12.2009.173
Contratto di appalto, pattuizione di un prezzo forfetario, remunerazione di opere supplementari, modifiche di ordinazione e prestazioni supplementari di appaltatore
7 giugno 2011Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.173
Data decisione, Autorità:
07.06.2011, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto, pattuizione di un prezzo forfetario, remunerazione di opere supplementari, modifiche di ordinazione e prestazioni supplementari di appaltatore
MERCEDE A CORPO
art. 373 cpv. 2 CO
art. 374 CO
Incarto n.
12.2009.173
Lugano
7 giugno 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Grisanti (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.203.178
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 25
marzo 2003 da
AP 1
rappr. dall RA 2
contro
AO 1 al quale è subentrata a seguito del suo decesso la
moglie AO 2
AO 2
rappr. dall RA 1
con cui
l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
44'142.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 30 luglio 2009 ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 8'185.80 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2002;
appellante
l'attore che con atto di appello 15 settembre 2009 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, mentre
non sono state presentate osservazioni all'appello;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. Il
24 agosto 2000 i coniugi AO 1, in qualità di committenti, e lo Studio
d'architettura AP 1 & Associati, in qualità di assuntore, hanno
sottoscritto un contratto di appalto generale (doc. B) per l'edificazione di
una casa unifamiliare sulla particella n. __________ RFD di __________ al
prezzo forfetario di fr. 515'000.-. Terminati i lavori, l'arch. AP 1 ha trasmesso ai committenti un conteggio finale che prevedeva un saldo a suo favore di fr. 44'142.-
(doc. D1). La richiesta – contestata dai coniugi __________ - comprendeva
alcuni supplementi per prestazioni fuori contratto (fr. 37'111.40) e teneva
conto dei versamenti effettuati (fr. 468'000.-) come pure di varie deduzioni
(fr. 14'169.40) e bonifici (fr. 25'800.-) per prestazioni contrattuali fornite
direttamente dai committenti.
B. Con
petizione 25 marzo 2003 l'arch. AP 1 ha convenuto in giudizio i committenti per
ottenere il pagamento di fr. 44'142.- a saldo delle prestazioni eseguite.
L'attore ha ribadito in particolare che in aggiunta alle opere previste dal
contratto di appalto del 24 agosto 2000 le parti avevano, in corso d'opera ed
essenzialmente su richiesta della committenza, pattuito l'esecuzione di opere
supplementari che andavano debitamente onorate.
C. I
convenuti si sono opposti alla petizione. Eccezion fatta per due posizioni
(quota parte della fattura per tracciamento dello studio d'ingegneria e
fotogrammetria __________ SA [fr. 655.20; doc. F] e maggior costo per le
maniglie delle porte [fr. 500.-; doc. M2]), espressamente ammesse, essi hanno
per il resto contestato l'esistenza di opere supplementari che potessero essere
loro addebitate. Se modifiche vi sono state, queste sarebbero infatti state in
parte sostitutive di altre opere previste a contratto e in parte dettate da
scelte unilaterali dell'attore. In ogni caso i convenuti non avrebbero mai
ricevuto né tanto meno accettato preventivi per lavori supplementari, come
invece imponeva il contratto per tale evenienza. Quanto agli acconti, ai
bonifici e alle deduzioni indicati dall'attore, questi conterrebbero degli errori
a loro sfavore. In via subordinata, i coniugi AO 1 hanno opposto proprie
pretese per fr. 14'807.45. Inoltre, con istanza di restituzione in intero 9
giugno 2004, accolta con decreto 24 giugno 2004, hanno notificato una serie di
difetti dell'opera. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali
conclusivi del 28 gennaio e del 1° febbraio 2008. In corso di causa è deceduto AO 1, cui è subentrata la moglie.
D. Con
sentenza 30 luglio 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
riconoscendo all'attore l'importo di fr. 8'185.80 oltre interessi al 5% dall'8
ottobre 2002. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- e le spese sono state poste
a carico dell'attore per 9/11 e a carico della convenuta per 2/11, con
l'obbligo per il primo di rifondere alla seconda fr. 4'500.- per ripetibili
ridotte. Pur riconoscendo che in corso d'opera le parti avevano pattuito alcune
modifiche, il giudice di prime cure ha osservato che l'esecuzione di opere non
previste (modifiche e imprevisti) non poteva essere definita e iniziata prima
che fosse concordato con la committenza il relativo compenso. Rilevata
l'assenza di prova a sostegno di un tale accordo, il Pretore ha quindi
unicamente ammesso a titolo di supplemento per modifiche contrattuali quelle
espressamente riconosciute dai convenuti (fr. 655.20 [fattura __________ per
tracciamento] e fr. 500.- per maniglie porte). Dopo avere aggiunto questi due
importi alla mercede pattuita di fr. 515'000.- e avere dedotto gli acconti (fr.
