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Decisione

12.2009.146

Compravendita, fornitura di aliud o di merce con difetti? - art. 97 CO, 210 CO

30 agosto 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel corso della primavera 2005, AP 1, società attiva nel campo degli

impianti civili, ha eseguito la condotta antincendio relativa al lotto n. __________

della galleria __________ (doc. M). L’incarico le è stato subappaltato dalla

ditta G__________, cui l’opera era stata conferita dalla D__________. Per

adempiere le sue prestazioni, AP 1 ha acquistato dei braccialetti reggitubo

dalla società AO 1. In data 19 maggio 2005, questa ha dapprima fornito 14 pezzi

di tipo ETASA RH-1 e 42 pezzi di tipo ETASA RM-201A a fissaggio orizzontale

(doc. 12), la cui fattura del 27 maggio 2005 è stata regolarmente saldata (doc.

O/doc. 3 e doc. 4). Nello stesso mese di maggio 2005, AP 1 ha poi ordinato presso AO 1 una seconda partita di merce avente per oggetto 44 braccialetti di tipo

RM-201B a fissaggio verticale (doc. M e doc. 13), i quali sono stati forniti

agli inizi di giugno 2005 e la cui fattura è stata anch’essa regolarmente

saldata (doc. P, doc. 5).

B. Agli inizi di

novembre 2006 si sono verificate delle perdite dalla condotta antincendio, che

sono state immediatamente segnalate dall’U__________ a G__________ (doc. A) e a

AP 1 (doc. C), e da quest’ultima a AO 1 (doc. B). Durante il sopralluogo del 16

novembre 2006 le parti interessate hanno constatato la rottura di alcuni

braccialetti reggitubo oggetto della seconda fornitura e deciso di comune accordo

di sostituirli (doc. D/doc. 7). Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre

2006 AO 1 ha fornito a AP 1 il materiale necessario alla sostituzione, di modo

che AP 1 ha potuto eseguire i lavori concordati con la committenza nello stesso

mese di dicembre. Il 29 dicembre 2006 AP 1 ha emesso nei confronti di AO 1 una fattura di fr. 16'625.35 per questi ultimi lavori (doc. F e G), che la ditta

fornitrice ha contestato (doc. H), emettendo a sua volta nei confronti di AP 1

una fattura datata 15 gennaio 2007 di fr. 11'147.35 per la terza fornitura

(doc. 10).

C. Con petizione

3 aprile 2007, AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di

Bellinzona, postulando il pagamento di fr. 16'265.35 oltre interessi al 5% dal

9 febbraio 2007. Nel proprio memoriale di risposta 8 giugno 2007 la convenuta

si è opposta alla petizione e ha chiesto dal canto suo, in via riconvenzionale,

la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 11'147.35 oltre interessi al 5%

dall’8 giugno 2007. Con la replica/risposta riconvenzionale, la duplica/replica

riconvenzionale e la duplica riconvenzionale, nonché in sede di conclusioni

scritte, dopo rinuncia al dibattimento finale, le parti si sono riconfermate

nelle proprie antitetiche allegazioni e domande.

D. Nel giudizio

impugnato, il Pretore, qualificando come compravendita il contratto venuto in

essere tra le parti, ha innanzitutto rilevato che è pacifico e incontestato che

alcuni braccialetti reggitubo tipo RM 201B a fissaggio verticale, oggetto della

seconda fornitura, si sono rotti perché sottodimensionati. Ha poi ritenuto che

se sussistesse una difformità tra quanto ordinato e fornito – ciò che non

sarebbe il caso – tale difformità andrebbe qualificata quale difetto giusta gli

art. 197 e segg. CO e non come inadempienza contrattuale a norma

dell’art. 97 CO, ragione per cui sarebbe applicabile una prescrizione

annuale e non decennale. Il Pretore ha ad ogni modo accertato che la convenuta

ha esattamente fornito il materiale ordinato dall’attrice e, non essendo la

convenuta stata a conoscenza della documentazione inerente l’appalto principale

e non avendo l’attrice comprovato l’esistenza di difetti della merce litigiosa,

egli ha in definitiva respinto integralmente la pretesa attorea. Quanto alla

domanda riconvenzionale concernente il pagamento dei pezzi di sostituzione

oggetto della terza fornitura, la stessa è invece stata accolta parzialmente a

fr. 7'983.90 in considerazione delle risultanze peritali.

