12.2009.162
Appalto - ipoteca legale provvisoria degli artigiani
19 novembre 2009Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.162
Data decisione, Autorità:
19.11.2009, IICCA
Titolo:
Appalto - ipoteca legale provvisoria degli artigiani
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
ISCRIZIONE PROVVISORIA
MERCEDE
art. 837 cpv. 1 let. 3 CC
art. 961 cpv. 3 CC
art. 372 CO
art. 373 CO
Incarto n.
12.2009.162
Lugano
19 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.156
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 17
marzo 2009 da
AP 1
RA 2
contro
AO 1
AO 2
RA 1
con cui l’attrice
ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 99'296.95 più
interessi e di fare ordine all'Ufficiale dei Registri di Lugano di procedere,
per il predetto importo, all'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale
degli artigiani a suo favore e a carico del mapp. __________ RF di __________
sezione __________ in località __________;
ed ora
sull’istanza, presentata da AP 1 contestualmente alla petizione, intesa ad
ottenere pendente causa l'iscrizione dell'ipoteca legale in via provvisoria, e
che il Pretore – dopo aver ordinato con decreto supercautelare 18 marzo 2009 l'iscrizione
in via provvisionale – con decisione 20 agosto 2009, ha respinto;
visto
l'appello 28 agosto 2009, con cui l'istante chiede – previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame – di riformare il querelato giudizio nel
senso di accogliere l'istanza e mantenere, in via principale, l'annotazione
dell'ipoteca legale di fr. 99'296.95 più interessi e, subordinatamente, di fr.
28'082.97 più interessi, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e
seconda sede;
esaminate
le osservazioni 2 ottobre 2009, con le quali i convenuti postulano la reiezione
dell'appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. In
data 15 luglio 2008, AP 1 in qualità di appaltatore, da una parte, e AO 2 e AO
1, in qualità di committenti, dall'altra, hanno stipulato un contratto
d'appalto avente per oggetto l'esecuzione di opere da impresario costruttore
per l'edificazione di una casa di abitazione sul mappale n. __________ RF di __________
sezione __________ in località __________. Era prevista una spesa complessiva
di fr. 422'152.90, alla quale sono stati aggiunti ulteriori fr. 8'000.– in data
8 luglio 2008 (doc. A). Con lettera 17 febbraio 2009, AO 2 e AO 1, per il
tramite del proprio patrocinatore, hanno comunicato a AP 1 la rescissione del
contratto (doc. 7).
2. AP
1 ha emesso il 12 marzo 2009 una fattura a carico di AO 2 e AO 1 per
complessivi fr. 99'296.95 (doc. B).
Con
petizione 17 marzo 2009, AP 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano
per chiedere la condanna di AO 2 e AO 1 al pagamento di fr. 99'296.95 più
interessi e di fare ordine all'Ufficiale dei Registri di Lugano di procedere,
per il predetto importo, all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli
artigiani a suo favore e a carico del mapp. __________ RF di __________.
L'attrice, contestualmente alla petizione, ha istato – in via super provvisionale
(inaudita parte) e provvisionale – per l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale.
Con
decreto supercautelare 18 marzo 2009, il Pretore ha ordinato, inaudita parte, l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale degli artigiani per l'importo di fr. 99'296.95
più interessi, a favore dell'attrice e a carico del mapp. __________ RF di __________.
All'udienza indetta il 27 aprile 2009 per la discussione della provvisionale, i
convenuti si sono opposti all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale,
contestando sia la tempestività dell'iscrizione sia il credito vantato dalla
parte attrice.
