12.2009.169
Locazione - legittimazione dell'usufruttuario - disdetta per mora
30 gennaio 2010Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.169
Data decisione, Autorità:
30.01.2010, IICCA
Ricorso:
TF,4A_128/2010, 23.8.2010
Titolo:
Locazione - legittimazione dell'usufruttuario - disdetta per mora
CAMBIAMENTO O MUTAMENTO DEL PROPRIETARIO
DISDETTA STRAORDINARIA
art. 257d CO
art. 261 CO
art. 261a CO
Incarto n.
12.2009.169
Lugano
30 gennaio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione e più
precisamente sull’istanza di sfratto - inc. n. DI.2008.113 della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città - promossa il 5 giugno 2008 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
nonché sull’istanza di contestazione della disdetta
introdotta il 22 aprile 2008 innanzi all’Ufficio di conciliazione di Minusio -
inc. n. 065/08 - da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 28 agosto 2009, con cui ha
accolto l’istanza di contestazione della disdetta e respinto l’istanza di
sfratto;
appellante
AP 1 con atto di appello 7 settembre 2009 con cui, previa concessione dell’assistenza
giudiziaria in entrambe le sedi, chiede di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere l’istanza di contestazione della disdetta e di accogliere
l’istanza di sfratto, protestando spese e ripetibili;
mentre AO
1 con osservazioni 30 ottobre 2009 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
rogito 30 novembre 2006 (doc. A) AO 1 ha donato l’immobile di cui alla part. n.
__________ RFD di __________, sito in __________ e denominato stabile “__________”,
alla figlia A__________ __________, la quale con rogiti 21 dicembre 2006 e 4
giugno 2007 (doc. Z) ha poi costituito sullo stesso un diritto di usufrutto
vita natual durante a favore del marito AP 1. In precedenza, con contratto 20
novembre 2006 (doc. B), A__________ __________ aveva concesso in locazione al
padre AO 1 un appartamento di 8 locali e mezzo adibito ad abitazione e studio __________
situato nell’immobile, ritenuto che l’accordo tra le parti, della durata determinata
di 5 anni fino al 30 novembre 2010, prevedeva la corresponsione di una pigione
annuale di fr. 57'000.-, pagabile in rate mensili anticipate di fr. 4’750.-.
2. Con
scritto 13 marzo 2008 (doc. G), AP 1, rilevando di non aver ricevuto la pigione
dovuta dal giugno 2007 al febbraio 2008, ha formalmente diffidato AO 1 a pagargli
fr. 42’750.-, precisando che, trascorso infruttuosamente quel termine, il
contratto sarebbe stato disdetto giusta l’art. 257d CO.
Il 18 aprile
2008, su modulo ufficiale, egli ha quindi notificato la disdetta con effetto
dal successivo 31 maggio (doc. I).
3. Con
istanza 5 giugno 2008 AP 1 (in seguito: istante) ha chiesto al Pretore lo
sfratto di AO 1 (in seguito: convenuto), osservando che l’ente locato non era
stato riconsegnato alla scadenza. In precedenza, con istanza 22 aprile 2008 il
qui convenuto aveva adito l’Ufficio di conciliazione chiedendo che fosse
accertata la nullità rispettivamente l’annullamento della disdetta. In estrema sintesi
egli ha addotto di non essere stato in mora alla scadenza del termine, avendo
già in precedenza corrisposto le pigioni rivendicate.
In
applicazione dell’art. 274g CO la decisione sulle istanze di contestazione
della disdetta e di sfratto è stata devoluta al Pretore nella sua qualità di
giudice dello sfratto.
4. Con
la sentenza 28 agosto 2009 il Pretore ha ritenuto che il pagamento
dell’integralità della somma di fr. 42'750.-, pur non essendo stato provato in
modo certo, era comunque da considerarsi dimostrato sulla base degli indizi convergenti
emersi dall’istruttoria. Di qui l’accoglimento dell’istanza di contestazione
della disdetta nel senso che la stessa andava dichiarata nulla, con la
conseguente reiezione dell’istanza di sfratto. In assenza di una formale domanda
scritta da parte dell’istante, il giudice di prime cure non ha infine ritenuto
di doversi pronunciare sull’opportunità di concedergli l’assistenza
giudiziaria.