E. Con l'appello

che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attrice chiede di riformare la

sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione e di respingere la

domanda riconvenzionale. Essa osserva, in sintesi, che il materiale fornito

dalla convenuta costituirebbe un aliud, che quindi sussisterebbe un’inadempienza

contrattuale ai sensi dell’art. 97 CO e sarebbe applicabile la

prescrizione decennale. A suo dire la convenuta non avrebbe fornito quanto da

lei ordinato, ciò che essa avrebbe comprovato con il doc. Q/doc. 1 e che

sarebbe stato confermato anche dal perito giudiziale. Per quanto concerne la

domanda riconvenzionale rileva di aver già pagato la seconda fornitura errata,

ragione per cui nulla sarebbe più dovuto.

F. Con le

proprie osservazioni all’appello, la parte appellata chiede la reiezione del

gravame con protesta di spese e ripetibili. Essa evidenzia che l’appellante

avrebbe fatto valere tardivamente, ossia soltanto in sede di conclusioni

scritte e di appello, la tesi dell’esistenza di un aliud. Sostiene poi

di aver fornito braccialetti reggitubo che per quanto a misura, tipologia,

qualità e quantità, corrispondono a quanto ordinato. Rileva che il perito ha

semplicemente concluso che i braccialetti forniti sono troppo stretti per

reggere i tubi, ma che non ha stabilito che sono diversi da quelli ordinati. Per

quanto concerne il doc. Q/doc. 1, sottolinea che esso si riferisce alla terza

fornitura di braccialetti di sostituzione avvenuta nel 2006 e non

all’ordinazione del 2005. Per quanto riguarda invece la domanda

riconvenzionale, chiede la conferma della sentenza pretorile.

e considerato

Considerandi

1.

In questa

sede il punto litigioso ruota intorno alla seconda ordinazione e relativa

fornitura di merce nel maggio/giugno 2005, avente per oggetto 44 braccialetti

reggitubo di tipo RM-201B a fissaggio verticale. In particolare è controverso

se l’appellata (venditrice) abbia fornito quanto ordinato dall’appellante

(acquirente) o se la merce fornita presenti dei difetti, ossia se costituisca

un peius, oppure se essa abbia fornito una cosa differente da quella contrattualmente

pattuita, ragione per cui deve essere considerata alla stregua di un aliud.

Queste ipotesi hanno conseguenze giuridiche distinte. In presenza di un peius

sono applicabili le norme sulla garanzia per i difetti della cosa (art. 197 e

segg. CO) e la pretesa dell’appellante sottostà a una prescrizione annuale

giusta l’art. 210 cpv. 1 CO, mentre nel caso in cui sussiste un aliud, ci

si trova invece confrontati con un inadempimento contrattuale ai sensi degli art.

97.

e segg. CO e la pretesa soggiace alla prescrizione decennale dell’art. 127

CO (Honsell, Basler Kommentar, OR I, 2007, n. 2 e 3 ad art. 206; Giger,

Berner Kommentar, Band VI, 2. Abteilung, Der

Fahrniskauf, 1979, n. 42 e segg. alle Vorbemerkungen zu Art. 197-201).

2.

Mediante le conclusioni scritte e

in sede di appello, l’acquirente non solo ha fatto valere la difettosità dei

braccialetti reggitubo oggetto della seconda fornitura, bensì ha per la prima

volta anche sollevato che la venditrice non gli avrebbe fornito quanto

ordinato. A dire dell’appellata questa tesi dell’esistenza di un aliud

sarebbe stata fatta valere tardivamente. Di fatto, l’esigenza di sottoporre al

contraddittorio tutte le allegazioni delle parti determina la necessità di

porre un limite temporale ben preciso entro il quale le parti devono far fronte

al loro onere di allegazione e contestazione. Nella procedura ordinaria tale

limite viene raggiunto con la fine dello scambio degli allegati introduttivi,

ovvero al più tardi con la replica e la duplica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

2000, m. 22 e 23 ad art. 78 CPC). Nella presente fattispecie, la questione a

sapere se sia ammissibile in sede di conclusioni argomentare che la merce

fornita non soltanto presenta dei difetti, ma è difettosa a tal punto da

costituire un aliud, può essere lasciata indecisa. È infatti

indifferente se tale argomentazione rappresenti soltanto una correzione delle

originarie motivazioni di diritto o se modifichi anche i fatti a fondamento

della pretesa, non essendo nel caso concreto dato alcun aliud, né essendo

provata l’esistenza di difetti, quindi di un peius.

