12.2009.160
Azioen di rendiconto - decisione di annullamento della sentenza pretorile e di rinvio ai sensi dei considerandi - effetto vincolante del rinvio
10 giugno 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2009.160
Data decisione, Autorità:
10.06.2010, IICCA
Titolo:
Azioen di rendiconto - decisione di annullamento della sentenza pretorile e di rinvio ai sensi dei considerandi - effetto vincolante del rinvio
APPELLO
ATTO ANNULLABILE
RENDICONTO
art. 400 CO
art. 143 CPC-TI
art. 326 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.160
Lugano
10 giugno
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2001.214
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23
marzo 2001 da
AO 1
rappr. da RA 1,
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto che il convenuto fosse tenuto a
rendergli conto e ad informarlo utilmente in merito ad ogni elemento
patrimoniale suscettibile di appartenere all’asse ereditario del padre, il fu __________,
e/o di cui questi era il proprietario e/o l’avente diritto economico, ed in
particolare in merito al nome, allo stato del patrimonio, alla gestione e ad
ogni altro elemento riguardante le fondazioni di famiglia e/o altre entità
giuridiche terze costituite da costui in favore dei suoi eredi legali e
riservatari così come in favore di ogni altro terzo;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della
petizione, e che il Pretore con sentenza 13 luglio 2009 ha integralmente accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 3 settembre 2009, con
cui, previa assunzione di una prova a suo tempo non ammessa dal giudice di
prime cure, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore, con osservazioni 14 ottobre 2009, postula la
reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 23 marzo 2001 AO 1 ha chiesto che l’AP 1, il quale a suo dire
risultava essere il mandatario in Svizzera del padre, il fu __________, defunto
il 16 giugno 1995 con ultimo domicilio a __________, rispettivamente il
mandatario di una fondazione di famiglia del __________ di cui questi era stato
il proprietario e/o l’avente diritto economico, fosse tenuto a rendergli conto
e ad informarlo utilmente in merito ad ogni elemento patrimoniale suscettibile
di appartenere all’asse ereditario del padre e/o di cui questi era il
proprietario e/o l’avente diritto economico, ed in particolare in merito al
nome, allo stato del patrimonio, alla gestione e ad ogni altro elemento
riguardante le fondazioni di famiglia e/o altre entità giuridiche terze
costituite da costui in favore dei suoi eredi legali e riservatari così come in
favore di ogni altro terzo.
2. Con
sentenza 9 febbraio 2005 il Pretore, dopo aver accertato che l’attore disponeva
della necessaria facoltà di intendere e volere ed aver respinto l’eccezione di
incompetenza giurisdizionale sollevata dal convenuto, ha integralmente accolto
la petizione ritenendo in sostanza che il rendiconto si giustificava in
applicazione dell’art. 400 CO essendo stato provato che il convenuto era stato
incaricato dal padre dell’attore con riferimento alla fondazione di famiglia
oggetto della causa.
3. Con
sentenza 16 maggio 2006 (inc. 12.2005.58) la seconda Camera civile del Tribunale di appello, statuendo sull’appello interposto il 2 marzo
2005 dal convenuto, ha innanzitutto confermato la competenza giurisdizionale
del giudice di prime cure. In merito alla capacità processuale dell’attore,
questione da esaminare in base al diritto italiano, essa ha invece osservato
che nelle particolari circostanze, segnatamente di fronte ai dubbi inizialmente
avuti dal Pretore, poi non fugati dai documenti versati agli atti ed anzi ancor
più rafforzati dal fatto che l’attore, non disposto a sottoporsi
all’interrogatorio formale, si era sottratto alla perizia giudiziaria, la
decisione del giudice di prime cure, il quale aveva risolto affermativamente la
questione, non poteva essere condivisa. Ciononostante, non si poteva ancora
concludere per l’incapacità processuale dell’attore e dunque per la reiezione
in ordine della causa: infatti la privazione dei diritti civili dell’attore,
che di fatto sarebbe stata così decretata, non poteva essere decisa a titolo
pregiudiziale - oltretutto sulla base di indizi, sia pure seri - nell’ambito di
un’azione di rendiconto, ma, per le gravi conseguenze che avrebbe comportato
per la parte toccata da un tale provvedimento, poteva essere pronunciata solo
nell’ambito di una procedura speciale a sé stante, che in base al diritto __________,
competeva al giudice civile del domicilio della persona nei confronti della
quale era proposta l’interdizione o l’inabilitazione (art. 712 CPCit.), il
quale agiva su istanza ex art. 417 CCit.. Per la scrivente Camera, la soluzione corretta consisteva in definitiva nell’annullare il giudizio
pretorile e nel rinviare la causa al giudice di prime cure affinché questi,
dopo aver sospeso la procedura, ottenesse dall’autorità competente - delegando
tale compito alla parte interessata oppure rivolgendosi direttamente
all’autorità legittimata a inoltrare l’istanza - una decisione formale in
merito alla capacità di intendere e volere dell’attore, fermo restando che, qualora
quell’autorità avesse confermato l’incapacità processuale della parte e nel
caso in cui a quest’ultima non fosse già stato designato un rappresentante
legale, il giudice si sarebbe adoperato per fargliene nominare uno, ritenuto
che, solo a quel momento, se la parte non avesse dato seguito alle sue
incombenze, rispettivamente se il rappresentante non ne avesse ratificato
l’operato, la causa avrebbe finalmente potuto essere respinta in ordine per
carenza del presupposto processuale. Di qui il parziale accoglimento
dell’appello, nel senso che la sentenza 9 febbraio 2005 è stata annullata e gli
atti rinviati al Pretore affinché procedesse ai sensi dei considerandi.
4. Nel prosieguo della causa, il Pretore, ammettendo la domanda di
assunzione di prove inoltrata il 29 settembre 2006 dall’attore e l’istanza di
restituzione in intero inoltrata sempre da costui il 27 marzo 2007, ha acquisito agli atti nuovi documenti e nuove testimonianze, al fine di fugare ogni suo dubbio
sulla capacità processuale di quest’ultimo. L’istanza presentata dal convenuto il
22 ottobre 2007 poi reiterata il 4 dicembre 2007, volta all’assunzione della
perizia (di parte) del dr. C__________ __________, è stata per contro respinta.
5. Con
la sentenza 13 luglio 2009 qui oggetto di impugnativa il Pretore, rilevando che
ogni suo dubbio iniziale sulla capacità processuale dell’attore era stato
fugato dalla corposa istruttoria testimoniale esperita, ha innanzitutto accertato
che costui disponeva della necessaria facoltà di intendere e volere. Per il
resto, ha riproposto le argomentazioni e le conclusioni di cui alla sentenza 9
febbraio 2005, ritenuto che la petizione è così stata accolta integralmente,
con la sola riserva che è stato dato atto che il convenuto aveva in parte già
provveduto, in ossequio al decreto cautelare del 6 giugno 2005, ad informare e
rendere conto all’attore in merito al nome di ogni fondazione di famiglia e/o
altre entità giuridiche terze costituite dal fu A__________ __________.
6. Con
l’appello 3 settembre 2009 che qui ci occupa, cui l’attore si è opposto con
osservazioni 14 ottobre 2009, il convenuto, previa assunzione della perizia
allestita dal dr. C__________ __________ non ammessa a suo tempo dal giudice di
prime cure, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione. Egli ribadisce in primo luogo che la vertenza, di natura
successoria, era di competenza del giudice __________ dell’ultimo domicilio del
padre dell’attore. In merito alla capacità processuale dell’attore osserva da
una parte come il Pretore, in base alla sentenza d’appello, non fosse
competente a deciderla a titolo preliminare e avesse oltretutto esaminato la
questione in base al diritto svizzero, non applicabile; dall’altra evidenzia
che il giudice di prime cure non si era attenuto alle chiare istruzioni della
sentenza di rinvio ed aveva oltretutto istruito la questione relativa alla
capacità processuale dell’attore in modo unilaterale, senza permettergli di
proporre e far esperire i propri mezzi di prova; e infine rileva che le prove
assunte non permettevano ancora di concludere che l’attore disponesse della necessaria
capacità di intendere e volere. Nel merito ritiene poi che il rendiconto, per
altro erroneamente non limitato dal giudice nella sua estensione temporale, doveva
in ogni caso essere negato, atteso che egli risultava essere unicamente il
mandatario della innominata fondazione di famiglia, mentre il mandato che
l’aveva a suo tempo legato al padre dell’attore, oltretutto avente per oggetto
attività e informazioni personali coperte dal segreto professionale, si era
concluso da parecchi anni.
7. In
merito all’eccezione di carenza di competenza giurisdizionale del Pretore, il
convenuto, nell’appello, si limita a prendere atto che con la sentenza 16
maggio 2006 la scrivente Camera si era già pronunciata sulla questione
ritenendo in sostanza che la competenza del giudice di prime cure a statuire
sull’azione di merito fosse data, in quanto l’obbligo di rendiconto trovava il
suo fondamento nelle norme del contratto di mandato e in particolare nell’art.
400 cpv. 1 CO (cfr. Aubert
/ Béguin / Bernasconi / Graziano-von Burg / Schwob / Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3ª ed., p. 322 seg. E 345; cfr. pure Müller,
Konto und Erbgang - Informationsfluss zwischen Bank/Post und den Erben des
verstorbenen Kontoinhabers/wirtschaftlich Berechtigten, in: Jusletter 26/3/2010
n. 72; DTF 133 III 664). In questa sede egli non rimette in discussione
tale assunto, che dichiara però di non condividere, ma si riserva unicamente il
diritto di riproporre eventualmente tale eccezione dinnanzi al Tribunale
federale. La questione non necessita dunque di essere qui approfondita.
8. Con la seconda censura d’appello,
riferita all’eccezione di incapacità processuale dell’attore, il convenuto rimprovera
al Pretore di non essersi attenuto alle istruzioni date dall’autorità di
rinvio, di aver quindi esperito d’ufficio un’istruttoria (oltretutto senza
disporre della necessaria competenza e non mantenendosi equidistante dalle
parti) per fugare ogni suo dubbio iniziale e infine di aver concluso sulla base
di prove inconsistenti che l’attore disponeva della necessaria capacità di
intendere e volere. In realtà, non occorre esaminare se la procedura adottata dal
Pretore dopo l’annullamento della sua prima sentenza per fugare i dubbi sulla
capacità processuale dell’attore fosse corretta e nemmeno se le prove da lui
poi esperite fossero rilevanti. Prima di procedere in tal modo, egli ha in
effetti deciso, almeno implicitamente (cfr. ordinanze 28 novembre 2006, 29
novembre 2007 e sentenza impugnata p. 6), di non volersi attenere alla
decisione di rinvio di questa Camera, regolarmente cresciuta in giudicato, che
gli imponeva espressamente di procedere in una maniera ben diversa e meglio ai
sensi dei considerandi, i quali per altro in tal modo diventavano parte
integrante del dispositivo (cfr. RDAT 1978 n. 32). Sennonché, in base alla
dottrina e alla giurisprudenza, il giudizio di rinvio di un’autorità superiore
è in generale vincolante per l’autorità inferiore (Vogel / Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª ed., §17 n. 26 e §63 n. 40; Habscheid,
Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, n. 977 e 1009 ). Tale
principio vale anche per il giudizio di rinvio da parte di un’autorità
d’appello all’autorità di prima istanza (in tal senso, de lege ferenda, cfr.
pure il Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero
(CPC), in FF 2006 p. 6747) ed in particolare per quello di cui all’art. 326 CPC
(cfr. Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile
ticinese, p. 150; Cocchi
/ Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 326; I CCA 17
settembre 1997 inc. n. 11.1996.29). Alla luce di quanto precede, il mancato
ossequio da parte del Pretore delle indicazioni contenute nella sentenza
d’appello del 16 maggio 2006 risulta contrario alle norme di procedura (art.
101 CPC) e come tale, essendo stato censurato immediatamente dal convenuto, dev’essere
sanzionato con l’annullamento della sua sentenza (art. 143 CPC; Cocchi / Trezzini, CPC-TI, op. cit., ibidem; sentenza I CCA citata). L’incarto è
dunque ritornato al Pretore affinché proceda come già indicato nei considerandi
della sentenza d’appello menzionata.
9. Ne
discende il parziale accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento
della sentenza ai sensi dei considerandi, senza che occorra pronunciarsi sulle
altre censure d’appello e senza che sia necessario assumere la perizia di parte
del dr. C__________ __________ a suo tempo non ammessa dal Pretore. L’esito
della lite, tuttora incerto, giustifica di caricare la tassa di giustizia e le
spese alle parti in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili di
questa sede (art. 148 cpv. 2 CPC). Incontestabile il carattere pecuniario
dell’azione di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16 agosto 2007
inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130; DTF 126 III 445
consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007, 9 giugno 2008 4A_20/2008), nel caso
di specie si è tenuto conto di un valore litigioso plurimilionario di circa US$
15'000'000.-, somma risultante dall’entità degli importi mensili di US$
50'000.-, poi ridotti a US$ 16'000.-, versati nel corso degli anni all’attore a
titolo di rendimento sul capitale in discussione.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
Fatti
I. L’appello 3 settembre 2009 dell’AP 1 è parzialmente accolto.
§ La sentenza 13 luglio 2009 è annullata e gli atti sono ritornati al
Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 3’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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