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Decisione

12.2009.135

Responsabilità del mandatario - contratto escrow

12 luglio 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

l’appello in esame AP 1 censura il primo giudizio sostenendo avantutto che il

Pretore ha concluso erroneamente per l’esistenza di un mandato di gestione

all’avv. AO 1 e quindi alla __________ riguardante anche i fondi aperti per

risolvere la problematica dei sequestri sui quali non aveva peraltro potere di

disposizione e ciò a maggior ragione rilevando che detto mandato era limitato al

conto no. __________ presso __________ mentre i rapporti con l’avv. AO 1 erano

retti esclusivamente dal contratto di divisione ereditaria. L’appellante sostiene

di non aver mai preteso che i conti aperti per ovviare ai sequestri non erano

entrati nel suo patrimonio, ma non ne aveva il possesso che invece spettava

all’avv. AO 1, il quale doveva salvaguardare i diritti dei creditori e/o degli

altri coeredi ciò che escludeva qualsiasi attività a rischio. Il convenuto

avrebbe così amministrato, facendoli gestire, mezzi finanziari da lui detenuti

in esecuzione di un mandato senza autorizzazione, contravvenendo ai doveri del

mandatario ex art. 401 CO e divenendo pertanto debitore nei confronti

dell’attore dell’importo depositato, senza deduzione delle perdite derivate. Rilevanti

a detta dell’appellante sono pure le date in cui è avvenuto l’acquisto delle

obbligazioni argentine, ossia nel giugno 2001, momento in cui sussistevano

ancora pretese fiscali nei confronti degli eredi. L’appellante contesta quindi

l’assunto del Pretore riguardo alla ratifica delle attività di gestione in

quanto nessun atto avrebbe potuto avallare un’azione contraria ai doveri

derivanti dal mandato affidato all’avv. AO 1 a tenore del contratto di divisione ereditaria. In sede di appello AP 1 non ripropone per contro la richiesta di

rendiconto formulata in prima sede.

Con osservazioni 27 agosto 2009 l’avv. AO 1 postula la reiezione dell’appello con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione del Pretore è stata pronunciata

e impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta

disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Il

Pretore ha considerato che il contenuto delle rubriche H__________ 1 e 2 era di

pertinenza (ossia di proprietà) dell’attore, ancorché non immediatamente

disponibile, in forza della divisione parziale operata dall’avv. AO 1 a fine dicembre 2000 e che una volta revocati i sequestri la gestione di quei fondi da parte della __________

corrispondeva alla volontà dell’attore stesso, che era al corrente dell’operato

del gestore e ne aveva approvato l’operato fintanto che non sono sopraggiunte

perdite importanti sulle obbligazioni argentine.

L’appellante sostiene di non aver mai conferito mandato all’avv. AO 1 di

gestire i fondi in possesso di quest’ultimo sulle rubriche H__________ 1 e 2.

Egli ritiene infatti che i fondi rubricati per ovviare ai sequestri dei suoi

creditori personali erano di sua pertinenza, ossia erano entrati nel suo

patrimonio, ma a titolo di credito nei confronti dell’avv. AO 1, che doveva così

rispondere della relativa amministrazione nei confronti della massa ereditaria.

3.

Come

esposto nei fatti, a fine dicembre 2000 e all’inizio di gennaio 2001 l’avv. AO 1 ha richiesto a __________ di effettuare a favore di alcuni eredi dei versamenti parziali della loro

quota ereditaria stabilita nel contratto di divisione e di aprire tre rubriche

in relazione al sequestro L__________ e ai due sequestri H__________. In

ragione di questi sequestri all’attore era stato versato un importo inferiore

rispetto ad altri eredi (doc. A, 10, H1). Come correttamente spiegato dal

Pretore i relativi beni sono usciti dal patrimonio della massa per entrare nel

patrimonio esclusivo di ogni singolo beneficiario, ciò che vale ovviamente

anche per gli importi delle rubriche. Le stesse erano state create proprio per

ovviare agli inconvenienti dei sequestri sull’insieme dell’eredità e tale modo

di operare aveva appunto permesso la divisione parziale, che differentemente

non avrebbe potuto avvenire. Non si vede pertanto per quale motivo l’avv. AO 1

avrebbe dovuto rispondere di questi fondi alla comunione ereditaria, dal

momento che l’appellante stesso riconosce che erano di sua pertinenza. A giusta

ragione quindi, anche per i motivi di cui si dirà in seguito, il convenuto

poteva considerare accreditati all’attore fr. 1'300'000.-, importo concordato

con le parti procedenti per ovviare ai tre sequestri, in data 5 gennaio 2001

(doc. O). In effetti, in caso di divisione parziale quanto ai beni, il valore è

valutato al momento dell’attribuzione e non a quello della divisione finale,

con la conseguenza che non si deve tenere conto di aumenti o diminuzioni di

valore intervenuti tra i due momenti (v. P-H

Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, cfr. 146b).