468'000.-), i bonifici (fr. 25'800.-) e le deduzioni (fr. 14'169.40)
riconosciuti dallo stesso attore in sede di conteggio finale, il primo giudice
ha accertato un suo credito residuo di fr. 8'185.80, mentre ha respinto le
ulteriori eccezioni e pretese compensatorie dei convenuti.
E. Con
appello 15 settembre 2009 l'attore postula la riforma del giudizio di prima
istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione nei confronti di AO
2. Dei motivi si dirà nei considerandi. L’appellata non ha presentato
osservazioni all'appello.
e considerato
Considerandi
1.
Giusta
l'art. 404 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19
dicembre 2008 (RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al
momento dell'entrata in vigore di tale Codice si applica il diritto procedurale
previgente. Nella fattispecie è evidente che al presente appello, introdotto il
15.
settembre 2009, si applica il diritto processuale previgente, retto dal
Codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (in seguito: CPC-TI).
2.
Non
vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di
appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO e neppure vi sono contestazioni in
merito alla qualità dell'opera e al tipo di mercede concordata. La pattuizione
di un prezzo forfetario d'appalto, pacifica nella fattispecie, vincola le parti
alla stregua della mercede preventivamente determinata a corpo secondo l'art.
373.
CO, escludendo in particolare - di regola - ogni aumento a favore
dell'appaltatore, anche se quest'ultimo dovesse avere avuto maggior lavoro e
maggiori spese rispetto a quanto previsto (art. 373 cpv. 1 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed.,
Zurigo 1996, N. 900 e segg.). Il prezzo pattuito costituisce al tempo stesso un
limite minimo e massimo (Gauch,
op. cit., N. 900; Chaix,
Commentaire Romand, n. 1 all'art. 373 CO).
Il
carattere fisso del prezzo forfetario non è però assoluto. L'art. 373 cpv. 2 CO
prevede una prima eccezione qualora circostanze straordinarie che non potevano
essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le
parti al momento della stipulazione del contratto, abbiano impedito o reso
oltremodo difficile il compimento dell'opera. Non imputabili al comportamento
dell'appaltatore, le "circostanze straordinarie" devono esplicare
effetti tali sul contratto da non potersi pretendere in buona fede il rispetto
del prezzo pattuito (DTF 113 II 513 consid. 3b con riferimenti). Tuttavia,
l'imprenditore che porta a termine l'opera senza aver avvisato tempestivamente
il committente delle circostanze straordinarie suscettibili di comportare una
sproporzione fra la prestazione e il prezzo pattuito, perde il diritto di
chiedere l'adeguamento della mercede se non ha formulato riserve (DTF 116 II
315; Chaix, op. cit., n. 25 e 26
ad art. 373 CO; II CCA 14 gennaio 2004 inc. n. 12.2003.12).
Una
seconda eccezione si realizza se vi è modifica vera e propria del contratto. Il
prezzo fisso stabilito dalle parti è in effetti unicamente determinante per
l'opera originariamente progettata, senza modifiche qualitative o quantitative
(DTF 116 II 315 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 4C.23/2004 del 14 dicembre 2004 consid. 4.1). Le modifiche di ordinazione danno luogo a un aumento
del prezzo in caso di prestazioni supplementari dell'appaltatore. Il maggior
costo dell'opera dev'essere indennizzato allora – salvo pattuizione contraria –
in conformità all'art. 374 CO, cioè secondo il valore del lavoro e le spese
dell'appaltatore (DTF 113 II 513 consid. 3b; sentenza citata 4C.23/2004 consid. 4.1 con riferimenti). Ciò non si avvera solo se la modifica è determinata dal
committente, ma anche se essa - purché accettata, anche solo per atti
concludenti (Gauch, op. cit., N.
