12.2009.133
Litisconsorzio facoltativo improprio - disgiunzione - annullabilità o nullità degli atti già eseguiti?
8 ottobre 2010Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2009.133
Data decisione, Autorità:
08.10.2010, IICCA
Titolo:
Litisconsorzio facoltativo improprio - disgiunzione - annullabilità o nullità degli atti già eseguiti ?
ATTO ANNULLABILE
DISGIUNZIONE DI AZIONI
LITISCONSORZIO FACOLTATIVO
art. 42 CPC-TI
art. 73 CPC-TI
art. 143 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.133
Lugano
8 ottobre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente
Walser e Pellegrini
segretaria:
Meyer, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.154
della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza 19
novembre 2002 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr.
dall’ RA 2
chiedente
l’accertamento della riduzione della pigione di complessivi fr. 1'719'000.-
nonché la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 20'000'000.-
oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2001;
domanda
contestata dalle convenute che hanno postulato la reiezione dell’istanza;
sulla
quale il Pretore si è pronunciato con decreto 16 giugno 2009, con cui ha
annullato tutti gli atti di causa fatta salva l’istanza 19 novembre 2002 e
assegnato un termine di 30 giorni all’istante per disgiungere in più azioni le
singole pretese vantate nei confronti di AO 1 e AO 2;
appellante
l’istante con atto di appello 6 luglio 2009, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di annullare il decreto 16 giugno 2009 del Pretore
della Giurisdizione di Mendrisio Nord e rinviare l’incarto al giudice di prime
cure per l’emanazione della sentenza di merito, protestando spese e ripetibili;
mentre
le parti convenute non hanno presentato osservazioni al gravame;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. In
data 8 settembre 1994 V__________ P__________ SA (dal 21 dicembre 2001 AP 1) ha
acquistato da V__________ SA l’impresa produttiva e commerciale esercitata da
quest’ultima sulla part. n. 2029 RFD di __________ (doc. B), allora di
proprietà di AO 2. Con contratto 30 gennaio 1995 (doc. H), AO 2 ha concesso in
locazione dal 1° febbraio 1995 a V__________ P__________ SA lo stabile
commerciale denominato “P__________”, ubicato sul summenzionato fondo e adibito
alla produzione dolciaria. Con ulteriore contratto 15 ottobre 1996 (doc. I), AO
2 ha locato a V__________ P__________ SA, retroattivamente dal 1° luglio 1996,
un capannone adibito a magazzino e ufficio, adiacente allo stabile “P__________”.
B. Con
scritto 2 luglio 1996 (doc. O) la conduttrice V__________ P__________ SA si è
lamentata nei confronti della locatrice AO 2 di infiltrazioni d’acqua
provenienti dal tetto dell’ente locato, sia nel locale produzione, che nel
magazzino, ciò che l’avrebbe costretta a un costante controllo degli imballaggi
e la messa in atto di misure cautelative per poter continuare la produzione. Essa ha quindi chiesto alla locatrice di adottare provvedimenti urgenti e
comunicato il blocco del pagamento del canone di locazione “sino alla constatata
tenuta del tetto” (doc. O). Con lettera 7 agosto 1996, AO 2 ha
preannunciato alla conduttrice il prossimo risanamento completo della copertura
del tetto, sollecitando il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di luglio
e agosto 1996 (doc. M). Rispondendo con scritto del 19 settembre 1996 (doc. N)
V__________ P__________ SA ha rilevato che nonostante la sistemazione del tetto
e le lievi precipitazioni, nello stabile si sarebbero ancora verificate diverse
infiltrazioni d’acqua. Con diverse successive missive V__________ P__________
SA ha segnalato ulteriori infiltrazioni d’acqua negli enti locati (doc. Q, S,
T, U, Z, BB, DD, EE, HH, UU, VV, SSS, MMMM, NNNN, RRRR, TTTT, DDDDD). Per
questi motivi, con precetto esecutivo n. __________ del 21 agosto 2000
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (doc. 9), V__________ P__________
SA ha escusso AO 2 per il pagamento dell’importo di fr. 10'000'000.-, oltre
accessori, indicando in sintesi quale causa del credito le inadempienze
contrattuali e gli atti illeciti compiuti dalla locatrice.
C. Mediante
contratto di compravendita 17 ottobre 2000, AO 2 ha venduto a AO 1 la part. n. 2029
RFD di __________ la quale è subentrata retroattivamente al 1° giugno 2000 in tutti i rapporti di locazione vigenti (doc. 12, punti 3 e 5 del rogito). La conduttrice ha
continuato a segnalare la presenza di infiltrazioni d’acqua negli enti locati
(doc. VV, ZZ).
Il 21 dicembre 2001 la conduttrice V__________ P__________ SA ha
modificato la propria ragione sociale in AP 1.
D. Con
istanza 19 novembre 2002, preventivamente sottoposta
all’Ufficio di conciliazione competente che ha accertato la mancata
conciliazione (doc. DDDD e doc. rich. I, verbale 18.11.2002), AP 1 ha chiesto
di accertare una riduzione della pigione di fr. 1'719'000.- per il periodo dal
1° aprile 1995 al 30 settembre 2001 e la condanna in solido di AO 1 e AO 2 al
pagamento di fr. 20'000'000.- a titolo di risarcimento danni, oltre interessi
al 5% dal 31 gennaio 2001. A suo dire tale importo sarebbe stato ridotto per
ragioni di prudenza e in considerazione dell’effettiva capacità economica delle
convenute, a dispetto del danno complessivo di oltre 52 milioni. Le convenute
si sono integralmente opposte all’istanza contestando in sintesi il verificarsi
di ripetute infiltrazioni d’acqua, nonché la natura, l’esistenza e l’entità dei
danni lamentati, come pure il nesso di causalità tra le infiltrazioni e i
presunti difetti all’ente locato. Con le conclusioni scritte l’istante ha
ribadito in via principale le proprie richieste, mentre in via subordinata ha
domandato la condanna di AO 2 al versamento di fr. 7'078'089.11 oltre
interessi al 5% dal 31 gennaio 2001 per culpa in contraendo, più
precisamente per aver sottaciuto durante la negoziazione del contratto di
locazione i gravi difetti dell’ente locato.
E. Terminata
l’istruttoria di causa, preso atto che le parti avevano rinunciato al
dibattimento finale, il Pretore ha assegnato un termine per presentare le
conclusioni, inoltrate il 25 maggio 2009 dalla parte attrice e il 13 giugno
dalle convenute.
Con decreto 16 giugno 2009, il Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio Nord ha annullato tutti gli atti di causa successivi all’istanza 19
novembre 2002 e assegnato all’istante un termine di 30 giorni per disgiungere
in due azioni le singole pretese vantate nei confronti delle convenute. Il
Pretore ha ritenuto che le convenute formano un litisconsorzio facoltativo
improprio, non sussistendo fra la precedente proprietaria dell’immobile AO 2 e
l’acquirente AO 1 alcun vincolo di solidarietà per gli obblighi derivanti dal
contratto di locazione, e per questa ragione non avrebbero potuto essere
convenute con un’unica istanza.
F. Con
appello 6 luglio 2009 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso
di annullare il decreto 16 giugno 2009 del Pretore della Giurisdizione
di Mendrisio Nord e rinviare l’incarto al giudice di prime cure per
l’emanazione della sentenza di merito. L’appellante rimprovera al Pretore di
aver erroneamente confuso la richiesta di condanna in solido, questione di
merito, con il litisconsorzio facoltativo, aspetto di natura procedurale che
costituirebbe soltanto una conseguenza della solidarietà materiale. In sostanza
osserva che nel caso concreto la solidarietà sarebbe data poiché dal profilo sostanziale
ed economico non vi sarebbe stato alcun trasferimento di proprietà da AO 2 a AO
1, bensì soltanto un cambiamento formale tra due società appartenenti al
medesimo Gruppo (principio di trasparenza). In secondo luogo poi le convenute
avrebbero concorso, benché in tempi diversi, a cagionare il medesimo danno. Le
pretese deriverebbero quindi da un fatto comune, in altre parole dalla
permeabilità del tetto, e da un atto giuridico comune, ossia dai contratti di
locazione 30 gennaio 1995 e 15 ottobre 1996, entrambi trasferiti a AO 1.
L’appellante rimprovera poi al Pretore di aver violato il principio della buona
fede processuale, il divieto di formalismo eccessivo, il divieto di abuso di
diritto, nonché il principio di economia processuale, poiché avrebbe sollevato
tardivamente la questione del litisconsorzio facoltativo improprio. A suo dire
l’argomento andava trattato al più tardi in sede di udienza di discussione e
non con decreto al termine della procedura, dopo sette anni di lunga e costosa
istruttoria. L’appellante osserva infine che con l’entrata in vigore del nuovo
CPC svizzero il 1° gennaio 2011, l’istituto del litisconsorzio facoltativo
improprio sarà riconosciuto.
considerato
Considerandi
1.
Il
Codice di procedura civile ticinese conosce l’istituto del litisconsorzio
necessario, che è dato quando un diritto può essere esercitato solo da una
comunione di persone e come tale deve essere fatto valere congiuntamente da
tutti gli interessati se attori, rispettivamente contro tutti gli interessati
se convenuti (art. 41 CPC). Pure disciplinato dal codice di rito è il
litisconsorzio facoltativo proprio (art. 42 CPC), che prescinde dall’esistenza
di un legame tra litisconsorti sancito dal diritto materiale, e si attualizza
quando tra le cause che si propongono esiste una connessione per l’oggetto o
per il titolo dal quale dipendono (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 2 e 3 ad art. 42 CPC). Non previsto è per contro il litisconsorzio
facoltativo improprio, ossia la riunione di più cause aventi per oggetto
contestazioni derivanti da rapporti contrattuali fra loro indipendenti e
diversificati, anche se promosse contro uno stesso convenuto e identiche per
quanto attiene al fatto e al diritto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, 2000, m. 6, 7 ad art. 42 CPC; Rep. 1993 pag. 225; Rep. 1990, pag. 264 e
Rep. 1987 pag. 225; Jeandin,
Parties au procès: Mouvement et (r)évolution, 2003, pag. 35).
2.
Il
litisconsorzio nasce con l’introduzione della causa in comune da parte di più
attori o contro più convenuti. È dalla formulazione della domanda di causa che
va esaminato se sia ammissibile procedere in litisconsorzio o contro un
litisconsorzio (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht. 3. ed. pag. 303; Frank/ Sträuli/ messmer, Kommentar zur Zürcherischen
Zivilprozessordnung, 3. ed, n. 17 a § 40 ZPO), e se le premesse di un
litisconsorzio facoltativo non sono date, la petizione è, di principio, da
dichiarare inammissibile (Guldener,
op. cit . pag. 303). Nel Cantone Ticino si è invece optato per una diversa
soluzione: per costante giurisprudenza di questa Camera, qualora una domanda
unica contro più convenuti non sia ammissibile, essa non è affetta da nullità e
il giudice deve ordinare la disgiunzione delle cause e assegnare alla parte
attrice un termine per presentare tante petizioni (rispettivamente istanze)
quante ne sono necessarie (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 e 11 ad art. 42 CPC; II CCA 3 luglio 2010, inc. 12.2008.187,
consid. 5; II CCA del 31 gennaio 2005, inc. 12.2005.12; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel
Canton Ticino, 2000, pag. 58).
3.
La
questione è ora di sapere fino a quale stadio della procedura sia da ordinare
la disgiunzione e quali siano le conseguenze degli atti successivi all’inoltro
della petizione, segnatamente se - come fatto nel caso concreto - si debba
imperativamente annullare l’istruttoria e ordinare la disgiunzione delle cause.
Ci si potrebbe avantutto chiedere se la formulazione adeguata delle domande di
causa non debba essere considerata sufficiente per la costituzione del litisconsorzio,
e, qualora dall’esame di merito dovesse risultare che, in realtà, in mancanza
di un obbligo comune non v’è alcun vincolo di solidarietà e che i convenuti
devono rispondere ciascuno solo per la propria parte - o non rispondere punto -
della pretesa, la questione non sia piuttosto da risolvere con la decisione di
merito, nell’ambito della quale sarà da esaminare se, e se del caso in quale
misura, la petizione debba essere accolta nei confronti di ogni singolo
convenuto, senza più dover a questo punto sanzionare l’irritualità dell’atto
introduttivo. Per i motivi che saranno esposti qui di seguito, la questione non
necessita di essere approfondita. Come già ricordato, se una petizione (o
istanza) è inammissibile perché diretta contro un litisconsorzio facoltativo
improprio, essa non è nulla. Di conseguenza anche eventuali atti successivi non
sono nulli bensì annullabili (ciò diversamente da quanto sarebbe il caso in
presenza di un litisconsorzio necessario - espressamente menzionato all’art. 97
CPC tra i presupposti processuali – perché quando un diritto può essere
esercitato solo da o contro una comunione di persone, la mancanza di una di
esse comporta la carenza di legittimazione della parte attrice o di quella
convenuta). Come statuito dall’art. 143 CPC, l’inosservanza dell’art. 101 CPC,
che fa divieto al giudice e alle parti di adottare un modo di procedere diverso
da quello stabilito dalla legge, comporta l’annullamento degli atti irriti solo
quando la violazione della forma arreca alla parte che se ne prevale un
pregiudizio che può essere riparato solo con l’annullamento dell’atto stesso.
Di conseguenza, quando l’irritualità dell’atto introduttivo non è stata
sanzionata e si è proceduto a ulteriori atti di causa - senza che le parti
convenute abbiano mai sollevato doglianze di sorta - e il modo di procedere
irrituale non causa un pregiudizio alle parti - cosa che comunque nessuno ha
sostenuto nel caso concreto - non vi sono sufficienti motivi per procedere
all’annullamento di tali atti. Per quanto concerne poi la disgiunzione delle
cause al termine dell’istruttoria e dopo il dibattimento finale, basterà
rilevare che in questo stadio di procedura essa non apporterebbe nel caso
concreto alcun beneficio che possa giustificare questo passo, considerato che ai
problemi che si presentano è possibile porre rimedio con la sentenza di merito,
mediante formulazione di due dispositivi distinti, uno per ciascun convenuto,
avendo cura di scindere il dispositivo anche in punto agli oneri processuali e
alle ripetibili.
4.
Ne
discende quindi l’accoglimento dell’appello. La decisione impugnata è pertanto
annullata e l’incarto ritornato al Pretore affinché si pronunci sul merito
della vertenza.
Data la
particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse di giustizia né spese.
Non sono assegnate ripetibili alle parti appellate, che non hanno inoltrato
osservazioni all’appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello 6 luglio 2009 di AP 1 è accolto e
il decreto 16 giugno 2009 è annullato.
§ L’incarto è retrocesso al
Pretore affinché si pronunci sul merito della vertenza.
2.
Non si prelevano tasse né spese. Non si
attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione
pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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