12.2009.161
Contratto di locazione / nolo di veicoli industriali, onere di manutenzione e spese di riparazione, contestazioni in appello della parte convenuta preclusa in prima istanza, estensione della domanda i
25 febbraio 2011Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.161
Data decisione, Autorità:
25.02.2011, IICCA
Titolo:
Contratto di locazione / nolo di veicoli industriali, onere di manutenzione e spese di riparazione, contestazioni in appello della parte convenuta preclusa in prima istanza, estensione della domanda in sede di conclusioni
PRECLUSIONE
art. 86 CPC-TI
art. 169 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.161
Lugano
25 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Grisanti (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.85
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 17
febbraio 2009 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l'attrice ha chiesto in via principale la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 39'810.60 oltre interessi al 5% dal 7 luglio 2008 nonché, in questa
misura, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UE di Lugano e in via subordinata la restituzione immediata di due veicoli
Iveco Turbo Daily 35 C 18 e di due rimorchi Fabag;
domanda
estesa, rispettivamente modificata, all'udienza preliminare in occasione della
quale l'attrice ha chiesto il pagamento di fr. 45'190.60 oltre interessi come
pure – in via principale – la restituzione immediata del rimorchio Fabag n. di
telaio TA357217;
domande
(estese, rispettivamente modificate) che la convenuta, preclusa, non ha
contestato e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza 9 luglio
2009;
appellante
la parte convenuta che con atto di appello 2 settembre 2009 chiede la riforma
del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e di mantenere
l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano, con protesta di spese di
entrambe le sedi e di ripetibili per la procedura di appello;
mentre
l'attrice con osservazioni 2 ottobre 2009 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa,
ritenuto
Fatti
A. Il 22 giugno 2007 AP 1, per firma del proprio socio gerente __________,
ha concluso due contratti di leasing con __________ AG aventi per oggetto un
veicolo Iveco Turbo Daily 35 C 18 (n. di telaio __________ [doc. A, G e H]; in
seguito: veicolo 1) e un rimorchio Tandem Fabag TA 3.5 KA HB (n. di telaio __________
[doc. B, C e F1-F2]; in seguito: rimorchio 1), entrambi forniti da AO 1. Il
veicolo 1 e il rimorchio 1 sono rimasti coinvolti in un incidente il 17 ottobre
2007. Il rimorchio 1 ha subito un danno totale ed è stato venduto a AO 1 che ha
versato a __________ AG fr. 2'860.- per l'acquisto del relitto (doc. C). Dopo
averlo riparato, AO 1 ha rimesso a disposizione il rimorchio 1 a AP 1 alla quale ha poi fatturato una locazione mensile di fr. 1'345.- (doc. D e E), senza però
ottenere né pagamento né contestazione alcuni. Sempre con riferimento al
rimorchio 1, AO 1 ha pure fatturato a AP 1, cui per contratto di leasing
incombeva il relativo onere (doc. B), due interventi di manutenzione e di
riparazione che sono stati effettuati prima dell'incidente del 17
ottobre 2007, ma che sono solo parzialmente stati onorati (doc. F1 e F2:
importo scoperto fr. 726.50). In relazione al veicolo 1, AO 1 ha ugualmente effettuato interventi di riparazione per l'incidente del 17 ottobre 2007 e per un
altro sinistro (doc. G1-G3) come pure lavori di manutenzione e di sostituzione
pezzi (doc. H1-H4). Le relative fatture sono state solo parzialmente saldate
(importo scoperto: fr. 9'322.20) e non sono state contestate.
Il 19
dicembre 2007 AP 1 ha sottoscritto due ulteriori contratti di leasing con __________
AG aventi per oggetto ancora un veicolo Iveco Turbo Daily 35 C 18 (n. di telaio __________ [doc. I], in seguito: veicolo 2) e un rimorchio Fabag TA 3.5 KA HB
Considerandi
(n. di telaio __________ [doc. L]; in seguito: rimorchio 2), sempre forniti da AO
1.
In relazione al veicolo 2, quest'ultima ha fatturato due interventi, uno di
depannaggio (doc. M) e l'altro di riparazione (doc. N), che sono rimasti parzialmente
(per fr. 2'063.35) scoperti. Inoltre risultano scoperte due fatture per un
intervento di riparazione sul rimorchio 2 di fr. 8'040.25 (doc. O) e per ritiro
di materiale di fr. 220.60 (doc. P).
