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Decisione

12.2009.161

Contratto di locazione / nolo di veicoli industriali, onere di manutenzione e spese di riparazione, contestazioni in appello della parte convenuta preclusa in prima istanza, estensione della domanda i

25 febbraio 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 22 giugno 2007 AP 1, per firma del proprio socio gerente __________,

ha concluso due contratti di leasing con __________ AG aventi per oggetto un

veicolo Iveco Turbo Daily 35 C 18 (n. di telaio __________ [doc. A, G e H]; in

seguito: veicolo 1) e un rimorchio Tandem Fabag TA 3.5 KA HB (n. di telaio __________

[doc. B, C e F1-F2]; in seguito: rimorchio 1), entrambi forniti da AO 1. Il

veicolo 1 e il rimorchio 1 sono rimasti coinvolti in un incidente il 17 ottobre

2007. Il rimorchio 1 ha subito un danno totale ed è stato venduto a AO 1 che ha

versato a __________ AG fr. 2'860.- per l'acquisto del relitto (doc. C). Dopo

averlo riparato, AO 1 ha rimesso a disposizione il rimorchio 1 a AP 1 alla quale ha poi fatturato una locazione mensile di fr. 1'345.- (doc. D e E), senza però

ottenere né pagamento né contestazione alcuni. Sempre con riferimento al

rimorchio 1, AO 1 ha pure fatturato a AP 1, cui per contratto di leasing

incombeva il relativo onere (doc. B), due interventi di manutenzione e di

riparazione che sono stati effettuati prima dell'incidente del 17

ottobre 2007, ma che sono solo parzialmente stati onorati (doc. F1 e F2:

importo scoperto fr. 726.50). In relazione al veicolo 1, AO 1 ha ugualmente effettuato interventi di riparazione per l'incidente del 17 ottobre 2007 e per un

altro sinistro (doc. G1-G3) come pure lavori di manutenzione e di sostituzione

pezzi (doc. H1-H4). Le relative fatture sono state solo parzialmente saldate

(importo scoperto: fr. 9'322.20) e non sono state contestate.

Il 19

dicembre 2007 AP 1 ha sottoscritto due ulteriori contratti di leasing con __________

AG aventi per oggetto ancora un veicolo Iveco Turbo Daily 35 C 18 (n. di telaio __________ [doc. I], in seguito: veicolo 2) e un rimorchio Fabag TA 3.5 KA HB

Considerandi

(n. di telaio __________ [doc. L]; in seguito: rimorchio 2), sempre forniti da AO

1.

In relazione al veicolo 2, quest'ultima ha fatturato due interventi, uno di

depannaggio (doc. M) e l'altro di riparazione (doc. N), che sono rimasti parzialmente

(per fr. 2'063.35) scoperti. Inoltre risultano scoperte due fatture per un

intervento di riparazione sul rimorchio 2 di fr. 8'040.25 (doc. O) e per ritiro

di materiale di fr. 220.60 (doc. P).

Il 23

gennaio 2008 __________ ha sottoscritto un accordo con AO 1 in forza del quale AP 1 si impegnava a estinguere le posizioni debitorie ancora aperte con due

versamenti iniziali di complessivi fr. 18'000.- e con successivi versamenti

mensili di fr. 3'000.- a partire da fine gennaio 2008. L'accordo precisava inoltre che in caso di ritardo nei pagamenti AP 1 avrebbe dovuto restituire

i due veicoli e i due rimorchi (doc. Q). Dello scoperto AP 1 ha pagato fr. 18'000.- che sono stati contabilizzati per estinguere alcune - in parte diverse

(quale il saldo per l'acconto, la cauzione e il primo canone leasing per il

veicolo 2 [doc. I e R]) - posizioni.

B. Con

la petizione in rassegna, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di

fr. 39'810.60 oltre interessi al 5% dal 7 luglio 2008 (punto 1.1) nonché, in

questa misura, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE

n. __________ dell'UE di Lugano (punto 1.2). In via subordinata ha postulato di

fare ordine alla convenuta di restituirle immediatamente i due veicoli e i due

rimorchi. AP 1 non si è costituita in giudizio ed è rimasta preclusa, non

comparendo nemmeno all'udienza preliminare e al dibattimento finale del 1°

luglio 2009. In tale occasione l'attrice ha esteso la sua richiesta di

pagamento alle fatture (relative alla locazione del rimorchio 1) fino e

compreso giugno 2009 (complemento doc. E) per complessivi fr. 45'190.60 e

chiesto - per l'intero importo - il rigetto definitivo dell'opposizione al PE

n. __________ dell'UE di Lugano. Infine ha domandato di aggiungere al

Dispositivo

dispositivo l'ordine di restituire immediatamente – in via principale – il

rimorchio 1 (punto 1.3). Non essendovi prove da assumere in aggiunta ai

documenti prodotti, il Pretore ha proceduto seduta stante al dibattimento

finale in cui l'attrice si è confermata nella sua petizione con le precisazioni

di cui sopra.

