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Decisione

12.2009.150

Eccezione di falso

7 maggio 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con atto di appello 17 e 19 agosto 2009, con cui chiedono la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e di

estromettere con ciò il documento dall’incarto, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre

l'attore con due allegati di osservazioni entrambi datati 23 settembre 2009

postula la reiezione dei gravami pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamati

i decreti 19 e 20 agosto 2009 con cui il Pretore ha concesso agli appelli

l’effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

petizione 22 ottobre 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 in solido al pagamento di fr. 325'991.70 più interessi ed accessori, somma corrispondente

all’onorario per le prestazioni di architetto da lui asseritamente svolte

nell’ambito della progettazione di un complesso di appartamenti da edificare a __________.

I

convenuti si sono opposti alla petizione, contestando tra l’altro di aver

conferito un mandato professionale all’attore.

2. Per

comprovare l’esistenza del mandato l’attore, con l’allegato di replica, ha

versato agli atti, sub doc. BB, la fotocopia di un dattiloscritto riportante

l’intestazione “AP 2 AP 1 __________ __________”, datato “__________,

22.07.03”, che, riferito al terreno “__________- mappale __________/__________”,

così recitava: “con riferimento al ns. terreno a __________ in oggetto,

incarichiamo con la presente AO 1 di __________, di allestire l’incarto per la

domanda di costruzione”. Il documento, che concludeva con le parole “In

fede” e il nome “AP 1”, prima del quale erano state apposte a mano una “X”

e una firma illeggibile - che si è poi rivelata essere quella di AP 2 -,

riportava in basso a destra, con un diverso carattere di stampa, la scritta “AP

1”, al di sotto della quale, in caratteri ridotti, vi era al centro “Senior

Vice President __________” e più sotto a sinistra “__________Amministratore

Delegato” e a destra “Via __________ __________ Telefono __________”.

Con

l’allegato di duplica i convenuti hanno eccepito di falso il documento,

evidenziando in particolare come la “X” apposta prima del nome “AP 1” fosse stata inserita in epoca successiva, rispettivamente come la scritta apposta in basso a

destra altro non fosse che il biglietto da visita di AP 1 e dunque non fosse

presente nell’originale del documento.

3. Nel

corso dell’udienza preliminare del 18 maggio 2005 il Pretore ha formalmente

chiesto all’attore se persisteva a volersi servire del doc. BB, al che questi

ha risposto “di voler utilizzare il doc. originale di qui [recte: cui] al doc. BB”. AP 1 ha pertanto ribadito di voler a sua volta persistere nella propria eccezione di falso, indicando

nell’attore l’autore del falso, e auspicando l’assunzione di determinate prove.

Preso atto che l’attore aveva frattanto denunciato penalmente i convenuti a

titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria e che tale procedimento avrebbe

avuto come oggetto anche l’esame della fedefacenza dell’originale del doc. BB,

il Pretore ha allora sospeso l’istruttoria sull’eccezione di falso in attesa

delle risultanze di natura penale.

4. Con

domanda processuale 24 maggio 2005, avversata dall’attore e a cui AP 2 il 12

luglio 2005 ha dichiarato di aderire, AP 1, rilevando che all’udienza l’attore

aveva affermato di voler utilizzare un altro documento e meglio l’originale del

doc. BB (non agli atti) e non aveva pertanto confermato la volontà di

utilizzare il documento eccepito di falso, ha chiesto che il doc. BB fosse

estromesso dall’incarto.

Con

decisione 25 giugno 2007 il Pretore, preso atto delle risultanze dei

procedimenti penali, compresi quelli della denuncia per truffa e falso in

documenti promossa nel frattempo dai convenuti nei confronti dell’attore, ha

escluso la sussistenza di elementi giustificanti la richiesta estromissione

dagli atti del doc. BB e ha ordinato l’assunzione dal Ministero Pubblico

dell’originale e la riattivazione (nel merito) della procedura.

Avverso

tale giudizio entrambi i convenuti si sono aggravati con appelli datati 14 e 16

agosto 2007, con cui hanno in sostanza chiesto di accogliere l’istanza di estromissione

del doc. BB, in subordine, qualora la decisione concernesse anche l’eccezione

di falso, di accogliere l’eccezione stessa, e in via ancor più subordinata di

riattivare l’istruttoria sull’eccezione di falso.

Con

sentenza 28 agosto 2007 (inc. n. 12.2007.169) questa Camera, rilevato che ai

gravami non era stato concesso l’effetto sospensivo dal giudice adito, li ha a

quel momento dichiarati irricevibili precisando che gli stessi avrebbero potuto

essere esaminati solo con la prima appellazione sospensiva, sempre che gli

appellanti avessero allora dichiarato di mantenerli.

