12.2009.139
Sfratto per mora del conduttore, impossibilità di differimento dello sfratto
27 luglio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2009.139
Data decisione, Autorità:
27.07.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4D_119/09, 01.10.2009
Titolo:
Sfratto per mora del conduttore, impossibilità di differimento dello sfratto
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 313bis CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.139
Lugano
27 luglio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.78 (procedura
di sfratto) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza
8 giugno 2009 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
con cui
l’istante ha chiesto lo sfratto del convenuto dall’appartamento n. __________
di 2 ½ locali al primo piano di via __________ a __________;
domanda
alla quale il convenuto si è opposto, chiedendo di poter restare fino al 31
dicembre 2009 nell’appartamento, e che il Pretore ha accolto con decreto 13
luglio 2009;
appellante
la parte convenuta, che con atto del 16 luglio 2009 chiede la revoca del
decreto di sfratto, affermando di aver pagato gli arretrati prima dell’udienza
e spiegando di essere “nell’impossibilità di sgombrare l’immobile nei tempi
previsti dal decreto”;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
considerato
in
fatto e in diritto
che con
contratto 2 giugno 2008 AO 1 ha dato in locazione a AP 1 l’appartamento n. __________
di 2 ½ locali al primo piano di via __________ a __________;
che il
contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta il
31 maggio 2009, prevedeva tra l’altro il versamento mensile di una pigione di
fr. 875.- e di una quota parte mensile per le spese accessorie di fr. 125.-
(doc. A);
che con
lettera 17 febbraio 2009 l’amministratrice ha invitato il conduttore a versare
il canone di locazione, l’acconto spese accessorie e il canone del posteggio in
complessivi fr. 1'100.- (doc. C) entro 30 giorni, con l’avvertenza che in caso
di mancato pagamento avrebbe rescisso il contratto anticipatamente ai sensi
dell’art. 257d CO;
che, non
essendo intervenuto alcun versamento nel termine assegnato, il 14 aprile 2009
l’amministratrice ha disdetto il contratto, avvalendosi del formulario
ufficiale, per il 31 maggio 2009 (doc. D);
che con
istanza dell’8 giugno 2009 il locatore ha chiesto lo sfratto del conduttore
dall’ente locato, non riconsegnato alla scadenza del 31 maggio 2009;
che
all’udienza di discussione la parte istante ha confermato la domanda di
sfratto, alla quale si è opposto il convenuto, asserendo di aver versato gli
arretrati scaduti prima dell’udienza e chiedendo di poter rimanere fino al 31
dicembre 2009;
che con
il giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l'esistenza del contratto di
locazione, della relativa disdetta non contestata dal convenuto e della mancata
riconsegna dei locali, ha decretato lo sfratto immediato del convenuto
dall'appartamento da lui occupato, mettendo a suo carico la tassa di giustizia
e le spese di fr. 100.-;
che con atto
16 luglio 2009 il conduttore dichiara di interporre appello contro lo sfratto,
il Pretore non avendo tenuto conto delle sue motivazioni e del fatto che egli
aveva pagato gli arretrati prima dell’udienza, chiedendo in ogni caso di
sospendere l’esecuzione dello sfratto per la sua impossibilità a sgomberare i
locali nei termini indicati dal decreto impugnato;
che nella
fattispecie l’appellante non contesta la regolarità della disdetta né di essere
stato in mora con il pagamento del canone di locazione, e per sua ammissione ha
versato gli arretrati solo prima dell’udienza in Pretura, ben oltre quindi il
termine stabilito dall’amministratrice;
che in
simili circostanze a giusta ragione il Pretore ha pronunciato lo sfratto, dopo
aver constatato l’esistenza di una valida disdetta del contratto di locazione e
la mancata riconsegna dell’ente locato a fine contratto;
che il
differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra
legislazione e il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura
meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9);
che,
eventualmente, spetta all'autorità d'esecuzione dello sfratto la possibilità di
concedere un termine di moratoria di breve durata sempre che ciò sia
giustificato da elementari ragioni di umanità;
che il
ricorso, del tutto infondato, deve così essere respinto già all’esame
preliminare dell’art. 313bis CPC, con accollo al convenuto della tassa di
giustizia e delle spese di questa sede (art. 148 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato;
che
l’emanazione del giudizio di merito rende senza oggetto la domanda di effetto
sospensivo;
che, ai
fini dell'impugnabilità in sede federale della presente sentenza, il valore di
causa è di fr. 13’200.- (canone di locazione fr. 875.-, + spese fr. 125.- +
posteggio fr. 100.- x 12 mesi) ritenuto che il contratto di locazione,
stipulato per tempo indeterminato, poteva essere disdetto al più presto per il
31 maggio 2010;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia
1. L’appello 16 luglio 2009 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
150.
-
sono
poste a carico dell’appellante . Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
- , ,
- , ,
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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