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Decisione

12.2009.140

Giurisdizione civile, incompetenza per materia del giudice civile per contratto relativo a immobile facente parte del demanio pubblico

9 giugno 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. E__________

L__________, titolare della ditta individuale , dal 1993 gestisce un esercizio

pubblico situato nell’omonimo castello di proprietà dello AO 1 a __________. Nel maggio 1996 E__________ L__________ ha sottoscritto con lo AO 1 una “convenzione

di concessione” (doc. E) avente per oggetto il medesimo esercizio pubblico, per

la durata di tre anni dal 1° gennaio 1996. La concessione riguardava il

complesso di ristorazione descritto negli allegati per una tassa di concessione

fissata proporzionalmente alla cifra d’affari lorda annua secondo modalità

descritte al punto 2 e prevedeva al punto 6 la liquidazione del contratto

previgente fino al 31 dicembre 1995 (inserto D). Il C__________ ha approvato la

concessione con risoluzione n. 2783 del 4 giugno 1996 (doc. E, pag. 5). La

convenzione di concessione è stata in seguito rinnovata nel 1999, nel 2002 e

nel 2005 con scadenza il 31 dicembre 2007. A seguito di problemi di redditività (diminuzione della cifra d’affari del ristorante, importanti ritardi nei

pagamenti delle rate della tassa di concessione) e di coordinamento, come pure

reclami di utenti, il 23 ottobre 2007 il C__________ ha rinnovato la

concessione solo fino alla fine del 2008 (doc. L). La decisione non è stata

impugnata. L’11 agosto 2008 l’istante ha chiesto di rinnovare la concessione un’ultima

volta sino al 31 dicembre 2011 (doc. M), richiesta respinta dal C__________ con

risoluzione n. 3922 del 19 agosto 2008 (doc. I). Contro quest’ultima

risoluzione l’istante è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo

con ricorso 5 settembre 2008, il quale è stato respinto con sentenza 25 novembre

2008 (doc. 1). Il ricorso introdotto dall’istante contro quest’ultimo giudizio

è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 1° febbraio 2010

2C_5/2009.

B. Il 22 settembre 2008 E__________ L__________ si è rivolto all’Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di __________ chiedendo l’accertamento

dell’inesistenza di una valida disdetta, dell’esistenza di un contratto di

locazione efficace dal 1° gennaio 2009 e, in via subordinata, una protrazione

della locazione fino al 31 dicembre 2011. Con decisione 8 gennaio 2009

l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona ha dichiarato

irricevibile l’istanza per carenza di competenza materiale (doc. A).

C. Con

istanza 9 febbraio 2009 E__________ L__________ si è rivolto alla Pretura del

Distretto di Bellinzona, chiedendo di accertare l’esistenza di un contratto di

locazione “in ogni caso efficace dal 1° gennaio 2009”, l’inesistenza di una regolare disdetta e, in via subordinata, postula una protrazione del

contratto di locazione fino al 31 dicembre 2011. Il convenuto all’udienza di

discussione del 1° aprile 2009 si è opposto all’istanza, e ne ha proposto

l’irricevibilità per carenza del presupposto processuale di giurisdizione

giusta l’art. 97 CPC, subordinatamente la sua reiezione. Il Pretore, statuendo

con sentenza 6 luglio 2009, ha dichiarato l’istanza irricevibile per carenza di

giurisdizione civile e ha condannato l’istante al pagamento di fr. 5'100.- a

titolo di tassa di giustizia e spese e alla rifusione al convenuto di fr. 500.-

a titolo di indennità.

