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Decisione

12.2009.173

Contratto di appalto, pattuizione di un prezzo forfetario, remunerazione di opere supplementari, modifiche di ordinazione e prestazioni supplementari di appaltatore

7 giugno 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

24 agosto 2000 i coniugi AO 1, in qualità di committenti, e lo Studio

d'architettura AP 1 & Associati, in qualità di assuntore, hanno

sottoscritto un contratto di appalto generale (doc. B) per l'edificazione di

una casa unifamiliare sulla particella n. __________ RFD di __________ al

prezzo forfetario di fr. 515'000.-. Terminati i lavori, l'arch. AP 1 ha trasmesso ai committenti un conteggio finale che prevedeva un saldo a suo favore di fr. 44'142.-

(doc. D1). La richiesta – contestata dai coniugi __________ - comprendeva

alcuni supplementi per prestazioni fuori contratto (fr. 37'111.40) e teneva

conto dei versamenti effettuati (fr. 468'000.-) come pure di varie deduzioni

(fr. 14'169.40) e bonifici (fr. 25'800.-) per prestazioni contrattuali fornite

direttamente dai committenti.

B. Con

petizione 25 marzo 2003 l'arch. AP 1 ha convenuto in giudizio i committenti per

ottenere il pagamento di fr. 44'142.- a saldo delle prestazioni eseguite.

L'attore ha ribadito in particolare che in aggiunta alle opere previste dal

contratto di appalto del 24 agosto 2000 le parti avevano, in corso d'opera ed

essenzialmente su richiesta della committenza, pattuito l'esecuzione di opere

supplementari che andavano debitamente onorate.

C. I

convenuti si sono opposti alla petizione. Eccezion fatta per due posizioni

(quota parte della fattura per tracciamento dello studio d'ingegneria e

fotogrammetria __________ SA [fr. 655.20; doc. F] e maggior costo per le

maniglie delle porte [fr. 500.-; doc. M2]), espressamente ammesse, essi hanno

per il resto contestato l'esistenza di opere supplementari che potessero essere

loro addebitate. Se modifiche vi sono state, queste sarebbero infatti state in

parte sostitutive di altre opere previste a contratto e in parte dettate da

scelte unilaterali dell'attore. In ogni caso i convenuti non avrebbero mai

ricevuto né tanto meno accettato preventivi per lavori supplementari, come

invece imponeva il contratto per tale evenienza. Quanto agli acconti, ai

bonifici e alle deduzioni indicati dall'attore, questi conterrebbero degli errori

a loro sfavore. In via subordinata, i coniugi AO 1 hanno opposto proprie

pretese per fr. 14'807.45. Inoltre, con istanza di restituzione in intero 9

giugno 2004, accolta con decreto 24 giugno 2004, hanno notificato una serie di

difetti dell'opera. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali

conclusivi del 28 gennaio e del 1° febbraio 2008. In corso di causa è deceduto AO 1, cui è subentrata la moglie.

D. Con

sentenza 30 luglio 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione

riconoscendo all'attore l'importo di fr. 8'185.80 oltre interessi al 5% dall'8

ottobre 2002. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- e le spese sono state poste

a carico dell'attore per 9/11 e a carico della convenuta per 2/11, con

l'obbligo per il primo di rifondere alla seconda fr. 4'500.- per ripetibili

ridotte. Pur riconoscendo che in corso d'opera le parti avevano pattuito alcune

modifiche, il giudice di prime cure ha osservato che l'esecuzione di opere non

previste (modifiche e imprevisti) non poteva essere definita e iniziata prima

che fosse concordato con la committenza il relativo compenso. Rilevata

l'assenza di prova a sostegno di un tale accordo, il Pretore ha quindi

unicamente ammesso a titolo di supplemento per modifiche contrattuali quelle

espressamente riconosciute dai convenuti (fr. 655.20 [fattura __________ per

tracciamento] e fr. 500.- per maniglie porte). Dopo avere aggiunto questi due

importi alla mercede pattuita di fr. 515'000.- e avere dedotto gli acconti (fr.

468'000.-), i bonifici (fr. 25'800.-) e le deduzioni (fr. 14'169.40)

riconosciuti dallo stesso attore in sede di conteggio finale, il primo giudice

ha accertato un suo credito residuo di fr. 8'185.80, mentre ha respinto le

ulteriori eccezioni e pretese compensatorie dei convenuti.

E. Con

appello 15 settembre 2009 l'attore postula la riforma del giudizio di prima

istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione nei confronti di AO

2. Dei motivi si dirà nei considerandi. L’appellata non ha presentato

osservazioni all'appello.

e considerato

Considerandi

1.

Giusta

l'art. 404 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19

dicembre 2008 (RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, fino alla loro

conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al

momento dell'entrata in vigore di tale Codice si applica il diritto procedurale

previgente. Nella fattispecie è evidente che al presente appello, introdotto il

15.

settembre 2009, si applica il diritto processuale previgente, retto dal

Codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (in seguito: CPC-TI).

2.

Non

vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di

appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO e neppure vi sono contestazioni in

merito alla qualità dell'opera e al tipo di mercede concordata. La pattuizione

di un prezzo forfetario d'appalto, pacifica nella fattispecie, vincola le parti

alla stregua della mercede preventivamente determinata a corpo secondo l'art.

373.

CO, escludendo in particolare - di regola - ogni aumento a favore

dell'appaltatore, anche se quest'ultimo dovesse avere avuto maggior lavoro e

maggiori spese rispetto a quanto previsto (art. 373 cpv. 1 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed.,

Zurigo 1996, N. 900 e segg.). Il prezzo pattuito costituisce al tempo stesso un

limite minimo e massimo (Gauch,

op. cit., N. 900; Chaix,

Commentaire Romand, n. 1 all'art. 373 CO).

Il

carattere fisso del prezzo forfetario non è però assoluto. L'art. 373 cpv. 2 CO

prevede una prima eccezione qualora circostanze straordinarie che non potevano

essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le

parti al momento della stipulazione del contratto, abbiano impedito o reso

oltremodo difficile il compimento dell'opera. Non imputabili al comportamento

dell'appaltatore, le "circostanze straordinarie" devono esplicare

effetti tali sul contratto da non potersi pretendere in buona fede il rispetto

del prezzo pattuito (DTF 113 II 513 consid. 3b con riferimenti). Tuttavia,

l'imprenditore che porta a termine l'opera senza aver avvisato tempestivamente

il committente delle circostanze straordinarie suscettibili di comportare una

sproporzione fra la prestazione e il prezzo pattuito, perde il diritto di

chiedere l'adeguamento della mercede se non ha formulato riserve (DTF 116 II

315; Chaix, op. cit., n. 25 e 26

ad art. 373 CO; II CCA 14 gennaio 2004 inc. n. 12.2003.12).

Una

seconda eccezione si realizza se vi è modifica vera e propria del contratto. Il

prezzo fisso stabilito dalle parti è in effetti unicamente determinante per

l'opera originariamente progettata, senza modifiche qualitative o quantitative

(DTF 116 II 315 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 4C.23/2004 del 14 dicembre 2004 consid. 4.1). Le modifiche di ordinazione danno luogo a un aumento

del prezzo in caso di prestazioni supplementari dell'appaltatore. Il maggior

costo dell'opera dev'essere indennizzato allora – salvo pattuizione contraria –

in conformità all'art. 374 CO, cioè secondo il valore del lavoro e le spese

dell'appaltatore (DTF 113 II 513 consid. 3b; sentenza citata 4C.23/2004 consid. 4.1 con riferimenti). Ciò non si avvera solo se la modifica è determinata dal

committente, ma anche se essa - purché accettata, anche solo per atti

concludenti (Gauch, op. cit., N.

771; cfr. inoltre ad esempio CCC 3 luglio 2006 inc. n. 16.2005.103 pubb. in:

RtiD I-2007 46c pag. 812), dal committente - proviene dall'appaltatore (SJ 1995

pag. 100 consid. 3c). In difetto di un diverso accordo su questo punto, il

committente si espone in siffatta evenienza a un aumento di prezzo legato alla

modifica qualitativa o quantitativa dell'oggetto contrattuale (SJ 1989 pag. 331

consid. 3). Il prezzo forfetario iniziale viene aumentato del valore delle

opere nuove dopo deduzione di quelle eventualmente non eseguite (Gauch, op. cit., N 785 e 907; II CCA 6

agosto 2001 inc. n. 12.2001.16). Nella pratica è però difficile stabilire se

una pretesa modifica di ordinazione sussista realmente o se una prestazione

indicata come supplementare faccia ancora parte di quelle originariamente

pattuite. Per questo motivo e per evitare problemi di delimitazione tra oggetto

del contratto e eventuali ordinazioni supplementari, dottrina e giurisprudenza

raccomandano che la pattuizione di un prezzo forfetario avvenga sulla base di

documenti chiari e completi (sentenza citata 4C.23/2004 consid. 3.1 e 4.1).