3. Con
decisione 20 agosto 2009, il Pretore ha respinto l'istanza di iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale e di conseguenza ha fatto ordine all'Ufficiale
dei registri di Lugano di procedere alla cancellazione dell'ipoteca già
iscritta con decreto supercautelare 18 marzo 2009. Secondo il primo giudice,
l'iscrizione supercautelare poteva anche essere ritenuta tempestiva, tenuto
conto che la rescissione del contratto d'appalto da parte dei convenuti ha
avuto luogo in data 17 febbraio 2009 e quindi il termine utile per iscrivere
l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori – contrariamente a quanto
preteso dai convenuti – avrebbe iniziato a decorrere da tale data. Il Pretore
non ha tuttavia ritenuto verosimile la pretesa di AP 1 per la mercede di appalto,
essendosi, a suo dire, quest'ultima limitata a produrre la fattura (finale)
emessa in data 12 marzo 2009 a carico dei convenuti, ritenuta un semplice
documento di parte del tutto insufficiente. Egli ha pure rilevato,
abbondanzialmente, in merito alle poste indicate in tale fattura, che l'importo
relativo alla garanzia da prestare dall'appaltatore non sarebbe coperto
dall'ipoteca legale, così come non sarebbe coperto, in caso di rescissione
anticipata del contratto, l'importo relativo ai lavori ancora da eseguire.
4. Con
appello 28 agosto 2009, AP 1 si aggrava contro la predetta decisione del
Pretore. Chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame – di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza e mantenere,
in via principale, l'annotazione dell'ipoteca legale di fr. 99'296.95 più
interessi e, in via subordinata, di fr. 28'082.97 più interessi, con protesta
di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda sede. Con osservazioni 2
ottobre 2009, i convenuti postulano la reiezione dell'appello, pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede. In data 4 settembre
2009, il vicepresidente di questa Camera ha accordato effetto sospensivo
all'appello.
5. Per
ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano
o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 22
cpv. 4 RRF). Deve addurre quindi elementi idonei a far apparire attendibile la
sua stessa qualità di artigiano o imprenditore, l'entità del lavoro e dei
materiali forniti, l'individuazione dell'immobile oggetto dell'intervento,
l'ammontare della pretesa, così come il rispetto del termine trimestrale per
ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario. La procedura essendo
sommaria, il giudice non deve porre esigenze troppo severe a tale riguardo; in
caso di dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione
sulla legittimità dell'ipoteca legale al pronunciato di merito, (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª ed., Berna 2003, pag. 288 n. 2891 con
rinvii; decisione non pubblicata del Tribunale federale 5A_102/2007 del 29
giugno 2007 in JDC, Friborgo 2009, pag. 313).
6. Ciò
premesso, nella fattispecie non è contestato che AP 1 abbia eseguito opere da
impresario costruttore per la costruzione di una casa di abitazione sul mappale
n. __________ RF di __________. L'istante ha fondato la sua richiesta di
iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sulle pretese oggetto della fattura
da lui emessa in data 12 marzo 2009 (doc. B), che è invece oggetto di
contestazione. Nella fattura l'istante ha indicato pretese per la “7ª situazione” (fr. 10'801.35), le “garanzie”
(fr. 16'061.–) e la “completazione cantiere __________ lavori ancora da
eseguire” (fr. 66'184.–). Sulle due ultime posizioni (le garanzie e la
completazione del cantiere __________), l'istante ha fatturato separatamente
l'IVA per fr. 6'250.60 (7.60% di fr. 82'245.–). La fattura prevedeva dunque
pretese complessive per fr. 99'296.95, importo sulla base del quale il primo
giudice aveva iscritto l'ipoteca legale in via provvisoria con decreto
supercautelare del 18 marzo 2009.
