12.2009.168
Lavoro - licenziamento in tronco - potere d'apprezzamento - vacanze non godute - ore straordinarie
29 novembre 2010Italiano54 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.168
Data decisione, Autorità:
29.11.2010, IICCA
Titolo:
Lavoro - licenziamento in tronco - potere d'apprezzamento - vacanze non godute - ore straordinarie
LAVORO STRAORDINARIO
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
VACANZA O FERIE
art. 42 cpv. 2 CO
art. 321c CO
art. 329d CO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2009.168
Lugano
29 novembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.113
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione
28 giugno 2005 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 189'782.90
e di un importo imprecisato, poi indicato in sede conclusionale in 5 salari
mensili, a titolo di indennità per licenziamento in tronco ingiustificato,
domanda avversata dalla convenuta, che in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna dell’attore al pagamento di fr. 44'494.35 più interessi al 5 % dal 21
marzo 2005;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 11 agosto 2009, con cui ha accolto
la petizione (per fr. 189’782.90 lordi e fr. 34'000.- netti) e respinto la
riconvenzionale;
appellante
la convenuta con atto di appello 4 settembre 2009, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 28 settembre 2009 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Dal 1990 AO 1 ha lavorato alle dipendenze di AP 1, società attiva nel campo della segnaletica stradale e di cui
egli era pure azionista minoritario (in misura del 23.3 %) nonché, dal novembre
1994, membro del consiglio di amministrazione, in qualità di responsabile della
gestione.
Con
lettera 21 marzo 2005 (doc. B), successiva a due missive datate 19 gennaio
(doc. 2) e 14 marzo 2005 (doc. 3) in cui gli erano stati rimproverati l’assunzione
del cognato, alcuni ritardi nell’effettuazione dei lavori (con formale
avvertimento ad evitare in futuro tali comportamenti) rispettivamente la presa
di vacanze contrariamente agli accordi ed altre non meglio precisate mancanze
che avevano fatto venire meno la fiducia per un’ulteriore collaborazione, il
lavoratore, che era a quel momento in vacanza e in precedenza aveva già disdetto
il contratto di lavoro per il successivo 31 maggio, è stato licenziato in
tronco.
2.Con la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
evidenziando da una parte come il suo licenziamento immediato fosse
ingiustificato - ciò che a suo dire comportava il suo diritto al salario (fr.
18'058.50) ed alla tredicesima pro rata (fr. 1'504.90) fino alla scadenza del
termine di disdetta ordinaria ed il riconoscimento di un’indennità ex art. 337c
cpv. 3 CO - e rilevando dall’altra di vantare nei confronti dell’ex datrice di
lavoro altre pretese, in particolare per le 3 settimane di vacanza non godute
(fr. 6'019.50), per le 2’000 ore straordinarie non compensate (fr. 100'400.-) e
per la mancata attribuzione dei bonus per il 2003 e 2004 (annualmente di fr. 31’900.-).
Di qui la sua richiesta di condannare la convenuta al pagamento di fr.
189'782.90 e di un importo imprecisato, poi indicato in sede conclusionale in 5
salari mensili, a titolo di indennità per licenziamento in tronco
ingiustificato.
3. La
convenuta si è in primo luogo opposta alla petizione. Essa ha contestato che il
licenziamento in tronco fosse ingiustificato: da una parte ha rilevato che l’attore
sarebbe già stato redarguito ed avvisato, verbalmente e per scritto, in merito
ad alcuni episodi, segnatamente per aver assunto il cognato, per aver
accumulato ritardi nell’effettuazione di alcuni lavori, per aver preso le
vacanze contrariamente agli accordi e per non aver allestito e aggiornato le
schede interne dei clienti; dall’altra ha evidenziato altri fatti ritenuti gravi
che avrebbero concorso alla decisione di rescindere il contratto, in particolare
il fatto che l’attore dal 1990 avrebbe venduto gli scarti di alluminio
trattenendo per sé il ricavato (circa fr. 20'000.-), il fatto che egli avrebbe
ordinato a due ditte, a spese della convenuta, del materiale per suo uso
privato (per fr. 408.80 + IVA a F__________ SA e per fr. 980.- + IVA a W__________
SA), il fatto che egli avrebbe fatto eseguire delle opere a favore di N__________
SA e E____________________ SA senza fatturarle (con un danno imprecisato) e il
fatto che avrebbe incitato un dipendente a lavorare “in nero” durante il tempo
libero utilizzando il materiale della convenuta senza alcuna contropartita per
lei (causandole un danno di fr. 11'000.-, di cui fr. 5'115.- + IVA per il solo
materiale). Ed ha poi avversato anche le altre pretese attoree.
In via
riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna della controparte al
pagamento di fr. 44'494.35 più interessi al 5 % dal 21 marzo 2005, somma
corrispondente al danno causatole dall’attore negli episodi appena evidenziati,
cui ha aggiunto altri fr. 12'000.- per il tempo impiegato dai suoi impiegati
per risalire e chiarire quelle circostanze (fr. 8'000.-) e per predisporre ed
aggiornare le schede interne dei clienti (fr. 4'000.-).
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione (per fr.
189’782.90 lordi e fr. 34'000.- netti) e respinto la domanda riconvenzionale. Egli
ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco ed ha con ciò
riconosciuto all’attore il salario e la tredicesima pro rata fino alla scadenza
del termine di disdetta ordinaria, riconoscendogli poi un’indennità ex art.
337c cpv. 3 CO pari a 5 mensilità (fr. 34'000.-). Ha ammesso le altre pretese attoree,
segnatamente quelle per vacanze non godute, ore straordinarie non compensate e bonus
non attribuiti per il 2003 e 2004. E ha disatteso tutte le pretese fatte valere
dalla convenuta. Gli oneri processuali dell’azione principale (tassa di
giustizia di fr. 6'000.-, spese di fr. 265.- e ripetibili di fr. 15'000.-) come
pure dell’azione riconvenzionale (tassa di giustizia di fr. 1’400.-, spese di
fr. 6’230.- e ripetibili di fr. 4'000.-) sono stati posti a carico della
convenuta.
5.Dell’appello con cui la convenuta chiede
di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di
accogliere la domanda riconvenzionale e delle osservazioni con cui l’attore
postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
6.L'art. 337 CO dispone che il datore di
lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di
lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in
buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di
fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva,
di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile.
Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve
essere ammesso in modo restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28
consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). Manchevolezze minori possono sì giustificare
una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado
espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III 351 consid.
2.1, 130 III 28 consid. 4.1). Il giudice valuta secondo il suo libero
apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria
gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di
diritto e dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che
disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in
tronco, deve in ogni caso recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA 7
settembre 2007 inc. n. 12.2007.85, 26 giugno 2008 inc. n. 12.2006.164).
7.Nel querelato giudizio il Pretore ha esaminato
le singole manchevolezze rimproverate dalla convenuta all’attore e ha concluso
che le stesse non permettevano di giustificarne il licenziamento immediato. A
fronte della diversa opinione della convenuta, che in questa sede ritiene
errato l’assunto pretorile, è necessario passarle in rassegna ad una ad una.
7.1 Il
Pretore ha innanzitutto ritenuto che il fatto, rimproverato dalla convenuta all’attore
con lo scritto 19 gennaio 2005 (doc. 2), che costui avesse assunto il cognato
senza la sua autorizzazione e senza disporre dei necessari permessi
amministrativi non era tale da giustificare il suo successivo licenziamento in
tronco. A suo giudizio, non risultava che, dopo quelle lamentele, l’attore
avesse ancora assunto del personale. E in ogni caso era stato provato che
l’assunzione era avvenuta, il 15 novembre 2004, quando cioè l’attore aveva
ottenuto i necessari permessi da parte dell’Ufficio della manodopera estera.
Con l’appello la convenuta rileva che l’assunzione del parente dell’attore, non
autorizzata, era in realtà avvenuta già nell’ottobre 2004 e che a quel momento
l’attore aveva omesso di chiedere i necessari permessi, che erano poi stati
ottenuti solo a metà novembre, a seguito dell’insistenza della società. La
censura è irricevibile, in quanto la convenuta non ha ritenuto di censurare nel
gravame anche l’altra argomentazione pretorile, per altro ineccepibile, secondo
cui, dopo l’avvertimento del 19 gennaio 2005, l’attore non avesse più
provveduto ad assumere altro personale. Per giurisprudenza invalsa, affinché si
possa ottenere l’accoglimento di un appello interposto contro una decisione
retta da due motivazioni indipendenti, occorre impugnarle, con successo, entrambe
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19
ad art. 309).