Poiché è

l'appaltatore a voler dedurre un diritto a una mercede supplementare, spetta a

lui dimostrare (art. 8 CC) l'esistenza di eventuali circostanze straordinarie

ai sensi dell'art. 373 cpv. 2 CO o di un'eventuale modifica di ordinazione e

delle conseguenti spese supplementari (sentenza citata 4C.23/2004 consid. 4.1; Chaix, op. cit., ni. 36 e 37

all'art. 373 CO). Trattandosi di una norma di diritto dispositivo, le parti

possono di principio derogare o modificare la regolamentazione dell'art. 373 CO

(Zindel/Pulver, Basler Kommentar,

4a ed., n. 34 all'art. 373 CO).

3.

Alla

luce anche delle conclusioni del perito giudiziario, il Pretore ha dato atto,

almeno in parte, dell'esistenza di alcune modifiche, quali segnatamente la posa

del telaio per la porta a scrigno, la scelta di un diverso modello di

tapparelle, e la realizzazione di un cantinotto. Egli ha però respinto le pretese

dell'attore – salvo per le due posizioni espressamente riconosciute dai

convenuti -, ritenendo mancante in ogni caso la prova che le parti si fossero

preventivamente accordate in relazione al compenso dei lavori supplementari.

L'appellante censura la sentenza impugnata, rimproverando tra le altre cose al

primo giudice un'errata interpretazione dell'art. 5 primo capoverso delle

condizioni generali del capitolato d'appalto. Secondo tale disposizione

(intitolata „Imprevisti“), „L'esecuzione di lavori non previsti negli atti

contrattuali, e per i quali non è stato stabilito il relativo prezzo, non può

essere definita e iniziata prima di aver concordato, con il COM, il relativo

compenso“. Ora, per l'appaltatore, con questa clausola le parti avrebbero unicamente

convenuto di non iniziare i lavori per i quali non era stato definito il

relativo compenso, ma non avrebbero anche regolamentato, escludendolo, il

diritto alla mercede per quelle opere supplementari comunque eseguite e quanto

meno accettate per atti concludenti. L'art. 5 delle condizioni generali

indicherebbe unicamente alle parti come comportarsi in caso di opere

impreviste.

Come

evidenziato dal primo giudice, lo scopo della clausola era chiaramente quello

di garantire ai committenti un rigido controllo dei costi e di metterli al

riparo da eventuali sorprese per superamento di spesa. Nel dubbio, inoltre (v.

II CCA 18 luglio 2007 inc. n. 10.2003.15), detta clausola poteva effettivamente

essere interpretata nel senso inteso dal Pretore, ossia di regolamentazione

specifica per l'esecuzione e la retribuzione sia di opere impreviste sia di

eventuali modifiche. Ad avvalorare questa tesi vi è del resto la constatazione

che per il capoverso secondo di detta clausola („Modifiche del committente“)

„[...] L'ammontare del minor o maggior prezzo sarà definito dall'ASS e verrà

sottoposta e discussa con la committenza“. Ciò posto, e a prescindere

dall'effettiva esistenza – ancora da dimostrare – di (ulteriori) opere fuori

contratto, la mancanza agli atti di un accordo preliminare sul compenso

da riconoscere per l'esecuzione di lavori originariamente non previsti poteva

essere intesa, come ha sostanzialmente fatto il Pretore, nel senso che essa

comportava l'impossibilità di massima di fare valere contrattualmente pretese

aggiuntive.

Contrariamente

a quanto ritenuto dal primo giudice, tale considerazione non consentiva però

ancora di escludere in assoluto e senza ulteriore riflessione la legittimità

delle pretese attoree. Da un lato si doveva infatti ancora verificare se - come

ribadisce l'appellante, sebbene la circostanza non possa essere ammessa alla

leggera data la chiara la volontà della committenza emergente dal contratto di

poter controllare i costi (v. II CCA 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.130) -

non avendo contestato, in quanto tale, l'esecuzione delle opere indicate nel

conteggio finale, i convenuti non avessero in realtà accettato almeno per atti

concludenti gli eventuali lavori supplementari e non dovessero di conseguenza

essere comunque chiamati a remunerare le prestazioni in più dell'appaltatore,

ritenuto che potrebbe risultare contrario al principio della buona fede negli

affari accettare un modo di procedere diverso da quello stabilito senza nulla

eccepire e, quando fa comodo, sottrarsi ai propri obblighi sostenendo

l'esistenza di pattuizioni diverse (II CCA 14 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.13;