6.1 Per quanto
concerne l'importo di fr. 10'801.35, esposto nella menzionata fattura in relazione
alla “7ª situazione”, nulla è
dato di sapere in relazione ai lavori eseguiti; la fattura non li menziona, ma
neppure la petizione. Di fronte alla contestazione di una simile posizione,
fatta valere dai convenuti all'udienza di discussione (act. III, riassunto
scritto di risposta, pag. 3 verso il basso), l'istante è rimasta totalmente
silente. Incombeva tuttavia all'istante di rendere verosimile l'entità del
lavoro eseguito in corrispondenza alla “7ª situazione”, producendo il dettaglio delle opere eseguite e le
“indicazioni redatte” dalla direzione lavori e dal capocantiere, menzionate
dalla fattura. Il giudice non deve certo porre esigenze troppo severe nella
procedura di iscrizione provvisoria neppure quando si tratta di fissare
l'ammontare del credito da garantire; ma ciò non dispensa l'istante dal rendere
verosimile il contenuto e l'ammontare del suo credito (decisione non pubblicata
del Tribunale federale 5A_102/2007 del 29 giugno 2007 in JDC, Friborgo 2009,
pag. 313). Il riferimento fatto dalla fattura in questione alle non meglio
precisate indicazioni, che avrebbero redatto la direzione lavori e il
capocantiere, appare palesemente insufficiente per l'adempimento del requisito
della verosimiglianza. Di nessun ausilio appare in concreto il contratto
d’appalto, non essendo dato di sapere quali lavori da esso previsti siano stati
eseguiti prima della sua rescissione anticipata. L'appellante fa riferimento –
solo ora, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) – alla necessità di
accertare nel merito l'importo in questione tramite un perito e al fatto di
aver rinunciato a chiedere questa prova in sede di procedura cautelare, “poiché
non viene ammessa” (appello, pag. 4 verso il basso). L'argomento è privo di
rilievo. Ci si può del resto chiedere quale accertamento possa essere chiesto al
perito sull'ammontare del credito, se neppur si sa – perché AP 1 è totalmente
silente a questo proposito – quali lavori siano stati eseguiti. L'appello su
questo punto, palesemente infondato, va respinto.
6.2 Non
occorrono molte parole per ritenere palesemente infondata anche la pretesa
dell'istante di iscrivere in via provvisoria l'ipoteca legale per “garanzie”.
Il Pretore ha rettamente evidenziato che l'importo relativo alla garanzia da
prestare dall'appaltatore non è coperto dall'ipoteca legale. L'appellante
pretende di sovvertire la constatazione del primo giudice con un'argomentazione
strampalata e di difficile comprensione (appello, pag. 5 nel mezzo). Ammette
comunque che la garanzia non ha nulla a che vedere con l'ammontare della
mercede dovuta. Ogni ulteriore considerazione è pertanto superflua. L'appello
su questo punto cade nel vuoto.
6.3 Neppure
risulta coperto dall'ipoteca legale, in caso di recesso anticipato dal contratto
d'appalto, l'importo relativo ai lavori ancora da eseguire. L'ipoteca legale
prevista dall'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC garantisce infatti solo crediti per
prestazioni effettivamente fornite dall'appaltatore e che hanno determinato un
plusvalore per il fondo oggetto dei lavori; tantomeno sono coperte dall'ipoteca
legale eventuali indennità dovute dal committente all'appaltatore, in caso di
recesso anticipato dal contratto di appalto a norma dell'art. 377 CO (Steinauer, op. cit., n. 2882b pag. 282).
Nella misura in cui pretende, in via principale, la conferma dell'ipoteca
legale anche per la posta di fr. 66'184.– per “completazione cantiere __________
lavori ancora da eseguire”, ammettendo, in via subordinata, che “è però
possibile che questa posta possa anche non beneficiare del diritto reale
concesso all'artigiano” (appello, pag. 5 verso il basso), l'appello si avvera
finanche temerario. Anche su questo punto il gravame cade pertanto nel vuoto.
7. Visto
quanto precede, l'appello, manifestamente infondato e temerario, deve essere
respinto. Gli oneri processuali, comprensivi di tasse e spese, seguono
l'integrale soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC) e sono calcolati sul
valore di fr. 99'296.95, fatto valere quale richiesta di merito principale (cfr.
appello, pag. 6 in basso).
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
28 agosto 2009 di AP 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
500.-
anticipati
dall'appellante, sono posti a suo carico. Promostudio SA rifonderà inoltre agli
appellati fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione:
- alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
-
All'Ufficiale dei registri di Lugano (dopo la crescita in giudicato)
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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