12.2009.148
Atto illecito del subappaltante - prescrizione
9 marzo 2010Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.148
Data decisione, Autorità:
09.03.2010, IICCA
Ricorso:
TF,4A_226/2010, 28.7.2010
Titolo:
Atto illecito del subappaltante - prescrizione
PRESCRIZIONE
SUBAPPALTO
art. 60 CO
art. 363 CO
Incarto n.
12.2009.148
Lugano
9 marzo 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.97
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 27
agosto 2008 da
AP 1
AP 2
entrambi patrocinati dall' PA 1
contro
AO 1
patrocinata dall'
PA 2
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
30'000.- oltre interessi, nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE
no 695404 dell'UEF di Mendrisio, domande avversate dalla controparte che ha
postulato la reiezione della petizione;
ed ora
sull’eccezione di prescrizione della pretesa attorea sollevata dalla convenuta,
cui gli attori si sono opposti, e che il Pretore con sentenza 26 giugno 2009 ha
accolto, respingendo con ciò la petizione;
appellanti
gli attori con atto di appello 17 agosto 2009, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione;
mentre la
convenuta con osservazioni 23 settembre 2009 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
2004 AP 2 e AP 1 hanno edificato una casa monofamigliare sulla particella no __________
RFD di __________. I lavori di costruzione sono stati affidati alla __________.
Nel corso del mese di marzo 2004, su incarico della __________, la AO 1 ha posato i telai e le porte per la costruzione di cui trattasi. Per il proprio lavoro essa ha
emesso nei confronti della __________ la fattura 21 aprile 2004 per l'importo
di fr. 3'434.60.
Nel corso
del 2006 il signor AP 2 ha sollevato delle contestazioni in merito alla posa
dei telai delle porte nei confronti della __________, la quale ha contattato a
più riprese la AO 1 sollecitandola a intervenire per sistemare i difetti.
2. Con
istanza di prova a futura memoria 23 maggio 2007 nei confronti di __________, AP
2 e AP 1 hanno chiesto l'accertamento giudiziale dei difetti delle porte
interne. Il 25 luglio 2007 il perito ha presentato il proprio referto,
completato il 28 novembre 2007.
La __________
è stata dichiarata fallita il 14 novembre 2007, e la procedura di fallimento è poi
stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-sud del 18 dicembre 2007.
Con
scritto 12 febbraio 2008 il legale dei signori AP 1 si è rivolto alla AO 1,
adducendo che dalla prova a futura memoria del 25 luglio 2007 erano emerse le
di lei responsabilità in relazione ai difetti riscontrati nelle porte,
responsabilità contestate dalla AO 1 con scritto 20 febbraio 2008.
Il 26
giugno 2008 AP 2 e AP 1 hanno fatto spiccare dall'UEF di Mendrisio il PE no __________
per l'importo di
fr.
30'000.- nei confronti della AO 1, al quale è stata interposta opposizione.
3. Con
petizione 27 agosto 2008, AP 2 e AP 1 hanno chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di
fr.
30'000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE in narrativa. Gli attori sostengono che la convenuta ha
eseguito i lavori senza la necessaria attenzione, omettendo in seguito
intenzionalmente di intervenire - malgrado i solleciti __________ - a riparare
Fatti
i difetti. Questo comportamento della convenuta costituisce un atto illecito,
ciò che comporta il suo obbligo di risarcire il danno derivatone, pari ai costi
per la sostituzione dei telai delle porte difettosi.
Con
risposta 23 ottobre 2008 la parte convenuta ha postulato la reiezione della
petizione, sollevando avantutto l'eccezione di prescrizione.
Con i
successivi allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente
confermato le rispettive domande e allegazioni, parte attrice contestando
l'eccezione di prescrizione.
4. Limitata
l'udienza preliminare all'esame dell'eccezione di prescrizione, confermata
dalla convenuta e avversata dalla parte attrice, con sentenza 26 giugno 2009 il
Pretore ha accolto la suddetta eccezione e respinto la petizione.
5. Con
appello 17 agosto 2009 gli attori chiedono che la sentenza impugnata sia
riformata nel senso di respingere l'eccezione di prescrizione.
Con osservazioni
23 settembre 2009 la convenuta postula la reiezione del gravame.
6. L'azione
di risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno decorribile dal giorno
in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni
caso nel termine di 10 anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno (art.
60 CO).
Il
Pretore ha rilevato che la parte attrice ha avuto conoscenza dell'esistenza dei
difetti e del possibile responsabile già il 24 aprile 2006, quando __________
le ha inviato per conoscenza copia della lettera con la quale essa invitava la AO
1 a prendere contatto con il signor AP 2 per i problemi di cui trattasi,
ritenuto che al primo scritto ne erano seguiti altri, anche questi inviati in
copia alla parte attrice. Tale conoscenza era comunque certa perlomeno al
momento in cui la parte attrice ha presentato l'istanza di prova a futura
memoria intesa ad accertare giudizialmente i danni sorti poco dopo il termine
della costruzione. Di conseguenza, quando il primo atto interruttivo della
prescrizione, costituito dal precetto esecutivo del 26 giugno 2008, è stato
compiuto, il termine annuale di prescrizione già era decorso.
Gli appellanti
contestano la sentenza impugnata, rimproverando al primo giudice di aver
ammesso a torto l'eccezione di prescrizione. Essi rilevano di essere stati
vincolati da un contratto di impresa generale alla __________, alla
quale si erano rivolti sin dall'inizio a salvaguardia dei propri interessi. Quando
poi è intervenuto il fallimento della medesima, essi si sono rivolti
immediatamente alla qui convenuta che aveva eseguito i lavori quale subappaltante.
Non si potrebbe pretendere, né ciò sarebbe prescritto dalla legge o dalla
dottrina, che un committente debba preventivamente attivarsi nei confronti di
artigiani e subappaltanti intervenuti nel cantiere per prevenire le conseguenze
di un eventuale fallimento dell'impresa generale.
7. Gli
appellanti non contestano gli accertamenti del primo giudice circa il momento
in cui essi sono venuti a conoscenza dei difetti dell'opera e del possibile responsabile,
e segnatamente non contestano di aver conosciuto le responsabilità
dell'appellata già nel corso del 2006, quando hanno chiesto alla __________ di
intervenire per porre rimedio ai difetti. Essi sostengono però che, fintanto
che vi era la possibilità di far valere i propri diritti derivanti dal
contratto nei confronti dell'impresa generale, non avevano motivo di
intervenire presso la AO 1, non avendo motivo di ritenere che la __________ non
avrebbe fatto fronte ai propri obblighi. Se non che, l'esistenza di una
responsabilità contrattuale non inibisce il decorso del termine di prescrizione
annuale nei confronti del responsabile per atto illecito: la legge non prevede infatti
che il termine annuale di prescrizione non inizi a decorrere nei confronti
dell'artigiano/subappaltante che ha commesso un atto illecito fintanto che è
possibile far valere la responsabilità contrattuale nei confronti dell'impresa
generale.
Ne discende che, pacifico
essendo il decorso del termine annuale di prescrizione prima dell'avvio della
procedura esecutiva, l'appello dev'essere respinto.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili, calcolate su un valore litigioso di fr.
30'000.- seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia
1. L’appello 17 agosto 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’250.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 2’300.-
anticipate
dagli appellanti, rimangono a loro carico, con l'obbligo di rifondere in solido
alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso di almeno fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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