12.2009.18
Assistenza giudiziaria - indigenza
16 novembre 2009Italiano12 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.18
Data decisione, Autorità:
16.11.2009, IICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria - indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
Incarto n.
12.2009.18
Lugano
16 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.32
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza 22
febbraio 2007 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'987.70
oltre interessi, domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione
dell’istanza, chiedendo pure di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 29 dicembre 2008, con cui ha
accolto l’istanza per fr. 6'441.50 oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2005 e
respinto la domanda di assistenza giudiziaria del convenuto;
ricorrente
il convenuto con atto 14 gennaio 2009 con cui, previa concessione
dell’assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado, chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua domanda di
assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.
10'987.70 (recte: fr. 10'897.70) oltre interessi a titolo di risarcimento
dei danni causati all’appartamento dato in locazione a quest’ultimo;
che all’udienza
di discussione del 23 ottobre 2007 il convenuto si è opposto all’istanza ed ha
nel contempo chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
ritenuto che nel certificato comunale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria, da lui in seguito prodotto, ha tra l’altro indicato di disporre di
un reddito mensile di fr. 3'036.-, di spendere mensilmente fr. 900.- per la
pigione e di avere attestati carenza beni per circa fr. 4'000.- nonché altre
esecuzioni in corso per una cifra analoga;
che il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, da una parte ha accolto l’istanza per
fr. 6'441.50 oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2005, caricando le spese di
fr. 469.- e la tassa di giustizia di fr. 200.- all’istante per 2/5 e per 3/5 al
convenuto, tenuto pure a rifondere alla controparte fr. 200.- per ripetibili
ridotte, e dall’altra ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria del
convenuto;
che a sostegno
di quest’ultima decisione, il giudice di prime cure ha in particolare osservato
che dagli atti e dalle indicazioni fornite dal convenuto, invero limitate al
certificato comunale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, risultava un
suo reddito mensile di fr. 3'036.-, che, a fronte di un suo fabbisogno mensile di
fr. 2'400.- (minimo LEF fr. 1'100.-, locazione fr. 900.-, cassa malati fr.
300.- stimati, imposte fr. 100.- stimati), permetteva di concludere per
l’esistenza di un’eccedenza mensile di fr. 636.-, ciò che impediva di ritenerlo
indigente ai sensi della Lag, essendo pretendibile che egli avesse a far
fronte, foss’anche ratealmente, ai costi di patrocinio della procedura;
che con
il ricorso 14 gennaio 2009 che qui ci occupa il convenuto, previa concessione
dell’assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado, chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di
assistenza giudiziaria, ribadendo di aver reso perlomeno verosimile il suo
stato di insolvenza già con la documentazione agli atti rispettivamente con i
due atti di carenza beni per fr. 1'833.35 di recente data ora prodotti (nonché
con gli altri documenti attestanti ulteriori debiti di fr. 185.75, fr. 3'388.20
e fr. 5'460.75), tanto più alla luce degli importanti costi di patrocinio, di circa
fr. 7'000.-, ragionevolmente non alla sua portata, neppure con pagamenti
rateali e in tempi ragionevoli; con scritto 2 febbraio 2009 ha quindi versato
agli atti altri documenti a comprova della sua indigenza, e meglio un nuovo
attestato di carenza beni per fr. 3'429.95 (relativo al già menzionato debito
di fr. 3'388.20 di cui all’esecuzione n. __________) e le decisioni di
tassazione IC e IFD 2007, con i relativi calcoli dell’imponibile;
che
giusta l’art. 3 Lag le persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non sono in
grado di provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno loro e quello della famiglia
(DTF 128 I 232 consid. 2.5.1), hanno il diritto ad ottenere l’assistenza
giudiziaria;
che
l’esistenza di uno stato di indigenza non va evidentemente posta in astratto,
ma con riferimento alle particolarità del caso;
che
nel caso di specie, ritenuto che si è in presenza di due domande di assistenza
giudiziaria, una per la procedura di prima istanza e una per la sede
ricorsuale, occorre esaminare la situazione del richiedente al momento della
relativa richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 18 ad art. 3 Lag);
che,
prima di procedere in tal senso, va però evasa la censura con cui il convenuto
ritiene in questa sede che già il solo fatto che nei suoi confronti siano stati
emessi degli atti di carenza beni giustificherebbe di metterlo al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, quei documenti comprovando ufficialmente la sua
indigenza: egli non ha in effetti specificato se gli attestati di carenza beni
per circa fr. 4'000.-, da lui menzionati nel certificato comunale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria ma mai versati agli atti, fossero solo
di poco precedenti alla richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria
(TF 17 gennaio 2003 5P.426/2002 consid. 2.2), rispettivamente per quali ragioni
fossero stati emessi; quanto ai tre attestati di carenza beni prodotti in
questa sede, nemmeno questi provano di per sé l’esistenza di una situazione di
indigenza del convenuto, poiché il loro allestimento era dovuto non tanto al
fatto che i suoi unici redditi, quelli derivanti da un “sussidio AI per
problemi di salute di fr. 140.- giornalieri”, erano inferiori al suo minimo
vitale, quanto al fatto che gli stessi erano stati definiti - per altro contrariamente
alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 130 III 400 consid. 3.4; Brügger,
SchKG Gerichtspraxis 1946-2005, n. 293 ad art. 92 LEF; Kren Kostkiewicz,
SchKG-Kurzkommentar, n. 70 ad art. 92 LEF) - “impignorabili” ex art. 92 cpv. 1
n. 9a LEF (cfr. attestato di carenza beni nell’esecuzione n. __________);
che,
ciò premesso, nella causa a procedura speciale in materia di locazione qui in esame,
con un valore litigioso di fr. 10'897.70, gli oneri processuali per la sede
pretorile avrebbero potuto essere stimati - al momento della domanda di
assistenza giudiziaria - in circa fr. 700.- (tassa di giustizia fr. 200.- e
spese fr. 500.-) e l'onorario del patrocinatore del convenuto, tenuto conto
della complessità medio-alta della lite, in fr. 1'046.20 (fr. 10'897.70 x 12% x
80%, art. 9 e 15 vTOA) + IVA e spese, arrotondati a fr. 1'200.-;
che è
vero che con il gravame il convenuto non spiega per quale motivo il calcolo (in
parte stimato) con cui il primo giudice aveva concluso per un’eccedenza mensile
di fr. 636.- sarebbe errato e con ciò da modificare, sicché la sua eventuale censura
in tal senso dovrebbe essere dichiarata irricevibile già per carenza di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309; per l’applicazione della norma in caso di
ricorso in base alla Lag, cfr. II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.181, 26 febbraio
2008 inc. n. 12.2007.65; I CCA 14 febbraio 2007 inc. n. 11.2007.20);
che è
però altrettanto vero che ciò non è ancora sufficiente per confermare la decisione
di primo grado, dal certificato comunale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria, i cui dati sono stati ritenuti conformi alla realtà dall’autorità
comunale preposta, risultando in effetti che il convenuto aveva attestati di carenza
beni per circa fr. 4'000.- nonché altre esecuzioni in corso per una cifra analoga,
in sostanza debiti per circa fr. 8'000.-;
che stando
così le cose, ritenuto che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale
le spese processuali e d’avvocato devono essere prestate entro tempi
ragionevoli, ossia grosso modo con rateazioni su un anno se si tratta di processi
non particolarmente costosi, rispettivamente in due anni per gli altri (TF 3
settembre 2001 5P.218/2001 consid. 2b, 28 aprile 2004 5P.113/2004 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 9 ad art. 3 Lag), non si può ammettere che il
convenuto, con l’eccedenza mensile di fr. 636.-, annualmente pari a fr.
7'632.-, possa far fronte entro un anno ai suoi debiti per circa fr. 8'000.- e ai
sia pure limitati oneri derivanti dalla lite per circa fr. 1'900.- (fr. 700.- +
fr. 1'200.-);
che diversa
è invece la situazione per la domanda di assistenza giudiziaria per la sede
ricorsuale;
che
nella procedura ricorsuale, di principio gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag),
l’onorario dovuto al patrocinatore del convenuto avrebbe concretamente potuto
essere stimato in fr. 160.20 (valore litigioso: oneri giudiziari fr. 401.40 [3/5 di fr. 669.-] + onorario del suo avvocato fr. 1'200.- x 20% x 50%, art. 11 cpv. 1
e 2 del nuovo Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) + IVA e spese,
arrotondati a fr. 250.-;
che dalla
documentazione versata agli atti in questa sede, si evince che il convenuto
dispone ora di un reddito mensile di fr. 4’200.- (fr. 140.- giornalieri, cfr. i
tre attestati di carenza beni) e che il suo fabbisogno mensile è di fr. 2'410.-
(minimo LEF fr. 1'100.-, locazione fr. 900.-, cassa malati fr. 180.- [cfr. lettera 9 dicembre 2008 di __________],
imposte fr. 230.- [cfr. decisioni di tassazione IC e
IFD 21 gennaio 2009, tenuto conto un moltiplicatore d’imposta per il Comune di __________
del 70%]) con un’eccedenza mensile di fr. 1’790.-; egli
ha però dimostrato di avere debiti per fr. 10'909.80 (tre attestati di carenza
beni per fr. 5'263.30 e altri debiti vari per fr. 5'646.50), ritenuto che a
questi vanno però aggiunte le somme messe a suo carico con la sentenza
pretorile, ormai cresciuta in giudicato su quei dispositivi, ovvero fr.
6'441.50 oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2005 (per fr. 988.60) e le
ripetibili di fr. 200.-, non però i relativi oneri giudiziari di fr. 401.40 (3/5 di fr. 669.-) e l’onorario del suo avvocato di fr. 1'200.-, questi ultimi da
anticiparsi dallo Stato in accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria;
che in
tali circostanze, rammentato il principio giurisprudenziale secondo cui le
spese processuali e d’avvocato devono essere prestate entro un anno se si
tratta di processi non particolarmente costosi, ben si può in concreto
confermare la possibilità per il convenuto, nonostante i debiti risultanti
dalla sentenza pretorile di fr. 7'630.10 (capitale fr. 6'441.50, interessi fr. 988.60
e ripetibili fr. 200.-) e gli altri suoi debiti di fr. 10'909.80 (attestati di carenza
beni per fr. 5'263.30 e debiti vari per fr. 5'646.50), di far fronte entro un
anno, con l’eccedenza mensile di fr. 1'790.-, annualmente pari a fr. 21’480.-, ai
limitati oneri (non superiori a fr. 250.-) che gli sarebbero derivati dalla procedura
ricorsuale;
che il
ricorso può pertanto essere accolto, mentre che la domanda di concessione
dell’assistenza giudiziaria per la sede ricorsuale deve invece essere respinta;
che non
si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv.
2 Lag), né possono essere caricate ripetibili all’istante la quale, oltre a non
aver presentato osservazioni, nemmeno può essere considerata parte
nell’incidente processuale, che in effetti oppone il richiedente allo Stato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 10 ad art. 4 Lag e n. 324 ad art. 35 Lag; II CCA
26 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.65, 13 maggio 2008 inc. n. 12.2008.94, 9
ottobre 2008 inc. n. 10.2008.8, 31 marzo 2009 inc. n. 12.2008.135; I CCA 25
settembre 2007 inc. n. 11.2007.84): l’indennità ripetibile a favore del convenuto
va dunque posta a carico dell’ente pubblico (Cocchi/Trezzini, CPC-TI
App., m. 10 ad art. 4 Lag; I CCA 26 novembre 2008 inc. n. 11.2008.154; II CCA
31 marzo 2009 inc. n. 12.2008.135);
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
Fatti
I. Il ricorso 14 gennaio 2009 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 dicembre 2008 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
2. La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da AP 1 è accolta.
Considerandi
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura ricorsuale presentata da AP 1 è respinta.
III. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente
fr. 250.- per ripetibili.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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