771; cfr. inoltre ad esempio CCC 3 luglio 2006 inc. n. 16.2005.103 pubb. in:
RtiD I-2007 46c pag. 812), dal committente - proviene dall'appaltatore (SJ 1995
pag. 100 consid. 3c). In difetto di un diverso accordo su questo punto, il
committente si espone in siffatta evenienza a un aumento di prezzo legato alla
modifica qualitativa o quantitativa dell'oggetto contrattuale (SJ 1989 pag. 331
consid. 3). Il prezzo forfetario iniziale viene aumentato del valore delle
opere nuove dopo deduzione di quelle eventualmente non eseguite (Gauch, op. cit., N 785 e 907; II CCA 6
agosto 2001 inc. n. 12.2001.16). Nella pratica è però difficile stabilire se
una pretesa modifica di ordinazione sussista realmente o se una prestazione
indicata come supplementare faccia ancora parte di quelle originariamente
pattuite. Per questo motivo e per evitare problemi di delimitazione tra oggetto
del contratto e eventuali ordinazioni supplementari, dottrina e giurisprudenza
raccomandano che la pattuizione di un prezzo forfetario avvenga sulla base di
documenti chiari e completi (sentenza citata 4C.23/2004 consid. 3.1 e 4.1).
Poiché è
l'appaltatore a voler dedurre un diritto a una mercede supplementare, spetta a
lui dimostrare (art. 8 CC) l'esistenza di eventuali circostanze straordinarie
ai sensi dell'art. 373 cpv. 2 CO o di un'eventuale modifica di ordinazione e
delle conseguenti spese supplementari (sentenza citata 4C.23/2004 consid. 4.1; Chaix, op. cit., ni. 36 e 37
all'art. 373 CO). Trattandosi di una norma di diritto dispositivo, le parti
possono di principio derogare o modificare la regolamentazione dell'art. 373 CO
(Zindel/Pulver, Basler Kommentar,
4a ed., n. 34 all'art. 373 CO).
3.
Alla
luce anche delle conclusioni del perito giudiziario, il Pretore ha dato atto,
almeno in parte, dell'esistenza di alcune modifiche, quali segnatamente la posa
del telaio per la porta a scrigno, la scelta di un diverso modello di
tapparelle, e la realizzazione di un cantinotto. Egli ha però respinto le pretese
dell'attore – salvo per le due posizioni espressamente riconosciute dai
convenuti -, ritenendo mancante in ogni caso la prova che le parti si fossero
preventivamente accordate in relazione al compenso dei lavori supplementari.
L'appellante censura la sentenza impugnata, rimproverando tra le altre cose al
primo giudice un'errata interpretazione dell'art. 5 primo capoverso delle
condizioni generali del capitolato d'appalto. Secondo tale disposizione
(intitolata „Imprevisti“), „L'esecuzione di lavori non previsti negli atti
contrattuali, e per i quali non è stato stabilito il relativo prezzo, non può
essere definita e iniziata prima di aver concordato, con il COM, il relativo
compenso“. Ora, per l'appaltatore, con questa clausola le parti avrebbero unicamente
convenuto di non iniziare i lavori per i quali non era stato definito il
relativo compenso, ma non avrebbero anche regolamentato, escludendolo, il
diritto alla mercede per quelle opere supplementari comunque eseguite e quanto
meno accettate per atti concludenti. L'art. 5 delle condizioni generali
indicherebbe unicamente alle parti come comportarsi in caso di opere
impreviste.
Come
evidenziato dal primo giudice, lo scopo della clausola era chiaramente quello
di garantire ai committenti un rigido controllo dei costi e di metterli al
riparo da eventuali sorprese per superamento di spesa. Nel dubbio, inoltre (v.
II CCA 18 luglio 2007 inc. n. 10.2003.15), detta clausola poteva effettivamente
essere interpretata nel senso inteso dal Pretore, ossia di regolamentazione
specifica per l'esecuzione e la retribuzione sia di opere impreviste sia di
eventuali modifiche. Ad avvalorare questa tesi vi è del resto la constatazione
che per il capoverso secondo di detta clausola („Modifiche del committente“)
„[...] L'ammontare del minor o maggior prezzo sarà definito dall'ASS e verrà
sottoposta e discussa con la committenza“. Ciò posto, e a prescindere
dall'effettiva esistenza – ancora da dimostrare – di (ulteriori) opere fuori
contratto, la mancanza agli atti di un accordo preliminare sul compenso
da riconoscere per l'esecuzione di lavori originariamente non previsti poteva
essere intesa, come ha sostanzialmente fatto il Pretore, nel senso che essa
comportava l'impossibilità di massima di fare valere contrattualmente pretese
aggiuntive.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal primo giudice, tale considerazione non consentiva però
ancora di escludere in assoluto e senza ulteriore riflessione la legittimità
delle pretese attoree. Da un lato si doveva infatti ancora verificare se - come
ribadisce l'appellante, sebbene la circostanza non possa essere ammessa alla
leggera data la chiara la volontà della committenza emergente dal contratto di
poter controllare i costi (v. II CCA 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.130) -
non avendo contestato, in quanto tale, l'esecuzione delle opere indicate nel
conteggio finale, i convenuti non avessero in realtà accettato almeno per atti
concludenti gli eventuali lavori supplementari e non dovessero di conseguenza
essere comunque chiamati a remunerare le prestazioni in più dell'appaltatore,
ritenuto che potrebbe risultare contrario al principio della buona fede negli
affari accettare un modo di procedere diverso da quello stabilito senza nulla
eccepire e, quando fa comodo, sottrarsi ai propri obblighi sostenendo
l'esistenza di pattuizioni diverse (II CCA 14 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.13;
cfr. inoltre CCC 3 luglio 2006 inc. n. 16.2005.103, pubb. in: RtiD I-2007 46c
pag. 812). Dall'altro, si sarebbe pure dovuta esaminare l'eventualità –
ugualmente evocata dall'appellante che rileva come i convenuti hanno
beneficiato, senza controprestazione, del valore dei lavori supplementari – di
un'indennità eccezionalmente dovuta in base alle norme sull'indebito
arricchimento o sulla gestione d'affari senza mandato (Gauch, op. cit., N. 1310 seg.; DTF 71 II 242; II CCA 22
febbraio 2002 inc. n. 12.2001.60, 22 maggio 2001 inc. n. 12.2000.175).