cfr. inoltre CCC 3 luglio 2006 inc. n. 16.2005.103, pubb. in: RtiD I-2007 46c

pag. 812). Dall'altro, si sarebbe pure dovuta esaminare l'eventualità –

ugualmente evocata dall'appellante che rileva come i convenuti hanno

beneficiato, senza controprestazione, del valore dei lavori supplementari – di

un'indennità eccezionalmente dovuta in base alle norme sull'indebito

arricchimento o sulla gestione d'affari senza mandato (Gauch, op. cit., N. 1310 seg.; DTF 71 II 242; II CCA 22

febbraio 2002 inc. n. 12.2001.60, 22 maggio 2001 inc. n. 12.2000.175).

4.

Si

tratta quindi di passare in rassegna le singole pretese dell’attore per lavori

supplementari.

4.1

L’appellante chiede in primo luogo il pagamento delle opere di

lattoniere (fr. 1'936.80 [1'800.- + IVA]; doc. E; posizione 11 del conteggio

finale di cui al doc. D1) per l'installazione, da parte della A__________ SA,

della termopompa fornita dai committenti. Il capitolato d'appalto (doc. B; MOD.

09) prevedeva la fornitura della „termopompa del tipo aria-acqua ed

accumulatore“ direttamente ad opera della committenza. Alla domanda se

l'installazione e la fornitura dei canali di ventilazione effettuati dalla

predetta ditta fossero o meno compresi nel contratto d'appalto, il perito

giudiziario ha risposto negativamente, avendo egli inserito l'importo della

fattura (quota parte a carico dei coniugi __________) nell'elenco dei

supplementi a favore dell'attore e avendo dichiarato che anche gli occorrenti

canali di ventilazione erano in realtà supposti essere, per contratto, forniti

dai committenti (perizia, pag. 10 e allegato 7). In tali condizioni e a

prescindere dalla questione se sia eventualmente stato ratificato per atti concludenti

dai convenuti, l'intervento in oggetto, fuori contratto ma necessario per la

completazione dell'impianto e dunque di indubbia utilità e valore per la

committenza, dev'essere riconosciuto e retribuito in base alle norme

sull'indebito arricchimento o sulla gestione d'affari senza mandato.

4.2

Quanto al

maggior costo di realizzazione del posteggio (fr. 2'500.-; posizione 13 del

conteggio finale doc. D1) invocato dall'appellante per avere dovuto spostare –

apparentemente per un problema legato al confine dal bosco (cfr. teste I__________

pag. 1) - la casa dei coniugi __________ più a valle e avere così dovuto

ingrandire il piazzale, la pretesa non può essere riconosciuta. Il perito

giudiziario ha rilevato l'assenza di indicazioni chiare agli atti in merito

alla superficie pavimentata adibita a piazzale che nemmeno gli hanno permesso

di riscontrare l'effettivo ingrandimento dell'opera – benché confermato dalle

audizioni testimoniali (cfr. testi I__________ e F__________, G__________ e P__________)

- rispetto a quanto originariamente previsto (perizia, pag. 5, e referto di

delucidazione e completazione peritale, pag. 6, 11 e 12). In seguito il perito

ha confrontato il prezzo di esecuzione del posteggio così come è stato

realizzato, in asfalto, dalla ditta C__________ SA (doc. G) con quello

verosimilmente necessario per la sua realizzazione secondo il capitolato con

sagomati di cemento (e quindi con materiale più costoso), concludendo se mai –

ma nei limiti dovuti alla imprecisione e alla incompletezza della

documentazione esistente - per un'eccedenza a favore dei convenuti (v. perizia,

allegato 7, e referto di delucidazione e completazione peritale, pag. 6 e 7 e

allegato 1). In tal modo l'attore non ha certamente provato l'esistenza di una

spesa supplementare.

4.3

In relazione

alle spese di scavo per l'abitazione (fr. 4'212.55; doc. H; posizione 14 del

conteggio finale doc. D1), il perito giudiziario ha osservato, richiamandosi al

capitolato d'appalto (MOD. DG pag. 2), che in presenza di roccia dura („scalpello

dedicato necessario“) il relativo compenso straordinario avrebbe dovuto essere

discusso, prima di procedere all'esecuzione, con il committente. Questa

prescrizione di ordine formale ribadisce ed esplicita per questo particolare

genere di opera (scavo) il concetto già espresso in maniera generale dall'art.

5.

delle condizioni generali del capitolato di appalto. Appare dunque chiara e

sottolineata la volontà di tutelare gli interessi della committenza (cfr. sopra

consid. 3.2). Dalle testimonianze raccolte risulta che sebbene l'esecuzione

dello scavo in roccia sia stata discussa con AO 2, nulla è emerso intorno al

compenso che sarebbe stato fissato (cfr. testi G__________, pag. 4, e P__________,

pag. 2, il quale ha riferito di non sapere nulla in merito alle cifre). Ora, in

difetto della prova di un tale accordo, l'attore non può fare valere una

pretesa aggiuntiva per le spese straordinarie di scavo per l'abitazione. È in

effetti chiara la volontà delle parti di subordinare una simile pretesa –

espressamente riservata a contratto – all'esistenza di un accordo preliminare

sul compenso da attribuire. Considerato lo scopo perseguito dalla clausola

contrattuale, nemmeno si può rimproverare alla committenza un comportamento

contrario al principio della buona fede negli affari. All'appellante, quale

parte maggiormente esperta in ragione delle competenze professionali e della

prestazione fornita, non poteva infatti sfuggire il senso chiaro della clausola

regolante le modalità specifiche da seguire in presenza di simili circostanze

straordinarie, quali sono state definite dall'appellante stesso (sulla

possibilità di modificare o precisare le condizioni e le conseguenze giuridiche

dell'art. 373 cpv. 2 CO cfr. Zindel/Pulver,

op. cit., n. 34 all'art. 373 CO). Trattandosi inoltre di un'opera espressamente

riservata per la realizzazione di un tale rischio e per la quale il contratto

prevedeva precise modalità operazionali, benché non ossequiate in concreto,

essa andava pur sempre ritenuta contrattualmente promessa. Motivo per cui, non

essendo stata fornita senza una valida causa, l'appellante non potrebbe

invocare una pretesa per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 62 CO.

Parimenti, non avendo egli avuto l'intenzione di agire senza mandato,

decadrebbe anche una pretesa fondata sulla gestione d'affari senza mandato

(art. 419 CO; cfr. DTF 99 II 131 consid. 2). Le medesime considerazioni valgono

per analogia anche per la richiesta aggiuntiva di fr. 2'152.- per il lavoro di

scavo e rimozione della roccia dura sul muro di sostegno eseguito dalla ditta A__________

(doc. P; posizione 20 del conteggio finale doc. D1).

4.4

Va inoltre

ugualmente negata la pretesa per la fornitura e la posa del telaio a scrigno

per la porta scorrevole corridoio/cucina (fr. 1'022.20 [doc. I; posizione 15

del conteggio finale doc. D1]) come pure per il rivestimento di quest'ultima

(fr. 1'500.- [doc. N; posizione 18 del conteggio finale doc. D1]). È vero, tale

opera non era prevista a contratto (v. perizia, pag. 11 seg.), bensì è stata

voluta dalla convenuta (cfr. testi G__________ e Gh__________) al posto di una

porta tamburata con apertura tradizionale e con telaio di acciaio o legno

preverniciato. Tuttavia, trattandosi di opera sostitutiva, l'attore avrebbe

dovuto dedurre dalla sua pretesa l'importo per la fornitura dell'opera

originaria non eseguita (cfr. risposta pag. 5). Ciò che però non ha fatto. Ma

soprattutto, in considerazione dello scopo dell'art. 5 delle condizioni

generali del capitolato di appalto, egli avrebbe dovuto rendere attenti i

convenuti delle conseguenze finanziarie della modifica. Ora, in mancanza di una

chiara segnalazione da parte dell'attore e di una definizione preventiva delle

(maggiori) spese cui sarebbero incorsi con l'esecuzione della variante scelta,

i convenuti potevano, in buona fede, pensare che l'opera sostitutiva fosse

compresa nel prezzo forfetario.

4.5

L'appellante

invoca in seguito il pagamento di fr. 6'615.05 (fr. 6'147.80 + IVA) per la posa

di maggiore superficie di piastrelle sulla terrazza al primo piano,

l'esecuzione della soletta nella veranda al pianterreno con sovrapposta

piastrellatura, e la piastrellatura della scala d'accesso (fattura M__________

SA, doc. L2; posizione 16 del conteggio finale doc. D1). Il perito ha accertato

che la veranda era indicata a progetto come portico esterno e che con la sua

chiusura i particolari costruttivi e i relativi costi sono di conseguenza

risultati superiori. Egli ha inoltre osservato che la scala di accesso esterna

– anch'essa piastrellata (cfr. interrogatorio formale dell'arch. AP 1) - non

trovava riscontro nel contratto di appalto. Rispondendo alla domanda se l'opera

fosse compresa nel contratto di cui al doc. B, il perito giudiziario arch. __________

P__________ ha indicato che queste modifiche nella terrazza e nella veranda non

erano previste a contratto e hanno indubbiamente creato un maggior onere sulle

prestazioni dell'attore (perizia, pag. 6, 7 e 11). L'istruttoria ha pure

evidenziato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che i prezzi

fatturati corrispondevano a quelli di mercato (perizia, pag. 16). Dalla stessa

è inoltre emerso che queste modifiche sono state discusse e concordate tra le

parti (cfr. ad esempio teste Gh__________ che ha riferito di essere stato

presente alle discussioni tra il committente AO 1 e l'attore in merito al

cantinotto e alla pavimentazione della veranda). Le quali parti hanno pure

seguito nello specifico contesto le modalità di procedura prescritte dall'art.

5.

delle condizioni generali del capitolato di appalto, come rileva

l'appellante. In effetti, oltre ad avere scelto altre piastrelle ed essersi

occupati della relativa fornitura (cfr. teste G__________), i convenuti hanno

anche confermato di avere ricevuto il preventivo per la posa delle piastrelle e

dei rivestimenti (v. doc. 4). In tali condizioni, trattandosi di un'opera

supplementare alla cui esecuzione i convenuti hanno dato il loro assenso e per

la quale le parti hanno concordato il relativo compenso, nulla osta al

riconoscimento della pretesa in favore dell'appellante. Poiché però la fattura

al doc. L2 comprende pure le spese per la messa in opera di terra vegetale (fr.

1'330.-) che in realtà erano incluse nel contratto di appalto (cfr. referto di

delucidazione e completazione peritale, pag. 10 e allegato 1), la pretesa va

ammessa limitatamente a fr. 5'183.95 ([fr. 6'147.80 ./. fr. 1'330.-] + fr.

366.15

[IVA]).

4.6

L'appellante

reclama pure il pagamento della differenza di costo (fr. 1'528.55; posizione 19

del conteggio finale doc. D1) per la fornitura e posa delle tapparelle

antiintrusione S__________ NS 200 (doc. O) che i convenuti hanno scelto al

posto del modello MR 90 originariamente ed espressamente previsto a contratto

(v. perizia, pag. 8 e 17; doc. B MOD. 07 pag. 1). Anche in questo caso si

tratta chiaramente di una modifica contrattuale (perizia pag. 12; cfr. inoltre

testi Gh__________ pag. 3 e I__________ pag. 2). Inoltre, dopo avere

espressamente dichiarato di non volere le lamelle o veneziane (v. doc. W-1),

essere stati informati anche dai vicini__________ – che pure hanno scelto delle

tapparelle differenti da quelle inizialmente previste a contratto (cfr. teste I__________

pag. 2) - in merito ai vari modelli esistenti (cfr. teste F__________ pag. 2),

avere ricevuto offerte di due o tre tipi e avere poi scelto una rolladen

differente da quelle proposte (teste Gh__________), i committenti non potevano

non essere a conoscenza del maggior onere che questa modifica – peraltro

realizzata a opera d’arte e correttamente conteggiata (perizia, pag. 17) -

avrebbe comportato per loro. A prescindere dalla comunque dubbia compatibilità

del comportamento dei convenuti con il principio della buona fede, la richiesta

attorea si concilia pertanto anche con l'art. 5 delle condizioni generali del

capitolato d'appalto e va dunque ammessa.

4.7

Riguardo al

supplemento di fr. 1'200.- per il tinteggio degli zoccolini (doc. Q; posizione

21.

del conteggio finale doc. D1), ci si potrebbe domandare, insieme al Pretore,

se tale prestazione, voluta dalla committenza, non fosse in realtà già compresa

nel contratto di appalto. Dal momento che il relativo capitolato non precisa il

genere di finitura (se da verniciare o già verniciato [cfr. perizia, pag. 13]),

l'attore dovrebbe sopportare le conseguenze di tale incertezza e mancanza di

prova. Sia come sia, anche volendo - per ipotesi e come sembra del resto avere

fatto il perito (perizia, pag. 9 e 13) – ammettere il carattere supplementare

dell'opera, la pretesa aggiuntiva si scontrerebbe in ogni caso con la clausola

dell'art. 5 delle condizioni generali del capitolato d'appalto, non essendo in

alcun modo stata provata l'esistenza di un accordo tra le parti circa il

maggior compenso da accordare per tale opera. Per il resto, e per le

considerazioni che precedono intorno all'incertezza della natura supplementare

dell'opera, non si può rimproverare alla committenza un comportamento contrario

al principio della buona fede per essersi opposta al suo pagamento. Né si

potrebbe sostenere che il lavoro sia stato eseguito senza mandato o senza una

valida causa.

4.8

Analogo

discorso va fatto in relazione alla pretesa di fr. 500.- per taglio di piante e

accatastamento del legname (posizione 22 del conteggio finale doc. D1). Oggetto

della richiesta è solo il taglio delle piante che risultavano troppo vicine

alla casa e davano fastidio, non invece quello necessario per la posa della

gru, la cui esecuzione rientrava nell'installazione di cantiere ed era

pacificamente compresa nel contratto generale (teste Gh__________, pag. 3). Ma

anche avuto riguardo al primo lavoro, come del resto più in generale nel suo

insieme (v. perizia, pag. 3 e 10, nonché referto di delucidazione e

completazione peritale, pag. 4, 8, 10 e 11), il capitolato appare poco chiaro e

preciso. Esso prevede infatti: „Abbattimento di alberi (da non eseguire).

Taglio degli alberi situati nel mappale e deposito in cantiere a carico

dell'assuntore“. A ciò si aggiunge – come rileva correttamente la sentenza

impugnata - che nemmeno è chiaro chi in realtà ha eseguito il lavoro

controverso. Mentre il teste Gh__________, che ha svolto il ruolo di impresa di

costruzione, sembra rivendicarne lui stesso l'esecuzione, i coniugi __________

hanno circoscritto l'intervento di quest'ultimo al solo taglio (incontestato)

delle piante per la posa della gru. In particolare F__________ ha riferito di

avere tagliato e accatastato le piante sui due fondi con l'aiuto di AO 1 e di

amici. Ma anche facendo astrazione da queste importanti considerazioni, manca

di nuovo ogni prova in merito all'esistenza di un accordo preventivo delle

parti sul compenso da attribuire per l'esecuzione – comunque non verificabile

(perizia, pag. 9 e 17) – dell'opera supplementare. Ne discende pertanto che

anche tale pretesa dev'essere disattesa.

4.9

L'appellante

ribadisce in questa sede la richiesta di pagamento di fr. 9'788.55 per opere da

piastrellista (posizione 23 del conteggio finale doc. D1), e più precisamente

per il maggior quantitativo di piastrelle posate nella terrazza al primo piano,

nella veranda al pianterreno e nelle scale esterne. Egli ricava tale importo

dal totale del costo relativo alla maggior posa di piastrelle, quantificato in

fr. 20'919.15 (doc. R1-R7 e doc. L1/L2 posizione 008), da cui deduce fr.

11'130.60 quale somma a disposizione nel forfait contrattuale. Come rileva però

anche il perito giudiziario (v. referto di delucidazione e completazione

peritale, pag. 8 e 10), la pretesa è insufficientemente documentata e poco

chiara. Già l'importo a disposizione nel forfait contrattuale è

incontrollabile. Gli unici dati verificabili sono infatti il prezzo al metro

quadrato (rispettivamente di fr. 80.- e di fr. 60.- [per il cantinato]) per la

posa e la fornitura dei pavimenti di piastrelle e per i rivestimenti di pareti

in piastrelle, come pure quello (di rispettivamente fr. 37.- e fr. 40.-) per la

sola posa (avendo i comittenti fornito direttamente le piastrelle). Manca per

contro ogni indicazione esatta sulla metratura dei singoli spazi da

piastrellare. A ciò si aggiunge che gli atti prodotti sono ben lungi dal

documentare la mercede supplementare. O non sono dettagliati – così la ricevuta

per la richiesta di acconto di cui al doc. R1 e la fattura di cui al doc. R2

non precisano minimamente a quali spazi esse si riferiscano -, o riguardano

altri locali (piano cantinato [doc. R3] e lavanderia [doc. R4], per i quali il

capitolato già prevedeva la pavimentazione con piastrelle), oppure nemmeno

hanno per oggetto la posa di piastrelle, come indicato in appello, ma se mai –

e senza che l'appellante vi faccia il minimo accenno, tanto meno intorno al

rispetto dell'art. 5 delle condizioni generali – del parquet (doc. R6). Senza

dimenticare che la posa di piastrelle sulla terrazza al primo piano, nella

veranda al pianterreno e nella scala d'accesso è già stata considerata al

consid. 4.5. Non soccorre infine all'appellante nemmeno la circostanza che il

perito giudiziario, dopo avere tralasciato in gran parte la relativa posizione

nel proprio referto del 18 ottobre 2006 in ragione dell'insufficienza dei documenti prodotti, l'abbia ripresa (parzialmente) in sede di delucidazione e

completazione peritale ritenendola corretta „da un profilo puramente

matematico“. Anche in quella occasione il perito giudiziario non ha in effetti

mancato di sottolineare che la documentazione agli atti per stabilire se le

fatture R1 a R7 fossero nel loro insieme corrette, risultava comunque

insufficiente e non verificabile (referto di delucidazione e completazione

peritale, pag. 10). Di conseguenza, nella misura in cui il perito ammette

nondimeno per questa posizione una pretesa supplementare di fr. 7'565.40 (v.

referto di delucidazione e completazione peritale, allegato 1), la sua

conclusione non può essere seguita in quanto chiaramente lacunosa e

contraddittoria (v. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e 4 ad art. 253). Contraddittorietà che sembra del

resto riconoscere lo stesso perito il quale nella premessa di carattere

generale al suo referto di delucidazione e completazione ha evidenziato la

presenza di diverse contraddizioni nella sua perizia „dovute al fatto che le

fatture sono corrette da un punto di vista matematico, di computi e di prezzi

ma non è ben chiaro, nel contratto d'appalto e nei disegni [...] se le opere

erano contenute nello stesso o meno ed in che misura“ (referto di delucidazione

e completazione peritale, pag. 4).

4.10

Va infine

respinta anche la richiesta di fr. 3'000.- a titolo di onorario aggiuntivo per

le opere supplementari effettuate (doc. S; posizione 24 del conteggio finale

doc. D1). Aderendo alla valutazione del primo giudice, è sufficiente il rinvio

alla perizia, in cui il perito - salvo poi, inspiegabilmente, cadere in

contraddizione e riconoscere comunque la posizione (v. perizia, allegato 7) -

ha affermato che, in mancanza di accordi speciali, l'onorario d'architetto per

le opere supplementari doveva considerarsi già compreso nel prezzo forfetario

(perizia, pag. 9, 10 e 15) e sarebbe in ogni modo stato influenzato solo in

minima parte da tali prestazioni (perizia, pag. 15).

5.

Per

quanto esposto, oltre alle due posizioni già riconosciute dai convenuti in sede

pretorile per fr. 1'155.20 (v. sopra fatti ad D), occorre aggiungere alla

mercede pattuita di fr. 515'000.- anche gli importi relativi alle opere

supplementari accertate in appello (v. sopra, consid. 4.1, 4.5 e 4.6: fr. 1'936.80

+ fr. 5'183.95 + fr. 1'528.55) per un totale di fr. 524'804.50, da cui vanno

dedotti gli acconti (fr. 468'000.-), i bonifici (fr. 25'800.-) e le deduzioni

(fr. 14'169.40) ammessi dallo stesso attore in sede di conteggio finale. Ne

discende un saldo residuo di fr. 16'835.10 in suo favore.

6.

L'appello

è pertanto parzialmente accolto, nel senso che l'attore ha diritto a

complessivi fr. 16'835.10 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2002 (data

incontestata), anziché ai fr. 8'185.80 stabiliti dal primo giudice. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, sono ripartite tra le

parti in ragione della reciproca soccombenza (art. 148 CPC/TI). L’appellata,

pur non avendo presentato osservazioni in questa sede, va condannata a rifondere

ripetibili parziali alla controparte, risultata parzialmente vincente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG e il

Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

I. L'appello

15.

settembre 2009 dell'arch. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza

la sentenza impugnata è così riformata:

1.

La

petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 2, __________, è condannata

a pagare all'arch. AP 1, __________, l'importo di fr. 16'835.10 oltre interessi

al 5% dall'8 ottobre 2002.

2.

La tassa

di giustizia di complessivi fr. 1'800.- e le spese – comprensive di quelle di

perizia – da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attore per 7/11

e a carico della convenuta per 4/11, con l'obbligo per il primo di rifondere

alla seconda fr. 1'300.- a titolo di ripetibili ridotte.

II. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1'000.-

sono

posti a carico dell'appellante nella misura di ¾ e dell'appellata per ¼, la

quale rifonderà all’appellante fr. 500.- per ripetibili di appello ridotte.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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