12.2009.181
Mutuo o rapporto societario - interpretazione
22 novembre 2010Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.181
Data decisione, Autorità:
22.11.2010, IICCA
Titolo:
Mutuo o rapporto societario - interpretazione
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
MUTUO
SOCIETÀ SEMPLICE
art. 18 CO
art. 312 CO
art. 530 CO
Incarto n.
12.2009.181
Lugano
22 novembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Cereghetti (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.122
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord promossa con petizione 3
ottobre 2005 (azione di disconoscimento di debito) da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
chiedente
il disconoscimento del debito di fr. 230'000.-, oltre interessi al 5% dal 26
giugno 2001, vantato da Alberto Calderari nei confronti dell’ing. AP 1 nei
confronti di AO 1, con protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dal convenuto, che ha chiesto l’accertamento dell’esistenza del
debito e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e
sulla quale il Pretore ha statuito con giudizio del 3 settembre 2009 mediante
il quale ha respinto la petizione e accertato l’esistenza del suddetto debito
respingendo in via definitiva l’opposizione;
appellante
l’attore che, con atto del 25 settembre 2009, chiede la riforma della sentenza
di primo grado nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
il convenuto, con osservazioni del 9 novembre 2009, postula la reiezione del
gravame;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. Il
21 marzo 1995 l’ing. AP 1, in qualità di “richiedente”, e l’arch. AO 1, in qualità di “investitore”, hanno sottoscritto su carta intestata del richiedente un contratto
(doc. D) denominato “Contratto di investimento” che prevedeva tra l’altro che: “Il richiedente dichiara di aver ricevuto in contanti la somma di
Frs. 230'000 (duecento trentamila) quale coinvestimento destinato a favore
delle ditte: ‘A__________, precious metals, D__________ di M__________ e ‘S__________,
E__________’ di __________ per operazioni di compravendita di metalli preziosi.
Il richiedente rimane l’unico responsabile dell’investimento. La somma verrà
restituita al più tardi entro il 30.06.95. È esplicito che il guadagno dipende
dall’andamento delle operazioni. La previsione consiste nell’utilizzo attivo
del capitale con un guadagno equivalente a 2% del capitale investito per ogni
passaggio, seguito dalla restituzione del capitale e da un guadagno equivalente
a 1% del capitale investito per i seguenti passaggi fino a raggiungimento del
numero massimo previsto di cinquanta passaggi. Se le operazioni dovessero
cessare anticipatamente, il richiedente garantisce la restituzione tempestiva
del capitale investito senza ulteriori impegni. I pagamenti dei guadagni sono
previsti mensili.”
Non
risulta che all’arch. AO 1 sia mai stato restituito alcunché.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ del 4 aprile 2005 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio l’arch. AO 1 ha escusso l’ing. AP 1 per l’importo di
fr. 230'000.- oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2001, indicando quale titolo
di credito “Contratto di mutuo di data 21.03.1995”. A tale precetto, il
debitore ha interposto opposizione, che, su istanza dell’arch. AO 1, è stata
rigettata in via provvisoria con sentenza 8 settembre 2005 della Pretura di
Mendrisio-Nord.
C. Con petizione 3 ottobre 2005, l’ing. AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito nei confronti dell’arch. AO 1. In estrema sintesi, l’attore ha sostenuto l’esistenza di due contratti distinti: uno denominato
“contratto di investimento”, stipulato tra attore e convenuto, e l’altro, che
sarebbe il contratto di mutuo vero e proprio, concluso tra l’arch. AO 1 e i
signori D__________ (figlio dell’attore) e S__________, per i quali egli
avrebbe agito solo in veste di rappresentante, essendo per contro estraneo alle
operazioni di compravendita di metalli preziosi che il mutuo avrebbe reso
possibili. A suo dire, egli si sarebbe impegnato unicamente su due fronti: da
un lato a garantire che l’investimento venisse effettivamente impiegato per gli
scopi prestabiliti e, d’altro lato, a restituire il mutuo nell’eventualità in
cui l’operazione si fosse conclusa anticipatamente, circostanza questa non realizzatasi.
