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Decisione

12.2009.181

Mutuo o rapporto societario - interpretazione

22 novembre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

21 marzo 1995 l’ing. AP 1, in qualità di “richiedente”, e l’arch. AO 1, in qualità di “investitore”, hanno sottoscritto su carta intestata del richiedente un contratto

(doc. D) denominato “Contratto di investimento” che prevedeva tra l’altro che: “Il richiedente dichiara di aver ricevuto in contanti la somma di

Frs. 230'000 (duecento trentamila) quale coinvestimento destinato a favore

delle ditte: ‘A__________, precious metals, D__________ di M__________ e ‘S__________,

E__________’ di __________ per operazioni di compravendita di metalli preziosi.

Il richiedente rimane l’unico responsabile dell’investimento. La somma verrà

restituita al più tardi entro il 30.06.95. È esplicito che il guadagno dipende

dall’andamento delle operazioni. La previsione consiste nell’utilizzo attivo

del capitale con un guadagno equivalente a 2% del capitale investito per ogni

passaggio, seguito dalla restituzione del capitale e da un guadagno equivalente

a 1% del capitale investito per i seguenti passaggi fino a raggiungimento del

numero massimo previsto di cinquanta passaggi. Se le operazioni dovessero

cessare anticipatamente, il richiedente garantisce la restituzione tempestiva

del capitale investito senza ulteriori impegni. I pagamenti dei guadagni sono

previsti mensili.”

Non

risulta che all’arch. AO 1 sia mai stato restituito alcunché.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ del 4 aprile 2005 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio l’arch. AO 1 ha escusso l’ing. AP 1 per l’importo di

fr. 230'000.- oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2001, indicando quale titolo

di credito “Contratto di mutuo di data 21.03.1995”. A tale precetto, il

debitore ha interposto opposizione, che, su istanza dell’arch. AO 1, è stata

rigettata in via provvisoria con sentenza 8 settembre 2005 della Pretura di

Mendrisio-Nord.

C. Con petizione 3 ottobre 2005, l’ing. AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito nei confronti dell’arch. AO 1. In estrema sintesi, l’attore ha sostenuto l’esistenza di due contratti distinti: uno denominato

“contratto di investimento”, stipulato tra attore e convenuto, e l’altro, che

sarebbe il contratto di mutuo vero e proprio, concluso tra l’arch. AO 1 e i

signori D__________ (figlio dell’attore) e S__________, per i quali egli

avrebbe agito solo in veste di rappresentante, essendo per contro estraneo alle

operazioni di compravendita di metalli preziosi che il mutuo avrebbe reso

possibili. A suo dire, egli si sarebbe impegnato unicamente su due fronti: da

un lato a garantire che l’investimento venisse effettivamente impiegato per gli

scopi prestabiliti e, d’altro lato, a restituire il mutuo nell’eventualità in

cui l’operazione si fosse conclusa anticipatamente, circostanza questa non realizzatasi.

Pertanto, l’arch. AO 1 non potrebbe vantare alcuna pretesa verso l’attore. Il

convenuto si è opposto all’accoglimento dell’azione, contestando in sostanza

l’esistenza di due tipi di contratto e sostenendo che mediante il “Contratto di

investimento” l’attore, quale unico ed esclusivo mutuatario, avrebbe ricevuto

l’importo di fr. 230'000.- a titolo di mutuo con l’obbligo di restituirlo al

più tardi entro il 30 giugno 1995. La remunerazione del capitale dipendeva

invece dalle operazioni di investimento effettuate dal richiedente.

D. Statuendo

il 3 settembre 2009, il Pretore ha integralmente respinto la petizione,

accertando l’esistenza del debito dell’importo di fr. 230'000.- oltre interessi

al 5% dal 26 giugno 2001 dell’ing. AP 1 nei confronti dell’arch. AO 1 e

respingendo in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.

__________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio. Per il Pretore,

alla luce di tutte le circostanze, indipendentemente dalla sua denominazione, il

contratto non può che essere interpretato come un contratto di mutuo; il

convenuto ha pertanto diritto a tale titolo alla restituzione da parte

dell’attore dell’importo mutuato, oltre interessi di mora.

