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Decisione

12.2009.169

Locazione - legittimazione dell'usufruttuario - disdetta per mora

30 gennaio 2010Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 500'000.- relativi all’aumento dell’ipoteca (cfr. doc. 11).

L’istante,

sempre con riferimento all’indizio (a), contesta in seguito l’assunto del Pretore

secondo cui egli nel giugno 2007 non avrebbe dimostrato di avere risparmi

propri, adducendo di aver avuto trattenuto in casa i fr. 19'500.-, risultanti

dalla differenza tra i fr. 32'000.- versati dal convenuto in precedenza e i fr.

12'500.- provenienti da quella somma poi riversati sul conto bancario nello

stesso periodo (cfr. doc. 11). L’istruttoria sembra effettivamente confermare questa

conclusione, ritenuto però che, senza il versamento del convenuto di fr.

7'000.- avvenuto il 4 giugno 2007, quell’importo si riduceva a fr. 12'500.-. Per

il resto non risulta, né del resto neppure è stato da lui preteso, che a quel

momento i suoi risparmi potessero essere maggiori.

Per le

ragioni addotte al considerando precedente, a cui si rinvia, non può invece

essere condivisa l’altra censura dell’istante, sempre relativa all’indizio (a),

con cui egli pretende di essere creditore nei confronti del convenuto per

importi importanti.

Sempre

con riferimento all’indizio (a), e meglio in merito all’esistenza, qui ribadita,

degli aiuti forniti dalla madre, ritenuta non provata dal Pretore, l’istante

nemmeno in questa sede è stato in grado di addurre circostanze e fatti atti a dimostrarla.

Con

riferimento all’indizio (b) ed in particolare alla pressoché perfetta

corrispondenza fra gli importi elencati sul libretto ricevute dal 5 luglio 2007

all’11 febbraio 2008 e i giustificativi di cassa concernenti i prelievi

effettuati dal convenuto dal proprio conto presso la sua banca, l’istante ribadisce

la tesi secondo cui ciò dimostrerebbe che il convenuto stava rimborsando altri mutui

di cui era debitore dei suoi confronti. Questo assunto è invero già stato disatteso

al considerando precedente, a cui si rinvia.

In merito

al fatto, evocato dal Pretore quale indizio (c), che durante un’udienza in

Pretura e meglio nell’ambito dell’incarto di protezione dell’unione coniugale,

l’istante, malgrado fosse stato toccato il tema del canone di locazione dovuto

dal convenuto, non avesse detto alcunché in merito ai canoni arretrati, questi

ribadisce di aver agito in quel modo per non esacerbare la situazione personale

con la moglie e con ciò cercare di salvare il matrimonio. Questa argomentazione

è già stata trattata ed evasa in precedenza. Si aggiunga che alla data di

quell’udienza, il 27 febbraio 2008, la moglie aveva ormai già lasciato l’abitazione

coniugale, sicché la situazione era comunque già compromessa.

L’ultima osservazione

dell’istante riguarda l’indizio (e), quello con cui il giudice di prime cure

gli aveva rimproverato di non essere riuscito a spiegare come avesse potuto

restituire entro il 15 dicembre 2007 all’amico An__________ __________

l’asserito prestito di € 30'000.- da lui ottenuto, né dove avesse reperito i

mezzi (circa fr. 15'000.-) per la sostituzione, nel corso del 2007, dei

serramenti della sua abitazione. In questa sede l’istante afferma di aver

restituito quel mutuo facendo capo ai fr. 32'000.- versatigli in precedenza dal

convenuto, a cui ha aggiunto in suoi risparmi e gli aiuti della madre. Ora,

quanto ai fr. 32'000.- ricevuti dalla controparte, egli aveva in precedenza

ammesso che parte degli stessi (fr. 12'500.-) erano stati riaccreditati in

contanti sulla sua relazione bancaria e che egli aveva tenuto a casa la rimanenza

di fr. 19'500.-, ed è pertanto escluso che la somma originaria sia così stata

usata anche per rimborsare un debito di € 30'000.- rispettivamente per pagare

altre spese per almeno fr. 15'000.-. Per il resto, già si è detto che l’istante

non ha provato di aver avuto altri risparmi, oltre a questi fr. 19'500.-, né di

aver ottenuto aiuti dalla madre. Egli non è così stato in grado di provare da

dove abbia ottenuto i soldi per rimborsare il mutuo ricevuto dall’amico.

8.3 In

definitiva, le censure dell’istante, così come sono state evase, modificano

solo parzialmente gli accertamenti indiziari effettuati dal Pretore, le cui

conclusioni, tenuto conto di altre circostanze risultanti dall’incarto, possono

in sostanza essere confermate.

Che l’istante,

senza le pigioni dovute da giugno 2007 a febbraio 2008, sarebbe stato in grado

di onorare gli impegni da lui assunti in quel medesimo periodo è poco

credibile: in effetti, grazie alle sue sole entrate di fr. 27’477.- (rendita mensile

INSAI fr. 1'326.-, rendita mensile AI fr. 221.- e rendita complementare mensile

fr. 1'506.-) nonché attingendo ai suoi attivi bancari in ragione di fr. 6'000.-

(il 6 febbraio 2008, cfr. doc. 11) ed ai suoi risparmi di fr. 12'500.- (cfr.

considerando precedente), ben difficilmente avrebbe potuto, oltre che mantenere

sé e la sua famiglia con moglie e 2 figli con un esborso durante 9 mesi di

almeno fr. 19’050.- (minimo vitale LEF di fr. 2'050.- mensili fino ad agosto e

di fr. 2'150.- da settembre), pagare in quel periodo premi assicurativi per fr.

3'804.- (fr. 5'072.- annui [nel 2007], cfr. doc. allegata all’istanza di AG in appello), pagare le spese

di gestione e i premi assicurativi relativi all’immobile di fr. 3’746.- (fr.

4'995.- annui [nel 2007] esclusi

i lavori di ristrutturazione, cfr. doc. allegata all’istanza di AG in appello),

versare in contanti alla banca altri fr. 3'000.- l’11 ottobre e fr. 5'000.- il

9 novembre (doc. 11), nonché pagare complessivamente fr. 10'400.- il 6 agosto,

il 4 settembre e il successivo 26 gennaio per lavori di ristrutturazione (cfr. doc.

allegati all’istanza di AG in appello) ed acconti per almeno € 1'300.- per

l’acquisto di una cucina (cfr. doc. 17, non contestato dall’istante, relativo

all’acquisto di cui al doc. 16). Altrettanto difficile è poi spiegare a quale

scopo egli abbia utilizzato il prestito di € 30'000.- da lui asseritamente

ricevuto nel dicembre 2006 dall’amico An__________ __________ (doc. R) e per il

quale non sono state fornite spiegazioni plausibili, rispettivamente in che

modo egli, confrontato con la “tiratissima” situazione patrimoniale di cui si è

detto, abbia poi potuto restituirgli entro il 15 dicembre 2007 l’importo

mutuato. Ma tant’è. In effetti a prescindere da quanto precede, ulteriori

circostanze parlano a favore della tesi del convenuto: innanzitutto il fatto

che la moglie dell’istante e figlia del convenuto, confermando in sostanza

quanto già dichiarato in sede testimoniale (doc. 29) e in sede di

interrogatorio formale da quest’ultimo (ad 2 segg.) e smentendo quanto riferito

dal marito (interrogatorio formale ad 1), ha sostenuto che quelle pigioni erano

sempre state regolarmente pagate (doc. 1, sulla validità di una dichiarazione testimoniale

scritta nella procedura speciale in materia di locazione, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 955 lett. e ad art. 407); la pressoché perfetta

corrispondenza, per altro non più contestata dall’istante, fra gli importi

elencati sul libretto ricevute dal 5 luglio 2007 all’11 febbraio 2008 e i

giustificativi di cassa concernenti i prelievi effettuati dal convenuto dal

proprio conto presso la sua banca (doc. 10); il fatto che tutti quei prelevamenti

e pagamenti del convenuto, compresi quelli di fr. 32'000.- il cui ricevimento

era stato ammesso dall’istante (tra cui fr. 7'000.- versati il 4 giugno), non

erano giustificati da altre ragioni logiche; il fatto che i pagamenti in banca

di fr. 3'000.- e fr. 5'000.- da parte del convenuto o della moglie erano

avvenuti il 10 ottobre rispettivamente il 9 novembre, 3 giorni rispettivamente

2 giorni dopo gli asseriti versamenti da parte del convenuto; pure significativo

era poi il fatto che i 2 versamenti di fr. 4'700.- ciascuno per i lavori di

ristrutturazione erano stati effettuati il 6 agosto ed il 4 settembre, quando cioè

il convenuto aveva affermato di aver pagato la relativa pigione, ritenuto che a

suo tempo egli aveva rammentato che la mancata sottoscrizione delle ricevute era

dovuta proprio al fatto che l’istante doveva fare pagamenti urgenti per i quali

gli aveva ogni volta mostrato un plico di bollette (doc. G inc. I° rich.); a

favore della tesi del convenuto gioca pure il fatto che egli ha effettuato

pagamenti irregolari, comunque con importi mensili sempre superiori a fr.

