Lexipedia

Decisione

12.2009.133

Litisconsorzio facoltativo improprio - disgiunzione - annullabilità o nullità degli atti già eseguiti?

8 ottobre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

data 8 settembre 1994 V__________ P__________ SA (dal 21 dicembre 2001 AP 1) ha

acquistato da V__________ SA l’impresa produttiva e commerciale esercitata da

quest’ultima sulla part. n. 2029 RFD di __________ (doc. B), allora di

proprietà di AO 2. Con contratto 30 gennaio 1995 (doc. H), AO 2 ha concesso in

locazione dal 1° febbraio 1995 a V__________ P__________ SA lo stabile

commerciale denominato “P__________”, ubicato sul summenzionato fondo e adibito

alla produzione dolciaria. Con ulteriore contratto 15 ottobre 1996 (doc. I), AO

2 ha locato a V__________ P__________ SA, retroattivamente dal 1° luglio 1996,

un capannone adibito a magazzino e ufficio, adiacente allo stabile “P__________”.

B. Con

scritto 2 luglio 1996 (doc. O) la conduttrice V__________ P__________ SA si è

lamentata nei confronti della locatrice AO 2 di infiltrazioni d’acqua

provenienti dal tetto dell’ente locato, sia nel locale produzione, che nel

magazzino, ciò che l’avrebbe costretta a un costante controllo degli imballaggi

e la messa in atto di misure cautelative per poter continuare la produzione. Essa ha quindi chiesto alla locatrice di adottare provvedimenti urgenti e

comunicato il blocco del pagamento del canone di locazione “sino alla constatata

tenuta del tetto” (doc. O). Con lettera 7 agosto 1996, AO 2 ha

preannunciato alla conduttrice il prossimo risanamento completo della copertura

del tetto, sollecitando il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di luglio

e agosto 1996 (doc. M). Rispondendo con scritto del 19 settembre 1996 (doc. N)

V__________ P__________ SA ha rilevato che nonostante la sistemazione del tetto

e le lievi precipitazioni, nello stabile si sarebbero ancora verificate diverse

infiltrazioni d’acqua. Con diverse successive missive V__________ P__________

SA ha segnalato ulteriori infiltrazioni d’acqua negli enti locati (doc. Q, S,

T, U, Z, BB, DD, EE, HH, UU, VV, SSS, MMMM, NNNN, RRRR, TTTT, DDDDD). Per

questi motivi, con precetto esecutivo n. __________ del 21 agosto 2000

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (doc. 9), V__________ P__________

SA ha escusso AO 2 per il pagamento dell’importo di fr. 10'000'000.-, oltre

accessori, indicando in sintesi quale causa del credito le inadempienze

contrattuali e gli atti illeciti compiuti dalla locatrice.

C. Mediante

contratto di compravendita 17 ottobre 2000, AO 2 ha venduto a AO 1 la part. n. 2029

RFD di __________ la quale è subentrata retroattivamente al 1° giugno 2000 in tutti i rapporti di locazione vigenti (doc. 12, punti 3 e 5 del rogito). La conduttrice ha

continuato a segnalare la presenza di infiltrazioni d’acqua negli enti locati

(doc. VV, ZZ).

Il 21 dicembre 2001 la conduttrice V__________ P__________ SA ha

modificato la propria ragione sociale in AP 1.

D. Con

istanza 19 novembre 2002, preventivamente sottoposta

all’Ufficio di conciliazione competente che ha accertato la mancata

conciliazione (doc. DDDD e doc. rich. I, verbale 18.11.2002), AP 1 ha chiesto

di accertare una riduzione della pigione di fr. 1'719'000.- per il periodo dal

1° aprile 1995 al 30 settembre 2001 e la condanna in solido di AO 1 e AO 2 al

pagamento di fr. 20'000'000.- a titolo di risarcimento danni, oltre interessi

al 5% dal 31 gennaio 2001. A suo dire tale importo sarebbe stato ridotto per

ragioni di prudenza e in considerazione dell’effettiva capacità economica delle

convenute, a dispetto del danno complessivo di oltre 52 milioni. Le convenute

si sono integralmente opposte all’istanza contestando in sintesi il verificarsi

di ripetute infiltrazioni d’acqua, nonché la natura, l’esistenza e l’entità dei

danni lamentati, come pure il nesso di causalità tra le infiltrazioni e i

presunti difetti all’ente locato. Con le conclusioni scritte l’istante ha

ribadito in via principale le proprie richieste, mentre in via subordinata ha

domandato la condanna di AO 2 al versamento di fr. 7'078'089.11 oltre

interessi al 5% dal 31 gennaio 2001 per culpa in contraendo, più

precisamente per aver sottaciuto durante la negoziazione del contratto di

locazione i gravi difetti dell’ente locato.