C. Con

sentenza 9 luglio 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la

convenuta a versare all'attrice fr. 45'190.60 oltre interessi al 5% dal 7

luglio 2008, rigettando in via definitiva l'opposizione al PE n. __________

dell'UE di Lugano. Inoltre ha fatto ordine alla convenuta di restituire

immediatamente il rimorchio 1, con accollo della tassa di giustizia e delle

spese di complessivi fr. 500.- nonché dell'indennità ripetibile di fr. 4'500.-.

Il primo giudice ha ritenuto correttamente motivate e giustificate le pretese

dedotte in giudizio, osservando in particolare come fossero fondate su validi

supporti contrattuali e come le fatture non risultassero né contestate né

integralmente saldate.

D. AP 1

è insorta contro il predetto giudizio pretorile con un appello del 2 settembre

2009, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia

respinta e che sia mantenuta l'opposizione interposta al PE n. __________

dell'UE di Lugano, con protesta di tasse, spese (di entrambe le istanze) e

ripetibili (per la sola procedura di appello). L'appellante ritiene le pretese

dell'attrice insufficientemente provate siccome fondate su mere allegazioni di

parte. Inoltre rimprovera al Pretore di avere giudicato ultra petita poiché,

in aggiunta alla pretesa pecuniaria, ha riconosciuto anche la richiesta di

restituzione del rimorchio 1, nonostante l'attrice avesse formulato la domanda

soltanto in via subordinata. AO 1 postula la reiezione dell'appello con le

proprie osservazioni del 2 ottobre 2009, protestando a sua volta tassa, spese e

ripetibili.

e considerato

1. Giusta

l'art. 404 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19

dicembre 2008 (RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, fino alla loro

conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al

momento dell'entrata in vigore di tale Codice si applica il diritto procedurale

previgente. Nella fattispecie è evidente che al presente appello, introdotto il

2 settembre 2009, si applica il diritto processuale previgente, retto dal

Codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (in seguito: CPC-TI).

2. La

giurisprudenza cantonale riconosce anche alla parte preclusa il diritto di

appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie

il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il

diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

Lugano 2000, m. 7 ad art. 169). Poiché la procedura d'appello si caratterizza

quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità

che queste emergenze processuali possano essere mutate e questo rigore non

trova eccezione nei confronti del convenuto contumace, quest'ultimo, tuttavia,

pur avendo la facoltà d'appellare, non può - in quanto l'art. 321 cpv. 1 lett.

b CPC-TI esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni -

avvalersi di contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili

d'ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 11 ad art. 321; II CCA 31 marzo 2008 inc. n. 12.2008.38, 5 ottobre

2006 inc. n. 12.2006.117; Rep. 1981 pag. 376). Siccome la preclusione della

convenuta a presentare la risposta di causa non esonera l'attrice dall'obbligo

di provare le proprie allegazioni di fatto né comporta un alleggerimento

dell'onere probatorio (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 1 seg. e n. 618 ad art. 169), la convenuta è nondimeno autorizzata

a fare valere in appello che la controparte non ha provato le circostanze di

fatto alla base delle sue pretese (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 6 ad art. 169; II CCA 31 marzo 2008 citata).

3. Fatte

queste premesse, vanno preliminarmente eliminati dall'incarto, siccome prodotti

per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI), i doc.

2, 3, 4 e 5 allegati dalla convenuta alla sua impugnativa.

4. Nel

merito, l'appellante rileva in primo luogo che, in assenza di altri riscontri,

la controparte non sarebbe riuscita ad addurre la prova documentale delle

allegazioni contenute nella petizione. Contesta in particolare che le fatture

prodotte, per lei assimilabili a mere allegazioni di parte, possano costituire

un mezzo di prova. La censura è tuttavia infondata. La fattura costituisce un

mezzo di prova imperfetto. Ciò significa che se la controparte la

contesta espressamente, la relativa pretesa non può essere riconosciuta se la

parte che se ne prevale non ha fatto capo ad altre prove (v. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157, pag.

737 e rif. citati). Nel caso di specie però tale contestazione non si è

prodotta in causa (e nemmeno in fase preprocessuale), cosicché i fatti dedotti

dalle fatture prodotte dall'attrice vanno considerati come non controversi (v. Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157, pag.

737 e rif. citati).

5. La

convenuta osserva inoltre, riferendosi al doc. D, che nessun documento

sottoscritto da AP 1, rispettivamente dal suo socio gerente, dimostrerebbe

l'avvenuta consegna del veicolo (recte: del rimorchio) né tantomeno la

data di tale consegna o l'importo della locazione mensile. La censura è nuova e

con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI). In ogni caso, la

convenuta è malvenuta, avendo essa nel suo tardivo e irrito memoriale del 2

luglio 2009 chiaramente lasciato intendere di avere continuato ad utilizzare il

rimorchio 1 dopo che lo stesso, nel gennaio 2008, era stato venduto all'attrice

per conto della società leasing (doc. C). Ora, vista anche la natura

commerciale dei rapporti esistenti tra le parti, è chiaro che l'utilizzo di

tale rimorchio da parte della convenuta potesse avvenire solo in forza di un

contratto - perfezionato anche solo per atti concludenti - di locazione (in cui

il nolo, data la diversa ripartizione dei rischi e degli oneri, è normalmente

superiore al canone di un contratto leasing: Schatz,

in AJP 9/2006, pag. 1044). Se così non fosse, l'appellante sarebbe comunque

tenuta a restituire l'indebito arricchimento (art. 62 CO). Quanto all'importo

chiesto per la locazione, valgono le considerazioni esposte al consid. 4, cui

si rinvia.

6. La

convenuta sostiene poi che le fatture di cui ai doc. F1-F2, G1-G3, H1-H4, M e

N, oltre a mancare del necessario substrato probatorio – censura, questa, per

quanto poc'anzi detto (cfr. sopra, consid. 4), infondata -, non proverebbero

che AP 1 fosse debitrice delle relative riparazioni. Riferendosi ai contratti

di leasing in esame, che prevedevano, per il prenditore del leasing, l'obbligo

di stipulare un'assicurazione casco totale e la contestuale cessione delle sue

pretese nei confronti dell'assicuratore alla società di leasing (doc. A, B, I e

L), l'appellante ritiene che le spese di riparazione e di manutenzione andavano

semmai poste a carico di __________ (recte: __________) AG. A

prescindere dalla (dubbia) ammissibilità della (implicita) eccezione di carente

legittimazione passiva, sollevata per la prima volta in questa sede (cfr. per

analogia II CCA 30 gennaio 2009 inc. n. 12.2007.256, in cui questa Camera ha

stabilito che, pur essendo di massima esaminabile d'ufficio dal giudice in

qualsiasi stadio del procedimento, l'eccezione sollevata solo con le

conclusioni è tardiva), essa è comunque errata. Come emerge inequivocabilmente

anche dall'atto (irrito) 2 luglio 2009 della convenuta, è pacifico che i lavori

di riparazione e di manutenzione relativi alle fatture in esame sono stati

ordinati da lei all'attrice, con la conclusione, quindi, di diversi contratti

di appalto. Di conseguenza, la convenuta, in quanto committente dei lavori

eseguiti, era l'unica debitrice dell'attrice (cfr. ad esempio II CCA 20 aprile

2009 inc. n. 12.2007.183). Nulla muta il fatto che __________ AG fosse

proprietaria dei mezzi in questione poiché i contratti ponevano chiaramente –

come è del resto tipico nel leasing (che in questo modo riesce a offrire tassi

agevolati rispetto alla locazione: Schatz,

op. cit., pag. 1044) – la manutenzione a carico del prenditore del leasing. Né

l'appellante potrebbe – nei limiti della ricevibilità dell'eccezione (art. 321

cpv. 1 lett. b CPC-TI) - dedurre alcunché a sostegno della sua tesi dalla

circostanza che essa avrebbe ceduto le sue pretese nei confronti

dell'assicuratore casco totale («__________» [doc. C]) alla società di

leasing. La cessione aveva infatti quale unico scopo di assicurare eventuali

pretese risarcitorie della datrice di leasing in caso di danneggiamento

dell'oggetto del leasing (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_96/2007 del

26 giugno 2007 consid. 3.2; inoltre Schatz,

op. cit., pag. 1050).

