12.2009.167
Compravendita - appello
24 novembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2009.167
Data decisione, Autorità:
24.11.2010, IICCA
Titolo:
Compravendita - appello
APPELLO
art. 309 cpv. 2 cf. f CPC-TI
Incarto n.
12.2009.167
Lugano
24 novembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.159
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione
28 settembre 2005 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 50'000.- più
interessi e fr. 100.- di spese esecutive di cui al PE n. __________ dell’UEF di
Locarno;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 11 agosto 2009 ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 4 settembre 2009, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 28 settembre 2009 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1 ha lavorato AP 1, di cui deteneva in proprietà 35 azioni, fino al 21 marzo 2005, data in cui è
stato licenziato con effetto immediato (doc. B inc. n. OA.2005.113 rich.);
che con
petizione 28 giugno 2005 (inc. n. OA.2005.113) egli, ritenendo non giustificato
il provvedimento adottato nei suoi confronti, ha chiesto la condanna dell’ex
datrice di lavoro al pagamento di fr. 189'782.90 (stipendio e tredicesima pro
rata fino alla scadenza del termine di disdetta ordinaria, indennità per
vacanze non godute, pagamento di ore straordinarie e di alcuni bonus) e di un
imprecisato importo, poi indicato in sede conclusionale in 5 salari mensili, a
titolo di indennità per licenziamento in tronco ingiustificato;
che la
controparte si è opposta alla petizione con risposta 28 settembre 2005,
contestando ogni pretesa avversaria; in via riconvenzionale ha quindi chiesto
la sua condanna al pagamento di fr. 44'494.35 oltre interessi (risarcimento per
danni vari);
che il 22
marzo 2005, il giorno successivo al licenziamento, il presidente del consiglio
d’amministrazione di AP 1 ha offerto ad AO 1 di acquistare le sue 35 azioni per
fr. 50'000.- (doc. 1), proposta poi accettata da quest’ultimo, il quale ha in
seguito provveduto a trasmettergli quei titoli;
che, non
essendogli stato pagato il prezzo di vendita, egli ha fatto spiccare nei
confronti della società il PE n. __________ dell’UEF di Locarno per fr.
50'000.- (doc. H inc. n. EF.2005.329 rich.), al quale l’escussa ha interposto
opposizione, poi rigettata in via provvisoria dal Pretore con sentenza 29
agosto 2005 (doc. A);
che con
petizione 28 settembre 2005 (inc. n. OA.2005.159), cui AO 1 (in seguito:
convenuto) si è opposto, AP 1 (in seguito: attrice) ha chiesto il
disconoscimento del debito di fr. 50'000.- più interessi e fr. 100.- di spese
esecutive di cui al PE, rilevando da una parte di aver concluso il contratto di
compravendita in rappresentanza degli altri azionisti e di non essere con ciò la
debitrice del prezzo di vendita ed evidenziando dall’altra come quel debito fosse
in ogni caso (parzialmente) estinto dalla pretesa compensatoria di fr.
44'494.35 oltre interessi (fatta valere quel medesimo giorno con la già
menzionata domanda riconvenzionale);
che il
Pretore, dopo aver congiunto - su richiesta dell’attrice - le due cause per
l’istruttoria, con due separate sentenze rese l’11 agosto 2009, ha accolto la petizione del convenuto e respinto la domanda riconvenzionale dell’attrice (inc.
n. OA.2005.113) rispettivamente ha respinto la petizione di quest’ultima (inc.
n. OA.2005.159): con particolare riferimento all’azione di disconoscimento del
debito egli da un parte ha osservato che l’attrice aveva concluso il contratto
di compravendita a suo nome e per suo conto e quindi non in rappresentanza di
altri e dall’altra ha rilevato che con l’altra sentenza resa quel giorno era
stata negata l’esistenza di eventuali crediti dell’attrice nei confronti del
convenuto di modo che l’eccezione di compensazione (relativa a quelle identiche
pretese) doveva pure essere disattesa;
che
l’attrice ha impugnato entrambe le decisioni;
che con il
- breve e confuso - appello 4 settembre 2009 che qui ci occupa (inc. n.
12.2009.167), avversato dal convenuto con osservazioni 28 settembre 2009, l’attrice
chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la sua
petizione;
che essa,
pur ammettendo di non essere stata in grado di dimostrare di aver concluso il
contratto di compravendita in rappresentanza degli altri azionisti, ritiene,
sulla base di quanto indicato nell’appello di pari data da lei inoltrato nei
confronti dell’altra sentenza pretorile (inc. n. 12.2009.168) e dell’esito di
quel gravame, di poter opporre al credito del convenuto la pretesa
compensatoria di fr. 44'494.35 oltre interessi (“per contro, sulla scorta
del parallelo atto di appello relativo alla vertenza OA.2005.113 della Pretura
del Distretto di Locarno-Campagna, si evidenzia l’accoglimento integrale della
domanda riconvenzionale posta in quella sede, parallelamente venendo respinta
integralmente la petizione proposta dal signor AO 1, di modo che sulla scorta
dell’esito di quella procedura andrà a questo punto verificata l’eccezione di
compensazione cautelativamente sollevata dalla AP 1 con la procedura OA.2005.159
della Pretura del Distretto di Locarno-Campagna, la cui sentenza è avversata
con il presente atto di appello, eccezione ribadita in questa sede. Quindi
l’esito del presente appello è integralmente condizionato dall’esito
dell’appello relativo alla vertenza OA.2005.113 della Pretura del Distretto di
Locarno-Campagna”, cfr. appello p. 3);
che il
gravame dev’essere dichiarato irricevibile in ordine per carenza di motivazione
(art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC), la giurisprudenza avendo già avuto modo
di stabilire che il semplice richiamo alle motivazioni espresse in un altro
allegato ricorsuale, come dev’essere in sostanza considerato quello formulato
dall’attrice nella presente fattispecie, non vale a supplire la motivazione
totalmente mancante nell’appello in esame (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 20 ad art. 309);
che
l’impugnativa sarebbe per altro infondata anche nel merito (fermo restando che
essa lo è già, aritmeticamente, almeno per la somma di fr. 5'505.65, ovvero per
la differenza tra il credito del convenuto e la pretesa compensatoria dell’attrice);
che in
effetti la reiezione dell’appello dell’attrice in merito alla domanda
riconvenzionale, che essa chiede di decidere prima di esaminare il gravame che
ci occupa (“sulla scorta dell’esito di quella procedura andrà a questo punto
verificata l’eccezione di compensazione “), significherebbe che al
convenuto, non tenuto con ciò a pagare i fr. 44'494.35, tale somma nemmeno potrebbe
essere opposta in compensazione del suo credito di fr. 50'000.-;
che
l’accoglimento (almeno parziale) di quell’appello farebbe invece sì che il
convenuto sia senz’altro tenuto a pagarle (almeno parzialmente) quei fr.
44'494.35, per cui l’attrice non potrebbe comunque pretendere che quello stesso
importo sia poi posto in compensazione con il credito di fr. 50'000.- vantato
dalla controparte, siccome in tal caso la somma di fr. 44'494.35 verrebbe
considerata due volte;
che, in
altre parole, l’attrice, in questa seconda evenienza, poteva chiedere,
alternativamente, o di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 44'494.35
o di porre in compensazione quella stessa somma nella contemporanea azione di
disconoscimento di debito: avendo scelto la prima opzione (con la richiesta di accogliere
dapprima l’appello sulla domanda riconvenzionale), la seconda non entra ovviamente
più in considerazione;
che in definitiva
l’appello in esame deve pertanto essere respinto nella misura in cui è
ricevibile;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado,
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che nella commisurazione delle ripetibili
si è tenuto conto della relativa stringatezza delle osservazioni della parte
vincente (art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili;
cfr. pure II CCA 21 novembre 1994 inc. n. 80/94, 31 maggio 1995 inc. n.
12.95.83, 4 luglio 1997 inc. n. 12.97.48, 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.148,
13 novembre 2006 inc. n. 12.2005.185, 6 ottobre 2010), oltretutto concernenti
più che altro l’altro appello di pari data.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 4 settembre 2009 di AP 1 è respinto nella misura in cui
è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
800.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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