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Decisione

12.2009.139

Sfratto per mora del conduttore, impossibilità di differimento dello sfratto

27 luglio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.139

Data decisione, Autorità:

27.07.2009, IICCA

Ricorso:

TF,4D_119/09, 01.10.2009

Titolo:

Sfratto per mora del conduttore, impossibilità di differimento dello sfratto

PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI

art. 313bis CPC-TI

art. 506 CPC-TI

Incarto n.

12.2009.139

Lugano

27 luglio

2009/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.78 (procedura

di sfratto) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza

8 giugno 2009 da

AO 1

rappr. da RA 1

contro

AP 1

con cui

l’istante ha chiesto lo sfratto del convenuto dall’appartamento n. __________

di 2 ½ locali al primo piano di via __________ a __________;

domanda

alla quale il convenuto si è opposto, chiedendo di poter restare fino al 31

dicembre 2009 nell’appartamento, e che il Pretore ha accolto con decreto 13

luglio 2009;

appellante

la parte convenuta, che con atto del 16 luglio 2009 chiede la revoca del

decreto di sfratto, affermando di aver pagato gli arretrati prima dell’udienza

e spiegando di essere “nell’impossibilità di sgombrare l’immobile nei tempi

previsti dal decreto”;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato

in

fatto e in diritto

che con

contratto 2 giugno 2008 AO 1 ha dato in locazione a AP 1 l’appartamento n. __________

di 2 ½ locali al primo piano di via __________ a __________;

che il

contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta il

31 maggio 2009, prevedeva tra l’altro il versamento mensile di una pigione di

fr. 875.- e di una quota parte mensile per le spese accessorie di fr. 125.-

(doc. A);

che con

lettera 17 febbraio 2009 l’amministratrice ha invitato il conduttore a versare

il canone di locazione, l’acconto spese accessorie e il canone del posteggio in

complessivi fr. 1'100.- (doc. C) entro 30 giorni, con l’avvertenza che in caso

di mancato pagamento avrebbe rescisso il contratto anticipatamente ai sensi

dell’art. 257d CO;

che, non

essendo intervenuto alcun versamento nel termine assegnato, il 14 aprile 2009

l’amministratrice ha disdetto il contratto, avvalendosi del formulario

ufficiale, per il 31 maggio 2009 (doc. D);

che con

istanza dell’8 giugno 2009 il locatore ha chiesto lo sfratto del conduttore

dall’ente locato, non riconsegnato alla scadenza del 31 maggio 2009;

che

all’udienza di discussione la parte istante ha confermato la domanda di

sfratto, alla quale si è opposto il convenuto, asserendo di aver versato gli

arretrati scaduti prima dell’udienza e chiedendo di poter rimanere fino al 31

dicembre 2009;

che con

il giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l'esistenza del contratto di

locazione, della relativa disdetta non contestata dal convenuto e della mancata

riconsegna dei locali, ha decretato lo sfratto immediato del convenuto

dall'appartamento da lui occupato, mettendo a suo carico la tassa di giustizia

e le spese di fr. 100.-;

che con atto

16 luglio 2009 il conduttore dichiara di interporre appello contro lo sfratto,

il Pretore non avendo tenuto conto delle sue motivazioni e del fatto che egli

aveva pagato gli arretrati prima dell’udienza, chiedendo in ogni caso di

sospendere l’esecuzione dello sfratto per la sua impossibilità a sgomberare i

locali nei termini indicati dal decreto impugnato;

che nella

fattispecie l’appellante non contesta la regolarità della disdetta né di essere

stato in mora con il pagamento del canone di locazione, e per sua ammissione ha

versato gli arretrati solo prima dell’udienza in Pretura, ben oltre quindi il

termine stabilito dall’amministratrice;

che in

simili circostanze a giusta ragione il Pretore ha pronunciato lo sfratto, dopo

aver constatato l’esistenza di una valida disdetta del contratto di locazione e

la mancata riconsegna dell’ente locato a fine contratto;

che il

differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra

legislazione e il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura

meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9);

che,

eventualmente, spetta all'autorità d'esecuzione dello sfratto la possibilità di

concedere un termine di moratoria di breve durata sempre che ciò sia

giustificato da elementari ragioni di umanità;

che il

ricorso, del tutto infondato, deve così essere respinto già all’esame

preliminare dell’art. 313bis CPC, con accollo al convenuto della tassa di

giustizia e delle spese di questa sede (art. 148 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato;

che

l’emanazione del giudizio di merito rende senza oggetto la domanda di effetto

sospensivo;

che, ai

fini dell'impugnabilità in sede federale della presente sentenza, il valore di

causa è di fr. 13’200.- (canone di locazione fr. 875.-, + spese fr. 125.- +

posteggio fr. 100.- x 12 mesi) ritenuto che il contratto di locazione,

stipulato per tempo indeterminato, poteva essere disdetto al più presto per il

31 maggio 2010;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia

1. L’appello 16 luglio 2009 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

150.

-

sono

poste a carico dell’appellante . Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

- , ,

- , ,

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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