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Decisione

12.2009.168

Lavoro - licenziamento in tronco - potere d'apprezzamento - vacanze non godute - ore straordinarie

29 novembre 2010Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i loro pasti e per acquistare caffè, latte, zucchero e altre piccolezze da

consumare durante le pause. Ha ritenuto che in tali circostanze l’agire

dell’attore, che era pur sempre azionista della convenuta e responsabile del

personale, era finalizzato a favorire i dipendenti della società e, in ultima

analisi, a creare un clima di lavoro positivo all’interno della stessa,

concludendo che un simile impiego del denaro aveva semmai favorito la

convenuta, ritenuto che, se i dipendenti erano impiegati fuori sede, essa

avrebbe comunque dovuto pagar loro i pasti. Per il resto, rilevato che parte di

questi proventi, annualmente aggirantesi tra fr. 1'200.- e fr. 2'000.-, risultavano

essere stati consegnati alla segretaria della società e che neppure la stima

effettuata dal perito giudiziario (che si era basato su documentazione

frammentaria) era attendibile, ha osservato che nemmeno sarebbe stato possibile

determinare l’importo che era stato così destinato ai dipendenti. Sempre a suo

giudizio, all’occorrenza e nella peggiore - per l’attore - delle ipotesi, si

poteva dunque ipotizzare che solo metà dei proventi, annualmente pari a fr.

600.-/1'000.-, era stata utilizzata in favore del personale, cifra

assolutamente contenuta e di cui l’attore, quale “responsabile delle attività

societarie nel Canton __________”, doveva pur poter disporre liberamente. In

questa sede la convenuta non ritiene provato che l’attore avesse utilizzato il

provento della vendita del materiale di scarto così come indicato nella

sentenza impugnata, i testi __________ e __________, che avevano dichiarato di

non sapere nulla in proposito, avendo implicitamente smentito il diverso

assunto dei testi __________ e __________, i quali, a loro volta, nemmeno

avevano riferito con certezza in merito al pagamento dei pasti. Non essendo

così provato l’esatto utilizzo dei fondi e non essendo neppure dimostrata la

parziale consegna dei ricavi alla segretaria, l’attore aveva a suo dire commesso

un illecito civile nei suoi confronti, cagionandole un danno annuo mediamente

pari ad almeno fr. 2'000.-. Nella migliore - per l’attore - delle ipotesi,

andavano in ogni caso evidenziati alcuni aspetti “inquietanti”, tali da far

apparire comunque illecito il suo agire: si pensi al fatto che le vendite erano

avvenute sotto pseudonimo per non far pagare l’IVA alla società, con il rischio

per lei di problemi di fronte alle autorità, ed al fatto che i proventi

sarebbero stati utilizzati in modo diseguale tra i dipendenti, ciò che avrebbe

potuto causare tensioni o persino divisioni tra loro.

7.5.1 È a

ragione che il Pretore ha ritenuto provato che l’attore avesse utilizzato il

provento della vendita del materiale di scarto a favore dei dipendenti della

convenuta. In tal senso, oltre beninteso allo stesso attore (sentito in sede

penale, cfr. doc. 11), si erano in effetti espressi sia il teste __________ (cfr.

doc. 11 ad 8; verbale p. 2) sia il teste __________ (cfr. doc. 11 ad 3 e 4; verbale

p. 4), non ritenuti inattendibili dalla convenuta. Il fatto che il teste __________

(verbale, domanda rogatoriale ad 11) e, implicitamente, la teste __________ (verbale

p. 2) abbiano dichiarato di non essere stati informati circa l’utilizzo dei

ricavi a favore dei dipendenti, dei quali essi pure facevano parte, non

significa ancora che abbiano negato che i soldi possano essere stati utilizzati

in quel modo, sconfessando implicitamente gli altri testimoni. Il fatto che la

teste __________ (verbale p. 2) abbia riferito che il necessario per il caffè

veniva acquistato di tasca propria da tutti i dipendenti, che ogni tanto le

consegnavano delle mance o il ricavo di alcuni lavoretti per i necessari

acquisti, conferma certo che la “cassa-caffè” fosse finanziata in quel modo, ma

anche in questo caso non esclude che vi potessero essere stati anche dei

finanziamenti, a sua insaputa, secondo le modalità indicate dagli altri testi. Quanto

alla loro mancata conoscenza della circostanza, la stessa è verosimilmente

dovuta anche alla loro particolare occupazione o posizione all’interno della

convenuta, il primo non essendosi occupato delle vendite (verbale, domanda

rogatoriale ad 10 seg.), la seconda, occupata solo al mattino (cfr. doc. 11 ad

6), essendo stata assente allorché le stesse venivano effettuate, ovvero al

pomeriggio. Che il ricavo delle vendite sia stato utilizzato anche per il

pagamento dei pasti fuori sede dei dipendenti risulta dalla testimonianza di __________

(verbale p. 4), il quale nell’occasione ha meglio precisato quanto da lui

dichiarato in sede penale (cfr. doc. 11 ad 4), dove era apparso solo

possibilista in merito a un tale utilizzo.

7.5.2 Anche

il giudizio con cui il Pretore ha concluso per l’impossibilità di determinare

l’ammontare dei fondi effettivamente utilizzati a favore dei dipendenti, che ha

in definitiva ipotizzato essere al massimo pari a circa fr. 600.-/1'000.-

all’anno, può essere confermato. È vero che i testi __________ (cfr. doc. 11 ad

2 e 6) e __________ (cfr. doc. 11 ad 9) hanno stimato in fr. 1'200.-/2'000.- il

ricavo annuo da queste vendite. Ed è pure vero che il teste __________ ha

dichiarato che parte di questi proventi erano poi stati da lui consegnati alla

segretaria della società (cfr. doc. 11 ad 5), circostanza tuttavia

implicitamente negata dalla teste __________. Contrariamente all’assunto della

convenuta, ciò non fa però sì che le due opposte testimonianze si elidano, con

la conseguenza che l’intero importo stimato di fr. 1'200.-/2'000.- sarebbe

stato utilizzato a favore dei dipendenti. In effetti, oltre al teste __________,

anche il teste __________ (cfr. doc. 11 ad 5) ha riferito di aver qualche volta

consegnato quei ricavi a __________, aggiungendo di averli in alcune occasioni

consegnati anche al vecchio direttore della società __________. Oltretutto nel

gennaio 2005, senza che la teste __________ se ne sia apparentemente accorta,

sono stati effettivamente registrati dei ricavi da queste vendite (cfr. doc. 4b),

ciò che sminuisce la forza probatoria della teste, la quale aveva escluso

l’esistenza di registrazioni in proposito fino al marzo 2005 (cfr. doc. 11 ad 1;

verbale p. 2). Si aggiunga che anche la convenuta stessa aveva per finire ammesso

che, almeno nel 2004, era stata a quel proposito registrata una diminuzione del

costo del materiale alla scheda del conto 4000 (appello p. 8). Quanto alla

stima effettuata dal perito giudiziario, ritenuta inattendibile dal Pretore, la

convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC), non ha spiegato in questa sede perché la stessa dovrebbe invece essere ritenuta

convincente, non essendo per altro neppure vero che le percentuali di scarto

indicate dal perito (perizia p. 5) sarebbero state identiche a quelle indicate

dal teste __________ (verbale, domanda rogatoriale ad 9).