4.
Si
tratta quindi di passare in rassegna le singole pretese dell’attore per lavori
supplementari.
4.1
L’appellante chiede in primo luogo il pagamento delle opere di
lattoniere (fr. 1'936.80 [1'800.- + IVA]; doc. E; posizione 11 del conteggio
finale di cui al doc. D1) per l'installazione, da parte della A__________ SA,
della termopompa fornita dai committenti. Il capitolato d'appalto (doc. B; MOD.
09) prevedeva la fornitura della „termopompa del tipo aria-acqua ed
accumulatore“ direttamente ad opera della committenza. Alla domanda se
l'installazione e la fornitura dei canali di ventilazione effettuati dalla
predetta ditta fossero o meno compresi nel contratto d'appalto, il perito
giudiziario ha risposto negativamente, avendo egli inserito l'importo della
fattura (quota parte a carico dei coniugi __________) nell'elenco dei
supplementi a favore dell'attore e avendo dichiarato che anche gli occorrenti
canali di ventilazione erano in realtà supposti essere, per contratto, forniti
dai committenti (perizia, pag. 10 e allegato 7). In tali condizioni e a
prescindere dalla questione se sia eventualmente stato ratificato per atti concludenti
dai convenuti, l'intervento in oggetto, fuori contratto ma necessario per la
completazione dell'impianto e dunque di indubbia utilità e valore per la
committenza, dev'essere riconosciuto e retribuito in base alle norme
sull'indebito arricchimento o sulla gestione d'affari senza mandato.
4.2
Quanto al
maggior costo di realizzazione del posteggio (fr. 2'500.-; posizione 13 del
conteggio finale doc. D1) invocato dall'appellante per avere dovuto spostare –
apparentemente per un problema legato al confine dal bosco (cfr. teste I__________
pag. 1) - la casa dei coniugi __________ più a valle e avere così dovuto
ingrandire il piazzale, la pretesa non può essere riconosciuta. Il perito
giudiziario ha rilevato l'assenza di indicazioni chiare agli atti in merito
alla superficie pavimentata adibita a piazzale che nemmeno gli hanno permesso
di riscontrare l'effettivo ingrandimento dell'opera – benché confermato dalle
audizioni testimoniali (cfr. testi I__________ e F__________, G__________ e P__________)
- rispetto a quanto originariamente previsto (perizia, pag. 5, e referto di
delucidazione e completazione peritale, pag. 6, 11 e 12). In seguito il perito
ha confrontato il prezzo di esecuzione del posteggio così come è stato
realizzato, in asfalto, dalla ditta C__________ SA (doc. G) con quello
verosimilmente necessario per la sua realizzazione secondo il capitolato con
sagomati di cemento (e quindi con materiale più costoso), concludendo se mai –
ma nei limiti dovuti alla imprecisione e alla incompletezza della
documentazione esistente - per un'eccedenza a favore dei convenuti (v. perizia,
allegato 7, e referto di delucidazione e completazione peritale, pag. 6 e 7 e
allegato 1). In tal modo l'attore non ha certamente provato l'esistenza di una
spesa supplementare.