5. Esperita

l’istruttoria di causa e dopo aver indetto l’udienza di dibattimento finale, il

Pretore, con decreto 26 giugno 2009, si è formalmente espresso sull’eccezione

di falso relativa al doc. BB.

Il

giudice di prime cure ha in sostanza rilevato che l’istruttoria aveva

dimostrato che su quel documento era stato replicato il biglietto da visita di AP

1, mentre che non era stato tecnicamente possibile accertare se il segno “X”

davanti al nome di quest’ultimo fosse stato apposto precedentemente o

successivamente alla firma di AP 2. Trattandosi però in entrambi i casi di

alterazioni che semmai configuravano un falso materiale, che in quanto tali non

potevano essere oggetto della procedura di falso di cui all’art. 216 segg. CPC,

di per sé applicabile solo in presenza di falsi formali, ha in definitiva concluso

per la reiezione dell’eccezione.

6. Con

gli appelli 17 e 19 agosto 2009 che qui ci occupano - cui è stato concesso

l’effetto sospensivo - i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio

nel senso di accogliere l’eccezione di falso e di estromettere con ciò il doc.

BB dall’incarto. A loro dire, il Pretore avrebbe misconosciuto che i rimproveri

mossi all’attore si riferivano in realtà a fattispecie costitutive di falso

formale e non di falso materiale, ciò che imponeva di ammettere la ricevibilità

dell’eccezione. Nel merito, l’istruttoria aveva poi chiaramente provato l’esistenza

di un falso formale, nella misura in cui l’originale del doc. BB, che per altro

era stato ridotto nelle sue dimensioni, non recava la riproduzione del

biglietto da visita di AP 1. Quanto all’altra alterazione rimproverata

all’attore, il fatto che quest’ultimo non fosse stato in grado di dimostrare se

il segno “X” davanti al nome “AP 1” fosse stato apposto precedentemente o

successivamente alla firma di AP 2 imponeva a sua volta di concludere a sfavore

dell’attore, cui incombeva l’onere della prova circa l’autenticità del

documento.

7. Delle

osservazioni con cui l’attore postula la reiezione dei due gravami si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

8. Prima

di esaminare gli appelli 17 e 19 agosto 2009, va definito il destino delle

altre impugnative, quelle con cui i convenuti il 14 e 16 agosto 2007, avevano

chiesto la riforma della decisione 25 giugno 2007 ed alle quali il Pretore non

aveva a suo tempo accordato l’effetto sospensivo. Le stesse, come vedremo,

devono essere considerate abbandonate. L’art. 309 cpv. 3 CPC stabilisce in

effetti che nel caso in cui siano state presentate appellazioni non sospensive

di decreti processuali, l’appellante, nel successivo appello sospensivo, deve

dichiarare se mantiene il precedente gravame non sospensivo, che altrimenti si

riterrà abbandonato. Nel caso di specie è vero che negli appelli 17 agosto 2009

(p. 2) e 19 agosto 2009 (p. 3) i convenuti hanno fatto riferimento alle loro

precedenti appellazioni del 16 (recte: 14) e 16 agosto 2007. È però

altrettanto vero che quelle appellazioni sono state menzionate unicamente a

sostegno della richiesta di concessione dell’effetto sospensivo ai gravami

successivi, essendo a loro dire necessario che sull’estromissione del doc. BB

fosse deciso prima del giudizio di merito. Ritenuto che i convenuti non hanno però

dichiarato di voler mantenere quelle impugnative e tanto meno che un giudizio

sulle stesse si imponesse già in questa sede, ne deve conseguire, ai sensi

della predetta norma, la caducità dei precedenti gravami.

A titolo puramente abbondanziale, si osserva che in ogni caso gli

stessi, nella misura in cui non erano divenuti privi d’oggetto - si pensi alla

questione della completazione dell’istruttoria sull’eccezione, nel frattempo portata

a termine, formulata nei gravami in via più subordinata - sarebbero stati destinati

all’insuccesso. È in effetti chiaro che il giudizio 25 giugno 2007 non evadeva

l’eccezione di falso, formalmente risolta solo con la decisione 26 giugno 2009,

per cui la richiesta dei convenuti formulata in via subordinata di dichiarare

falso il doc. BB sarebbe stata dichiarata irricevibile siccome prematura. Quanto

alla richiesta di estromissione del documento formulata in via principale a

seguito della presunta rinuncia dell’attore a volersene prevalere, la stessa

con ogni evidenza sarebbe pure stata respinta. In ordine si osserva che la

decisione pretorile sulla questione costituisce una semplice ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 217) e nemmeno sarebbe appellabile (art. 95

cpv. 1 CPC). Nel merito va rilevato che l’attore, dichiarando all’udienza

preliminare “di voler utilizzare il doc. originale di qui [recte: cui] al doc. BB”, non aveva affatto rinunciato

alla produzione del doc. BB ai sensi dell’art. 217 cpv. 2 CPC, ma aveva

auspicato che l’originale dello stesso, che egli si diceva così disposto a

produrre per comprovarne la conformità con il documento prodotto (cfr. art. 201

seg. CPC), fosse esaminato per appurarne l’autenticità o meno. Che in tal modo

l’attore avesse inteso persistere a volersi servire del documento è per altro

provato dal fatto che il giudice ha successivamente continuato la procedura di

falso, chiedendo alla controparte, che aveva a sua volta risposto

affermativamente, se intendesse mantenere l’eccezione (cpv. 3). Si aggiunga che

il comportamento dei convenuti, i quali hanno poi introdotto la domanda

processuale senza aver in precedenza nulla eccepito all’udienza, non appare

conforme ai dettami della buona fede processuale, che impone alle parti di

prevalersi immediatamente di eventuali violazioni procedurali, in un momento in

cui sia ancora possibile rimediarvi (cfr. DTF 119 Ia 221 consid. 5a).

9. Ciò

premesso, prima di passare in rassegna le censure contenute negli appelli 17 e

19 agosto 2009, vale la pena rammentare che la procedura dell’eccezione di

falso e della verifica di documenti di cui agli art. 216 segg. CPC si estende a

tutti i documenti, siano essi prodotti in originale, in duplicato o in copia

senza alcuna distinzione (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, Vol. II,

n. 4 all’art. 272; II CCA 18 agosto 2003 inc. n. 12.2002.175 pubbl. in NRCP

2004 p. 533; II CCA 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.64 pubbl. in NRCP 2004 p. 504),

e trova applicazione solo nei confronti del documento eccepito

di falso formale e non di falso materiale o di contenuto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 216; II CCA 18 agosto 2003 inc. n.

12.2002.175 pubbl. in NRCP 2004 p. 533; II CCA 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.64

pubbl. in NRCP 2004 p. 504; II CCA 5 giugno 2009 inc. n.

12.2008.223). A norma dell’art. 220 CPC l’eccezione si istruisce nella forma

delle domande processuali (cpv. 1) e l’eccipiente ha veste di attore se si

tratta di documenti pubblici e di convenuto se si tratta di documenti privati

(cpv. 2). In base alla dottrina e alla giurisprudenza l’onere di dimostrare

l’autenticità del documento compete a colui che intende avvalersene in causa (Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed. 1979, p. 333; Frank/Sträuli/Messmer, ZPO, 4ª ed., n. 1 ad § 187; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die

Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5ª ed., n. 2 ad art. 232; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 3 ad art. 216; II CCA 18 agosto 2003 inc.

n. 12.2002.175 pubbl. in NRCP 2004 p. 533).

10. Alla

luce di quanto precede, il giudizio con cui il Pretore ha

concluso per l’irricevibilità dell’eccezione ritenendo che i casi di

alterazioni del doc. BB concretamente rimproverati all’attore configurassero un

falso materiale, non può essere condiviso. È in effetti incontestabile che i

rimproveri mossi all’attore si riferivano in realtà a fattispecie costitutive

di falso formale (secondo la giurisprudenza civile cantonale). La circostanza

che la “X” apposta prima del nome “AP 1” fosse eventualmente stata inserita in epoca successiva, rispettivamente che la scritta apposta in basso a destra

non fosse presente nell’originale del documento, oltretutto poi rimpicciolito, in

quanto semplice fotocopiatura del biglietto da visita di AP 1 poi inserita nel

documento a mo’ di “collage”, attiene in effetti all’autenticità formale del

documento in quanto tale e non del suo contenuto. Questa Camera ha del resto

già avuto modo di precisare che, laddove una parte rimprovera all’altra di aver

apposto una nuova clausola contrattuale successivamente alla firma delle parti,

si è senz’altro in presenza di una fattispecie che imporrebbe di dar avvio alla

procedura di cui all’art. 216 segg. CPC (II CCA 8 giugno 2004 inc. n.

12.2003.64 pubbl. in NRCP 2004 p. 504); lo stesso avviene quando una parte ha

insinuato che una determinata dichiarazione poteva essere la fotocopia di un

montaggio di altri documento originali (II CCA 18 agosto 2003 inc. n.

12.2002.175 pubbl. in NRCP 2004 p. 533).

11. Ammessa

con ciò la ricevibilità dell’eccezione sollevata, resta da esaminare se il doc.

BB sia effettivamente falso.

A

questo stadio della lite non è ormai più contestato che il

doc. BB sia la fotocopia di un precedente documento originale, precedentemente

ridotto nelle sue dimensioni, su cui era stato apposto il biglietto da visita di

AP 1, mentre non é stato tecnicamente possibile accertare se il segno “X”

davanti al nome di quest’ultimo fosse stato apposto precedentemente o

successivamente alla firma di AP 2 (in tal senso cfr. perizie della

Polizia scientifica ticinese e dell’Urkundenlabor della Polizia cantonale di

Zurigo riprese nella decisione pretorile del 25 giugno 2007 p. 3; cfr. pure

ordinanza 25 giugno 2009). Il fatto che nel decreto di non

luogo a procedere del 9 marzo 2006 il procuratore pubblico abbia osservato che lo

scritto sottoposto alla firma di quest’ultima già recasse la “X” con in calce

la fotocopia del biglietto da visita di AP 1 non modifica quanto precede, sia

per il fatto l’attore si è prevalso di quella prova - per altro nemmeno

formalmente assunta agli atti in sede civile, ma semplicemente allegata a una

lettera 15 marzo 2006 dell’attore - per la prima volta e quindi irritualmente

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede (osservazioni p. 4), sia per

il fatto che agli atti non si evince se le circostanze da cui il magistrato

penale aveva concluso per quell’accertamento fossero vere. Si aggiunga che

quell’accertamento, dal quale l’attore stesso non ha comunque tratto

particolari conseguenze (tant’è che egli ha poi pacificamente ammesso che non

era stato possibile determinare se la “X” e la firma fossero state apposte in

epoche differenti, cfr. osservazioni p. 5) e che oltretutto risulta smentito da

tutte le altre risultanze istruttorie, nemmeno sarebbe vincolante per il

giudice civile (art. 53 CO e 112 CPC).

In tali

circostanze deve dunque essere ritenuto provato che il doc. BB, nella misura in

cui è stato ridotto nelle sue dimensioni e riporta il biglietto da visita di AP

1, costituisce effettivamente un falso. Allo stesso modo, non essendo stato

tecnicamente possibile accertare se il segno “X” davanti al nome di AP 1 sia

stato apposto precedentemente o successivamente alla firma di AP 2, occorre pure

concludere per la falsità del segno litigioso, l’attore, gravato dell’onere

della prova in merito all’autenticità dello stesso, non essendo stato in grado

di provare che la “X” fosse stata apposta prima della sottoscrizione dello

scritto.

12. Ciò

non significa però ancora che il doc. BB, in accoglimento dell’eccezione di

falso, debba essere estromesso in maniera pura e semplice dall’incarto, come invece

preteso negli appelli.

È in effetti indubbio che il documento in questione, a prescindere

da queste alterazioni (la riduzione delle sue dimensioni non ha invero

conseguenze pratiche ed è con ciò ininfluente), è autentico e come tale idoneo

a comprovare fatti rilevanti.

La soluzione corretta è in definitiva quella di accogliere solo parzialmente

l’eccezione e di dichiarare falso il doc. BB solo con riferimento alla “X”

apposta prima della firma da parte di AP 2 e nella misura in cui riporta il

biglietto da visita di AP 1, ritenuto che, per il resto, non vi è motivo per

non prenderlo in considerazione.

13. Ne

discende il parziale accoglimento dei gravami dei convenuti nel senso dei

considerandi che precedono.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un

valore litigioso di fr. 325'991.70, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. Gli

appelli 17 agosto 2009 di AP 1 e 19 agosto 2009 di PA 2 sono parzialmente

accolti.

Di

conseguenza il decreto 26 giugno 2009 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio nord è così riformato:

1. In parziale accoglimento

dell’eccezione di falso, il doc. BB è dichiarato falso solo con riferimento

alla “X” apposta prima della firma da parte di AP 2 e nella misura in cui

riporta il biglietto da visita di AP 1.

2. Le

tasse e le spese di giudizio di fr. 250.-, sono caricate all’attore e ai

convenuti (in solido tra loro) in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese per l’appello 17 agosto 2009 di AP 1 consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

300.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste

a carico dell’appellato, compensate le ripetibili di appello.

III. Le spese per l’appello 19 agosto 2009 di AP 2 consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

300.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste

a carico dell’appellato, compensate le ripetibili di appello.

IV. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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