Il 23
gennaio 2008 __________ ha sottoscritto un accordo con AO 1 in forza del quale AP 1 si impegnava a estinguere le posizioni debitorie ancora aperte con due
versamenti iniziali di complessivi fr. 18'000.- e con successivi versamenti
mensili di fr. 3'000.- a partire da fine gennaio 2008. L'accordo precisava inoltre che in caso di ritardo nei pagamenti AP 1 avrebbe dovuto restituire
i due veicoli e i due rimorchi (doc. Q). Dello scoperto AP 1 ha pagato fr. 18'000.- che sono stati contabilizzati per estinguere alcune - in parte diverse
(quale il saldo per l'acconto, la cauzione e il primo canone leasing per il
veicolo 2 [doc. I e R]) - posizioni.
B. Con
la petizione in rassegna, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
fr. 39'810.60 oltre interessi al 5% dal 7 luglio 2008 (punto 1.1) nonché, in
questa misura, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE
n. __________ dell'UE di Lugano (punto 1.2). In via subordinata ha postulato di
fare ordine alla convenuta di restituirle immediatamente i due veicoli e i due
rimorchi. AP 1 non si è costituita in giudizio ed è rimasta preclusa, non
comparendo nemmeno all'udienza preliminare e al dibattimento finale del 1°
luglio 2009. In tale occasione l'attrice ha esteso la sua richiesta di
pagamento alle fatture (relative alla locazione del rimorchio 1) fino e
compreso giugno 2009 (complemento doc. E) per complessivi fr. 45'190.60 e
chiesto - per l'intero importo - il rigetto definitivo dell'opposizione al PE
n. __________ dell'UE di Lugano. Infine ha domandato di aggiungere al
Dispositivo
dispositivo l'ordine di restituire immediatamente – in via principale – il
rimorchio 1 (punto 1.3). Non essendovi prove da assumere in aggiunta ai
documenti prodotti, il Pretore ha proceduto seduta stante al dibattimento
finale in cui l'attrice si è confermata nella sua petizione con le precisazioni
di cui sopra.
C. Con
sentenza 9 luglio 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la
convenuta a versare all'attrice fr. 45'190.60 oltre interessi al 5% dal 7
luglio 2008, rigettando in via definitiva l'opposizione al PE n. __________
dell'UE di Lugano. Inoltre ha fatto ordine alla convenuta di restituire
immediatamente il rimorchio 1, con accollo della tassa di giustizia e delle
spese di complessivi fr. 500.- nonché dell'indennità ripetibile di fr. 4'500.-.
Il primo giudice ha ritenuto correttamente motivate e giustificate le pretese
dedotte in giudizio, osservando in particolare come fossero fondate su validi
supporti contrattuali e come le fatture non risultassero né contestate né
integralmente saldate.
D. AP 1
è insorta contro il predetto giudizio pretorile con un appello del 2 settembre
2009, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia
respinta e che sia mantenuta l'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UE di Lugano, con protesta di tasse, spese (di entrambe le istanze) e
ripetibili (per la sola procedura di appello). L'appellante ritiene le pretese
dell'attrice insufficientemente provate siccome fondate su mere allegazioni di
parte. Inoltre rimprovera al Pretore di avere giudicato ultra petita poiché,
in aggiunta alla pretesa pecuniaria, ha riconosciuto anche la richiesta di
restituzione del rimorchio 1, nonostante l'attrice avesse formulato la domanda
soltanto in via subordinata. AO 1 postula la reiezione dell'appello con le
proprie osservazioni del 2 ottobre 2009, protestando a sua volta tassa, spese e
ripetibili.
e considerato
1. Giusta
l'art. 404 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19
dicembre 2008 (RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al
momento dell'entrata in vigore di tale Codice si applica il diritto procedurale
previgente. Nella fattispecie è evidente che al presente appello, introdotto il
2 settembre 2009, si applica il diritto processuale previgente, retto dal
Codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (in seguito: CPC-TI).
2. La
giurisprudenza cantonale riconosce anche alla parte preclusa il diritto di
appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie
il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il
diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, m. 7 ad art. 169). Poiché la procedura d'appello si caratterizza
quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità
che queste emergenze processuali possano essere mutate e questo rigore non
trova eccezione nei confronti del convenuto contumace, quest'ultimo, tuttavia,
pur avendo la facoltà d'appellare, non può - in quanto l'art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC-TI esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni -
avvalersi di contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili
d'ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 11 ad art. 321; II CCA 31 marzo 2008 inc. n. 12.2008.38, 5 ottobre
2006 inc. n. 12.2006.117; Rep. 1981 pag. 376). Siccome la preclusione della
convenuta a presentare la risposta di causa non esonera l'attrice dall'obbligo
di provare le proprie allegazioni di fatto né comporta un alleggerimento
dell'onere probatorio (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 seg. e n. 618 ad art. 169), la convenuta è nondimeno autorizzata
a fare valere in appello che la controparte non ha provato le circostanze di
fatto alla base delle sue pretese (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 169; II CCA 31 marzo 2008 citata).
