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Decisione

12.2009.170

Locazione. Disdetta per mora nel pagamento

16 settembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.170

Data decisione, Autorità:

16.09.2009, IICCA

Titolo:

Locazione. Disdetta per mora nel pagamento

DISDETTA STRAORDINARIA

MORA DEL CONDUTTORE

257d CO

Incarto n.

12.2009.170

Lugano

16 settembre

2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.1093

(procedura di sfratto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza 4 agosto 2009 da

AO 1

contro

AP 1

con cui

l'istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dall’appartamento di 2 locali

sito in Via __________ a __________;

domanda

che il Pretore ha accolto con decreto 26 agosto 2009;

appellante

la parte convenuta con atto del 9 settembre 2009;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato

in

fatto e in diritto

che

con contratto 2 agosto 2007 AO 1 ha dato in locazione a AP 1 un appartamento di

2 locali di circa 65 metri quadrati sito nello stabile in via __________ a __________;

che

il contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta

il 30 ottobre 2010, prevedeva tra l’altro il versamento mensile di una pigione

di fr. 1'250.- e di una quota parte per le spese accessorie di fr. 50.-;

che

con lettera 5 maggio 2009 il locatore ha invitato la conduttrice a versare

entro 30 giorni le pigioni scadute e gli acconti spese di aprile e maggio 2009 e

il conguaglio per l'anno 2008, per un totale di fr. 3'821.55, con l’avvertenza

che in caso di mancato pagamento avrebbe rescisso il contratto ai sensi

dell’art. 257d CO;

che,

non essendo intervenuto alcun versamento nel termine, il 19 giugno 2009 il

locatore ha disdetto il contratto, avvalendosi del formulario ufficiale, per il

31 luglio 2009 (doc. C);

che

con lettera 17 luglio il locatore ha invitato la conduttrice a riconsegnare

l'appartamento il 31 luglio 2009;

che

con scritto 20 luglio 2009 la conduttrice ha contestato la disdetta avanti

l'ufficio di conciliazione in materia di locazione, il quale ha poi trasmesso

l'incarto alla Pretura alla quale, con istanza del 4 agosto 2009, il locatore

ha chiesto lo sfratto della stessa conduttrice dall’ente locato, da essa non riconsegnato

alla scadenza fissata;

che

con raccomandata 6 agosto 2009 il Pretore ha citato le parti a comparire

all’udienza di discussione, indetta per il 26 agosto successivo, alla quale è comparso

unicamente l'istante, il quale ha confermato la domanda di sfratto;

che

con il giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l'esistenza del contratto

di locazione e della validità della relativa disdetta ha decretato lo sfratto

della convenuta dall'appartamento da essa occupato, entro 10 giorni

dall'intimazione del decreto, mettendo a suo carico la tassa di giustizia e le

spese di fr. 100.-;

che

con atto 9 settembre 2009 la convenuta scrive quanto segue: "accuso

risposta dalla Pretura di Lugano … che mi comunica che con la presente posso

inoltrare appello … contro il decreto di sfratto. Allego i giustificativi in

mio possesso che comprovano il mio stato di salute attuale … ";

che,

con ulteriore scritto dell'11 settembre 2009, essa produce il giustificativo

del pagamento della somma di fr. 6'582.- in favore di AO 1;

che,

per l'art. 309 CPC l'appello deve, tra l'altro, contenere l'indicazione delle

parti e del loro domicilio, l'indicazione della sentenza da cui si appella, la

dichiarazione di appellare, con l'indicazione precisa dei punti della sentenza

appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza, le domande di

causa e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda;

che

in concreto tali elementi sono assenti, sicché l'appello è chiaramente nullo

(art. 309 cpv. 5 CPC);

che,

a prescindere dalla nullità dell'appello, a ben vedere la convenuta nemmeno

contesta la decisione di sfratto, limitandosi in sostanza ad allegare problemi

di salute a dipendenza dei quali - ma lo si deve dedurre dal certificato medico

- non sarebbe in grado di affrontare un trasloco, argo'menti che però non sono

tali da dover riformare la decisione di sfratto;

che

neppure il pagamento delle pigioni arretrate è tale da permettere una modifica

della decisione impugnata, considerato che esso è intervenuto quando il

contratto di locazione era ormai stato validamente rescisso;

che,

di conseguenza il ricorso, del tutto infondato, deve essere respinto già

all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, con accollo alla convenuta della

tassa di giustizia e delle spese di questa sede (art. 148 CPC), mentre non si

giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso

non è nemmeno stato notificato;

'

che,

ai fini dell'impugnabilità della presente sentenza, il valore di causa è di fr.

19'500.- (canone di locazione + spese fr. 1'300.- x 15 mesi) ritenuto che

il contratto di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere

disdetto al più presto per il 30 ottobre 2010;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia

1. L’appello 9 settembre 2009 di AP 1 è nullo.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 50.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

100.

-

sono

poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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