12.2009.155
Licenziamento. Indennità per disdetta abusiva
14 settembre 2009Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.155
Data decisione, Autorità:
14.09.2009, IICCA
Titolo:
Licenziamento. Indennità per disdetta abusiva
DISDETTA ABUSIVA
INDENNITÀ
LICENZIAMENTO / DISDETTA
336a CO
Incarto n.
12.2009.155
Lugano
14 settembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.1504
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 26
novembre 2007 da
AP 1
patrocinata dalla
lic. iur. __________, PA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 1
patrocinata dall'
PA 2
con cui
l’istante ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 10'000.- a titolo di
riparazione del torto morale e un'indennità per licenziamento abusivo da stabilire
dal giudice;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 17 agosto 2009 ha
respinto;
appellante
l'istante che con atto di appello 28 agosto 2009 chiede che sia constatata la nullità
della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo
giudizio;
l'appello
non è stato intimato alla parte appellata;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: 1. AP 1 è entrata alle dipendenze della RA 1 il 2 novembre 1984. A
far tempo da luglio 2000 essa è stata posta al beneficio di una rendita AI a
causa di "turbe depressivo-ansiose".
A partire
dal mese di maggio 2006 il clima di lavoro si è poi deteriorato, a detta della
dipendente a causa di pressioni e maltrattamenti (mobbing) ai quali essa
sarebbe stata sottoposta sul posto di lavoro da parte della gerente del
negozio. Dal 22 maggio 2006 la dipendente è stata dichiarata totalmente inabile
al lavoro fino a metà del 2007, quando è stato accertato un grado di invalidità
del 76 %.
Con
lettera 5 febbraio 2007 RA 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al
31 maggio 2007, disdetta alla quale G__________ C__________ si è opposta,
considerandola abusiva.
2. Con
istanza 26 novembre 2007 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
della somma di fr. 10'000.- a titolo di riparazione del torto morale e di
un'indennità per licenziamento abusivo stabilita dal giudice. L'istante ha
addotto che il suo stato di salute sarebbe peggiorato a far tempo dal novembre
2005 a causa del comportamento della gerente del negozio nel quale essa
lavorava, che l'avrebbe sottoposta a comportamenti squalificanti e lesivi della
personalità, comportamenti tanto gravi da provocare in lei una reazione
depressiva con conseguente inabilità lavorativa. Nonostante la situazione fosse
stata segnalata alla datrice di lavoro, questa non avrebbe adottato i
provvedimenti che si imponevano per risolvere i problemi, provvedendo invece al
suo licenziamento. L'atteggiamento anticontrattuale della datrice di lavoro avrebbe
causato un importante danno alla salute psichica dell'istante, danno per il
quale essa ritiene di aver diritto ad una riparazione morale, che quantifica in
fr. 10'000.-. L'istante considera poi censurabile il comportamento della
convenuta che non avrebbe tutelato la sua personalità, procedendo invece a
notificarle la disdetta del rapporto di lavoro. Ciò renderebbe abusiva la
disdetta, e giustificherebbe la condanna della datrice di lavoro al versamento
dell'indennità prevista dall'art. 336a CO, la cui entità è da stabilire secondo
l'equo apprezzamento del giudice, in aggiunta alla riparazione del torto
morale.
3. La
parte convenuta si è opposta all'istanza, contestando sia l'esistenza di un
atto illecito da parte della gerente del negozio dal quale dipendeva l'istante
sia l'abusività della disdetta, sia ancora l'esistenza di un nesso di causa tra
le patologie di cui soffre la controparte e i suoi rapporti con i superiori in
ambito lavorativo.
Con le
conclusioni di causa entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
4. Con
sentenza 17 agosto 2009 il Pretore ha respinto l'istanza. Il primo giudice ha
considerato irricevibile la domanda di risarcimento fondata sull'art. 336a CO
perché non quantificata. In merito alla domanda di un risarcimento per torto
morale ha invece osservato che il risarcimento per violazione della personalità
previsto dagli art. 49 e 328 CO non può essere cumulato all'indennità chiesta
in applicazione dell'art. 336a CO, già comprensiva del risarcimento per tutte
le violazioni della personalità del lavoratore che derivano dalla disdetta
abusiva del contratto di lavoro, salvo nei casi in cui l'importo massimo di 6
mensilità non costituisca riparazione sufficiente, ciò che presuppone
l'esistenza di situazioni particolarmente gravi, in concreto non verificate.
Inoltre, non essendo possibile riconoscere l'indennità per ingiusto
licenziamento, neppure sarebbe possibile entrare nel merito della richiesta di
risarcimento del torto morale.
5. Con
appello 28 agosto 2009 l'istante chiede che sia constatata la nullità della
decisione impugnata e che gli atti siano rinviati al primo giudice per un nuovo
giudizio.
L'appello
non è stato intimato alla controparte.
6. Quale
unica domanda d'appello, la ricorrente chiede di ritornare gli atti al Pretore
perché abbia a procedere all'istruzione della causa.
L'art.
326 CPC prevede che la parte può chiedere, unitamente all'appello di merito,
l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore se siano stati
fatti degli atti nulli e se le sia stata negata ingiustamente una restituzione
in intero. Nel caso concreto non sono manifestamente dati i presupposti per
l'annullamento della sentenza, né l'appellante ne indica alcuno, sicché la
domanda dev'essere respinta.