7.5.3 In

merito ai presunti aspetti “inquietanti”, evidenziati dalla convenuta

nell’appello e a suo dire tali da far apparire comunque illecito l’agire

dell’attore, si osserva quanto segue. Non è innanzitutto provato che l’utilizzo

di nomi di fantasia in occasione delle vendite del materiale fosse stato

richiesto dall’attore allo scopo di non far pagare l’IVA alla società, il teste

__________ avendo unicamente riferito di aver immaginato che il motivo fosse quello

(cfr. doc. 11 ad 20), ciò che non costituisce però ancora una prova sufficiente

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI App.,

op. cit., m. 3 ad art. 237, con riferimento alle opinioni rese dal teste). La

circostanza è per altro stata addotta per la prima volta solo in questa sede ed

è con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Anche il fatto che i

proventi sarebbero stati utilizzati in modo diseguale tra i dipendenti è stato

addotto per la prima volta solo in questa sede ed è irricevibile (art. 321 cpv.

1 lett. b CPC).

7.5.4 In

questa sede la convenuta non ha censurato l’assunto pretorile, che deve con ciò

essere ritenuto assodato (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 30 ad art. 307), secondo cui l’impiego del ricavo delle vendite

del materiale di scarto a favore dei dipendenti aveva semmai favorito la

convenuta, ritenuto che, se i dipendenti erano impiegati fuori sede, essa

avrebbe comunque dovuto pagar loro i pasti. In tal modo è stato da lei ammesso,

per lo meno implicitamente, che almeno una parte (non meglio definita) dei

ricavi sarebbe comunque stata da attribuire ai suoi dipendenti, senza che

all’attore potesse essere con ciò rimproverato un uso improprio degli stessi. Ma

soprattutto essa non ha censurato l’altro assunto del Pretore, secondo cui

l’attore, quale “responsabile delle attività societarie nel Canton __________”,

doveva pur poter disporre liberamente dell’importo ipotizzato in fr.

600.-/1'000.- annui, ricavato con quelle vendite. In tali circostanze,

dovendosi dunque ammettere che costui, nella sua particolare posizione

all’interno della convenuta, poteva in ogni caso disporre di importi del

genere, si può senz’altro concludere, con il giudice di prime cure, che il

comportamento da lui tenuto nell’occasione non appariva oggettivamente tale da

giustificarne l’allontanamento immediato.

7.6 Nel

prosieguo della sua esposizione, il Pretore ha ritenuto non provato il

rimprovero della convenuta secondo cui l’attore l’avrebbe danneggiata ordinando

materiale per uso proprio.

Il

giudice di prime cure ha dapprima rilevato che la fornitura alla convenuta di

un perforatore della ditta W__________ SA, del valore di fr. 980.-, era stata

frutto di un errore da parte di quest’ultima e che il perforatore, non pagato,

era poi stato restituito al fornitore, che aveva emesso una nota di credito a

favore della convenuta stessa. Con riferimento alla fattura di fr. 408.80 della

ditta F__________ SA, ha invece osservato che l’attore aveva sì ordinato a nome

della convenuta quel materiale per ottenere uno sconto, ma aveva poi informato

e predisposto in ditta che la fattura gli fosse consegnata per pagarla

personalmente, concludendo che egli non aveva agito nel tentativo di

danneggiare la convenuta. In questa sede, la convenuta non ha censurato tali

accertamenti. Essa non ha in particolare più preteso che quelle circostanze, a

suo dire rilevanti nell’ambito della domanda riconvenzionale, potessero esserlo

anche per il licenziamento in tronco dell’attore. La questione non necessita

pertanto di essere qui approfondita.

7.7 Per

il Pretore, anche i lavori che l’attore aveva svolto per N__________ SA e E____________________

SA non giustificavano il suo licenziamento. A suo giudizio, in primo luogo la

convenuta non era stata in grado di smentire che si era trattato di lavori di

poca importanza e neppure aveva cercato di provare che l’attore avrebbe

usufruito in cambio di lavori da parte delle due ditte nella sua abitazione.

Inoltre la convenuta con le conclusioni non si era più avvalsa di questi episodi

per giustificare il licenziamento in tronco. E infine ha riconosciuto che

l’attore aveva riversato l’importo di fr. 50.- pagatogli da N__________ SA

nella “cassa-caffè” e che la fattura riguardante il lavoro svolto per E____________________

SA era stata da lui direttamente saldata. In questa sede la convenuta si limita

ad affermare, dopo aver citato alcuni testimoni (__________, __________ e __________)

che riferivano genericamente in merito ai lavori svolti per queste ditte, che

l’attore avrebbe in tal modo favorito i suoi interessi privati a scapito della

società. La censura è irricevibile. La convenuta non ha in effetti censurato i

motivi indipendenti addotti dal Pretore, specialmente gli ultimi due, spiegando

in che modo gli stessi sarebbero errati (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). E

comunque non ha nemmeno spiegato da quali circostanze si potesse concludere che

l’attore aveva agito a suo scapito, dalle testimonianze da lei citate non

evincendosi nulla di rilevante al proposito.