5. Con
appello 7 settembre 2009 l’istante, previa concessione dell’assistenza
giudiziaria in entrambe le sedi, chiede di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere l’istanza di contestazione della disdetta e di accogliere
l’istanza di sfratto. Egli ribadisce che gli indizi evidenziati dal Pretore non
erano in realtà sufficienti per dimostrare l’avvenuto pagamento delle pigioni
arretrate. Quanto alla questione dell’assistenza giudiziaria, rileva che con il
suo scritto del 7 luglio 2009 era stata richiamata la relativa istanza formale da
altri 3 incarti.
6. Delle
osservazioni 30 ottobre 2009 con cui il convenuto postula la reiezione del
gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. A
questo stadio della lite è pacifico che all’istante, in qualità di
usufruttuario dell’ente locato, possa senz’altro essere riconosciuta la
legittimazione attiva nel procedura di sfratto rispettivamente la legittimazione
passiva nella causa di contestazione della disdetta. Come rilevato con
pertinenza nella decisione impugnata, il fatto che il locatore abbia concesso
ad un terzo un diritto reale limitato i cui effetti - come nel caso in esame
(SVIT, Mietrecht Kommentar, 3ª
ed., n. 7 ad art. 261-261a CO) - equivalgono ad un mutamento di proprietario
giustifica in effetti di applicare per analogia l’art. 261 cpv. 1 CO (cfr. art.
261a CO), disposizione secondo cui in caso di alienazione della cosa locata da
parte del locatore la locazione passa all’acquirente con la proprietà della
cosa.
8. Nel
merito il Pretore ha rilevato che agli atti era stato versato un libretto allestito
dal convenuto (doc. 9), sul quale erano elencati alcuni versamenti attestati
dalla firma dell’istante (per complessivi fr. 32'000.-, e meglio fr. 4'750.- il
2 febbraio 2007, fr. 4’750.- il 2 marzo 2007, fr. 7'000.- il 4 aprile 2007, fr.
1’500.- il 13 aprile 2007, fr. 7'000.- il 3 maggio 2007 e fr. 7'000.- il 4
giugno 2007) ed altri senza la sua firma (per complessivi fr. 48'000.-, e
meglio fr. 4'000.- il 5 luglio 2007, fr. 7'000.- il 6 agosto 2007, fr. 6'000.-
il 4 settembre 2007, fr. 5'000.- l’8 ottobre 2007, fr. 7'000.- il 7 novembre
2007, fr. 5'000.- il 7 dicembre 2007, fr. 1'000.- il 9 dicembre 2007, fr.
7'000.- l’8 gennaio 2008 e fr. 6'000.- l’11 febbraio 2008), aggiungendo che l’istante,
sentito in sede di interrogatorio formale, aveva riconosciuto unicamente il
ricevimento dei versamenti da lui controfirmati. Nonostante mancasse la prova
diretta dei versamenti per complessivi fr. 48'000.- indicati nel “libretto
ricevute” (doc. 9), il giudice di prime cure ha però evidenziato che una serie
di indizi concordanti lo avevano convinto della bontà delle allegazioni del convenuto,
il quale aveva affermato che i pagamenti in questione erano comunque avvenuti
senza sottoscrizione di una formale quietanza, ciò che escludeva la facoltà per
l’istante di disdire il contratto di locazione in applicazione dell’art. 257d
CO.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto evidenziato (a) il fatto, a suo giudizio
anomalo, che l’istante, prima del marzo 2008 (data in cui era sorta la diatriba
coniugale tra lui e la figlia del convenuto), mai avesse segnalato al
conduttore un ritardo o il mancato pagamento delle pigioni da giugno 2007, aggiungendo
che il fatto che il locatore per 8 mesi fosse rimasto silente rinunciando alla
percezione della pigione, che, in pratica, era la sua pressoché unica entrata
finanziaria (se si escludeva l’introito costituito dalla rendita INSAI di fr.
