12.2009.157
Licenziamento - indennità per disdetta abusiva - obbligo di quantificazione
14 settembre 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2009.157
Data decisione, Autorità:
14.09.2009, IICCA
Titolo:
Licenziamento - indennità per disdetta abusiva - obbligo di quantificazione
DISDETTA ABUSIVA
art. 336a CO
Incarto n.
12.2009.157
Lugano
14 settembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.134
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 25
gennaio 2007 (recte: 2008) da
AP 1
patrocinata
dallo PA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 1
patrocinata dall'
PA 2
con cui
l’istante ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 5'000.- a titolo di
riparazione del torto morale e un'indennità per licenziamento abusivo da
stabilire dal giudice;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 17 agosto 2009 ha
respinto;
appellante
l'istante che con atto di appello 28 agosto 2009 chiede che sia constatata la
nullità della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per
nuovo giudizio;
l'appello
non è stato intimato alla parte appellata;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: 1. AP 1 è entrata alle dipendenze della AO 1 il 2 novembre 1982 in
qualità di venditrice. Alla fine del 2005, il clima di lavoro si sarebbe poi
deteriorato, a detta della dipendente a causa di pressioni e maltrattamenti
(mobbing) ai quali essa sarebbe stata sottoposta sul posto di lavoro da parte
della sua nuova superiore gerarchica.
A far
tempo da dicembre AP 1 è stata completamente inabile al lavoro per vari
periodi.
In
occasione di un colloquio avvenuto il 30 gennaio 2007 le parti hanno quindi
concordato la fine del rapporto contrattuale, confermata con lettera del giorno
successivo. Il rapporto di lavoro, procrastinato a seguito della malattia della
dipendente, è poi cessato il 31 luglio 2007.
AP 1 si è
poi opposta alla disdetta considerandola abusiva.
2. Con
istanza 25 gennaio 2007 (recte: 2008) AP 1 ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento della somma di fr. 5'000.- a titolo di riparazione del
torto morale e di un'indennità per licenziamento abusivo stabilita dal giudice.
L'istante adduce che il suo di salute sarebbe peggiorato a causa del
comportamento della sua superiore gerarchica, che l'avrebbe sottoposta a
comportamenti squalificanti e lesivi della personalità, comportamenti tanto
gravi da provocare in lei una reazione depressiva con conseguente inabilità
lavorativa. Nonostante la situazione fosse stata segnalata alla datrice di
lavoro, questa non avrebbe adottato i provvedimenti che si imponevano per
risolvere i problemi, provvedendo invece al suo licenziamento. L'atteggiamento
anticontrattuale della datrice di lavoro avrebbe causato un importante danno
alla salute psichica dell'istante, danno per il quale essa ritiene di aver
diritto ad una riparazione morale, che quantifica in fr. 5'000.-. L'istante
considera poi censurabile il comportamento della convenuta che non avrebbe
tutelato la sua personalità, procedendo invece a notificarle la disdetta del
rapporto di lavoro. Ciò renderebbe abusiva la disdetta, e giustificherebbe la
condanna della datrice di lavoro al versamento dell'indennità prevista
dall'art. 336a CO, la cui entità è da stabilire secondo l'equo apprezzamento
del giudice, in aggiunta alla riparazione del torto morale.
3. La
parte convenuta si è opposta all'istanza, contestando l'esistenza del preteso
mobbing e rilevando che la situazione di disagio venutasi a creare sul posto di
lavoro era dovuta al comportamento della dipendente, che aveva dato origine a
numerosi richiami e ammonimenti. Per il resto contesta sia l'abusività della
disdetta, sia ancora l'esistenza di un nesso di causa tra le patologie di cui
soffre la controparte e l'agire della datrice di lavoro.
Con le
conclusioni di causa entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
4. Con
sentenza 17 agosto 2009 il Pretore ha respinto l'istanza. Il primo giudice ha
considerato irricevibile la domanda di risarcimento fondata sull'art. 336a CO
perché non quantificata. In merito alla domanda di un risarcimento per torto
morale ha invece osservato che il risarcimento per violazione della personalità
previsto dagli art. 49 e 328 CO non può essere cumulato all'indennità chiesta
in applicazione dell'art. 336a CO, già comprensiva del risarcimento per tutte
le violazioni della personalità del lavoratore che derivano dalla disdetta
abusiva del contratto di lavoro, salvo nei casi in cui l'importo massimo di 6
mensilità non costituisca riparazione sufficiente, ciò che presuppone
l'esistenza di situazioni particolarmente gravi, in concreto non verificate.
Inoltre, non essendo possibile riconoscere l'indennità per ingiusto
licenziamento, neppure sarebbe possibile entrare nel merito della richiesta di
risarcimento del torto morale.
5. Con
appello 28 agosto 2009 l'istante chiede che sia constatata la nullità della
decisione impugnata e che gli atti siano rinviati al primo giudice per un nuovo
giudizio.
L'appello
non è stato intimato alla controparte.
6. Quale
unica domanda d'appello, la ricorrente chiede di ritornare gli atti al Pretore
perché abbia a procedere all'istruzione della causa.
L'art.
326 CPC prevede che la parte può chiedere, unitamente all'appello di merito,
l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore se siano stati
fatti degli atti nulli e se le sia stata negata ingiustamente una restituzione
in intero. Nel caso concreto non sono manifestamente dati i presupposti per
l'annullamento della sentenza, né l'appellante ne indica alcuno, sicché la
domanda dev'essere respinta.
