Lexipedia

Decisione

12.2009.175

Contratto di mandato - fiscalista - responsabilità

29 agosto 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1

è stato assunto dal 15 settembre 1998 quale dirigente della succursale di __________

di P__________ __________, società facente parte di un importante gruppo

internazionale, in virtù di un contratto di lavoro (doc. A), sottoscritto tra

gli altri, per la datrice di lavoro, dall’avv. S__________ __________, responsabile

della succursale allora attivo presso AO 2, e che prevedeva un salario annuo di

circa fr. 500'000.-.

B. Intenzionato

ad iniziare un’attività di consulenza in proprio, AP 1, ad inizio 2001 ha provveduto a contattare l’avv. S__________ __________, con cui ha discusso in merito a quel

progetto (cfr. e-mail dell’8 febbraio 2001 doc. 4). Il 9 marzo 2001 egli ha quindi

cessato l’attività lavorativa presso P__________ __________ ed ha iniziato a

lavorare quale dipendente della società n__________ Sagl, da lui costituita

solo 3 giorni prima (doc. B, ritenuto che all’atto di costituzione era

comparso, in rappresentanza di una società fiduciaria, anche B__________ __________,

dipendente di AO 2), e da cui riceveva un salario mensile di circa fr. 7'000.-.

Su sua richiesta, il 12 marzo 2001 (doc. 26), la fiduciaria C__________ ha in

seguito trasmesso, con copia per conoscenza all’avv. S__________ __________, il

suo dossier fiscale a M__________ __________, attivo presso AO 1, la quale ha

successivamente provveduto, dal giugno 2001, ad effettuare le registrazioni

contabili della neocostituita società, nel settembre 2001 ad allestire la sua

dichiarazione fiscale personale 2001/2002 e, dal maggio 2002, dopo la ricezione

delle notifiche di tassazione 1997/1998 (doc. 8) e 1999/2000 (doc. 9), a tenere

i contatti con le varie autorità fiscali comunali e cantonali (cfr. le relative

fatture sub doc. D e 7 nonché le richieste di proroghe e dilazioni del

pagamento delle imposte sub doc. 12, 14-17).

C. Preso

atto che la notifica di tassazione 2001/2002 (concludente per un’imposta annua

di fr. 61'287.85 al Cantone e di fr. 48'324.75 alla Confederazione), ricevuta

il 16 settembre 2002 (doc. E), non teneva conto del fatto che da marzo 2001 il

suo stipendio si era notevolmente ridotto, AP 1 si è rivolto al fiduciario Ma__________

__________, il quale il 14 ottobre 2002 (doc. F) ha inoltrato un reclamo all’autorità

fiscale e il 12 dicembre 2002 (doc. G) ha chiesto l’allestimento di una tassazione

intermedia a decorrere retroattivamente dal 1° maggio 2002, adducendo che da

allora il contribuente non lavorava più per n__________ Sagl e che dal mese

successivo era attivo in __________ quale indipendente presso una grande

società. Il 12 aprile 2003 (doc. H) l’autorità fiscale ha concesso la

tassazione intermedia a far tempo dal 1° giugno 2002 per “cessazione

dell’attività lucrativa” (con conseguente riduzione dell’imposta annua al

Cantone a fr. 1'332.60 e alla Confederazione a fr. 1'081.70).

D. Con

la petizione in rassegna AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, AO 2 e AO 1, che nelle more della causa hanno

mutato la loro ragione sociale rispettivamente in AO 2 e in AO 1, al fine di

ottenerne la condanna in solido al pagamento di una somma poi aumentata in sede

conclusionale a fr. 185'721.- oltre interessi. Egli ha in estrema sintesi rimproverato

alle convenute, a cui pretendeva di aver conferito un mandato di consulenza

fiscale nel febbraio 2001, di avergli consigliato di svolgere un’attività lavorativa

dipendente presso n__________ Sagl nonostante fosse prevedibile che la nuova

attività non gli avrebbe permesso di ottenere la retribuzione percepita dalla

sua precedente datrice di lavoro e di non avergli invece consigliato di

intraprendere un’attività indipendente già a far tempo dal 9 marzo 2001 o

comunque dopo i primi mesi di attività presso quella società, ciò che gli

avrebbe permesso di chiedere ed ottenere una tassazione intermedia già con

effetto da quella data, con un’importante riduzione dell’onere fiscale a suo

carico.

