12.2009.140
Giurisdizione civile, incompetenza per materia del giudice civile per contratto relativo a immobile facente parte del demanio pubblico
9 giugno 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
12.2009.140
Data decisione, Autorità:
09.06.2010, IICCA
Titolo:
Giurisdizione civile, incompetenza per materia del giudice civile per contratto relativo a immobile facente parte del demanio pubblico
BENI CULTURALI
DEMANIO PUBBLICO
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
art. 1 CPC-TI
art. 11 cpv. 2 LDP
Incarto n.
12.2009.140
Lugano
9 giugno 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.53
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 febbraio 2009
da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. dal RA 1
con cui
l’istante ha chiesto l’accertamento dell’esistenza di un contratto di locazione
dal 1° gennaio 2009 e l’inesistenza di una regolare disdetta, in via
subordinata la concessione di una protrazione del rapporto contrattuale sino al
31 dicembre 2011; domande avversate dalla controparte che ha postulato in via
principale l’irricevibilità dell’istanza e in via subordinata la sua reiezione;
ed ora
sull’eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice adito sollevata dal
convenuto in sede di udienza di discussione 1° aprile 2009 e che il Pretore con
sentenza 6 luglio 2009, ha accolto, dichiarando irricevibile l’istanza per
carenza della giurisdizione civile;
appellante
l’istante con atto di appello 17 luglio 2009, nel quale chiede, previa
assunzione dei mezzi di prova rifiutati dal Pretore, la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza, accertando il carattere civile del
rapporto giuridico insorto fra le parti, riconoscendo l’assenza di una regolare
disdetta, chiedendo che la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
5'100.- siano poste integralmente a carico del convenuto, postulando che gli
sia rifuso un importo pari a fr. 2'000.- a titolo di ripetibili comprensivo
delle spese, e in via subordinata l’accoglimento di una protrazione della
locazione fino al 31 dicembre 2011, chiedendo che la tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 5'100.- siano suddivise tra le parti nella misura
della metà e postulando la rifusione di fr. 500.- a titolo di ripetibili
ridotte; infine protesta spese e ripetibili in sede di appello;
mentre la
parte convenuta con osservazioni 20 agosto 2009 postula, nella misura in cui è
ammissibile, la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. E__________
L__________, titolare della ditta individuale , dal 1993 gestisce un esercizio
pubblico situato nell’omonimo castello di proprietà dello AO 1 a __________. Nel maggio 1996 E__________ L__________ ha sottoscritto con lo AO 1 una “convenzione
di concessione” (doc. E) avente per oggetto il medesimo esercizio pubblico, per
la durata di tre anni dal 1° gennaio 1996. La concessione riguardava il
complesso di ristorazione descritto negli allegati per una tassa di concessione
fissata proporzionalmente alla cifra d’affari lorda annua secondo modalità
descritte al punto 2 e prevedeva al punto 6 la liquidazione del contratto
previgente fino al 31 dicembre 1995 (inserto D). Il C__________ ha approvato la
concessione con risoluzione n. 2783 del 4 giugno 1996 (doc. E, pag. 5). La
convenzione di concessione è stata in seguito rinnovata nel 1999, nel 2002 e
nel 2005 con scadenza il 31 dicembre 2007. A seguito di problemi di redditività (diminuzione della cifra d’affari del ristorante, importanti ritardi nei
pagamenti delle rate della tassa di concessione) e di coordinamento, come pure
reclami di utenti, il 23 ottobre 2007 il C__________ ha rinnovato la
concessione solo fino alla fine del 2008 (doc. L). La decisione non è stata
impugnata. L’11 agosto 2008 l’istante ha chiesto di rinnovare la concessione un’ultima
volta sino al 31 dicembre 2011 (doc. M), richiesta respinta dal C__________ con
risoluzione n. 3922 del 19 agosto 2008 (doc. I). Contro quest’ultima
risoluzione l’istante è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo
con ricorso 5 settembre 2008, il quale è stato respinto con sentenza 25 novembre
2008 (doc. 1). Il ricorso introdotto dall’istante contro quest’ultimo giudizio
è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 1° febbraio 2010
2C_5/2009.
B. Il 22 settembre 2008 E__________ L__________ si è rivolto all’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di __________ chiedendo l’accertamento
dell’inesistenza di una valida disdetta, dell’esistenza di un contratto di
locazione efficace dal 1° gennaio 2009 e, in via subordinata, una protrazione
della locazione fino al 31 dicembre 2011. Con decisione 8 gennaio 2009
l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona ha dichiarato
irricevibile l’istanza per carenza di competenza materiale (doc. A).
C. Con
istanza 9 febbraio 2009 E__________ L__________ si è rivolto alla Pretura del
Distretto di Bellinzona, chiedendo di accertare l’esistenza di un contratto di
locazione “in ogni caso efficace dal 1° gennaio 2009”, l’inesistenza di una regolare disdetta e, in via subordinata, postula una protrazione del
contratto di locazione fino al 31 dicembre 2011. Il convenuto all’udienza di
discussione del 1° aprile 2009 si è opposto all’istanza, e ne ha proposto
l’irricevibilità per carenza del presupposto processuale di giurisdizione
giusta l’art. 97 CPC, subordinatamente la sua reiezione. Il Pretore, statuendo
con sentenza 6 luglio 2009, ha dichiarato l’istanza irricevibile per carenza di
giurisdizione civile e ha condannato l’istante al pagamento di fr. 5'100.- a
titolo di tassa di giustizia e spese e alla rifusione al convenuto di fr. 500.-
a titolo di indennità.
D. Contro
il giudizio pretorile è insorto l’istante con atto di appello 17 luglio 2009 nel
quale chiede, previa assunzione dei mezzi di prova rifiutati dal Pretore, la
riforma della sentenza nel senso di accogliere l’istanza e inoltre domanda,
previo accertamento del carattere civile del rapporto giuridico in essere tra
le parti, di riconoscere l’assenza di una regolare disdetta, di porre la tassa
e le spese di complessivi fr. 5'100.- a carico del convenuto, tenuto a
rifondergli un importo pari a fr. 2'000.- a titolo di ripetibili comprensivo
delle spese. In via subordinata l’appellante chiede una protrazione del
contratto sino al 31 dicembre 2011, la ripartizione della tassa di giustizia e delle
spese di complessivi fr. 5'100.- tra le parti nella misura della metà e
l’assegnazione in suo favore di fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte. Con
osservazioni 20 agosto 2009 il convenuto propone, nella misura in cui l’appello
sia ammissibile, la reiezione del gravame.
e considerato
Considerandi
1.
Preliminarmente va
rilevato che nell’istanza la parte istante è stata indicata con il nome della
ditta individuale invece che con il nome del suo titolare. L’errore
nell’indicazione della parte non ha conseguenze di carattere processuale in
quanto da un lato esso era facilmente rilevabile e dall’altro non ha comunque
impedito alle vere parti di prendere posizione sull’istanza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, m. 6 ad art. 165; Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice, Lugano 2005, n. 17 ad
art. 165). La qualità di parte in questa procedura compete pertanto a E__________
L__________, titolare della ditta individuale “AP 1” e non alla ditta medesima (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 14). Del
resto la convenzione di concessione (doc. E) per l’esercizio pubblico litigioso
è stata stipulata tra E__________ L__________ in qualità di concessionario e lo
AO 1 rappresentato dal C__________.
2.
Il Pretore è giunto alla conclusione che la
fattispecie non è assoggettata al diritto civile e che fra le parti non è sorto
un contratto di locazione retto dagli art. 253 segg. CO, sottolineando che il
Tribunale cantonale amministrativo si è per vero chinato sulla natura civile e
amministrativa del rapporto sorto fra le parti, escludendo l’applicazione del
diritto privato alla fattispecie (doc. 1). Il primo giudice, pur riconoscendo
che le conclusioni a cui è giunto il Tribunale cantonale amministrativo non
risultano essere vincolanti, ritiene che nulla induce a discostarsi dalle
motivazioni esposte da questa autorità amministrativa, l’esercizio pubblico
litigioso trovandosi in un bene demaniale sottratto alla libera disposizione
dello AO 1, con la conseguenza che il rapporto giuridico insorto tra le parti è
soggetto alla giurisdizione amministrativa, ad esclusione di quella civile.
3.
Nel
prolisso, ripetitivo e a tratti confuso atto di appello l’istante illustra la
propria versione dei fatti e ripercorre la cronistoria della gestione
dell’esercizio pubblico. Egli chiede l’assunzione in
appello delle prove rifiutate dal Pretore, con ordinanza in calce al verbale
d’udienza 27 maggio 2009, segnatamente l’audizione testimoniale di M__________,
sostenendo che essa sarebbe essenziale poiché “era quindi il personaggio-chiave
che rappresentava parte appellata e che poteva confermare sia la situazione dell’appellante
che si fosse sempre continuato a parlare di contratto di locazione, ergo la sua
esistenza” (cfr. appello pag. 18), l’interrogatorio formale del C__________ __________
B__________ in quanto “è persona chiaramente a tutti gli effetti a conoscenza
dei fatti e della situazione, essendosi di prima persona interessato” (cfr.
appello pag. 20), precisando che lo stesso “poteva chiarire tutte le incoerenti
contraddizioni e le modalità che avevano condotto ad attivare il presente
procedimento” (cfr. appello pag. 21). Egli inoltre, chiede l’edizione dei
documenti di controparte, ossia “l’incarto del C__________ che comprendeva pure
gli atti del D__________, fra cui il presunto rapporto” (cfr. appello pag. 22),
in quanto l’incarto della parte appellata “contiene poi senza dubbio diversi
documenti e rapporti fra le autorità di cui l’appellante ignora e di cui si può
bene immaginare l’esistenza” (cfr. appello pag. 23), asserendo che tali
documenti avrebbero potuto “fornire le spiegazioni logiche dell’atteggiamento
contraddittorio della parte appellata e presumibilmente dimostrare
definitivamente che si era sempre considerata una locazione” (cfr. appello pag.
24). L’appellante infine, postula l’assunzione dell’edizione dei documenti
presso l’Ufficio permessi del Dipartimento delle istituzioni dalla quale
sarebbe potuta emergere “la dimostrazione di come la questione fosse stata
considerata – come per tutti i casi voluti dalla legislazione sugli esercizi
pubblici – al pari di un contratto di locazione, tant’è che nelle decisioni di
autorizzazione a gestire non venivano indicate condizioni o particolarità di
alcun genere” (cfr. appello pag. 26). Se non che, le
prove richieste in questa sede sono del tutto inutili ai fini del giudizio,
come si vedrà in seguito. Accertare se vi sia stato un “comportamento
contraddittorio” dello AO 1 non serve in alcun modo a chiarire il quesito
dell’esistenza della giurisdizione civile, che è l’unico qui in discussione. Di
conseguenza non vi è motivo per assumere in appello le prove respinte dal
Pretore, la documentazione agli atti essendo ampiamente sufficiente per
statuire.
4.
Il 26 aprile 2010 l’appellante ha presentato a questa Camera una
domanda di assunzione suppletoria di prove, intesa a far accertare circostanze
avvenute nella primavera del 2010, ossia dopo l’emanazione della sentenza del
Pretore. Ora, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di allegare nuovi fatti,
prove ed eccezioni in sede di appello, divieto che vale anche nella procedura
speciale per locazione (SJ 1997 pag. 416 consid. 3b; DTF 125 III 231 consid. 4a
pag. 239). I documenti prodotti dall’appellante con la domanda di assunzione
suppletoria di prove gli sono dunque stati restituiti con ordinanza 27 aprile
2010, siccome inammissibili. Il giudizio odierno si fonda dunque sull’incarto
così come presentato davanti al Pretore.
5.
Il litigio verte sui rapporti giuridici insorti
tra l’esercente e lo AO 1 per l’attività svolta in due esercizi pubblici
situati nel C__________ di __________. Il Pretore ha ritenuto che tale immobile
è un bene demaniale, soggetto in quanto tale al diritto pubblico e non al
diritto privato, donde la carenza di giurisdizione civile. Nel suo lungo
appello (44 pagine), l’istante ribadisce la tesi che tali rapporti giuridici
sono retti dal diritto civile con dovizia di argomentazioni. Sul tema del
demanio, egli afferma che il C__________ è un “bene senza dubbio particolare” e
ne deduce che doveva essere coinvolto il G__________, sicché o si ammetteva una
palese violazione dell’art. 11 cpv. 2 della Legge sul demanio (LDP) o si
ammetteva che l’esercizio pubblico non sottostava a tale legislazione (appello,
pag. 36). Del resto, prosegue l’appellante, un esercizio pubblico è una
struttura commerciale, come tale non assoggettata alla Legge sul demanio.
6.
La
giurisdizione consiste nel potere di applicare la legge in una determinata
causa. La giurisdizione è l'attributo primo dell'autorità giudiziaria e il
fondamento di ogni sua attività (Picard,
Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, pag. 214 in alto). Essa discende dal principio della separazione dei poteri e costituisce una questione
d'ordine pubblico. La giurisdizione
è un presupposto processuale che il giudice deve esaminare d’ufficio, in ogni
stadio della causa (art. 97 n. 1 CPC), il cui difetto comporta la reiezione in
ordine dell’atto processuale, da decidere con decreto o con sentenza nel caso
di dichiarazione di irricevibilità o inammissibilità dell’azione (art. 99 cpv.
2.
e 100 cpv. 1 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315). Gli atti eseguiti
in difetto di giurisdizione sono nulli secondo l’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 2 a pié di pag. 20). Le parti hanno potuto ampiamente esprimersi sulla
questione della giurisdizione civile (sentenza del Tribunale federale
4P.234/2006 consid. 3.3 del 20 novembre 2006, pubblicata in SZZP 2007/3 pag. 241; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 97 CPC), trattandosi
del tema centrale della lite.
7.
Beni
pubblici in senso lato sono i beni di cui le corporazioni e le istituzioni
pubbliche si servono per l’adempimento dei loro compiti. Determinante per
l’appartenenza ai beni pubblici in senso lato è la loro destinazione e il
potere di disposizione (sovranità) dello stato (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale,
Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 505). Dottrina e giurisprudenza a seconda della
loro destinazione suddividono i beni pubblici in beni patrimoniali (o fiscali),
in beni amministrativi e di uso comune. I beni amministrativi e d’uso comune
costituiscono i beni pubblici in senso stretto (demanio pubblico). La
distinzione tra beni patrimoniali, amministrativi e di uso comune è
significativa per diversi aspetti. In particolare i beni patrimoniali
comprendono tutti i beni di cui l’ente pubblico può disporre secondo le regole
commerciali e le controversie concernenti gli stessi sono di competenza del
giudice civile. L’utilizzazione dei beni demaniali di pertinenza del Cantone è
disciplinata nel Cantone Ticino principalmente dalla Legge sul demanio pubblico
del 18 marzo 1986 (LDP) e le controversie concernenti gli stessi sono di
competenza della giurisdizione amministrativa. Riservato quanto disposto
dall’art. 664 CC, spetta ai Cantoni (e ai Comuni) stabilire quali sono i beni
patrimoniali, amministrativi o di uso comune. Le nozioni sviluppate al riguardo
dal Tribunale federale sono applicabili solo in assenza di disposizioni legali
cantonali diverse. Per stabilire a quale categoria un bene dev’essere
attribuito occorre procedere a una valutazione dell’insieme delle circostanze (Adelio Scolari, op. cit., n. 506 e 507). Sono considerati
patrimoniali i beni che contribuiscono solo indirettamente all’adempimento dei
compiti pubblici, ossia per mezzo del loro valore capitale o per mezzo del loro
reddito (Adelio
Scolari, op. cit., n. 514). Una
chiara e netta distinzione fra beni che solo indirettamente contribuiscono
all’adempimento di compiti pubblici e beni che invece servono direttamente alle
finalità dello Stato non è tuttavia agevole e sicura. In effetti vi sono beni
amministrativi che producono in una certa misura un reddito e dei beni
patrimoniali che oltre a produrre un reddito, servono in misura sempre più
diffusa, a volte preponderante, ad una finalità diretta dello Stato. Un
ulteriore criterio distintivo potrebbe essere quello di inalienabilità. Sono
patrimoniali i beni realizzabili in ogni momento senza nuocere all’adempimento
dei compiti pubblici, sono amministrativi e di uso comune tutti gli altri (Adelio Scolari, op. cit., n. 515).
8.
Il
complesso fortificato di __________ rappresenta una testimonianza esemplare di
struttura militare difensiva della fine del Medioevo, intesa a controllare un
valico alpino strategico. Il C__________, così come l’insieme delle
fortificazioni della Città di __________ di cui è parte, gode fin dall’inizio
del secolo scorso, di un’estesa protezione siccome opera di sicura importanza
storico culturale e di interesse generale, internazionale, nazionale e
regionale. Dal dicembre 2000 i tre __________ di __________ e le mura difensive
della Città sono stati inseriti nell’elenco dei siti del Patrimonio mondiale
dell’Umanità secondo la Convenzione UNESCO del 23 novembre 1972 per la
protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione UNESCO 72; RS 0.451.41). Il C__________
non è un bene patrimoniale, soggetto alle regole del diritto civile (Adelio Scolari, op. cit., n. 514 e 519). Esso è un bene
demaniale sottratto all’uso comune, la cui utilizzazione è per principio
soggetta alle regole del diritto pubblico, di cui lo AO 1 non può disporre
liberamente. In quanto bene culturale protetto sia a livello internazionale sia
a livello nazionale, esso risponde infatti a un eminente interesse pubblico,
contribuendo alla conoscenza della storia del nostro Cantone. A questo
interesse risponde almeno in parte anche lo sfruttamento commerciale dei locali
adibiti ad esercizio pubblico, offrendo un servizio di ristorazione ai
visitatori del castello e costituendo un ulteriore motivo di richiamo per i
turisti.
9.
Ne
deriva che l’esercizio pubblico litigioso si trova in un immobile, il C__________,
che è un bene demaniale dello AO 1. Il Tribunale cantonale amministrativo ha
accertato il carattere di bene demaniale del C__________ proprio nella
fattispecie (doc. 1, sentenza del 25 novembre 2008, inc. 52.2008.326, pag. 4
consid. 1.1). Il giudice civile non può pertanto scostarsi dalla decisione
presa dalla competente autorità amministrativa, alla quale è vincolato (DTF 101
II 149; Rep. 1994 323, 1989 pag. 121). La questione di sapere se in concreto la
concessione comporti “disposizioni importanti del demanio” ai sensi dell’art.
11.
cpv. 2 LDP, come sostiene l’appellante, compete pertanto solo alle autorità
amministrative e non ha alcun influsso sulla qualità medesima dell’immobile,
che è e rimane bene demaniale. Tale sua qualità esclude d’acchito ogni e
qualsiasi conclusione di un contratto di locazione soggetto al Codice delle
obbligazioni, poiché ogni e qualsiasi conclusione di un contratto avente per
oggetto un bene del demanio pubblico soggiace al diritto pubblico (Tanquerel, Le domaine public, Zurigo 2004, pag. 121 nel
mezzo). Cade quindi nel vuoto la tesi che sembra sostenere l’appellante,
secondo il quale esisterebbe un contratto di locazione, quantomeno dal 1°
gennaio 2009. È vero che la concessione è scaduta il 31 dicembre 2008 e che
l’appellante occupa ancora l’esercizio pubblico. Se non che, dal 1° gennaio
2009.
l’appellante non può prevalersi di una valida concessione, che richiede
per la sua validità una deliberazione del C__________, e l’occupazione avviene
contro la volontà dello AO 1 e senza valido titolo (cfr. doc. 1). È comunque
escluso che sia sorto un qualsivoglia rapporto giuridico di diritto civile su
un bene del demanio, che per sua natura sfugge al diritto civile e alla
giurisdizione civile. Le controversie sorte tra le parti soggiacciono dunque
esclusivamente al diritto pubblico e il giudice civile non è competente per
dirimerle, neppure dopo la scadenza del contratto di concessione. Accertata
l’inesistenza della giurisdizione civile, è del tutto inutile chinarsi sulle altre
censure sollevate dall’appellante, che sfuggono all’esame dei giudici civili. Al
riguardo l’appello, inutilmente prolisso e, di natura chiaramente defatigatoria,
si rivela infondato.
10.
L’appellante
contesta la determinazione della tassa di giustizia. Egli sostiene che il
Pretore ha applicato il minimo della tariffa previsto dall’art. 17 LTG tenendo
conto di un valore di causa riferito alla protrazione del contratto da lui
richiesta, precisando che l’art. 17 LTG concerne le tasse inerenti alle azioni
ordinarie. Egli adduce che il valore di causa delle controversie in materia di
locazione si determina cumulando i canoni relativi al periodo controverso (art.
8.
CPC), asserendo che l’art. 8 CPC parte dal presupposto dell’esistenza della
validità o meno di una locazione. L’appellante ritiene che nella fattispecie
concreta il Pretore non ha stabilito alcunché circa la validità del contratto
di locazione, ma ha unicamente ammesso la domanda di eccezione processuale
formulata dalla parte convenuta. Ne deduce che “il valore di causa andava
computato per la durata di un anno di locazione al massimo, non per quello – a
detta della sentenza che non è neppure entrata nel merito – della protrazione” (cfr. appello pag. 40).
