12.2009.170
Locazione. Disdetta per mora nel pagamento
16 settembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2009.170
Data decisione, Autorità:
16.09.2009, IICCA
Titolo:
Locazione. Disdetta per mora nel pagamento
DISDETTA STRAORDINARIA
MORA DEL CONDUTTORE
257d CO
Incarto n.
12.2009.170
Lugano
16 settembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.1093
(procedura di sfratto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza 4 agosto 2009 da
AO 1
contro
AP 1
con cui
l'istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dall’appartamento di 2 locali
sito in Via __________ a __________;
domanda
che il Pretore ha accolto con decreto 26 agosto 2009;
appellante
la parte convenuta con atto del 9 settembre 2009;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
considerato
in
fatto e in diritto
che
con contratto 2 agosto 2007 AO 1 ha dato in locazione a AP 1 un appartamento di
2 locali di circa 65 metri quadrati sito nello stabile in via __________ a __________;
che
il contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta
il 30 ottobre 2010, prevedeva tra l’altro il versamento mensile di una pigione
di fr. 1'250.- e di una quota parte per le spese accessorie di fr. 50.-;
che
con lettera 5 maggio 2009 il locatore ha invitato la conduttrice a versare
entro 30 giorni le pigioni scadute e gli acconti spese di aprile e maggio 2009 e
il conguaglio per l'anno 2008, per un totale di fr. 3'821.55, con l’avvertenza
che in caso di mancato pagamento avrebbe rescisso il contratto ai sensi
dell’art. 257d CO;
che,
non essendo intervenuto alcun versamento nel termine, il 19 giugno 2009 il
locatore ha disdetto il contratto, avvalendosi del formulario ufficiale, per il
31 luglio 2009 (doc. C);
che
con lettera 17 luglio il locatore ha invitato la conduttrice a riconsegnare
l'appartamento il 31 luglio 2009;
che
con scritto 20 luglio 2009 la conduttrice ha contestato la disdetta avanti
l'ufficio di conciliazione in materia di locazione, il quale ha poi trasmesso
l'incarto alla Pretura alla quale, con istanza del 4 agosto 2009, il locatore
ha chiesto lo sfratto della stessa conduttrice dall’ente locato, da essa non riconsegnato
alla scadenza fissata;
che
con raccomandata 6 agosto 2009 il Pretore ha citato le parti a comparire
all’udienza di discussione, indetta per il 26 agosto successivo, alla quale è comparso
unicamente l'istante, il quale ha confermato la domanda di sfratto;
che
con il giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l'esistenza del contratto
di locazione e della validità della relativa disdetta ha decretato lo sfratto
della convenuta dall'appartamento da essa occupato, entro 10 giorni
dall'intimazione del decreto, mettendo a suo carico la tassa di giustizia e le
spese di fr. 100.-;
che
con atto 9 settembre 2009 la convenuta scrive quanto segue: "accuso
risposta dalla Pretura di Lugano … che mi comunica che con la presente posso
inoltrare appello … contro il decreto di sfratto. Allego i giustificativi in
mio possesso che comprovano il mio stato di salute attuale … ";
che,
con ulteriore scritto dell'11 settembre 2009, essa produce il giustificativo
del pagamento della somma di fr. 6'582.- in favore di AO 1;
che,
per l'art. 309 CPC l'appello deve, tra l'altro, contenere l'indicazione delle
parti e del loro domicilio, l'indicazione della sentenza da cui si appella, la
dichiarazione di appellare, con l'indicazione precisa dei punti della sentenza
appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza, le domande di
causa e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda;
che
in concreto tali elementi sono assenti, sicché l'appello è chiaramente nullo
(art. 309 cpv. 5 CPC);
che,
a prescindere dalla nullità dell'appello, a ben vedere la convenuta nemmeno
contesta la decisione di sfratto, limitandosi in sostanza ad allegare problemi
di salute a dipendenza dei quali - ma lo si deve dedurre dal certificato medico
- non sarebbe in grado di affrontare un trasloco, argo'menti che però non sono
tali da dover riformare la decisione di sfratto;
che
neppure il pagamento delle pigioni arretrate è tale da permettere una modifica
della decisione impugnata, considerato che esso è intervenuto quando il
contratto di locazione era ormai stato validamente rescisso;
che,
di conseguenza il ricorso, del tutto infondato, deve essere respinto già
all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, con accollo alla convenuta della
tassa di giustizia e delle spese di questa sede (art. 148 CPC), mentre non si
giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso
non è nemmeno stato notificato;
'
che,
ai fini dell'impugnabilità della presente sentenza, il valore di causa è di fr.
19'500.- (canone di locazione + spese fr. 1'300.- x 15 mesi) ritenuto che
il contratto di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere
disdetto al più presto per il 30 ottobre 2010;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia
1. L’appello 9 settembre 2009 di AP 1 è nullo.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 50.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
100.
-
sono
poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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