La domanda neppure soddisfa il precetto di cui all'art. 309 cpv. 2
litt. e CPC in virtù del quale l'appello deve contenere le precise domande
intese alla modifica della sentenza impugnata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000 n. 13 ad art. 309 CPC).
7. A
prescindere dalle considerazioni che precedono, anche nel merito l'appello
appare destinato all'insuccesso.
7.1 Contrariamente
a quanto sostiene l'appellante la quantificazione della domanda di causa non è
un presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio in ogni stadio di
causa. Neppure il Pretore era tenuto ad assegnare alla parte un termine per
rimediare alla mancanza.
7.2 In merito alla quantificazione della domanda, si rileva poi che la
giurisprudenza cantonale pregressa riteneva che la domanda giudiziale intesa a
ottenere l'indennità per licenziamento abusivo (e lo stesso valeva per quella
riguardante il licenziamento immediato ingiustificato, la relativa pretesa
rivestendo lo stesso carattere giuridico) non doveva necessariamente contenere
la sua quantificazione, poiché tale valutazione spettava unicamente al giudice
(Rep. 1998 n. 61). Essa non concerneva tuttavia le altre pretese salariali, che
andavano quindi quantificate. Tale prassi si fondava sulle opinioni della
dottrina dominante e sul fatto che la giurisprudenza, inizialmente restia a
permettere al lavoratore di non quantificare questa l'indennità (JAR 1991, 339)
sembrava muoversi in questa direzione (JAR 1994, 238 e 308). Se non che, il
Tribunale federale ha precisato (DTF 131 III 243 consid. 5.2) che – poiché
l'art. 336a cpv. 2 CO, e quindi anche il parallelo art. 337c cpv. 3 CO,
attribuisce al giudice l'apprezzamento sulle conseguenze giuridiche e non
quello riguardante l'accertamento dei fatti determinanti (come invece è per
l'art. 42 cpv. 2 CO) – è contrario al diritto federale permettere una domanda
non cifrata riguardante l'indennità per licenziamento abusivo o licenziamento
in tronco ingiustificato. La conseguenza è che un’istanza non cifrata, contraria quindi al principio dell'onere di
quantificare la domanda (art. 165 cpv. 2 lett. g CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 11 e 12 ad art. 78 ; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 49 ad art. 78), comporta la sua
reiezione (art. 97 n. 4 e 99 cpv. 2 CPC), come già spiegato da questa Camera
(II CCA, sentenze inc. 12.2007.245 del 29 gennaio 2008 e inc. 12.2008.99 del 18
settembre 2008).
Nella
misura in cui l'appellante censura la decisione impugnata rimproverando al
Pretore di aver dichiarato irricevibile a torto la domanda di riconoscere
un'indennità per licenziamento ingiustificato, l'appello è quindi infondato,
neppure potendosi sostenere che, così facendo, il primo giudice sarebbe incorso
in un formalismo eccessivo.
7.3 Neppure
va sentita l'appellante laddove, non senza disinvoltura, sostiene che sarebbe
stato implicito che l'indennità chiesta per il licenziamento corrispondeva al
massimo previsto dalla legge - facilmente calcolabile - stante che la
l'indennità pretesa per lesione della personalità può essere chiesta in base
alla giurisprudenza federale solo qualora l'importo massimo dell'indennità
dovuta in applicazione dell'art. 336a CO non costituisce riparazione
sufficiente. In effetti, con la propria istanza la qui appellante aveva posto
in primo piano la domanda di risarcimento del torto morale, anteponendola alla
domanda di risarcimento fondata sull'art. 336a CO il cui versamento ha chiesto
"… in aggiunta alla riparazione del torto morale …". Essa neppure si
era avveduta che un'ulteriore indennità fondata sull'art. 49 CO riveste
carattere d'eccezione, tanto che essa non ha fatto alcun accenno alla
circostanza - che avrebbe dovuto addurre ancor prima che provare - che
l'indennità chiesta in applicazione dell'art. 336a CO non era sufficiente e
perlomeno indicarne i motivi. Né peraltro essa spiega perché, se - come
sostiene - la richiesta dell'indennità massima consentita era implicita, essa
non l'ha precisato, indicando invece che la stessa doveva essere determinata
dal giudice.
Su questo
punto l'istanza essendo irricevibile, neppure era necessario pronunciarsi sul
problema dell'abusività della disdetta, l'istanza essendo comunque da
respingere.
7.4 Pure
corretta appare quindi la decisione impugnata nella misura in cui il Pretore
non si è pronunciato sulla domanda di indennità per torto morale.
L'irricevibilità della domanda di indennità per ingiusto licenziamento non
permette in effetti di stabilire se la stessa sia sufficiente oppure se vi sia
spazio per un ulteriore risarcimento in applicazione dell'art. 49 CO. Peraltro,
l'appellante neppure indica per quali ragioni l'indennità fondata sull'art.
336a CO sarebbe insufficiente tanto da imporre un ulteriore risarcimento.
8. Per
Fatti
i motivi che precedono, l'appello, manifestamente infondato, può essere
respinto senza prima intimarlo alla controparte (art. 313 bis CPC). Non si
Considerandi
prelevano tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC) e
non si assegnano ripetibili alla parte appellata alla quale l'appello neppure è
stato intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 CPC,
pronuncia: 1. L’appello 28
agosto 2009 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. AP 1.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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