12.2009.176
Annullamento della decisione pretorile che non si attiene al giudizio di rinvio del tribunale d'appello
10 giugno 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2009.176
Data decisione, Autorità:
10.06.2010, IICCA
Titolo:
Annullamento della decisione pretorile che non si attiene al giudizio di rinvio del tribunale d'appello
APPELLO
ATTO ANNULLABILE
art. 143 CPC-TI
art. 326 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.176
Lugano
10 giugno
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2008.1180
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 19
settembre 2008 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
chiedente
la consegna all’attore della busta (contenente tutta la documentazione in
possesso del convenuto [regolamenti, corrispondenza,
documenti bancari, ecc.] riguardante tutte le
fondazioni di famiglia costituite dal fu __________ e/o di tutte le società di
cui quest’ultimo era avente diritto economico) prodotta dal convenuto al
Procuratore pubblico in esecuzione dell’ordine di sequestro 5 aprile 2004 (inc.
MP n. 2000.3795/GA/GA e inc. n. 2002.7203/GA/GA);
ed ora
sulla domanda cautelare dell’attore presentata contestualmente alla petizione,
avversata dal convenuto, che il Pretore con decreto 7 settembre 2009 ha accolto,
ammettendo l’immediato richiamo della busta litigiosa presso la Camera dei
ricorsi penali, riservato il giudizio di quest’ultima ex art. 27 CPP, con
l’indicazione che i documenti in questione sarebbero stati consegnati all’attore
soltanto dopo l’emanazione della sentenza di merito e soltanto in caso di
accoglimento della sua petizione;
appellante
il convenuto con atto di appello 21 settembre 2009, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la domanda cautelare,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attore con osservazioni 19 ottobre 2009 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
petizione 23 marzo 2001 (inc. n. OA.2001.214 qui richiamato) AO 1 ha chiesto che l’AP 1, il quale a suo dire risultava essere il mandatario in Svizzera del padre, il
fu __________, defunto il 16 giugno 1995 con ultimo domicilio a __________, rispettivamente
il mandatario di una fondazione di famiglia del__________ di cui questi era
stato il proprietario e/o l’avente diritto economico, fosse tenuto a rendergli
conto e ad informarlo utilmente in merito ad ogni elemento patrimoniale
suscettibile di appartenere all’asse ereditario del padre e/o di cui questi era
il proprietario e/o l’avente diritto economico, ed in particolare in merito al
nome, allo stato del patrimonio, alla gestione e ad ogni altro elemento
riguardante le fondazioni di famiglia e/o altre entità giuridiche terze
costituite da costui in favore dei suoi eredi legali e riservatari così come in
favore di ogni altro terzo;
che
con sentenza 16 maggio 2006 (inc. n. 12.2005.58) la seconda Camera civile del
Tribunale di appello ha annullato la sentenza 9 febbraio 2005 con cui il
Pretore aveva accolto la petizione e gli ha rinviato gli atti affinché
procedesse ai sensi dei considerandi;
che il 13 luglio 2009 il Pretore ha emanato una nuova sentenza,
con cui ha sostanzialmente accolto la petizione;
che
quella pronunzia è in seguito stata impugnata dal convenuto con appello 3
settembre 2009, il quale, previa assunzione di una prova non ammessa a suo
tempo dal giudice di prime cure, ha chiesto di riformarla nel senso della reiezione
della petizione;
che,
nel frattempo, con petizione 19 settembre 2008 l’attore ha nuovamente azionato
il convenuto chiedendone ora la condanna alla consegna di una busta (contenente
tutta la documentazione in suo possesso [regolamenti,
corrispondenza, documenti bancari, ecc.] riguardante
tutte le fondazioni di famiglia costituite dal fu __________ e/o di tutte le
società di cui quest’ultimo era avente diritto economico) che costui aveva a
suo tempo prodotto al Procuratore pubblico in esecuzione dell’ordine di
sequestro 5 aprile 2004 (inc. MP n. 2000.3795/GA/GA e inc. n. 2002.7203/GA/GA,
doc. E);
che,
contestualmente alla petizione, l’attore ha chiesto al Pretore l’adozione di
alcune misure supercautelari e cautelari, avversate dalla controparte, ed in
particolare di postulare immediatamente ex art. 27 CPP presso la Camera dei
ricorsi penali la consegna della busta litigiosa precisando all’autorità penale
che i documenti in questione sarebbero stati consegnati all’attore solo dopo
l’emanazione della sentenza nella presente procedura;
che
con decreto 7 settembre 2009 il Pretore, confermando il giudizio supercautelare
22 settembre 2008, ha accolto la domanda cautelare, ammettendo l’immediato
richiamo della busta litigiosa presso la Camera dei ricorsi penali, riservato
il giudizio di quest’ultima ex art. 27 CPP, con l’indicazione che i documenti
in questione sarebbero stati consegnati all’istante soltanto dopo l’emanazione
della sentenza di merito e soltanto in caso di accoglimento della sua petizione:
in estrema sintesi, il giudice di prime cure ha ritenuto adempiute le tre condizioni
per l’adozione della misura cautelare richiesta ed in particolare l’urgenza del
provvedimento, il notevole pregiudizio che sarebbe altrimenti stato patito dal
richiedente e la parvenza di buon diritto dell’azione di merito, aggiungendo infine
che l’obiezione del convenuto in merito alla carente capacità processuale
dell’attore poteva essere evasa già con il semplice rinvio alla sentenza 13
luglio 2009 della causa richiamata;
che
con l’appello 21 settembre 2009 che qui ci occupa, avversato dall’attore con
osservazioni 19 ottobre 2009, il convenuto chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la domanda cautelare: egli, oltre ad aver
contestato l’esistenza delle tre condizioni per l’adozione del provvedimento,
ribadisce il benfondato dell’eccezione di incapacità processuale dell’attore, rilevando
che sulla questione il Pretore non poteva semplicemente rinviare alla sentenza
del 13 luglio 2009, che nel frattempo era stata in effetti impugnata con
appello 3 settembre 2009 per il fatto che il giudice di prime cure non si era
attenuto alle istruzioni date a suo tempo dall’autorità di rinvio, aveva quindi
esperito d’ufficio un’istruttoria (oltretutto senza disporre della necessaria
competenza) per fugare ogni suo dubbio iniziale e infine aveva concluso sulla
base di prove inconsistenti che l’attore disponeva della necessaria capacità di
intendere e volere;
che con sentenza
di data odierna (inc. n. 12.2009.160) la scrivente Camera, in parziale
accoglimento dell’appello 3 settembre 2009, ha annullato la sentenza pretorile
13 luglio 2009, rilevando che il mancato ossequio da parte del Pretore delle vincolanti
indicazioni contenute nella sentenza d’appello del 16 maggio 2006 risultava
contrario alle norme di procedura (art. 101 e 143 CPC; Cocchi / Trezzini,
CPC-TI, m. 6 ad art. 326; I CCA 17 settembre 1997 inc. n. 11.1996.29);
l’incarto è dunque stato ritornato al Pretore affinché, con riferimento
all’eccezione di incapacità processuale dell’attore, procedesse come già
indicato nei considerandi della sentenza d’appello menzionata;
che alla
luce di tale decisione il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto senz’altro data
anche in questa procedura la capacità processuale dell’attore non può essere
confermato, l’annullamento della sentenza pretorile che il giudice di prime
cure aveva espressamente posto alla base del decreto qui oggetto di impugnativa
implicando piuttosto la necessità di annullare pure quest’ultimo, cui in
effetti viene a mancare il necessario fondamento fattuale e giuridico;
che
l’incarto viene dunque rinviato al Pretore affinché provveda ad istruire
l’eccezione, rispettivamente, nel caso in cui intenda nuovamente basarsi sul
solo esito della causa richiamata, affinché in quella procedura provveda a
seguire le istruzioni di cui ai considerandi della sentenza d’appello 16 maggio
2006;
che
in definitiva il decreto impugnato, in parziale accoglimento del gravame, deve
pertanto essere annullato ai sensi dei considerandi, senza che occorra
pronunciarsi sulle altre censure d’appello, riguardanti le condizioni materiali
per l’adozione dei provvedimenti cautelari;
che
l’esito della lite, tuttora incerto, giustifica di caricare la tassa di
giustizia e le spese alle parti in ragione di metà ciascuna e di compensare le
ripetibili di questa sede (art. 148 cpv. 2 CPC), ritenuto che, incontestabile
il carattere pecuniario dell’azione di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649;
II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130;
DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007, 9 giugno 2008
4A_20/2008), nel caso di specie si è tenuto conto di un valore litigioso
plurimilionario di circa US$ 15'000'000.- (cfr. doc. C);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
Fatti
I. L’appello 21 settembre 2009 dell’AP 1 è parzialmente accolto.
§ Il decreto 7 settembre 2009 è annullato e gli atti sono ritornati al
Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 2’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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