12.2009.165
Convenzione matrimoniale - interpretazione - lesione
27 maggio 2011Italiano20 min
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Numero d'incarto:
12.2009.165
Data decisione, Autorità:
27.05.2011, IICCA
Titolo:
Convenzione matrimoniale - interpretazione - lesione
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
art. 7 CC
art. 18 CO
art. 21 CO
Incarto n.
12.2009.165
Lugano
27 maggio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.18
della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 15/18 maggio
2003 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attore ha chiesto l’annullamento della convenzione matrimoniale 12 giugno
2002 di cui al rogito n. __________ del notaio __________ __________, la sua
iscrizione quale proprietario del fondo n. __________ RFD di __________ nonché
l’addossamento degli oneri ipotecari gravanti l’immobile e del debito di fr.
314 600.- nei confronti della __________ di cui al conto mutuo n. __________,
mentre con le conclusioni ha chiesto di ordinare alla convenuta la restituzione
dell’immobile citato nonché l’autorizzazione, una volta cresciuta in giudicato
la sentenza di divorzio, di richiedere e ottenere all’Ufficio dei registri il
trapasso immobiliare in suo favore;
alla
quale la convenuta si è opposta con risposta 24 novembre 2003 e che il Pretore
statuendo il 10 luglio 2009 ha respinto;
richiamato
il decreto 18 marzo 2005 con il quale il Pretore ha revocato con effetto
retroattivo al 7 ottobre 2004 il beneficio dell’assistenza giudiziaria concesso
all’attore e gli ha inflitto una multa di fr. 300.-;
mentre
con decreto di medesima data ha concesso all’attore il beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ a partire
dall’istanza 9 luglio 2007;
appellante
l’attore che con appello 1° settembre 2009 postula l’accoglimento della petizione;
mentre
la convenuta con osservazioni 9 novembre 2009 chiede la reiezione del gravame;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. Il 1° aprile 1988 AP 1 e AO 1 nata __________ si sono uniti in
matrimonio (doc. A). Il 7 maggio 2002 la moglie ha postulato l’adozione di
misure a protezione dell’unione coniugale, sostenendo il “dissesto finanziario
e personale della famiglia provocato dal comportamento irresponsabile del
marito”. Ella ha segnatamente chiesto di obbligarlo a fornirle tutte le
informazioni sulla sua situazione personale e a far fronte ai propri obblighi
nei confronti della famiglia, nonché di vietargli ogni atto di disposizione
sull’abitazione coniugale e di ordinare la separazione dei beni “da definire con
la rifusione alla moglie dei beni propri messi a disposizione del marito e
l’intestazione della casa d’abitazione ai coniugi in
ragione di un mezzo ciascuno” (inc. rich. DI.2002.41).
B. All’udienza
di discussione 5 giugno 2002 le parti hanno concordato che:
“1. Il
signor AP 1 sottoporrà per conoscenza alla moglie, per il tramite dell'avv. __________,
tutti i conteggi che lo riguardano valuta 30.06.2002, segnatamente estratti
bancari e/o postali, distinta paga e/o indennità AD, ipoteche, CM, imposte,
nulla escluso.
2. Con
riguardo alla cartella ipotecaria di fr. 20 000.-- DG __________ i coniugi
si accordano nel senso che non essendo stato sino ad ora utilizzato il titolo,
il Pretore lo richiamerà dalla __________ di __________, per acquisizione dell'incarto
sino ad accordo dei coniugi per la sua utilizzazione.
3. Il
signor AP 1 si impegna a limitare allo stretto necessario i suo poteri di
rappresentanza dell'unione coniugale, ritenuto che per quanto attiene alle
scelte più importanti concernenti la famiglia, vedi ad esempio CM, acquisto
auto, impegni di un certo rilievo, dovrà essere richiesto il consenso del
coniuge.
4. Le
parti prendono atto che attualmente sono pendenti presso l'UEF di Riviera
esecuzioni per ca. fr. 21 000.--, di cui ca. fr. 7 000.-- già
sfociate in pignoramento dell'abitazione coniugale intestata al marito.
