12.2009.138
Fine del processo senza sentenza. Desistenza
16 ottobre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2009.138
Data decisione, Autorità:
16.10.2009, IICCA
Titolo:
Fine del processo senza sentenza. Desistenza
DESISTENZA
art. 351 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.138
Lugano
16 ottobre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.288
della Pretura del Distretto di Bellinzona e più precisamente sull'istanza di
sfratto 3 ottobre 2008 promossa da
AO 1 ,
AO 2 e
AO 3
tutti rappr. dall' RA 2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
nonché
sull'istanza di accertamento di nullità della disdetta, in via subordinata di
protrazione della locazione, introdotta il 26 settembre 2008 innanzi
all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione da
AP 1,
rappr. dall' RA
1,
contro
AO 1, ,
AO 2, e
AO 3,
tutti rappr. dall' RA 2,
sulle
quali il Pretore ha statuito il 25 giugno 2009 accogliendo l'istanza di sfratto
e respingendo la domanda di contestazione della disdetta e di protrazione della
locazione;
appellante
la conduttrice che con atto di appello 13 luglio 2009 chiede di accertare la
nullità della disdetta;
mentre
gli istanti con osservazioni 3 agosto 2009 postulano la reiezione del gravame;
preso
atto che il 6 ottobre 2009 la parte appellata ha comunicato che l’ente locato
oggetto della vertenza era stato riconsegnato dall’appellante, così che
l’appello 13 luglio 2009 è divenuto privo di oggetto per desistenza;
constatato
che l’appellante, interpellata il 7 ottobre 2009, ha confermato il 12 ottobre
2009 di aver riconsegnato l’ente locato ai conduttori e ha aderito allo
stralcio dell’appello, chiedendo moderazione nella determinazione della tassa
di giustizia e delle ripetibili;
ritenuto
che la procedura di appello può essere stralciata dai ruoli, vista la
desistenza per atti concludenti manifestata dall’appellante con la riconsegna
dell’ente locato;
considerato che la tassa di giustizia e le spese
possono essere contenute ai minimi, la procedura terminando senza un giudizio
di merito;
ritenuto nondimeno che alla controparte va corrisposta
un’equa indennità per ripetibili, la desistenza dell’appellante essendo
intervenuta dopo la presentazione delle osservazioni all’appello;
rilevato che il valore litigioso d'appello è di di fr. 10'200.- (pigione annuale; art. 404 pcv. 3 CPC per rinvio dell'art. 507
cpv. 4 CPC) poiché l'appellante
non postulava più in via subordinata la protrazione della locazione, mentre il valore decisivo per un eventuale ricorso in
materia civile al Tribunale federale ammonta a fr. 2'550.- (fr. 850.- mensili x
3: canone di locazione fino al 30 novembre 2008, data in cui sarebbe stato
possibile dare disdetta ordinaria del contratto, cfr. sentenza del Tribunale
federale inc.4C.418/2005 del 14 marzo 2006);
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC, la vigente LTg
e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007,
decreta 1. L’appello
del 13 luglio 2009 di AP 1, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
Considerandi
2.
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 200.-
(tassa fr. 150.-, spese fr. 50.-) già anticipate dall’appellante, restano a suo
carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 800.- per
ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione
con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF)), se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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