E. Con

atto del 25 settembre 2009 l’attore si è aggravato in appello contro il

predetto giudizio chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione,

il Pretore avendo a torto qualificato i rapporti giuridici tra le parti come un

contratto di mutuo. Con osservazioni 9 novembre 2009 la parte appellata ha

postulato la reiezione del gravame. Delle rispettive argomentazioni si dirà,

per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

e considerato

Considerandi

1.

Nel caso in esame la materia del contendere è incentrata sulla

qualificazione del contratto in essere tra le parti. Il Pretore, premesso che

nonostante l’inversione del ruolo processuale delle parti nell’azione di

disconoscimento di debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF l’onere probatorio

rimane invariato, e che quindi incombeva al creditore convenuto provare la

conclusione del discusso contratto di mutuo, ha ritenuto che siccome

l’istruttoria non ha permesso di accertare quale fosse la reale volontà delle

parti al momento della conclusione dell’accordo occorreva determinare la loro

presunta volontà interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio

dell’affidamento (interpretazione oggettiva), in altre parole secondo il senso

che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle

dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta (DTF 123 III 35).

Analizzando i termini e la struttura dell’accordo, peraltro proposto dall’attore,

ha concluso che nel testo dell’accordo non figurano elementi atti a desumere

che il convenuto abbia inteso partecipare a un’operazione di investimento o

concludere un contratto con D__________ e S__________; il contratto non può che

essere interpretato come un contratto di mutuo per un importo di fr. 230'000.-

che l’attore si è impegnato a restituire entro il 30 giugno 1995, maggiorato dell’eventuale

guadagno sulle operazioni di compravendita di metalli preziosi eseguite dagli

investitori D__________ e S__________.

2.

L’appellante

rimprovera al Pretore di essere giunto a tale conclusione in maniera troppo

affrettata, motivando la propria decisione in maniera insufficiente ed errando

manifestamente sia nella valutazione delle prove, sia nella qualificazione

giuridica e nella sussunzione delle relative conseguenze. Lamenta segnatamente

il fatto che il primo giudice avrebbe incentrato tutto il ragionamento sul

“contratto di investimento” senza prendere in considerazione le altre prove

agli atti ed in particolare la testimonianza del teste A__________, che avrebbe

invece dovuto condurre ad un’altra qualificazione giuridica del contratto (in

sostanza, un contratto innominato sui generis con elementi del contratto

di società che legava il convenuto ai soli promotori del progetto africano

esonerando invece l’appellante da qualsiasi obbligo di restituzione). A torto

poi il Pretore avrebbe escluso, senza motivazione alcuna, le argomentazioni

giuridiche dell’attore secondo cui egli avrebbe agito unicamente come “veicolo”

per far pervenire la somma agli investitori D__________ e S__________ e

rappresentante di questi ultimi, intervenendo semmai solo come garante

dell’utilizzo corretto del denaro investito e della restituzione del capitale

in caso di cessazione anticipata dell’operazione in Africa.

3.

Innanzitutto,

in riferimento alla censura di carente motivazione della sentenza, giova rilevare

che il giudice, per conformarsi alle esigenze minime di motivazione della

sentenza imposte, pena la nullità (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 1 ad art. 285), dall’art. 29 cpv. 2 Cost., non è tenuto a prendere

posizione su ogni argomento di fatto o di diritto indicato dalle parti, ma può

limitarsi a pronunciarsi sui punti rilevanti ai fini della decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 e 26 e n.

778.

ad art. 285), ritenuto che, per quanto concerne i motivi di diritto, è

sufficiente che indichi sommariamente le ragioni della sua decisione,

riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art.

285). Nel caso concreto, il Pretore, pur esponendo le proprie argomentazioni in

maniera sintetica, ha soddisfatto le esigenze di motivazione poste dalla

giurisprudenza, spiegando in modo chiaro le ragioni che lo hanno indotto a

respingere la petizione (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 2 e 26 ad art. 285), tant’è che l’attore è stato in grado di

impugnarla con cognizione di causa (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 17 e 26 ad art. 285). Il rimprovero di carente motivazione deve

quindi essere respinto.

4.

L’appellante

censura poi, come detto, la qualifica giuridica attribuita dal Pretore al

contratto in questione.

4.1

Il

mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario

la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a

restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312

CO). In generale l’attore che chiede la condanna del convenuto all’adempimento

di obbligazioni contrattuali è tenuto a dimostrare l’esistenza di validi

contratti dai quali si possano evincere gli obblighi del debitore (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, 2000, N. 35

all’art. 183). Il mutuo è un contratto consensuale. L’obbligazione di

restituire del mutuatario è un elemento essenziale del contratto. Essa risulta

non tanto dal versamento operato dal mutuante, quanto dalla promessa di

restituire dedotta dal contratto di mutuo. La consegna di denaro da parte del

mutuante non è che una condizione dell’obbligo di restituire. Colui che chiede

la restituzione di una somma mutuata deve recare la prova non solo del

versamento dei fondi ma, in primo luogo, dell’esistenza di un contratto di

mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo di restituire che ne deriva (DTF 83 II

210.

consid. 2 con rinvii; Cocchi-Trezzini,

op. cit., nota 660 e 31 all’art. 183; Schärrer/Maurenbrecher,

Basler Kommentar OR-I, 4a ed. N. 34 all’art. 318 e N. 11 all’art.

312). La consegna del denaro può, secondo le circostanze, costituire un indizio

sufficiente per ammettere l’esistenza di un contratto di mutuo, con il relativo

obbligo di restituire. Non ci si trova nondimeno in presenza di una presunzione

di diritto che ha per effetto di capovolgere l’onere probatorio, ma di

circostanze che il Giudice può tenere in considerazione nel quadro

dell’apprezzamento delle prove (II CCA 29 ottobre 2004 inc 12.2003.147 consid.

6; 22 agosto 2003 inc. 12.2002.174, consid. 1).

4.2

Secondo

l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il

contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti, ove

necessario empiricamente, sulla base di indizi; il giudice deve quindi fare

ricorso in primo luogo ad un’interpretazione soggettiva. Ove non sia possibile

determinare tale volontà reale, o se il giudice constata che un contraente non

ha compreso la reale volontà manifestata dall’altro, le disposizioni

contrattuali vanno interpretate secondo il senso che, secondo il principio

dell’affidamento, ciascuna parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire

alle dichiarazioni di volontà dell’altra; in tale contesto, il giudice deve

basarsi sul tenore letterale del contratto e tenere in considerazione le

circostanze relative alla sua conclusione (per tanti, DTF 131 III 280, consid.

3.1

, con rif.). Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il

tenore di un testo, ancorché chiaro, non è necessariamente determinante,

l’interpretazione puramente letterale essendo vietata dall’art. 18 cpv. 1 CO (DTF

127.

III 444, consid. 1 b, precisazione della giurisprudenza). Infatti, anche se

il tenore letterale di una clausola contrattuale può sembrare chiaro a prima

vista, è possibile che esso, tenuto conto dell’insieme del contratto, dello

scopo perseguito dai contraenti o di altre circostanze, non rifletta

esattamente il senso dell’accordo stipulato; pertanto, la presenza di un testo

chiaro non esclude a priori il ricorso ad altri mezzi di interpretazione (DTF

130.

III 417, consid. 3.2.).

5.

Nel

concreto caso, secondo il primo giudice l’istruttoria non ha permesso di

accertare la reale concordanza della volontà delle parti al momento

dell’accordo. Occorre quindi interpretare le dichiarazioni e i comportamenti

delle parti contraenti secondo il principio dell’affidamento, tenuto conto

dell’insieme delle circostanze, rammentando in tale contesto che il suddetto

principio permette di attribuire ad una parte contraente il senso oggettivo

della sua dichiarazione anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà

(DTF 129 III 118, consid. 2.5.).

5.1

È

innanzitutto incontestato che il “contratto di investimento” (doc. D) è stato

redatto dall’attore, su sua carta intestata; di tale circostanza dovrà essere

tenuto conto poiché, alla luce anche dell’ambiguità di molti termini in esso

contenuti, qualora permanesse un dubbio nell’interpretazione la scelta andrà

nella direzione sfavorevole a chi l'ha redatto (secondo il principio "in

dubio contra stipulatorem", DTF 133 III 61 consid. 2.2.2.3) ossia, in concreto,

nel privilegiare la comprensione del convenuto.

5.2

Al

punto 03. (Condizioni generali) del contratto l’appellante, qualificato come “richiedente”,

riconosce di aver ricevuto in contanti la somma di fr. 230'000.- dal convenuto,

designato come “investitore”. Poco più in là, il contratto specifica che

“la somma verrà restituita al più tardi entro il 30.06.95”. Esso

contiene quindi, oltre alla prova della consegna del denaro (peraltro mai

contestata), l’esplicita promessa di restituzione integrale della somma,

elemento caratteristico del contratto di mutuo, alla quale fa seguito un

paragrafo relativo ad un eventuale guadagno (che, in sostanza, “dipende

dall’andamento delle operazioni”). Vero è che la promessa di restituzione è

espressa in forma impersonale (aspetto sul quale si ritornerà in seguito), ma a

questo stadio appare già evidente che si tratta di un tipico contratto di mutuo

parziario (o partecipativo), che si differenzia dal mutuo classico per la

presenza di un elemento aleatorio, nel senso che la remunerazione del mutuante

dipende dal successo di un’operazione determinata dal mutuatario e nel quale il

mutuante, per essere in grado di verificare l’esattezza del calcolo della sua

remunerazione, beneficia di un certo potere di sorveglianza sull’attività del

mutuatario, senza tuttavia diventarne socio, non volendo prendere parte né alla

gestione né alle responsabilità dell’operazione (DTF 99 II 303). Tale elemento

partecipativo è peraltro suscettibile di giustificare l’impiego nel contratto

di termini quali “investitore” e “investimento” (termine che indica appunto l’

“impiego di denaro in attività produttive, titoli e sim., allo scopo di

ottenere o accrescere un utile o un reddito”, cfr. N. Zingarelli, Vocabolario della lingua

italiana), senza però che questo implichi – come invece ha sostenuto a torto

l’appellante (appello, pag. 13) – la conclusione di un contratto di società

semplice (che avrebbe appunto comportato anche una partecipazione alle

perdite), per il quale è determinante la presenza di un vero e proprio animus

societatis tra le parti (Tercier/Favre,

Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 3011 e 7476) che nel caso concreto

non è stato assolutamente comprovato.

5.3

Resta

ora da chiarire se l’appellato poteva e doveva comprendere che il richiedente

stesse agendo in qualità di semplice rappresentante dei promotori del progetto

africano, unici destinatari dell’importo, e tutt’al più garante (sulla base di una

fideiussione – di cui l’attore ammette non esservi stati i presupposti formali

legali – o di una garanzia accessoria) della restituzione in caso di cessazione

anticipata delle operazioni o se, come ha stabilito la sentenza pretorile, il

convenuto poteva legittimamente ritenersi vincolato esclusivamente all’attore,

dal quale si aspettava la restituzione integrale dell’importo prestato (“[Nel

doc. D] a me interessava solo leggere che __________ doveva darmi dei soldi,

come risulta sul documento, per il resto il testo non mi interessava granché.

Io non avevo nessuna intenzione di fare un investimento. Per me erano le due

ditte (…) che investivano, non certo io. Io mi fidavo delle parole, avevo

fiducia nell’ing. __________ e non badavo tanto al testo. Il mio concetto era

che la somma di fr. 230'000.- mi dovesse essere restituita. Per me era un prestito.”,

verbale di interrogatorio formale del 2 aprile 2009, ad 6.). A ragione, il Pretore ha stabilito che né le tavole processuali né

l’interpretazione oggettiva del contratto consentono di avallare la tesi

dell’appellante che, peraltro, si è limitato ad affermare genericamente che “il

contratto di investimento (doc. D) era esplicito quanto alla [sua]

