12.2009.153
SA priva dell'ufficio di revisione - richiesta al giudice delle misure necessarie - termine per munirsi di un nuovo ufficio - inadempienza - scioglimento della società - appello
16 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2009.153
Data decisione, Autorità:
16.11.2009, IICCA
Titolo:
SA priva dell'ufficio di revisione - richiesta al giudice delle misure necessarie - termine per munirsi di un nuovo ufficio - inadempienza - scioglimento della società - appello
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO
REVISORE O UFFICIO DI REVISIONE
SOCIETÀ ANONIMA
art. 731b CO
art. 941a CO
art. 154 cpv. 3 ORC
Incarto n.
12.2009.153
Lugano
16 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.222
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 9 giugno 2009
da
AO 1
contro
AP 1
rappr. da PA 1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva
dell’ufficio di revisione, domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito
della quale il Pretore, con ordinanza 26 giugno 2009, ha assegnato alla
convenuta un termine scadente il 31 luglio 2009 per munirsi di un organo di
revisione e per darne comunicazione alla Pretura ritenuto che in caso di
inosservanza si sarebbe proceduto allo scioglimento della società, e, con
sentenza 7 agosto 2009, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato
la liquidazione in via di fallimento;
appellante
la convenuta con atto di appello 24 agosto 2009, con cui chiede, previo
accertamento dell’intervenuto ristabilimento della situazione legale, di
annullare il querelato giudizio nel senso di revocare la dichiarazione di
scioglimento e l’ordine di liquidazione in via di fallimento, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante
non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
che con
istanza 9 giugno 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Bellinzona, chiedendo che nei confronti della società, priva dal
16 marzo 2009 dell’ufficio di revisione a seguito della cancellazione dello
Studio fiduciario F__________ __________ (cfr. doc. A) e invano diffidata sia
per raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C)
a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate
le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che, dopo
aver citato le parti all’udienza di discussione del 25 giugno 2009 a cui nessuna
è comparsa, il Pretore, con ordinanza del giorno seguente, ha assegnato alla
convenuta giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO un termine scadente il successivo 31
luglio per munirsi di un organo di revisione e per darne comunicazione alla
Pretura, precisando che in caso di inosservanza di quanto precedeva si sarebbe
proceduto allo scioglimento della società;
che il
termine del 31 luglio 2009 essendo infruttuosamente scaduto, il Pretore, con
sentenza 7 agosto 2009, in virtù dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha dichiarato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di
fallimento;
che con l’appello
24 agosto 2009 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di revocare la dichiarazione di scioglimento e l’ordine di
liquidazione in via di fallimento, adducendo in sostanza come nel frattempo, a
seguito dello scritto 20 agosto 2009 con cui il precedente ufficio di revisione
dichiarava di ritirare le sue dimissioni, la situazione di legalità sia stata
ripristinata;
che l’istante
non ha presentato osservazioni al gravame;
Considerandi
in diritto:
che
l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto;
che in
questa sede la convenuta non spiega innanzitutto per quale motivo le ragioni di
fatto e di diritto alla base del giudizio pretorile - per altro ineccepibili -
sarebbero errate e con ciò tali da imporre la riforma della sentenza del
giudice di prime cure, sicché il gravame disattende le esigenze di motivazione
imposte, pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), dall’art. 309 cpv. 1 lett.
f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309);
che l’unico
argomento addotto dalla convenuta a sostegno della richiesta di modifica del
giudizio di prime cure, ovvero il fatto che nel frattempo, a seguito dello
scritto 20 agosto 2009 con cui il precedente ufficio di revisione dichiarava di
ritirare le sue dimissioni, la situazione di illegalità sarebbe stata
ripristinata, non giustifica in alcun modo l’accoglimento del gravame;
che in seconda
istanza non è in effetti permessa né la produzione di nuovi documenti né
l’allegazione di nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), per cui lo scritto
20.
agosto 2009 del suo precedente organo di revisione e l’asserito ripristino
della situazione di legalità che ne sarebbe con ciò derivato sono
proceduralmente irriti e non possono essere considerati;
che lo
scritto in questione è oltretutto irrilevante, essendo stato allestito solo all’indirizzo
della convenuta e non essendo stato trasmesso, con copia alla Pretura, all’istante
per le necessarie iscrizioni, che in effetti non risultano essere state concretizzate;
che in
ogni caso l’eventuale ripristino della situazione di legalità, quand’anche fosse
effettivamente intervenuto e quand’anche potesse essere considerato, sarebbe stato
privo di rilevanza, lo stesso essendo comunque avvenuto tardivamente, dopo cioè
la scadenza del termine del 31 luglio 2009, oltre il quale, in caso di
inosservanza, il giudice di prime cure era senz’altro legittimato a dichiarare
lo scioglimento della convenuta;
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale
della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 5;
Rep. 1985 p. 31), seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.
148.
CPC), ritenuto che non si assegnano però ripetibili all’istante, che non ha
presentato osservazioni all’appello;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1.
L’appello 24 agosto 2009 di AP 1 è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 50.-, da anticiparsi dall’appellante,
rimangono a suo carico.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione:
Pretura del Distretto di Bellinzona
Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona
Ufficio
federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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