7.8 Il

Pretore ha infine ritenuto che nemmeno potesse giustificare il licenziamento in

tronco dell’attore il fatto che quest’ultimo avesse incaricato un dipendente di

eseguire, nei locali e con materiale della convenuta, dei lavori per la ditta d____________________,

la quale aveva poi provveduto a pagare direttamente quel dipendente, senza

contropartita per la convenuta. Per il primo giudice, quel dipendente aveva in

effetti riferito che l’attore aveva autorizzato l’esecuzione di quel lavoro al

di fuori dell’orario di lavoro in quanto non sarebbe stato possibile svolgerlo

nell’orario normale, ritenuto che l’accordo prevedeva comunque che il

materiale, appositamente conteggiato, sarebbe poi stato fatturato alla

convenuta. Nonostante fosse vero che l’attore, invece di autorizzare il

dipendente a lavorare per il cliente durante il fine settimana, avrebbe forse

potuto chiedergli di svolgere quel lavoro come ore straordinarie, il giudice di

prime cure ne ha concluso che costui, dando in tal modo seguito ad un’ordinazione

che altrimenti avrebbe dovuto declinare, aveva cercato di favorire la

convenuta, la quale in seguito non si sa perché non aveva poi provveduto a

fatturare il materiale. Nell’appello la convenuta ha rammentato che il suo

dipendente aveva confermato di aver eseguito privatamente, su richiesta

dell’attore, dei lavori poi pagatigli direttamente dal cliente, utilizzando

materiale e l’officina della società, ed ha ribadito che un tale agire era

inammissibile da parte di un responsabile, siccome tutte le opere per i clienti

dovevano essere fatturate da lei (che avrebbe poi provveduto a retribuire il

dipendente per lo straordinario), e in quanto un tale modo di agire era

contrario alla deontologia professionale, non essendo accettabile che si

insegnasse così a un dipendente ad eseguire, nei locali e con materiale della società,

dei lavori per un cliente poi pagati da quest’ultimo. La censura è ancora una

volta irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). La

convenuta omette in effetti di prendere posizione sull’accertamento pretorile

secondo cui l’accordo con il cliente prevedeva che il materiale, appositamente

conteggiato, sarebbe poi stato fatturato dalla convenuta (che poi però, non si

capiva perché, non aveva provveduto a fatturarlo), per cui in definitiva

l’attore, così facendo, aveva cercato di favorire la convenuta. Per il resto, è

senz’altro vero, come per altro riconosciuto anche dal Pretore, che l’attore,

invece di autorizzare il dipendente a lavorare per il cliente durante il fine

settimana, avrebbe potuto chiedergli di svolgere quel lavoro come ore

straordinarie. Sennonché non risulta, nelle particolari circostanze, che la

modalità di esecuzione del lavoro e di fatturazione concordata fosse stata adottata

per danneggiare la convenuta o con altre finalità disdicevoli, segnatamente per

“insegnare” al dipendente a lavorare “in nero”.

7.9 Sempre

nell’appello la convenuta rileva di aver affermato in causa di non aver mai

ricevuto lo scritto di protesta dell’attore contro il licenziamento in tronco

con l’offerta di ripresa del lavoro (recante la data del 23 marzo 2005, doc. C)

e di aver sostenuto che l’attore aveva riconsegnato l’autovettura e la carta

telefonica aziendale in segno di acquiescenza (cfr. doc. B), circostanze

queste, che, a suo dire, non sarebbero state contestate dalla controparte, la

quale neppure in seguito aveva dimostrato di aver protestato contro il

licenziamento in tronco e di aver offerto la ripresa del lavoro. Ne conclude

che l’attore non aveva dimostrato di aver fatto fronte agli obblighi che gli

incombevano, rispettivamente che era attestato che egli avesse tacitamente

accettato la disdetta con effetto immediato. La censura è infondata. È vero che

negli allegati preliminari la convenuta ha negato di aver ricevuto lo scritto

di cui al doc. C (risposta p. 2, duplica p. 2), con cui l’attore avrebbe

contestato il licenziamento e offerto di riprendere il lavoro, ed è altrettanto

vero che l’attore non ha provato di averlo inviato: sennonché, diversamente da

quanto stabilito per il lavoratore licenziato abusivamente (art. 336b CO), la

legge non obbliga il lavoratore licenziato in tronco a fare opposizione alla

disdetta entro un determinato termine, per cui l’assenza di un tale scritto di

protesta non è decisivo. La circostanza non può dunque valere come accettazione

del provvedimento e ciò anche se, come nel caso di specie, l’attore, così

richiesto, aveva poi provveduto a riconsegnare l’autovettura e la carta

telefonica aziendale (cfr. doc. B). Nell’allegato di replica (p. 3) l’attore ha

in effetti contestato, almeno implicitamente, che la riconsegna di quegli

effetti fosse avvenuta a titolo di acquiescenza, come invece preteso dalla

controparte (risposta p. 2), sostenendo in particolare che anche il direttore

della società avrebbe comunque preso atto della volontà dell’attore risultante

dal doc. C, dichiarando di voler risolvere la questione in amicizia. In assenza

di un’esplicita indicazione di accettazione del licenziamento nel doc. B, non

si può dunque ritenere che la consegna di quegli oggetti abbia avuto

conseguenze preclusive per l’attore, che al contrario, a prescindere da quanto

indicato nel doc. C, ha comunque immediatamente lasciato intendere di non voler

accettare il licenziamento in tronco significatogli (cfr. l’inoltro della

petizione già dopo poco più di 3 mesi dal licenziamento). Significativo, in tal

senso, è pure il fatto che la convenuta abbia ammesso che le parti si fossero

in precedenza incontrate per cercare una soluzione bonale (risposta p. 6).

7.10 In

definitiva, per terminare il capitolo dedicato alla questione del carattere ingiustificato

del licenziamento in tronco dell’attore, si osserva che le ragioni addotte

dalla convenuta non sono tali da giustificare un licenziamento immediato, tanto

più che sulla questione dell'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un tale

provvedimento il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento

(art. 337 cpv. 3 CO), censurabile in appello solo in caso di abuso (DTF 127 III 153 consid. 1a; II CCA 10

marzo 2006 inc. n. 12.2005.117, 26 giugno 2008 inc. n. 12.2006.164, 17 ottobre

2008 inc. n. 12.2008.45), che in concreto non è ravvisabile. Tale soluzione si

giustifica a maggior ragione se si pensa che la convenuta non aveva ritenuto di

voler disdire immediatamente il contratto già il 14 marzo 2005, quando, a suo

dire (doc. 3), erano invece già presenti delle circostanze tali da far venire

meno la sua fiducia per un’ulteriore collaborazione. Oltretutto, in presenza di

un contratto di lavoro già disdetto in via ordinaria e con un termine di

disdetta ormai prossimo alla sua scadenza, come nel caso di specie, le

condizioni per significare un successivo licenziamento in tronco devono essere

apprezzate in modo ancor più rigoroso (Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., n. 1.5 ad art. 337 CO; SARB 1999 p. 419 consid. 5; DTF 104 II 28

consid. 2; 117 II 560 consid. 3b).

8. Nel

gravame la convenuta non ha di per sé censurato le conseguenze patrimoniali che

il Pretore aveva tratto dall’accertamento del carattere ingiustificato del licenziamento

in tronco dell’attore. A seguito della conferma di quest’ultimo, accertata nei

precedenti considerandi, il giudizio con cui il primo giudice ha riconosciuto

all’attore il salario (fr. 18'058.50) e la tredicesima pro rata (fr. 1'504.90) fino

alla scadenza del termine di disdetta ordinaria e, sulla base di tutte le

circostanze particolari, da lui dettagliatamente esposte, gli ha attribuito

un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO pari a 5 salari mensili (fr. 34'000.-) può pertanto

essere confermato.

9. Nella

sentenza qui impugnata il Pretore ha inoltre riconosciuto all’attore la somma

di fr. 6'019.50 per 3 settimane di vacanza non godute. Egli ha osservato che la

convenuta si era limitata a sostenere che l’attore aveva beneficiato delle

vacanze e che, con il versamento dell’ultimo stipendio, era stato tacitato per

quelle non godute, rilevando che simili apodittiche affermazioni non provavano

tuttavia che l’attore avesse beneficiato o gli fossero state retribuite le 3

settimane di cui reclamava il pagamento. Ed ha evidenziato che la convenuta non

aveva contestato il calcolo proposto dall’attore. In questa sede la convenuta

adduce innanzitutto di aver contestato negli allegati preliminari il conteggio

delle vacanze proposto dall’attore, evidenziando come le stesse fossero state

integralmente godute rispettivamente egli ne avesse comunque beneficiato.

Osserva che la teste __________ aveva confermato che l’attore aveva effettuato

le sue vacanze. E ritiene che l’attore avrebbe in ogni caso potuto effettuare quelle

vacanze nel periodo di disdetta. Queste due ultime censure sono senz’altro

infondate, la teste __________ avendo sì dichiarato di ricordare che l’attore

aveva effettuato le sue vacanze ma avendo poi aggiunto “a volte forse

riportandole all’anno successivo” (verbale p. 2), mentre che in base alla

giurisprudenza il pagamento delle vacanze non godute dev’essere ammesso, in

caso di licenziamento in tronco ingiustificato, qualora il contratto avrebbe preso

o avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente breve, di 2 o 3 mesi

(DTF 117 II 270 consid. 3b, 128 III 271 consid. 4a/bb; II CCA 12 ottobre 1999

inc. n. 12.1999.135; RtiD 2004 - II p. 694 n. 64c). Resta il fatto che la

convenuta aveva effettivamente contestato negli allegati preliminari il conteggio

delle vacanze proposto dall’attore, osservando che le ferie erano state godute (risposta

p. 6, duplica p. 5) o comunque pagate con il doc. 1 (risposta p. 3, duplica p. 5).

Ora, da quest’ultimo documento si evince che egli avrebbe riportato dal 2004 31

giorni di vacanza, ne avrebbe maturati altri 5 fino alla data del suo

licenziamento, salvo poi averne goduti 9 nel 2005, con un saldo dunque di 27,

di cui 8 sarebbero poi stati pagati con lo stipendio di marzo 2005 ed altri 19

con il conteggio 25 aprile 2005. È vero che l’attore con l’allegato di replica

ha dichiarato di non condividere quel conteggio (p. 3 e 6 seg.). Sennonché,

alla luce di quanto da lui dichiarato a quel momento (p. 7), ovvero che non

avrebbe effettuato vacanze nel 2004 e che nel 2005 si sarebbe concesso 2 giorni

in gennaio, oltre alle 2 settimane in cui era stato licenziato in marzo - di

cui 7 giorni fino alla data del suo licenziamento (da venerdì 11 a lunedì 21 marzo, cfr. doc. 3 e B) - nulla permette di ritenere che il conteggio qui in discussione

sarebbe errato, rispettivamente di chiarire quali sarebbero le 3 settimane di

vacanza non considerate in quel conteggio e di cui l’attore non avrebbe

beneficiato. Oltretutto dal doc. G, versato agli atti dallo stesso attore - e

da lui dunque ritenuto implicitamente corretto -, risultava che a fine aprile

2004 egli vantava 136 ore di vacanza, pari a 16 giorni lavorativi (di 8 ore e

mezza ciascuno, cfr. sentenza pretorile p. 27, non censurata su questo punto),

per cui appare senz’altro plausibile che nei rimanenti 8 mesi l’attore possa

averne maturati altri 15, così da ottenere i 31 giorni riportati nel conteggio

di cui al doc. 1, che anche per questo motivo appare attendibile. In

definitiva, l’assunto della convenuta secondo cui l’attore avrebbe già

beneficiato delle vacanze non godute, che gli erano state nel frattempo pagate

(cfr. doc. 1), merita di essere condiviso, così che nulla può essere

riconosciuto all’attore a questo titolo. Su questo punto, l’appello deve

pertanto essere accolto.

10. Il

Pretore, nel querelato giudizio, ha riconosciuto all’attore fr. 63'800.- a

titolo di bonus per gli anni 2003 e 2004. Egli, in estrema sintesi, ha rilevato

che in quegli anni i bonus erano stati elargiti agli altri dipendenti, che

inoltre la convenuta non aveva spiegato per quale motivo l’attore non ne

avrebbe invece avuto diritto e che infine l’importo del bonus rivendicato

dall’attore, pari a quello da lui percepito nel 2002 (doc. H), non era stato

contestato. In questa sede la convenuta formula due censure al giudizio pretorile:

ribadisce l’inesistenza di un diritto ai bonus per i dipendenti e nega di non

aver contestato negli allegati preliminari l’ammontare del bonus annuale

preteso dall’attore, poi non dimostrato da quest’ultimo. Mentre la prima

censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC), la convenuta non avendo indicato e provato le ragioni di fatto e di

diritto a sostegno della sua tesi, né spiegato per quale motivo il diverso

assunto del giudice di prime cure sarebbe errato, la seconda è fondata. È in

effetti vero che negli allegati preliminari la convenuta aveva contestato

l’ammontare del bonus annuale rivendicato dall’attore (risposta p. 8). Ed è

altrettanto vero che questi non è stato in grado di dimostrarlo.

Dall’istruttoria si evince che il bonus annuale a favore dei dipendenti veniva calcolato,

percentualmente per ogni dipendente (a dipendenza delle sue funzioni), se e

nella misura in cui il risultato d’esercizio dalla convenuta superava il 5%

della cifra d’affari netta (cfr. verbale del consiglio d’amministrazione del 19

marzo 2001, cfr. doc. IIIB rich.). Ora, nel caso concreto l’attore non ha

dimostrato quale sarebbe stato il risultato d’esercizio e la cifra d’affari

netta della convenuta nel 2003 e nel 2004 e tanto meno ha provato che per

quegli anni gli altri dipendenti avevano ricevuto bonus identici a quello da

loro percepito nel 2002 di modo che anche i suoi bonus avrebbero dovuto corrispondere

a quello ricevuto nel 2002. In tali circostanze, la pretesa attorea relativa ai

bonus deve essere respinta e l’appello, su questo punto, deve essere accolto.

11. Il

Pretore, nell’ambito della petizione, si è infine espresso sulla pretesa

dell’attore volta al riconoscimento di fr. 100'400.- per le 2’000 ore

straordinarie svolte negli ultimi 5 anni in cui era stato alle dipendenze della

convenuta. Egli ha innanzitutto ritenuto che quest’ultima, sulla base della

decisione del consiglio d’amministrazione del 19 marzo 2001 che riconosceva

all’attore il diritto di compensare il lavoro straordinario, aveva ammesso con

le conclusioni che costui, indipendentemente dal ruolo lavorativo svolto nella

società, aveva diritto al riconoscimento delle ore straordinarie, tanto più che

le stesse, delle quali gli era stato a più riprese garantito il pagamento, gli andavano

riconosciute anche per il fatto di aver svolto tali ore non per svolgere il

lavoro dirigenziale per il quale era stipendiato, ma anche per eseguire lavori

di officina normalmente svolti dagli operai. Il primo giudice ha aggiunto che,

a seguito del licenziamento in tronco, l’attore non aveva potuto recuperare

quelle ore, che di principio gli dovevano così essere compensate in denaro.

Appurato da una parte che la convenuta era a conoscenza e con ciò (almeno tacitamente)

d’accordo circa l’effettuazione delle ore straordinarie svolte dall’attore, che

l’aveva informata in modo costante, ed era comunque conscia della necessità di

svolgere lavoro supplementare, e ritenuto dall’altra che l’attore aveva senz’altro

dimostrato in causa di aver svolto nei 5 anni presi in considerazione almeno

7.69 ore di lavoro straordinario alla settimana, retribuibili in ragione di fr.

40.15 l’una, ha in definitiva accolto la pretesa per la somma richiesta

dall’attore. Con l’appello la convenuta contesta di dovere alla controparte

alcunché per ore straordinarie. Essa nega innanzitutto di aver ammesso in sede

conclusionale che l’attore avesse diritto al riconoscimento delle ore

straordinarie, essendosi più che altro limitata a riportare e tradurre quanto risultava

dal verbale del consiglio d’amministrazione del 19 marzo 2001, in cui era stato stabilito che le ore supplementari, la cui compensazione era possibile, non

sarebbero state indennizzate; tanto più che il personale dirigente non aveva di

regola diritto ad indennità per ore straordinarie. Essa aggiunge che il lavoro

straordinario asseritamente svolto dall’attore, che per altro dal 2001 era

stato sgravato di determinate mansioni, non era in realtà tale, quelle ore

essendo state da lui effettuate o per sua libera scelta (preferendo svolgere

determinate mansioni dopo l’orario di lavoro) o per svolgere attività private o

comunque per carenze nell’organizzazione del lavoro da parte sua. A suo dire,

infine, sull’esecuzione costante delle ore straordinarie vi erano versioni

divergenti da parte dei testimoni, di modo che la quantificazione delle ore

effettuata dal giudice risultava viziata da presupposti fattuali errati.

11.1 La

convenuta afferma in primo luogo di non condividere l’assunto pretorile secondo

cui essa avrebbe ammesso con le conclusioni che l’attore aveva diritto al

riconoscimento delle ore straordinarie: essa ritiene di essersi a quel momento

limitata a riportare e tradurre quanto risultava dal verbale del consiglio

d’amministrazione del 19 marzo 2001 (doc. IIIB rich.), in cui era stato

stabilito che le sue ore supplementari, la cui compensazione era possibile, non

sarebbero state indennizzate; tanto più che il personale dirigente non aveva di

regola diritto ad indennità per ore straordinarie. Ora, è senz’altro vero che

la convenuta, riassumendo in sede conclusionale (p. 3 seg.) quanto risultava

dal verbale del consiglio d’amministrazione del 19 marzo 2001, non ha di per sé

ancora ammesso che l’attore aveva diritto al riconoscimento delle ore

straordinarie. Sta di fatto che l’accordo concluso a quel momento e riportato

nel verbale del consiglio d’amministrazione - secondo cui le ore straordinarie

dell’attore, la cui compensazione era possibile, non sarebbero state

indennizzate (“Betriebsleiter: … Ueberzeit wird nicht entschädigt -

Kompensation möglich”) - permette effettivamente di ammettere il diritto

dell’attore al riconoscimento delle ore straordinarie. Infatti, se in base a

quell’accordo si poteva ritenere che quelle ore non andavano di regola retribuite

in denaro, il fatto che sia stato nel contempo previsto che le stesse potevano

essere compensate (in natura) prova inequivocabilmente che esse erano però tali

da fondare un diritto all’attore. Evidentemente nel caso in cui la prevista compensazione

in natura non fosse stata possibile per motivi non imputabili al lavoratore, ad

esempio proprio nel caso di un licenziamento in tronco ingiustificato da parte

del datore di lavoro, quest’ultimo non poteva prevalersi dell’accordo in merito

alla non indennizzabilità di quelle ore, che chiaramente valeva solo in una

situazione “normale” (per esempio nel caso in cui il contratto non era stato

disdetto e/o la compensazione era oggettivamente possibile). La convenuta non

ha per altro censurato in questa sede l’assunto pretorile, debitamente provato

(cfr. teste __________, verbale p. 3), secondo cui all’attore era stato a più

riprese garantito il pagamento di quelle ore. Quanto all’altra argomentazione

della convenuta, quella secondo cui il personale dirigente non ha di regola

diritto ad indennità per ore straordinarie, la stessa è di principio corretta,

ma ciò non toglie che le parti, come nel caso di specie, potevano accordarsi

altrimenti (art. 321c cpv. 3 CO).

11.2 La

convenuta aggiunge che le ore straordinarie asseritamente svolte dall’attore,

che dal 2001 era stato sgravato di vari compiti, non potevano essere

considerate tecnicamente tali, essendo state da lui effettuate o per sua libera

scelta (preferendo egli svolgere determinate mansioni dopo l’orario di lavoro)

o per svolgere attività private o comunque per carenze nell’organizzazione del

lavoro da parte sua. La censura, addotta per la prima volta solo in questa

sede, è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Non è per altro vero che

quelle ore siano state effettuate dall’attore in quanto egli preferiva svolgere

determinati lavori dopo l’orario di lavoro, il fatto che il teste __________,

cui nell’occasione la convenuta rinvia, abbia riferito che l’attore svolgeva o

preferiva svolgere la sera certi lavori “perché non era disturbato dalle

telefonate dei clienti come durante il giorno” (verbale p. 4) non significando

che l’attore aveva scelto di agire così per sua comodità (o per poi esporre le relative

ore straordinarie), ma dovendo semmai essere inteso nel senso che quei lavori

non potevano essere eseguiti di giorno proprio per quelle continue telefonate

dei clienti, tant’è che il teste ha aggiunto che “per serigrafare i cartelli è

necessario lavorare senza essere interrotti da telefonate o dagli operai,

altrimenti c’è il rischio che il lavoro non riesca” (verbale p. 5). Quanto al

fatto che l’attore avesse effettuato ore straordinarie per svolgere attività

private, la convenuta non è stata in grado di citare in questa sede alcuna

prova da cui si potesse desumere tale circostanza, nulla permettendo per altro di

ritenere che i lavori svolti per d______________________________, N__________

SA e E____________________ SA fossero stati eseguiti da lui, oltretutto al di

fuori dei normali orari di lavoro. Nulla permette infine di ritenere che le ore

straordinarie fossero poi state esposte per carenze nell’organizzazione del

lavoro a lui imputabili: nessun teste, e nemmeno il menzionato teste __________,

indica che i lavori svolti di sera dall’attore avrebbero potuto essere eseguiti

di giorno; il fatto che il teste __________ abbia riferito che l’attore faceva

quei lavori serali in quanto il grafico __________ diceva di non essere in

grado di svolgerli (verbale p. 2) non prova che le stesse fossero dovute a

carenze nell’organizzazione del lavoro da parte dell’attore, anche se poi, dopo

l’allontanamento dell’attore, quei lavori venivano fatti da quello stesso

grafico, cui apparentemente nessuno aveva insegnato come farli (verbale p. 2).

11.3 Ormai

pacifico che la convenuta, la quale non ha censurato il relativo assunto

pretorile, fosse a conoscenza e con ciò d’accordo circa l’effettuazione delle

ore straordinarie svolte dall’attore, che l’aveva informata in modo costante, rispettivamente

era comunque conscia della necessità per quest’ultimo di svolgere lavoro

supplementare, restano da esaminare le sue censure in merito al numero delle

ore straordinarie da lui effettuate, che a suo giudizio non potevano in ogni

caso essere 2’000.

11.3.1 Essa

ritiene dapprima che sull’esecuzione costante delle ore straordinarie vi erano

versioni divergenti da parte dei testimoni, i testi __________ e __________ avendo

riferito che le ore straordinarie venivano effettuate solo quando ci si doveva

recare in __________, il teste __________ avendo riferito che esse erano state

motivate dalla mancanza di personale, mentre la teste __________ aveva persino

negato l’esecuzione di ore straordinarie. Partendo da quest’ultima

affermazione, si osserva che la stessa è manifestamente errata, la teste __________

avendo anzi dichiarato che l’attore aveva effettuato lavoro straordinario e parecchie

ore supplementari (che essa non era però in grado di quantificare, verbale p.

2). Quanto agli altri due testi, essi hanno riferito che l’attore aveva sì svolto

ore straordinarie in quelle occasioni (verbale p. 3 e 4), ma non hanno affatto escluso

che avesse svolto lavoro straordinario anche in altre circostanze. Tutt’altro

(verbale p. 2 seg. e 4 seg.). I testi __________ (verbale p. 3) e __________ (verbale

p. 2) hanno pure aggiunto che quei lavori si erano resi necessari per

l’importante mole di lavoro cui la convenuta era confrontata. Tutte queste

testimonianze sono per altro state esposte per esteso nella sentenza impugnata,

senza nemmeno essere state oggetto di censura in questa sede. Non vi è dunque

alcuna discrepanza o divergenza tra le dichiarazioni dei vari testi, perfettamente

coerenti nel confermare l’esecuzione regolare e continua di ore straordinarie

da parte dell’attore.

11.3.2 La convenuta

contesta pure l’ammontare delle ore straordinarie svolte dall’attore, ritenendo

errata la quantificazione effettuata dal Pretore “con particolare riferimento

alle ore di attività serali, rispettivamente … del periodo di pianificazione e

di esecuzione dell’abitazione privata del signor AO 1, infine … delle attività

private svolte dal medesimo presso gli uffici del datore di lavoro”. Ora, di fronte

alle chiarissime e concordanti deposizioni testimoniali menzionate nella

sentenza impugnata (in particolare quelle dei testi __________, __________ e __________,

riferite all’estensione temporale dell’attività straordinaria svolta

dall’attore; cfr. pure teste __________, il quale dichiara che l’attore

svolgeva almeno 40 ore supplementari al mese, verbale controdomanda rogatoriale

ad 4) e alla conclusione che il Pretore ne aveva tratto (nel senso che l’attore

non solo lavorava oltre il normale orario lavorativo, e fino a notte inoltrata,

ma anche durante i fine settimana), entrambe per altro neppure oggetto di una censura

particolare in questa sede, il rilievo della convenuta appare francamente insostenibile.

Già si è detto che non era provato che l’attore avesse effettuato ore

straordinarie per svolgere attività private (consid. 11.2). Non risulta poi che

le ore straordinarie si fossero imposte per il fatto che l’attore si era anche

dovuto occupare dell’edificazione della sua casa, il solo fatto che egli possa

aver discusso presso la convenuta con un dipendente di N__________ SA non

costituendo - come detto (consid. 7.2) - una prova sufficiente. Il fatto poi che

l’attività serale per i lavori di serigrafia svolta dall’attore, che sembrava

essersi estesa per diverse ore ogni sera, avrebbe potuto essere limitata ad

un’ora, un’ora e mezza al massimo, senza considerare le pause (per permettere

agli strati di vernice di asciugare) che tale procedimento presupponeva, non

migliora la posizione della convenuta: a parte il fatto che la plausibilità del

calcolo proposto nell’occasione dalla convenuta con riferimento alla

testimonianza resa da __________ (verbale p. 5), per altro addotto per la prima

volta solo in questa sede e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),

è tutto sommato rimasta allo stadio di puro parlato, non essendo comunque

provato che l’attore si recasse effettivamente a casa sua - che si trovava al

piano di sopra - dopo aver steso uno strato di vernice (lo stesso teste __________

è al proposito solo possibilista), si osserva che l’attore al di fuori degli

orari di lavoro non si limitava a svolgere i lavori di serigrafia, con

l’impegno ridotto che ne sarebbe così derivato. In definitiva, essendo

risultato dall’istruttoria che egli lavorava 3 o 4 sere la settimana oltre

l’orario di lavoro, per 3 o 4 ore ogni sera, e per almeno un’altra mezza

giornata al sabato (cfr. __________, verbale p. 2; teste __________, verbale p.

3), il suo impegno straordinario, fosse anche stato ridotto nella misura

proposta dalla convenuta, sarebbe stato con ogni evidenza superiore alle 7.69

ore settimanali considerate dal giudice di prime cure, cosicché non vi è motivo

di riformare il suo giudizio sulla questione. Tale conclusione si giustifica a

maggior ragione se si tien conto che nell’occasione il Pretore aveva

quantificato le ore straordinarie applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO,

ciò che imponeva all’autorità di appello di riesaminare tale valutazione con

estrema prudenza, intervenendo solo quando la stessa fosse risultata

manifestamente ingiusta o iniqua (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 32 ad art. 307; II CCA 13 marzo 2006 inc. n. 12.2005.9), ciò che

non è il caso.

12. Con

l’appello la convenuta censura infine anche il giudizio con cui il Pretore ha

respinto la domanda riconvenzionale.

12.1 Il

giudice di prime cure ha innanzitutto respinto la pretesa con cui la convenuta

chiedeva all’attore il rimborso dei ricavi dalla vendita degli scarti di

alluminio a lei mai riversati (circa fr. 20'000.-), rilevando in sostanza come

essa non fosse stata in grado di provare il danno subito. In questa sede la

convenuta, rinviando alle considerazioni da lei espresse con riferimento al

carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, ritiene di aver

dimostrato che il danno da lei patito ammontava ad almeno fr. 2'000.- annui. In

realtà, come si è visto (consid. 7.5), il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto

non sufficientemente provato il danno subito dalla convenuta nell’occasione può

essere confermato. Si aggiunga, per completezza, che non avendo la convenuta -

come detto - censurato l’altro assunto pretorile, secondo cui l’attore, quale

“responsabile delle attività societarie nel Canton __________”, doveva pur

poter disporre liberamente dell’importo ipotizzato in fr. 600.-/1'000.- annui,

ricavato con quelle vendite, nemmeno si può ritenere che egli abbia allora

commesso un atto illecito nei suoi confronti e che sia con ciò tenuto a

risarcirle il danno da lei rivendicato.

12.2 Il

Pretore ha in seguito respinto la pretesa della convenuta volta al pagamento

della merce ordinata dalla ditta F__________ SA e prelevata dall’attore a suo

uso personale (fr. 408.80 + IVA, cfr. doc. 5), rilevando che quest’ultimo aveva

sì ordinato a nome della convenuta quel materiale per ottenere uno sconto, ma

aveva poi informato e predisposto in ditta che la fattura gli fosse consegnata

per pagarla personalmente, concludendo che egli non aveva agito nel tentativo

di danneggiare la convenuta. In questa sede la convenuta ribadisce il buon

fondamento della sua pretesa, evidenziando come l’attore non avesse contestato negli

allegati preliminari il prelevamento ad uso personale, né gli importi. A

prescindere dalla dubbia ricevibilità della censura, che non si confronta criticamente

con l’argomentazione pretorile, resta il fatto che la convenuta ha pacificamente

dovuto anticipare il pagamento della merce in questione, che in seguito è stata

prelevata dall’attore senza contropartita. In tali circostanze è indubbio che

l’attore debba rifonderle quelle somme, come per altro da lui ammesso anche in

sede penale (cfr. doc. 11 ad 18 e 22 in fondo). Su tale punto l’appello è

pertanto da accogliere.

12.3 Il

Pretore ha respinto anche la pretesa relativa alla merce ordinata dall’attore

per suo uso privato presso la ditta W__________ SA (fr. 980.- + IVA, cfr. doc.

6), rilevando che la fornitura era stata frutto di un errore da parte di

quest’ultima e che la stessa, non pagata, era poi stata restituita al

fornitore, che aveva emesso una nota di credito a favore della convenuta

stessa. In questa sede la convenuta si limita ad affermare, a sostegno della

sua pretesa, che una parte della fornitura sarebbe stata restituita e un’altra

parte non sarebbe mai stata fornita. Oltre a non aver censurato la convincente

argomentazione pretorile, che è dunque proceduralmente assodata, essa non ha in

ogni caso nemmeno preteso di aver dovuto pagare quella fornitura, sicché non

può ovviamente chiedere all’attore la rifusione delle somme qui rivendicate.

12.4 In

questa sede la convenuta ribadisce il ben fondato della richiesta di rifusione

di fr. 11'000.- (materiale fr. 5'115.- + IVA [cfr. doc.

8] e mancato guadagno), implicitamente respinta dal

Pretore, relativa alle opere eseguite su ordine dell’attore per la ditta d____________________

con materiale e forza lavoro, senza contropartita, presso il suo laboratorio.

Essa, rinviando alle considerazioni da lei espresse con riferimento al

carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, osserva che l’esecuzione

di questa opera nelle modalità descritte con il conseguente danno a suo carico

era pacifica, che il valore del materiale, risultante anche dagli atti, non era

contestato e che il mancato guadagno doveva essere quantificato da questa

Camera in applicazione dell’art. 42 CO, norma a suo dire ingiustificatamente

disattesa dal Pretore. Come si è visto (consid. 7.8), la convenuta non ha

censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui l’accordo concluso a

suo tempo tra l’attore e il cliente d____________________ prevedeva che il

materiale sarebbe poi stato fatturato dalla convenuta, e che in tal modo

l’attore aveva in definitiva cercato di favorire quest’ultima. Se ne deve

concludere che egli non aveva inteso commettere alcun atto illecito o alcuna

violazione contrattuale nei suoi confronti. E in ogni caso non è provato che il

danno, nella misura in cui era stato dimostrato nel suo ammontare, fosse

imputabile all’attore. Da una parte la convenuta non ha in effetti neppure censurato

l’assunto pretorile secondo cui non si capiva perché essa non avesse poi

provveduto a fatturare quel materiale (per fr. 5'115.- + IVA), che lasciava

chiaramente intendere come la mancata fatturazione non fosse dovuta all’agire o

ad omissioni dell’attore, ma fosse imputabile alla convenuta stessa. Quanto al

mancato guadagno derivante da quel lavoro, di cui la convenuta chiede pure il

risarcimento, lo stesso non è stato minimamente dimostrato nel suo ammontare,

tant’è che il perito giudiziario ha dovuto dichiarare di non essere stato messo

nella condizione di poterlo determinare (perizia p. 10). La convenuta non

avendo fornito, nemmeno in questa sede, i necessari elementi, sicuramente

esistenti e disponibili, per poterlo determinare eccezionalmente in

applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, la relativa pretesa deve pertanto essere

respinta, lo scopo della norma non essendo quello di ovviare alle carenze della

parte gravata dell’onere della prova (II CCA 29 settembre 1998 inc. n.

12.98.36, 18 agosto 1999 inc. n. 12.99.120, relative proprio a una pretesa per

perdita di guadagno; cfr. pure TF 21 ottobre 2010 4A_ 208/2010 consid. 6.3).

12.5 Il Pretore

ha escluso che la convenuta potesse pretendere un risarcimento per i lavori che

l’attore aveva svolto per N__________s SA e E____________________ SA. Egli ha

tra l’altro riconosciuto che l’attore aveva riversato l’importo di fr. 50.-

pagatogli da N__________ SA nella “cassa-caffè” e che la fattura riguardante il

lavoro svolto per E____________________ SA era stata da lui direttamente

saldata. In questa sede, rinviando alle considerazioni espresse con riferimento

al carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, la convenuta si limita

ad affermare che anche in relazione a queste opere, a suo dire eseguite con

materiale e forza lavoro, senza contropartita, presso il suo laboratorio, si

imponeva il risarcimento a suo favore di un non meglio quantificato danno, da

calcolarsi da questa Camera in applicazione dell’art. 42 CO, norma a suo dire

ingiustificatamente disattesa dal Pretore. La censura è irricevibile. La

convenuta non ha in effetti spiegato, con una motivazione sufficiente, per

quale ragione i motivi che avevano indotto il Pretore a respingere la sua

pretesa sarebbero stati errati e con ciò da riformare (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC). E comunque nemmeno ha indicato nell’appello gli importi di cui chiedeva

concretamente l’attribuzione rispettivamente fornito i necessari elementi,

sicuramente esistenti e disponibili, per poterli determinare eccezionalmente in

applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, ciò che escludeva una loro quantificazione

in via equitativa.

12.6 Il

Pretore ha respinto anche le ultime due pretese della convenuta, quella volta al

risarcimento del danno derivante dal tempo impiegato dai suoi impiegati per

predisporre ed aggiornare le schede interne dei clienti (40 ore a fr. 100.-,

per complessivi fr. 4'000.-) e per risalire e chiarire le manchevolezze

dell’attore (80 ore a fr. 100.-, per complessivi fr. 8'000.-). In merito alla

prima, ha osservato che da parte dell’attore non vi era stata alcuna violazione

di direttive circa l’allestimento e l’aggiornamento delle schede interne; con riferimento

alla seconda, ha escluso che vi fossero state manchevolezze a carico

dell’attore e che in ogni caso non era stata fornita la prova del dispendio di

tempo. In questa sede la convenuta ribadisce il buon fondamento della sua

pretesa, rinviando alle considerazioni da lei espresse con riferimento al

carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, dalle quali a suo dire

risulterebbero sia le manchevolezze commesse dall’attore sia il tempo impiegato

dai suoi dipendenti per accertarle e ovviarvi, ed evidenziando che il danno da

lei rivendicato doveva in ogni caso essere quantificato in applicazione

dell’art. 42 CO, norma a suo dire ingiustificatamente disattesa dal Pretore. La

censura dev’essere ancora una volta respinta. Come si è visto in precedenza

(consid. 7.4), non vi è la prova che l’attore avesse disatteso le direttive

relative alle schede dei clienti. E in ogni caso, circostanza questa che vale

con riferimento ad entrambe le pretese qui rivendicate, non è stato provato che

i dipendenti della convenuta avessero impiegato quel tempo (180 ore, da

retribuirsi oltretutto in ragione di fr. 100.- l’una) per predisporre ed

aggiornare le schede interne dei clienti rispettivamente per risalire e

chiarire le manchevolezze dell’attore: il perito giudiziario non è stato in grado

di rispondere alle domande concernenti la quantificazione di quel danno

(perizia p. 11); i testi __________ e __________, menzionati in questa sede

dalla convenuta, non hanno a loro volta riferito nulla di rilevante al proposito;

e nemmeno dalle altre risultanze istruttorie sono emerse concrete indicazioni

sulla questione. Anche in questo caso, non essendo così stati forniti i

necessari elementi, sicuramente esistenti e disponibili, per poter stimare il

tempo impiegato dai dipendenti della convenuta in quelle mansioni e con ciò il

danno da lei patito, è escluso che lo stesso possa essere determinato in

applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.

13. Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può essere

accolta per fr. 153'963.40 (di cui fr. 119’963.40 lordi e fr. 34'000.- netti) e

la domanda riconvenzionale per fr. 439.85 più interessi al 5% dal 21 marzo 2005.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la

rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che per la

procedura d’appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 268'277.25

(fr. 223'782.90 per la petizione e fr. 44'494.35 per la domanda

riconvenzionale).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

4 settembre 2009 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 11 agosto 2009 della giurisdizione di Locarno-Campagna è così

riformata:

I. sulla domanda

principale

1. In parziale accoglimento della

petizione, AP 1, __________, è tenuta a versare ad AO 1, __________, l’importo

lordo di fr. 119'963.40 e la somma netta di fr. 34'000.-.

2. La

tassa di giustizia di fr. 6’000.- e le spese di fr. 265.-, già anticipate dalle

parti, sono poste a carico dell’attore per 1/3 e per 2/3 a carico della

convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per parti di

ripetibili.

Considerandi

II. sulla domanda riconvenzionale

1.

In parziale accoglimento della domanda

riconvenzionale, AO 1, __________, è tenuto a versare a AP 1, __________,

l’importo di fr. 439.85 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2005.

2.

(invariato)

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 5’000.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

5’050.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste

a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 3’000.- per parti di

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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