7.2 Il
giudice di prime cure ha in seguito ritenuto che nemmeno il fatto, rimproverato
dalla convenuta all’attore sempre con lo scritto di cui al doc. 2, che vi
fossero stati dei ritardi nell’esecuzione di alcune opere era tale da
giustificare il suo licenziamento immediato, in quanto quegli eventuali ritardi
erano riconducibili all’eccessiva mole di lavoro rispettivamente alla mancanza
di manodopera e siccome l’attore nel periodo in cui era stato rimproverato di
aver accumulato quei ritardi era stato malato (esaurimento nervoso) così che
gli stessi non potevano in ogni caso essergli imputati. In questa sede la
convenuta si dilunga sulla questione dei ritardi, rilevando come gli stessi, a
suo dire provati, non erano dovuti alla carenza di manodopera, alla quale era
stato in effetti ovviato a far tempo dal 2001, ma piuttosto a una non corretta
gestione aziendale del lavoro da parte dell’attore rispettivamente al suo
impegno in attività private, quali l’edificazione della sua casa. Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, non è provato che i ritardi nell’esecuzione
delle opere fossero dovuti al fatto che l’attore avesse costruito la sua casa,
il fatto che egli potesse aver discusso presso la convenuta con un dipendente
di N__________ SA (teste __________ nel doc. 11 ad 11) non essendo ancora
sufficiente per ammettere la circostanza, che per altro neppure è notoria. Quand’anche
si volesse ammettere che i ritardi non erano dovuti all’eccessiva mole di lavoro
o alla carenza di manodopera (come invece risultava dai testi __________,
verbale p. 3, e __________, verbale p. 3), circostanze di per sé imputabili
alla convenuta, ma piuttosto a una non corretta gestione aziendale del lavoro
da parte dell’attore, resterebbe comunque il fatto che la convenuta non si è confrontata
nell’appello con l’argomentazione pretorile secondo cui quei ritardi non
potevano in ogni caso essere imputati all’attore, siccome lo stesso era stato
malato nel periodo in cui era stato rimproverato di averli accumulati. Non
avendo la convenuta preso posizione su questa seconda argomentazione
indipendente del Pretore, che, non censurata, deve essere considerata proceduralmente
assodata (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 30 ad art. 307), nemmeno è dunque necessario, per i motivi già addotti
al considerando precedente (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 19 ad art. 309), vagliare la censura sulle ragioni dei ritardi,
che va cosi dichiarata irricevibile.
7.3 Il
giudice di prime cure, riferendosi al rimprovero mosso dalla convenuta all’attore
nella lettera 14 marzo 2005 (doc. 3), ha quindi osservato che quest’ultimo
neppure poteva essere licenziato in tronco per aver preso le sue vacanze prima
di aver terminato dei lavori urgenti. Al proposito egli ha ritenuto che le
lamentele della convenuta erano avvenute in relazione alle vacanze che l’attore
stava facendo in quel momento e che non risultava che in precedenza gli fosse
mai stato negato di prendere vacanza in quel periodo. Nel gravame la convenuta
osserva invece che l’attore, come del resto già in un caso precedente, era
stato diffidato verbalmente e per scritto a terminare i lavori urgenti prima di
poter andare in vacanza. Il rilievo è in realtà privo di significato.
Quand’anche si volesse condividere l’argomentazione di parte convenuta,
resterebbe in ogni caso il fatto che essa non ha allora ritenuto di licenziare
in tronco l’attore a seguito di quella circostanza: nello scritto di cui al
doc. 3, pur avendo certo rimproverato la presa di vacanze contrariamente agli
accordi e persino evidenziato il venir meno della fiducia per un’ulteriore
collaborazione, essa non ha in effetti ritenuto di disdire già a quel momento il
contratto, provvedimento che è stato da lei preso solo 7 giorni dopo (doc. B;
cfr. pure doc. H del 15 marzo 2005 dove la convenuta ribadisce di voler
continuare la collaborazione), senza che questa ragione potesse più essere
considerata a giustificazione del provvedimento (cfr. per analogia Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de
travail, Code annoté, 2ª ed.,
n. 1.53 ad art. 337 CO). La convenuta non ha del resto preteso che il
licenziamento immediato sia in seguito stato da lei pronunciato siccome
l’attore aveva omesso di ripresentarsi al lavoro, come invece intimatogli nel
doc. 3.
7.4 Il
Pretore ha di seguito ritenuto infondato il rimprovero mosso dalla convenuta
all’attore di non aver allestito e aggiornato le schede interne dei clienti
conformemente alle direttive ricevute, osservando che non vi era stata alcuna
violazione di direttive: a suo giudizio, l’attore aveva in effetti sostenuto
che la società non aveva adottato modalità di allestimento delle schede in
quanto la discussione al proposito era ancora aperta e la convenuta non aveva
provato il contrario e anzi, tenuta a provare l’esistenza delle direttive (ancor
prima della loro eventuale violazione), neppure aveva adempiuto al suo onere
probatorio. In questa sede la convenuta ritiene che la conclusione del giudice
di prime cure sarebbe contraddetta da inequivocabili prove agli atti, in particolare
dalla “scheda di ordinazione” di cui al doc. 8 e dalla testimonianza di __________,
tanto più che l’attore, negando l’esistenza delle schede di lavoro da lui
stesso compilate, aveva ammesso la violazione delle direttive circa il loro
aggiornamento. Non è innanzitutto chiaro se ed eventualmente in quale misura la
convenuta abbia in tal modo censurato l’assunto pretorile, per adempiere
all’onere di motivazione essendo in effetti necessario che essa spieghi dettagliatamente
per quale motivo la diversa conclusione del giudice di prime cure sarebbe
errata e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309), ciò che non sembra aver fatto. Ma tant’è.
Fatto sta che l’esistenza agli atti di una “scheda di ordinazione” allestita
dall’attore (doc. 8), che neppure è dato a sapere se corrisponda o meno alle
schede interne dei clienti qui in esame, non prova ancora che l’attore fosse
stato oggetto di direttive circa le modalità del loro allestimento ed aggiornamento,
da lui eventualmente poi disattese. E nemmeno il teste __________ (sentito in
sede penale, cfr. doc. 11), di cui la convenuta non menziona invero gli stralci
delle deposizioni testimoniali rilevanti a suo dire disattese dal primo giudice,
è per altro stato in grado di riferire qualcosa a proposito di queste
direttive, avendo al più segnalato l’assenza di alcune fatture inerenti comande
di materiale rispettivamente la mancata registrazione da parte dell’attore di
alcuni ordini relativi a lavori effettuati che comunque risultavano nelle liste
contabili (ad 18). E neppure risulta infine che l’attore abbia negato
l’esistenza delle schede di ordinazione (egli ha semmai negato l’esistenza
delle schede interne dei clienti, cfr. replica p. 5) rispettivamente che in tal
modo abbia (implicitamente) ammesso la violazione delle direttive circa il loro
aggiornamento. In definitiva la censura, qualora dovesse essere considerata ricevibile,
risulta priva di fondamento.
7.5 Il
primo giudice ha poi escluso che il fatto che l’attore avesse venduto il
materiale di scarto della convenuta (in particolare scarti di alluminio) senza
fornire la documentazione per la sua contabilizzazione potesse giustificare il
suo licenziamento immediato. Egli ha evidenziato che l’attore aveva riversato
il provento delle vendite a favore dei dipendenti e meglio per pagare una multa
presa da uno di loro durante un prolungato orario di servizio, per pagare talvolta
Fatti
i loro pasti e per acquistare caffè, latte, zucchero e altre piccolezze da
consumare durante le pause. Ha ritenuto che in tali circostanze l’agire
dell’attore, che era pur sempre azionista della convenuta e responsabile del
personale, era finalizzato a favorire i dipendenti della società e, in ultima
analisi, a creare un clima di lavoro positivo all’interno della stessa,
concludendo che un simile impiego del denaro aveva semmai favorito la
convenuta, ritenuto che, se i dipendenti erano impiegati fuori sede, essa
avrebbe comunque dovuto pagar loro i pasti. Per il resto, rilevato che parte di
questi proventi, annualmente aggirantesi tra fr. 1'200.- e fr. 2'000.-, risultavano
essere stati consegnati alla segretaria della società e che neppure la stima
effettuata dal perito giudiziario (che si era basato su documentazione
frammentaria) era attendibile, ha osservato che nemmeno sarebbe stato possibile
determinare l’importo che era stato così destinato ai dipendenti. Sempre a suo
giudizio, all’occorrenza e nella peggiore - per l’attore - delle ipotesi, si
poteva dunque ipotizzare che solo metà dei proventi, annualmente pari a fr.
600.-/1'000.-, era stata utilizzata in favore del personale, cifra
assolutamente contenuta e di cui l’attore, quale “responsabile delle attività
societarie nel Canton __________”, doveva pur poter disporre liberamente. In
questa sede la convenuta non ritiene provato che l’attore avesse utilizzato il
provento della vendita del materiale di scarto così come indicato nella
sentenza impugnata, i testi __________ e __________, che avevano dichiarato di
non sapere nulla in proposito, avendo implicitamente smentito il diverso
assunto dei testi __________ e __________, i quali, a loro volta, nemmeno
avevano riferito con certezza in merito al pagamento dei pasti. Non essendo
così provato l’esatto utilizzo dei fondi e non essendo neppure dimostrata la
parziale consegna dei ricavi alla segretaria, l’attore aveva a suo dire commesso
un illecito civile nei suoi confronti, cagionandole un danno annuo mediamente
pari ad almeno fr. 2'000.-. Nella migliore - per l’attore - delle ipotesi,
andavano in ogni caso evidenziati alcuni aspetti “inquietanti”, tali da far
apparire comunque illecito il suo agire: si pensi al fatto che le vendite erano
avvenute sotto pseudonimo per non far pagare l’IVA alla società, con il rischio
per lei di problemi di fronte alle autorità, ed al fatto che i proventi
sarebbero stati utilizzati in modo diseguale tra i dipendenti, ciò che avrebbe
potuto causare tensioni o persino divisioni tra loro.
7.5.1 È a
ragione che il Pretore ha ritenuto provato che l’attore avesse utilizzato il
provento della vendita del materiale di scarto a favore dei dipendenti della
convenuta. In tal senso, oltre beninteso allo stesso attore (sentito in sede
penale, cfr. doc. 11), si erano in effetti espressi sia il teste __________ (cfr.
doc. 11 ad 8; verbale p. 2) sia il teste __________ (cfr. doc. 11 ad 3 e 4; verbale
p. 4), non ritenuti inattendibili dalla convenuta. Il fatto che il teste __________
(verbale, domanda rogatoriale ad 11) e, implicitamente, la teste __________ (verbale
p. 2) abbiano dichiarato di non essere stati informati circa l’utilizzo dei
ricavi a favore dei dipendenti, dei quali essi pure facevano parte, non
significa ancora che abbiano negato che i soldi possano essere stati utilizzati
in quel modo, sconfessando implicitamente gli altri testimoni. Il fatto che la
teste __________ (verbale p. 2) abbia riferito che il necessario per il caffè
veniva acquistato di tasca propria da tutti i dipendenti, che ogni tanto le
consegnavano delle mance o il ricavo di alcuni lavoretti per i necessari
acquisti, conferma certo che la “cassa-caffè” fosse finanziata in quel modo, ma
anche in questo caso non esclude che vi potessero essere stati anche dei
finanziamenti, a sua insaputa, secondo le modalità indicate dagli altri testi. Quanto
alla loro mancata conoscenza della circostanza, la stessa è verosimilmente
dovuta anche alla loro particolare occupazione o posizione all’interno della
convenuta, il primo non essendosi occupato delle vendite (verbale, domanda
rogatoriale ad 10 seg.), la seconda, occupata solo al mattino (cfr. doc. 11 ad
6), essendo stata assente allorché le stesse venivano effettuate, ovvero al
pomeriggio. Che il ricavo delle vendite sia stato utilizzato anche per il
pagamento dei pasti fuori sede dei dipendenti risulta dalla testimonianza di __________
(verbale p. 4), il quale nell’occasione ha meglio precisato quanto da lui
dichiarato in sede penale (cfr. doc. 11 ad 4), dove era apparso solo
possibilista in merito a un tale utilizzo.
7.5.2 Anche
il giudizio con cui il Pretore ha concluso per l’impossibilità di determinare
l’ammontare dei fondi effettivamente utilizzati a favore dei dipendenti, che ha
in definitiva ipotizzato essere al massimo pari a circa fr. 600.-/1'000.-
all’anno, può essere confermato. È vero che i testi __________ (cfr. doc. 11 ad
2 e 6) e __________ (cfr. doc. 11 ad 9) hanno stimato in fr. 1'200.-/2'000.- il
ricavo annuo da queste vendite. Ed è pure vero che il teste __________ ha
dichiarato che parte di questi proventi erano poi stati da lui consegnati alla
segretaria della società (cfr. doc. 11 ad 5), circostanza tuttavia
implicitamente negata dalla teste __________. Contrariamente all’assunto della
convenuta, ciò non fa però sì che le due opposte testimonianze si elidano, con
la conseguenza che l’intero importo stimato di fr. 1'200.-/2'000.- sarebbe
stato utilizzato a favore dei dipendenti. In effetti, oltre al teste __________,
anche il teste __________ (cfr. doc. 11 ad 5) ha riferito di aver qualche volta
consegnato quei ricavi a __________, aggiungendo di averli in alcune occasioni
consegnati anche al vecchio direttore della società __________. Oltretutto nel
gennaio 2005, senza che la teste __________ se ne sia apparentemente accorta,
sono stati effettivamente registrati dei ricavi da queste vendite (cfr. doc. 4b),
ciò che sminuisce la forza probatoria della teste, la quale aveva escluso
l’esistenza di registrazioni in proposito fino al marzo 2005 (cfr. doc. 11 ad 1;
verbale p. 2). Si aggiunga che anche la convenuta stessa aveva per finire ammesso
che, almeno nel 2004, era stata a quel proposito registrata una diminuzione del
costo del materiale alla scheda del conto 4000 (appello p. 8). Quanto alla
stima effettuata dal perito giudiziario, ritenuta inattendibile dal Pretore, la
convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC), non ha spiegato in questa sede perché la stessa dovrebbe invece essere ritenuta
convincente, non essendo per altro neppure vero che le percentuali di scarto
indicate dal perito (perizia p. 5) sarebbero state identiche a quelle indicate
dal teste __________ (verbale, domanda rogatoriale ad 9).
7.5.3 In
merito ai presunti aspetti “inquietanti”, evidenziati dalla convenuta
nell’appello e a suo dire tali da far apparire comunque illecito l’agire
dell’attore, si osserva quanto segue. Non è innanzitutto provato che l’utilizzo
di nomi di fantasia in occasione delle vendite del materiale fosse stato
richiesto dall’attore allo scopo di non far pagare l’IVA alla società, il teste
__________ avendo unicamente riferito di aver immaginato che il motivo fosse quello
(cfr. doc. 11 ad 20), ciò che non costituisce però ancora una prova sufficiente
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI App.,
op. cit., m. 3 ad art. 237, con riferimento alle opinioni rese dal teste). La
circostanza è per altro stata addotta per la prima volta solo in questa sede ed
è con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Anche il fatto che i
proventi sarebbero stati utilizzati in modo diseguale tra i dipendenti è stato
addotto per la prima volta solo in questa sede ed è irricevibile (art. 321 cpv.
1 lett. b CPC).
7.5.4 In
questa sede la convenuta non ha censurato l’assunto pretorile, che deve con ciò
essere ritenuto assodato (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 30 ad art. 307), secondo cui l’impiego del ricavo delle vendite
del materiale di scarto a favore dei dipendenti aveva semmai favorito la
convenuta, ritenuto che, se i dipendenti erano impiegati fuori sede, essa
avrebbe comunque dovuto pagar loro i pasti. In tal modo è stato da lei ammesso,
per lo meno implicitamente, che almeno una parte (non meglio definita) dei
ricavi sarebbe comunque stata da attribuire ai suoi dipendenti, senza che
all’attore potesse essere con ciò rimproverato un uso improprio degli stessi. Ma
soprattutto essa non ha censurato l’altro assunto del Pretore, secondo cui
l’attore, quale “responsabile delle attività societarie nel Canton __________”,
doveva pur poter disporre liberamente dell’importo ipotizzato in fr.
600.-/1'000.- annui, ricavato con quelle vendite. In tali circostanze,
dovendosi dunque ammettere che costui, nella sua particolare posizione
all’interno della convenuta, poteva in ogni caso disporre di importi del
genere, si può senz’altro concludere, con il giudice di prime cure, che il
comportamento da lui tenuto nell’occasione non appariva oggettivamente tale da
giustificarne l’allontanamento immediato.
