in quanto di struttura di base”), poteva, secondo il Pretore, lasciar presagire
lo scatenarsi di un “disturbo ansioso depressivo” e consentire ai superiori di
ritenere che l'interessato presentasse una fragilità psichica tale da
consigliare di adottare nei confronti del dipendente modalità particolari,
quale per esempio l'assistenza di uno psicologo del lavoro. Per finire il primo
giudice ha pertanto ritenuto che la convenuta aveva intrapreso le misure che ci
si poteva attendere da un datore di lavoro responsabile per far fronte alle
problematiche insorte con l'istante, come richiesto dalla giurisprudenza e ha
rispettato il dovere di vigilanza imposto dall'art. 328 CO, senza che vi fosse
quindi spazio per una riparazione morale a norma dell'art. 49 CO.
4. Con
appello 2 luglio 2009, AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso
di accogliere l'istanza e condannare la convenuta AO 1 a rifondere ripetibili all'istante, con protesta di spese, tasse e ripetibili della procedura di
appello. AO 1, con osservazioni 16 luglio 2009 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese, tasse e ripetibili di seconda sede.
5. Il
significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera
adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o
all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da
consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte
dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal
ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che
l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i
contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può
avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte
negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si
cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,
ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per
Fatti
il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; RtiD II-2009,
n. 7c pag. 632). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace
necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di
narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle
proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non
invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello
l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si
constata che l'appello dell'istante – come per altro rettamente eccepito
dall'appellata nelle osservazioni (pag. 2-3) – è costituito pressoché
integralmente dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al
Pretore il 17 giugno 2009 ed è perciò, per i motivi testé esposti,
manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da
quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
5.1 Esaminando
nel dettaglio il gravame si constata in effetti che il punto A pag. 2 in alto
dell'appello è identico al punto 1 pag. 2 in alto delle conclusioni.
Il punto
B pag. 2 verso il mezzo dell'appello è identico al punto 1 pag. 2 in alto delle
conclusioni.
Il punto
4 pag. 3-4 dell'appello è identico al punto 2, da pag. 2 verso il mezzo a pag.
2 verso il basso, delle conclusioni.
Il punto
5 pag. 4-5 dell'appello è identico al punto 3, da pag. 2 in basso a pag. 4
verso l'alto, delle conclusioni.
Il punto
6 pag. 5-6 dell'appello è identico al punto 4, da pag. 4 verso l'alto a pag. 5
verso il basso, delle conclusioni.
Il punto
Considerandi
7, da pag. 6 in basso a pag. 7 verso l'alto, dell'appello è identico al punto
5, da pag. 5 in basso a pag. 6 verso l'alto, delle conclusioni.
Il punto
9, da pag. 8 in basso a pag. 9 in basso, dell'appello è identico al punto 6, da
pag. 6 verso il mezzo a pag. 7 verso il mezzo, delle conclusioni.
Il punto
10.
pag. 10 dell'appello è identico al punto 7, da pag. 7 verso il mezzo a pag.
8.
verso il mezzo, delle conclusioni.
5.2
Non
resta dunque che esaminare i restanti punti in diritto dell'appello (punto 7 da
pag. 7 verso il mezzo a pag. 8 nel mezzo e punto 8), che non costituiscono una
pedissequa ricopiatura delle conclusioni. Arduo risulta tuttavia, anche da un
tale esame, intravedere una critica seria al giudizio di prima sede.
L'appellante si limita infatti a ribadire la tesi già esplicitata nelle
conclusioni secondo cui il capo del personale __________ B__________ avrebbe
seguito la malattia di AP 1 con superficialità, per poi citare alcuni passaggi
della deposizione di __________ B__________ e trarre conclusioni, per altro
prive di rilievo, sulla conoscenza o meno dei problemi del dipendente da parte
del capo del personale. L'appellante non spiega tuttavia che pertinenza abbia
il suo dire con le considerazioni del giudizio di prima sede. A titolo
abbondanziale si rileva che i rimproveri al capo del personale B__________ “di
non aver approfondito il contenuto del rapporto” S__________ e “di aver
proceduto al licenziamento del dipendente senza cognizione di causa”, ancorchè
privi di rilievo, costituiscono fatti nuovi, pertanto irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art.
321.
CPC). Anche l'argomentazione – riferita alle deposizioni dei testi __________
O__________ e __________ F__________ – secondo cui “nei confronti di alcuni
dipendenti il gerente e il vice-gerente mettevano in atto un comportamento atto
a colpire negativamente la loro personalità” è nuova e quindi irricevibile.
Comunque, come ammesso da AP 1 (appello, pag. 8 verso il mezzo), i due
testimoni menzionati “non hanno potuto riferire nulla circa la situazione
personale dell'appellante”. A ragione il Pretore non ha dunque conferito alle
due deposizioni la forza probatoria auspicata dall'istante. Le argomentazioni
d'appello cadono pertanto palesemente nel vuoto.
6.
In
conclusione, nella limitata misura in cui è ricevibile, l'appello deve essere
respinto in quanto palesemente infondato e la decisione del Pretore confermata.
Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto
del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–, e meglio di fr. 25'000.–.
L'appellante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità
per ripetibili d'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
2 luglio 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 500.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- studio legale __________, __________,
__________
- __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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