5. Le
parti riconoscono che sono dati in concreto gli estremi per la pronuncia
giudiziale della separazione dei beni nel senso dell'art. 185 CCS e chiedono
pertanto che il Pretore unitamente all'omologazione dell'accordo di cui sopra
decreti la separazione dei beni, ritenuto che la liquidazione del regime
ordinario della partecipazione agli acquisti vigente sino ad oggi sarà regolata
in separata sede”.
Con decreto a verbale il Pretore ha
omologato i punti da 1 a 4 summenzionati e ha pronunciato la separazione dei
beni (inc. rich. DI.2002.41).
C. Con
scritto 12 giugno 2002 l’avv. __________ __________, allora patrocinatore della
moglie, ha trasmesso alla Pretura (inc. DI.2002.41) una fotocopia del suo
rogito n. 4521 del 12 giugno 2002 e una convenzione per sospensione
dell’economia domestica del 12 giugno 2002. Il rogito
n. __________ del 12 giugno 2002 contempla una convenzione matrimoniale, ai
termini della quale i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei
beni secondo gli art. 247 e segg. CC e a tenore della quale il marito ha ceduto
alla moglie il fondo part. n. __________ RFD di __________ “a tacitazione di
tutte le pretese della moglie AO 1, nata __________, per rifusione di beni
propri, per rimborso di suoi crediti personali e per partecipazione al
cinquanta per cento agli acquisti coniugali”. Da parte sua la moglie “assume
valuta 1° luglio 2002 il debito ipotecario di effettivi fr. 325 000.- nei confronti
della __________, in __________, garantito dalla cartella ipotecaria al
portatore di fr. 310 000.- (…) iscritta in I. grado e dalla cartella
ipotecaria al portatore di fr. 15 000.- (…) iscritta in II. grado a carico
del fondo ceduto, titoli nel cui debito nominale la cessionaria subentra pure
quale nuova debitrice con effetti a partire dall’iscrizione del trapasso di
proprietà a registro fondiario”. Alla moglie è stata inoltre assegnata in
proprietà la cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 20 000.- non
utilizzata richiamata dal Pretore alla __________ come al punto 2 dell’accordo
giudiziale 5 giugno 2002. Infine la moglie si è impegnata a estinguere presso
l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Riviera gli importi in esecuzione
garantiti dai pignoramenti a carico dell’immobile ricevuto in cessione, per un
ammontare complessivo di fr. 7 377.50 oltre alle spese peritali di stima
dell’immobile di fr. 312.50 per complessivi fr. 7 690.-. Nella “convenzione
per sospensione dell’economia domestica” sottoscritta il 12 giugno 2002, i coniugi
si sono dati atto che il marito aveva lasciato il giorno stesso l’abitazione
coniugale, autorizzandosi reciprocamente a vivere separati. I coniugi non hanno chiesto al giudice l’omologazione di tale
convenzione, per cui la procedura di cui all’inc. n. DI.2002.41 si è esaurita con
la consegna 23 gennaio 2003 al legale della moglie, da parte della Pretura,
della summenzionata cartella ipotecaria di fr. 20 000.-.
D. Con
istanza 9 maggio 2003 il marito ha chiesto l’adozione di misure a protezione
dell’unione coniugale, in particolare la pronuncia dell’affidamento delle
figlie alla madre, riservato il diritto di visita, nonché la fissazione dal
mese di maggio 2003 di un contributo di mantenimento di fr. 500.- mensili a suo
carico e in favore di ciascuna delle figlie. Nell’istanza il marito ha altresì
osservato che la moglie non lo aveva ancora liberato dal debito nei confronti
della __________ e si è perciò riservato di procedere
nei confronti della coniuge in altra procedura (inc. rich. DI.2003.57).