D. Contro

il giudizio pretorile è insorto l’istante con atto di appello 17 luglio 2009 nel

quale chiede, previa assunzione dei mezzi di prova rifiutati dal Pretore, la

riforma della sentenza nel senso di accogliere l’istanza e inoltre domanda,

previo accertamento del carattere civile del rapporto giuridico in essere tra

le parti, di riconoscere l’assenza di una regolare disdetta, di porre la tassa

e le spese di complessivi fr. 5'100.- a carico del convenuto, tenuto a

rifondergli un importo pari a fr. 2'000.- a titolo di ripetibili comprensivo

delle spese. In via subordinata l’appellante chiede una protrazione del

contratto sino al 31 dicembre 2011, la ripartizione della tassa di giustizia e delle

spese di complessivi fr. 5'100.- tra le parti nella misura della metà e

l’assegnazione in suo favore di fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte. Con

osservazioni 20 agosto 2009 il convenuto propone, nella misura in cui l’appello

sia ammissibile, la reiezione del gravame.

e considerato

Considerandi

1.

Preliminarmente va

rilevato che nell’istanza la parte istante è stata indicata con il nome della

ditta individuale invece che con il nome del suo titolare. L’errore

nell’indicazione della parte non ha conseguenze di carattere processuale in

quanto da un lato esso era facilmente rilevabile e dall’altro non ha comunque

impedito alle vere parti di prendere posizione sull’istanza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, m. 6 ad art. 165; Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice, Lugano 2005, n. 17 ad

art. 165). La qualità di parte in questa procedura compete pertanto a E__________

L__________, titolare della ditta individuale “AP 1” e non alla ditta medesima (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 14). Del

resto la convenzione di concessione (doc. E) per l’esercizio pubblico litigioso

è stata stipulata tra E__________ L__________ in qualità di concessionario e lo

AO 1 rappresentato dal C__________.

2.

Il Pretore è giunto alla conclusione che la

fattispecie non è assoggettata al diritto civile e che fra le parti non è sorto

un contratto di locazione retto dagli art. 253 segg. CO, sottolineando che il

Tribunale cantonale amministrativo si è per vero chinato sulla natura civile e

amministrativa del rapporto sorto fra le parti, escludendo l’applicazione del

diritto privato alla fattispecie (doc. 1). Il primo giudice, pur riconoscendo

che le conclusioni a cui è giunto il Tribunale cantonale amministrativo non

risultano essere vincolanti, ritiene che nulla induce a discostarsi dalle

motivazioni esposte da questa autorità amministrativa, l’esercizio pubblico

litigioso trovandosi in un bene demaniale sottratto alla libera disposizione

dello AO 1, con la conseguenza che il rapporto giuridico insorto tra le parti è

soggetto alla giurisdizione amministrativa, ad esclusione di quella civile.

3.

Nel

prolisso, ripetitivo e a tratti confuso atto di appello l’istante illustra la

propria versione dei fatti e ripercorre la cronistoria della gestione

dell’esercizio pubblico. Egli chiede l’assunzione in

appello delle prove rifiutate dal Pretore, con ordinanza in calce al verbale

d’udienza 27 maggio 2009, segnatamente l’audizione testimoniale di M__________,

sostenendo che essa sarebbe essenziale poiché “era quindi il personaggio-chiave

che rappresentava parte appellata e che poteva confermare sia la situazione dell’appellante

che si fosse sempre continuato a parlare di contratto di locazione, ergo la sua

esistenza” (cfr. appello pag. 18), l’interrogatorio formale del C__________ __________

B__________ in quanto “è persona chiaramente a tutti gli effetti a conoscenza

dei fatti e della situazione, essendosi di prima persona interessato” (cfr.

appello pag. 20), precisando che lo stesso “poteva chiarire tutte le incoerenti

contraddizioni e le modalità che avevano condotto ad attivare il presente

procedimento” (cfr. appello pag. 21). Egli inoltre, chiede l’edizione dei

documenti di controparte, ossia “l’incarto del C__________ che comprendeva pure

gli atti del D__________, fra cui il presunto rapporto” (cfr. appello pag. 22),

in quanto l’incarto della parte appellata “contiene poi senza dubbio diversi

documenti e rapporti fra le autorità di cui l’appellante ignora e di cui si può

bene immaginare l’esistenza” (cfr. appello pag. 23), asserendo che tali

documenti avrebbero potuto “fornire le spiegazioni logiche dell’atteggiamento

contraddittorio della parte appellata e presumibilmente dimostrare

definitivamente che si era sempre considerata una locazione” (cfr. appello pag.

24). L’appellante infine, postula l’assunzione dell’edizione dei documenti

presso l’Ufficio permessi del Dipartimento delle istituzioni dalla quale

sarebbe potuta emergere “la dimostrazione di come la questione fosse stata

considerata – come per tutti i casi voluti dalla legislazione sugli esercizi

pubblici – al pari di un contratto di locazione, tant’è che nelle decisioni di

autorizzazione a gestire non venivano indicate condizioni o particolarità di

alcun genere” (cfr. appello pag. 26). Se non che, le

prove richieste in questa sede sono del tutto inutili ai fini del giudizio,

come si vedrà in seguito. Accertare se vi sia stato un “comportamento

contraddittorio” dello AO 1 non serve in alcun modo a chiarire il quesito

dell’esistenza della giurisdizione civile, che è l’unico qui in discussione. Di

conseguenza non vi è motivo per assumere in appello le prove respinte dal

Pretore, la documentazione agli atti essendo ampiamente sufficiente per

statuire.

4.

Il 26 aprile 2010 l’appellante ha presentato a questa Camera una

domanda di assunzione suppletoria di prove, intesa a far accertare circostanze

avvenute nella primavera del 2010, ossia dopo l’emanazione della sentenza del

Pretore. Ora, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di allegare nuovi fatti,

prove ed eccezioni in sede di appello, divieto che vale anche nella procedura

speciale per locazione (SJ 1997 pag. 416 consid. 3b; DTF 125 III 231 consid. 4a

pag. 239). I documenti prodotti dall’appellante con la domanda di assunzione

suppletoria di prove gli sono dunque stati restituiti con ordinanza 27 aprile

2010, siccome inammissibili. Il giudizio odierno si fonda dunque sull’incarto

così come presentato davanti al Pretore.

5.

Il litigio verte sui rapporti giuridici insorti

tra l’esercente e lo AO 1 per l’attività svolta in due esercizi pubblici

situati nel C__________ di __________. Il Pretore ha ritenuto che tale immobile

è un bene demaniale, soggetto in quanto tale al diritto pubblico e non al

diritto privato, donde la carenza di giurisdizione civile. Nel suo lungo

appello (44 pagine), l’istante ribadisce la tesi che tali rapporti giuridici

sono retti dal diritto civile con dovizia di argomentazioni. Sul tema del

demanio, egli afferma che il C__________ è un “bene senza dubbio particolare” e

ne deduce che doveva essere coinvolto il G__________, sicché o si ammetteva una

palese violazione dell’art. 11 cpv. 2 della Legge sul demanio (LDP) o si

ammetteva che l’esercizio pubblico non sottostava a tale legislazione (appello,

pag. 36). Del resto, prosegue l’appellante, un esercizio pubblico è una

struttura commerciale, come tale non assoggettata alla Legge sul demanio.

6.

La

giurisdizione consiste nel potere di applicare la legge in una determinata

causa. La giurisdizione è l'attributo primo dell'autorità giudiziaria e il

fondamento di ogni sua attività (Picard,

Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, pag. 214 in alto). Essa discende dal principio della separazione dei poteri e costituisce una questione

d'ordine pubblico. La giurisdizione

è un presupposto processuale che il giudice deve esaminare d’ufficio, in ogni

stadio della causa (art. 97 n. 1 CPC), il cui difetto comporta la reiezione in

ordine dell’atto processuale, da decidere con decreto o con sentenza nel caso

di dichiarazione di irricevibilità o inammissibilità dell’azione (art. 99 cpv.

2.

e 100 cpv. 1 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315). Gli atti eseguiti

in difetto di giurisdizione sono nulli secondo l’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 2 a pié di pag. 20). Le parti hanno potuto ampiamente esprimersi sulla

questione della giurisdizione civile (sentenza del Tribunale federale

4P.234/2006 consid. 3.3 del 20 novembre 2006, pubblicata in SZZP 2007/3 pag. 241; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 97 CPC), trattandosi

del tema centrale della lite.

7.