4'750.-, ritenuto che egli aveva affermato che i maggiori versamenti erano

stati effettuati per aiutare la famiglia dell’istante (doc. 29 e interrogatorio

formale ad 8) rispettivamente che i pagamenti successivi al mese di giugno

erano avvenuti in contanti e senza ricevuta basandosi sulla fiducia

(interrogatorio formale ad 4 e 8, cfr. doc. G inc. I° rich.); se a questo si

aggiunge da una parte il fatto che mai l’istante, prima del marzo 2008, aveva ritenuto

di segnalare al convenuto un ritardo o il mancato pagamento delle pigioni da

giugno 2007 e neppure lo aveva fatto durante l’udienza in Pretura del 27

febbraio 2008, malgrado fosse stato toccato il tema del canone di locazione

dovuto dal convenuto, e dall’altro che dalla testimonianza di G__________ __________

e C__________ __________ non erano emersi problemi economici tra le parti

nell’autunno 2007 (cfr. pure doc. 2 e 3), ben si può confermare, sulla base beninteso

di un giudizio comunque solo indiziario, che le prigioni dovute da giugno 2007

a febbraio 2008 erano state effettivamente pagate.

9. Con

l’appello l’istante chiede infine che gli venga concessa l’assistenza

giudiziaria per la sede pretorile. Egli rileva che la stessa gli era stata

negata a torto dal giudice di prime cure, il quale non aveva ritenuto di

doversi esprimere sulla questione in assenza di una formale domanda scritta da

parte sua, quando invece con il suo scritto del 7 luglio 2009 era stata

richiamata la relativa istanza formale da altri 3 incarti. L’art. 4 cpv. 1 Lag

prevede che il beneficio dell’assistenza giudiziaria può essere chiesto in ogni

stadio della procedura mediante domanda scritta e motivata alla quale devono

essere allegati tutti i documenti giustificativi e l’apposito certificato. Nel

caso di specie il ricorso dell’istante dev’essere respinto. La motivazione da

lui addotta in questa sede è innanzitutto inconferente, nella misura in cui con

la stessa l’istante non pretende che la domanda di assistenza giudiziaria sia

stata da lui formulata in questa causa nelle forme previste dalla Lag, non

potendosi ovviamente ritenere sufficiente allo scopo il solo richiamo della

relativa istanza formale da altri incarti. Ma in ogni caso con lo scritto 7 luglio

2009 il patrocinatore dell’istante, dopo aver indicato in epigrafe 3 incarti

concernenti il suo cliente e la moglie rispettivamente altri 2, tra cui quello

in parola, concernente il suo cliente ed il convenuto, si era limitato a

comunicare al Pretore l’invio in allegato del formulario municipale

dell’assistenza giudiziaria con gli annessi, poi effettivamente prodotto. Una

tale lettera, pur costituendo certo uno scritto, non può essere considerata

un’istanza, che per essere tale deve adempiere alle condizioni poste dall’art.

115 cpv. 1 CPC, tra cui contenere le conclusioni, e tanto meno un’istanza

motivata, nella stessa non essendovi traccia di una motivazione. In ogni caso

la domanda di assistenza giudiziaria, se fosse stata formulata, sarebbe stata

destinata all’insuccesso, in assenza di probabilità di esito favorevole della

posizione dell’istante (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Oltretutto, dato che

l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria non ha di regola effetto

retroattivo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 5 Lag; II CCA 13 maggio 2008 inc. n.

12.2008.94) e che in concreto la lettera dell’istante era stata inoltrata ad

istruttoria ormai terminata e meglio il giorno prima del dibattimento finale,

ove per altro le parti e i loro patrocinatori hanno fatto atto di comparsa

limitandosi però a ribadire le loro precedenti allegazioni ma senza neppure produrre

un allegato conclusionale, si dovrebbe comunque concludere che la richiesta,

fosse anche stata formalmente corretta e fondata nel merito, non avrebbe in

alcun modo migliorato la posizione dell’istante. Si aggiunga infine che, in

assenza di una formale decisione da parte del Pretore sulla questione, è persino

dubbio che questa Camera sia competente a statuire sulla stessa quale autorità

di ricorso (art. 35 cpv. 1 Lag).

10. Ne

discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, da

attribuirsi secondo prudente criterio (art. 414 cpv. 1 CPC) e da calcolarsi sulla

base di un valore litigioso di fr. 142'500.- (pari alla pigione dovuta dal 31

maggio 2008 al 30 novembre 2010), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Quanto

alla domanda di assistenza giudiziaria postulata dall’istante per la procedura

di secondo grado, la stessa dev’essere respinta già in assenza di probabilità

di esito favorevole della sua impugnativa (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 7 settembre 2009 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per

la procedura di appello di AP 1 è respinta.

III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’000.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’050.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

all’appellato fr. 2’000.- per ripetibili.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Il segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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