12.2009.166
Ricorso per nullità contro lodo arbitrale, stralcio per adesione al ricorso
20 novembre 2009Italiano5 min
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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.166
Data decisione, Autorità:
20.11.2009, IICCA
Titolo:
Ricorso per nullità contro lodo arbitrale, stralcio per adesione al ricorso
RICORSO PER NULLITÀ
TRANSAZIONE
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.166
Lugano
20 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire – quale autorità giudiziaria
competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi
arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato stesso – il ricorso per nullità presentato l’8 settembre
2009 da
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
tutti rappr. da
RA 1
contro
contro
il lodo arbitrale 17 agosto 2009 della Commissione speciale di ricorso
istituita ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 71 del Regolamento organico cantonale
per il personale occupato presso le Case per anziani (ROCA), la quale ha
statuito sul ricorso contro la decisione 16 marzo 2009 della Commissione
paritetica cantonale nella vertenza che oppone i ricorrenti alla
CO 1
in materia di pagamento
delle indennità per lavoro festivo e notturno durante le assenze pagate del
dipendente a partire dal 1° gennaio 2008, chiedente la nullità del lodo
arbitrale impugnato con protesta di tasse, spese e ripetibili;
ricorso
al quale la convenuta non si è opposta in occasione dell’udienza del 6 ottobre
2009;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
considerato in fatto e in diritto:
che
statuendo su due istanze 11 febbraio 2009, presentate da due sindacati, la
Commissione paritetica cantonale delle case per anziani ha preso il 16 marzo
2009 tre decisioni sul pagamento delle indennità per lavoro festivo e notturno
durante le assenze pagate del dipendente a partire dal 1° gennaio 2008, in
particolare ha stabilito la formula di calcolo (doc. A);
che tali
decisioni sono state comunicate il 7 aprile 2009 alle Direzioni delle case per
anziani firmatarie del Regolamento organico cantonale per il personale occupato
presso le case per anziani (ROCA);
che sei
case per anziani, tra cui le quattro qui ricorrenti, hanno interposto in varie
date ricorso contro le citate decisioni presso la Commissione speciale di
ricorso ROCA, la quale il 17 agosto 2009 ha considerato che le decisioni, prese
all’unanimità dalla Commissione paritetica, non erano suscettibili di ricorso e
ha pertanto stralciato la procedura dai ruoli (doc. E);
che l’8
settembre 2009 la RI 1, la RI 2, la RI 3 e la RI 4 hanno presentato un ricorso
per nullità a questa Camera, chiedendo l’annullamento del lodo 17 agosto 2009;
che
all’udienza di conciliazione del 6 ottobre 2009 davanti alla Presidente della
Camera, i rappresentanti della Commissione paritetica hanno dichiarato di
aderire al ricorso;
che in
tali circostanze il lodo arbitrale 17 agosto 2009 va annullato e l’incarto
ritrasmesso alla Commissione speciale di ricorso per l’esame nel merito della
controversia, conformemente a quanto previsto dall’art. 68 cpv. 3 ROCA;
che trattandosi
di una vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla
giurisdizione ordinaria, si prescinde dall'incasso di spese e di una tassa di giustizia (II CCA 15 settembre
2004 inc. 12.2003.122 consid. 7);
che per
quel che concerne le ripetibili, esse seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e
vanno quindi poste a carico della Commissione paritetica;
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. Il
ricorso per nullità 8 settembre 2009 di RI 1, RI 2, RI 3 RI 4 è accolto.
§ Di
conseguenza il lodo arbitrale 17 agosto 2009 della Commissione speciale di
ricorso ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 72 del ROCA sui ricorsi di RI 1, RI 2, RI
3 e RI 4 contro le decisioni 16 marzo 2009 della Commissione paritetica
cantonale delle case per anziani è annullato.
Considerandi
II. Non
si prelevano né tasse di giustizia né spese. La Commissione paritetica
cantonale delle case per anziani rifonderà ai ricorrenti la somma complessiva
di fr. 400.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Commissione speciale di ricorso ROCA, casella postale 220, Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora
contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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