12.2009.171
Decreto esecutivo emanato in seguito a precetto esecutivo civile senza opposizione, irricevibilità di appello
18 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2009.171
Data decisione, Autorità:
18.09.2009, IICCA
Titolo:
Decreto esecutivo emanato in seguito a precetto esecutivo civile senza opposizione, irricevibilità di appello
DECRETO ESECUTIVO
art. 497 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.171
Lugano
18 settembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.170
(decreto esecutivo) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa
con istanza 28 agosto 2009 da
AO 1
contro
AP 1
con la
quale l’istante chiedeva l’emissione di un decreto esecutivo per ottenere la
consegna dei piani su supporto informatico dell’immobile part. N. __________
RFD __________, oggetto della transazione giudiziale 17.6.2008 conclusa davanti
alla Pretura di Locarno-Città (inc. n. EF.__________), domanda che il Pretore
ha accolto con decreto 2 settembre 2009, ponendo la tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 100.- a carico della convenuta, tenuta inoltre a
rifondere all’istante fr. 100.- di indennità ripetibile:
preso atto della lettera 8 settembre 2009 della convenuta, la quale
chiede alla Pretura di riconsiderare il decreto “alla luce dei fatti e degli
allegati forniti”;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che il 17
giugno 2008 AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto una transazione giudiziale in base
alla quale AP 1 si impegnava, una volta ricevuta la somma di fr. 10'000.- dalla
controparte, a ritirare entro 10 giorni un precetto esecutivo e a consegnare nello
stesso termine i piani dell’immobile su supporto informatico (doc. C, inc. EF.__________
che il 4
giugno 2009 AO 1 ha inviato a AP 1 un precetto esecutivo civile per ottenere la
consegna “dei piani, su supporto informatico, dell’immobile part. N. __________
RFD __________” (doc. B);
che la
precettata non ha interposto opposizione né ha consegnato i piani, sicché il
precettante ha inoltrato il 28 agosto 2009 alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città istanza di emissione di decreto esecutivo, che il Pretore ha
accolto il 2 settembre 2009;
che l’8
settembre 2009 la precettata ha presentato alla Pretura una lettera in cui
chiede di riconsiderare la decisione “alla luce dei
fatti e degli allegati forniti”;
che lo
scritto non è stato intimato alla controparte;
che secondo l’art. 497 cpv. 1 CPC trascorso il termine indicato dalla
sentenza o dal precetto esecutivo senza che sia stata fatta opposizione, la
parte che vuol proseguire nell’esecuzione ha diritto di ottenere dal Pretore il
decreto esecutivo;
che
contro il decreto esecutivo, immediatamente eseguibile, non è dato alcun
rimedio di diritto (art. 497 cpv. 2 CPC);
che
durante il procedimento di esecuzione effettiva non è più consentito al Pretore
Fatti
di esaminare la validità e il contenuto dell’obbligazione alla base del
precetto esecutivo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 497);
che nelle
circostanze descritte la domanda di riconsiderazione non può essere esaminata
nel merito e può essere evasa con la procedura semplificata dell’art. 313bis
CPC, senza intimazione alle controparti;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza della ricorrente
(art. 148 cpv. 1 CPC), in base a un valore di causa di fr. 11'000.- (lettera 8
settembre 2009) e all’art. 22 LTG;
che non
si assegnano ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato intimato;
Per i quali motivi
pronuncia
1. La “domanda di riconsiderazione” 8 settembre 2009 di AP 1 è
irricevibile.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 30.- sono a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- __________, __________,
__________
- __________, __________,
__________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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