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Decisione

12.2009.148

Atto illecito del subappaltante - prescrizione

9 marzo 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti. Questo comportamento della convenuta costituisce un atto illecito,

ciò che comporta il suo obbligo di risarcire il danno derivatone, pari ai costi

per la sostituzione dei telai delle porte difettosi.

Con

risposta 23 ottobre 2008 la parte convenuta ha postulato la reiezione della

petizione, sollevando avantutto l'eccezione di prescrizione.

Con i

successivi allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente

confermato le rispettive domande e allegazioni, parte attrice contestando

l'eccezione di prescrizione.

4. Limitata

l'udienza preliminare all'esame dell'eccezione di prescrizione, confermata

dalla convenuta e avversata dalla parte attrice, con sentenza 26 giugno 2009 il

Pretore ha accolto la suddetta eccezione e respinto la petizione.

5. Con

appello 17 agosto 2009 gli attori chiedono che la sentenza impugnata sia

riformata nel senso di respingere l'eccezione di prescrizione.

Con osservazioni

23 settembre 2009 la convenuta postula la reiezione del gravame.

6. L'azione

di risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno decorribile dal giorno

in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni

caso nel termine di 10 anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno (art.

60 CO).

Il

Pretore ha rilevato che la parte attrice ha avuto conoscenza dell'esistenza dei

difetti e del possibile responsabile già il 24 aprile 2006, quando __________

le ha inviato per conoscenza copia della lettera con la quale essa invitava la AO

1 a prendere contatto con il signor AP 2 per i problemi di cui trattasi,

ritenuto che al primo scritto ne erano seguiti altri, anche questi inviati in

copia alla parte attrice. Tale conoscenza era comunque certa perlomeno al

momento in cui la parte attrice ha presentato l'istanza di prova a futura

memoria intesa ad accertare giudizialmente i danni sorti poco dopo il termine

della costruzione. Di conseguenza, quando il primo atto interruttivo della

prescrizione, costituito dal precetto esecutivo del 26 giugno 2008, è stato

compiuto, il termine annuale di prescrizione già era decorso.

Gli appellanti

contestano la sentenza impugnata, rimproverando al primo giudice di aver

ammesso a torto l'eccezione di prescrizione. Essi rilevano di essere stati

vincolati da un contratto di impresa generale alla __________, alla

quale si erano rivolti sin dall'inizio a salvaguardia dei propri interessi. Quando

poi è intervenuto il fallimento della medesima, essi si sono rivolti

immediatamente alla qui convenuta che aveva eseguito i lavori quale subappaltante.

Non si potrebbe pretendere, né ciò sarebbe prescritto dalla legge o dalla

dottrina, che un committente debba preventivamente attivarsi nei confronti di

artigiani e subappaltanti intervenuti nel cantiere per prevenire le conseguenze

di un eventuale fallimento dell'impresa generale.

7. Gli

appellanti non contestano gli accertamenti del primo giudice circa il momento

in cui essi sono venuti a conoscenza dei difetti dell'opera e del possibile responsabile,

e segnatamente non contestano di aver conosciuto le responsabilità

dell'appellata già nel corso del 2006, quando hanno chiesto alla __________ di

intervenire per porre rimedio ai difetti. Essi sostengono però che, fintanto

che vi era la possibilità di far valere i propri diritti derivanti dal

contratto nei confronti dell'impresa generale, non avevano motivo di

intervenire presso la AO 1, non avendo motivo di ritenere che la __________ non

avrebbe fatto fronte ai propri obblighi. Se non che, l'esistenza di una

responsabilità contrattuale non inibisce il decorso del termine di prescrizione

annuale nei confronti del responsabile per atto illecito: la legge non prevede infatti

che il termine annuale di prescrizione non inizi a decorrere nei confronti

dell'artigiano/subappaltante che ha commesso un atto illecito fintanto che è

possibile far valere la responsabilità contrattuale nei confronti dell'impresa

generale.

Ne discende che, pacifico

essendo il decorso del termine annuale di prescrizione prima dell'avvio della

procedura esecutiva, l'appello dev'essere respinto.

La tassa di giustizia, le

spese e le ripetibili, calcolate su un valore litigioso di fr.

30'000.- seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

pronuncia

1. L’appello 17 agosto 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2’250.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 2’300.-

anticipate

dagli appellanti, rimangono a loro carico, con l'obbligo di rifondere in solido

alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso di almeno fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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