4.

Il

punto essenziale è comunque quello di esaminare se era ammissibile per l’avv. AO

1.

consentire che i fondi contenuti nelle rubriche H__________ venissero gestiti

da __________ ritenuto che l’appellante sostiene di mai aver conferito un

mandato in tal senso.

In realtà l’appellante si diparte da un presupposto errato, ossia che i

rapporti tra le parti erano retti esclusivamente dal contratto di divisione

ereditaria. Il primo giudice ha invece giustamente esaminato la convenzione escrow,

su cui non si china l’appellante, secondo la quale l’avv. AO 1 doveva tenere

bloccati due volte fr. 500'000.- fintanto che non avesse ricevuto istruzioni

congiunte dalle parti AP 1 e H__________ o fino alla crescita in giudicato di

una decisione relativa alle pretese H__________ (doc. 5.2).

Il contratto escrow è una forma particolare di deposito a titolo di garanzia

(consignation à titre de garantie ou de sûreté). Si tratta di un deposito

ordinario effettuato presso un terzo per garantire un creditore. Il depositario

(agente escrow) può restituire l’oggetto del deposito solo ai termini

dell’accordo (Tercier, Les

contrats spéciaux, 4ª ed., cfr. 6627). In caso di silenzio della convenzione,

per la fine del contratto valgono in principio le regole del deposito

ordinario, anche in caso di deposito di denaro o altre cose fungibili,

nondimeno le norme del mandato possono entrare in considerazione a titolo

completivo o sostitutivo a seconda dei rapporti tra le parti (Tercier, op cit. cfr. 6693, 6702; Barbey, Commentaire Romand, CO I, ad

art. 480, cfr. 6)

Nel concreto caso si impone di rilevare avantutto che la convenzione vede quali

parti AP 1, il dr. H__________ e l’avv. AO 1 con il ruolo agente escrow e con i

compiti suddetti. Ora, e a conferma di quanto esposto al considerando che

precede, il primo non può validamente sostenere che l’avv. Soldati doveva

rispondere dell’importo ivi citato alla comunione ereditaria allorquando

quest’ultima non era parte all’accordo e i suoi impegni verso i due principali

interessati erano ben chiari. Dal momento poi che i citati importi erano stati

identificati su ben precise rubriche, separate dalla massa ereditaria dalla

quale erano stati tolti, è ancora una volta evidente che la comunione degli

eredi nulla più aveva a che vedere con gli stessi. La validità del contratto

non sarebbe inoltre data se l’attore avesse depositato beni di pertinenza della

massa senza l’accordo di tutti gli eredi.

Ma soprattutto, come risulta dagli atti, le pretese del dr. H__________ sono

state saldate con il versamento di __________ 6 mio al suo legale ticinese

all’inizio di febbraio 2001 (doc. 5.3), importo prelevato dal conto no. __________

dell’attore presso __________ (incarto richiamato da __________, mappetta

rossa, lettera 5 febbraio 2001 avv. AO 1 a __________; doc EE-EE43) con conseguente ritiro dei sequestri in data 14 febbraio 2001 (doc. T2).

Ne deriva, in base alla convenzione escrow, che una volta versato l’importo

riconosciuto al dr. H__________ non vi era più motivo per tenere bloccati gli

importi presenti sulle relative rubriche, che dovevano essere liberati a favore

dell’attore e che sono stati quindi convertiti in Euro, valuta di riferimento

per la gestione patrimoniale, e messi a disposizione di __________ (doc. L22,

L24, S1, S3, 10,13). Un diverso agire avrebbe invero esposto l’avv. AO 1 al

rimprovero di aver impedito la gestione di fondi ormai liberi dai vincoli del

deposito impedendone possibili utili.

Vero è che il problema H__________ si è risolto a metà febbraio 2001 mentre la

conversione degli importi delle rubriche in Euro è avvenuta a fine aprile del

medesimo anno. Questa differenza temporale ha la sua spiegazione nella prudenza

dell’avv. Soldati in relazione alla pretesa K__________ (doc. T1 e T2).

Tuttavia, a parte il fatto che il convenuto considerasse detta pretesa alquanto

inverosimile (doc. T2), egli non era tenuto ad alcun obbligo in relazione alla

stessa ritenuto in particolare che non era assistita da alcun sequestro. Non vi

era pertanto alcun valido motivo per impedire al gestore di operare anche sul

contenuto delle rubriche H__________ a causa della pretesa K__________. Il

fatto che il gestore, come da lui spiegato (v. verbale di udienza 17 agosto

2005, pag. 4), operasse le sue scelte d’investimento in base al mandato di cui

al doc. C e facesse firmare gli ordini al convenuto non muta la sostanza delle

cose.