Beni

pubblici in senso lato sono i beni di cui le corporazioni e le istituzioni

pubbliche si servono per l’adempimento dei loro compiti. Determinante per

l’appartenenza ai beni pubblici in senso lato è la loro destinazione e il

potere di disposizione (sovranità) dello stato (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale,

Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 505). Dottrina e giurisprudenza a seconda della

loro destinazione suddividono i beni pubblici in beni patrimoniali (o fiscali),

in beni amministrativi e di uso comune. I beni amministrativi e d’uso comune

costituiscono i beni pubblici in senso stretto (demanio pubblico). La

distinzione tra beni patrimoniali, amministrativi e di uso comune è

significativa per diversi aspetti. In particolare i beni patrimoniali

comprendono tutti i beni di cui l’ente pubblico può disporre secondo le regole

commerciali e le controversie concernenti gli stessi sono di competenza del

giudice civile. L’utilizzazione dei beni demaniali di pertinenza del Cantone è

disciplinata nel Cantone Ticino principalmente dalla Legge sul demanio pubblico

del 18 marzo 1986 (LDP) e le controversie concernenti gli stessi sono di

competenza della giurisdizione amministrativa. Riservato quanto disposto

dall’art. 664 CC, spetta ai Cantoni (e ai Comuni) stabilire quali sono i beni

patrimoniali, amministrativi o di uso comune. Le nozioni sviluppate al riguardo

dal Tribunale federale sono applicabili solo in assenza di disposizioni legali

cantonali diverse. Per stabilire a quale categoria un bene dev’essere

attribuito occorre procedere a una valutazione dell’insieme delle circostanze (Adelio Scolari, op. cit., n. 506 e 507). Sono considerati

patrimoniali i beni che contribuiscono solo indirettamente all’adempimento dei

compiti pubblici, ossia per mezzo del loro valore capitale o per mezzo del loro

reddito (Adelio

Scolari, op. cit., n. 514). Una

chiara e netta distinzione fra beni che solo indirettamente contribuiscono

all’adempimento di compiti pubblici e beni che invece servono direttamente alle

finalità dello Stato non è tuttavia agevole e sicura. In effetti vi sono beni

amministrativi che producono in una certa misura un reddito e dei beni

patrimoniali che oltre a produrre un reddito, servono in misura sempre più

diffusa, a volte preponderante, ad una finalità diretta dello Stato. Un

ulteriore criterio distintivo potrebbe essere quello di inalienabilità. Sono

patrimoniali i beni realizzabili in ogni momento senza nuocere all’adempimento

dei compiti pubblici, sono amministrativi e di uso comune tutti gli altri (Adelio Scolari, op. cit., n. 515).

8.

Il

complesso fortificato di __________ rappresenta una testimonianza esemplare di

struttura militare difensiva della fine del Medioevo, intesa a controllare un

valico alpino strategico. Il C__________, così come l’insieme delle

fortificazioni della Città di __________ di cui è parte, gode fin dall’inizio

del secolo scorso, di un’estesa protezione siccome opera di sicura importanza

storico culturale e di interesse generale, internazionale, nazionale e

regionale. Dal dicembre 2000 i tre __________ di __________ e le mura difensive

della Città sono stati inseriti nell’elenco dei siti del Patrimonio mondiale

dell’Umanità secondo la Convenzione UNESCO del 23 novembre 1972 per la

protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione UNESCO 72; RS 0.451.41). Il C__________

non è un bene patrimoniale, soggetto alle regole del diritto civile (Adelio Scolari, op. cit., n. 514 e 519). Esso è un bene

demaniale sottratto all’uso comune, la cui utilizzazione è per principio

soggetta alle regole del diritto pubblico, di cui lo AO 1 non può disporre

liberamente. In quanto bene culturale protetto sia a livello internazionale sia

a livello nazionale, esso risponde infatti a un eminente interesse pubblico,

contribuendo alla conoscenza della storia del nostro Cantone. A questo

interesse risponde almeno in parte anche lo sfruttamento commerciale dei locali

adibiti ad esercizio pubblico, offrendo un servizio di ristorazione ai

visitatori del castello e costituendo un ulteriore motivo di richiamo per i

turisti.