E. Le

convenute si sono opposte alla petizione. Esse hanno innanzitutto contestato di

essersi a suo tempo impegnate a fornire una consulenza fiscale all’attore, tant’è

che non era stata emessa alcuna fattura a questo titolo: i colloqui avvenuti

con gli organi di AO 2 non si sarebbero in effetti concretizzati con un

contratto; quanto a AO 1, la stessa si sarebbe invece limitata, oltretutto solo

dal giugno 2001, ad effettuare le registrazioni contabili della neocostituita n__________

Sagl e ad allestire le dichiarazioni fiscali dell’attore e della successiva

tenuta dei contatti con le varie autorità fiscali. Contestata la loro eventuale

responsabilità solidale, esse hanno infine osservato che le premesse per la

nuova attività dell’attore sembravano inizialmente più che positive.

F. Con

la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione, caricando la

tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 8'670.- all’attore, tenuto

pure a rifondere alle convenute in solido fr. 10'000.- per ripetibili. Il

giudice di prime cure ha ritenuto che l’attore aveva fallito il proprio onere

probatorio in merito alla venuta in essere tra le parti del preteso contratto

di consulenza fiscale: agli atti non vi erano in effetti né un contratto

scritto, né una fattura in tal senso; nessun teste aveva poi confermato

l’esistenza di un tale contratto; e nemmeno il doc. 4 comprovava infine la

conclusione di un simile accordo. Come rilevato dal perito, l’esistenza tra le

parti - pacifica - di un mandato di tenuta della contabilità e di allestimento

delle dichiarazioni fiscali non obbligava di per sé le convenute a verificare

d’ufficio se la precedente decisione dell’attore di lavorare a titolo

dipendente per una neocostituta persona giuridica fosse ancora giustificata o

se si imponessero eventuali correttivi, tale attività presupponendo l’esistenza

di un contratto di consulenza.

G. Con

l’appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione, in subordine dopo aver ordinato la

delucidazione della perizia giudiziaria, e di ordinare la restituzione della

cauzione processuale da lui versata. Egli ribadisce che tra le parti era venuto

in essere un mandato di consulenza fiscale, ritenendo da una parte non determinante

il fatto che non vi fossero né un contratto scritto, né una fattura in tal

senso, ed evidenziando dall’altra il senso del doc. 4 come pure la circostanza

che alle convenute era stato affidato l’identico mandato conferito prima al

fiduciario C__________ e poi al fiduciario Ma__________ __________. E censura anche

il fatto che il perito possa aver affermato che l’esistenza di un mandato di

tenuta della contabilità e di allestimento delle dichiarazioni fiscali non

obbligava AO 1 ad esaminare se la decisione dell’attore di lavorare a titolo

dipendente per una neocostituta persona giuridica fosse ancora giustificata,

rilevando che un tale esame avrebbe in ogni caso dovuto essere fatto già da AO

2 per motivi extracontrattuali o sulla base della culpa in contrahendo.

H. Delle

osservazioni con cui le convenute postulano la reiezione del gravame si dirà,

per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile é stata pronunciata

ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta

tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Prima

di entrare nel merito dell'appello, occorre evadere la domanda dell’attore

volta ad ottenere in questa sede la delucidazione della perizia giudiziaria ex

art. 322 CPC/TI.

2.1

L’art. 322 CPC/TI stabilisce che il giudice d’appello, se lo ritiene

utile per la formazione del proprio convincimento, può ordinare d’ufficio

l’assunzione delle prove giusta l’art. 88 lett. a, b, c (lett. a),

rispettivamente ordinare su istanza di parte l’assunzione di quelle prove che

vennero offerte ma che furono rifiutate dal Pretore (lett. b). Per

giurisprudenza invalsa, l’art. 322 CPC, in particolare la sua lett. a, che

costituisce una semplice facoltà e non un obbligo per l’autorità di secondo

grado e non deve servire per supplire alle negligenze delle parti nella

conduzione della fase istruttoria e nell’allegazione delle eccezioni e

contestazioni (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 1 ad art. 322 CPC), va applicato con la massima prudenza, ritenuto

che si tratta di un’eccezione al divieto generale di proporre nova in

seconda istanza (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 2 ad art. 322 CPC). Scopo della lett. b della medesima norma, per

la quale valgono gli stessi principi giurisprudenziali, è per contro di

permettere alla parte di far capo ai mezzi di prova da lei offerti nel rispetto

delle norme di procedura, ma non ammessi in prima sede, concretizzando così il

suo diritto di essere sentito (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 16 e 18 ad art. 322 CPC; II CCA 13 dicembre 2001 inc. n.

12.2001

, 16 novembre 2010 inc. n. 12.2009.196).

2.2

Nel

caso di specie la delucidazione della perizia, di cui è qui richiesta

l’assunzione, era già stata domandata in prima sede dallo stesso attore con

lettera 24 agosto 2006, sennonché, non avendo egli provveduto ad inoltrare le

domande di delucidazione scritta entro il termine di 15 giorni assegnatogli con

ordinanza 7 settembre 2006, la prova era di fatto stata dichiarata decaduta

(cfr. ordinanza 12 gennaio 2007, in cui viene respinto il sollecito della

delucidazione formulato dall’attore l’11 gennaio 2007).