4.3
In relazione
alle spese di scavo per l'abitazione (fr. 4'212.55; doc. H; posizione 14 del
conteggio finale doc. D1), il perito giudiziario ha osservato, richiamandosi al
capitolato d'appalto (MOD. DG pag. 2), che in presenza di roccia dura („scalpello
dedicato necessario“) il relativo compenso straordinario avrebbe dovuto essere
discusso, prima di procedere all'esecuzione, con il committente. Questa
prescrizione di ordine formale ribadisce ed esplicita per questo particolare
genere di opera (scavo) il concetto già espresso in maniera generale dall'art.
5.
delle condizioni generali del capitolato di appalto. Appare dunque chiara e
sottolineata la volontà di tutelare gli interessi della committenza (cfr. sopra
consid. 3.2). Dalle testimonianze raccolte risulta che sebbene l'esecuzione
dello scavo in roccia sia stata discussa con AO 2, nulla è emerso intorno al
compenso che sarebbe stato fissato (cfr. testi G__________, pag. 4, e P__________,
pag. 2, il quale ha riferito di non sapere nulla in merito alle cifre). Ora, in
difetto della prova di un tale accordo, l'attore non può fare valere una
pretesa aggiuntiva per le spese straordinarie di scavo per l'abitazione. È in
effetti chiara la volontà delle parti di subordinare una simile pretesa –
espressamente riservata a contratto – all'esistenza di un accordo preliminare
sul compenso da attribuire. Considerato lo scopo perseguito dalla clausola
contrattuale, nemmeno si può rimproverare alla committenza un comportamento
contrario al principio della buona fede negli affari. All'appellante, quale
parte maggiormente esperta in ragione delle competenze professionali e della
prestazione fornita, non poteva infatti sfuggire il senso chiaro della clausola
regolante le modalità specifiche da seguire in presenza di simili circostanze
straordinarie, quali sono state definite dall'appellante stesso (sulla
possibilità di modificare o precisare le condizioni e le conseguenze giuridiche
dell'art. 373 cpv. 2 CO cfr. Zindel/Pulver,
op. cit., n. 34 all'art. 373 CO). Trattandosi inoltre di un'opera espressamente
riservata per la realizzazione di un tale rischio e per la quale il contratto
prevedeva precise modalità operazionali, benché non ossequiate in concreto,
essa andava pur sempre ritenuta contrattualmente promessa. Motivo per cui, non
essendo stata fornita senza una valida causa, l'appellante non potrebbe
invocare una pretesa per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 62 CO.
Parimenti, non avendo egli avuto l'intenzione di agire senza mandato,
decadrebbe anche una pretesa fondata sulla gestione d'affari senza mandato
(art. 419 CO; cfr. DTF 99 II 131 consid. 2). Le medesime considerazioni valgono
per analogia anche per la richiesta aggiuntiva di fr. 2'152.- per il lavoro di
scavo e rimozione della roccia dura sul muro di sostegno eseguito dalla ditta A__________
(doc. P; posizione 20 del conteggio finale doc. D1).
4.4
Va inoltre
ugualmente negata la pretesa per la fornitura e la posa del telaio a scrigno
per la porta scorrevole corridoio/cucina (fr. 1'022.20 [doc. I; posizione 15
del conteggio finale doc. D1]) come pure per il rivestimento di quest'ultima
(fr. 1'500.- [doc. N; posizione 18 del conteggio finale doc. D1]). È vero, tale
opera non era prevista a contratto (v. perizia, pag. 11 seg.), bensì è stata
voluta dalla convenuta (cfr. testi G__________ e Gh__________) al posto di una
porta tamburata con apertura tradizionale e con telaio di acciaio o legno
preverniciato. Tuttavia, trattandosi di opera sostitutiva, l'attore avrebbe
dovuto dedurre dalla sua pretesa l'importo per la fornitura dell'opera
originaria non eseguita (cfr. risposta pag. 5). Ciò che però non ha fatto. Ma
soprattutto, in considerazione dello scopo dell'art. 5 delle condizioni
generali del capitolato di appalto, egli avrebbe dovuto rendere attenti i
convenuti delle conseguenze finanziarie della modifica. Ora, in mancanza di una
chiara segnalazione da parte dell'attore e di una definizione preventiva delle
(maggiori) spese cui sarebbero incorsi con l'esecuzione della variante scelta,
i convenuti potevano, in buona fede, pensare che l'opera sostitutiva fosse
compresa nel prezzo forfetario.