Nella misura in cui l’attore aveva affidato a __________ tutto quanto ricevuto

a titolo di anticipo ereditario, il convenuto poteva ragionevolmente ritenere,

anche volendo prescindere dall’esistenza (o meno) di precise istruzioni in

merito (doc. T2), che la volontà dell’attore era che anche il contenuto delle

separate rubriche fosse gestito da __________ una volta risolta la problematica

che aveva portato alla loro creazione, ossia i sequestri; e ciò a maggior

ragione se si pensa che l’attore mai ha aperto conti o rubriche sottratte alla

gestione di __________.

Questa logica conclusione, cui è giunto il primo giudice sulla scorta della

valutazione dell’insieme delle circostanze, merita conferma. Le censure

dell’appellante, che si limitano a negare l’esistenza di un mandato, anche

espresso in forma tacita, ossia della facoltà per il convenuto di consentire al

gestore di operare anche sul contenuto delle rubriche H__________, ritenendo

che tale fosse la sua volontà, si scontrano con le logiche considerazioni sopra

esposte e non possono trovare accoglimento, senza omettere di considerare che

le sue rimostranze sono iniziate ben dopo la revoca del mandato a __________

(inc. richiamato da __________, mappetta bianca; doc. P, S, T3, T4). In altri

termini, le censure dell’appellante non consentono di individuare una

violazione da parte del convenuto dei doveri di fedele e diligente esecuzione

degli affari affidatigli, né in relazione al contratto di divisione ereditaria

né in relazione alla convenzione escrow.

5.

Alla

luce degli atti di causa e della deposizione del teste B__________, all’epoca

dei fatti direttore presso __________, il Pretore ha dedotto che l’attore era

perfettamente a conoscenza delle operazioni avvenute anche sugli importi

presenti sulle separate rubriche e non avendo sollevato obiezioni in merito, se

non dopo la cessazione del mandato di gestione, aveva comunque ratificato

l’operato del gestore e di riflesso quello del convenuto.

L’appellante contesta tale assunto con argomenti invero poco comprensibili

giacché sostiene che una ratifica non era possibile su fondi non di sua

pertinenza (pt 4.3.3), contraddicendo quanto sostenuto in precedenza (pt 4.2.1,

4.2

). A torto poi considera prive di riscontro probatorio le deduzioni del

primo giudice relative ai suoi rapporti con il gestore patrimoniale. Infatti, il

teste B__________ ha dichiarato che l’attore era informato dell’insieme della

gestione, ovvero della gestione del suo conto come pure di quella del conto

presso l’avv. AO 1 (verbale udienza 17 agosto 2005, pag. 3). Il teste ha pure

spiegato per quale motivo le obbligazioni, non solo quelle argentine, sono

state acquistate a debito del rubricato H__________, e non a debito del conto

1130720, ossia per ragioni pratiche e per reintegrare il comparto

obbligazionario rispetto alla gestione, identica, per il fratellastro B__________

(verbale citato pag. 4). Ne deriva che essendo dimostrato che l’attore era stato

costantemente informato in merito alla gestione sia del suo conto presso __________,

sia di quelli a lui riconducibili (H__________ 1 e 2), e non aveva mai

sollevato obiezioni in merito, se non dopo la revoca del mandato a __________ e

a seguito della perdita subita sulle obbligazioni argentine, la conclusione del

Pretore, che ha dedotto dal comportamento dell’attore una ratifica dell’operato

del gestore anche sui fondi di cui alle note rubriche appare del tutto

corretta, con conseguente reiezione delle censure sollevate al riguardo in

questa sede.

6.

L’appellante sostiene ancora che il convenuto non avrebbe potuto

disporre dei conti aperti in alternativa ai sequestri in ragione del fatto che

l’acquisto delle obbligazioni argentine è avvenuto nel giugno 2001, momento in

cui sussistevano ancora pretese fiscali nei confronti degli eredi che l’avv. AO

1.

si era impegnato a garantire. La censura è manifestamente infondata: già si è

detto infatti della natura e della ragione delle rubriche H__________, che nulla

hanno a che vedere con la garanzia delle pretese fiscali dei vari enti.

7.

In

considerazione di quanto precede le conclusioni del Pretore resistono alle

censure dell’appello, che dev’essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Alla parte appellata,

che ha presentato osservazioni opponendosi all’appello, è riconosciuta

un’indennità per ripetibili.

Il valore litigioso in questa sede corrisponde a fr. 121'050,60.

Per questi

motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI, la LTG, il Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili

pronuncia:

1.

L’appello

6.

luglio 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali del presente giudizio consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 3’000.-

b) spese fr. 100.-

totale fr. 3’100.-

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare

alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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