9.

Ne

deriva che l’esercizio pubblico litigioso si trova in un immobile, il C__________,

che è un bene demaniale dello AO 1. Il Tribunale cantonale amministrativo ha

accertato il carattere di bene demaniale del C__________ proprio nella

fattispecie (doc. 1, sentenza del 25 novembre 2008, inc. 52.2008.326, pag. 4

consid. 1.1). Il giudice civile non può pertanto scostarsi dalla decisione

presa dalla competente autorità amministrativa, alla quale è vincolato (DTF 101

II 149; Rep. 1994 323, 1989 pag. 121). La questione di sapere se in concreto la

concessione comporti “disposizioni importanti del demanio” ai sensi dell’art.

11.

cpv. 2 LDP, come sostiene l’appellante, compete pertanto solo alle autorità

amministrative e non ha alcun influsso sulla qualità medesima dell’immobile,

che è e rimane bene demaniale. Tale sua qualità esclude d’acchito ogni e

qualsiasi conclusione di un contratto di locazione soggetto al Codice delle

obbligazioni, poiché ogni e qualsiasi conclusione di un contratto avente per

oggetto un bene del demanio pubblico soggiace al diritto pubblico (Tanquerel, Le domaine public, Zurigo 2004, pag. 121 nel

mezzo). Cade quindi nel vuoto la tesi che sembra sostenere l’appellante,

secondo il quale esisterebbe un contratto di locazione, quantomeno dal 1°

gennaio 2009. È vero che la concessione è scaduta il 31 dicembre 2008 e che

l’appellante occupa ancora l’esercizio pubblico. Se non che, dal 1° gennaio

2009.

l’appellante non può prevalersi di una valida concessione, che richiede

per la sua validità una deliberazione del C__________, e l’occupazione avviene

contro la volontà dello AO 1 e senza valido titolo (cfr. doc. 1). È comunque

escluso che sia sorto un qualsivoglia rapporto giuridico di diritto civile su

un bene del demanio, che per sua natura sfugge al diritto civile e alla

giurisdizione civile. Le controversie sorte tra le parti soggiacciono dunque

esclusivamente al diritto pubblico e il giudice civile non è competente per

dirimerle, neppure dopo la scadenza del contratto di concessione. Accertata

l’inesistenza della giurisdizione civile, è del tutto inutile chinarsi sulle altre

censure sollevate dall’appellante, che sfuggono all’esame dei giudici civili. Al

riguardo l’appello, inutilmente prolisso e, di natura chiaramente defatigatoria,

si rivela infondato.

10.

L’appellante

contesta la determinazione della tassa di giustizia. Egli sostiene che il

Pretore ha applicato il minimo della tariffa previsto dall’art. 17 LTG tenendo

conto di un valore di causa riferito alla protrazione del contratto da lui

richiesta, precisando che l’art. 17 LTG concerne le tasse inerenti alle azioni

ordinarie. Egli adduce che il valore di causa delle controversie in materia di

locazione si determina cumulando i canoni relativi al periodo controverso (art.

8.

CPC), asserendo che l’art. 8 CPC parte dal presupposto dell’esistenza della

validità o meno di una locazione. L’appellante ritiene che nella fattispecie

concreta il Pretore non ha stabilito alcunché circa la validità del contratto

di locazione, ma ha unicamente ammesso la domanda di eccezione processuale

formulata dalla parte convenuta. Ne deduce che “il valore di causa andava

computato per la durata di un anno di locazione al massimo, non per quello – a

detta della sentenza che non è neppure entrata nel merito – della protrazione” (cfr. appello pag. 40).