4.5
L'appellante
invoca in seguito il pagamento di fr. 6'615.05 (fr. 6'147.80 + IVA) per la posa
di maggiore superficie di piastrelle sulla terrazza al primo piano,
l'esecuzione della soletta nella veranda al pianterreno con sovrapposta
piastrellatura, e la piastrellatura della scala d'accesso (fattura M__________
SA, doc. L2; posizione 16 del conteggio finale doc. D1). Il perito ha accertato
che la veranda era indicata a progetto come portico esterno e che con la sua
chiusura i particolari costruttivi e i relativi costi sono di conseguenza
risultati superiori. Egli ha inoltre osservato che la scala di accesso esterna
– anch'essa piastrellata (cfr. interrogatorio formale dell'arch. AP 1) - non
trovava riscontro nel contratto di appalto. Rispondendo alla domanda se l'opera
fosse compresa nel contratto di cui al doc. B, il perito giudiziario arch. __________
P__________ ha indicato che queste modifiche nella terrazza e nella veranda non
erano previste a contratto e hanno indubbiamente creato un maggior onere sulle
prestazioni dell'attore (perizia, pag. 6, 7 e 11). L'istruttoria ha pure
evidenziato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che i prezzi
fatturati corrispondevano a quelli di mercato (perizia, pag. 16). Dalla stessa
è inoltre emerso che queste modifiche sono state discusse e concordate tra le
parti (cfr. ad esempio teste Gh__________ che ha riferito di essere stato
presente alle discussioni tra il committente AO 1 e l'attore in merito al
cantinotto e alla pavimentazione della veranda). Le quali parti hanno pure
seguito nello specifico contesto le modalità di procedura prescritte dall'art.
5.
delle condizioni generali del capitolato di appalto, come rileva
l'appellante. In effetti, oltre ad avere scelto altre piastrelle ed essersi
occupati della relativa fornitura (cfr. teste G__________), i convenuti hanno
anche confermato di avere ricevuto il preventivo per la posa delle piastrelle e
dei rivestimenti (v. doc. 4). In tali condizioni, trattandosi di un'opera
supplementare alla cui esecuzione i convenuti hanno dato il loro assenso e per
la quale le parti hanno concordato il relativo compenso, nulla osta al
riconoscimento della pretesa in favore dell'appellante. Poiché però la fattura
al doc. L2 comprende pure le spese per la messa in opera di terra vegetale (fr.
1'330.-) che in realtà erano incluse nel contratto di appalto (cfr. referto di
delucidazione e completazione peritale, pag. 10 e allegato 1), la pretesa va
ammessa limitatamente a fr. 5'183.95 ([fr. 6'147.80 ./. fr. 1'330.-] + fr.
366.15
[IVA]).
4.6
L'appellante
reclama pure il pagamento della differenza di costo (fr. 1'528.55; posizione 19
del conteggio finale doc. D1) per la fornitura e posa delle tapparelle
antiintrusione S__________ NS 200 (doc. O) che i convenuti hanno scelto al
posto del modello MR 90 originariamente ed espressamente previsto a contratto
(v. perizia, pag. 8 e 17; doc. B MOD. 07 pag. 1). Anche in questo caso si
tratta chiaramente di una modifica contrattuale (perizia pag. 12; cfr. inoltre
testi Gh__________ pag. 3 e I__________ pag. 2). Inoltre, dopo avere
espressamente dichiarato di non volere le lamelle o veneziane (v. doc. W-1),
essere stati informati anche dai vicini__________ – che pure hanno scelto delle
tapparelle differenti da quelle inizialmente previste a contratto (cfr. teste I__________
pag. 2) - in merito ai vari modelli esistenti (cfr. teste F__________ pag. 2),
avere ricevuto offerte di due o tre tipi e avere poi scelto una rolladen
differente da quelle proposte (teste Gh__________), i committenti non potevano
non essere a conoscenza del maggior onere che questa modifica – peraltro
realizzata a opera d’arte e correttamente conteggiata (perizia, pag. 17) -
avrebbe comportato per loro. A prescindere dalla comunque dubbia compatibilità
del comportamento dei convenuti con il principio della buona fede, la richiesta
attorea si concilia pertanto anche con l'art. 5 delle condizioni generali del
capitolato d'appalto e va dunque ammessa.