E. Terminata

l’istruttoria di causa, preso atto che le parti avevano rinunciato al

dibattimento finale, il Pretore ha assegnato un termine per presentare le

conclusioni, inoltrate il 25 maggio 2009 dalla parte attrice e il 13 giugno

dalle convenute.

Con decreto 16 giugno 2009, il Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio Nord ha annullato tutti gli atti di causa successivi all’istanza 19

novembre 2002 e assegnato all’istante un termine di 30 giorni per disgiungere

in due azioni le singole pretese vantate nei confronti delle convenute. Il

Pretore ha ritenuto che le convenute formano un litisconsorzio facoltativo

improprio, non sussistendo fra la precedente proprietaria dell’immobile AO 2 e

l’acquirente AO 1 alcun vincolo di solidarietà per gli obblighi derivanti dal

contratto di locazione, e per questa ragione non avrebbero potuto essere

convenute con un’unica istanza.

F. Con

appello 6 luglio 2009 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso

di annullare il decreto 16 giugno 2009 del Pretore della Giurisdizione

di Mendrisio Nord e rinviare l’incarto al giudice di prime cure per

l’emanazione della sentenza di merito. L’appellante rimprovera al Pretore di

aver erroneamente confuso la richiesta di condanna in solido, questione di

merito, con il litisconsorzio facoltativo, aspetto di natura procedurale che

costituirebbe soltanto una conseguenza della solidarietà materiale. In sostanza

osserva che nel caso concreto la solidarietà sarebbe data poiché dal profilo sostanziale

ed economico non vi sarebbe stato alcun trasferimento di proprietà da AO 2 a AO

1, bensì soltanto un cambiamento formale tra due società appartenenti al

medesimo Gruppo (principio di trasparenza). In secondo luogo poi le convenute

avrebbero concorso, benché in tempi diversi, a cagionare il medesimo danno. Le

pretese deriverebbero quindi da un fatto comune, in altre parole dalla

permeabilità del tetto, e da un atto giuridico comune, ossia dai contratti di

locazione 30 gennaio 1995 e 15 ottobre 1996, entrambi trasferiti a AO 1.

L’appellante rimprovera poi al Pretore di aver violato il principio della buona

fede processuale, il divieto di formalismo eccessivo, il divieto di abuso di

diritto, nonché il principio di economia processuale, poiché avrebbe sollevato

tardivamente la questione del litisconsorzio facoltativo improprio. A suo dire

l’argomento andava trattato al più tardi in sede di udienza di discussione e

non con decreto al termine della procedura, dopo sette anni di lunga e costosa

istruttoria. L’appellante osserva infine che con l’entrata in vigore del nuovo

CPC svizzero il 1° gennaio 2011, l’istituto del litisconsorzio facoltativo

improprio sarà riconosciuto.

considerato

Considerandi

1.

Il

Codice di procedura civile ticinese conosce l’istituto del litisconsorzio

necessario, che è dato quando un diritto può essere esercitato solo da una

comunione di persone e come tale deve essere fatto valere congiuntamente da

tutti gli interessati se attori, rispettivamente contro tutti gli interessati

se convenuti (art. 41 CPC). Pure disciplinato dal codice di rito è il

litisconsorzio facoltativo proprio (art. 42 CPC), che prescinde dall’esistenza

di un legame tra litisconsorti sancito dal diritto materiale, e si attualizza

quando tra le cause che si propongono esiste una connessione per l’oggetto o

per il titolo dal quale dipendono (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 2 e 3 ad art. 42 CPC). Non previsto è per contro il litisconsorzio

facoltativo improprio, ossia la riunione di più cause aventi per oggetto

contestazioni derivanti da rapporti contrattuali fra loro indipendenti e

diversificati, anche se promosse contro uno stesso convenuto e identiche per

quanto attiene al fatto e al diritto (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, 2000, m. 6, 7 ad art. 42 CPC; Rep. 1993 pag. 225; Rep. 1990, pag. 264 e

Rep. 1987 pag. 225; Jeandin,

Parties au procès: Mouvement et (r)évolution, 2003, pag. 35).

2.

