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Decisione

12.2009.159

Contratto di assicurazione, onere della prova per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni

18 luglio 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con contratto sottoscritto il 5 maggio 2003 AP 1 ha acquistato in leasing presso il garage V__________ di __________ una vettura di seconda mano

modello Audi RS4 Avant Quattro del valore di fr. 84'350.- (doc. 2).

L’autovettura in questione è stata assicurata presso AO 1 con copertura casco

totale e decorrenza dal 19 maggio 2003 (doc. A, doc. B). Il 10 gennaio 2004 AP 1 ha concluso con il suddetto garage un nuovo contratto avente per oggetto l’acquisto di un veicolo

marca Audi modello Avant 2.5 TDI Quattro al prezzo di fr. 56'038.75.- e

pagamento mediante permuta della vettura Audi RS4 Avant Quattro precedentemente

acquistata, il cui valore veniva stimato in fr. 77'000.- (doc. E). A seguito di

un accordo tra AP 1 e V__________, l’autovettura Audi RS4 Avant Quattro è stata

esposta nel parcheggio veicoli del garage A__________ di __________, affinché

si provvedesse a reperire un acquirente. Il 17 marzo 2004 D__________ – dipendente

del garage V__________ - ne ha denunciato il furto alla Polizia (doc. F, doc.

3). Secondo il rapporto di polizia il furto sarebbe da collocare tra le 18:00

del 16 marzo 2004 e le 14.00 del 17 marzo 2004 (doc. F, doc. 3). Il 16 aprile

2004 AP 1 ha notificato il caso all’assicurazione (doc. 4). Durante la

compilazione dell’avviso di sinistro, su precisa domanda della compagnia

assicuratrice, AP 1 ha poi dichiarato di aver ricevuto al momento dell’acquisto

quattro chiavi e di non aver mai fatto eseguire dei duplicati delle chiavi

originali (doc. 4). Esperita in data 29 luglio 2004 una perizia di parte delle

quattro chiavi consegnate all’assicurazione, ne scaturiva che solo tre di esse

erano parte del set originale, mentre la quarta, con telecomando, risultava

essere un duplicato (doc. 6).

B. Il

16 agosto 2004 e in seguito il 30 settembre 2004, durante un colloquio chiesto dalla

compagnia di assicurazione, AP 1 rettificava quanto detto in precedenza,

asserendo di aver ricevuto al momento dell’acquisto unicamente tre chiavi (una

chiave principale, una da officina e l’altra di plastica) e non quattro come

detto in occasione della compilazione dell’avviso di sinistro (doc. O, doc. 9).

Egli affermava inoltre, che proprio per il fatto di aver ricevuto da D__________

“solo” tre chiavi, ha poi fatto eseguire un duplicato di una chiave principale

presso il garage C__________ (doc. O, doc. O1, doc. 9). Con scritto 15 novembre

2004 la compagnia assicuratrice comunicava che, a causa del comportamento

scorretto dell’assicurato e quindi in conformità con l’art. 40 LCA, recedeva dal

contratto di assicurazione (doc. G).

C. Con

petizione 23 maggio 2005 AP 1 ha chiesto la condanna della compagnia

assicuratrice al pagamento di fr. 77'000.-, oltre interessi del 5% a partire

dal 3 dicembre 2004, a titolo di prestazione assicurata per il furto subito.

L’attore ha respinto le accuse di frodi nelle giustificazioni ai sensi

dell’art. 40 LCA e ha denunciato la lite a V__________, che non è intervenuta in

causa. La convenuta si è opposta alla domanda con risposta 2 settembre 2005,

postulando la reiezione del gravame. Essa ha fatto notare in primo luogo che la

notifica del sinistro era avvenuta solo un mese dopo i fatti e ha rilevato che il

preteso furto non era stato minimamente dimostrato, mentre il fatto di aver

dichiarato il falso sul numero delle chiavi in circolazione e di aver

sottaciuto la duplicazione di una chiave principale con telecomando erano elementi

sufficienti a giustificare il rifiuto della copertura assicurativa, quindi una

rescissione del contratto ai sensi dell’art. 40 LAC, essendo questi dei fatti

fondamentali. Infatti secondo la convenuta, considerato come l’autovettura di

specie fosse dotata del sistema “immobilisier”, il quale impedirebbe

l’accensione del motore senza le chiavi e visto il luogo in cui si trovava

esposta la vettura, sarebbe stato impossibile asportarla altrimenti che con la

chiavi di avviamento. La circostanza di aver tralasciato di segnalare la

mancanza di una quinta chiave sarebbe pertanto un’omissione di un fatto

fondamentale. La convenuta ha inoltre sollevato l’esistenza di una colpa grave

ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LAC.