Pertanto, l’arch. AO 1 non potrebbe vantare alcuna pretesa verso l’attore. Il
convenuto si è opposto all’accoglimento dell’azione, contestando in sostanza
l’esistenza di due tipi di contratto e sostenendo che mediante il “Contratto di
investimento” l’attore, quale unico ed esclusivo mutuatario, avrebbe ricevuto
l’importo di fr. 230'000.- a titolo di mutuo con l’obbligo di restituirlo al
più tardi entro il 30 giugno 1995. La remunerazione del capitale dipendeva
invece dalle operazioni di investimento effettuate dal richiedente.
D. Statuendo
il 3 settembre 2009, il Pretore ha integralmente respinto la petizione,
accertando l’esistenza del debito dell’importo di fr. 230'000.- oltre interessi
al 5% dal 26 giugno 2001 dell’ing. AP 1 nei confronti dell’arch. AO 1 e
respingendo in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio. Per il Pretore,
alla luce di tutte le circostanze, indipendentemente dalla sua denominazione, il
contratto non può che essere interpretato come un contratto di mutuo; il
convenuto ha pertanto diritto a tale titolo alla restituzione da parte
dell’attore dell’importo mutuato, oltre interessi di mora.
E. Con
atto del 25 settembre 2009 l’attore si è aggravato in appello contro il
predetto giudizio chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione,
il Pretore avendo a torto qualificato i rapporti giuridici tra le parti come un
contratto di mutuo. Con osservazioni 9 novembre 2009 la parte appellata ha
postulato la reiezione del gravame. Delle rispettive argomentazioni si dirà,
per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
e considerato
Considerandi
1.
Nel caso in esame la materia del contendere è incentrata sulla
qualificazione del contratto in essere tra le parti. Il Pretore, premesso che
nonostante l’inversione del ruolo processuale delle parti nell’azione di
disconoscimento di debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF l’onere probatorio
rimane invariato, e che quindi incombeva al creditore convenuto provare la
conclusione del discusso contratto di mutuo, ha ritenuto che siccome
l’istruttoria non ha permesso di accertare quale fosse la reale volontà delle
parti al momento della conclusione dell’accordo occorreva determinare la loro
presunta volontà interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio
dell’affidamento (interpretazione oggettiva), in altre parole secondo il senso
che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle
dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta (DTF 123 III 35).
Analizzando i termini e la struttura dell’accordo, peraltro proposto dall’attore,
ha concluso che nel testo dell’accordo non figurano elementi atti a desumere
che il convenuto abbia inteso partecipare a un’operazione di investimento o
concludere un contratto con D__________ e S__________; il contratto non può che
essere interpretato come un contratto di mutuo per un importo di fr. 230'000.-
che l’attore si è impegnato a restituire entro il 30 giugno 1995, maggiorato dell’eventuale
guadagno sulle operazioni di compravendita di metalli preziosi eseguite dagli
investitori D__________ e S__________.
2.
L’appellante
rimprovera al Pretore di essere giunto a tale conclusione in maniera troppo
affrettata, motivando la propria decisione in maniera insufficiente ed errando
manifestamente sia nella valutazione delle prove, sia nella qualificazione
giuridica e nella sussunzione delle relative conseguenze. Lamenta segnatamente
il fatto che il primo giudice avrebbe incentrato tutto il ragionamento sul
“contratto di investimento” senza prendere in considerazione le altre prove
agli atti ed in particolare la testimonianza del teste A__________, che avrebbe
invece dovuto condurre ad un’altra qualificazione giuridica del contratto (in
sostanza, un contratto innominato sui generis con elementi del contratto
di società che legava il convenuto ai soli promotori del progetto africano
esonerando invece l’appellante da qualsiasi obbligo di restituzione). A torto
poi il Pretore avrebbe escluso, senza motivazione alcuna, le argomentazioni
giuridiche dell’attore secondo cui egli avrebbe agito unicamente come “veicolo”
per far pervenire la somma agli investitori D__________ e S__________ e
rappresentante di questi ultimi, intervenendo semmai solo come garante
dell’utilizzo corretto del denaro investito e della restituzione del capitale
in caso di cessazione anticipata dell’operazione in Africa.
3.
Innanzitutto,
in riferimento alla censura di carente motivazione della sentenza, giova rilevare
che il giudice, per conformarsi alle esigenze minime di motivazione della
sentenza imposte, pena la nullità (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 ad art. 285), dall’art. 29 cpv. 2 Cost., non è tenuto a prendere
posizione su ogni argomento di fatto o di diritto indicato dalle parti, ma può
limitarsi a pronunciarsi sui punti rilevanti ai fini della decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 e 26 e n.
778.
ad art. 285), ritenuto che, per quanto concerne i motivi di diritto, è
sufficiente che indichi sommariamente le ragioni della sua decisione,
riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art.
285). Nel caso concreto, il Pretore, pur esponendo le proprie argomentazioni in
maniera sintetica, ha soddisfatto le esigenze di motivazione poste dalla
giurisprudenza, spiegando in modo chiaro le ragioni che lo hanno indotto a
respingere la petizione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 2 e 26 ad art. 285), tant’è che l’attore è stato in grado di
impugnarla con cognizione di causa (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 17 e 26 ad art. 285). Il rimprovero di carente motivazione deve
quindi essere respinto.
4.
L’appellante
censura poi, come detto, la qualifica giuridica attribuita dal Pretore al
contratto in questione.
4.1
Il
mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario
la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a
restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312
CO). In generale l’attore che chiede la condanna del convenuto all’adempimento
di obbligazioni contrattuali è tenuto a dimostrare l’esistenza di validi
contratti dai quali si possano evincere gli obblighi del debitore (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, 2000, N. 35
all’art. 183). Il mutuo è un contratto consensuale. L’obbligazione di
restituire del mutuatario è un elemento essenziale del contratto. Essa risulta
non tanto dal versamento operato dal mutuante, quanto dalla promessa di
restituire dedotta dal contratto di mutuo. La consegna di denaro da parte del
mutuante non è che una condizione dell’obbligo di restituire. Colui che chiede
la restituzione di una somma mutuata deve recare la prova non solo del
versamento dei fondi ma, in primo luogo, dell’esistenza di un contratto di
mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo di restituire che ne deriva (DTF 83 II
210.
consid. 2 con rinvii; Cocchi-Trezzini,
op. cit., nota 660 e 31 all’art. 183; Schärrer/Maurenbrecher,
Basler Kommentar OR-I, 4a ed. N. 34 all’art. 318 e N. 11 all’art.
312). La consegna del denaro può, secondo le circostanze, costituire un indizio
sufficiente per ammettere l’esistenza di un contratto di mutuo, con il relativo
obbligo di restituire. Non ci si trova nondimeno in presenza di una presunzione
di diritto che ha per effetto di capovolgere l’onere probatorio, ma di
circostanze che il Giudice può tenere in considerazione nel quadro
dell’apprezzamento delle prove (II CCA 29 ottobre 2004 inc 12.2003.147 consid.
6; 22 agosto 2003 inc. 12.2002.174, consid. 1).
4.2
Secondo
l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il
contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti, ove
necessario empiricamente, sulla base di indizi; il giudice deve quindi fare
ricorso in primo luogo ad un’interpretazione soggettiva. Ove non sia possibile
determinare tale volontà reale, o se il giudice constata che un contraente non
ha compreso la reale volontà manifestata dall’altro, le disposizioni
contrattuali vanno interpretate secondo il senso che, secondo il principio
dell’affidamento, ciascuna parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire
alle dichiarazioni di volontà dell’altra; in tale contesto, il giudice deve
basarsi sul tenore letterale del contratto e tenere in considerazione le
circostanze relative alla sua conclusione (per tanti, DTF 131 III 280, consid.
3.1
, con rif.). Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il
tenore di un testo, ancorché chiaro, non è necessariamente determinante,
l’interpretazione puramente letterale essendo vietata dall’art. 18 cpv. 1 CO (DTF
127.
III 444, consid. 1 b, precisazione della giurisprudenza). Infatti, anche se
il tenore letterale di una clausola contrattuale può sembrare chiaro a prima
vista, è possibile che esso, tenuto conto dell’insieme del contratto, dello
scopo perseguito dai contraenti o di altre circostanze, non rifletta
esattamente il senso dell’accordo stipulato; pertanto, la presenza di un testo
chiaro non esclude a priori il ricorso ad altri mezzi di interpretazione (DTF
130.
III 417, consid. 3.2.).
5.