Il

litisconsorzio nasce con l’introduzione della causa in comune da parte di più

attori o contro più convenuti. È dalla formulazione della domanda di causa che

va esaminato se sia ammissibile procedere in litisconsorzio o contro un

litisconsorzio (Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht. 3. ed. pag. 303; Frank/ Sträuli/ messmer, Kommentar zur Zürcherischen

Zivilprozessordnung, 3. ed, n. 17 a § 40 ZPO), e se le premesse di un

litisconsorzio facoltativo non sono date, la petizione è, di principio, da

dichiarare inammissibile (Guldener,

op. cit . pag. 303). Nel Cantone Ticino si è invece optato per una diversa

soluzione: per costante giurisprudenza di questa Camera, qualora una domanda

unica contro più convenuti non sia ammissibile, essa non è affetta da nullità e

il giudice deve ordinare la disgiunzione delle cause e assegnare alla parte

attrice un termine per presentare tante petizioni (rispettivamente istanze)

quante ne sono necessarie (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 1 e 11 ad art. 42 CPC; II CCA 3 luglio 2010, inc. 12.2008.187,

consid. 5; II CCA del 31 gennaio 2005, inc. 12.2005.12; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel

Canton Ticino, 2000, pag. 58).

3.

La

questione è ora di sapere fino a quale stadio della procedura sia da ordinare

la disgiunzione e quali siano le conseguenze degli atti successivi all’inoltro

della petizione, segnatamente se - come fatto nel caso concreto - si debba

imperativamente annullare l’istruttoria e ordinare la disgiunzione delle cause.

Ci si potrebbe avantutto chiedere se la formulazione adeguata delle domande di

causa non debba essere considerata sufficiente per la costituzione del litisconsorzio,

e, qualora dall’esame di merito dovesse risultare che, in realtà, in mancanza

di un obbligo comune non v’è alcun vincolo di solidarietà e che i convenuti

devono rispondere ciascuno solo per la propria parte - o non rispondere punto -

della pretesa, la questione non sia piuttosto da risolvere con la decisione di

merito, nell’ambito della quale sarà da esaminare se, e se del caso in quale

misura, la petizione debba essere accolta nei confronti di ogni singolo

convenuto, senza più dover a questo punto sanzionare l’irritualità dell’atto

introduttivo. Per i motivi che saranno esposti qui di seguito, la questione non

necessita di essere approfondita. Come già ricordato, se una petizione (o

istanza) è inammissibile perché diretta contro un litisconsorzio facoltativo

improprio, essa non è nulla. Di conseguenza anche eventuali atti successivi non

sono nulli bensì annullabili (ciò diversamente da quanto sarebbe il caso in

presenza di un litisconsorzio necessario - espressamente menzionato all’art. 97

CPC tra i presupposti processuali – perché quando un diritto può essere

esercitato solo da o contro una comunione di persone, la mancanza di una di

esse comporta la carenza di legittimazione della parte attrice o di quella

convenuta). Come statuito dall’art. 143 CPC, l’inosservanza dell’art. 101 CPC,

che fa divieto al giudice e alle parti di adottare un modo di procedere diverso

da quello stabilito dalla legge, comporta l’annullamento degli atti irriti solo

quando la violazione della forma arreca alla parte che se ne prevale un

pregiudizio che può essere riparato solo con l’annullamento dell’atto stesso.

Di conseguenza, quando l’irritualità dell’atto introduttivo non è stata

sanzionata e si è proceduto a ulteriori atti di causa - senza che le parti

convenute abbiano mai sollevato doglianze di sorta - e il modo di procedere

irrituale non causa un pregiudizio alle parti - cosa che comunque nessuno ha

sostenuto nel caso concreto - non vi sono sufficienti motivi per procedere

all’annullamento di tali atti. Per quanto concerne poi la disgiunzione delle

cause al termine dell’istruttoria e dopo il dibattimento finale, basterà

rilevare che in questo stadio di procedura essa non apporterebbe nel caso

concreto alcun beneficio che possa giustificare questo passo, considerato che ai

problemi che si presentano è possibile porre rimedio con la sentenza di merito,

mediante formulazione di due dispositivi distinti, uno per ciascun convenuto,

avendo cura di scindere il dispositivo anche in punto agli oneri processuali e

alle ripetibili.

4.

Ne

discende quindi l’accoglimento dell’appello. La decisione impugnata è pertanto

annullata e l’incarto ritornato al Pretore affinché si pronunci sul merito

della vertenza.

Data la

particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse di giustizia né spese.

Non sono assegnate ripetibili alle parti appellate, che non hanno inoltrato

osservazioni all’appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 6 luglio 2009 di AP 1 è accolto e

il decreto 16 giugno 2009 è annullato.

§ L’incarto è retrocesso al

Pretore affinché si pronunci sul merito della vertenza.

2.

Non si prelevano tasse né spese. Non si

attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione

pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster