12.2009.150
Eccezione di falso
7 maggio 2010Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.150
Data decisione, Autorità:
07.05.2010, IICCA
Titolo:
Eccezione di falso
ECCEZIONE DI FALSO
art. 216 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.150
Lugano
7 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.113
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 22
ottobre 2004 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da PA 1
AP 2
rappr. da PA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
325'991.70 più interessi ed accessori, domanda avversata dai convenuti che
hanno postulato la reiezione della petizione;
ed ora
sull’eccezione di falso del doc. BB formulata dai convenuti con l’allegato di
duplica, e che il Pretore con decreto 26 giugno 2009 ha respinto;
appellanti
Fatti
i convenuti con atto di appello 17 e 19 agosto 2009, con cui chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e di
estromettere con ciò il documento dall’incarto, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con due allegati di osservazioni entrambi datati 23 settembre 2009
postula la reiezione dei gravami pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamati
i decreti 19 e 20 agosto 2009 con cui il Pretore ha concesso agli appelli
l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 22 ottobre 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 in solido al pagamento di fr. 325'991.70 più interessi ed accessori, somma corrispondente
all’onorario per le prestazioni di architetto da lui asseritamente svolte
nell’ambito della progettazione di un complesso di appartamenti da edificare a __________.
I
convenuti si sono opposti alla petizione, contestando tra l’altro di aver
conferito un mandato professionale all’attore.
2. Per
comprovare l’esistenza del mandato l’attore, con l’allegato di replica, ha
versato agli atti, sub doc. BB, la fotocopia di un dattiloscritto riportante
l’intestazione “AP 2 AP 1 __________ __________”, datato “__________,
22.07.03”, che, riferito al terreno “__________- mappale __________/__________”,
così recitava: “con riferimento al ns. terreno a __________ in oggetto,
incarichiamo con la presente AO 1 di __________, di allestire l’incarto per la
domanda di costruzione”. Il documento, che concludeva con le parole “In
fede” e il nome “AP 1”, prima del quale erano state apposte a mano una “X”
e una firma illeggibile - che si è poi rivelata essere quella di AP 2 -,
riportava in basso a destra, con un diverso carattere di stampa, la scritta “AP
1”, al di sotto della quale, in caratteri ridotti, vi era al centro “Senior
Vice President __________” e più sotto a sinistra “__________Amministratore
Delegato” e a destra “Via __________ __________ Telefono __________”.
Con
l’allegato di duplica i convenuti hanno eccepito di falso il documento,
evidenziando in particolare come la “X” apposta prima del nome “AP 1” fosse stata inserita in epoca successiva, rispettivamente come la scritta apposta in basso a
destra altro non fosse che il biglietto da visita di AP 1 e dunque non fosse
presente nell’originale del documento.
3. Nel
corso dell’udienza preliminare del 18 maggio 2005 il Pretore ha formalmente
chiesto all’attore se persisteva a volersi servire del doc. BB, al che questi
ha risposto “di voler utilizzare il doc. originale di qui [recte: cui] al doc. BB”. AP 1 ha pertanto ribadito di voler a sua volta persistere nella propria eccezione di falso, indicando
nell’attore l’autore del falso, e auspicando l’assunzione di determinate prove.
Preso atto che l’attore aveva frattanto denunciato penalmente i convenuti a
titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria e che tale procedimento avrebbe
avuto come oggetto anche l’esame della fedefacenza dell’originale del doc. BB,
il Pretore ha allora sospeso l’istruttoria sull’eccezione di falso in attesa
delle risultanze di natura penale.
4. Con
domanda processuale 24 maggio 2005, avversata dall’attore e a cui AP 2 il 12
luglio 2005 ha dichiarato di aderire, AP 1, rilevando che all’udienza l’attore
aveva affermato di voler utilizzare un altro documento e meglio l’originale del
doc. BB (non agli atti) e non aveva pertanto confermato la volontà di
utilizzare il documento eccepito di falso, ha chiesto che il doc. BB fosse
estromesso dall’incarto.
Con
decisione 25 giugno 2007 il Pretore, preso atto delle risultanze dei
procedimenti penali, compresi quelli della denuncia per truffa e falso in
documenti promossa nel frattempo dai convenuti nei confronti dell’attore, ha
escluso la sussistenza di elementi giustificanti la richiesta estromissione
dagli atti del doc. BB e ha ordinato l’assunzione dal Ministero Pubblico
dell’originale e la riattivazione (nel merito) della procedura.
Avverso
tale giudizio entrambi i convenuti si sono aggravati con appelli datati 14 e 16
agosto 2007, con cui hanno in sostanza chiesto di accogliere l’istanza di estromissione
del doc. BB, in subordine, qualora la decisione concernesse anche l’eccezione
di falso, di accogliere l’eccezione stessa, e in via ancor più subordinata di
riattivare l’istruttoria sull’eccezione di falso.
Con
sentenza 28 agosto 2007 (inc. n. 12.2007.169) questa Camera, rilevato che ai
gravami non era stato concesso l’effetto sospensivo dal giudice adito, li ha a
quel momento dichiarati irricevibili precisando che gli stessi avrebbero potuto
essere esaminati solo con la prima appellazione sospensiva, sempre che gli
appellanti avessero allora dichiarato di mantenerli.
5. Esperita
l’istruttoria di causa e dopo aver indetto l’udienza di dibattimento finale, il
Pretore, con decreto 26 giugno 2009, si è formalmente espresso sull’eccezione
di falso relativa al doc. BB.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza rilevato che l’istruttoria aveva
dimostrato che su quel documento era stato replicato il biglietto da visita di AP
1, mentre che non era stato tecnicamente possibile accertare se il segno “X”
davanti al nome di quest’ultimo fosse stato apposto precedentemente o
successivamente alla firma di AP 2. Trattandosi però in entrambi i casi di
alterazioni che semmai configuravano un falso materiale, che in quanto tali non
potevano essere oggetto della procedura di falso di cui all’art. 216 segg. CPC,
di per sé applicabile solo in presenza di falsi formali, ha in definitiva concluso
per la reiezione dell’eccezione.
6. Con
gli appelli 17 e 19 agosto 2009 che qui ci occupano - cui è stato concesso
l’effetto sospensivo - i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere l’eccezione di falso e di estromettere con ciò il doc.
BB dall’incarto. A loro dire, il Pretore avrebbe misconosciuto che i rimproveri
mossi all’attore si riferivano in realtà a fattispecie costitutive di falso
formale e non di falso materiale, ciò che imponeva di ammettere la ricevibilità
dell’eccezione. Nel merito, l’istruttoria aveva poi chiaramente provato l’esistenza
di un falso formale, nella misura in cui l’originale del doc. BB, che per altro
era stato ridotto nelle sue dimensioni, non recava la riproduzione del
biglietto da visita di AP 1. Quanto all’altra alterazione rimproverata
all’attore, il fatto che quest’ultimo non fosse stato in grado di dimostrare se
il segno “X” davanti al nome “AP 1” fosse stato apposto precedentemente o
successivamente alla firma di AP 2 imponeva a sua volta di concludere a sfavore
dell’attore, cui incombeva l’onere della prova circa l’autenticità del
documento.
7. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione dei due gravami si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
8. Prima
di esaminare gli appelli 17 e 19 agosto 2009, va definito il destino delle
altre impugnative, quelle con cui i convenuti il 14 e 16 agosto 2007, avevano
chiesto la riforma della decisione 25 giugno 2007 ed alle quali il Pretore non
aveva a suo tempo accordato l’effetto sospensivo. Le stesse, come vedremo,
devono essere considerate abbandonate. L’art. 309 cpv. 3 CPC stabilisce in
effetti che nel caso in cui siano state presentate appellazioni non sospensive
di decreti processuali, l’appellante, nel successivo appello sospensivo, deve
dichiarare se mantiene il precedente gravame non sospensivo, che altrimenti si
riterrà abbandonato. Nel caso di specie è vero che negli appelli 17 agosto 2009
(p. 2) e 19 agosto 2009 (p. 3) i convenuti hanno fatto riferimento alle loro
precedenti appellazioni del 16 (recte: 14) e 16 agosto 2007. È però
altrettanto vero che quelle appellazioni sono state menzionate unicamente a
sostegno della richiesta di concessione dell’effetto sospensivo ai gravami
successivi, essendo a loro dire necessario che sull’estromissione del doc. BB
fosse deciso prima del giudizio di merito. Ritenuto che i convenuti non hanno però
dichiarato di voler mantenere quelle impugnative e tanto meno che un giudizio
sulle stesse si imponesse già in questa sede, ne deve conseguire, ai sensi
della predetta norma, la caducità dei precedenti gravami.
A titolo puramente abbondanziale, si osserva che in ogni caso gli
stessi, nella misura in cui non erano divenuti privi d’oggetto - si pensi alla
questione della completazione dell’istruttoria sull’eccezione, nel frattempo portata
a termine, formulata nei gravami in via più subordinata - sarebbero stati destinati
all’insuccesso. È in effetti chiaro che il giudizio 25 giugno 2007 non evadeva
l’eccezione di falso, formalmente risolta solo con la decisione 26 giugno 2009,
per cui la richiesta dei convenuti formulata in via subordinata di dichiarare
falso il doc. BB sarebbe stata dichiarata irricevibile siccome prematura. Quanto
alla richiesta di estromissione del documento formulata in via principale a
seguito della presunta rinuncia dell’attore a volersene prevalere, la stessa
con ogni evidenza sarebbe pure stata respinta. In ordine si osserva che la
decisione pretorile sulla questione costituisce una semplice ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 217) e nemmeno sarebbe appellabile (art. 95
cpv. 1 CPC). Nel merito va rilevato che l’attore, dichiarando all’udienza
preliminare “di voler utilizzare il doc. originale di qui [recte: cui] al doc. BB”, non aveva affatto rinunciato
alla produzione del doc. BB ai sensi dell’art. 217 cpv. 2 CPC, ma aveva
auspicato che l’originale dello stesso, che egli si diceva così disposto a
produrre per comprovarne la conformità con il documento prodotto (cfr. art. 201
seg. CPC), fosse esaminato per appurarne l’autenticità o meno. Che in tal modo
l’attore avesse inteso persistere a volersi servire del documento è per altro
provato dal fatto che il giudice ha successivamente continuato la procedura di
falso, chiedendo alla controparte, che aveva a sua volta risposto
affermativamente, se intendesse mantenere l’eccezione (cpv. 3). Si aggiunga che
il comportamento dei convenuti, i quali hanno poi introdotto la domanda
processuale senza aver in precedenza nulla eccepito all’udienza, non appare
conforme ai dettami della buona fede processuale, che impone alle parti di
prevalersi immediatamente di eventuali violazioni procedurali, in un momento in
cui sia ancora possibile rimediarvi (cfr. DTF 119 Ia 221 consid. 5a).
9. Ciò
premesso, prima di passare in rassegna le censure contenute negli appelli 17 e
19 agosto 2009, vale la pena rammentare che la procedura dell’eccezione di
falso e della verifica di documenti di cui agli art. 216 segg. CPC si estende a
tutti i documenti, siano essi prodotti in originale, in duplicato o in copia
senza alcuna distinzione (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, Vol. II,
n. 4 all’art. 272; II CCA 18 agosto 2003 inc. n. 12.2002.175 pubbl. in NRCP
2004 p. 533; II CCA 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.64 pubbl. in NRCP 2004 p. 504),
e trova applicazione solo nei confronti del documento eccepito
di falso formale e non di falso materiale o di contenuto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 216; II CCA 18 agosto 2003 inc. n.
12.2002.175 pubbl. in NRCP 2004 p. 533; II CCA 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.64
pubbl. in NRCP 2004 p. 504; II CCA 5 giugno 2009 inc. n.
12.2008.223). A norma dell’art. 220 CPC l’eccezione si istruisce nella forma
delle domande processuali (cpv. 1) e l’eccipiente ha veste di attore se si
tratta di documenti pubblici e di convenuto se si tratta di documenti privati
(cpv. 2). In base alla dottrina e alla giurisprudenza l’onere di dimostrare
l’autenticità del documento compete a colui che intende avvalersene in causa (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed. 1979, p. 333; Frank/Sträuli/Messmer, ZPO, 4ª ed., n. 1 ad § 187; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5ª ed., n. 2 ad art. 232; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 3 ad art. 216; II CCA 18 agosto 2003 inc.
n. 12.2002.175 pubbl. in NRCP 2004 p. 533).
10. Alla
luce di quanto precede, il giudizio con cui il Pretore ha
concluso per l’irricevibilità dell’eccezione ritenendo che i casi di
alterazioni del doc. BB concretamente rimproverati all’attore configurassero un
falso materiale, non può essere condiviso. È in effetti incontestabile che i
rimproveri mossi all’attore si riferivano in realtà a fattispecie costitutive
di falso formale (secondo la giurisprudenza civile cantonale). La circostanza
che la “X” apposta prima del nome “AP 1” fosse eventualmente stata inserita in epoca successiva, rispettivamente che la scritta apposta in basso a destra
non fosse presente nell’originale del documento, oltretutto poi rimpicciolito, in
quanto semplice fotocopiatura del biglietto da visita di AP 1 poi inserita nel
documento a mo’ di “collage”, attiene in effetti all’autenticità formale del
documento in quanto tale e non del suo contenuto. Questa Camera ha del resto
già avuto modo di precisare che, laddove una parte rimprovera all’altra di aver
apposto una nuova clausola contrattuale successivamente alla firma delle parti,
si è senz’altro in presenza di una fattispecie che imporrebbe di dar avvio alla
procedura di cui all’art. 216 segg. CPC (II CCA 8 giugno 2004 inc. n.
12.2003.64 pubbl. in NRCP 2004 p. 504); lo stesso avviene quando una parte ha
insinuato che una determinata dichiarazione poteva essere la fotocopia di un
montaggio di altri documento originali (II CCA 18 agosto 2003 inc. n.
12.2002.175 pubbl. in NRCP 2004 p. 533).
11. Ammessa
con ciò la ricevibilità dell’eccezione sollevata, resta da esaminare se il doc.
BB sia effettivamente falso.
A
questo stadio della lite non è ormai più contestato che il
doc. BB sia la fotocopia di un precedente documento originale, precedentemente
ridotto nelle sue dimensioni, su cui era stato apposto il biglietto da visita di
AP 1, mentre non é stato tecnicamente possibile accertare se il segno “X”
davanti al nome di quest’ultimo fosse stato apposto precedentemente o
successivamente alla firma di AP 2 (in tal senso cfr. perizie della
Polizia scientifica ticinese e dell’Urkundenlabor della Polizia cantonale di
Zurigo riprese nella decisione pretorile del 25 giugno 2007 p. 3; cfr. pure
ordinanza 25 giugno 2009). Il fatto che nel decreto di non
luogo a procedere del 9 marzo 2006 il procuratore pubblico abbia osservato che lo
scritto sottoposto alla firma di quest’ultima già recasse la “X” con in calce
la fotocopia del biglietto da visita di AP 1 non modifica quanto precede, sia
per il fatto l’attore si è prevalso di quella prova - per altro nemmeno
formalmente assunta agli atti in sede civile, ma semplicemente allegata a una
lettera 15 marzo 2006 dell’attore - per la prima volta e quindi irritualmente
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede (osservazioni p. 4), sia per
il fatto che agli atti non si evince se le circostanze da cui il magistrato
penale aveva concluso per quell’accertamento fossero vere. Si aggiunga che
quell’accertamento, dal quale l’attore stesso non ha comunque tratto
particolari conseguenze (tant’è che egli ha poi pacificamente ammesso che non
era stato possibile determinare se la “X” e la firma fossero state apposte in
epoche differenti, cfr. osservazioni p. 5) e che oltretutto risulta smentito da
tutte le altre risultanze istruttorie, nemmeno sarebbe vincolante per il
giudice civile (art. 53 CO e 112 CPC).
In tali
circostanze deve dunque essere ritenuto provato che il doc. BB, nella misura in
cui è stato ridotto nelle sue dimensioni e riporta il biglietto da visita di AP
1, costituisce effettivamente un falso. Allo stesso modo, non essendo stato
tecnicamente possibile accertare se il segno “X” davanti al nome di AP 1 sia
stato apposto precedentemente o successivamente alla firma di AP 2, occorre pure
concludere per la falsità del segno litigioso, l’attore, gravato dell’onere
della prova in merito all’autenticità dello stesso, non essendo stato in grado
di provare che la “X” fosse stata apposta prima della sottoscrizione dello
scritto.
12. Ciò
non significa però ancora che il doc. BB, in accoglimento dell’eccezione di
falso, debba essere estromesso in maniera pura e semplice dall’incarto, come invece
preteso negli appelli.
È in effetti indubbio che il documento in questione, a prescindere
da queste alterazioni (la riduzione delle sue dimensioni non ha invero
conseguenze pratiche ed è con ciò ininfluente), è autentico e come tale idoneo
a comprovare fatti rilevanti.
La soluzione corretta è in definitiva quella di accogliere solo parzialmente
l’eccezione e di dichiarare falso il doc. BB solo con riferimento alla “X”
apposta prima della firma da parte di AP 2 e nella misura in cui riporta il
biglietto da visita di AP 1, ritenuto che, per il resto, non vi è motivo per
non prenderlo in considerazione.
13. Ne
discende il parziale accoglimento dei gravami dei convenuti nel senso dei
considerandi che precedono.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un
valore litigioso di fr. 325'991.70, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Gli
appelli 17 agosto 2009 di AP 1 e 19 agosto 2009 di PA 2 sono parzialmente
accolti.
Di
conseguenza il decreto 26 giugno 2009 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord è così riformato:
1. In parziale accoglimento
dell’eccezione di falso, il doc. BB è dichiarato falso solo con riferimento
alla “X” apposta prima della firma da parte di AP 2 e nella misura in cui
riporta il biglietto da visita di AP 1.
2. Le
tasse e le spese di giudizio di fr. 250.-, sono caricate all’attore e ai
convenuti (in solido tra loro) in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese per l’appello 17 agosto 2009 di AP 1 consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
300.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste
a carico dell’appellato, compensate le ripetibili di appello.
III. Le spese per l’appello 19 agosto 2009 di AP 2 consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
300.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste
a carico dell’appellato, compensate le ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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