3. Fatte
queste premesse, vanno preliminarmente eliminati dall'incarto, siccome prodotti
per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI), i doc.
2, 3, 4 e 5 allegati dalla convenuta alla sua impugnativa.
4. Nel
merito, l'appellante rileva in primo luogo che, in assenza di altri riscontri,
la controparte non sarebbe riuscita ad addurre la prova documentale delle
allegazioni contenute nella petizione. Contesta in particolare che le fatture
prodotte, per lei assimilabili a mere allegazioni di parte, possano costituire
un mezzo di prova. La censura è tuttavia infondata. La fattura costituisce un
mezzo di prova imperfetto. Ciò significa che se la controparte la
contesta espressamente, la relativa pretesa non può essere riconosciuta se la
parte che se ne prevale non ha fatto capo ad altre prove (v. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157, pag.
737 e rif. citati). Nel caso di specie però tale contestazione non si è
prodotta in causa (e nemmeno in fase preprocessuale), cosicché i fatti dedotti
dalle fatture prodotte dall'attrice vanno considerati come non controversi (v. Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157, pag.
737 e rif. citati).
5. La
convenuta osserva inoltre, riferendosi al doc. D, che nessun documento
sottoscritto da AP 1, rispettivamente dal suo socio gerente, dimostrerebbe
l'avvenuta consegna del veicolo (recte: del rimorchio) né tantomeno la
data di tale consegna o l'importo della locazione mensile. La censura è nuova e
con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI). In ogni caso, la
convenuta è malvenuta, avendo essa nel suo tardivo e irrito memoriale del 2
luglio 2009 chiaramente lasciato intendere di avere continuato ad utilizzare il
rimorchio 1 dopo che lo stesso, nel gennaio 2008, era stato venduto all'attrice
per conto della società leasing (doc. C). Ora, vista anche la natura
commerciale dei rapporti esistenti tra le parti, è chiaro che l'utilizzo di
tale rimorchio da parte della convenuta potesse avvenire solo in forza di un
contratto - perfezionato anche solo per atti concludenti - di locazione (in cui
il nolo, data la diversa ripartizione dei rischi e degli oneri, è normalmente
superiore al canone di un contratto leasing: Schatz,
in AJP 9/2006, pag. 1044). Se così non fosse, l'appellante sarebbe comunque
tenuta a restituire l'indebito arricchimento (art. 62 CO). Quanto all'importo
chiesto per la locazione, valgono le considerazioni esposte al consid. 4, cui
si rinvia.
6. La
convenuta sostiene poi che le fatture di cui ai doc. F1-F2, G1-G3, H1-H4, M e
N, oltre a mancare del necessario substrato probatorio – censura, questa, per
quanto poc'anzi detto (cfr. sopra, consid. 4), infondata -, non proverebbero
che AP 1 fosse debitrice delle relative riparazioni. Riferendosi ai contratti
di leasing in esame, che prevedevano, per il prenditore del leasing, l'obbligo
di stipulare un'assicurazione casco totale e la contestuale cessione delle sue
pretese nei confronti dell'assicuratore alla società di leasing (doc. A, B, I e
L), l'appellante ritiene che le spese di riparazione e di manutenzione andavano
semmai poste a carico di __________ (recte: __________) AG. A
prescindere dalla (dubbia) ammissibilità della (implicita) eccezione di carente
legittimazione passiva, sollevata per la prima volta in questa sede (cfr. per
analogia II CCA 30 gennaio 2009 inc. n. 12.2007.256, in cui questa Camera ha
stabilito che, pur essendo di massima esaminabile d'ufficio dal giudice in
qualsiasi stadio del procedimento, l'eccezione sollevata solo con le
conclusioni è tardiva), essa è comunque errata. Come emerge inequivocabilmente
anche dall'atto (irrito) 2 luglio 2009 della convenuta, è pacifico che i lavori
di riparazione e di manutenzione relativi alle fatture in esame sono stati
ordinati da lei all'attrice, con la conclusione, quindi, di diversi contratti
di appalto. Di conseguenza, la convenuta, in quanto committente dei lavori
eseguiti, era l'unica debitrice dell'attrice (cfr. ad esempio II CCA 20 aprile
2009 inc. n. 12.2007.183). Nulla muta il fatto che __________ AG fosse
proprietaria dei mezzi in questione poiché i contratti ponevano chiaramente –
come è del resto tipico nel leasing (che in questo modo riesce a offrire tassi
agevolati rispetto alla locazione: Schatz,
op. cit., pag. 1044) – la manutenzione a carico del prenditore del leasing. Né
l'appellante potrebbe – nei limiti della ricevibilità dell'eccezione (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC-TI) - dedurre alcunché a sostegno della sua tesi dalla
circostanza che essa avrebbe ceduto le sue pretese nei confronti
dell'assicuratore casco totale («__________» [doc. C]) alla società di
leasing. La cessione aveva infatti quale unico scopo di assicurare eventuali
pretese risarcitorie della datrice di leasing in caso di danneggiamento
dell'oggetto del leasing (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_96/2007 del
26 giugno 2007 consid. 3.2; inoltre Schatz,
op. cit., pag. 1050).
7. Quanto
alla eccezione secondo cui l'obbligo di pagamento di fr. 3'000.- mensili
stabilito dall'accordo del 23 gennaio 2008 (doc. Q) non significherebbe
alcunché poiché non direbbe nulla sull'ammontare degli scoperti esistenti, è
sufficiente, per quanto di rilievo, l'osservazione che questi ultimi
risultavano segnatamente dalle fatture – né contestate (e quindi provate: cfr.
sopra, consid. 4) né saldate – come pure (almeno in parte) dall'estratto
relativo alle posizioni di dare e avere tra le parti di cui al doc. R.
8. La
convenuta rileva infine che con l'ordine di restituzione immediata del
rimorchio 1 – che, giova ricordare, era l'unico mezzo di proprietà dell'attrice
- il Pretore avrebbe giudicato ultra petita. L'attrice avrebbe infatti
formulato la domanda di restituzione soltanto in via subordinata. Accogliendo
però la domanda (pecuniaria) principale, il primo giudice non avrebbe anche
potuto, a mente dell'appellante, cumulare l'ordine di restituzione.
Giusta
l'art. 86 CPC-TI il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i
limiti di questa; non può pronunciare d'ufficio su eccezioni proponibili solo
dalle parti. L'extrapetizione si verifica quando il giudice pronuncia un
provvedimento diverso da quello richiesto, sia che ciò implichi un mutamento
della causa petendi (inteso come fatto determinativo dell'azione), sia
che ciò implichi un mutamento del petitum (inteso come tutela di un
interesse). In altre parole, il giudizio di una lite non può fondarsi su un
oggetto non contenuto nella domanda (II CCA 23 aprile 1999 inc. n. 12.98.259; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1, 3, e 4
ad art. 86). In realtà, cumulando l'ordine di restituzione del rimorchio 1 con
la condanna pecuniaria, il Pretore non ha adottato un provvedimento diverso da
quello richiesto dall'attrice. La convenuta sembra infatti dimenticare che, in
occasione dell'udienza del 1° luglio 2009, alla quale entrambe le parti erano
state regolarmente convocate ma alla quale la convenuta era rimasta assente
ingiustificata, l'attrice aveva chiesto l'estensione, rispettivamente la
modifica del dispositivo. Con la richiesta di aggiunta del punto 1.3 la
controparte ha di fatto elevato la domanda di restituzione del rimorchio 1 da
subordinata a principale. Accogliendo la domanda anche su questo punto, il
Pretore non ha pertanto superato i limiti della domanda.
Ci si
potrebbe tutt'al più domandare se la richiesta formulata dall'attrice
all'udienza del 1° luglio 2009 configurasse una nuova domanda di giudizio, da
subordinare alle formalità degli art. 74 e 76 CPC-TI, oppure una semplice
estensione ai sensi dell'art. 75 CPC-TI, possibile senza formalità particolari.
Sennonché, la questione può rimanere indecisa. L'eventuale inammissibilità di
una nuova richiesta di giudizio che non dovesse soddisfare le formalità
dell'art. 74 e dell'art. 76 CPC-TI non potrebbe infatti essere sollevata
d'ufficio dal giudice poiché i motivi di nullità sono esaustivamente elencati
nell'art. 142 CPC-TI, ma, per essere sanzionata con l'annullabilità dell'art.
143 CPC-TI, dovrebbe essere censurata dalla parte, che tuttavia, in concreto,
oltre a non avere sollevato specifica eccezione nemmeno in questa sede, con la
mancata comparsa all'udienza del 1° luglio 2009 aveva anche rinunciato ad
esercitare i propri diritti di difesa (II CCA 3 settembre 1996 inc. n.
12.1996.36, 25 febbraio 2004 inc. n. 12.2001.1; DTF 119 Ia 136 consid. 2g).
9. Ne
discende la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC-TI
e la TG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1. L'appello
2 settembre 2009 di AP 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
800.-
sono
posti a carico dell'appellante che verserà alla controparte fr. 1'500.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso
superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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