1'326.- mensili e dalla rendita AI di fr. 221.- mensili [cfr. doc. F inc. I° rich. e doc. AG]) era
poco credibile e non verosimile; posto che in quel periodo i coniugi __________
vivevano ancora assieme con 2 figli minorenni da mantenere e oneri ipotecari di
circa fr. 1'000.- al mese, ha quindi osservato che l’istante non aveva spiegato
come avrebbe potuto pagare gli oneri ipotecari, regolarmente soluti, e sostentare
il nucleo famigliare senza le entrate derivanti dalla locazione, tanto più che
dal 1° maggio 2007 la famiglia non era più al beneficio degli assegni
famigliari (cfr. doc. II° rich.); sempre a suo giudizio, poi, nessuna
credibilità poteva essere attribuita all’affermazione dell’istante secondo cui
egli teneva in casa dei soldi risparmiati; neppure era a suo dire verosimile
che egli, nullatenente, fosse stato creditore verso il convenuto per un
prestito, non provato; e infine non vi era traccia degli aiuti che egli aveva
preteso di aver ricevuto dalla madre. Il giudice di prime cure ha in seguito
osservato (b) che vi era pressoché perfetta corrispondenza fra gli importi
elencati sul libretto ricevute dal 5 luglio 2007 all’11 febbraio 2008 e i
giustificativi di cassa concernenti i prelievi effettuati dal convenuto dal
proprio conto presso la sua banca (cfr. doc. I inc. I° rich.), cosicché si
poteva ritenere provato che fra il 4 giugno 2007 e l’11 febbraio 2008 erano
stati versati fr. 53'500.-, importo superiore a quello dei canoni asseritamente
scoperti e indicati nella diffida, tanto più che il convenuto, sentito quale
teste in un’altra causa, aveva confermato di aver sempre versato i canoni “brevi
manu” (doc. 29). A detta del Pretore, parimenti anomalo e sintomatico
appariva (c) il fatto che durante l’udienza in Pretura del 27 febbraio 2008,
nell’ambito dell’incarto di protezione dell’unione coniugale, l’istante, malgrado
fosse stato toccato il tema del canone di locazione dovuto dal convenuto (cfr.
doc. U), non avesse detto alcunché in merito ai canoni arretrati. Il giudice di
prime cure ha quindi aggiunto (d) che G__________ __________ e C__________ __________,
estensori delle dichiarazioni di cui ai doc. 2 e 3, avevano affermato in sede
testimoniale di non aver riscontrato attriti tra le parti in causa nel corso di
alcuni incontri avuti nel 2007, il che era un ulteriore indizio del fatto che
non vi era sentore di problemi economici tra loro. E infine il Pretore ha fatto
notare (e) come l’istante, che non esercitava attività lucrativa, non fosse riuscito
a spiegare come avesse potuto restituire entro il 15 dicembre 2007 all’amico An__________
__________ l’asserito prestito di € 30'000.- da lui ottenuto, né dove avesse
reperito i mezzi (circa fr. 15'000.-) per la sostituzione, nel corso del 2007,
dei serramenti della sua abitazione (cfr. doc. 20 e 26).
