12.2009.134
Ricorso contro rifiuto di AG, perenzione processuale
27 luglio 2009Italiano6 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.134
Data decisione, Autorità:
27.07.2009, IICCA
Titolo:
Ricorso contro rifiuto di AG, perenzione processuale
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 19 LAG
art. 35 LAG
Incarto n.
12.2009.134
Lugano
27 luglio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.339
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 9
maggio 2005 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 18'676.- a titolo di indebito
arricchimento, domanda alla quale si è opposta la convenuta;
e ora
sulla decisione 17 marzo 2009 con la quale il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, ha respinto l’istanza
di assistenza giudiziaria presentata dall’attore contestualmente alla petizione;
e
meglio sulla lettera 27 maggio 2009 inviata alla Pretura dall’attore, il quale
si lamenta dell’inaffidabilità del proprio legale e chiede di “rivedere la vostra
sentenza del 17/03/09 al fine di concedermi l’assistenza giudiziaria per non
pagare i 300 franchi di tassa giudiziaria alla Pretura e i 500 franchi di
ripetibili all’avvocato…”;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 9
maggio 2005 AP 1 ha convenuto davanti alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, la moglie separata AO 1 per ottenere il risarcimento di fr. 18'676.-
a titolo di indebito arricchimento, importo pari alle rendite completive AI
versate in aggiunta al contributo di mantenimento;
che in stessa data
l’attore ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio del legale da cui era rappresentato in causa;
che il 17 marzo
2009 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione
processuale ai sensi dell’art. 351 CPC, ponendo la tassa di giustizia di fr.
300.- a carico dell’attore, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla
convenuta fr. 500.- per ripetibili;
che in stessa data
il Pretore ha respinto la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria
dell’attore, per il motivo che questi non aveva provato la sua reale situazione
finanziaria, era a ogni modo comproprietario di sostanza immobiliare e inoltre
era da ritenere soccombente nella vertenza, sicché la sua causa non aveva
probabilità di esito favorevole;
che la decisione
di rifiuto dell’assistenza giudiziaria è stata intimata il 18 marzo 2009 ai
patrocinatori delle parti;
che il 27 maggio
2009 l’attore si è rivolto alla Pretura per chiedere di “rivedere la vostra
sentenza del 17/03/09 al fine di concedermi l’assistenza giudiziaria per non
pagare i 300 franchi di tassa giudiziaria alla Pretura e i 500 franchi di
ripetibili all’avvocato…” e a richiesta ha confermato che la lettera valeva
come ricorso;
che il ricorso non
è stato notificato alla controparte;
che il richiedente
può ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto dell’assistenza giudiziaria “all’autorità di
seconda istanza” (art. 35 cpv.
4 Lag), ovvero all’autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22
maggio 2001, commento all’art.
35 in fine);
che il ricorso 27
maggio 2009, presentato ben oltre il termine di quindici giorni, risulta pertanto
manifestamente tardivo, poiché nella fattispecie l’intimazione è avvenuta
validamente al patrocinatore della parte, di modo che il richiedente deve
lasciarsi imputare l’eventuale inadempienza del proprio legale, che a suo dire gli
avrebbe trasmesso la decisione solo dopo l’8 maggio 2009;
che anche se si
volesse considerare per il calcolo del termine di impugnazione quest’ultima
data, il ricorso del 27 maggio 2009 risulterebbe comunque tardivo, poiché anche
in questo caso sarebbe stato presentato più di quindici giorni dopo la consegna
della decisione;
che a ogni modo,
quand’anche si volesse prescindere dalla tardività del ricorso, la decisione
del Pretore di respingere la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria
reggerebbe alla critica anche nel merito;
che per sua
ammissione il ricorrente ha già pagato la tassa di giustizia di fr. 300.-, a
dimostrazione del fatto che disponeva dei mezzi necessari, ed è inoltre comproprietario
di un bene immobiliare libero da ipoteche (ricorso, pag. 2 in mezzo);
che il ricorrente,
nonostante sia titolare di una rendita di invalidità e debba provvedere anche
al mantenimento di due figli minori nati da una sua relazione, non si trova
quindi in situazione di indigenza ai sensi della Lag, dovendosi considerare non
solo il reddito, ma anche la sostanza (DTF 124 I 2 consid. 2a con richiami, 118
Ia 360);
che nemmeno la
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria dispenserebbe per altro
il ricorrente dal versamento alla controparte dell’indennità ripetibile di fr.
500.-, visto che l’art. 19 Lag prescrive che lo Stato non ha alcun obbligo di
rifusione verso terzi di ripetibili caricate alla persona beneficiaria
dell’assistenza giudiziaria;
che il ricorso, tardivo,
può quindi essere evaso senza altre formalità;
che la procedura
per il conferimento dell’assistenza giudiziaria è gratuita (salvo in caso di
temerarietà: art. 4 cpv. 2 Lag) e non vi è ragione di scostarsi da tale regola
nella fattispecie;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 maggio 2009, tardivo, è inammissibile.
2. Non
si riscuotono tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- __________
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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