La domanda neppure soddisfa il precetto di cui all'art. 309 cpv. 2
litt. e CPC in virtù del quale l'appello deve contenere le precise domande
intese alla modifica della sentenza impugnata (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309 CPC).
7. A
prescindere dalle considerazioni che precedono, anche nel merito l'appello
appare destinato all'insuccesso.
7.1 Contrariamente
a quanto sostiene l'appellante la quantificazione della domanda di causa non è
un presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio in ogni stadio di
causa. Neppure il Pretore era tenuto ad assegnare alla parte un termine per
rimediare alla mancanza.
7.2 In merito alla quantificazione della domanda, si rileva
poi che la giurisprudenza cantonale pregressa riteneva che la domanda
giudiziale intesa a ottenere l'indennità per licenziamento abusivo (e lo stesso
valeva per quella riguardante il licenziamento immediato ingiustificato, la
relativa pretesa rivestendo lo stesso carattere giuridico) non doveva
necessariamente contenere la sua quantificazione, poiché tale valutazione
spettava unicamente al giudice (Rep. 1998 n. 61). Essa non concerneva tuttavia
le altre pretese salariali, che andavano quindi quantificate. Tale prassi si
fondava sulle opinioni della dottrina dominante e sul fatto che la
giurisprudenza, inizialmente restia a permettere al lavoratore di non
quantificare questa indennità (JAR 1991, 339), sembrava muoversi in questa
direzione (JAR 1994, 238 e 308). Se non che, il Tribunale federale ha precisato
(DTF 131 III 243 consid. 5.2) che – poiché l'art. 336a cpv. 2 CO, e quindi
anche il parallelo art. 337c cpv. 3 CO, attribuisce al giudice l'apprezzamento
sulle conseguenze giuridiche e non quello riguardante l'accertamento dei fatti
determinanti (come invece è per l'art. 42 cpv. 2 CO) – è contrario al diritto
federale permettere una domanda non cifrata riguardante l'indennità per
licenziamento abusivo o licenziamento in tronco ingiustificato. La conseguenza
è che un’istanza non cifrata,
contraria quindi al principio dell'onere di quantificare la domanda (art. 165
cpv. 2 lett. g CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 11 e 12 ad art. 78 ; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 49 ad art. 78), comporta
la sua reiezione (art. 97 n. 4 e 99 cpv. 2 CPC), come già spiegato da questa
Camera (II CCA, sentenze inc. 12.2007.245 del 29 gennaio 2008 e inc. 12.2008.99
del 18 settembre 2008).
Nella
misura in cui l'appellante censura la decisione impugnata rimproverando al
Pretore di aver dichiarato irricevibile a torto la domanda di riconoscere
un'indennità per licenziamento ingiustificato, l'appello è quindi infondato,
neppure potendosi sostenere che così facendo il primo giudice sarebbe incorso
in un formalismo eccessivo.
7.3 Neppure va
sentita l'appellante laddove, non senza disinvoltura, sostiene che sarebbe
stato implicito che l'indennità chiesta per il licenziamento corrispondeva al
massimo previsto dalla legge - facilmente calcolabile - stante che la
l'indennità pretesa per lesione della personalità può essere chiesta in base
alla giurisprudenza federale solo qualora l'importo massimo dell'indennità
dovuta in applicazione dell'art. 336a CO non costituisce riparazione
sufficiente. In effetti, con la propria istanza la qui appellante aveva posto in
primo piano la domanda di risarcimento del torto morale, anteponendola alla domanda
di risarcimento fondata sull'art. 336a CO il cui versamento ha chiesto "…
in aggiunta alla riparazione del torto morale …". Essa neppure si era avveduta
che un'ulteriore indennità fondata sull'art. 49 CO riveste carattere
d'eccezione, tanto che essa non ha fatto alcun accenno alla circostanza - che
avrebbe dovuto addurre ancor prima che provare - che l'indennità chiesta in
applicazione dell'art. 336a CO non era sufficiente e perlomeno indicarne i
motivi. Né peraltro essa spiega perché, se - come sostiene - la richiesta
dell'indennità massima consentita era implicita, essa non l'ha precisato,
indicando invece che la stessa doveva essere determinata dal giudice.
Su questo
punto l'istanza essendo irricevibile, neppure era necessario pronunciarsi sul
problema dell'abusività della disdetta, l'istanza essendo comunque da
respingere.
7.4 Pure
corretta appare quindi la decisione impugnata nella misura in cui il Pretore non
si è pronunciato sulla domanda di indennità per torto morale. L'irricevibilità
della domanda di indennità per ingiusto licenziamento non permette in effetti
di stabilire se la stessa sia sufficiente oppure se vi sia spazio per un
ulteriore risarcimento in applicazione dell'art. 49 CO. Peraltro, l'appellante
neppure indica per quali ragioni l'indennità fondata sull'art. 336a CO sarebbe
insufficiente tanto da imporre un ulteriore risarcimento.
8. Per
Fatti
i motivi che precedono, l'appello, manifestamente infondato, può essere
respinto senza prima intimarlo alla controparte (art. 313 bis CPC). Non si
Considerandi
prelevano tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC) e
non si assegnano ripetibili alla parte appellata alla quale l'appello neppure è
stato intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 CPC,
pronuncia: 1. L’appello 28
agosto 2009 di AP 1 è nullo.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster