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Decisione

12.2009.165

Convenzione matrimoniale - interpretazione - lesione

27 maggio 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 1° aprile 1988 AP 1 e AO 1 nata __________ si sono uniti in

matrimonio (doc. A). Il 7 maggio 2002 la moglie ha postulato l’adozione di

misure a protezione dell’unione coniugale, sostenendo il “dissesto finanziario

e personale della famiglia provocato dal comportamento irresponsabile del

marito”. Ella ha segnatamente chiesto di obbligarlo a fornirle tutte le

informazioni sulla sua situazione personale e a far fronte ai propri obblighi

nei confronti della famiglia, nonché di vietargli ogni atto di disposizione

sull’abitazione coniugale e di ordinare la separazione dei beni “da definire con

la rifusione alla moglie dei beni propri messi a disposizione del marito e

l’intestazione della casa d’abitazione ai coniugi in

ragione di un mezzo ciascuno” (inc. rich. DI.2002.41).

B. All’udienza

di discussione 5 giugno 2002 le parti hanno concordato che:

“1. Il

signor AP 1 sottoporrà per conoscenza alla moglie, per il tramite dell'avv. __________,

tutti i conteggi che lo riguardano valuta 30.06.2002, segnatamente estratti

bancari e/o postali, distinta paga e/o indennità AD, ipoteche, CM, imposte,

nulla escluso.

2. Con

riguardo alla cartella ipotecaria di fr. 20 000.-- DG __________ i coniugi

si accordano nel senso che non essendo stato sino ad ora utilizzato il titolo,

il Pretore lo richiamerà dalla __________ di __________, per acquisizione dell'incarto

sino ad accordo dei coniugi per la sua utilizzazione.

3. Il

signor AP 1 si impegna a limitare allo stretto necessario i suo poteri di

rappresentanza dell'unione coniugale, ritenuto che per quanto attiene alle

scelte più importanti concernenti la famiglia, vedi ad esempio CM, acquisto

auto, impegni di un certo rilievo, dovrà essere richiesto il consenso del

coniuge.

4. Le

parti prendono atto che attualmente sono pendenti presso l'UEF di Riviera

esecuzioni per ca. fr. 21 000.--, di cui ca. fr. 7 000.-- già

sfociate in pignoramento dell'abitazione coniugale intestata al marito.

5. Le

parti riconoscono che sono dati in concreto gli estremi per la pronuncia

giudiziale della separazione dei beni nel senso dell'art. 185 CCS e chiedono

pertanto che il Pretore unitamente all'omologazione dell'accordo di cui sopra

decreti la separazione dei beni, ritenuto che la liquidazione del regime

ordinario della partecipazione agli acquisti vigente sino ad oggi sarà regolata

in separata sede”.

Con decreto a verbale il Pretore ha

omologato i punti da 1 a 4 summenzionati e ha pronunciato la separazione dei

beni (inc. rich. DI.2002.41).

C. Con

scritto 12 giugno 2002 l’avv. __________ __________, allora patrocinatore della

moglie, ha trasmesso alla Pretura (inc. DI.2002.41) una fotocopia del suo

rogito n. 4521 del 12 giugno 2002 e una convenzione per sospensione

dell’economia domestica del 12 giugno 2002. Il rogito

n. __________ del 12 giugno 2002 contempla una convenzione matrimoniale, ai

termini della quale i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei

beni secondo gli art. 247 e segg. CC e a tenore della quale il marito ha ceduto

alla moglie il fondo part. n. __________ RFD di __________ “a tacitazione di

tutte le pretese della moglie AO 1, nata __________, per rifusione di beni

propri, per rimborso di suoi crediti personali e per partecipazione al

cinquanta per cento agli acquisti coniugali”. Da parte sua la moglie “assume

valuta 1° luglio 2002 il debito ipotecario di effettivi fr. 325 000.- nei confronti

della __________, in __________, garantito dalla cartella ipotecaria al

portatore di fr. 310 000.- (…) iscritta in I. grado e dalla cartella

ipotecaria al portatore di fr. 15 000.- (…) iscritta in II. grado a carico

del fondo ceduto, titoli nel cui debito nominale la cessionaria subentra pure

quale nuova debitrice con effetti a partire dall’iscrizione del trapasso di

proprietà a registro fondiario”. Alla moglie è stata inoltre assegnata in

proprietà la cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 20 000.- non

utilizzata richiamata dal Pretore alla __________ come al punto 2 dell’accordo

giudiziale 5 giugno 2002. Infine la moglie si è impegnata a estinguere presso

l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Riviera gli importi in esecuzione