Per

costante giurisprudenza nella determinazione degli oneri processuali – e nella

sua ripartizione tra le parti – il Pretore dispone di ampia latitudine e tra i

minimi e i massimi tariffari la sua decisione è censurabile solo per eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 148, pag. 423). Nella fattispecie

il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza per l’inesistenza della giurisdizione

civile, dopo aver esaminato la questione relativa all’esistenza di un contratto

di locazione, esplicitamente sollevata dall’istante. Ora il giudice, quando

dichiara irricevibile o inammissibile l’azione, emana non un “decreto”, bensì

una “sentenza” (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 378, pag. 315). Il valore

di causa nella procedura di protrazione del contratto di locazione è pari al

cumulo dei canoni di locazione relativi al periodo controverso. L’assunzione di

un valore litigioso inferiore, in contrasto con il testo chiaro dell’art. 8

CPC, è arbitraria, a meno che sussistano fondati motivi per ritenere che

l’applicazione secondo il testo conduca a risultati che il legislatore non può

aver voluto o che urtano con il sentimento della giustizia (Cocchi/Trezzini op. cit., n. 2 ad art. 8). Nella propria istanza

l’appellante ha postulato, seppur in via subordinata, una protrazione del

contratto di locazione sino al 31 dicembre 2011, e di conseguenza il valore

litigioso deve essere determinato cumulando gli asseriti canoni di locazione

mensili per un periodo di 36 mesi (canone di locazione

di fr. 6’500.- x 36 mesi), giungendo a stabilire un valore litigioso di fr.

234’000.-. L’art. 17 LTG stabilisce che per cause di valore litigioso comprese

tra fr. 200'001.- e fr. 500'000.- la tassa di giustizia è fissata dal giudice

per un minimo di fr. 5'000.- e un massimo di fr. 20'000.-. Ne consegue che il

primo giudice non ha ecceduto né abusato del proprio potere di apprezzamento

fissando una tassa di giustizia di fr. 5'000.-, che si situa nei limiti

tariffari.

11.

Da ultimo

l’appellante contesta le indennità

per ripetibili accordate dal Pretore allo AO 1 nella misura di fr. 500.-,

ritenendo che non si giustifichi l’attribuzione di una somma a titolo di

indennità in quanto lo AO 1 non era rappresentato da un avvocato iscritto

all’ordine, né da rappresentanti esterni professionali, ma da un proprio funzionario,

tanto più che non aveva presentato un conteggio atto a dimostrare di avere

avuto esborsi o oneri particolari. Secondo l’art. 150 CPC le ripetibili sono le spese indispensabili causate dal processo e

una adeguata indennità per gli onorari di patrocinio. Quest’ultima è fissata

entro i limiti della tariffa del C__________, tenendo conto della natura e del

valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore. Nella specie è pacifico che il convenuto AO 1

non si è rivolto ad alcun patrocinatore esterno, ma si è avvalso del proprio

servizio giuridico interno. Secondo la giurisprudenza, l’indennità per

ripetibili è dovuta anche alla parte non patrocinata, nel senso di un’equa

indennità volta a compensare il dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini op. cit., ad. art. 150, m. 10). Tutto ciò premesso tenendo conto della natura della lite, del valore di causa (fr.

234'000.-) e del fatto che il convenuto in questione, rappresentato da un

proprio funzionario, ha partecipato all’udienza di discussione dove ha

presentato un riassunto scritto di risposta (art. 119a CPC), ha duplicato

oralmente, ha partecipato all’udienza dove è stato sentito un testimone e ha

presentato un memoriale conclusivo rinunciando al dibattimento finale, l’assegnazione

di un’indennità di fr. 500.- per ripetibili rientra nell’ampia latitudine di

apprezzamento del Pretore e non può essere censurata.

12.

In

conclusione, l’appello si rivela infondato in ogni suo punto e deve essere

integralmente respinto. Ne consegue che l’appellante è da considerare

soccombente in entrambe le sedi e ne sopporterà gli oneri processuali,

comprensivi di un’equa indennità per ripetibili di appello allo AO 1. Nella

commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto del valore di fr.

234'000.-.

Per questi

motivi, richiamati gli art. 148 CPC, la vigente LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

17.

luglio 2009 di E__________ L__________ è respinto.

2.

Gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'500.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

2’600.-

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla

controparte fr. 500.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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