Ritenuto

che la decisione pretorile di non assumere quella

prova, per altro non menzionata e tanto meno censurata in questa sede, non era

dovuta alla mancata rilevanza della stessa ma a motivi processuali, è escluso che l’attore possa pretenderne ora l’assunzione in virtù dell’art.

322.

lett. b CPC/TI (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 16 ad art. 322; II CCA 9 novembre 2001 inc. n. 12.2000.261, 13

dicembre 2001 inc. n. 12.2001.4, 3 febbraio 2009 inc. n. 12.2007.198, 17

settembre 2009 inc. n. 12.2008.172). E nemmeno è poi possibile che questa

Camera, pur avendone la possibilità, possa ordinarne l’assunzione ai sensi dell’art.

322.

lett. a CPC/TI, la facoltà di assumere d’ufficio una nuova prova in seconda

istanza non dovendo in effetti servire - come detto - a

supplire alle negligenze delle parti, in concreto evidenti, nella conduzione

della fase istruttoria e nell’allegazione delle eccezioni e contestazioni. La

domanda di assunzione di quella prova va pertanto disattesa.

3.

Con

la prima censura d’appello l’attore ripropone la tesi secondo cui tra le parti

sarebbe a suo tempo venuto in essere un mandato di consulenza fiscale. Ritenuto

che dagli atti di causa non vi è prova (documentale o testimoniale) di un

intervento di AO 1 prima della costituzione di n__________ Sagl, né l’attore è ora

stato in grado di indicarne, è evidente che la questione riguarda tutt’al più AO

2.

La censura non può trovare accoglimento.

A questo

stadio della lite l’attore non contesta, a ragione, di essere gravato

dell’onere di provare l’esistenza di quel mandato. Ora, in questa sede egli non

mette innanzitutto in discussione né l’accertamento pretorile secondo cui

nessun teste avrebbe confermato l’esistenza di un tale contratto, né l’accertamento,

da lui però ritenuto non decisivo, secondo cui agli atti non vi sarebbero né un

contratto scritto né una fattura in tal senso, il tutto senza però avvedersi

che queste tre circostanze, pur non essendo di per sé determinanti,

costituiscono comunque un serio indizio a sfavore della sua tesi. Irricevibile,

siccome evocato per la prima volta solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC/TI), il fatto - comunque neppure comprovato - che alle convenute sarebbe

stato affidato l’identico mandato che era stato conferito prima al fiduciario C__________

e poi al fiduciario Ma__________ __________, l’unica circostanza che a suo dire

comproverebbe l’avvenuta conclusione di un tale contratto è il tenore dell’e-mail

dell’8 febbraio 2001 di cui al doc. 4, ritenuto invece dal Pretore insufficiente

allo scopo. A questo proposito il giudice di prime cure aveva evidenziato (sentenza

p. 5) che quel documento, inviato dall’attore all’avv. S__________ __________,

costituiva il resoconto di una discussione interlocutoria avvenuta tra loro nel

febbraio 2001 dove erano stati discussi ad ampio raggio parecchi aspetti

relativi alla futura iniziativa imprenditoriale dell’attore, tra i quali anche

alcuni addentellati di natura fiscale, aggiungendo però che quella mera

discussione introduttiva non significava di certo che si era perfezionato un

contratto di consulenza fiscale, tanto più che l’istruttoria era silente sugli

sviluppi successivi all’8 febbraio 2001 e sulle eventuali discussioni

intervenute o meno, l’unica cosa che si sapeva era l’avvenuta costituzione, il

6.

marzo 2001, di n__________ Sagl, in una forma giuridica per altro diversa da

quella auspicata nel doc. 4, e la consegna, il 12 marzo 2001, a M__________ __________ dell’incarto fiscale dell’attore. Nell’appello l’attore non si

confronta in alcun modo con l’assunto pretorile, spiegando in dettaglio perché

lo stesso sarebbe errato o non condivisibile, per cui la sua censura è finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI; Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Egli si limita più che altro a rimproverare al

primo giudice di aver travisato “compito e funzione del consulente, nonché il

chiaro messaggio contenuto nei mezzi di prova prodotti”, rilevando che “egli

aveva trasmesso le e-mail, nelle quali descriveva il quadro della propria

iniziativa imprenditoriale, proprio perché le convenute, affermate consulenti

aziendali e fiscali, individuassero eventuali problematiche da esso derivanti”

(appello p. 13). Sennonché, né da quel documento né da altre prove risulta che

il resoconto fosse stato inviato all’avv. S__________ __________ nella sua

funzione di consulente fiscale ed allo scopo di fargli evidenziare eventuali

problematiche o controindicazioni, e comunque l’attore neppure ha ritenuto di indicare

da quali suoi elementi o da quali altre risultanze probatorie si dovesse invece

evincere in buona fede il contrario. In definitiva, il giudizio con cui il

Pretore ha ritenuto che l’attore aveva fallito il proprio onere probatorio in

merito alla venuta in essere tra le parti del preteso contratto di consulenza

fiscale può essere confermato.

4.

Con

la seconda ed ultima censura d’appello l’attore ribadisce che le convenute

erano comunque tenute ad esaminare anche dopo il marzo 2001 se la decisione

dell’attore di lavorare a titolo dipendente per una neocostituta persona

giuridica fosse stata ancora corretta - ciò che a suo dire non era (più) il

caso -, AO 2 per ragioni extracontrattuali o sulla base della responsabilità

per culpa in contrahendo, AO 1 nell’ambito del mandato di tenuta della

contabilità di n__________ Sagl e di allestimento delle dichiarazioni fiscali personali

dell’attore da lei pacificamente assunto. La censura è infondata. La tesi

secondo cui AO 2 potrebbe essere resa responsabile nei suoi confronti per

ragioni extracontrattuali o per culpa in contrahendo va respinta già per

il fatto che l’attore non ha spiegato quali sarebbero le circostanze fattuali

alla base di questa sua eventuale responsabilità, mai evocate negli allegati

preliminari e per altro non evidenziate nemmeno in questa sede (appello p. 17);

tanto più che l’attore non ha provato in questa sede che quella società fosse

stata tenuta al corrente degli sviluppi della situazione. Quanto alla posizione

di AO 1, come giustamente rilevato dal Pretore, dal solo fatto che alla stessa

fosse stato affidato il mandato di tenuta della contabilità della neocostituita

società e di allestimento delle dichiarazioni fiscali dell’attore non si può in

buona fede concludere per l’esistenza di un suo obbligo di verificare d’ufficio

se la precedente decisione dell’attore di lavorare a titolo dipendente per quella

società era ancora giustificata. Il perito giudiziario ha in effetti affermato

che in presenza di un tale contratto “l’esame della questione “tassazione

intermedia” e della scelta della forma giuridica nella quale condurre

l’attività sarebbe potuto anche non entrare tra i compiti della fiduciaria”

(perizia p. 3), il che, a prescindere dalla contorta analisi dialettica delle

sue parole ora proposta dall’attore (appello p. 18 seg.), sta a significare che

tendenzialmente una tale attività non rientrava nei suoi compiti e non certo il

contrario. Del resto, diversamente dal mandato di consulenza fiscale, che

obbliga il mandatario a prestare consulenza fiscale al mandante (DTF 128 III 22

consid. 2; TF 7 febbraio 2002 4C.316/2001 consid. 2b/aa; cfr. pure Fellmann, Berner Kommentar, n. 423

segg. ad art. 398 CO) e con ciò a consigliargli anche la struttura giuridica in

futuro più consona dal punto di vista fiscale (cfr. TF 7 febbraio 2002 4C.316/2001 consid. 2b/aa; Fellmann, op. cit., n. 424

ad art. 398 CO), il mandato di allestimento delle dichiarazioni fiscali prevede

solo l’obbligo di allestire con scienza e coscienza tali dichiarazioni sulla

base delle circostanze di fatto già verificatesi in precedenza (in tal senso TF

28.

giugno 2006 4C.40/2006 consid. 2.2; II CCA 13 dicembre 2005 inc. n.

12.2004

, 22 aprile 1994 inc. n. 116/93); il fatto che il mandatario sia pure

stato incaricato della tenuta della contabilità, in concreto oltretutto non

quella personale dell’attore ma solo quella della sua società, non è tale da modificare

la situazione. Oltretutto il perito ha aggiunto che in un caso del genere il mandatario

avrebbe potuto essere reso responsabile solo se si fosse occupato anche dell’allestimento

dei giustificativi contabili e dei pagamenti della società (perizia p. 4),

mansioni che però non risulta siano state affidate a AO 1.

5.

Quanto

alla domanda di appello dell’attore di ordinare la restituzione della cauzione

processuale da lui asseritamente versata, la stessa, per altro priva di

motivazione e già per questo irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), è

incomprensibile, il Pretore non avendogli mai ordinato né la prestazione di una

cauzione, né la sua liberazione a favore della controparte.

6.

Ne

discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese

e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 185'721.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.

148.

CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 18 settembre 2009 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3’000.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

3’100.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alle

appellate complessivi fr. 5’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster