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Decisione

12.2009.154

Appalto - mercede

28 giugno 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nel corso del mese di giugno 2001 AO 1 ha commissionato all'impresa __________ l'esecuzione di opere (posa di pavimenti, rivestimento di

una scala e sistemazione delle piastrelle della piscina) sull'immobile di

proprietà della moglie V__________ sito a __________ (part. n. __________).

A fronte di fatture per complessivi fr. 31'281,55, AO 1 ha notificato alla ditta esecutrice una serie di difetti, assegnandole un termine per l'esecuzione

a regola d'arte, rispettivamente la riparazione.

B. Con petizione 13 marzo 2006 AO 1 ha chiesto in via principale di commissionare ad una ditta terza la riparazione dei difetti riscontrati e di

condannare __________ al versamento di un anticipo dei relativi costi, pari ad

almeno fr. 86'300.-. In via subordinata egli ha chiesto la riduzione della

mercede per un importo identico e la condanna della convenuta al pagamento

dell'importo di fr. 70'879,40.

La convenuta si è inizialmente opposta alla domanda, dichiarandosi poi

disposta, in sede di conclusione, a riconoscere la pretesa limitatamente a fr.

19'324,40, oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2006.

C. La Pretora, con sentenza 9 luglio 2009, ha parzialmente accolto la petizione, condannando __________, nel frattempo divenuta AP 1 a seguito di modifica della ragione sociale, al versamento di fr. 34'750.-, pari ai costi di

rifacimento della scala e della pavimentazione interna alla casa, suddividendo

in base alla soccombenza la tassa di giustizia di fr. 6'000.-- e le spese, e

condannando altresì l'attore a versare alla convenuta un'indennità per

ripetibili di fr. 1'100.--.

D. Contro la decisione pretorile la convenuta è insorta con appello 25

agosto 2009 nel quale essa propone la riforma del giudizio impugnato nel senso

di accogliere parzialmente la petizione limitatamente a fr. 19'324,40, con

conseguente modifica della ripartizione di tassa di giustizia e spese, nonché aumento

dell'indennità per ripetibili a fr. 2'000.-. L'appellante non protesta

ripetibili in questa sede.

Con osservazioni 6 ottobre 2009 la parte appellata propone il rigetto integrale

dell'appello con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La

decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la

procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di

procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Il primo giudice, facendo proprie le

risultanze della perizia giudiziaria, ha ritenuto che la pavimentazione interna

all'abitazione e il rivestimento della scala sono difettose, negando invece che

possa essere ravvisato un difetto nell'intervento di sistemazione della

piscina. In applicazione dell'art. 366 cpv. 2 CO, la Pretora ha riconosciuto il

diritto del committente ad affidare ad un terzo la riparazione del difetto alla

scala, opera non ancora terminata, definendo in fr. 6'017,60 il costo da

anticipare da parte dell'appaltatore, sulla base della quantificazione

risultante dal referto peritale. Con riferimento ai difetti riscontrati al

pavimento, tenuto conto della mora dell'appaltatore al quale era stato

assegnato dal committente un congruo termine per procedere all'intervento

riparatore, la Pretora ha inoltre condannato la convenuta a rifondere ulteriori

fr. 28'732,40, pari al costo di rifacimento quantificato dal perito giudiziario.

3.

Con l'atto d'appello la convenuta non

contesta le conclusioni pretorili in merito ai difetti e alla quantificazione

del costo per la loro riparazione. L'appellante si limita a rimproverare alla

Pretora di aver inspiegabilmente ignorato, nelle sue considerazioni e

conclusioni, il valore delle opere prestate nell'ambito del contratto d'appalto.

Questo ammonterebbe a fr. 31'281,55, di cui fr. 15'860,95 già corrisposti,

circostanza mai contestata dall'attore che anzi vi avrebbe espressamente fatto

riferimento nei suoi allegati. Infatti, ancora con le conclusioni 30 giugno 2009, a fronte di un minor valore delle opere da lui quantificato in fr. 86'300.-, l'attore avrebbe proceduto

alla deduzione del valore delle opere eseguite e non ancora pagate (fr. 31'281,55

./. 15'860,95) quantificando così la pretesa in soli fr. 70'879,40.

A mente dell'appellante la Pretora avrebbe quindi dovuto seguire la stessa

impostazione e applicare lo stesso calcolo, sostituendo semplicemente un

addendo, ovvero inserendo il minor valore accertato dal perito giudiziario in

fr. 34'750.- al posto di quello preteso dall'attore di fr. 86'300.-. Sulla base

del risultato che ne scaturirebbe, la petizione andrebbe pertanto accolta

limitatamente a fr. 19'329,40, oltre interessi. A mente dell'appellante, il

silenzio del giudizio pretorile lascia supporre una dimenticanza, da sanare con

il giudizio riformatore d'appello.

4.

La censura non può essere accolta, già

per il fatto che la tesi dell'appellante non risulta né concettualmente corretta,

né corrispondente a quanto effettivamente emerge dagli allegati di causa. Infatti,

il calcolo a cui la censura si riferisce è relativo alla domanda di petizione

formulata in via subordinata, con la quale l'attore aveva avanzato una duplice

pretesa: la riduzione di almeno fr. 86'300.- della mercede dovuta e la contestuale

condanna al versamento di fr. 70'879,40. A mente dell'attore, quest'ultima

somma comprenderebbe anche la richiesta di restituzione di fr. 15'860,95 già

versati quali acconto, e quindi fruttiferi di interessi di mora del 5%.

A prescindere dalla correttezza di tale calcolo, invero non molto lineare e non

esente da contraddizioni, non vi è elemento alcuno che permetta di dedurre

dalle allegazioni e dalle domande dell'attore una qualsivoglia disponibilità a riconoscere

una remunerazione per il lavoro svolto dalla convenuta. Infatti, già solo

l'accoglimento della prima parte della domanda subordinata comporta

l'azzeramento della mercede eventualmente dovuta per l'opera eseguita (che la

stessa appellante ha quantificato in soli fr. 31'281,55, pari alla somma delle

fatture emesse). Il fatto che nel formulare l'ulteriore complementare pretesa

l'attore si sia limitato a fr. 70'879,40 (importo comprendente l'acconto di fr.

15'420,60 già versato), non può quindi in alcun modo essere considerato quale

esplicito o implicito riconoscimento di essere debitore di una mercede per il

lavoro svolto.

5.

A prescindere da quanto sopra, la

censura va comunque respinta poiché la Pretora ha condannato l'appellante in accoglimento

parziale della domanda formulata in via principale con la petizione, avendo

accertato l'esistenza di un credito pari al costo che l'attore dovrà sostenere

per far eseguire da una ditta terza il rifacimento della scala e della

pavimentazione interna.

Già per questo motivo non può essere rimproverato alla Pretora di non aver

fatto proprio un ragionamento e un metodo di calcolo riferiti ad altra

allegazione e pretesa.

6.

A titolo abbondanziale, per chiarire

l'apparente lacuna o contraddizione del calcolo su cui si fonda il giudizio

impugnato, va rilevato come effettivamente la Pretora non abbia affrontato

esplicitamente la questione della corretta remunerazione della parte di lavoro

svolta in conformità al contratto, rispettivamente non abbia statuito nel

merito dell'eventuale diritto alla restituzione di parte dell'acconto versato

in eccesso dal committente dell'opera. Di ciò non può comunque dolersene

l'appellante, che si è visto saldare in data 13 agosto 2001 la fattura di fr.

5'860,95 per l'intervento alla piscina (doc. 1 e 4), ovvero l'unico lavoro non

risultato difettoso, e ha pure trattenuto l'acconto di fr. 10'000.- in

precedenza incassato per gli altri lavori eseguiti. La circostanza è quindi ininfluente

ai fini del presente giudizio, l'attore avendo comunque rinunciato a formulare

appello contro il giudizio pretorile che non ha statuito in merito ad un suo

eventuale credito a questo titolo.

7.

L'appello, infondato, deve quindi

essere respinto e la sentenza impugnata va confermata. Tassa di giustizia,

spese e ripetibili seguono la soccombenza giusta l'art. 148 CPC e sono quindi a

carico dell'appellante, tenuto conto di un valore litigioso ammontante a fr.

15'425,60 (fr. 34'750.- ./. fr. 19'324,40).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia

1.

L’appello

25.

agosto 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

1'000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere

all'attore fr. 600.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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