7.6 Nel
prosieguo della sua esposizione, il Pretore ha ritenuto non provato il
rimprovero della convenuta secondo cui l’attore l’avrebbe danneggiata ordinando
materiale per uso proprio.
Il
giudice di prime cure ha dapprima rilevato che la fornitura alla convenuta di
un perforatore della ditta W__________ SA, del valore di fr. 980.-, era stata
frutto di un errore da parte di quest’ultima e che il perforatore, non pagato,
era poi stato restituito al fornitore, che aveva emesso una nota di credito a
favore della convenuta stessa. Con riferimento alla fattura di fr. 408.80 della
ditta F__________ SA, ha invece osservato che l’attore aveva sì ordinato a nome
della convenuta quel materiale per ottenere uno sconto, ma aveva poi informato
e predisposto in ditta che la fattura gli fosse consegnata per pagarla
personalmente, concludendo che egli non aveva agito nel tentativo di
danneggiare la convenuta. In questa sede, la convenuta non ha censurato tali
accertamenti. Essa non ha in particolare più preteso che quelle circostanze, a
suo dire rilevanti nell’ambito della domanda riconvenzionale, potessero esserlo
anche per il licenziamento in tronco dell’attore. La questione non necessita
pertanto di essere qui approfondita.
7.7 Per
il Pretore, anche i lavori che l’attore aveva svolto per N__________ SA e E____________________
SA non giustificavano il suo licenziamento. A suo giudizio, in primo luogo la
convenuta non era stata in grado di smentire che si era trattato di lavori di
poca importanza e neppure aveva cercato di provare che l’attore avrebbe
usufruito in cambio di lavori da parte delle due ditte nella sua abitazione.
Inoltre la convenuta con le conclusioni non si era più avvalsa di questi episodi
per giustificare il licenziamento in tronco. E infine ha riconosciuto che
l’attore aveva riversato l’importo di fr. 50.- pagatogli da N__________ SA
nella “cassa-caffè” e che la fattura riguardante il lavoro svolto per E____________________
SA era stata da lui direttamente saldata. In questa sede la convenuta si limita
ad affermare, dopo aver citato alcuni testimoni (__________, __________ e __________)
che riferivano genericamente in merito ai lavori svolti per queste ditte, che
l’attore avrebbe in tal modo favorito i suoi interessi privati a scapito della
società. La censura è irricevibile. La convenuta non ha in effetti censurato i
motivi indipendenti addotti dal Pretore, specialmente gli ultimi due, spiegando
in che modo gli stessi sarebbero errati (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). E
comunque non ha nemmeno spiegato da quali circostanze si potesse concludere che
l’attore aveva agito a suo scapito, dalle testimonianze da lei citate non
evincendosi nulla di rilevante al proposito.
7.8 Il
Pretore ha infine ritenuto che nemmeno potesse giustificare il licenziamento in
tronco dell’attore il fatto che quest’ultimo avesse incaricato un dipendente di
eseguire, nei locali e con materiale della convenuta, dei lavori per la ditta d____________________,
la quale aveva poi provveduto a pagare direttamente quel dipendente, senza
contropartita per la convenuta. Per il primo giudice, quel dipendente aveva in
effetti riferito che l’attore aveva autorizzato l’esecuzione di quel lavoro al
di fuori dell’orario di lavoro in quanto non sarebbe stato possibile svolgerlo
nell’orario normale, ritenuto che l’accordo prevedeva comunque che il
materiale, appositamente conteggiato, sarebbe poi stato fatturato alla
convenuta. Nonostante fosse vero che l’attore, invece di autorizzare il
dipendente a lavorare per il cliente durante il fine settimana, avrebbe forse
potuto chiedergli di svolgere quel lavoro come ore straordinarie, il giudice di
prime cure ne ha concluso che costui, dando in tal modo seguito ad un’ordinazione
che altrimenti avrebbe dovuto declinare, aveva cercato di favorire la
convenuta, la quale in seguito non si sa perché non aveva poi provveduto a
fatturare il materiale. Nell’appello la convenuta ha rammentato che il suo
dipendente aveva confermato di aver eseguito privatamente, su richiesta
dell’attore, dei lavori poi pagatigli direttamente dal cliente, utilizzando
materiale e l’officina della società, ed ha ribadito che un tale agire era
inammissibile da parte di un responsabile, siccome tutte le opere per i clienti
dovevano essere fatturate da lei (che avrebbe poi provveduto a retribuire il
dipendente per lo straordinario), e in quanto un tale modo di agire era
contrario alla deontologia professionale, non essendo accettabile che si
insegnasse così a un dipendente ad eseguire, nei locali e con materiale della società,
dei lavori per un cliente poi pagati da quest’ultimo. La censura è ancora una
volta irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). La
convenuta omette in effetti di prendere posizione sull’accertamento pretorile
secondo cui l’accordo con il cliente prevedeva che il materiale, appositamente
conteggiato, sarebbe poi stato fatturato dalla convenuta (che poi però, non si
capiva perché, non aveva provveduto a fatturarlo), per cui in definitiva
l’attore, così facendo, aveva cercato di favorire la convenuta. Per il resto, è
senz’altro vero, come per altro riconosciuto anche dal Pretore, che l’attore,
invece di autorizzare il dipendente a lavorare per il cliente durante il fine
settimana, avrebbe potuto chiedergli di svolgere quel lavoro come ore
straordinarie. Sennonché non risulta, nelle particolari circostanze, che la
modalità di esecuzione del lavoro e di fatturazione concordata fosse stata adottata
per danneggiare la convenuta o con altre finalità disdicevoli, segnatamente per
“insegnare” al dipendente a lavorare “in nero”.
7.9 Sempre
nell’appello la convenuta rileva di aver affermato in causa di non aver mai
ricevuto lo scritto di protesta dell’attore contro il licenziamento in tronco
con l’offerta di ripresa del lavoro (recante la data del 23 marzo 2005, doc. C)
e di aver sostenuto che l’attore aveva riconsegnato l’autovettura e la carta
telefonica aziendale in segno di acquiescenza (cfr. doc. B), circostanze
queste, che, a suo dire, non sarebbero state contestate dalla controparte, la
quale neppure in seguito aveva dimostrato di aver protestato contro il
licenziamento in tronco e di aver offerto la ripresa del lavoro. Ne conclude
che l’attore non aveva dimostrato di aver fatto fronte agli obblighi che gli
incombevano, rispettivamente che era attestato che egli avesse tacitamente
accettato la disdetta con effetto immediato. La censura è infondata. È vero che
negli allegati preliminari la convenuta ha negato di aver ricevuto lo scritto
di cui al doc. C (risposta p. 2, duplica p. 2), con cui l’attore avrebbe
contestato il licenziamento e offerto di riprendere il lavoro, ed è altrettanto
vero che l’attore non ha provato di averlo inviato: sennonché, diversamente da
quanto stabilito per il lavoratore licenziato abusivamente (art. 336b CO), la
legge non obbliga il lavoratore licenziato in tronco a fare opposizione alla
disdetta entro un determinato termine, per cui l’assenza di un tale scritto di
protesta non è decisivo. La circostanza non può dunque valere come accettazione
del provvedimento e ciò anche se, come nel caso di specie, l’attore, così
richiesto, aveva poi provveduto a riconsegnare l’autovettura e la carta
telefonica aziendale (cfr. doc. B). Nell’allegato di replica (p. 3) l’attore ha
in effetti contestato, almeno implicitamente, che la riconsegna di quegli
effetti fosse avvenuta a titolo di acquiescenza, come invece preteso dalla
controparte (risposta p. 2), sostenendo in particolare che anche il direttore
della società avrebbe comunque preso atto della volontà dell’attore risultante
dal doc. C, dichiarando di voler risolvere la questione in amicizia. In assenza
di un’esplicita indicazione di accettazione del licenziamento nel doc. B, non
si può dunque ritenere che la consegna di quegli oggetti abbia avuto
conseguenze preclusive per l’attore, che al contrario, a prescindere da quanto
indicato nel doc. C, ha comunque immediatamente lasciato intendere di non voler
accettare il licenziamento in tronco significatogli (cfr. l’inoltro della
petizione già dopo poco più di 3 mesi dal licenziamento). Significativo, in tal
senso, è pure il fatto che la convenuta abbia ammesso che le parti si fossero
in precedenza incontrate per cercare una soluzione bonale (risposta p. 6).
7.10 In
definitiva, per terminare il capitolo dedicato alla questione del carattere ingiustificato
del licenziamento in tronco dell’attore, si osserva che le ragioni addotte
dalla convenuta non sono tali da giustificare un licenziamento immediato, tanto
più che sulla questione dell'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un tale
provvedimento il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento
(art. 337 cpv. 3 CO), censurabile in appello solo in caso di abuso (DTF 127 III 153 consid. 1a; II CCA 10
marzo 2006 inc. n. 12.2005.117, 26 giugno 2008 inc. n. 12.2006.164, 17 ottobre
2008 inc. n. 12.2008.45), che in concreto non è ravvisabile. Tale soluzione si
giustifica a maggior ragione se si pensa che la convenuta non aveva ritenuto di
voler disdire immediatamente il contratto già il 14 marzo 2005, quando, a suo
dire (doc. 3), erano invece già presenti delle circostanze tali da far venire
meno la sua fiducia per un’ulteriore collaborazione. Oltretutto, in presenza di
un contratto di lavoro già disdetto in via ordinaria e con un termine di
disdetta ormai prossimo alla sua scadenza, come nel caso di specie, le
condizioni per significare un successivo licenziamento in tronco devono essere
apprezzate in modo ancor più rigoroso (Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 1.5 ad art. 337 CO; SARB 1999 p. 419 consid. 5; DTF 104 II 28
consid. 2; 117 II 560 consid. 3b).
8. Nel
gravame la convenuta non ha di per sé censurato le conseguenze patrimoniali che
il Pretore aveva tratto dall’accertamento del carattere ingiustificato del licenziamento
in tronco dell’attore. A seguito della conferma di quest’ultimo, accertata nei
precedenti considerandi, il giudizio con cui il primo giudice ha riconosciuto
all’attore il salario (fr. 18'058.50) e la tredicesima pro rata (fr. 1'504.90) fino
alla scadenza del termine di disdetta ordinaria e, sulla base di tutte le
circostanze particolari, da lui dettagliatamente esposte, gli ha attribuito
un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO pari a 5 salari mensili (fr. 34'000.-) può pertanto
essere confermato.
9. Nella
sentenza qui impugnata il Pretore ha inoltre riconosciuto all’attore la somma
di fr. 6'019.50 per 3 settimane di vacanza non godute. Egli ha osservato che la
convenuta si era limitata a sostenere che l’attore aveva beneficiato delle
vacanze e che, con il versamento dell’ultimo stipendio, era stato tacitato per
quelle non godute, rilevando che simili apodittiche affermazioni non provavano
tuttavia che l’attore avesse beneficiato o gli fossero state retribuite le 3
settimane di cui reclamava il pagamento. Ed ha evidenziato che la convenuta non
aveva contestato il calcolo proposto dall’attore. In questa sede la convenuta
adduce innanzitutto di aver contestato negli allegati preliminari il conteggio
delle vacanze proposto dall’attore, evidenziando come le stesse fossero state
integralmente godute rispettivamente egli ne avesse comunque beneficiato.
Osserva che la teste __________ aveva confermato che l’attore aveva effettuato
le sue vacanze. E ritiene che l’attore avrebbe in ogni caso potuto effettuare quelle
vacanze nel periodo di disdetta. Queste due ultime censure sono senz’altro
infondate, la teste __________ avendo sì dichiarato di ricordare che l’attore
aveva effettuato le sue vacanze ma avendo poi aggiunto “a volte forse
riportandole all’anno successivo” (verbale p. 2), mentre che in base alla
giurisprudenza il pagamento delle vacanze non godute dev’essere ammesso, in
caso di licenziamento in tronco ingiustificato, qualora il contratto avrebbe preso
o avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente breve, di 2 o 3 mesi
(DTF 117 II 270 consid. 3b, 128 III 271 consid. 4a/bb; II CCA 12 ottobre 1999
inc. n. 12.1999.135; RtiD 2004 - II p. 694 n. 64c). Resta il fatto che la
convenuta aveva effettivamente contestato negli allegati preliminari il conteggio
delle vacanze proposto dall’attore, osservando che le ferie erano state godute (risposta
p. 6, duplica p. 5) o comunque pagate con il doc. 1 (risposta p. 3, duplica p. 5).
Ora, da quest’ultimo documento si evince che egli avrebbe riportato dal 2004 31
giorni di vacanza, ne avrebbe maturati altri 5 fino alla data del suo
licenziamento, salvo poi averne goduti 9 nel 2005, con un saldo dunque di 27,
di cui 8 sarebbero poi stati pagati con lo stipendio di marzo 2005 ed altri 19
con il conteggio 25 aprile 2005. È vero che l’attore con l’allegato di replica
ha dichiarato di non condividere quel conteggio (p. 3 e 6 seg.). Sennonché,
alla luce di quanto da lui dichiarato a quel momento (p. 7), ovvero che non
avrebbe effettuato vacanze nel 2004 e che nel 2005 si sarebbe concesso 2 giorni
in gennaio, oltre alle 2 settimane in cui era stato licenziato in marzo - di
cui 7 giorni fino alla data del suo licenziamento (da venerdì 11 a lunedì 21 marzo, cfr. doc. 3 e B) - nulla permette di ritenere che il conteggio qui in discussione
sarebbe errato, rispettivamente di chiarire quali sarebbero le 3 settimane di
vacanza non considerate in quel conteggio e di cui l’attore non avrebbe
beneficiato. Oltretutto dal doc. G, versato agli atti dallo stesso attore - e
da lui dunque ritenuto implicitamente corretto -, risultava che a fine aprile
2004 egli vantava 136 ore di vacanza, pari a 16 giorni lavorativi (di 8 ore e
mezza ciascuno, cfr. sentenza pretorile p. 27, non censurata su questo punto),
per cui appare senz’altro plausibile che nei rimanenti 8 mesi l’attore possa
averne maturati altri 15, così da ottenere i 31 giorni riportati nel conteggio
di cui al doc. 1, che anche per questo motivo appare attendibile. In
definitiva, l’assunto della convenuta secondo cui l’attore avrebbe già
beneficiato delle vacanze non godute, che gli erano state nel frattempo pagate
(cfr. doc. 1), merita di essere condiviso, così che nulla può essere
riconosciuto all’attore a questo titolo. Su questo punto, l’appello deve
pertanto essere accolto.
10. Il
Pretore, nel querelato giudizio, ha riconosciuto all’attore fr. 63'800.- a
titolo di bonus per gli anni 2003 e 2004. Egli, in estrema sintesi, ha rilevato
che in quegli anni i bonus erano stati elargiti agli altri dipendenti, che
inoltre la convenuta non aveva spiegato per quale motivo l’attore non ne
avrebbe invece avuto diritto e che infine l’importo del bonus rivendicato
dall’attore, pari a quello da lui percepito nel 2002 (doc. H), non era stato
contestato. In questa sede la convenuta formula due censure al giudizio pretorile:
ribadisce l’inesistenza di un diritto ai bonus per i dipendenti e nega di non
aver contestato negli allegati preliminari l’ammontare del bonus annuale
preteso dall’attore, poi non dimostrato da quest’ultimo. Mentre la prima
censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC), la convenuta non avendo indicato e provato le ragioni di fatto e di
diritto a sostegno della sua tesi, né spiegato per quale motivo il diverso
assunto del giudice di prime cure sarebbe errato, la seconda è fondata. È in
effetti vero che negli allegati preliminari la convenuta aveva contestato
l’ammontare del bonus annuale rivendicato dall’attore (risposta p. 8). Ed è
altrettanto vero che questi non è stato in grado di dimostrarlo.
Dall’istruttoria si evince che il bonus annuale a favore dei dipendenti veniva calcolato,
percentualmente per ogni dipendente (a dipendenza delle sue funzioni), se e
nella misura in cui il risultato d’esercizio dalla convenuta superava il 5%
della cifra d’affari netta (cfr. verbale del consiglio d’amministrazione del 19
marzo 2001, cfr. doc. IIIB rich.). Ora, nel caso concreto l’attore non ha
dimostrato quale sarebbe stato il risultato d’esercizio e la cifra d’affari
netta della convenuta nel 2003 e nel 2004 e tanto meno ha provato che per
quegli anni gli altri dipendenti avevano ricevuto bonus identici a quello da
loro percepito nel 2002 di modo che anche i suoi bonus avrebbero dovuto corrispondere
a quello ricevuto nel 2002. In tali circostanze, la pretesa attorea relativa ai
bonus deve essere respinta e l’appello, su questo punto, deve essere accolto.
11. Il
Pretore, nell’ambito della petizione, si è infine espresso sulla pretesa
dell’attore volta al riconoscimento di fr. 100'400.- per le 2’000 ore
straordinarie svolte negli ultimi 5 anni in cui era stato alle dipendenze della
convenuta. Egli ha innanzitutto ritenuto che quest’ultima, sulla base della
decisione del consiglio d’amministrazione del 19 marzo 2001 che riconosceva
all’attore il diritto di compensare il lavoro straordinario, aveva ammesso con
le conclusioni che costui, indipendentemente dal ruolo lavorativo svolto nella
società, aveva diritto al riconoscimento delle ore straordinarie, tanto più che
le stesse, delle quali gli era stato a più riprese garantito il pagamento, gli andavano
riconosciute anche per il fatto di aver svolto tali ore non per svolgere il
lavoro dirigenziale per il quale era stipendiato, ma anche per eseguire lavori
di officina normalmente svolti dagli operai. Il primo giudice ha aggiunto che,
a seguito del licenziamento in tronco, l’attore non aveva potuto recuperare
quelle ore, che di principio gli dovevano così essere compensate in denaro.
Appurato da una parte che la convenuta era a conoscenza e con ciò (almeno tacitamente)
d’accordo circa l’effettuazione delle ore straordinarie svolte dall’attore, che
l’aveva informata in modo costante, ed era comunque conscia della necessità di
svolgere lavoro supplementare, e ritenuto dall’altra che l’attore aveva senz’altro
dimostrato in causa di aver svolto nei 5 anni presi in considerazione almeno
7.69 ore di lavoro straordinario alla settimana, retribuibili in ragione di fr.
40.15 l’una, ha in definitiva accolto la pretesa per la somma richiesta
dall’attore. Con l’appello la convenuta contesta di dovere alla controparte
alcunché per ore straordinarie. Essa nega innanzitutto di aver ammesso in sede
conclusionale che l’attore avesse diritto al riconoscimento delle ore
straordinarie, essendosi più che altro limitata a riportare e tradurre quanto risultava
dal verbale del consiglio d’amministrazione del 19 marzo 2001, in cui era stato stabilito che le ore supplementari, la cui compensazione era possibile, non
sarebbero state indennizzate; tanto più che il personale dirigente non aveva di
regola diritto ad indennità per ore straordinarie. Essa aggiunge che il lavoro
straordinario asseritamente svolto dall’attore, che per altro dal 2001 era
stato sgravato di determinate mansioni, non era in realtà tale, quelle ore
essendo state da lui effettuate o per sua libera scelta (preferendo svolgere
determinate mansioni dopo l’orario di lavoro) o per svolgere attività private o
comunque per carenze nell’organizzazione del lavoro da parte sua. A suo dire,
infine, sull’esecuzione costante delle ore straordinarie vi erano versioni
divergenti da parte dei testimoni, di modo che la quantificazione delle ore
effettuata dal giudice risultava viziata da presupposti fattuali errati.
11.1 La
convenuta afferma in primo luogo di non condividere l’assunto pretorile secondo
cui essa avrebbe ammesso con le conclusioni che l’attore aveva diritto al
riconoscimento delle ore straordinarie: essa ritiene di essersi a quel momento
limitata a riportare e tradurre quanto risultava dal verbale del consiglio
d’amministrazione del 19 marzo 2001 (doc. IIIB rich.), in cui era stato
stabilito che le sue ore supplementari, la cui compensazione era possibile, non
sarebbero state indennizzate; tanto più che il personale dirigente non aveva di
regola diritto ad indennità per ore straordinarie. Ora, è senz’altro vero che
la convenuta, riassumendo in sede conclusionale (p. 3 seg.) quanto risultava
dal verbale del consiglio d’amministrazione del 19 marzo 2001, non ha di per sé
ancora ammesso che l’attore aveva diritto al riconoscimento delle ore
straordinarie. Sta di fatto che l’accordo concluso a quel momento e riportato
nel verbale del consiglio d’amministrazione - secondo cui le ore straordinarie
dell’attore, la cui compensazione era possibile, non sarebbero state
indennizzate (“Betriebsleiter: … Ueberzeit wird nicht entschädigt -
Kompensation möglich”) - permette effettivamente di ammettere il diritto
dell’attore al riconoscimento delle ore straordinarie. Infatti, se in base a
quell’accordo si poteva ritenere che quelle ore non andavano di regola retribuite
in denaro, il fatto che sia stato nel contempo previsto che le stesse potevano
essere compensate (in natura) prova inequivocabilmente che esse erano però tali
da fondare un diritto all’attore. Evidentemente nel caso in cui la prevista compensazione
in natura non fosse stata possibile per motivi non imputabili al lavoratore, ad
esempio proprio nel caso di un licenziamento in tronco ingiustificato da parte
del datore di lavoro, quest’ultimo non poteva prevalersi dell’accordo in merito
alla non indennizzabilità di quelle ore, che chiaramente valeva solo in una
situazione “normale” (per esempio nel caso in cui il contratto non era stato
disdetto e/o la compensazione era oggettivamente possibile). La convenuta non
ha per altro censurato in questa sede l’assunto pretorile, debitamente provato
(cfr. teste __________, verbale p. 3), secondo cui all’attore era stato a più
riprese garantito il pagamento di quelle ore. Quanto all’altra argomentazione
della convenuta, quella secondo cui il personale dirigente non ha di regola
diritto ad indennità per ore straordinarie, la stessa è di principio corretta,
ma ciò non toglie che le parti, come nel caso di specie, potevano accordarsi
altrimenti (art. 321c cpv. 3 CO).
11.2 La
convenuta aggiunge che le ore straordinarie asseritamente svolte dall’attore,
che dal 2001 era stato sgravato di vari compiti, non potevano essere
considerate tecnicamente tali, essendo state da lui effettuate o per sua libera
scelta (preferendo egli svolgere determinate mansioni dopo l’orario di lavoro)
o per svolgere attività private o comunque per carenze nell’organizzazione del
lavoro da parte sua. La censura, addotta per la prima volta solo in questa
sede, è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Non è per altro vero che
quelle ore siano state effettuate dall’attore in quanto egli preferiva svolgere
determinati lavori dopo l’orario di lavoro, il fatto che il teste __________,
cui nell’occasione la convenuta rinvia, abbia riferito che l’attore svolgeva o
preferiva svolgere la sera certi lavori “perché non era disturbato dalle
telefonate dei clienti come durante il giorno” (verbale p. 4) non significando
che l’attore aveva scelto di agire così per sua comodità (o per poi esporre le relative
ore straordinarie), ma dovendo semmai essere inteso nel senso che quei lavori
non potevano essere eseguiti di giorno proprio per quelle continue telefonate
dei clienti, tant’è che il teste ha aggiunto che “per serigrafare i cartelli è
necessario lavorare senza essere interrotti da telefonate o dagli operai,
altrimenti c’è il rischio che il lavoro non riesca” (verbale p. 5). Quanto al
fatto che l’attore avesse effettuato ore straordinarie per svolgere attività
private, la convenuta non è stata in grado di citare in questa sede alcuna
prova da cui si potesse desumere tale circostanza, nulla permettendo per altro di
ritenere che i lavori svolti per d______________________________, N__________
SA e E____________________ SA fossero stati eseguiti da lui, oltretutto al di
fuori dei normali orari di lavoro. Nulla permette infine di ritenere che le ore
straordinarie fossero poi state esposte per carenze nell’organizzazione del
lavoro a lui imputabili: nessun teste, e nemmeno il menzionato teste __________,
indica che i lavori svolti di sera dall’attore avrebbero potuto essere eseguiti
di giorno; il fatto che il teste __________ abbia riferito che l’attore faceva
quei lavori serali in quanto il grafico __________ diceva di non essere in
grado di svolgerli (verbale p. 2) non prova che le stesse fossero dovute a
carenze nell’organizzazione del lavoro da parte dell’attore, anche se poi, dopo
l’allontanamento dell’attore, quei lavori venivano fatti da quello stesso
grafico, cui apparentemente nessuno aveva insegnato come farli (verbale p. 2).
11.3 Ormai
pacifico che la convenuta, la quale non ha censurato il relativo assunto
pretorile, fosse a conoscenza e con ciò d’accordo circa l’effettuazione delle
ore straordinarie svolte dall’attore, che l’aveva informata in modo costante, rispettivamente
era comunque conscia della necessità per quest’ultimo di svolgere lavoro
supplementare, restano da esaminare le sue censure in merito al numero delle
ore straordinarie da lui effettuate, che a suo giudizio non potevano in ogni
caso essere 2’000.
11.3.1 Essa
ritiene dapprima che sull’esecuzione costante delle ore straordinarie vi erano
versioni divergenti da parte dei testimoni, i testi __________ e __________ avendo
riferito che le ore straordinarie venivano effettuate solo quando ci si doveva
recare in __________, il teste __________ avendo riferito che esse erano state
motivate dalla mancanza di personale, mentre la teste __________ aveva persino
negato l’esecuzione di ore straordinarie. Partendo da quest’ultima
affermazione, si osserva che la stessa è manifestamente errata, la teste __________
avendo anzi dichiarato che l’attore aveva effettuato lavoro straordinario e parecchie
ore supplementari (che essa non era però in grado di quantificare, verbale p.
2). Quanto agli altri due testi, essi hanno riferito che l’attore aveva sì svolto
ore straordinarie in quelle occasioni (verbale p. 3 e 4), ma non hanno affatto escluso
che avesse svolto lavoro straordinario anche in altre circostanze. Tutt’altro
(verbale p. 2 seg. e 4 seg.). I testi __________ (verbale p. 3) e __________ (verbale
p. 2) hanno pure aggiunto che quei lavori si erano resi necessari per
l’importante mole di lavoro cui la convenuta era confrontata. Tutte queste
testimonianze sono per altro state esposte per esteso nella sentenza impugnata,
senza nemmeno essere state oggetto di censura in questa sede. Non vi è dunque
alcuna discrepanza o divergenza tra le dichiarazioni dei vari testi, perfettamente
coerenti nel confermare l’esecuzione regolare e continua di ore straordinarie
da parte dell’attore.
11.3.2 La convenuta
contesta pure l’ammontare delle ore straordinarie svolte dall’attore, ritenendo
errata la quantificazione effettuata dal Pretore “con particolare riferimento
alle ore di attività serali, rispettivamente … del periodo di pianificazione e
di esecuzione dell’abitazione privata del signor AO 1, infine … delle attività
private svolte dal medesimo presso gli uffici del datore di lavoro”. Ora, di fronte
alle chiarissime e concordanti deposizioni testimoniali menzionate nella
sentenza impugnata (in particolare quelle dei testi __________, __________ e __________,
riferite all’estensione temporale dell’attività straordinaria svolta
dall’attore; cfr. pure teste __________, il quale dichiara che l’attore
svolgeva almeno 40 ore supplementari al mese, verbale controdomanda rogatoriale
ad 4) e alla conclusione che il Pretore ne aveva tratto (nel senso che l’attore
non solo lavorava oltre il normale orario lavorativo, e fino a notte inoltrata,
ma anche durante i fine settimana), entrambe per altro neppure oggetto di una censura
particolare in questa sede, il rilievo della convenuta appare francamente insostenibile.
Già si è detto che non era provato che l’attore avesse effettuato ore
straordinarie per svolgere attività private (consid. 11.2). Non risulta poi che
le ore straordinarie si fossero imposte per il fatto che l’attore si era anche
dovuto occupare dell’edificazione della sua casa, il solo fatto che egli possa
aver discusso presso la convenuta con un dipendente di N__________ SA non
costituendo - come detto (consid. 7.2) - una prova sufficiente. Il fatto poi che
l’attività serale per i lavori di serigrafia svolta dall’attore, che sembrava
essersi estesa per diverse ore ogni sera, avrebbe potuto essere limitata ad
un’ora, un’ora e mezza al massimo, senza considerare le pause (per permettere
agli strati di vernice di asciugare) che tale procedimento presupponeva, non
migliora la posizione della convenuta: a parte il fatto che la plausibilità del
calcolo proposto nell’occasione dalla convenuta con riferimento alla
testimonianza resa da __________ (verbale p. 5), per altro addotto per la prima
volta solo in questa sede e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),
è tutto sommato rimasta allo stadio di puro parlato, non essendo comunque
provato che l’attore si recasse effettivamente a casa sua - che si trovava al
piano di sopra - dopo aver steso uno strato di vernice (lo stesso teste __________
è al proposito solo possibilista), si osserva che l’attore al di fuori degli
orari di lavoro non si limitava a svolgere i lavori di serigrafia, con
l’impegno ridotto che ne sarebbe così derivato. In definitiva, essendo
risultato dall’istruttoria che egli lavorava 3 o 4 sere la settimana oltre
l’orario di lavoro, per 3 o 4 ore ogni sera, e per almeno un’altra mezza
giornata al sabato (cfr. __________, verbale p. 2; teste __________, verbale p.
3), il suo impegno straordinario, fosse anche stato ridotto nella misura
proposta dalla convenuta, sarebbe stato con ogni evidenza superiore alle 7.69
ore settimanali considerate dal giudice di prime cure, cosicché non vi è motivo
di riformare il suo giudizio sulla questione. Tale conclusione si giustifica a
maggior ragione se si tien conto che nell’occasione il Pretore aveva
quantificato le ore straordinarie applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO,
ciò che imponeva all’autorità di appello di riesaminare tale valutazione con
estrema prudenza, intervenendo solo quando la stessa fosse risultata
manifestamente ingiusta o iniqua (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 32 ad art. 307; II CCA 13 marzo 2006 inc. n. 12.2005.9), ciò che
non è il caso.
12. Con
l’appello la convenuta censura infine anche il giudizio con cui il Pretore ha
respinto la domanda riconvenzionale.
12.1 Il
giudice di prime cure ha innanzitutto respinto la pretesa con cui la convenuta
chiedeva all’attore il rimborso dei ricavi dalla vendita degli scarti di
alluminio a lei mai riversati (circa fr. 20'000.-), rilevando in sostanza come
essa non fosse stata in grado di provare il danno subito. In questa sede la
convenuta, rinviando alle considerazioni da lei espresse con riferimento al
carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, ritiene di aver
dimostrato che il danno da lei patito ammontava ad almeno fr. 2'000.- annui. In
realtà, come si è visto (consid. 7.5), il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto
non sufficientemente provato il danno subito dalla convenuta nell’occasione può
essere confermato. Si aggiunga, per completezza, che non avendo la convenuta -
come detto - censurato l’altro assunto pretorile, secondo cui l’attore, quale
“responsabile delle attività societarie nel Canton __________”, doveva pur
poter disporre liberamente dell’importo ipotizzato in fr. 600.-/1'000.- annui,
ricavato con quelle vendite, nemmeno si può ritenere che egli abbia allora
commesso un atto illecito nei suoi confronti e che sia con ciò tenuto a
risarcirle il danno da lei rivendicato.
12.2 Il
Pretore ha in seguito respinto la pretesa della convenuta volta al pagamento
della merce ordinata dalla ditta F__________ SA e prelevata dall’attore a suo
uso personale (fr. 408.80 + IVA, cfr. doc. 5), rilevando che quest’ultimo aveva
sì ordinato a nome della convenuta quel materiale per ottenere uno sconto, ma
aveva poi informato e predisposto in ditta che la fattura gli fosse consegnata
per pagarla personalmente, concludendo che egli non aveva agito nel tentativo
di danneggiare la convenuta. In questa sede la convenuta ribadisce il buon
fondamento della sua pretesa, evidenziando come l’attore non avesse contestato negli
allegati preliminari il prelevamento ad uso personale, né gli importi. A
prescindere dalla dubbia ricevibilità della censura, che non si confronta criticamente
con l’argomentazione pretorile, resta il fatto che la convenuta ha pacificamente
dovuto anticipare il pagamento della merce in questione, che in seguito è stata
prelevata dall’attore senza contropartita. In tali circostanze è indubbio che
l’attore debba rifonderle quelle somme, come per altro da lui ammesso anche in
sede penale (cfr. doc. 11 ad 18 e 22 in fondo). Su tale punto l’appello è
pertanto da accogliere.
12.3 Il
Pretore ha respinto anche la pretesa relativa alla merce ordinata dall’attore
per suo uso privato presso la ditta W__________ SA (fr. 980.- + IVA, cfr. doc.
6), rilevando che la fornitura era stata frutto di un errore da parte di
quest’ultima e che la stessa, non pagata, era poi stata restituita al
fornitore, che aveva emesso una nota di credito a favore della convenuta
stessa. In questa sede la convenuta si limita ad affermare, a sostegno della
sua pretesa, che una parte della fornitura sarebbe stata restituita e un’altra
parte non sarebbe mai stata fornita. Oltre a non aver censurato la convincente
argomentazione pretorile, che è dunque proceduralmente assodata, essa non ha in
ogni caso nemmeno preteso di aver dovuto pagare quella fornitura, sicché non
può ovviamente chiedere all’attore la rifusione delle somme qui rivendicate.
12.4 In
questa sede la convenuta ribadisce il ben fondato della richiesta di rifusione
di fr. 11'000.- (materiale fr. 5'115.- + IVA [cfr. doc.
8] e mancato guadagno), implicitamente respinta dal
Pretore, relativa alle opere eseguite su ordine dell’attore per la ditta d____________________
con materiale e forza lavoro, senza contropartita, presso il suo laboratorio.
Essa, rinviando alle considerazioni da lei espresse con riferimento al
carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, osserva che l’esecuzione
di questa opera nelle modalità descritte con il conseguente danno a suo carico
era pacifica, che il valore del materiale, risultante anche dagli atti, non era
contestato e che il mancato guadagno doveva essere quantificato da questa
Camera in applicazione dell’art. 42 CO, norma a suo dire ingiustificatamente
disattesa dal Pretore. Come si è visto (consid. 7.8), la convenuta non ha
censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui l’accordo concluso a
suo tempo tra l’attore e il cliente d____________________ prevedeva che il
materiale sarebbe poi stato fatturato dalla convenuta, e che in tal modo
l’attore aveva in definitiva cercato di favorire quest’ultima. Se ne deve
concludere che egli non aveva inteso commettere alcun atto illecito o alcuna
violazione contrattuale nei suoi confronti. E in ogni caso non è provato che il
danno, nella misura in cui era stato dimostrato nel suo ammontare, fosse
imputabile all’attore. Da una parte la convenuta non ha in effetti neppure censurato
l’assunto pretorile secondo cui non si capiva perché essa non avesse poi
provveduto a fatturare quel materiale (per fr. 5'115.- + IVA), che lasciava
chiaramente intendere come la mancata fatturazione non fosse dovuta all’agire o
ad omissioni dell’attore, ma fosse imputabile alla convenuta stessa. Quanto al
mancato guadagno derivante da quel lavoro, di cui la convenuta chiede pure il
risarcimento, lo stesso non è stato minimamente dimostrato nel suo ammontare,
tant’è che il perito giudiziario ha dovuto dichiarare di non essere stato messo
nella condizione di poterlo determinare (perizia p. 10). La convenuta non
avendo fornito, nemmeno in questa sede, i necessari elementi, sicuramente
esistenti e disponibili, per poterlo determinare eccezionalmente in
applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, la relativa pretesa deve pertanto essere
respinta, lo scopo della norma non essendo quello di ovviare alle carenze della
parte gravata dell’onere della prova (II CCA 29 settembre 1998 inc. n.
12.98.36, 18 agosto 1999 inc. n. 12.99.120, relative proprio a una pretesa per
perdita di guadagno; cfr. pure TF 21 ottobre 2010 4A_ 208/2010 consid. 6.3).
12.5 Il Pretore
ha escluso che la convenuta potesse pretendere un risarcimento per i lavori che
l’attore aveva svolto per N__________s SA e E____________________ SA. Egli ha
tra l’altro riconosciuto che l’attore aveva riversato l’importo di fr. 50.-
pagatogli da N__________ SA nella “cassa-caffè” e che la fattura riguardante il
lavoro svolto per E____________________ SA era stata da lui direttamente
saldata. In questa sede, rinviando alle considerazioni espresse con riferimento
al carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, la convenuta si limita
ad affermare che anche in relazione a queste opere, a suo dire eseguite con
materiale e forza lavoro, senza contropartita, presso il suo laboratorio, si
imponeva il risarcimento a suo favore di un non meglio quantificato danno, da
calcolarsi da questa Camera in applicazione dell’art. 42 CO, norma a suo dire
ingiustificatamente disattesa dal Pretore. La censura è irricevibile. La
convenuta non ha in effetti spiegato, con una motivazione sufficiente, per
quale ragione i motivi che avevano indotto il Pretore a respingere la sua
pretesa sarebbero stati errati e con ciò da riformare (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC). E comunque nemmeno ha indicato nell’appello gli importi di cui chiedeva
concretamente l’attribuzione rispettivamente fornito i necessari elementi,
sicuramente esistenti e disponibili, per poterli determinare eccezionalmente in
applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, ciò che escludeva una loro quantificazione
in via equitativa.
12.6 Il
Pretore ha respinto anche le ultime due pretese della convenuta, quella volta al
risarcimento del danno derivante dal tempo impiegato dai suoi impiegati per
predisporre ed aggiornare le schede interne dei clienti (40 ore a fr. 100.-,
per complessivi fr. 4'000.-) e per risalire e chiarire le manchevolezze
dell’attore (80 ore a fr. 100.-, per complessivi fr. 8'000.-). In merito alla
prima, ha osservato che da parte dell’attore non vi era stata alcuna violazione
di direttive circa l’allestimento e l’aggiornamento delle schede interne; con riferimento
alla seconda, ha escluso che vi fossero state manchevolezze a carico
dell’attore e che in ogni caso non era stata fornita la prova del dispendio di
tempo. In questa sede la convenuta ribadisce il buon fondamento della sua
pretesa, rinviando alle considerazioni da lei espresse con riferimento al
carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, dalle quali a suo dire
risulterebbero sia le manchevolezze commesse dall’attore sia il tempo impiegato
dai suoi dipendenti per accertarle e ovviarvi, ed evidenziando che il danno da
lei rivendicato doveva in ogni caso essere quantificato in applicazione
dell’art. 42 CO, norma a suo dire ingiustificatamente disattesa dal Pretore. La
censura dev’essere ancora una volta respinta. Come si è visto in precedenza
(consid. 7.4), non vi è la prova che l’attore avesse disatteso le direttive
relative alle schede dei clienti. E in ogni caso, circostanza questa che vale
con riferimento ad entrambe le pretese qui rivendicate, non è stato provato che
i dipendenti della convenuta avessero impiegato quel tempo (180 ore, da
retribuirsi oltretutto in ragione di fr. 100.- l’una) per predisporre ed
aggiornare le schede interne dei clienti rispettivamente per risalire e
chiarire le manchevolezze dell’attore: il perito giudiziario non è stato in grado
di rispondere alle domande concernenti la quantificazione di quel danno
(perizia p. 11); i testi __________ e __________, menzionati in questa sede
dalla convenuta, non hanno a loro volta riferito nulla di rilevante al proposito;
e nemmeno dalle altre risultanze istruttorie sono emerse concrete indicazioni
sulla questione. Anche in questo caso, non essendo così stati forniti i
necessari elementi, sicuramente esistenti e disponibili, per poter stimare il
tempo impiegato dai dipendenti della convenuta in quelle mansioni e con ciò il
danno da lei patito, è escluso che lo stesso possa essere determinato in
applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.
13. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può essere
accolta per fr. 153'963.40 (di cui fr. 119’963.40 lordi e fr. 34'000.- netti) e
la domanda riconvenzionale per fr. 439.85 più interessi al 5% dal 21 marzo 2005.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che per la
procedura d’appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 268'277.25
(fr. 223'782.90 per la petizione e fr. 44'494.35 per la domanda
riconvenzionale).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 settembre 2009 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 11 agosto 2009 della giurisdizione di Locarno-Campagna è così
riformata:
I. sulla domanda
principale
1. In parziale accoglimento della
petizione, AP 1, __________, è tenuta a versare ad AO 1, __________, l’importo
lordo di fr. 119'963.40 e la somma netta di fr. 34'000.-.
2. La
tassa di giustizia di fr. 6’000.- e le spese di fr. 265.-, già anticipate dalle
parti, sono poste a carico dell’attore per 1/3 e per 2/3 a carico della
convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per parti di
ripetibili.
Considerandi
II. sulla domanda riconvenzionale
1.
In parziale accoglimento della domanda
riconvenzionale, AO 1, __________, è tenuto a versare a AP 1, __________,
l’importo di fr. 439.85 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2005.
2.
(invariato)
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 5’000.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
5’050.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste
a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 3’000.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster