Lexipedia

Decisione

12.2009.158

Appalto - mercede - onere della prova - perizia giudiziaria

12 settembre 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione 22 giugno 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento dell’importo di fr. 132'243,75, oltre interessi, quale residuo

della mercede per i lavori eseguiti, nonché l’iscrizione definitiva

dell’ipoteca legale degli artigiani, già iscritta in via provvisoria, per il

medesimo importo. Essa ha sostenuto di aver eseguito, oltre ai lavori previsti

dai contratti d’appalto sottoscritti (doc. C e D), molte ulteriori prestazioni

aggiuntive, originate dalle modifiche di ordinazione operate dai committenti.

Il dettaglio dei relativi costi supplementari sarebbe contenuto nella fattura

finale, comprensiva di alcune fatture parziali già emesse, riconosciute e in

parte pagate dai committenti.

C. Con risposta 11 settembre 2006 i convenuti si sono opposti alla

petizione, chiedendo anzitutto la reiezione in ordine della domanda

condannatoria formulata nei confronti di AP 2, per carenza di legittimazione

passiva, il convenuto non essendo parte nel contratto di appalto stipulato

dalla moglie AP 1 con l'attrice. Nel merito, essi hanno contestato il credito

oggetto di causa, chiedendo di respingere integralmente la domanda e di

ordinare al competente Ufficio la cancellazione dell'annotazione di ipoteca

legale provvisoria a carico del fondo in oggetto.

Con replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e

domande. Esperita l'istruttoria, le parti si sono confermate nei rispettivi

memoriali conclusivi. La pretesa dell'attrice è stata ridotta in complessivi

fr. 103'491,53 oltre interessi, con domanda di iscrizione di ipoteca legale

definitiva limitata a fr. 102'781,53, oltre interessi.

D. Con sentenza 7 luglio 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione, condannando AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 100'004,90, oltre

interessi al 5% su fr. 99'304,90 a partire dal 22 giugno 2006 e su fr. 700.- a

partire dal 14 marzo 2006, facendo ordine all'Ufficiale dei registri di Locarno

di iscrivere in maniera definitiva sul fondo part. __________ RFD di __________

l’ipoteca legale per l'importo di fr. 99'304,90, oltre interessi al 5% a

partire dal 22 giugno 2206 (recte: 2006).

Preliminarmente il giudice di prime cure ha rigettato la tesi relativa alla

mancanza di legittimazione passiva del convenuto AP 2, ravvisando senza dubbio

una conclusione tacita del contratto di appalto anche da parte sua.

Nel merito della pretesa avanzata a titolo di saldo della mercede, ribadito il

disposto dell'art. 8 CC in merito all'onere della prova, il Pretore ha

esaminato le obiezioni dei convenuti e le richieste di deduzioni per lavori

previsti nel capitolato e non eseguiti o eseguiti a costi inferiori, nonché

relative a lavori indebitamente oggetto di fatturazione supplementare benché

già compresi nel contratto con prezzo globale. Passate in rassegna le poste

della liquidazione finale, grazie all'ausilio del referto peritale, dal quale

si è peraltro parzialmente distanziato su uno specifico aspetto alla luce delle

dichiarazioni dei testi, il giudizio pretorile ha riconosciuto sostanzialmente

le singole pretese ancora contestate. Respinta di conseguenza la domanda intesa

ad ottenere la riduzione della mercede, i convenuti sono stati condannati

solidalmente al pagamento del saldo residuo.

E.

Con appello 28 agosto 2009 i convenuti

postulano che il giudizio di prima istanza venga riformato nel senso di accogliere

parzialmente la petizione, limitatamente a fr. 25'565,40, riducendo di

conseguenza anche l'importo dell'ipoteca legale da iscrivere in via definitiva.

Riepilogati i fatti salienti e ribadite le tesi già esposte in

precedenza, gli appellanti censurano anzitutto in termini generali la modalità

con cui il Pretore ha passato in rassegna le poste di liquidazione finale

contestate, facendo capo alla perizia giudiziale. Tale modo di procedere

sarebbe incompleto poiché sarebbe mancata "un'attenta e critica lettura

delle altre emergenze istruttorie, segnatamente delle audizioni testimoniali

una delle quali, quella della __________, è a dir poco fondamentale" (appello,

pag. 5 n. 4). Come indicato dallo stesso perito, la documentazione agli atti

non sarebbe inoltre stata chiara e concludente. Passando in rassegna le singole

opere contestate, secondo la suddivisione adottata dal giudice di prime cure,

gli appellanti formulano poi una serie di contestazioni, di cui si dirà in

seguito per quanto necessario.

Con osservazioni 29 settembre 2009 l’appellata postula la reiezione

del gravame.

Considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La

decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la

procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di

procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Il giudice di prime cure ha

sostanzialmente riconosciuto la pretesa dell'attrice quale mercede per le opere

eseguite, respingendo le obiezioni dei convenuti e le relative richieste di

deduzioni dal saldo finale della fattura.

Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di

appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO ed è pure pacifico che

l’appaltatrice, che chiede il pagamento della propria mercede, sopporta l’onere

della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 3a ed., n. 21 ad art. 373 CO). Le opinioni delle parti

divergono invece sull'entità della pretesa dell'appaltatrice, con riferimento a

lavori previsti nel capitolato e che non sarebbero stati eseguiti,

rispettivamente che sarebbero stati eseguiti a costi inferiori. Pure contestata

è la pretesa per lavori oggetto di fatturazione supplementare, in quanto

ritenuti dai committenti già compresi nel prezzo globale pattuito nel

contratto.

Con le censure d'appello gli appellanti rimproverano anzitutto al Pretore uno

scorretto apprezzamento delle prove, per non aver riconosciuto la rilevanza di

alcune prove agli atti, segnatamente le dichiarazioni di alcuni testi, facendo

acriticamente proprie le conclusioni di una perizia giudiziaria che non può

essere considerata né chiara né concludente.

3.

L’art. 253 CPC-TI stabilisce che il

giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia

secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90

CPC-TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto

esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e

contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto della

materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e

convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di

aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione

particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle

conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli

deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a

dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di

mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni

tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è

sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia

giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di

quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e

verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della

parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la

loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi

fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 6 ad art. 253).

4.

In questa sede, come detto, gli

appellanti ritengono anzitutto che la perizia giudiziaria non avrebbe fornito

al giudice gli elementi di giudizio necessari poiché, come indicato dallo

stesso perito, la documentazione agli atti non sarebbe stata chiara e

concludente.

La censura è inammissibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC-TI). Infatti gli appellanti si limitano a riproporre un ampio

stralcio della premessa del perito, affermando al proposito in modo del tutto

generico che la stessa "non è sicuramente tranquillizzante e non depone

certo a favore della trasparenza richiesta per poter decidere"

(appello pag. 6). Essi non indicano però in modo puntuale quali sarebbero le

conclusioni errate del giudice di prime cure e in che modo gli elementi

invocati avrebbero potuto determinare un giudizio diverso, limitandosi a

ipotizzare che la pretesa lacuna della perizia "potrebbe anche aver

portato il Giudice di Prima istanza a conclusioni non condivisibili ed in parte

errate non certo per imperizia di chi è stato chiamato a giudicare ma per il

fatto che le carte processuali erano e sono tutt'altro che illuminanti"

(appello pag. 6).

A prescindere dalla loro irricevibilità le censure sono comunque da respingere

nel merito. Si tratta infatti di obiezioni che non scalfiscono l’attendibilità

del referto peritale. La perizia giudiziaria aveva anzitutto lo scopo di accertare

la correttezza della quantificazione delle pretese dell'attrice per alcune

precise prestazioni svolte e fatturate quale supplemento. A fronte di una

chiara risposta del perito ai quesiti formulati dall'attrice e dai convenuti (con

le domande e le controdomande peritali dapprima e la delucidazione della

perizia in seguito), con le conclusioni e le censure d'appello gli appellanti

non hanno opposto altro che loro soggettive obiezioni, contrapponendo la

propria opinione a quella del perito. Gli argomenti sollevati dagli appellanti

non dimostrano l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito

giudiziario o la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto

emersi. Neppure l'esempio scelto quale sintomo di una doppia fatturazione

attribuibile alla situazione poco chiara e ai "pasticci" della

ditta esecutrice, è atto a supportare le pretese degli appellanti. La tesi,

oltre a rimanere tale, si fonda infatti su circostanze nuove, mai invocate in

precedenza e come tali non ammissibili in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC-TI), come gli stessi appellanti peraltro riconoscono.

A torto essi pretendono inoltre di poter dedurre l'inconcludenza della perizia dalle

considerazioni preliminari espresse dal perito, da intendere invece quale

cautela e contestualizzazione del lavoro svolto in condizioni che non hanno

comunque impedito di dare precise risposte ai quesiti posti. Viste le

circostanze, non può pertanto essere rimproverato al Pretore di aver aderito

alle conclusioni a cui è giunto il perito.

5.

Respinta la censura di ordine generale,

restano da esaminare i singoli punti contestati, seguendo lo schema della

sentenza pretorile impugnata.

6.

Locale serbatoio.

Il Pretore, pur apportando una riduzione della somma rispetto alla pretesa

dell'attrice, ha ritenuto in gran parte adeguato l'importo esposto dalla ditta

appaltatrice per un maggior costo occasionato dall'esecuzione del locale

serbatoio.

A detta degli appellanti, trattandosi tipicamente di un lavoro

a regia, questo avrebbe dovuto essere oggetto dei relativi rapporti

giornalieri, controfirmati dalla direzione lavori, di cui non vi è traccia agli

atti. La sentenza pretorile sarebbe inoltre carente nella motivazione, il

Pretore non essendosi confrontato con la testimonianza dell'ing. __________ e

con il contenuto del doc. 4. Sbrigativa sarebbe in fine l'osservazione del giudice

che ha ritenuto di poter dedurre dalle conclusioni dei convenuti

un'accettazione delle risultanze peritali.

Le censure non reggono. Infatti, nelle comparse scritte, con riferimento alla

posizione specifica del costo per l'esecuzione del locale serbatoio, i

convenuti si sono limitati ad indicare in modo lapidario che questa posta

sarebbe "compresa nella mercede a corpo" (risposta pag. 4 e

duplica pag. 4 ad 2.2.d). Il Pretore, pur senza fornire spiegazioni

dettagliate, ha chiaramente indicato di aver fatto propria la conclusione del

perito sul fatto che il locale in questione non risultasse programmato nel

progetto. Così facendo ha motivato la sua conclusione in modo sufficiente, non

riconoscendo implicitamente alle dichiarazioni del teste __________ e al doc. 4

il significato preteso dagli appellanti. Abbondanzialmente si rileva che

l'interpretazione di questo documento fornita dagli appellanti è tutt'altro che

scontata, non fosse altro che per il suo contenuto estremamente schematico e

poco esplicito e per le modalità di allestimento (cfr. teste __________ pag. 2

che contraddice la tesi degli appellanti sull'autore del documento in

questione). Non può quindi essere riconosciuta a queste invocate risultanze la

qualità di una perizia di parte con l'esito della quale il Pretore avrebbe

dovuto confrontarsi.

Non essendovi contestazione alcuna in merito al valore dell'opera prestata,

vista l'esplicita adesione alle risultanze della perizia, ribadita ancora con

l'appello, la conclusione pretorile su questa pretesa merita pertanto conferma.

7.

Maggior costo per

calcestruzzo nell'ambito dell'edificazione della piscina coperta.

Il Pretore ha ritenuto fondata la pretesa dell'attrice a questo riguardo,

supportata dal referto peritale.

Le censure degli appellanti sono sostanzialmente identiche a quelle

formulate a proposito del locale serbatoio, di cui al considerando precedente,

con l'aggiunta di un preteso dubbio che sarebbe stato sollevato dal perito

stesso e che il Pretore avrebbe inammissibilmente omesso di chiarire.

Nella misura in cui si limita a rimandare genericamente alla contestazione

sollevata nelle precedenti comparse scritte, che manterrebbe tutta la sua

attualità e risulterebbe ben fondata, la censura è irricevibile in quanto non

sufficientemente motivata (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

Anche in questo caso vale poi quanto indicato al considerando precedente in

merito alla motivazione della sentenza pretorile che, seppur succinta, risulta

sufficiente a fronte delle censure sollevate. Queste si sono infatti

sostanzialmente limitate all'invocazione di un preteso risparmio, del tutto

teorico e rimasto allo stadio di pura allegazione, che sarebbe stato conseguito

eseguendo un'opera in calcestruzzo in luogo di una in muratura (risposta pag. 4 e duplica pag. 4 ad 2.2.d).

Anche su questo punto la conclusione del Pretore merita conferma.

8.

Isolazione e betoncino

della cantina.

Il Pretore ha riconosciuto la pretesa dell'attrice in quanto dipendente da

lavori supplementari, ordinati in corso d'opera e non contemplati nei prezzi a

corpo.

Gli appellanti ribadiscono che la posa dell'isolazione e l'esecuzione del

betoncino della cantina erano comprese nel prezzo a corpo di fr. 50'000.- per

l'esecuzione del corpo avanzato dell'edificio. Riformulando sostanzialmente le

stesse censure di cui ai considerandi precedenti, essi rimproverano al Pretore

di essersi scostato dalla perizia sulla base delle dichiarazione di testi prive

di attendibilità.

Va anzitutto rilevato come il giudice di prime cure si sia effettivamente scostato dalla conclusione

del perito, che riteneva i supplementi richiesti già compresi nel prezzo

pattuito. Il Pretore ha chiaramente motivato tale conclusione con le risultanze

delle dichiarazioni fornite dai testi __________ e __________, da cui ha

ritenuto di poter dedurre che solo in corso d'opera sarebbe stato deciso di

andare oltre alla prevista costruzione grezza, con la posa dell'isolazione e

l'esecuzione di un betoncino. La decisione regge alla critica. L'attendibilità

dei testi non può infatti essere messa in dubbio né dal fatto che __________

sia un dipendente di lungo corso dell'attrice, né dalla circostanza che __________

funga da consulente esterno e sia fratello del direttore (già presidente) della

ditta in questione. Le dichiarazioni rese dal teste __________ e il contenuto

del doc. 4, di cui si è già detto ai considerandi precedenti, non bastano certo

per inficiare l'argomentazione pretorile. Questo Tribunale, che esamina con

estrema prudenza l'apprezzamento delle prove fatto dal Pretore, anche in merito

all'attendibilità dei testi, non ritiene di potersi scostare dalla sua conclusione.

La pretesa in questione, la cui congruità dell'importo non è oggetto di

contestazione, va pertanto riconosciuta.

9.

Taglio alberi.

Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver riconosciuto all'attrice

l'importo fatturato per il taglio di alberi sul sedime oggetto di edificazione.

Contestata l'esecuzione dei lavori, vista l'assenza di un bollettino di lavoro

e dell'avallo della direzione lavori o dei committenti, essi esprimono

perplessità sulle diciture contenute nella fattura, ne contestano il prezzo

ritenuto esorbitante e sollevano dubbi sulla fedefacenza della dichiarazione

del teste in quanto dipendente della ditta esecutrice.

A giusta ragione il Pretore ha ritenuto trattarsi di lavori di pulizia del

fondo, come riferito dal dipendente che li ha eseguiti, sentito quale teste,

non sussistendo motivo alcuno per non dar credito alla sua dichiarazione. Gli

appellanti non hanno in alcun modo dimostrato che vi fosse identità tra questo

lavoro e quello svolto in precedenza da un'altra ditta per l'abbattimento di

alcuni alberi. Da questo punto di vista, la critica mossa al

primo giudice si riassume in semplici affermazioni di parte che non trovano

riscontro negli atti. Il tema della lite essendo fissato e limitato dalle

domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e risposta,

rispettivamente replica e duplica, le contestazioni che la parte convenuta non

ha sollevato in modo preciso nella risposta, rispettivamente nella duplica, non

sono proponibili in sede di conclusioni o di appello. Fatti, domande e

eccezioni proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili

dal profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, e sfuggono a un

esame di merito (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 22, 23 e 28 ad art. 78; II CCA 18 agosto 2006 inc. 12.2005.91). È

esattamente quanto si verifica nella fattispecie in merito alle contestazioni

espresse in appello dai convenuti a proposito del contenuto della fattura. Le

censure relative alle diciture riportate, alle tariffe orarie applicate e in

ultima analisi alla congruità del prezzo sono nuove e in quanto tali

irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

Anche su questo punto la censura va pertanto respinta.

10.

Scavo

e riempimento del muro a confine.

Il Pretore ha ritenuto dimostrata, sulla base delle dichiarazioni dei testi,

l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto a quanto pattuito in relazione a

opere di scavo e riempimento conseguenti l'edificazione di un muro a confine.

La pretesa è stata riconosciuta limitatamente a quanto quantificato dal perito,

ovvero una somma notevolmente ridotta rispetto alla pretesa della parte

attrice.

Gli appellanti rimproverano al Pretore di non aver tenuto conto delle

dichiarazioni del perito dalle quali, a loro dire, emergerebbe la conferma che

l'opera era compresa in quella originariamente pattuita.

La tesi non trova riscontro nella perizia e rimane pertanto una semplice

soggettiva interpretazione degli appellanti, non adatta a sovvertire la

conclusione pretorile. Essi stessi riconoscono esservi stata una modifica delle

opere finalizzata ad una semplificazione tecnica e pretendono che ne debba

forzatamente scaturire anche una riduzione dei costi. La tesi non merita

conferma.

Il Pretore ha motivato la conclusione a cui è giunto sulla base delle

dichiarazioni rese dai testi. Non possono sovvertire tale esito le generiche

censure degli appellanti tendenti a mettere in cattiva luce i testi, facendo

dubitare della loro memoria e della loro imparzialità, o finalizzate a farne

apparire confuse le dichiarazioni. A fronte di ciò, quanto emerso dalla

testimonianza del teste ing. __________ e il contenuto del doc. 4,

contrariamente a quanto più volte ribadito dagli appellanti, non bastano per

inficiare l'argomentazione pretorile.

11.

In definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse

dagli appellanti, per cui l'appello, infondato, deve essere respinto e la

sentenza di prime cure confermata.

Gli oneri processuali, calcolati su un valore litigioso di fr. 74'439,50 (fr. 100'004,90

./. fr. 25'565,40), seguono l'integrale soccombenza degli appellanti (art. 148

CPC-TI).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento

sulle ripetibili

dichiara e pronuncia

1.

Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 28 agosto 2009 di AP 1 e

AP 2 è respinto.

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'500.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

2'600.-

da

anticiparsi dagli appellanti, restano in solido a loro carico, con l'obbligo di

rifondere alla convenuta fr. 2'500.-, con vincolo di solidarietà, a titolo di

ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- AP 1

- AP 2

- PA 2

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster