12.2009.146
Compravendita, fornitura di aliud o di merce con difetti? - art. 97 CO, 210 CO
30 agosto 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2009.146
Data decisione, Autorità:
30.08.2010, IICCA
Titolo:
Compravendita , fornitura di aliud o di merce con difetti? - art. 97 CO, 210 CO
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
art. 97 CO
art. 210 CO
Incarto n.
12.2009.146
Lugano
30 agosto
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Meyer, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.66
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 5 aprile 2007
da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
. AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui l’attrice
ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'265.35 oltre
interessi al 5% dal 9 febbraio 2007, domanda avversata da quest’ultima che ha
postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di fr. 11'147.35 oltre interessi al 5%
dal 8 giugno 2007;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 24 giugno 2009, con cui ha respinto
la petizione e parzialmente accolto la domanda riconvenzionale;
appellante
l’attrice con atto di appello 13 agosto 2009, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la
domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 22 settembre 2009 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Nel corso della primavera 2005, AP 1, società attiva nel campo degli
impianti civili, ha eseguito la condotta antincendio relativa al lotto n. __________
della galleria __________ (doc. M). L’incarico le è stato subappaltato dalla
ditta G__________, cui l’opera era stata conferita dalla D__________. Per
adempiere le sue prestazioni, AP 1 ha acquistato dei braccialetti reggitubo
dalla società AO 1. In data 19 maggio 2005, questa ha dapprima fornito 14 pezzi
di tipo ETASA RH-1 e 42 pezzi di tipo ETASA RM-201A a fissaggio orizzontale
(doc. 12), la cui fattura del 27 maggio 2005 è stata regolarmente saldata (doc.
O/doc. 3 e doc. 4). Nello stesso mese di maggio 2005, AP 1 ha poi ordinato presso AO 1 una seconda partita di merce avente per oggetto 44 braccialetti di tipo
RM-201B a fissaggio verticale (doc. M e doc. 13), i quali sono stati forniti
agli inizi di giugno 2005 e la cui fattura è stata anch’essa regolarmente
saldata (doc. P, doc. 5).
B. Agli inizi di
novembre 2006 si sono verificate delle perdite dalla condotta antincendio, che
sono state immediatamente segnalate dall’U__________ a G__________ (doc. A) e a
AP 1 (doc. C), e da quest’ultima a AO 1 (doc. B). Durante il sopralluogo del 16
novembre 2006 le parti interessate hanno constatato la rottura di alcuni
braccialetti reggitubo oggetto della seconda fornitura e deciso di comune accordo
di sostituirli (doc. D/doc. 7). Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre
2006 AO 1 ha fornito a AP 1 il materiale necessario alla sostituzione, di modo
che AP 1 ha potuto eseguire i lavori concordati con la committenza nello stesso
mese di dicembre. Il 29 dicembre 2006 AP 1 ha emesso nei confronti di AO 1 una fattura di fr. 16'625.35 per questi ultimi lavori (doc. F e G), che la ditta
fornitrice ha contestato (doc. H), emettendo a sua volta nei confronti di AP 1
una fattura datata 15 gennaio 2007 di fr. 11'147.35 per la terza fornitura
(doc. 10).
C. Con petizione
3 aprile 2007, AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona, postulando il pagamento di fr. 16'265.35 oltre interessi al 5% dal
9 febbraio 2007. Nel proprio memoriale di risposta 8 giugno 2007 la convenuta
si è opposta alla petizione e ha chiesto dal canto suo, in via riconvenzionale,
la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 11'147.35 oltre interessi al 5%
dall’8 giugno 2007. Con la replica/risposta riconvenzionale, la duplica/replica
riconvenzionale e la duplica riconvenzionale, nonché in sede di conclusioni
scritte, dopo rinuncia al dibattimento finale, le parti si sono riconfermate
nelle proprie antitetiche allegazioni e domande.
