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Decisione

12.2009.143

Appalto

25 gennaio 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’autunno del 2003, AO 1 è stata incaricata dall’arch. __________

di fornire un cancello scorrevole per un’abitazione sita a __________ (n. __________).

Proprietario di tale particella era __________, mentre ad abitare l’immobile

erano la di lui figlia AP 2 e il marito di quest’ultima, AP 1 (doc. M). Nella

primavera del 2005, AO 1 ha ultimato il lavoro e posato il cancello. Per tale

prestazione essa ha emesso una fattura di fr. 11'211.90 (doc. B), regolarmente

pagata dai committenti. Il 2 settembre 2007 AP 1 si è

rivolto a AO 1 lamentando dei difetti relativi al cancello, dal quale

fuoriusciva ruggine (doc. C). AO 1 ha negato la propria responsabilità,

sostenendo che si trattava di un normale deterioramento del materiale (doc. D).

B. Con

petizione 1° settembre 2008, AP 1 e AP 2 hanno convenuto AO 1 di fronte al

Pretore del distretto di Bellinzona, chiedendone la condanna al pagamento di

fr. 11'211.90 più interessi a partire dal 1° settembre 2008. Con risposta 3 novembre 2008, la convenuta ha

chiesto la reiezione della domanda, sollevando in particolare eccezione di

legittimazione attiva e la prescrizione della pretesa. Nei successivi allegati

le parti hanno confermato le rispettive posizioni. L’udienza preliminare del 10

marzo 2009 è stata limitata all’esame della legittimazione attiva e

dell’eccezione di prescrizione. Esperita su tali aspetti l’istruttoria, nelle

conclusioni le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

C. Con

sentenza 3 luglio 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la

petizione accogliendo la sola eccezione di prescrizione.

D. Con

appello 6 agosto 2009, gli attori hanno postulato la riforma della decisione

pretorile nel senso di respingere anche l’eccezione di prescrizione. Nelle osservazioni 16 settembre 2009 la convenuta ha

postulato la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata.

e considerato

Considerandi

1.

Il

Pretore ha constatato che tra le parti era stato concluso un contratto di

appalto e che il cancello fornito dalla convenuta non era stato da questa

incorporato durevolmente al fondo. Ha quindi ritenuto che l’opera fornita era

mobiliare, sicché alla garanzia per i difetti si applicava il termine di

prescrizione annuale dell’art. 371 cpv. 1 CO e non quello quinquennale previsto

dal secondo capoverso di tale norma. L’azione degli attori, secondo il primo

giudice, era pertanto prescritta prima ancora della notifica dei difetti,

avvenuta il 2 settembre 2007.

2.

Gli

appellanti rimproverano al Pretore di aver erroneamente escluso la qualità di

“costruzione immobiliare” al cancello fornito loro dalla convenuta. Essi rilevano

che l’opera è stata allestita su misura e che è stata durevolmente incorporata

al terreno, visto che la convenuta ha fornito e posato il cancello scorrevole.

L’opera è stata durevolmente incorporata alla recinzione della casa

d’abitazione e deve pertanto essere considerata un accessorio dell’immobile,

con la conseguenza che alla garanzia per i suoi difetti si applica il termine

di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 371 cpv. 2 CO.

3.

È

incontestato che tra le parti è sorto, tramite l’architetto, un contratto di

appalto ai sensi dell’art. 363 e segg. CO, per l’esecuzione di un cancello

scorrevole in acciaio, la guida a pavimento da immurare e gli accessori, la

fornitura e la posa, escluse le opere da muratore (posa in opera della guida) e

da elettricista (cfr. offerta 11 novembre 2003, doc. A; fattura 29 aprile 2005,

doc. B). Nel contratto d’appalto la garanzia per difetti deve essere esercitata

nel termine di un anno, per il rinvio all’art. 210 cpv. 1 CO, salvo che si

tratti di una costruzione immobiliare, alla quale si applica un termine di

prescrizione di 5 anni secondo l’art. 371 cpv. 2 CO. Per costante dottrina e

giurisprudenza, una “costruzione immobiliare” deve essere una cosa non mobile, fissata stabilmente e durevolmente al suolo,

costituita attraverso lavoro e materiale e i cui eventuali difetti possano

emergere solo trascorso molto tempo (Bühler, Zürcher Kommentar, Zurigo 1998, ad

art. 371, n. 42 ss.). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che rientrano nella

categoria delle “costruzioni immobiliari” anche le cose mobili realizzate e

incorporate in un fondo dall’appaltatore stesso (DTF 120 II 214; 93 II 242; Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR I, 4° ed., ad art. 371, n. 22; Gauch, Le

contrat d’entreprise, 3a ed., 1999, pp. 602 ss.). Qualora, invece, l’appaltatore si limiti a

creare e consegnare manufatti fissati però stabilmente all’immobile da terzi,

non si applicherà la prescrizione quinquennale ma quella ordinaria annuale.

4.

Nella

fattispecie, come appurato dal Pretore, l’incarico affidato alla convenuta

escludeva espressamente la stabile fissazione del manufatto all’immobile (sentenza,

pag. 5; doc. A, doc. B). Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la

semplice posa non può essere equiparata a un’incorporazione. La dottrina

esclude che si possa parlare di opera immobiliare nell’ipotesi in cui una cosa

mobile sia posata, ma non fissata stabilmente e durevolmente (Gauch, op.

cit., p. 609, n. 2237, vedi anche Zindel/Pulver, op. cit., ad art. 371, n.

23), anche se poi il committente la incorpora durevolmente tramite terzi (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 4548 pag. 685). A ragione, dunque, il Pretore ha

qualificato l’opera oggetto del contratto come mobiliare e ha respinto la

petizione. La circostanza che l’opera sia per sua

natura soggetta a manifestare eventuali vizi solo col decorrere di un tempo

piuttosto lungo non può da sola essere decisiva. È vero che si tratta di un

elemento caratteristico delle costruzioni immobiliari, ma non è sufficiente per

qualificare un’opera come tale. Caratteristica essenziale, infatti, è anche la

stabile fissazione al suolo (Gauch, op. cit., loc. cit.), che nel caso in esame non è stata eseguita

dalla convenuta (deposizione architetto __________ nel verbale del 16 giugno

2009; doc. A; doc. B), né questa lo pretende.

Parte attrice neppure ha sostenuto che alla convenuta sarebbe preclusa

la facoltà di invocare la prescrizione per aver deliberatamente tratto in

inganno la controparte.

5.

Gli

appellanti contestano inoltre la fissazione delle ripetibili. A loro parere per

una causa come quella in esame, il cui valore è di fr. 11'211.90,

l’importo di fr. 500.- sarebbe “più appropriato”, vista anche la chiusura della

procedura senza entrare nel merito della fase istruttoria. La critica non può

essere condivisa. Per costante giurisprudenza nella fissazione delle

ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile

solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi

attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Nella

fattispecie, l’importo stabilito dal Pretore rientra nei limiti stabiliti dalla

normativa applicabile, che per un valore inferiore a fr. 20'000.- prevede

un’aliquota dal 15% al 25% (vedi Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili, art. 11, cpv. 1), vale a dire nel caso concreto da fr. 1'681.80 a

fr. 2'803.-. L’importo di fr. 1'800.- fissato dal Pretore si situa ai limiti

inferiori di quanto previsto dal Regolamento e non denota eccesso né abuso. Anche

su questo punto l’appello si rivela dunque sprovvisto di buon esito.

6.

Visto

quanto sopra l’appello deve essere respinto. Gli oneri del presente giudizio seguono

la soccombenza degli attori, i quali verseranno inoltre alla convenuta fr.

800.

- per ripetibili d’appello.

Per

i quali motivi,

visti

per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 7 agosto 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2.

Le

spese di procedura, consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 300.--

b) spese fr.

50.

--

Totale fr.

350.

--

già

anticipate dagli attori, rimangono a loro carico. Essi verseranno inoltre con

il vincolo di solidarietà fr. 800.- alla convenuta per ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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