4.7
Riguardo al
supplemento di fr. 1'200.- per il tinteggio degli zoccolini (doc. Q; posizione
21.
del conteggio finale doc. D1), ci si potrebbe domandare, insieme al Pretore,
se tale prestazione, voluta dalla committenza, non fosse in realtà già compresa
nel contratto di appalto. Dal momento che il relativo capitolato non precisa il
genere di finitura (se da verniciare o già verniciato [cfr. perizia, pag. 13]),
l'attore dovrebbe sopportare le conseguenze di tale incertezza e mancanza di
prova. Sia come sia, anche volendo - per ipotesi e come sembra del resto avere
fatto il perito (perizia, pag. 9 e 13) – ammettere il carattere supplementare
dell'opera, la pretesa aggiuntiva si scontrerebbe in ogni caso con la clausola
dell'art. 5 delle condizioni generali del capitolato d'appalto, non essendo in
alcun modo stata provata l'esistenza di un accordo tra le parti circa il
maggior compenso da accordare per tale opera. Per il resto, e per le
considerazioni che precedono intorno all'incertezza della natura supplementare
dell'opera, non si può rimproverare alla committenza un comportamento contrario
al principio della buona fede per essersi opposta al suo pagamento. Né si
potrebbe sostenere che il lavoro sia stato eseguito senza mandato o senza una
valida causa.
4.8
Analogo
discorso va fatto in relazione alla pretesa di fr. 500.- per taglio di piante e
accatastamento del legname (posizione 22 del conteggio finale doc. D1). Oggetto
della richiesta è solo il taglio delle piante che risultavano troppo vicine
alla casa e davano fastidio, non invece quello necessario per la posa della
gru, la cui esecuzione rientrava nell'installazione di cantiere ed era
pacificamente compresa nel contratto generale (teste Gh__________, pag. 3). Ma
anche avuto riguardo al primo lavoro, come del resto più in generale nel suo
insieme (v. perizia, pag. 3 e 10, nonché referto di delucidazione e
completazione peritale, pag. 4, 8, 10 e 11), il capitolato appare poco chiaro e
preciso. Esso prevede infatti: „Abbattimento di alberi (da non eseguire).
Taglio degli alberi situati nel mappale e deposito in cantiere a carico
dell'assuntore“. A ciò si aggiunge – come rileva correttamente la sentenza
impugnata - che nemmeno è chiaro chi in realtà ha eseguito il lavoro
controverso. Mentre il teste Gh__________, che ha svolto il ruolo di impresa di
costruzione, sembra rivendicarne lui stesso l'esecuzione, i coniugi __________
hanno circoscritto l'intervento di quest'ultimo al solo taglio (incontestato)
delle piante per la posa della gru. In particolare F__________ ha riferito di
avere tagliato e accatastato le piante sui due fondi con l'aiuto di AO 1 e di
amici. Ma anche facendo astrazione da queste importanti considerazioni, manca
di nuovo ogni prova in merito all'esistenza di un accordo preventivo delle
parti sul compenso da attribuire per l'esecuzione – comunque non verificabile
(perizia, pag. 9 e 17) – dell'opera supplementare. Ne discende pertanto che
anche tale pretesa dev'essere disattesa.
4.9
L'appellante
ribadisce in questa sede la richiesta di pagamento di fr. 9'788.55 per opere da
piastrellista (posizione 23 del conteggio finale doc. D1), e più precisamente
per il maggior quantitativo di piastrelle posate nella terrazza al primo piano,
nella veranda al pianterreno e nelle scale esterne. Egli ricava tale importo
dal totale del costo relativo alla maggior posa di piastrelle, quantificato in
fr. 20'919.15 (doc. R1-R7 e doc. L1/L2 posizione 008), da cui deduce fr.
11'130.60 quale somma a disposizione nel forfait contrattuale. Come rileva però
anche il perito giudiziario (v. referto di delucidazione e completazione
peritale, pag. 8 e 10), la pretesa è insufficientemente documentata e poco
chiara. Già l'importo a disposizione nel forfait contrattuale è
incontrollabile. Gli unici dati verificabili sono infatti il prezzo al metro
quadrato (rispettivamente di fr. 80.- e di fr. 60.- [per il cantinato]) per la
posa e la fornitura dei pavimenti di piastrelle e per i rivestimenti di pareti
in piastrelle, come pure quello (di rispettivamente fr. 37.- e fr. 40.-) per la
sola posa (avendo i comittenti fornito direttamente le piastrelle). Manca per
contro ogni indicazione esatta sulla metratura dei singoli spazi da
piastrellare. A ciò si aggiunge che gli atti prodotti sono ben lungi dal
documentare la mercede supplementare. O non sono dettagliati – così la ricevuta
per la richiesta di acconto di cui al doc. R1 e la fattura di cui al doc. R2
non precisano minimamente a quali spazi esse si riferiscano -, o riguardano
altri locali (piano cantinato [doc. R3] e lavanderia [doc. R4], per i quali il
capitolato già prevedeva la pavimentazione con piastrelle), oppure nemmeno
hanno per oggetto la posa di piastrelle, come indicato in appello, ma se mai –
e senza che l'appellante vi faccia il minimo accenno, tanto meno intorno al
rispetto dell'art. 5 delle condizioni generali – del parquet (doc. R6). Senza
dimenticare che la posa di piastrelle sulla terrazza al primo piano, nella
veranda al pianterreno e nella scala d'accesso è già stata considerata al
consid. 4.5. Non soccorre infine all'appellante nemmeno la circostanza che il
perito giudiziario, dopo avere tralasciato in gran parte la relativa posizione
nel proprio referto del 18 ottobre 2006 in ragione dell'insufficienza dei documenti prodotti, l'abbia ripresa (parzialmente) in sede di delucidazione e
completazione peritale ritenendola corretta „da un profilo puramente
matematico“. Anche in quella occasione il perito giudiziario non ha in effetti
mancato di sottolineare che la documentazione agli atti per stabilire se le
fatture R1 a R7 fossero nel loro insieme corrette, risultava comunque
insufficiente e non verificabile (referto di delucidazione e completazione
peritale, pag. 10). Di conseguenza, nella misura in cui il perito ammette
nondimeno per questa posizione una pretesa supplementare di fr. 7'565.40 (v.
referto di delucidazione e completazione peritale, allegato 1), la sua
conclusione non può essere seguita in quanto chiaramente lacunosa e
contraddittoria (v. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e 4 ad art. 253). Contraddittorietà che sembra del
resto riconoscere lo stesso perito il quale nella premessa di carattere
generale al suo referto di delucidazione e completazione ha evidenziato la
presenza di diverse contraddizioni nella sua perizia „dovute al fatto che le
fatture sono corrette da un punto di vista matematico, di computi e di prezzi
ma non è ben chiaro, nel contratto d'appalto e nei disegni [...] se le opere
erano contenute nello stesso o meno ed in che misura“ (referto di delucidazione
e completazione peritale, pag. 4).
4.10
Va infine
respinta anche la richiesta di fr. 3'000.- a titolo di onorario aggiuntivo per
le opere supplementari effettuate (doc. S; posizione 24 del conteggio finale
doc. D1). Aderendo alla valutazione del primo giudice, è sufficiente il rinvio
alla perizia, in cui il perito - salvo poi, inspiegabilmente, cadere in
contraddizione e riconoscere comunque la posizione (v. perizia, allegato 7) -
ha affermato che, in mancanza di accordi speciali, l'onorario d'architetto per
le opere supplementari doveva considerarsi già compreso nel prezzo forfetario
(perizia, pag. 9, 10 e 15) e sarebbe in ogni modo stato influenzato solo in
minima parte da tali prestazioni (perizia, pag. 15).
5.
Per
quanto esposto, oltre alle due posizioni già riconosciute dai convenuti in sede
pretorile per fr. 1'155.20 (v. sopra fatti ad D), occorre aggiungere alla
mercede pattuita di fr. 515'000.- anche gli importi relativi alle opere
supplementari accertate in appello (v. sopra, consid. 4.1, 4.5 e 4.6: fr. 1'936.80
+ fr. 5'183.95 + fr. 1'528.55) per un totale di fr. 524'804.50, da cui vanno
dedotti gli acconti (fr. 468'000.-), i bonifici (fr. 25'800.-) e le deduzioni
(fr. 14'169.40) ammessi dallo stesso attore in sede di conteggio finale. Ne
discende un saldo residuo di fr. 16'835.10 in suo favore.
6.
L'appello
è pertanto parzialmente accolto, nel senso che l'attore ha diritto a
complessivi fr. 16'835.10 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2002 (data
incontestata), anziché ai fr. 8'185.80 stabiliti dal primo giudice. La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, sono ripartite tra le
parti in ragione della reciproca soccombenza (art. 148 CPC/TI). L’appellata,
pur non avendo presentato osservazioni in questa sede, va condannata a rifondere
ripetibili parziali alla controparte, risultata parzialmente vincente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG e il
Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
I. L'appello
15.
settembre 2009 dell'arch. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza
la sentenza impugnata è così riformata:
1.
La
petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 2, __________, è condannata
a pagare all'arch. AP 1, __________, l'importo di fr. 16'835.10 oltre interessi
al 5% dall'8 ottobre 2002.
2.
La tassa
di giustizia di complessivi fr. 1'800.- e le spese – comprensive di quelle di
perizia – da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attore per 7/11
e a carico della convenuta per 4/11, con l'obbligo per il primo di rifondere
alla seconda fr. 1'300.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1'000.-
sono
posti a carico dell'appellante nella misura di ¾ e dell'appellata per ¼, la
quale rifonderà all’appellante fr. 500.- per ripetibili di appello ridotte.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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