2.1

Secondo la dottrina,

l’esistenza di un aliud deve essere ammessa soltanto nel caso in cui una

fornitura corrisponde a un oggetto di diversa natura e specie e differisce

quindi in modo crasso da quanto ordinato (Honsell, op. cit., n.

2.

ad art. 206; Giger, op. cit., n. 44 alle Vorbemerkungen zu Art. 197-201). Nel caso in

esame è pacifico che l’appellante ha ordinato 44 braccialetti reggitubo,

modello RM 201/B (doc. 2, 11, 13, doc. P) e che controversa è unicamente la loro

dimensione, più precisamente il loro diametro esterno DE. Non è possibile

affermare che la merce della seconda fornitura costituisca un oggetto di

diversa natura e specie rispetto alla partita ordinata. Di conseguenza si può

solo concludere che la venditrice non ha fornito alcun aliud, ragione

per cui non ha commesso alcun inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 97

CO.

2.2

L’appellante si

duole che il Pretore non ha considerato comprovata la difformità tra il

materiale ordinato e quanto fornito dalla controparte. A torto. Dalla

documentazione agli atti e dall’istruttoria non emerge che l’acquirente abbia

dato un’indicazione precisa circa la dimensione esatta dei braccialetti, né che

l’appellata (venditrice) sia stata a conoscenza della documentazione inerente

all’appalto principale e al lotto in questione al momento della seconda

fornitura. La scheda tecnica di dettaglio del prodotto di cui al doc. Q/doc. 1

si riferisce alla terza fornitura, avente per oggetto i braccialetti reggitubo

ordinati in sostituzione della seconda partita. Tale documento non può riferirsi

all’ordinazione del 2005, visto che è stato trasmesso all’appellata via fax il

20.

novembre 2006. Nella perizia giudiziaria, il perito ha invero concluso che i

braccialetti posati erano troppo stretti per reggere i tubi (risposta peritale

al quesito nr. 1, pag. 2 perizia; risposta peritale alla domanda di

completazione, pag. 1 delucidazione della perizia), ma non ha stabilito che essi

sono diversi da quelli ordinati. L’acquirente non ha pertanto provato, come le

incombeva, di aver indicato all’appellata nel maggio 2005 che i braccialetti

dovevano avere un DN (diametro nominale, “interno”) di 125 mm e un DE (diametro esterno) di 144 mm. Le affermazioni dell’appellante in merito non hanno

trovato riscontri probatori. V’è da presumere che essa non si fosse resa conto

del fatto che i braccialetti reggitubo dovevano presentare un diametro interno

della stessa misura, ossia DN 144 e non 125, visto il diametro esterno DE del tubo

di 144 mm da sorreggere. Altrimenti mal si comprende perché essa non abbia fatto

valere il suo diritto alla garanzia, segnalando il difetto non appena

consentito dall’ordinario andamento delle cose, ossia al momento della consegna

o al più tardi al momento del montaggio (art. 201 CO; cfr. Honsell,

op. cit., n. 2 ad art. 201; Huguenin, Obligationenrecht BT, 2002, n. 144). Al contrario, l’acquirente ha

montato i braccialetti senza accorgersi che avevano una dimensione troppo

piccola rispetto al tubo da reggere e senza tener conto del fatto che gli

stessi dovevano poter permettere al tubo di espandersi e ritirarsi in verticale

ed orizzontale con la variazione di temperatura. Ciò è confermato anche dal

perito che precisa di non aver riscontrato difetti di fabbricazione: “da una

prima analisi il materiale del campione non sembra presentare particolari

difetti […]. Non

abbiamo individuato difetti riscontrabili con una normale verifica, se non una

deformazione del pezzo causata, con molta probabilità, durante la fase di

montaggio (serraggio esagerato delle ali) e successive fasi di dilatazione

termica del tubo in ghisa e quindi da considerare postuma alla fabbricazione” (cfr. risposte peritali ai quesiti nr. 2 e 3 pag. 2 perizia). A

giusta ragione il Pretore ha ritenuto che non tocca all’appellata in quanto

venditrice verificare se l’acquirente ha ordinato materiale di diametro

corretto alfine di eseguire un appalto di cui la venditrice non era neppure a

conoscenza. Al contrario, l’obbligo di verifica ai sensi dell’art. 201 CO

spetta all’acquirente (DTF 131 III 145; 118 II 142), che avrebbe dovuto esaminare

la compatibilità al più tardi al momento del montaggio, ciò che essa non ha

fatto, montando e stringendo i braccialetti sottodimensionati, benché le

piastre di fissaggio non si toccassero, come avrebbero dovuto (cfr. foto doc.

14). L’appellata non può essere ritenuta responsabile del successivo lavoro di

sostituzione dei braccialetti reggitubo soltanto perché si è dichiarata

disposta a fornire al più presto detto materiale. Toccava all’appellante

provare che i braccialetti erano difettati (peius; cfr. Honsell,

op. cit., n. 2 ad art. 197 CO) e che questo difetto ne ha provocato la rottura,

ciò che però non ha fatto. Di conseguenza si deve ritenere che la venditrice ha

fornito senza difetti il materiale ordinato dall’acquirente.

3.

Giusta

l’art. 210 cpv. 1 CO le azioni di garanzia per difetti della cosa si

prescrivono col decorso di un anno dalla consegna della cosa al compratore,

sebbene questi non ne abbia scoperto se non più tardi i difetti, compresi

quelli occulti (Huguenin, op. cit., n. 148 e 149), a meno che il venditore abbia

espressamente promesso la garanzia per un tempo più lungo. Nella fattispecie i

braccialetti reggitubo oggetto di litigio sono stati forniti all’inizio di

giugno 2005, ciò che non è stato contestato dall’appellante. In difetto di una espressa

garanzia contrattuale più estesa da parte della venditrice e di un qualsivoglia

atto interruttivo antecedente l’inoltro della petizione in data 3 aprile 2007

da parte dell’appellante, il Pretore ha giustamente ritenuto che la pretesa

dell’acquirente si è prescritta nel corso del mese di giugno 2006. Già soltanto

per questo motivo, l’appello andrebbe respinto.

4.

Per quanto

concerne la domanda riconvenzionale della convenuta/attrice riconvenzionale, si

rileva che la censura dell’appellante è infondata. Il fatto di aver pagato la

fattura inerente la seconda fornitura di merce (doc. P, doc. 5), non libera

l’acquirente dall’obbligo di saldare la fattura per la terza fornitura avente

per oggetto i braccialetti di sostituzione (doc. 10), soprattutto considerato

che l’inconveniente riscontrato è da ascrivere alla mancanza di precisione

dell’ordinazione. Nondimeno, nulla si può rimproverare al Pretore per aver

ritenuto troppo elevata la fattura emessa dall’appellata per fr. 11'147.35,

riconoscendo un importo parziale di fr. 7'983.90. Nell’ambito del proprio

apprezzamento, egli si è basato sulla perizia giudiziaria (risposte peritali ai

quesiti nr. 7 e 8 pag. 3-4 perizia) e ha tenuto conto delle particolarità del

caso concreto (urgenza e necessità di produrre in proprio braccialetti in

numero ridotto). In via abbondanziale si evidenzia che non si pone alcun

problema di retrodatazione, non essendo la data di allestimento o invio della

fattura a giustificare o meno una pretesa pecuniaria. Nel caso concreto poi l’attrice/convenuta

riconvenzionale nemmeno sostiene che la pretesa riconvenzionale dell’appellata sia

tardiva.

5.

Ne discende

la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato con tasse, spese

e ripetibili d’appello a carico dell’appellante (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 13 agosto 2009 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1’000.-

b)

spese fr. 200.-

Totale fr. 1’200.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.

III.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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