All’udienza 6 giugno 2003 i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato dal
giudice, che per quanto qui di interesse recita:
“3. La
signora AO 1 per il tramite della sua patrocinatrice provvederà a richiedere
immediatamente alla __________ lo svincolo del sig. AP 1 dal rapporto di mutuo
ipotecario relativo alla casa coniugale di __________, ora di proprietà della
moglie”.
E. Con scritto
15 maggio 2003 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Biasca affermando che
nonostante i richiami da parte della __________ la moglie non aveva assunto le
ipoteche gravanti il fondo n. __________ RFD di __________
e ha chiesto l’annullamento “per inadempimento del rogito” e della relativa iscrizione a registro fondiario. Così invitato dal Pretore,
l’attore ha inoltrato il 18 agosto 2003 un allegato che ha rimediato ai difetti
formali della missiva testé menzionata. Egli ha chiesto l’annullamento della convenzione
matrimoniale di cui al rogito n. __________, l’ordine all’Ufficio competente di
iscriverlo quale proprietario del fondo testé citato e l’addossamento a proprio
carico degli oneri ipotecari gravanti tale immobile. Egli ha soggiunto che la
coniuge non aveva nemmeno pagato integralmente gli importi in esecuzione
garantiti dai pignoramenti a carico dell’immobile ricevuto in cessione. A
suffragio delle proprie richieste l’attore ha invocato l’inadempienza
contrattuale della moglie, in via subordinata l’annullabilità per lesione
giusta l’art. 21 CO. Con risposta 24 novembre 2003 la convenuta si è opposta
alla petizione. Nell’ulteriore scambio di allegati scritti le parti si sono
confermate nei rispettivi punti di vista. Il 7 ottobre 2004 il primo giudice ha
concesso all’attore il beneficio dell’assistenza giudiziaria, poi revocato il
18 marzo 2005 con effetto retroattivo perché ottenuto a seguito di indicazioni
false e, in ogni caso, per assenza di indigenza. Con decisione 10 luglio 2009
l’attore è invece stato nuovamente posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, rinviando alle conclusioni scritte di cui alla causa di divorzio (inc.
OA.2005.1). L’attore ha chiesto di ordinare alla convenuta di restituire “il
bene immobile part. n. __________ RFD __________. Ad avvenuta crescita in
giudicato della sentenza di divorzio il signor AP 1 sarà pertanto autorizzato a
richiedere personalmente e a ottenere presso il competente Ufficio dei registri
il trapasso immobiliare in suo favore del bene part. n. __________ RFD __________.
Titolo giustificativo delle predetta operazione sarà costituito dall’originale
della sentenza di divorzio, regolarmente munito del timbro di crescita in
giudicato”. Statuendo con sentenza 10 luglio 2009 il Pretore ha respinto la
petizione.
F. Con ricorso (recte: “appello”) 1° settembre 2009 AP 1 chiede
la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere quanto da lui
richiesto con petizione 15 maggio 2003 e con istanza 8 settembre 2009 domanda
di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con osservazioni 9
novembre 2009 la convenuta postula la reiezione del gravame, a suo dire “palese
esempio di temerarietà”.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata
ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta
disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda
la domanda di assistenza giudiziaria 8 settembre 2009, essa è retta dalla Legge
sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag) in virtù dell’art.
404 cpv. 1 CPC, secondo il quale fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in
vigore del CPC si applica il diritto procedurale previgente.
2. La
controversia concerne l’interpretazione della convenzione matrimoniale 12
giugno 2002 di cui al rogito n. __________ del notaio __________ __________, ai termini della quale i coniugi hanno adottato il regime della
separazione dei beni secondo gli art. 247 segg. CC. Secondo
l’art. 7 CC le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni relative
alla conclusione, all’adempimento e alla risoluzione dei contratti sono applicabili
anche ad altri rapporti di diritto civile. Tale applicazione avviene per
analogia (Marti/Schnyder, Zürcher
Kommentar, n. 32 ad art. 7 CC; Schmid,
Basler Kommentar, ZGB I, 3a ed., n. 6 ad art. 7 CC) e ha lo scopo di
colmare l’assenza di una parte generale del Codice civile che tratti tali
questioni (Marti/Schnyder, op.
Considerandi
cit., n. 28 ad art. 7 CC; Schmid,
op. cit., n. 1 ad art. 7 CC). La norma testé menzionata contempla anche le
regole interpretative (Marti/Schnyder,
op.cit., n. 52 seg. ad art. 7 CC). La circostanza, quindi, che l’attore abbia
invocato a sostegno della propria posizione norme del Codice delle obbligazioni
non comporta per sé sola la competenza della Seconda Camera civile, dato che è
in discussione la validità di una convenzione matrimoniale di separazione, alla
quale i disposti del Codice delle obbligazioni sono applicabili unicamente per
analogia. Ci si può quindi domandare se l’appello non debba essere trattato
dalla Prima Camera civile del Tribunale d’appello, che giudica in seconda istanza
gli appelli contro le decisioni dei Pretori concernenti, tra le altre cose, il
diritto di famiglia (art. 48 lett. a cfr. 1 LOG). L’incarto qui in esame è
stato attribuito alla seconda Camera civile dopo uno scambio informale di
opinioni con la prima Camera civile, che non si è ritenuta competente.
3.
L’appellante
sostiene anzitutto che l’accordo giudiziale 6 giugno 2003 era solo una misura
provvisionale, come indicato nel relativo verbale, in attesa di trovare un
accordo con la controparte. Il Pretore ha ritenuto invece che tale transazione,
occorsa circa una ventina di giorni dopo la petizione nella procedura di cui
all’inc. n. DI.2003.57, aveva superato i termini previsti dalla convenzione
matrimoniale 12 giugno 2002, sicché la presente causa assumeva finanche estremi
di temerarietà (sentenza impugnata, pag. 9 in mezzo). L’accordo 6 giugno 2003 è stato omologato dal giudice e dichiarato esecutivo alla stregua di misura di
protezione dell’unione coniugale giusta l’art. 176 CC. La clausola n. 3 ha il seguente tenore: “La signora AO 1 per il tramite della sua patrocinatrice provvederà a
richiedere immediatamente alla __________ lo svincolo del sig. AP 1 dal
rapporto di mutuo ipotecario relativo alla casa coniugale di __________, ora di
proprietà della moglie”. Dalla stessa emerge chiaramente la volontà delle
parti circa il mutuo ipotecario gravante l’abitazione coniugale e mal si
comprende come la circostanza che l’accordo 6 giugno 2003 riguardi un assetto
provvisorio possa inficiare l’argomentazione del Pretore. Lo stesso dicasi
della censura secondo la quale a seguito di tale transazione la causa di cui
all’inc. n. OA.2003.18 non è stata stralciata dal giudice, che anzi ha
assegnato un termine all’attore per rimediare ai difetti formali della
petizione 15 maggio 2003 e ha accolto la domanda di iscrizione a Registro
fondiario del divieto di disporre (memoriale, punto 5). Invero, determinante è
la volontà delle parti, non l’agire procedurale del Pretore. Le argomentazioni
testé menzionate si rivelano quindi del tutto infondate.
4.
L’appellante
non contesta più la bilateralità del contratto (memoriale, punto 7.2: “niente
da dire”), ma reputa che a partire dal 2 luglio 2002 il contratto era
annullabile dato che il termine fissato era scaduto (loc. cit., punto 7.3). Il
Pretore ha vagliato i documenti prodotti dall’attore per suffragare il fatto
che entro il termine fissato la moglie non aveva provveduto ai propri impegni,
ritenendo che dai medesimi non si poteva desumere alcun inadempimento (sentenza
impugnata, pag. 6 segg.). L’appellante afferma che tra la firma del contratto e
la scadenza del termine la convenuta non avrebbe neppure tentato di contattare
la banca, “Istituto contattato telefonicamente dal sottoscritto il 7 agosto
2002.
per cui fino a novembre 2002, 5 mesi dopo il termine e 6 dalla firma del
contratto, non ha effettuato i passi necessari nonostante fosse a conoscenza
del termine” e che la convenuta avrebbe dapprima tentato di far ricadere su
di lui la colpa e poi sulla banca (memoriale, punto 7.3). Sennonché,
l’appellante non menziona alcun documento o risultanza istruttoria a fondamento
dei propri asserti, che si esauriscono quindi in mere allegazioni di parte
sprovvisti di rilevanza probatoria. Per tacere del fatto che l’appello è finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI) perché l’appellante non si confronta
con l’argomentazione del Pretore, che ha accertato come il 26 giugno 2002 la
banca era già stata informata del fatto che la moglie aveva chiesto di
assumersi il debito ipotecario (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo) e ha soggiunto che con l’accordo 6 giugno 2003 sono stati in ogni caso superati, come
detto sopra, i termini dell’accordo 12 giugno 2002 (loc. cit., pag. 9 in basso). L’attore reputa che la convenuta avrebbe potuto informarsi, prima dell’assunzione del
suo impegno, se era in grado di farvi fronte. Anche questa censura è
manifestamente sprovvista di fondamento, dato che non se ne comprende la
portata ai fini del giudizio. Invero, il Pretore ha accertato che la convenuta
è subingredita al marito nel rapporto di mutuo ipotecario nel corso dell’estate
2003, in linea con quanto pattuito dalle parti il 6 giugno 2003 (sentenza impugnata,
pag. 10).
5.
L’appellante
sostiene che non sia suo compito dimostrare che egli era ancora debitore del
mutuo ipotecario il 13 agosto 2003 (memoriale, punto 7.4). La censura è ancora
una volta manifestamente inconsistente. Invero, il Pretore ha sì spiegato che
l’attore non aveva dimostrato che dopo l’agosto 2003 egli fosse ancora debitore
ipotecario, ma ha anche accertato che sulla scorta del carteggio processuale il
subingresso della moglie è avvenuto nel corso del 2003 (sentenza impugnata,
pag. 10 in mezzo). L’appellante soggiunge che nell’incarto vi è copia del
contratto di mutuo tra la banca e la convenuta a suo dire datato mese di
settembre 2003, quindi in ogni caso posteriore alla data indicata nella
sentenza impugnata. Sennonché, il Pretore ha reputato che con accordo 6 giugno
2003.
le parti hanno deciso che la moglie avrebbe immediatamente chiesto lo
svincolo dell’attore dal rapporto di mutuo ipotecario, cosa che secondo gli
accertamenti pretorili e non contestati dall’appellante è avvenuto (sentenza
impugnata, pag,. 9 in mezzo). Poco importa, quindi, se il trapasso sia avvenuto
nel mese di agosto o in quello di settembre 2003.
6.
Sull’aspetto
della lesione giusta l’art. 21 CO invocata in via subordinata, il Pretore ha
spiegato che dagli atti non emerge che l’attore fosse incapace di soppesare le
circostanze, men che meno che egli fosse incapace di discernimento (sentenza impugnata,
pag. 12). In appello il marito ammette che vi sia stata da parte sua ignoranza
e che con l’esperienza maturata nel frattempo non firmerebbe più un simile
contratto. L’attore reputa di non aver valutato correttamente la situazione e
di non aver neppure avuto il tempo di rivolgersi a un legale. Sennonché, tali
argomentazioni non sono tali da inficiare l’argomentazione pretorile. Lo stesso
dicasi dell’allegazione secondo la quale il primo giudice lo avrebbe obbligato
a farsi assistere da un legale, in contrasto con quanto da lui affermato al
consid. 8.4 della sentenza impugnata. Sennonché, il Pretore ha assegnato il 16
giugno 2003 all’attore un termine per ovviare a carenze formali nel suo
allegato, indicando che cosa esso avrebbe dovuto contenere. Non l’ha obbligato
a rivolgersi a un legale. Si aggiunga che anche se così fosse, le condizioni
secondo le quali il primo giudice avrebbe diffidato in tal senso l’attore non
equivalgono a quelle previste dal diritto materiale federale per quanto
concerne l’art. 21 CO. Alla luce di quanto testé detto, sono irrilevanti ai
fini del giudizio le censure dell’appellante sull’asserita sproporzione tra la
prestazione e la controprestazione (memoriale, punto 8-8-4).
7.
L’appellante
conclude affermando che l’Ufficio esecuzione e fallimenti “ha ricevuto un importo
parziale (fr. 7 000.- come da ispezione presso l’UEF) e non quello
menzionato nel rogito. A tutt’oggi la situazione non è cambiata”. La censura
dell’appellante è tuttavia in contrasto con quanto da lui ammesso in prima
sede, ovvero che l’Ufficio esecuzione ha in definitiva ricevuto l’integralità
degli importi in questione. Invero, con risposta 24 novembre 2003 la convenuta
ha affermato di aver onorato tale impegno, tant’è che a carico del fondo n. __________
RFD di __________ non vi sarebbe più alcuna relativa restrizione (pag. 4 in alto). Nella replica 12 gennaio 2004 l’attore non ha contestato la cancellazione della
restrizione testé menzionata, ma sulla scorta del doc. DD ha affermato di aver
saldato lui la differenza. Su tale ultima censura, non più evocata in sede di
appello e quindi sulla quale non compete a questa Camera chinarsi d’ufficio
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), a titolo abbondanziale va detto che dal doc.
DD emerge il versamento all’Ufficio di esecuzione e fallimenti da parte di AP 1
di fr. 690.- a titolo di “acconto proprietà immobiliare”, ma non vi è alcun
riferimento al fondo in questione, sicché, almeno a sé stante, esso non ha
rilevanza probatoria. Inoltre, il versamento in questione è stato effettuato il
13.
giugno 2002, ovvero il giorno successivo alla sottoscrizione della
separazione matrimoniale, sicché sorgono perlomeno perplessità sul fatto che a
quel momento la moglie potesse essere già ritenuta in mora.
8.
Ne discende che l'appello, del
tutto infondato, dev’essere respinto. L’istanza di concessione di assistenza
giudiziaria formulata dall'attore in appello non può essere accolta, atteso che
per le sue pretese, già evase con argomentazioni convincenti dal primo giudice,
non era sin dall'inizio dato il requisito della probabilità di esito favorevole
("fumus boni iuris", cfr. art. 3 e 14 cpv. 1 lett. a LAG; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice
2000/2004, n. 1 ad art. 14 Lag). A giudizio di questa Camera, è indubitabile
che anche a un esame sommario ed esperito al più tardi al momento della
presentazione della domanda di assistenza giudiziaria, le possibilità di
reiezione dell’appello risultavano ampiamente superiori a quelle di un suo
eventuale accoglimento. La tassa di giustizia e le spese, calcolate in funzione
della Legge sulla tariffa giudiziaria 14 dicembre 1965 (art. 33 Legge sulla
tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010), sono poste a carico dell’appellante che
verserà a controparte un’equa indennità per ripetibili, commisurata alla
stringatezza del suo memoriale. Il valore litigioso determinante ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale supera senz’altro la
soglia di fr. 30 000.-. Invero, l’attore ha indicato nella petizione che
il valore litigioso corrisponde al valore di stima di fr. 347 220.- del
fondo n. __________ RFD di __________. La convenuta non ha contestato tale
valore, che emerge dal rogito n. __________ del notaio __________ __________
(cfr. art. 13 CPC/TI)
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la LTG,
decide: 1. L'istanza 8 settembre 2009 di
ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura d'appello
presentata da AP 1 è respinta.
pronuncia: 2. Il ricorso (recte: appello) 1°
settembre 2009 di AP 1 è respinto.
3.
Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2'500.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
2'550.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono posti a suo carico, con l’obbligo di rifondere
a AO 1 fr. 200.- per ripetibili di appello.
4.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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