Nel
concreto caso, secondo il primo giudice l’istruttoria non ha permesso di
accertare la reale concordanza della volontà delle parti al momento
dell’accordo. Occorre quindi interpretare le dichiarazioni e i comportamenti
delle parti contraenti secondo il principio dell’affidamento, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze, rammentando in tale contesto che il suddetto
principio permette di attribuire ad una parte contraente il senso oggettivo
della sua dichiarazione anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà
(DTF 129 III 118, consid. 2.5.).
5.1
È
innanzitutto incontestato che il “contratto di investimento” (doc. D) è stato
redatto dall’attore, su sua carta intestata; di tale circostanza dovrà essere
tenuto conto poiché, alla luce anche dell’ambiguità di molti termini in esso
contenuti, qualora permanesse un dubbio nell’interpretazione la scelta andrà
nella direzione sfavorevole a chi l'ha redatto (secondo il principio "in
dubio contra stipulatorem", DTF 133 III 61 consid. 2.2.2.3) ossia, in concreto,
nel privilegiare la comprensione del convenuto.
5.2
Al
punto 03. (Condizioni generali) del contratto l’appellante, qualificato come “richiedente”,
riconosce di aver ricevuto in contanti la somma di fr. 230'000.- dal convenuto,
designato come “investitore”. Poco più in là, il contratto specifica che
“la somma verrà restituita al più tardi entro il 30.06.95”. Esso
contiene quindi, oltre alla prova della consegna del denaro (peraltro mai
contestata), l’esplicita promessa di restituzione integrale della somma,
elemento caratteristico del contratto di mutuo, alla quale fa seguito un
paragrafo relativo ad un eventuale guadagno (che, in sostanza, “dipende
dall’andamento delle operazioni”). Vero è che la promessa di restituzione è
espressa in forma impersonale (aspetto sul quale si ritornerà in seguito), ma a
questo stadio appare già evidente che si tratta di un tipico contratto di mutuo
parziario (o partecipativo), che si differenzia dal mutuo classico per la
presenza di un elemento aleatorio, nel senso che la remunerazione del mutuante
dipende dal successo di un’operazione determinata dal mutuatario e nel quale il
mutuante, per essere in grado di verificare l’esattezza del calcolo della sua
remunerazione, beneficia di un certo potere di sorveglianza sull’attività del
mutuatario, senza tuttavia diventarne socio, non volendo prendere parte né alla
gestione né alle responsabilità dell’operazione (DTF 99 II 303). Tale elemento
partecipativo è peraltro suscettibile di giustificare l’impiego nel contratto
di termini quali “investitore” e “investimento” (termine che indica appunto l’
“impiego di denaro in attività produttive, titoli e sim., allo scopo di
ottenere o accrescere un utile o un reddito”, cfr. N. Zingarelli, Vocabolario della lingua
italiana), senza però che questo implichi – come invece ha sostenuto a torto
l’appellante (appello, pag. 13) – la conclusione di un contratto di società
semplice (che avrebbe appunto comportato anche una partecipazione alle
perdite), per il quale è determinante la presenza di un vero e proprio animus
societatis tra le parti (Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 3011 e 7476) che nel caso concreto
non è stato assolutamente comprovato.
5.3
Resta
ora da chiarire se l’appellato poteva e doveva comprendere che il richiedente
stesse agendo in qualità di semplice rappresentante dei promotori del progetto
africano, unici destinatari dell’importo, e tutt’al più garante (sulla base di una
fideiussione – di cui l’attore ammette non esservi stati i presupposti formali
legali – o di una garanzia accessoria) della restituzione in caso di cessazione
anticipata delle operazioni o se, come ha stabilito la sentenza pretorile, il
convenuto poteva legittimamente ritenersi vincolato esclusivamente all’attore,
dal quale si aspettava la restituzione integrale dell’importo prestato (“[Nel
doc. D] a me interessava solo leggere che __________ doveva darmi dei soldi,
come risulta sul documento, per il resto il testo non mi interessava granché.
Io non avevo nessuna intenzione di fare un investimento. Per me erano le due
ditte (…) che investivano, non certo io. Io mi fidavo delle parole, avevo
fiducia nell’ing. __________ e non badavo tanto al testo. Il mio concetto era
che la somma di fr. 230'000.- mi dovesse essere restituita. Per me era un prestito.”,
verbale di interrogatorio formale del 2 aprile 2009, ad 6.). A ragione, il Pretore ha stabilito che né le tavole processuali né
l’interpretazione oggettiva del contratto consentono di avallare la tesi
dell’appellante che, peraltro, si è limitato ad affermare genericamente che “il
contratto di investimento (doc. D) era esplicito quanto alla [sua]
posizione di rappresentante” (appello pag. 11). In effetti, da un lato S__________
ha dichiarato di aver intrapreso l’operazione con A__________ (nella forma di
una “Joint Ventures auf Fifty-Fifty Basis”, verbale di audizione 26
gennaio 2007, ad 3.), che il 20 marzo 1995 la famiglia dell’attore ha versato
fr. 220'000.- sul suo conto (verbale di audizione 26 gennaio 2007, ad 7, 9, 10)
e di non conoscere personalmente il convenuto, ma di aver semplicemente saputo
dall’attore che questi aveva ricevuto dei soldi da un architetto (verbale di
audizione 26 gennaio 2007, ad 13.). D’altro lato, non può essere ritenuta
decisiva per svincolare l’appellante dall’obbligo di rispondere della
restituzione della somma l’indicazione nel contratto che l’importo è stato
versato “quale coinvestimento destinato a favore delle ditte A__________ (…)
e S__________ (…) per operazioni di compravendita di metalli preziosi.”.
Questa espressione deve e può oggettivamente essere intesa come la semplice
indicazione (peraltro comprensibile, trattandosi di mutuo parziario) della
destinazione dell’importo mutuato all’appellante, il termine “coinvestimento”
potendo tutt’al più essere interpretato come la circostanza che tale somma
sarebbe stata impiegata – assieme ad altri importi (il teste A__________ ha in
effetti spiegato che l’importo necessario per finanziare l’intera operazione
ammontava a 2'000'000 di dollari, cfr. verbale di audizione, traduzione
italiana, pag. 5) – per le operazioni in questione, ma non può, in questo
contesto, secondo il principio dell’affidamento, indurre alla conclusione che il
convenuto volesse investire in prima persona nell’operazione e che l’attore
agisse come semplice rappresentante senza esservi coinvolto. Ciò alla luce
anche della precisazione secondo cui “Il richiedente rimane l’unico
responsabile dell’investimento”, che poteva ragionevolmente indurre il
convenuto (come pure qualsiasi altro contraente in buona fede) a pensare di non
aver assunto alcun rischio legato alle operazioni per le quali ha prestato la
somma ed a confermarlo nella sua convinzione di vedersi restituire l’importo
dal richiedente nei tre mesi successivi. Tale conferma è rafforzata dal fatto
che appresso a questa frase figura l’esplicita promessa di restituzione che,
ancorché espressa in forma impersonale, nel suo contesto e alla luce di tutte
le circostanze, non può che essere interpretata nel senso che era il
richiedente stesso ad assumersi l’obbligo di restituire.
5.4
Del
tutto irrilevanti sono infine le ulteriori circostanze sollevate
dall’appellante a sostegno della sua tesi, in relazione alla testimonianza del
signor A__________, che secondo lui non sarebbe stata debitamente considerata
dal Pretore, nonché al fatto che, dopo il 1995, il convenuto avrebbe effettuato
altri investimenti in Ghana (appello, pag. 12 seg.). In particolare, le
affermazioni del teste A__________, invero piuttosto confuse e talvolta
contraddittorie, non avrebbero potuto condurre a una diversa interpretazione
del contratto, né possono provare che tra gli investimenti effettuati
direttamente dall’appellato in Ghana nel 1996 ed il doc. D vi sia una
qualsivoglia relazione. Basti rilevare, in particolare, che il teste in
questione parla solo la lingua locale e l’inglese, sicché non ha potuto
comprendere il tenore delle discussioni intercorse in sua presenza tra l’attore
e il convenuto, ignaro della lingua inglese, e ha avuto informazioni solo per
il tramite dell’attore, di cui si fidava (traduzione in italiano, pag. 31). La
valenza di tale deposizione è dunque pressoché nulla.
6.
Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore litigioso di fr. 230'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti,
per la tassa di giustizia e le spese, gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento
sulle ripetibili,
pronuncia:
1. L’appello 25 settembre 2009 è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3'000.-
b) spese fr.
100.-
totale fr.
3'100.-
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster