12.2009.143
Appalto
25 gennaio 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2009.143
Data decisione, Autorità:
25.01.2010, IICCA
Titolo:
Appalto
DIFETTI
PRESCRIZIONE
art. 371 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2009.143
Lugano
25 gennaio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Pellegrini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.179
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 1° settembre
2008 da
AP 1
e
AP 2
tutti rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA 2
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'211.90 oltre interessi,
domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della
petizione, e che il Pretore ha respinto con sentenza 3 luglio 2009;
appellante
l’attore che con atto d’appello 7 agosto 2009 chiede la riforma del giudizio pretorile
nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni del 16 settembre 2009 chiede la reiezione del
gravame pure con protesta di spese e ripetibili
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Nell’autunno del 2003, AO 1 è stata incaricata dall’arch. __________
di fornire un cancello scorrevole per un’abitazione sita a __________ (n. __________).
Proprietario di tale particella era __________, mentre ad abitare l’immobile
erano la di lui figlia AP 2 e il marito di quest’ultima, AP 1 (doc. M). Nella
primavera del 2005, AO 1 ha ultimato il lavoro e posato il cancello. Per tale
prestazione essa ha emesso una fattura di fr. 11'211.90 (doc. B), regolarmente
pagata dai committenti. Il 2 settembre 2007 AP 1 si è
rivolto a AO 1 lamentando dei difetti relativi al cancello, dal quale
fuoriusciva ruggine (doc. C). AO 1 ha negato la propria responsabilità,
sostenendo che si trattava di un normale deterioramento del materiale (doc. D).
B. Con
petizione 1° settembre 2008, AP 1 e AP 2 hanno convenuto AO 1 di fronte al
Pretore del distretto di Bellinzona, chiedendone la condanna al pagamento di
fr. 11'211.90 più interessi a partire dal 1° settembre 2008. Con risposta 3 novembre 2008, la convenuta ha
chiesto la reiezione della domanda, sollevando in particolare eccezione di
legittimazione attiva e la prescrizione della pretesa. Nei successivi allegati
le parti hanno confermato le rispettive posizioni. L’udienza preliminare del 10
marzo 2009 è stata limitata all’esame della legittimazione attiva e
dell’eccezione di prescrizione. Esperita su tali aspetti l’istruttoria, nelle
conclusioni le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
C. Con
sentenza 3 luglio 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la
petizione accogliendo la sola eccezione di prescrizione.
D. Con
appello 6 agosto 2009, gli attori hanno postulato la riforma della decisione
pretorile nel senso di respingere anche l’eccezione di prescrizione. Nelle osservazioni 16 settembre 2009 la convenuta ha
postulato la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata.
e considerato
Considerandi
1.
Il
Pretore ha constatato che tra le parti era stato concluso un contratto di
appalto e che il cancello fornito dalla convenuta non era stato da questa
incorporato durevolmente al fondo. Ha quindi ritenuto che l’opera fornita era
mobiliare, sicché alla garanzia per i difetti si applicava il termine di
prescrizione annuale dell’art. 371 cpv. 1 CO e non quello quinquennale previsto
dal secondo capoverso di tale norma. L’azione degli attori, secondo il primo
giudice, era pertanto prescritta prima ancora della notifica dei difetti,
avvenuta il 2 settembre 2007.
2.
Gli
appellanti rimproverano al Pretore di aver erroneamente escluso la qualità di
“costruzione immobiliare” al cancello fornito loro dalla convenuta. Essi rilevano
che l’opera è stata allestita su misura e che è stata durevolmente incorporata
al terreno, visto che la convenuta ha fornito e posato il cancello scorrevole.
L’opera è stata durevolmente incorporata alla recinzione della casa
d’abitazione e deve pertanto essere considerata un accessorio dell’immobile,
con la conseguenza che alla garanzia per i suoi difetti si applica il termine
di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 371 cpv. 2 CO.
3.
