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Decisione

12.2009.153

SA priva dell'ufficio di revisione - richiesta al giudice delle misure necessarie - termine per munirsi di un nuovo ufficio - inadempienza - scioglimento della società - appello

16 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che con

istanza 9 giugno 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Bellinzona, chiedendo che nei confronti della società, priva dal

16 marzo 2009 dell’ufficio di revisione a seguito della cancellazione dello

Studio fiduciario F__________ __________ (cfr. doc. A) e invano diffidata sia

per raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C)

a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate

le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che, dopo

aver citato le parti all’udienza di discussione del 25 giugno 2009 a cui nessuna

è comparsa, il Pretore, con ordinanza del giorno seguente, ha assegnato alla

convenuta giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO un termine scadente il successivo 31

luglio per munirsi di un organo di revisione e per darne comunicazione alla

Pretura, precisando che in caso di inosservanza di quanto precedeva si sarebbe

proceduto allo scioglimento della società;

che il

termine del 31 luglio 2009 essendo infruttuosamente scaduto, il Pretore, con

sentenza 7 agosto 2009, in virtù dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha dichiarato lo

scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di

fallimento;

che con l’appello

24 agosto 2009 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato

giudizio nel senso di revocare la dichiarazione di scioglimento e l’ordine di

liquidazione in via di fallimento, adducendo in sostanza come nel frattempo, a

seguito dello scritto 20 agosto 2009 con cui il precedente ufficio di revisione

dichiarava di ritirare le sue dimissioni, la situazione di legalità sia stata

ripristinata;

che l’istante

non ha presentato osservazioni al gravame;

Considerandi

in diritto:

che

l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto;

che in

questa sede la convenuta non spiega innanzitutto per quale motivo le ragioni di

fatto e di diritto alla base del giudizio pretorile - per altro ineccepibili -

sarebbero errate e con ciò tali da imporre la riforma della sentenza del

giudice di prime cure, sicché il gravame disattende le esigenze di motivazione

imposte, pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), dall’art. 309 cpv. 1 lett.

f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309);

che l’unico

argomento addotto dalla convenuta a sostegno della richiesta di modifica del

giudizio di prime cure, ovvero il fatto che nel frattempo, a seguito dello

scritto 20 agosto 2009 con cui il precedente ufficio di revisione dichiarava di

ritirare le sue dimissioni, la situazione di illegalità sarebbe stata

ripristinata, non giustifica in alcun modo l’accoglimento del gravame;

che in seconda

istanza non è in effetti permessa né la produzione di nuovi documenti né

l’allegazione di nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), per cui lo scritto

20.

agosto 2009 del suo precedente organo di revisione e l’asserito ripristino

della situazione di legalità che ne sarebbe con ciò derivato sono

proceduralmente irriti e non possono essere considerati;

che lo

scritto in questione è oltretutto irrilevante, essendo stato allestito solo all’indirizzo

della convenuta e non essendo stato trasmesso, con copia alla Pretura, all’istante

per le necessarie iscrizioni, che in effetti non risultano essere state concretizzate;

che in

ogni caso l’eventuale ripristino della situazione di legalità, quand’anche fosse

effettivamente intervenuto e quand’anche potesse essere considerato, sarebbe stato

privo di rilevanza, lo stesso essendo comunque avvenuto tardivamente, dopo cioè

la scadenza del termine del 31 luglio 2009, oltre il quale, in caso di

inosservanza, il giudice di prime cure era senz’altro legittimato a dichiarare

lo scioglimento della convenuta;

che la

tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale

della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 5;

Rep. 1985 p. 31), seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.

148.

CPC), ritenuto che non si assegnano però ripetibili all’istante, che non ha

presentato osservazioni all’appello;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 24 agosto 2009 di AP 1 è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 50.-, da anticiparsi dall’appellante,

rimangono a suo carico.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione:

Pretura del Distretto di Bellinzona

Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona

Ufficio

federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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