Per
costante giurisprudenza nella determinazione degli oneri processuali – e nella
sua ripartizione tra le parti – il Pretore dispone di ampia latitudine e tra i
minimi e i massimi tariffari la sua decisione è censurabile solo per eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 148, pag. 423). Nella fattispecie
il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza per l’inesistenza della giurisdizione
civile, dopo aver esaminato la questione relativa all’esistenza di un contratto
di locazione, esplicitamente sollevata dall’istante. Ora il giudice, quando
dichiara irricevibile o inammissibile l’azione, emana non un “decreto”, bensì
una “sentenza” (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 378, pag. 315). Il valore
di causa nella procedura di protrazione del contratto di locazione è pari al
cumulo dei canoni di locazione relativi al periodo controverso. L’assunzione di
un valore litigioso inferiore, in contrasto con il testo chiaro dell’art. 8
CPC, è arbitraria, a meno che sussistano fondati motivi per ritenere che
l’applicazione secondo il testo conduca a risultati che il legislatore non può
aver voluto o che urtano con il sentimento della giustizia (Cocchi/Trezzini op. cit., n. 2 ad art. 8). Nella propria istanza
l’appellante ha postulato, seppur in via subordinata, una protrazione del
contratto di locazione sino al 31 dicembre 2011, e di conseguenza il valore
litigioso deve essere determinato cumulando gli asseriti canoni di locazione
mensili per un periodo di 36 mesi (canone di locazione
di fr. 6’500.- x 36 mesi), giungendo a stabilire un valore litigioso di fr.
234’000.-. L’art. 17 LTG stabilisce che per cause di valore litigioso comprese
tra fr. 200'001.- e fr. 500'000.- la tassa di giustizia è fissata dal giudice
per un minimo di fr. 5'000.- e un massimo di fr. 20'000.-. Ne consegue che il
primo giudice non ha ecceduto né abusato del proprio potere di apprezzamento
fissando una tassa di giustizia di fr. 5'000.-, che si situa nei limiti
tariffari.
11.
Da ultimo
l’appellante contesta le indennità
per ripetibili accordate dal Pretore allo AO 1 nella misura di fr. 500.-,
ritenendo che non si giustifichi l’attribuzione di una somma a titolo di
indennità in quanto lo AO 1 non era rappresentato da un avvocato iscritto
all’ordine, né da rappresentanti esterni professionali, ma da un proprio funzionario,
tanto più che non aveva presentato un conteggio atto a dimostrare di avere
avuto esborsi o oneri particolari. Secondo l’art. 150 CPC le ripetibili sono le spese indispensabili causate dal processo e
una adeguata indennità per gli onorari di patrocinio. Quest’ultima è fissata
entro i limiti della tariffa del C__________, tenendo conto della natura e del
valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore. Nella specie è pacifico che il convenuto AO 1
non si è rivolto ad alcun patrocinatore esterno, ma si è avvalso del proprio
servizio giuridico interno. Secondo la giurisprudenza, l’indennità per
ripetibili è dovuta anche alla parte non patrocinata, nel senso di un’equa
indennità volta a compensare il dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini op. cit., ad. art. 150, m. 10). Tutto ciò premesso tenendo conto della natura della lite, del valore di causa (fr.
234'000.-) e del fatto che il convenuto in questione, rappresentato da un
proprio funzionario, ha partecipato all’udienza di discussione dove ha
presentato un riassunto scritto di risposta (art. 119a CPC), ha duplicato
oralmente, ha partecipato all’udienza dove è stato sentito un testimone e ha
presentato un memoriale conclusivo rinunciando al dibattimento finale, l’assegnazione
di un’indennità di fr. 500.- per ripetibili rientra nell’ampia latitudine di
apprezzamento del Pretore e non può essere censurata.
12.
In
conclusione, l’appello si rivela infondato in ogni suo punto e deve essere
integralmente respinto. Ne consegue che l’appellante è da considerare
soccombente in entrambe le sedi e ne sopporterà gli oneri processuali,
comprensivi di un’equa indennità per ripetibili di appello allo AO 1. Nella
commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto del valore di fr.
234'000.-.
Per questi
motivi, richiamati gli art. 148 CPC, la vigente LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
17.
luglio 2009 di E__________ L__________ è respinto.
2.
Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'500.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
2’600.-
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla
controparte fr. 500.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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