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Decisione

12.2009.138

Fine del processo senza sentenza. Desistenza

16 ottobre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.138

Data decisione, Autorità:

16.10.2009, IICCA

Titolo:

Fine del processo senza sentenza. Desistenza

DESISTENZA

art. 351 CPC-TI

Incarto n.

12.2009.138

Lugano

16 ottobre

2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.288

della Pretura del Distretto di Bellinzona e più precisamente sull'istanza di

sfratto 3 ottobre 2008 promossa da

AO 1 ,

AO 2 e

AO 3

tutti rappr. dall' RA 2

contro

AP 1

rappr. dall' RA

1

nonché

sull'istanza di accertamento di nullità della disdetta, in via subordinata di

protrazione della locazione, introdotta il 26 settembre 2008 innanzi

all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione da

AP 1,

rappr. dall' RA

1,

contro

AO 1, ,

AO 2, e

AO 3,

tutti rappr. dall' RA 2,

sulle

quali il Pretore ha statuito il 25 giugno 2009 accogliendo l'istanza di sfratto

e respingendo la domanda di contestazione della disdetta e di protrazione della

locazione;

appellante

la conduttrice che con atto di appello 13 luglio 2009 chiede di accertare la

nullità della disdetta;

mentre

gli istanti con osservazioni 3 agosto 2009 postulano la reiezione del gravame;

preso

atto che il 6 ottobre 2009 la parte appellata ha comunicato che l’ente locato

oggetto della vertenza era stato riconsegnato dall’appellante, così che

l’appello 13 luglio 2009 è divenuto privo di oggetto per desistenza;

constatato

che l’appellante, interpellata il 7 ottobre 2009, ha confermato il 12 ottobre

2009 di aver riconsegnato l’ente locato ai conduttori e ha aderito allo

stralcio dell’appello, chiedendo moderazione nella determinazione della tassa

di giustizia e delle ripetibili;

ritenuto

che la procedura di appello può essere stralciata dai ruoli, vista la

desistenza per atti concludenti manifestata dall’appellante con la riconsegna

dell’ente locato;

considerato che la tassa di giustizia e le spese

possono essere contenute ai minimi, la procedura terminando senza un giudizio

di merito;

ritenuto nondimeno che alla controparte va corrisposta

un’equa indennità per ripetibili, la desistenza dell’appellante essendo

intervenuta dopo la presentazione delle osservazioni all’appello;

rilevato che il valore litigioso d'appello è di di fr. 10'200.- (pigione annuale; art. 404 pcv. 3 CPC per rinvio dell'art. 507

cpv. 4 CPC) poiché l'appellante

non postulava più in via subordinata la protrazione della locazione, mentre il valore decisivo per un eventuale ricorso in

materia civile al Tribunale federale ammonta a fr. 2'550.- (fr. 850.- mensili x

3: canone di locazione fino al 30 novembre 2008, data in cui sarebbe stato

possibile dare disdetta ordinaria del contratto, cfr. sentenza del Tribunale

federale inc.4C.418/2005 del 14 marzo 2006);

richiamati gli art. 351 e seguenti CPC, la vigente LTg

e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007,

decreta 1. L’appello

del 13 luglio 2009 di AP 1, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.

Considerandi

2.

Le

spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 200.-

(tassa fr. 150.-, spese fr. 50.-) già anticipate dall’appellante, restano a suo

carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 800.- per

ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione

con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF)), se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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