garantiti dai pignoramenti a carico dell’immobile ricevuto in cessione, per un

ammontare complessivo di fr. 7 377.50 oltre alle spese peritali di stima

dell’immobile di fr. 312.50 per complessivi fr. 7 690.-. Nella “convenzione

per sospensione dell’economia domestica” sottoscritta il 12 giugno 2002, i coniugi

si sono dati atto che il marito aveva lasciato il giorno stesso l’abitazione

coniugale, autorizzandosi reciprocamente a vivere separati. I coniugi non hanno chiesto al giudice l’omologazione di tale

convenzione, per cui la procedura di cui all’inc. n. DI.2002.41 si è esaurita con

la consegna 23 gennaio 2003 al legale della moglie, da parte della Pretura,

della summenzionata cartella ipotecaria di fr. 20 000.-.

D. Con

istanza 9 maggio 2003 il marito ha chiesto l’adozione di misure a protezione

dell’unione coniugale, in particolare la pronuncia dell’affidamento delle

figlie alla madre, riservato il diritto di visita, nonché la fissazione dal

mese di maggio 2003 di un contributo di mantenimento di fr. 500.- mensili a suo

carico e in favore di ciascuna delle figlie. Nell’istanza il marito ha altresì

osservato che la moglie non lo aveva ancora liberato dal debito nei confronti

della __________ e si è perciò riservato di procedere

nei confronti della coniuge in altra procedura (inc. rich. DI.2003.57).

All’udienza 6 giugno 2003 i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato dal

giudice, che per quanto qui di interesse recita:

“3. La

signora AO 1 per il tramite della sua patrocinatrice provvederà a richiedere

immediatamente alla __________ lo svincolo del sig. AP 1 dal rapporto di mutuo

ipotecario relativo alla casa coniugale di __________, ora di proprietà della

moglie”.

E. Con scritto

15 maggio 2003 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Biasca affermando che

nonostante i richiami da parte della __________ la moglie non aveva assunto le

ipoteche gravanti il fondo n. __________ RFD di __________

e ha chiesto l’annullamento “per inadempimento del rogito” e della relativa iscrizione a registro fondiario. Così invitato dal Pretore,

l’attore ha inoltrato il 18 agosto 2003 un allegato che ha rimediato ai difetti

formali della missiva testé menzionata. Egli ha chiesto l’annullamento della convenzione

matrimoniale di cui al rogito n. __________, l’ordine all’Ufficio competente di

iscriverlo quale proprietario del fondo testé citato e l’addossamento a proprio

carico degli oneri ipotecari gravanti tale immobile. Egli ha soggiunto che la

coniuge non aveva nemmeno pagato integralmente gli importi in esecuzione

garantiti dai pignoramenti a carico dell’immobile ricevuto in cessione. A

suffragio delle proprie richieste l’attore ha invocato l’inadempienza

contrattuale della moglie, in via subordinata l’annullabilità per lesione

giusta l’art. 21 CO. Con risposta 24 novembre 2003 la convenuta si è opposta

alla petizione. Nell’ulteriore scambio di allegati scritti le parti si sono

confermate nei rispettivi punti di vista. Il 7 ottobre 2004 il primo giudice ha

concesso all’attore il beneficio dell’assistenza giudiziaria, poi revocato il

18 marzo 2005 con effetto retroattivo perché ottenuto a seguito di indicazioni

false e, in ogni caso, per assenza di indigenza. Con decisione 10 luglio 2009

l’attore è invece stato nuovamente posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento

finale, rinviando alle conclusioni scritte di cui alla causa di divorzio (inc.

OA.2005.1). L’attore ha chiesto di ordinare alla convenuta di restituire “il

bene immobile part. n. __________ RFD __________. Ad avvenuta crescita in

giudicato della sentenza di divorzio il signor AP 1 sarà pertanto autorizzato a

richiedere personalmente e a ottenere presso il competente Ufficio dei registri

il trapasso immobiliare in suo favore del bene part. n. __________ RFD __________.

Titolo giustificativo delle predetta operazione sarà costituito dall’originale

della sentenza di divorzio, regolarmente munito del timbro di crescita in

giudicato”. Statuendo con sentenza 10 luglio 2009 il Pretore ha respinto la

petizione.

F. Con ricorso (recte: “appello”) 1° settembre 2009 AP 1 chiede

la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere quanto da lui

richiesto con petizione 15 maggio 2003 e con istanza 8 settembre 2009 domanda

di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con osservazioni 9

novembre 2009 la convenuta postula la reiezione del gravame, a suo dire “palese

esempio di temerarietà”.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata

ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta

disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda

la domanda di assistenza giudiziaria 8 settembre 2009, essa è retta dalla Legge

sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag) in virtù dell’art.

404 cpv. 1 CPC, secondo il quale fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in

vigore del CPC si applica il diritto procedurale previgente.

2. La

controversia concerne l’interpretazione della convenzione matrimoniale 12

giugno 2002 di cui al rogito n. __________ del notaio __________ __________, ai termini della quale i coniugi hanno adottato il regime della

separazione dei beni secondo gli art. 247 segg. CC. Secondo

l’art. 7 CC le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni relative

alla conclusione, all’adempimento e alla risoluzione dei contratti sono applicabili

anche ad altri rapporti di diritto civile. Tale applicazione avviene per

analogia (Marti/Schnyder, Zürcher

Kommentar, n. 32 ad art. 7 CC; Schmid,

Basler Kommentar, ZGB I, 3a ed., n. 6 ad art. 7 CC) e ha lo scopo di

colmare l’assenza di una parte generale del Codice civile che tratti tali

questioni (Marti/Schnyder, op.

Considerandi

cit., n. 28 ad art. 7 CC; Schmid,

op. cit., n. 1 ad art. 7 CC). La norma testé menzionata contempla anche le

regole interpretative (Marti/Schnyder,

op.cit., n. 52 seg. ad art. 7 CC). La circostanza, quindi, che l’attore abbia

invocato a sostegno della propria posizione norme del Codice delle obbligazioni

non comporta per sé sola la competenza della Seconda Camera civile, dato che è

in discussione la validità di una convenzione matrimoniale di separazione, alla

quale i disposti del Codice delle obbligazioni sono applicabili unicamente per

analogia. Ci si può quindi domandare se l’appello non debba essere trattato

dalla Prima Camera civile del Tribunale d’appello, che giudica in seconda istanza

gli appelli contro le decisioni dei Pretori concernenti, tra le altre cose, il

diritto di famiglia (art. 48 lett. a cfr. 1 LOG). L’incarto qui in esame è

stato attribuito alla seconda Camera civile dopo uno scambio informale di

opinioni con la prima Camera civile, che non si è ritenuta competente.

3.

L’appellante

sostiene anzitutto che l’accordo giudiziale 6 giugno 2003 era solo una misura

provvisionale, come indicato nel relativo verbale, in attesa di trovare un

accordo con la controparte. Il Pretore ha ritenuto invece che tale transazione,

occorsa circa una ventina di giorni dopo la petizione nella procedura di cui

all’inc. n. DI.2003.57, aveva superato i termini previsti dalla convenzione

matrimoniale 12 giugno 2002, sicché la presente causa assumeva finanche estremi

di temerarietà (sentenza impugnata, pag. 9 in mezzo). L’accordo 6 giugno 2003 è stato omologato dal giudice e dichiarato esecutivo alla stregua di misura di

protezione dell’unione coniugale giusta l’art. 176 CC. La clausola n. 3 ha il seguente tenore: “La signora AO 1 per il tramite della sua patrocinatrice provvederà a

richiedere immediatamente alla __________ lo svincolo del sig. AP 1 dal

rapporto di mutuo ipotecario relativo alla casa coniugale di __________, ora di

proprietà della moglie”. Dalla stessa emerge chiaramente la volontà delle

parti circa il mutuo ipotecario gravante l’abitazione coniugale e mal si

comprende come la circostanza che l’accordo 6 giugno 2003 riguardi un assetto

provvisorio possa inficiare l’argomentazione del Pretore. Lo stesso dicasi

della censura secondo la quale a seguito di tale transazione la causa di cui

all’inc. n. OA.2003.18 non è stata stralciata dal giudice, che anzi ha

assegnato un termine all’attore per rimediare ai difetti formali della

petizione 15 maggio 2003 e ha accolto la domanda di iscrizione a Registro

fondiario del divieto di disporre (memoriale, punto 5). Invero, determinante è

la volontà delle parti, non l’agire procedurale del Pretore. Le argomentazioni

testé menzionate si rivelano quindi del tutto infondate.

4.

L’appellante

non contesta più la bilateralità del contratto (memoriale, punto 7.2: “niente

da dire”), ma reputa che a partire dal 2 luglio 2002 il contratto era

annullabile dato che il termine fissato era scaduto (loc. cit., punto 7.3). Il

Pretore ha vagliato i documenti prodotti dall’attore per suffragare il fatto

che entro il termine fissato la moglie non aveva provveduto ai propri impegni,

ritenendo che dai medesimi non si poteva desumere alcun inadempimento (sentenza

impugnata, pag. 6 segg.). L’appellante afferma che tra la firma del contratto e

la scadenza del termine la convenuta non avrebbe neppure tentato di contattare

la banca, “Istituto contattato telefonicamente dal sottoscritto il 7 agosto

2002.

per cui fino a novembre 2002, 5 mesi dopo il termine e 6 dalla firma del

contratto, non ha effettuato i passi necessari nonostante fosse a conoscenza

del termine” e che la convenuta avrebbe dapprima tentato di far ricadere su

di lui la colpa e poi sulla banca (memoriale, punto 7.3). Sennonché,

l’appellante non menziona alcun documento o risultanza istruttoria a fondamento

dei propri asserti, che si esauriscono quindi in mere allegazioni di parte

sprovvisti di rilevanza probatoria. Per tacere del fatto che l’appello è finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI) perché l’appellante non si confronta

con l’argomentazione del Pretore, che ha accertato come il 26 giugno 2002 la

banca era già stata informata del fatto che la moglie aveva chiesto di

assumersi il debito ipotecario (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo) e ha soggiunto che con l’accordo 6 giugno 2003 sono stati in ogni caso superati, come

detto sopra, i termini dell’accordo 12 giugno 2002 (loc. cit., pag. 9 in basso). L’attore reputa che la convenuta avrebbe potuto informarsi, prima dell’assunzione del

suo impegno, se era in grado di farvi fronte. Anche questa censura è

manifestamente sprovvista di fondamento, dato che non se ne comprende la

portata ai fini del giudizio. Invero, il Pretore ha accertato che la convenuta

è subingredita al marito nel rapporto di mutuo ipotecario nel corso dell’estate

2003, in linea con quanto pattuito dalle parti il 6 giugno 2003 (sentenza impugnata,

pag. 10).

5.

L’appellante

sostiene che non sia suo compito dimostrare che egli era ancora debitore del

mutuo ipotecario il 13 agosto 2003 (memoriale, punto 7.4). La censura è ancora

una volta manifestamente inconsistente. Invero, il Pretore ha sì spiegato che

l’attore non aveva dimostrato che dopo l’agosto 2003 egli fosse ancora debitore

ipotecario, ma ha anche accertato che sulla scorta del carteggio processuale il

subingresso della moglie è avvenuto nel corso del 2003 (sentenza impugnata,

pag. 10 in mezzo). L’appellante soggiunge che nell’incarto vi è copia del

contratto di mutuo tra la banca e la convenuta a suo dire datato mese di

settembre 2003, quindi in ogni caso posteriore alla data indicata nella

sentenza impugnata. Sennonché, il Pretore ha reputato che con accordo 6 giugno

2003.

le parti hanno deciso che la moglie avrebbe immediatamente chiesto lo

svincolo dell’attore dal rapporto di mutuo ipotecario, cosa che secondo gli

accertamenti pretorili e non contestati dall’appellante è avvenuto (sentenza

impugnata, pag,. 9 in mezzo). Poco importa, quindi, se il trapasso sia avvenuto

nel mese di agosto o in quello di settembre 2003.

6.

Sull’aspetto

della lesione giusta l’art. 21 CO invocata in via subordinata, il Pretore ha

spiegato che dagli atti non emerge che l’attore fosse incapace di soppesare le

circostanze, men che meno che egli fosse incapace di discernimento (sentenza impugnata,

pag. 12). In appello il marito ammette che vi sia stata da parte sua ignoranza

e che con l’esperienza maturata nel frattempo non firmerebbe più un simile

contratto. L’attore reputa di non aver valutato correttamente la situazione e

di non aver neppure avuto il tempo di rivolgersi a un legale. Sennonché, tali

argomentazioni non sono tali da inficiare l’argomentazione pretorile. Lo stesso

dicasi dell’allegazione secondo la quale il primo giudice lo avrebbe obbligato

a farsi assistere da un legale, in contrasto con quanto da lui affermato al

consid. 8.4 della sentenza impugnata. Sennonché, il Pretore ha assegnato il 16

giugno 2003 all’attore un termine per ovviare a carenze formali nel suo

allegato, indicando che cosa esso avrebbe dovuto contenere. Non l’ha obbligato

a rivolgersi a un legale. Si aggiunga che anche se così fosse, le condizioni

secondo le quali il primo giudice avrebbe diffidato in tal senso l’attore non

equivalgono a quelle previste dal diritto materiale federale per quanto

concerne l’art. 21 CO. Alla luce di quanto testé detto, sono irrilevanti ai

fini del giudizio le censure dell’appellante sull’asserita sproporzione tra la

prestazione e la controprestazione (memoriale, punto 8-8-4).

7.

L’appellante

conclude affermando che l’Ufficio esecuzione e fallimenti “ha ricevuto un importo

parziale (fr. 7 000.- come da ispezione presso l’UEF) e non quello

menzionato nel rogito. A tutt’oggi la situazione non è cambiata”. La censura

dell’appellante è tuttavia in contrasto con quanto da lui ammesso in prima

sede, ovvero che l’Ufficio esecuzione ha in definitiva ricevuto l’integralità

degli importi in questione. Invero, con risposta 24 novembre 2003 la convenuta

ha affermato di aver onorato tale impegno, tant’è che a carico del fondo n. __________

RFD di __________ non vi sarebbe più alcuna relativa restrizione (pag. 4 in alto). Nella replica 12 gennaio 2004 l’attore non ha contestato la cancellazione della

restrizione testé menzionata, ma sulla scorta del doc. DD ha affermato di aver

saldato lui la differenza. Su tale ultima censura, non più evocata in sede di

appello e quindi sulla quale non compete a questa Camera chinarsi d’ufficio

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), a titolo abbondanziale va detto che dal doc.

DD emerge il versamento all’Ufficio di esecuzione e fallimenti da parte di AP 1

di fr. 690.- a titolo di “acconto proprietà immobiliare”, ma non vi è alcun

riferimento al fondo in questione, sicché, almeno a sé stante, esso non ha

rilevanza probatoria. Inoltre, il versamento in questione è stato effettuato il

13.

giugno 2002, ovvero il giorno successivo alla sottoscrizione della

separazione matrimoniale, sicché sorgono perlomeno perplessità sul fatto che a

quel momento la moglie potesse essere già ritenuta in mora.

8.

Ne discende che l'appello, del

tutto infondato, dev’essere respinto. L’istanza di concessione di assistenza

giudiziaria formulata dall'attore in appello non può essere accolta, atteso che

per le sue pretese, già evase con argomentazioni convincenti dal primo giudice,

non era sin dall'inizio dato il requisito della probabilità di esito favorevole

("fumus boni iuris", cfr. art. 3 e 14 cpv. 1 lett. a LAG; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice

2000/2004, n. 1 ad art. 14 Lag). A giudizio di questa Camera, è indubitabile

che anche a un esame sommario ed esperito al più tardi al momento della

presentazione della domanda di assistenza giudiziaria, le possibilità di

reiezione dell’appello risultavano ampiamente superiori a quelle di un suo

eventuale accoglimento. La tassa di giustizia e le spese, calcolate in funzione

della Legge sulla tariffa giudiziaria 14 dicembre 1965 (art. 33 Legge sulla

tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010), sono poste a carico dell’appellante che

verserà a controparte un’equa indennità per ripetibili, commisurata alla

stringatezza del suo memoriale. Il valore litigioso determinante ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale supera senz’altro la

soglia di fr. 30 000.-. Invero, l’attore ha indicato nella petizione che

il valore litigioso corrisponde al valore di stima di fr. 347 220.- del

fondo n. __________ RFD di __________. La convenuta non ha contestato tale

valore, che emerge dal rogito n. __________ del notaio __________ __________

(cfr. art. 13 CPC/TI)

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la LTG,

decide: 1. L'istanza 8 settembre 2009 di

ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura d'appello

presentata da AP 1 è respinta.

pronuncia: 2. Il ricorso (recte: appello) 1°

settembre 2009 di AP 1 è respinto.

3.

Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2'500.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

2'550.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono posti a suo carico, con l’obbligo di rifondere

a AO 1 fr. 200.- per ripetibili di appello.

4.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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