In

replica l’attore ha contestato la tesi esposta dalla convenuta, asserendo che

il furto era possibile anche senza l’uso delle chiavi. Infatti il veicolo si

trovava nella prima fila dell’area (non recintata) di posteggio del garage A__________,

e una rimozione tramite carro attrezzi o autogrù era pertanto possibile, poiché

il veicolo non disponeva di un sistema di sicurezza che ne potesse impedire il

caricamento su di un furgone o carrello. A detta dell’attore sarebbe stato

possibile rubare la vettura anche con la rottura del finestrino e il contatto

dei fili di avviamento. La prova di tale furto sarebbe avvenuta con la denuncia

effettuata in polizia. Egli sostiene inoltre che al momento dell’acquisto del

veicolo avrebbe ricevuto unicamente tre chiavi (una con telecomando, una senza

telecomando ed una di plastica), poiché la quarta chiave sarebbe stata persa

dal garage V__________ e a lui mai consegnata. Il fatto di aver in un primo

momento indicato in modo errato il numero di chiavi ricevute e di aver negato

l’esecuzione di un duplicato della chiave con telecomando sarebbe poi dovuto solo

a una dimenticanza. L’attore avrebbe infatti spontaneamente rettificato quanto

involontariamente omesso nel verbale di sinistro già il 18 agosto 2004, prima

di sapere delle perizie. Egli sostiene pure che avendo provveduto a consegnare

quattro chiavi l’esistenza di un duplicato non avrebbe alcuna influenza circa

un’eventuale esclusione o riduzione della copertura assicurativa, poiché la

quinta chiave (quindi quella a suo dire mancante al momento della consegna

della vettura) non sarebbe mai esistita.

In

duplica la convenuta ha poi ribadito e precisato le sue argomentazioni, mentre

negli allegati conclusionali le parti si sono confermate nelle rispettive ed

opposte tesi di fatto e di diritto.

D. Il Pretore

ha respinto la petizione con sentenza 3 agosto 2009, e ha posto la tassa di

giustizia di complessivi fr. 3’000.- e le spese a carico dell’attore, tenuto a

rifondere alla convenuta fr. 6’000.- a titolo di ripetibili.

E. L’attore

è insorto contro il giudizio pretorile con appello 1° settembre 2009, nel quale

chiede la riforma della sentenza nel senso di accogliere la petizione e di condannare

la convenuta al pagamento della somma di fr. 77’000.- oltre interessi al 5% a

decorrere dal 3 dicembre 2004, con fissazione delle ripetibili di prima sede a fr.

9'000.-. L’appellata, nelle proprie osservazioni 2 ottobre 2009, propone di respingere

l’appello e di confermare la sentenza impugnata. Dell’appello 1°settembre 2009

e delle osservazioni 2 ottobre 2009, si dirà per quanto necessario, nei

considerandi seguenti.

e in diritto:

1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La sentenza

d’appello è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura

ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

Considerandi

2.

Nella fattispecie il Pretore è giunto

alla conclusione che l’attore non aveva provato con il necessario grado di

verosimiglianza richiesto dagli art. 8 CC e 39 LCA la tesi del furto da lui

sostenuta, venendo quindi meno al suo onere probatorio riguardo all’esistenza

del sinistro assicurato. A suo dire seri indizi porterebbero a dubitare della

versione dei fatti resa dall’assicurato: l’esistenza di una quinta chiave

ancora in circolazione, le ardue modalità con cui il furto avrebbe potuto avere

luogo, l’assenza di testimoni, le strane dimenticanze al momento

dell’allestimento dell’avviso del sinistro, nonché l’assenza di spiegazioni

plausibili. A titolo abbondanziale il primo giudice ha poi ritenuto che erano

adempiute le condizioni dell’art. 40 LCA, invocate dalla convenuta, poiché la

circostanza di aver sottaciuto l’esistenza di una quinta chiave, nonché la

ritrattazione avvenuta dopo che l’attore era stato informato delle incongruenze

emerse dalla perizia, sono elementi sufficienti per ritenere applicabile l’art.

40.

LCA a pretese fatte valere in materia di furti di autoveicoli.

3.

Secondo gli art. 8 CC e 39 LCA, la prova del sinistro spetta in

principio all'assicurato. Nei casi come quello in esame, in cui la prova

assoluta del sinistro è impossibile - a meno di sorprendere l'autore del furto

in flagranza di reato - giurisprudenza e dottrina considerano sufficiente una

prova indiziaria: non basta tuttavia che l'assicurato adduca la semplice

verosimiglianza dell'ipotesi di furto; egli deve invece provare la

realizzazione dell'evento con un grado di probabilità elevato, in base

all'andamento generale delle cose e alla comune esperienza della vita (cfr. sentenza

del Tribunale federale 1° febbraio 1996 5C.240/1995, 8 gennaio 2001 5C.79/2000; JdT 1997 I 811; RUA XVIII n. 31; II CCA sentenza inc. no. 12.98.185 del 7

gennaio 1999; Nef, Kommentar zum

schweizerisches Privatrecht, VGG 2001, no. 21 ad art. 39 LCA e n. 56 ad art. 40

LCA; Suter, L'assurance des

choses, Zurigo 1984, pag. 178; Hauswirth/Suter,

Sachversicherung, Berna 1990, pag. 271). Peraltro, di fronte a una prova che

non è assoluta, l'assicuratore ha il diritto di fornire e dimostrare

circostanze di fatto atte a porre seriamente in dubbio la correttezza e

l'esattezza dei fatti così presunti (diritto alla controprova: DTF 115 II 305,

120.

II 393 consid. 4b; TF 21 agosto 2001 5C.162/2001; Kummer, Berner Kommentar, n. 362 segg. e

in particolare n. 366 ad art. 8 CC; Gaugler,

Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, in RSA 26 pag.

306.

segg., 309; Nef, op. cit., n.

22.

e 38 ad art. 39 LCA).

Il Tribunale

federale ha poi ulteriormente precisato che colui il

quale fa valere pretese nei confronti della compagnia di assicurazione è

gravato dall'onere della prova per quanto concerne le circostanze che

giustificano il suo credito, mentre l'assicuratore deve provare i fatti che gli

permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale (DTF 133 III 121 consid.

3.

; sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2). Atteso che, con riferimento al verificarsi dell'evento assicurato -

segnatamente nell'ambito dell'assicurazione contro i furti - una prova rigorosa

non può di regola essere apportata, rispettivamente non può essere

ragionevolmente esatta, la giurisprudenza ritiene giustificata una

facilitazione della prova (DTF 133 III 121 consid. 3.2; sentenza del Tribunale

federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2). Il grado della prova richiesta

all'avente diritto è pertanto ridotto alla verosimiglianza preponderante.

Quest'ultima, che non deve essere confusa con la semplice verosimiglianza, non

esclude la possibilità che un fatto si sia realizzato in modo diverso o solo

parziale o non si sia del tutto prodotto; tuttavia la possibilità di un diverso

svolgimento dei fatti non deve entrare ragionevolmente in linea di conto (DTF 133

III 121 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2). Il Tribunale federale ha però esplicitamente rifiutato l'applicazione di un

cosiddetto grado della prova variabile, giusta il quale le esigenze da porre

alla prova di un fatto diverrebbero tanto più elevate quanto più inverosimile

appaia la versione dell'assicurato (DTF 133 III 121 consid. 3.3 cpv. 3 e 3.4

cpv. 3; sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2). Ha infine rilevato che l'art. 8 CC include anche il diritto alla

controprova dell'assicuratore: a quest'ultimo deve essere permesso di apportare

prove su circostanze atte a suscitare notevoli dubbi sulla versione fornita dall'avente

diritto, in modo da impedire che tale versione venga considerata come

preponderantemente verosimile (DTF 133 III 121 consid. 3.4; sentenza del

Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2).

4.

Nel caso

concreto si tratta quindi in primo luogo di stabilire se la versione del furto

fornita dall'attore risulti preponderatamente verosimile.

4.1

L’appellante

rileva come a torto il Pretore abbia ritenuto che gli siano state consegnate

tutte e quattro le chiavi del veicolo allora esistenti. Egli afferma che il

teste B__________ (cfr. verbale rogatoria del 13 dicembre 2007) non poteva

affermare che le quattro chiavi di cui al doc. 10 erano quelle da lui a suo

tempo consegnate al garage V__________, poiché fra queste vi era anche un

duplicato, quindi solo tre chiavi di cui al doc. 10 sarebbero quelle consegnate

da B__________ a D__________, mentre la quarta (chiave principale con

telecomando) sarebbe il duplicato effettuato dall’attore. L’appellante

riconferma inoltre quanto detto in prima istanza, vale a dire che al momento

dell’acquisto del veicolo egli aveva ricevuto unicamente tre chiavi (una con

telecomando, una senza telecomando e una di plastica). Aggiunge poi che il

teste D__________ aveva nella causa un interesse particolare, vista la denuncia

di lite nei confronti della ditta dove lavora. Egli ritiene inoltre illegittima

la tesi del Pretore secondo cui D__________ aveva consegnato due chiavi con telecomando

all’attore in quanto sarebbe contraddetta dai fatti e dagli stessi documenti

della convenuta (doc. O).

4.2

L’istruttoria

ha permesso di appurare che il precedente proprietario del veicolo, B__________,

aveva consegnato al garagista D__________ quattro chiavi originali di cui due

con telecomando, una di plastica e una senza telecomando (cfr. verbale rogatoria di B__________ del 13 dicembre 2007). Il fatto

che B__________ abbia identificato il duplicato come la chiave da lui

consegnata è irrilevante, poiché la chiave duplicata non si distingue in alcun

modo da quella originale. Di rilievo è per contro il fatto che il precedente

proprietario del veicolo ha confermato di aver consegnato al responsabile del

garage V__________ quattro chiavi, di cui due con telecomando, una di plastica

e una senza telecomando (Werkstattschlüssel). Altrettanto chiaro è il

fatto che l’attore ha consegnato all’assicurazione quattro chiavi, di cui una

originale con telecomando, una copia con telecomando, una chiave originale

senza telecomando e una chiave in plastica (doc. 6, perizia di parte del 17

settembre 2008). Il teste D__________ ha dichiarato di aver consegnato

all’attore tutte le chiavi in possesso del garage, quindi quelle in precedenza ricevute

da B__________, e ha ricordato in particolare di aver consegnato all’attore due

chiavi con telecomando (risposta a domanda rogatoriale di parte convenuta no.

5, verbale rogatoria di D__________ del 31 gennaio 2007). D__________ ha

precisato in merito alla consegna della quarta chiave (la seconda chiave

originale con telecomando) quanto segue: “Den Schlüssel hat er sicher

bekommen. Wir haben reagiert, indem wir den Schlüssel aushändigten, sobald wir

das Geld hatten”(risposta a domanda rogatoriale di parte convenuta no. 7 pag.

4.

verbale rogatoria di D__________ del 31 gennaio 2007). Come già considerato

dal Pretore, preso atto delle testimonianze di B__________ e di D__________,

ritenuto che l’attore nel settembre 2003 ha fatto effettuare un duplicato di una chiave principale con telecomando (doc. 6, doc. 9) e che codesta copia era

l’unica in circolazione (cfr. verbale rogatoria di B__________ del 13 dicembre

2007), si deve ritenere che le chiavi esistenti erano cinque, di cui due

originali con telecomando e una duplicata con telecomando. L’attore ne ha

consegnate alla compagnia assicuratrice solo quattro, di cui due con

telecomando (un originale e un duplicato), sicché manca una chiave originale

con telecomando, a suo tempo in possesso dell’attore e la cui sorte si ignora.

4.3

Per quel che

concerne l’asserita mancanza di credibilità del teste D__________, proprietario

del Garage V__________ al quale l’attore ha denunciato la lite, va

considerato che non vi è stato intervento in lite. La società denunciata non è

quindi divenuta parte in causa (Rep 1981 pag. 200; Rep 1990 pag. 266; II CCA sentenza del 29 dicembre 2010 inc.

no. 12.2009.52) e nulla

osta all’audizione testimoniale del garagista. Quest’ultimo ha d’altra parte riferito

nel corso della sua deposizione rogatoriale di non essere azionista della

società denunciata in lite e di esserne un dipendente. L’attore stesso non ha

mai evocato in prima sede l’inattendibilità di quanto riferito dal garagista, e

si è prevalso di taluni stralci della sua deposizione rogatoriale a sostegno

della propria tesi, sollevando dubbi sull’attendibilità del testimone solo in

questa sede. Non vi è dunque motivo di mettere in dubbio quanto riferito dal

testimone in questione.

4.4

A detta dell’attore, il Pretore ha ritenuto a torto che l’istruttoria non avrebbe permesso

di identificare il numero di chiavi interessate alla codifica, effettuando così

un accertamento di fatto totalmente inesatto. Infatti, secondo l’attore, nella

fattura di codifica delle chiavi (doc. 9) sarebbe stato indicato in modo chiaro

che la codifica sarebbe avvenuta sulla seconda chiave esistente (codifica

seconda chiave con importo fr. 28.-), sull’automobile (unità di trasmissione) e

sulla chiave duplicata (chiave principale con importo di fr. 75.50). Pertanto

tutte quelle non codificate a nuovo non sarebbero più state utilizzabili, e ciò

escluderebbe quindi che con la quinta chiave (quella originale con telecomando

mancante) si sarebbe potuto accedere al veicolo e usarlo. Non si comprende

inoltre, prosegue l’appellante, per quale motivo il teste Be__________ abbia

riferito di non poter identificare quante chiavi furono codificate, poiché ciò

sarebbe perfettamente indicato dalla fattura (doc. 9).

4.5

Sia il

testimone Be__________ sia il perito giudiziario P__________ hanno riferito che

era impossibile dedurre unicamente dalla fattura quante chiavi erano state

ricodificate, se una sola, cioè quella nuova relativa alla fattura, oppure

anche altre eventualmente portate dall’attore presso il Garage C__________

(cfr. verbale udienza di Be__________ del 21 novembre 2007, cfr. risposta no.

8-9 alle domande peritali di parte convenuta di P__________ dell’11 settembre

2008). A detta del perito giudiziario e del testimone Be__________ l’unico modo

per risalire all’esatto numero delle chiavi abilitate all’avviamento consiste

nell’analizzare il contenuto dell’apparecchio di controllo del sistema

antiavviamento, ciò che richiede di testare l’autoveicolo. Alla luce

dell’istruttoria si rivela dunque priva di fondamento la tesi proposta dall’attore,

secondo il quale è possibile dedurre dalla fattura l’esatto numero di chiavi

ricodificate.

4.6

L’attore rimprovera

al Pretore di non aver considerato come verosimile l’ipotesi di furto mediante

carico del veicolo su camion rispettivamente mediante traino su carrello o con

un argano con sollevamento delle ruote anteriori, rispettivamente posteriori,

ipotesi ritenute possibili dal perito giudiziario. Infatti a dire dell’attore

il carico del veicolo su di un camion effettuato con le suddette modalità,

sarebbe stato perfettamente possibile visto il che il veicolo era esposto nella

prima fila del posteggio del garage, senza recinzioni e situato in una zona

periferica e tranquilla. L’operazione, secondo l’attore, poteva svolgersi in

modo non rumoroso e veloce (un minuto), nonostante i sistemi di allarme

installati sul veicolo (sistema antiavviamento elettronico con impianto

antifurto e controllo volumetrico). Egli sostiene poi che l’eventuale segnale

acustico dell’impianto antifurto non sarebbe stato percettibile nelle

abitazioni circostanti, poiché a metà marzo nella Svizzera interna le finestre

e le persiane sono chiuse. L’appellante ribadisce ancora che il furto era possibile

anche senza l’uso delle chiavi, mediante prelievo tramite carro-rimorchio.

4.7

Il veicolo

era dotato di un sistema antiavviamento elettronico con impianto antifurto e

controllo volumetrico, vale a dire che era impossibile avviare il motore senza

una chiave adattata e che se veniva forzata una delle portiere, il cofano e il

baule si attivava l’avvisatore acustico e l’avviamento del motore era bloccato,

ciò che avveniva anche nel caso di introduzione nell’abitacolo senza aprire le

portiere, con la rottura di un vetro (perizia giudiziaria, risposta quesito

peritale 1 di parte attrice, act. XXXI). Dagli atti di causa risulta che la

sera del 16 marzo il veicolo era stato chiuso e la chiave depositata in una

cassetta presso il Garage V__________, dove è stata rinvenuta successivamente.

L’istruttoria ha permesso di chiarire che il furto sarebbe stato possibile

unicamente nei modi descritti dal perito giudiziario. Quest’ultimo ha

specificato che il furto mediante traino del veicolo sarebbe stato possibile “a

patto che il freno a mano sia neutralizzato e il cambio sia in folle. Se il

freno a mano fosse tirato, bisognerebbe tagliare le cordine sulle pinze dei

freni posteriori, se ci fosse una marcia inserita bisognerebbe sollevare il

veicolo, infilarsi sotto la vettura per cercare di mettere in folle il cambio”

(cfr. risposta n. 4/5 alle domande peritali di parte attrice di P__________

dell’11 settembre 2008). L’ipotesi di furto addotta dall’appellante non appare

dunque semplice, rapida e silenziosa come egli tenta di far credere. È innegabile,

infatti, che sia il traino del veicolo sia il suo spostamento dal posteggio su

di un camion siano delle operazioni di una certa rilevanza e non propriamente

silenziose, considerato pure che il peso a vuoto di una vettura di questo

modello è di circa 1'700 Kg. Il veicolo si trovava in prossimità di una strada

e in una zona con negozi e case a una distanza di 30-40 metri (risposta n. 6 a domanda rogatoriale di parte convenuta, verbale

rogatoria P__________ del 25 settembre 2007). Nonostante la supposizione

dell’attore per cui l’eventuale segnale acustico dell’impianto antifurto non

sarebbe stato percettibile nelle abitazioni circostanti, poiché nella Svizzera

interna a metà marzo le finestre e le persiane sono chiuse, appare poco

verosimile che, nel caso in cui si fosse realizzato il presunto furto, nessuno

abbia né sentito né visto nulla e che quindi non via sia alcuna testimonianza

che possa anche solo minimamente supportare o avvicinarsi a quanto affermato

dall’attore. La mancanza di testimoni è confermata dai verbali di polizia. Alla

luce di ciò, anche in merito a questo punto, le conclusioni alle quali è giunto

il Pretore sulla dinamica dell’asserito furto reggono alla critica.

4.8

Come già

rilevato dal Pretore, anche il comportamento tenuto dall’attore non

contribuisce a rendere solida e verosimile la versione da lui sostenuta.

Infatti è pacifico che, nel formulario di avviso di sinistro effettuato il 16

aprile 2004, egli ha dato risposte inveritiere sia sul numero di chiavi

consegnate al momento dell’acquisto sia sull’esistenza di duplicati (doc. 4). L’attore

ha poi ritrattato tali dichiarazioni, a suo dire in modo del tutto spontaneo. Il

tutto appare però poco credibile, considerando che l’asserito furto era

avvenuto pochi mesi prima e che le domande della dichiarazione di sinistro

erano chiare e precise. La spontaneità delle ritrattazioni desta pure dubbi, poiché

l’attore ha modificato le proprie dichiarazioni nell’agosto 2004, dopo aver

preso conoscenza dei risultati emersi dalla perizia effettuata il 29 luglio

2004.

su richiesta della compagnia assicuratrice (doc. 6) o quantomeno dopo aver

appreso del suo svolgimento (cfr. doc. 7, verbale rogatoria di M__________ del

26.

settembre 2007).

4.9

In ragione di quanto esposto, considerato in particolare che l’istruttoria

ha confermato l’esistenza di una quinta chiave mai ritrovata, viste le sospette

dimenticanze dell’attore sul numero di chiavi consegnate e sui duplicati

effettuati, analizzate pure le difficoltose modalità con cui il furto avrebbe

potuto avere luogo e preso atto pure dell’assenza di testimoni che possano aver

notato se non il furto almeno delle azioni sospette riconducibili a un

possibile furto del veicolo, il sinistro non può essere considerato come

preponderatamente verosimile. Nella fattispecie, constatata l’esistenza e

l’irreperibilità della quinta chiave, la possibilità di un diverso svolgimento

dei fatti è entrata ragionevolmente in linea di conto, non permettendo così il

raggiungimento del grado di verosimiglianza preponderante. Infatti quanto sopra

elencato suscita notevoli dubbi sulla versione fornita dall'attore, in modo tale

da impedire che la stessa venga considerata come preponderantemente verosimile

ai sensi degli art. 8 CC e 39 LCA.

5.

Il

Pretore ha abbondanzialmente ritenuto adempiute le condizioni di applicazione

della frode nelle giustificazioni ai sensi dell’art. 40

LCA, invocata dalla convenuta. A suo dire, infatti, l’aver sottaciuto

l’esistenza di una quinta chiave, nonché aver poi ritrattato le dichiarazioni

sulle chiavi dopo essere stato informato delle incongruenze emerse dalla

perizia, sono elementi sufficienti per ritenere applicabile l’art. 40 LCA alle

pretese fatte valere dall’attore. L’appellante, per contro, afferma di aver

spontaneamente ritrattato quanto indicato nell’avviso di sinistro, frutto di

una dimenticanza, motivo per cui non è adempiuto nella fattispecie l’elemento

soggettivo richiesto dall’art. 40 LCA.

6.

L’art.

40.

LCA prevede che l’assicuratore non è vincolato dal contratto se l’assicurato

o il suo rappresentante, nell’intento di indurlo in errore, ha dichiarato in

modo inesatto o ha taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero

l’obbligo dell’assicuratore. Dal profilo soggettivo occorre dunque che il

richiedente abbia avuto l’intenzione di fornire indicazioni errate o incomplete

allo scopo di trarne un vantaggio economico. (Nef,

Kommentar zum schweizerisches Privatrecht, VGG 2001, n. 23 ad art. 40). Affinché

le condizioni soggettive dell’art. 40 LCA risultino soddisfatte, non è

necessario che il richiedente crei un vero e proprio inganno, ma è sufficiente che

egli sia a conoscenza del fatto che l’assicuratore si stia sbagliando e ne

sfrutti l’errore. Ciò non è il caso però quando il richiedente ha

fornito informazioni errate per sbaglio o per negligenza.(Nef, op. cit., n. 23 ad art. 40).

7.

Nel

caso concreto è palese dall’istruttoria che l’attore ha sottaciuto l’esistenza

di una quinta chiave. Egli aveva infatti dichiarato di non aver fatto eseguire

un duplicato, contrariamente a quanto emerso dall’istruttoria. È pertanto

adempiuto l’elemento oggettivo ai sensi dell’art. 40 LCA, l’attore avendo omesso

di comunicare fatti che escluderebbero o limiterebbero l’obbligo

dell’assicuratore. Come già esposto in precedenza, anche la ritrattazione

avvenuta nel mese di agosto 2004 non può essere considerata spontanea, in

considerazione del fatto che l’attore ha rivisto la sua versione dopo aver

appreso delle discordanze emerse dalla perizia eseguita sulle chiavi. Pertanto

pure l’elemento soggettivo è nella fattispecie da considerarsi come adempiuto.

Infatti, al momento delle prime dichiarazioni, l’attore ha sottaciuto di aver

fatto eseguire un duplicato, e quindi l’esistenza di una quinta chiave. Risulta

difficilmente credibile l’ipotesi per cui l’attore a distanza di alcuni mesi,

su domanda precisa dell’assicuratore, abbia dimenticato di aver fatto eseguire

una duplica della chiave. Tanto basta per ritenere applicabile l’art. 40 LCA (Nef, Kommentar zum schweizerisches

Privatrecht, VGG 2001, n. 17 e n. 27 ad art. 40; BJM 1998, pag. 94 e segg).

8.

Da

quanto precede l’appello si rivela infondato e deve essere respinto, senza che

sia necessario esaminare le censure dell’appellante sull’esistenza di una sua

colpa grave ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LCA, rispettivamente sull’esistenza di

una sua reticenza.

9.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili

seguono la soccombenza giusta l’art. 148 CPC-TI. L’appellante

chiede la modifica del dispositivo pretorile sugli

oneri processuali, con l’aumento a fr. 9'000.- delle ripetibili, stabilite dal

Pretore in fr. 6'000.-. Per costante giurisprudenza nella fissazione della

tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di ampio potere di

apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il

caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa

applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Il

regolamento sulle ripetibili applicabile alla fattispecie (in vigore fino al 31

dicembre 2010) prevede un’indennità tra l’8% e il 15% del valore di causa (art.

11), ossia in concreto da un minimo di fr. 6'160.- a un massimo di fr.

11'550.-. L’importo di fr. 6'000.- attribuito dal Pretore è invero inferiore al

minimo previsto, ma una differenza di fr. 160.- non costituisce comunque un

eccesso o un abuso del suo potere di apprezzamento. Del resto, visto l’esito

dell’appello, tale importo è finanche favorevole all’appellante, che ne è

debitore.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il

regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

1.

L’appello 1° settembre 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'500.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

1'600.-

già

anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo inoltre di

rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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