7. Quanto

alla eccezione secondo cui l'obbligo di pagamento di fr. 3'000.- mensili

stabilito dall'accordo del 23 gennaio 2008 (doc. Q) non significherebbe

alcunché poiché non direbbe nulla sull'ammontare degli scoperti esistenti, è

sufficiente, per quanto di rilievo, l'osservazione che questi ultimi

risultavano segnatamente dalle fatture – né contestate (e quindi provate: cfr.

sopra, consid. 4) né saldate – come pure (almeno in parte) dall'estratto

relativo alle posizioni di dare e avere tra le parti di cui al doc. R.

8. La

convenuta rileva infine che con l'ordine di restituzione immediata del

rimorchio 1 – che, giova ricordare, era l'unico mezzo di proprietà dell'attrice

- il Pretore avrebbe giudicato ultra petita. L'attrice avrebbe infatti

formulato la domanda di restituzione soltanto in via subordinata. Accogliendo

però la domanda (pecuniaria) principale, il primo giudice non avrebbe anche

potuto, a mente dell'appellante, cumulare l'ordine di restituzione.

Giusta

l'art. 86 CPC-TI il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i

limiti di questa; non può pronunciare d'ufficio su eccezioni proponibili solo

dalle parti. L'extrapetizione si verifica quando il giudice pronuncia un

provvedimento diverso da quello richiesto, sia che ciò implichi un mutamento

della causa petendi (inteso come fatto determinativo dell'azione), sia

che ciò implichi un mutamento del petitum (inteso come tutela di un

interesse). In altre parole, il giudizio di una lite non può fondarsi su un

oggetto non contenuto nella domanda (II CCA 23 aprile 1999 inc. n. 12.98.259; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1, 3, e 4

ad art. 86). In realtà, cumulando l'ordine di restituzione del rimorchio 1 con

la condanna pecuniaria, il Pretore non ha adottato un provvedimento diverso da

quello richiesto dall'attrice. La convenuta sembra infatti dimenticare che, in

occasione dell'udienza del 1° luglio 2009, alla quale entrambe le parti erano

state regolarmente convocate ma alla quale la convenuta era rimasta assente

ingiustificata, l'attrice aveva chiesto l'estensione, rispettivamente la

modifica del dispositivo. Con la richiesta di aggiunta del punto 1.3 la

controparte ha di fatto elevato la domanda di restituzione del rimorchio 1 da

subordinata a principale. Accogliendo la domanda anche su questo punto, il

Pretore non ha pertanto superato i limiti della domanda.

Ci si

potrebbe tutt'al più domandare se la richiesta formulata dall'attrice

all'udienza del 1° luglio 2009 configurasse una nuova domanda di giudizio, da

subordinare alle formalità degli art. 74 e 76 CPC-TI, oppure una semplice

estensione ai sensi dell'art. 75 CPC-TI, possibile senza formalità particolari.

Sennonché, la questione può rimanere indecisa. L'eventuale inammissibilità di

una nuova richiesta di giudizio che non dovesse soddisfare le formalità

dell'art. 74 e dell'art. 76 CPC-TI non potrebbe infatti essere sollevata

d'ufficio dal giudice poiché i motivi di nullità sono esaustivamente elencati

nell'art. 142 CPC-TI, ma, per essere sanzionata con l'annullabilità dell'art.

143 CPC-TI, dovrebbe essere censurata dalla parte, che tuttavia, in concreto,

oltre a non avere sollevato specifica eccezione nemmeno in questa sede, con la

mancata comparsa all'udienza del 1° luglio 2009 aveva anche rinunciato ad

esercitare i propri diritti di difesa (II CCA 3 settembre 1996 inc. n.

12.1996.36, 25 febbraio 2004 inc. n. 12.2001.1; DTF 119 Ia 136 consid. 2g).

9. Ne

discende la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC-TI

e la TG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

1. L'appello

2 settembre 2009 di AP 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 750.-

b) spese fr.

50.-

totale fr.

800.-

sono

posti a carico dell'appellante che verserà alla controparte fr. 1'500.- per

ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso

superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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