D. Nel giudizio
impugnato, il Pretore, qualificando come compravendita il contratto venuto in
essere tra le parti, ha innanzitutto rilevato che è pacifico e incontestato che
alcuni braccialetti reggitubo tipo RM 201B a fissaggio verticale, oggetto della
seconda fornitura, si sono rotti perché sottodimensionati. Ha poi ritenuto che
se sussistesse una difformità tra quanto ordinato e fornito – ciò che non
sarebbe il caso – tale difformità andrebbe qualificata quale difetto giusta gli
art. 197 e segg. CO e non come inadempienza contrattuale a norma
dell’art. 97 CO, ragione per cui sarebbe applicabile una prescrizione
annuale e non decennale. Il Pretore ha ad ogni modo accertato che la convenuta
ha esattamente fornito il materiale ordinato dall’attrice e, non essendo la
convenuta stata a conoscenza della documentazione inerente l’appalto principale
e non avendo l’attrice comprovato l’esistenza di difetti della merce litigiosa,
egli ha in definitiva respinto integralmente la pretesa attorea. Quanto alla
domanda riconvenzionale concernente il pagamento dei pezzi di sostituzione
oggetto della terza fornitura, la stessa è invece stata accolta parzialmente a
fr. 7'983.90 in considerazione delle risultanze peritali.
E. Con l'appello
che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attrice chiede di riformare la
sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione e di respingere la
domanda riconvenzionale. Essa osserva, in sintesi, che il materiale fornito
dalla convenuta costituirebbe un aliud, che quindi sussisterebbe un’inadempienza
contrattuale ai sensi dell’art. 97 CO e sarebbe applicabile la
prescrizione decennale. A suo dire la convenuta non avrebbe fornito quanto da
lei ordinato, ciò che essa avrebbe comprovato con il doc. Q/doc. 1 e che
sarebbe stato confermato anche dal perito giudiziale. Per quanto concerne la
domanda riconvenzionale rileva di aver già pagato la seconda fornitura errata,
ragione per cui nulla sarebbe più dovuto.
F. Con le
proprie osservazioni all’appello, la parte appellata chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili. Essa evidenzia che l’appellante
avrebbe fatto valere tardivamente, ossia soltanto in sede di conclusioni
scritte e di appello, la tesi dell’esistenza di un aliud. Sostiene poi
di aver fornito braccialetti reggitubo che per quanto a misura, tipologia,
qualità e quantità, corrispondono a quanto ordinato. Rileva che il perito ha
semplicemente concluso che i braccialetti forniti sono troppo stretti per
reggere i tubi, ma che non ha stabilito che sono diversi da quelli ordinati. Per
quanto concerne il doc. Q/doc. 1, sottolinea che esso si riferisce alla terza
fornitura di braccialetti di sostituzione avvenuta nel 2006 e non
all’ordinazione del 2005. Per quanto riguarda invece la domanda
riconvenzionale, chiede la conferma della sentenza pretorile.
e considerato
Considerandi
1.
In questa
sede il punto litigioso ruota intorno alla seconda ordinazione e relativa
fornitura di merce nel maggio/giugno 2005, avente per oggetto 44 braccialetti
reggitubo di tipo RM-201B a fissaggio verticale. In particolare è controverso
se l’appellata (venditrice) abbia fornito quanto ordinato dall’appellante
(acquirente) o se la merce fornita presenti dei difetti, ossia se costituisca
un peius, oppure se essa abbia fornito una cosa differente da quella contrattualmente
pattuita, ragione per cui deve essere considerata alla stregua di un aliud.
Queste ipotesi hanno conseguenze giuridiche distinte. In presenza di un peius
sono applicabili le norme sulla garanzia per i difetti della cosa (art. 197 e
segg. CO) e la pretesa dell’appellante sottostà a una prescrizione annuale
giusta l’art. 210 cpv. 1 CO, mentre nel caso in cui sussiste un aliud, ci
si trova invece confrontati con un inadempimento contrattuale ai sensi degli art.
97.
e segg. CO e la pretesa soggiace alla prescrizione decennale dell’art. 127
CO (Honsell, Basler Kommentar, OR I, 2007, n. 2 e 3 ad art. 206; Giger,
Berner Kommentar, Band VI, 2. Abteilung, Der
Fahrniskauf, 1979, n. 42 e segg. alle Vorbemerkungen zu Art. 197-201).
2.
Mediante le conclusioni scritte e
in sede di appello, l’acquirente non solo ha fatto valere la difettosità dei
braccialetti reggitubo oggetto della seconda fornitura, bensì ha per la prima
volta anche sollevato che la venditrice non gli avrebbe fornito quanto
ordinato. A dire dell’appellata questa tesi dell’esistenza di un aliud
sarebbe stata fatta valere tardivamente. Di fatto, l’esigenza di sottoporre al
contraddittorio tutte le allegazioni delle parti determina la necessità di
porre un limite temporale ben preciso entro il quale le parti devono far fronte
al loro onere di allegazione e contestazione. Nella procedura ordinaria tale
limite viene raggiunto con la fine dello scambio degli allegati introduttivi,
ovvero al più tardi con la replica e la duplica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
2000, m. 22 e 23 ad art. 78 CPC). Nella presente fattispecie, la questione a
sapere se sia ammissibile in sede di conclusioni argomentare che la merce
fornita non soltanto presenta dei difetti, ma è difettosa a tal punto da
costituire un aliud, può essere lasciata indecisa. È infatti
indifferente se tale argomentazione rappresenti soltanto una correzione delle
originarie motivazioni di diritto o se modifichi anche i fatti a fondamento
della pretesa, non essendo nel caso concreto dato alcun aliud, né essendo
provata l’esistenza di difetti, quindi di un peius.
2.1
Secondo la dottrina,
l’esistenza di un aliud deve essere ammessa soltanto nel caso in cui una
fornitura corrisponde a un oggetto di diversa natura e specie e differisce
quindi in modo crasso da quanto ordinato (Honsell, op. cit., n.
2.
ad art. 206; Giger, op. cit., n. 44 alle Vorbemerkungen zu Art. 197-201). Nel caso in
esame è pacifico che l’appellante ha ordinato 44 braccialetti reggitubo,
modello RM 201/B (doc. 2, 11, 13, doc. P) e che controversa è unicamente la loro
dimensione, più precisamente il loro diametro esterno DE. Non è possibile
affermare che la merce della seconda fornitura costituisca un oggetto di
diversa natura e specie rispetto alla partita ordinata. Di conseguenza si può
solo concludere che la venditrice non ha fornito alcun aliud, ragione
per cui non ha commesso alcun inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 97
CO.
2.2
L’appellante si
duole che il Pretore non ha considerato comprovata la difformità tra il
materiale ordinato e quanto fornito dalla controparte. A torto. Dalla
documentazione agli atti e dall’istruttoria non emerge che l’acquirente abbia
dato un’indicazione precisa circa la dimensione esatta dei braccialetti, né che
l’appellata (venditrice) sia stata a conoscenza della documentazione inerente
all’appalto principale e al lotto in questione al momento della seconda
fornitura. La scheda tecnica di dettaglio del prodotto di cui al doc. Q/doc. 1
si riferisce alla terza fornitura, avente per oggetto i braccialetti reggitubo
ordinati in sostituzione della seconda partita. Tale documento non può riferirsi
all’ordinazione del 2005, visto che è stato trasmesso all’appellata via fax il
20.
novembre 2006. Nella perizia giudiziaria, il perito ha invero concluso che i
braccialetti posati erano troppo stretti per reggere i tubi (risposta peritale
al quesito nr. 1, pag. 2 perizia; risposta peritale alla domanda di
completazione, pag. 1 delucidazione della perizia), ma non ha stabilito che essi
sono diversi da quelli ordinati. L’acquirente non ha pertanto provato, come le
incombeva, di aver indicato all’appellata nel maggio 2005 che i braccialetti
dovevano avere un DN (diametro nominale, “interno”) di 125 mm e un DE (diametro esterno) di 144 mm. Le affermazioni dell’appellante in merito non hanno
trovato riscontri probatori. V’è da presumere che essa non si fosse resa conto
del fatto che i braccialetti reggitubo dovevano presentare un diametro interno
della stessa misura, ossia DN 144 e non 125, visto il diametro esterno DE del tubo
di 144 mm da sorreggere. Altrimenti mal si comprende perché essa non abbia fatto
valere il suo diritto alla garanzia, segnalando il difetto non appena
consentito dall’ordinario andamento delle cose, ossia al momento della consegna
o al più tardi al momento del montaggio (art. 201 CO; cfr. Honsell,
op. cit., n. 2 ad art. 201; Huguenin, Obligationenrecht BT, 2002, n. 144). Al contrario, l’acquirente ha
montato i braccialetti senza accorgersi che avevano una dimensione troppo
piccola rispetto al tubo da reggere e senza tener conto del fatto che gli
stessi dovevano poter permettere al tubo di espandersi e ritirarsi in verticale
ed orizzontale con la variazione di temperatura. Ciò è confermato anche dal
perito che precisa di non aver riscontrato difetti di fabbricazione: “da una
prima analisi il materiale del campione non sembra presentare particolari
difetti […]. Non
abbiamo individuato difetti riscontrabili con una normale verifica, se non una
deformazione del pezzo causata, con molta probabilità, durante la fase di
montaggio (serraggio esagerato delle ali) e successive fasi di dilatazione
termica del tubo in ghisa e quindi da considerare postuma alla fabbricazione” (cfr. risposte peritali ai quesiti nr. 2 e 3 pag. 2 perizia). A
giusta ragione il Pretore ha ritenuto che non tocca all’appellata in quanto
venditrice verificare se l’acquirente ha ordinato materiale di diametro
corretto alfine di eseguire un appalto di cui la venditrice non era neppure a
conoscenza. Al contrario, l’obbligo di verifica ai sensi dell’art. 201 CO
spetta all’acquirente (DTF 131 III 145; 118 II 142), che avrebbe dovuto esaminare
la compatibilità al più tardi al momento del montaggio, ciò che essa non ha
fatto, montando e stringendo i braccialetti sottodimensionati, benché le
piastre di fissaggio non si toccassero, come avrebbero dovuto (cfr. foto doc.
14). L’appellata non può essere ritenuta responsabile del successivo lavoro di
sostituzione dei braccialetti reggitubo soltanto perché si è dichiarata
disposta a fornire al più presto detto materiale. Toccava all’appellante
provare che i braccialetti erano difettati (peius; cfr. Honsell,
op. cit., n. 2 ad art. 197 CO) e che questo difetto ne ha provocato la rottura,
ciò che però non ha fatto. Di conseguenza si deve ritenere che la venditrice ha
fornito senza difetti il materiale ordinato dall’acquirente.
3.
Giusta
l’art. 210 cpv. 1 CO le azioni di garanzia per difetti della cosa si
prescrivono col decorso di un anno dalla consegna della cosa al compratore,
sebbene questi non ne abbia scoperto se non più tardi i difetti, compresi
quelli occulti (Huguenin, op. cit., n. 148 e 149), a meno che il venditore abbia
espressamente promesso la garanzia per un tempo più lungo. Nella fattispecie i
braccialetti reggitubo oggetto di litigio sono stati forniti all’inizio di
giugno 2005, ciò che non è stato contestato dall’appellante. In difetto di una espressa
garanzia contrattuale più estesa da parte della venditrice e di un qualsivoglia
atto interruttivo antecedente l’inoltro della petizione in data 3 aprile 2007
da parte dell’appellante, il Pretore ha giustamente ritenuto che la pretesa
dell’acquirente si è prescritta nel corso del mese di giugno 2006. Già soltanto
per questo motivo, l’appello andrebbe respinto.
4.
Per quanto
concerne la domanda riconvenzionale della convenuta/attrice riconvenzionale, si
rileva che la censura dell’appellante è infondata. Il fatto di aver pagato la
fattura inerente la seconda fornitura di merce (doc. P, doc. 5), non libera
l’acquirente dall’obbligo di saldare la fattura per la terza fornitura avente
per oggetto i braccialetti di sostituzione (doc. 10), soprattutto considerato
che l’inconveniente riscontrato è da ascrivere alla mancanza di precisione
dell’ordinazione. Nondimeno, nulla si può rimproverare al Pretore per aver
ritenuto troppo elevata la fattura emessa dall’appellata per fr. 11'147.35,
riconoscendo un importo parziale di fr. 7'983.90. Nell’ambito del proprio
apprezzamento, egli si è basato sulla perizia giudiziaria (risposte peritali ai
quesiti nr. 7 e 8 pag. 3-4 perizia) e ha tenuto conto delle particolarità del
caso concreto (urgenza e necessità di produrre in proprio braccialetti in
numero ridotto). In via abbondanziale si evidenzia che non si pone alcun
problema di retrodatazione, non essendo la data di allestimento o invio della
fattura a giustificare o meno una pretesa pecuniaria. Nel caso concreto poi l’attrice/convenuta
riconvenzionale nemmeno sostiene che la pretesa riconvenzionale dell’appellata sia
tardiva.
5.
Ne discende
la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato con tasse, spese
e ripetibili d’appello a carico dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 13 agosto 2009 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.-
b)
spese fr. 200.-
Totale fr. 1’200.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.
III.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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