È
incontestato che tra le parti è sorto, tramite l’architetto, un contratto di
appalto ai sensi dell’art. 363 e segg. CO, per l’esecuzione di un cancello
scorrevole in acciaio, la guida a pavimento da immurare e gli accessori, la
fornitura e la posa, escluse le opere da muratore (posa in opera della guida) e
da elettricista (cfr. offerta 11 novembre 2003, doc. A; fattura 29 aprile 2005,
doc. B). Nel contratto d’appalto la garanzia per difetti deve essere esercitata
nel termine di un anno, per il rinvio all’art. 210 cpv. 1 CO, salvo che si
tratti di una costruzione immobiliare, alla quale si applica un termine di
prescrizione di 5 anni secondo l’art. 371 cpv. 2 CO. Per costante dottrina e
giurisprudenza, una “costruzione immobiliare” deve essere una cosa non mobile, fissata stabilmente e durevolmente al suolo,
costituita attraverso lavoro e materiale e i cui eventuali difetti possano
emergere solo trascorso molto tempo (Bühler, Zürcher Kommentar, Zurigo 1998, ad
art. 371, n. 42 ss.). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che rientrano nella
categoria delle “costruzioni immobiliari” anche le cose mobili realizzate e
incorporate in un fondo dall’appaltatore stesso (DTF 120 II 214; 93 II 242; Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR I, 4° ed., ad art. 371, n. 22; Gauch, Le
contrat d’entreprise, 3a ed., 1999, pp. 602 ss.). Qualora, invece, l’appaltatore si limiti a
creare e consegnare manufatti fissati però stabilmente all’immobile da terzi,
non si applicherà la prescrizione quinquennale ma quella ordinaria annuale.
4.
Nella
fattispecie, come appurato dal Pretore, l’incarico affidato alla convenuta
escludeva espressamente la stabile fissazione del manufatto all’immobile (sentenza,
pag. 5; doc. A, doc. B). Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la
semplice posa non può essere equiparata a un’incorporazione. La dottrina
esclude che si possa parlare di opera immobiliare nell’ipotesi in cui una cosa
mobile sia posata, ma non fissata stabilmente e durevolmente (Gauch, op.
cit., p. 609, n. 2237, vedi anche Zindel/Pulver, op. cit., ad art. 371, n.
23), anche se poi il committente la incorpora durevolmente tramite terzi (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 4548 pag. 685). A ragione, dunque, il Pretore ha
qualificato l’opera oggetto del contratto come mobiliare e ha respinto la
petizione. La circostanza che l’opera sia per sua
natura soggetta a manifestare eventuali vizi solo col decorrere di un tempo
piuttosto lungo non può da sola essere decisiva. È vero che si tratta di un
elemento caratteristico delle costruzioni immobiliari, ma non è sufficiente per
qualificare un’opera come tale. Caratteristica essenziale, infatti, è anche la
stabile fissazione al suolo (Gauch, op. cit., loc. cit.), che nel caso in esame non è stata eseguita
dalla convenuta (deposizione architetto __________ nel verbale del 16 giugno
2009; doc. A; doc. B), né questa lo pretende.
Parte attrice neppure ha sostenuto che alla convenuta sarebbe preclusa
la facoltà di invocare la prescrizione per aver deliberatamente tratto in
inganno la controparte.
5.
Gli
appellanti contestano inoltre la fissazione delle ripetibili. A loro parere per
una causa come quella in esame, il cui valore è di fr. 11'211.90,
l’importo di fr. 500.- sarebbe “più appropriato”, vista anche la chiusura della
procedura senza entrare nel merito della fase istruttoria. La critica non può
essere condivisa. Per costante giurisprudenza nella fissazione delle
ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile
solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi
attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Nella
fattispecie, l’importo stabilito dal Pretore rientra nei limiti stabiliti dalla
normativa applicabile, che per un valore inferiore a fr. 20'000.- prevede
un’aliquota dal 15% al 25% (vedi Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili, art. 11, cpv. 1), vale a dire nel caso concreto da fr. 1'681.80 a
fr. 2'803.-. L’importo di fr. 1'800.- fissato dal Pretore si situa ai limiti
inferiori di quanto previsto dal Regolamento e non denota eccesso né abuso. Anche
su questo punto l’appello si rivela dunque sprovvisto di buon esito.
6.
Visto
quanto sopra l’appello deve essere respinto. Gli oneri del presente giudizio seguono
la soccombenza degli attori, i quali verseranno inoltre alla convenuta fr.
800.
- per ripetibili d’appello.
Per
i quali motivi,
visti
per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello 7 agosto 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2.
Le
spese di procedura, consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 300.--
b) spese fr.
50.
--
Totale fr.
350.
--
già
anticipate dagli attori, rimangono a loro carico. Essi verseranno inoltre con
il vincolo di solidarietà fr. 800.- alla convenuta per ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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