posizione di rappresentante” (appello pag. 11). In effetti, da un lato S__________

ha dichiarato di aver intrapreso l’operazione con A__________ (nella forma di

una “Joint Ventures auf Fifty-Fifty Basis”, verbale di audizione 26

gennaio 2007, ad 3.), che il 20 marzo 1995 la famiglia dell’attore ha versato

fr. 220'000.- sul suo conto (verbale di audizione 26 gennaio 2007, ad 7, 9, 10)

e di non conoscere personalmente il convenuto, ma di aver semplicemente saputo

dall’attore che questi aveva ricevuto dei soldi da un architetto (verbale di

audizione 26 gennaio 2007, ad 13.). D’altro lato, non può essere ritenuta

decisiva per svincolare l’appellante dall’obbligo di rispondere della

restituzione della somma l’indicazione nel contratto che l’importo è stato

versato “quale coinvestimento destinato a favore delle ditte A__________ (…)

e S__________ (…) per operazioni di compravendita di metalli preziosi.”.

Questa espressione deve e può oggettivamente essere intesa come la semplice

indicazione (peraltro comprensibile, trattandosi di mutuo parziario) della

destinazione dell’importo mutuato all’appellante, il termine “coinvestimento”

potendo tutt’al più essere interpretato come la circostanza che tale somma

sarebbe stata impiegata – assieme ad altri importi (il teste A__________ ha in

effetti spiegato che l’importo necessario per finanziare l’intera operazione

ammontava a 2'000'000 di dollari, cfr. verbale di audizione, traduzione

italiana, pag. 5) – per le operazioni in questione, ma non può, in questo

contesto, secondo il principio dell’affidamento, indurre alla conclusione che il

convenuto volesse investire in prima persona nell’operazione e che l’attore

agisse come semplice rappresentante senza esservi coinvolto. Ciò alla luce

anche della precisazione secondo cui “Il richiedente rimane l’unico

responsabile dell’investimento”, che poteva ragionevolmente indurre il

convenuto (come pure qualsiasi altro contraente in buona fede) a pensare di non

aver assunto alcun rischio legato alle operazioni per le quali ha prestato la

somma ed a confermarlo nella sua convinzione di vedersi restituire l’importo

dal richiedente nei tre mesi successivi. Tale conferma è rafforzata dal fatto

che appresso a questa frase figura l’esplicita promessa di restituzione che,

ancorché espressa in forma impersonale, nel suo contesto e alla luce di tutte

le circostanze, non può che essere interpretata nel senso che era il

richiedente stesso ad assumersi l’obbligo di restituire.

5.4

Del

tutto irrilevanti sono infine le ulteriori circostanze sollevate

dall’appellante a sostegno della sua tesi, in relazione alla testimonianza del

signor A__________, che secondo lui non sarebbe stata debitamente considerata

dal Pretore, nonché al fatto che, dopo il 1995, il convenuto avrebbe effettuato

altri investimenti in Ghana (appello, pag. 12 seg.). In particolare, le

affermazioni del teste A__________, invero piuttosto confuse e talvolta

contraddittorie, non avrebbero potuto condurre a una diversa interpretazione

del contratto, né possono provare che tra gli investimenti effettuati

direttamente dall’appellato in Ghana nel 1996 ed il doc. D vi sia una

qualsivoglia relazione. Basti rilevare, in particolare, che il teste in

questione parla solo la lingua locale e l’inglese, sicché non ha potuto

comprendere il tenore delle discussioni intercorse in sua presenza tra l’attore

e il convenuto, ignaro della lingua inglese, e ha avuto informazioni solo per

il tramite dell’attore, di cui si fidava (traduzione in italiano, pag. 31). La

valenza di tale deposizione è dunque pressoché nulla.

6.

Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su

un valore litigioso di fr. 230'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti,

per la tassa di giustizia e le spese, gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento

sulle ripetibili,

pronuncia:

1. L’appello 25 settembre 2009 è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3'000.-

b) spese fr.

100.-

totale fr.

3'100.-

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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