8.1 Prima
di passare in rassegna le contestazioni dell’istante riferite alle circostanze
indiziarie che a detta del Pretore avrebbero contribuito a convincerlo del
fatto che il convenuto aveva effettivamente provveduto a pagare le somme per le
quali era stato diffidato con il doc. G, appare opportuno esprimersi, per sgombrare
il campo da possibili equivoci, sulla più volte ripetuta affermazione
dell’istante secondo cui a quell’epoca il convenuto era debitore nei suoi
confronti dei mutui di fr. 74'764.25, di fr. 338'000.- (appello p. 6, 7, 10-13)
e di € 30'000.- (appello p. 9) e secondo cui i fr. 32'000.- quietanzati nel
doc. 9 e fors’anche gli altri fr. 48'000.- (appello p. 14) non erano serviti
per il pagamento della pigione, a suo dire mai pagata, ma al rimborso di questi
prestiti (appello p. 9, 10 e 12). Queste affermazioni, che hanno una chiara
attinenza con l’indizio evocato dal Pretore sub (a), sono innanzitutto
irricevibili, non essendo neppure state addotte in sede conclusionale (ciò che
sarebbe per altro stato inammissibile nella particolare procedura, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 e n. 557 ad art. 409; Rep. 1999 p. 249; cfr. pure DTF 107 II
233 consid. 2c, 125 III 231 consid. 4a;
II CCA 29 ottobre 1999 inc. n. 12.1999.118, 18 gennaio 2005 inc. n. 12.2004.48,
28 settembre 2007 inc. n. 12.2007.39, 29 ottobre 2007 inc. n. 12.2007.223) ma per
la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 seg. ad art. 321; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 32 ad art. 321). Ad ogni buon conto, esse, confutate dal
convenuto (interrogatorio formale ad 7), sarebbero state infondate anche nel
merito. Pur essendo vero che nell’ambito della donazione della part. n. __________
l’istante, insieme alla moglie, aveva versato al convenuto fr. 74'764.25 e fr.
338'000.-, nulla permette in effetti di concludere che le somme in questione
fossero state costitutive di un mutuo. Lo scopo dell’operazione intrapresa era
di far sì che il convenuto potesse risolvere (almeno in parte) i suoi problemi
con il fisco mantenendo in famiglia l’immobile (cfr. doc. 29, teste __________
p. 3) e in quest’ottica si è optato per una formale donazione dell’immobile alla
figlia, la quale avrebbe poi dato al padre, facendo capo ad un finanziamento
bancario, le somme necessarie per onorare i suoi debiti fiscali, ritenuto che
il donante, per non gravare ulteriormente la posizione della donataria, avrebbe
provveduto a pagare una pigione tale da garantire il pagamento degli interessi
e degli ammortamenti bancari. Che le cose siano andate effettivamente così è
provato da una parte dal fatto che la banca ha concesso all’istante e alla
moglie il mutuo ipotecario di fr. 500'000.- indicando quale scopo
dell’operazione proprio l’acquisto della part. n. __________ (doc. 12)
rispettivamente specificando che il prestito ipotecario era stato concesso nell’ambito
dell’acquisizione del fondo (teste __________ p. 4), ciò che ovviamente non
avrebbe avuto senso se, come invece risultava dal rogito di cui al doc. A, si
fosse stati in presenza di una donazione pura e semplice; che l’immobile è
stato “comprato” lo ha del resto confermato lo stesso istante nel doc. 21; dall’altra
dal fatto che in nessun documento, nemmeno in quelli menzionati dall’istante
(doc. M, N, O e 11), risultava che i fr. 74'764.25 e fr. 338'000.- siano poi stati
mutuati al convenuto rispettivamente che i coniugi __________ vantino ora un
credito equivalente nei suoi confronti (cfr. dichiarazioni e notifiche fiscali
allegate all’istanza di AG in appello); significativo, a questo proposito, è pure
il fatto che il pagamento dei fr. 338'000.- a favore del convenuto sia stato
effettuato dietro consegna delle cartelle ipotecarie di fr. 400'000.- gravanti
la particella (doc. L). Quanto alla somma di € 30'000.- che l’istante pretende
di aver ricevuto dall’amico An__________ __________ nel dicembre 2006 (doc. R),
anche qui nulla permette di ritenere che la stessa sia poi stata girata al
convenuto, non essendovi prove a sostegno di quella circostanza. Non essendo con
ciò provata l’esistenza dei mutui in questione, è escluso che i fr. 32'000.- e
fors’anche gli altri fr. 48'000.- costituissero dei rimborsi degli stessi.
8.2 Le altre
contestazioni dell’istante riferite alle circostanze indiziarie che avevano
indotto il Pretore a concludere per l’assenza della mora del convenuto possono
essere così evase.
Con
riferimento al primo indizio (a), l’istante ritiene che la decisione di non segnalare
al convenuto prima del marzo 2008 il ritardo o il mancato pagamento delle
pigioni da giugno 2007 era stata da lui presa per non esacerbare ulteriormente
la situazione con la moglie, figlia del convenuto, con la quale già da giugno
2007 vi erano problemi. In realtà l’esistenza di problemi con la moglie
risalenti a quella data è stata addotta per la prima volta e quindi
irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Oltretutto non
si vede come mai il fatto di segnalare le inadempienze al suocero o comunque del
suocero, se effettive, avrebbe potuto peggiorare le relazioni personali con la
moglie.
Ancora
con riferimento all’indizio (a), l’istante rileva che il Pretore, laddove aveva
indicato gli introiti della famiglia, avrebbe omesso di considerare le
ulteriori entrate annuali di fr. 18'072.- relative alle prestazioni
complementari (cfr. doc. AG). A ragione. Nonostante l’importo in questione si
riferisca alle prestazioni complementari versate nel 2008, è in effetti almeno verosimile
che somme analoghe siano state versate anche nel 2007.
Sempre
con riferimento all’indizio (a), è pure a ragione che l’istante censura l’altro
assunto pretorile secondo cui egli non aveva spiegato come avrebbe potuto
pagare gli oneri ipotecari, dagli atti risultando che quelle somme erano state
pagate addebitando il conto su cui in precedenza erano accreditati dalla banca
Fatti
i fr. 500'000.- relativi all’aumento dell’ipoteca (cfr. doc. 11).
L’istante,
sempre con riferimento all’indizio (a), contesta in seguito l’assunto del Pretore
secondo cui egli nel giugno 2007 non avrebbe dimostrato di avere risparmi
propri, adducendo di aver avuto trattenuto in casa i fr. 19'500.-, risultanti
dalla differenza tra i fr. 32'000.- versati dal convenuto in precedenza e i fr.
12'500.- provenienti da quella somma poi riversati sul conto bancario nello
stesso periodo (cfr. doc. 11). L’istruttoria sembra effettivamente confermare questa
conclusione, ritenuto però che, senza il versamento del convenuto di fr.
7'000.- avvenuto il 4 giugno 2007, quell’importo si riduceva a fr. 12'500.-. Per
il resto non risulta, né del resto neppure è stato da lui preteso, che a quel
momento i suoi risparmi potessero essere maggiori.
Per le
ragioni addotte al considerando precedente, a cui si rinvia, non può invece
essere condivisa l’altra censura dell’istante, sempre relativa all’indizio (a),
con cui egli pretende di essere creditore nei confronti del convenuto per
importi importanti.
Sempre
con riferimento all’indizio (a), e meglio in merito all’esistenza, qui ribadita,
degli aiuti forniti dalla madre, ritenuta non provata dal Pretore, l’istante
nemmeno in questa sede è stato in grado di addurre circostanze e fatti atti a dimostrarla.
Con
riferimento all’indizio (b) ed in particolare alla pressoché perfetta
corrispondenza fra gli importi elencati sul libretto ricevute dal 5 luglio 2007
all’11 febbraio 2008 e i giustificativi di cassa concernenti i prelievi
effettuati dal convenuto dal proprio conto presso la sua banca, l’istante ribadisce
la tesi secondo cui ciò dimostrerebbe che il convenuto stava rimborsando altri mutui
di cui era debitore dei suoi confronti. Questo assunto è invero già stato disatteso
al considerando precedente, a cui si rinvia.
In merito
al fatto, evocato dal Pretore quale indizio (c), che durante un’udienza in
Pretura e meglio nell’ambito dell’incarto di protezione dell’unione coniugale,
l’istante, malgrado fosse stato toccato il tema del canone di locazione dovuto
dal convenuto, non avesse detto alcunché in merito ai canoni arretrati, questi
ribadisce di aver agito in quel modo per non esacerbare la situazione personale
con la moglie e con ciò cercare di salvare il matrimonio. Questa argomentazione
è già stata trattata ed evasa in precedenza. Si aggiunga che alla data di
quell’udienza, il 27 febbraio 2008, la moglie aveva ormai già lasciato l’abitazione
coniugale, sicché la situazione era comunque già compromessa.
L’ultima osservazione
dell’istante riguarda l’indizio (e), quello con cui il giudice di prime cure
gli aveva rimproverato di non essere riuscito a spiegare come avesse potuto
restituire entro il 15 dicembre 2007 all’amico An__________ __________
l’asserito prestito di € 30'000.- da lui ottenuto, né dove avesse reperito i
mezzi (circa fr. 15'000.-) per la sostituzione, nel corso del 2007, dei
serramenti della sua abitazione. In questa sede l’istante afferma di aver
restituito quel mutuo facendo capo ai fr. 32'000.- versatigli in precedenza dal
convenuto, a cui ha aggiunto in suoi risparmi e gli aiuti della madre. Ora,
quanto ai fr. 32'000.- ricevuti dalla controparte, egli aveva in precedenza
ammesso che parte degli stessi (fr. 12'500.-) erano stati riaccreditati in
contanti sulla sua relazione bancaria e che egli aveva tenuto a casa la rimanenza
di fr. 19'500.-, ed è pertanto escluso che la somma originaria sia così stata
usata anche per rimborsare un debito di € 30'000.- rispettivamente per pagare
altre spese per almeno fr. 15'000.-. Per il resto, già si è detto che l’istante
non ha provato di aver avuto altri risparmi, oltre a questi fr. 19'500.-, né di
aver ottenuto aiuti dalla madre. Egli non è così stato in grado di provare da
dove abbia ottenuto i soldi per rimborsare il mutuo ricevuto dall’amico.
8.3 In
definitiva, le censure dell’istante, così come sono state evase, modificano
solo parzialmente gli accertamenti indiziari effettuati dal Pretore, le cui
conclusioni, tenuto conto di altre circostanze risultanti dall’incarto, possono
in sostanza essere confermate.
Che l’istante,
senza le pigioni dovute da giugno 2007 a febbraio 2008, sarebbe stato in grado
di onorare gli impegni da lui assunti in quel medesimo periodo è poco
credibile: in effetti, grazie alle sue sole entrate di fr. 27’477.- (rendita mensile
INSAI fr. 1'326.-, rendita mensile AI fr. 221.- e rendita complementare mensile
fr. 1'506.-) nonché attingendo ai suoi attivi bancari in ragione di fr. 6'000.-
(il 6 febbraio 2008, cfr. doc. 11) ed ai suoi risparmi di fr. 12'500.- (cfr.
considerando precedente), ben difficilmente avrebbe potuto, oltre che mantenere
sé e la sua famiglia con moglie e 2 figli con un esborso durante 9 mesi di
almeno fr. 19’050.- (minimo vitale LEF di fr. 2'050.- mensili fino ad agosto e
di fr. 2'150.- da settembre), pagare in quel periodo premi assicurativi per fr.
3'804.- (fr. 5'072.- annui [nel 2007], cfr. doc. allegata all’istanza di AG in appello), pagare le spese
di gestione e i premi assicurativi relativi all’immobile di fr. 3’746.- (fr.
4'995.- annui [nel 2007] esclusi
i lavori di ristrutturazione, cfr. doc. allegata all’istanza di AG in appello),
versare in contanti alla banca altri fr. 3'000.- l’11 ottobre e fr. 5'000.- il
9 novembre (doc. 11), nonché pagare complessivamente fr. 10'400.- il 6 agosto,
il 4 settembre e il successivo 26 gennaio per lavori di ristrutturazione (cfr. doc.
allegati all’istanza di AG in appello) ed acconti per almeno € 1'300.- per
l’acquisto di una cucina (cfr. doc. 17, non contestato dall’istante, relativo
all’acquisto di cui al doc. 16). Altrettanto difficile è poi spiegare a quale
scopo egli abbia utilizzato il prestito di € 30'000.- da lui asseritamente
ricevuto nel dicembre 2006 dall’amico An__________ __________ (doc. R) e per il
quale non sono state fornite spiegazioni plausibili, rispettivamente in che
modo egli, confrontato con la “tiratissima” situazione patrimoniale di cui si è
detto, abbia poi potuto restituirgli entro il 15 dicembre 2007 l’importo
mutuato. Ma tant’è. In effetti a prescindere da quanto precede, ulteriori
circostanze parlano a favore della tesi del convenuto: innanzitutto il fatto
che la moglie dell’istante e figlia del convenuto, confermando in sostanza
quanto già dichiarato in sede testimoniale (doc. 29) e in sede di
interrogatorio formale da quest’ultimo (ad 2 segg.) e smentendo quanto riferito
dal marito (interrogatorio formale ad 1), ha sostenuto che quelle pigioni erano
sempre state regolarmente pagate (doc. 1, sulla validità di una dichiarazione testimoniale
scritta nella procedura speciale in materia di locazione, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 955 lett. e ad art. 407); la pressoché perfetta
corrispondenza, per altro non più contestata dall’istante, fra gli importi
elencati sul libretto ricevute dal 5 luglio 2007 all’11 febbraio 2008 e i
giustificativi di cassa concernenti i prelievi effettuati dal convenuto dal
proprio conto presso la sua banca (doc. 10); il fatto che tutti quei prelevamenti
e pagamenti del convenuto, compresi quelli di fr. 32'000.- il cui ricevimento
era stato ammesso dall’istante (tra cui fr. 7'000.- versati il 4 giugno), non
erano giustificati da altre ragioni logiche; il fatto che i pagamenti in banca
di fr. 3'000.- e fr. 5'000.- da parte del convenuto o della moglie erano
avvenuti il 10 ottobre rispettivamente il 9 novembre, 3 giorni rispettivamente
2 giorni dopo gli asseriti versamenti da parte del convenuto; pure significativo
era poi il fatto che i 2 versamenti di fr. 4'700.- ciascuno per i lavori di
ristrutturazione erano stati effettuati il 6 agosto ed il 4 settembre, quando cioè
il convenuto aveva affermato di aver pagato la relativa pigione, ritenuto che a
suo tempo egli aveva rammentato che la mancata sottoscrizione delle ricevute era
dovuta proprio al fatto che l’istante doveva fare pagamenti urgenti per i quali
gli aveva ogni volta mostrato un plico di bollette (doc. G inc. I° rich.); a
favore della tesi del convenuto gioca pure il fatto che egli ha effettuato
pagamenti irregolari, comunque con importi mensili sempre superiori a fr.
4'750.-, ritenuto che egli aveva affermato che i maggiori versamenti erano
stati effettuati per aiutare la famiglia dell’istante (doc. 29 e interrogatorio
formale ad 8) rispettivamente che i pagamenti successivi al mese di giugno
erano avvenuti in contanti e senza ricevuta basandosi sulla fiducia
(interrogatorio formale ad 4 e 8, cfr. doc. G inc. I° rich.); se a questo si
aggiunge da una parte il fatto che mai l’istante, prima del marzo 2008, aveva ritenuto
di segnalare al convenuto un ritardo o il mancato pagamento delle pigioni da
giugno 2007 e neppure lo aveva fatto durante l’udienza in Pretura del 27
febbraio 2008, malgrado fosse stato toccato il tema del canone di locazione
dovuto dal convenuto, e dall’altro che dalla testimonianza di G__________ __________
e C__________ __________ non erano emersi problemi economici tra le parti
nell’autunno 2007 (cfr. pure doc. 2 e 3), ben si può confermare, sulla base beninteso
di un giudizio comunque solo indiziario, che le prigioni dovute da giugno 2007
a febbraio 2008 erano state effettivamente pagate.
9. Con
l’appello l’istante chiede infine che gli venga concessa l’assistenza
giudiziaria per la sede pretorile. Egli rileva che la stessa gli era stata
negata a torto dal giudice di prime cure, il quale non aveva ritenuto di
doversi esprimere sulla questione in assenza di una formale domanda scritta da
parte sua, quando invece con il suo scritto del 7 luglio 2009 era stata
richiamata la relativa istanza formale da altri 3 incarti. L’art. 4 cpv. 1 Lag
prevede che il beneficio dell’assistenza giudiziaria può essere chiesto in ogni
stadio della procedura mediante domanda scritta e motivata alla quale devono
essere allegati tutti i documenti giustificativi e l’apposito certificato. Nel
caso di specie il ricorso dell’istante dev’essere respinto. La motivazione da
lui addotta in questa sede è innanzitutto inconferente, nella misura in cui con
la stessa l’istante non pretende che la domanda di assistenza giudiziaria sia
stata da lui formulata in questa causa nelle forme previste dalla Lag, non
potendosi ovviamente ritenere sufficiente allo scopo il solo richiamo della
relativa istanza formale da altri incarti. Ma in ogni caso con lo scritto 7 luglio
2009 il patrocinatore dell’istante, dopo aver indicato in epigrafe 3 incarti
concernenti il suo cliente e la moglie rispettivamente altri 2, tra cui quello
in parola, concernente il suo cliente ed il convenuto, si era limitato a
comunicare al Pretore l’invio in allegato del formulario municipale
dell’assistenza giudiziaria con gli annessi, poi effettivamente prodotto. Una
tale lettera, pur costituendo certo uno scritto, non può essere considerata
un’istanza, che per essere tale deve adempiere alle condizioni poste dall’art.
115 cpv. 1 CPC, tra cui contenere le conclusioni, e tanto meno un’istanza
motivata, nella stessa non essendovi traccia di una motivazione. In ogni caso
la domanda di assistenza giudiziaria, se fosse stata formulata, sarebbe stata
destinata all’insuccesso, in assenza di probabilità di esito favorevole della
posizione dell’istante (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Oltretutto, dato che
l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria non ha di regola effetto
retroattivo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 5 Lag; II CCA 13 maggio 2008 inc. n.
12.2008.94) e che in concreto la lettera dell’istante era stata inoltrata ad
istruttoria ormai terminata e meglio il giorno prima del dibattimento finale,
ove per altro le parti e i loro patrocinatori hanno fatto atto di comparsa
limitandosi però a ribadire le loro precedenti allegazioni ma senza neppure produrre
un allegato conclusionale, si dovrebbe comunque concludere che la richiesta,
fosse anche stata formalmente corretta e fondata nel merito, non avrebbe in
alcun modo migliorato la posizione dell’istante. Si aggiunga infine che, in
assenza di una formale decisione da parte del Pretore sulla questione, è persino
dubbio che questa Camera sia competente a statuire sulla stessa quale autorità
di ricorso (art. 35 cpv. 1 Lag).
10. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, da
attribuirsi secondo prudente criterio (art. 414 cpv. 1 CPC) e da calcolarsi sulla
base di un valore litigioso di fr. 142'500.- (pari alla pigione dovuta dal 31
maggio 2008 al 30 novembre 2010), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Quanto
alla domanda di assistenza giudiziaria postulata dall’istante per la procedura
di secondo grado, la stessa dev’essere respinta già in assenza di probabilità
di esito favorevole della sua impugnativa (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 settembre 2009 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura di appello di AP 1 è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’000.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’050.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
all’appellato fr. 2’000.- per ripetibili.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Il segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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