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Decisione

12.2009.182

Banca - conto corrente - restituzione del saldo passivo

10 ottobre 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9

giugno 1999 AP 1, studente universitario in un ramo legato alla facoltà di

economia (cfr. deposizione penale nel doc. L p. 1), ha aperto presso la

succursale di __________ di AO 1 il conto / deposito n. __________ (cfr. doc.

B), conferendo procura generale al fratello M__________ (doc. C), imprenditore

attivo nel settore dell’edilizia. Persona di riferimento in banca di entrambi

era il responsabile della succursale R__________ __________.

B. Nei

mesi successivi sulla relazione bancaria sono stati effettuati numerosi ed

importanti prelevamenti, ai quali non sono però corrisposti versamenti in egual

misura, tant’è che il conto a fine gennaio 2000 presentava uno scoperto di fr.

89'557.55 (doc. H). Il 15 giugno 2000 (doc. E) la banca ha pertanto invitato il

titolare del conto a voler prendere contatto con lei per definire un piano di

rientro. In assenza di riscontri, il 5 febbraio 2001 essa gli ha poi fatto

notificare dall’UE di Lugano il PE n. __________, per fr. 95'300.- più

interessi al 5% dal 1° luglio 2000 (doc. I), al quale l’escusso ha interposto

opposizione, e, l’11 ottobre 2001 (doc. G), gli ha quindi significato la

formale disdetta del contratto, con contestuale richiesta di rifusione del saldo

negativo del conto, ammontante al 30 settembre 2001 a fr. 109'150.90.

C. Con

sentenza 24 febbraio 2006 (doc. 13), il presidente della Corte delle assise

correzionali di Lugano, per quanto qui interessa, ha riconosciuto R__________ __________

colpevole di ripetuta amministrazione infedele aggravata nei confronti di AO 1

e, in considerazione anche degli altri reati a lui imputati, lo ha condannato

alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, ed al pagamento

di fr. 1'918'136.20 alla parte civile danneggiata AO 1: il giudice penale gli ha

in sostanza rimproverato di aver consentito, pur non disponendo della

necessaria autorizzazione, i sorpassi su 5 conti - tra cui anche quello di AP 1

- di cui M__________ __________ era titolare o procuratore. Con quella stessa decisione

il presidente della Corte, sempre per quanto qui interessa, ha inoltre

riconosciuto M__________ __________ colpevole di ripetuta ricettazione e, in

considerazione anche degli altri reati a lui imputati, lo ha pure condannato

alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, ed al pagamento

di fr. 530'000.-, in solido con R__________ __________, alla parte civile

danneggiata AO 1: egli gli ha in sostanza rimproverato di aver utilizzato, pur

a conoscenza della sua origine illecita, il denaro messo a disposizione dal

responsabile della succursale di __________ in occasione di alcuni sorpassi sui

conti di cui era titolare o procuratore.

D. Nel

frattempo, con petizione 8 gennaio 2002, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere

la sua condanna al pagamento di fr. 109'150.90 oltre interessi al 5% dall’11

ottobre 2001, somma corrispondente al saldo negativo del conto, e il rigetto in

via definitiva dell’opposizione interposta al PE.

Il

convenuto si è opposto alla petizione. Egli ha evidenziato di essersi ben

presto disinteressato del conto, di fatto poi gestito a sua insaputa dal

fratello M__________ e da R__________ __________, che era in definitiva rimasto

a lui intestato solo in modo fittizio. Ha rilevato che sullo stesso erano state

effettuate operazioni fittizie, di modo che nemmeno era certo quale ne fosse il

saldo effettivo. La presenza del limite di credito previsto e concesso di fr.

20'000.- faceva in ogni caso sì che egli non poteva essere reso responsabile

dello scoperto superiore a quella somma.

E. Il

Pretore, con la sentenza 31 agosto 2009 qui impugnata, ha innanzitutto stabilito

che il convenuto, siccome titolare del conto, era di principio responsabile del

suo saldo negativo, e ciò quand’anche lo stesso fosse stato causato dall’agire

del fratello procuratore. Il giudice di prime cure ha quindi passato in

rassegna le sue argomentazioni liberatorie, ritenendole infondate: sulla base

della deposizione di R__________ __________ ha accertato che le operazioni di

prelevamento e di versamento effettuate sul conto erano effettive e reali, la

perizia giudiziaria non essendo stata in grado di confermare il loro carattere

fittizio; ha escluso l’estraneità del convenuto alle operazioni effettuate sul

conto, questi avendo da una parte ammesso di aver effettuato 6 prelievi con la

carta EC e dall’altra essendo risultate numerose altre sue operazioni con la

carta Conto e 2 suoi prelevamenti a contanti di fr. 17'000.- e fr. 100'000.-;

ha negato che il convenuto potesse essere risultato sorpreso dallo scoperto

esistente al 20 giugno 2000, sia perché costui aveva dimostrato di conoscere e

di aver utilizzato la funzione di richiamo del saldo del conto, sia perché

aveva ricevuto gli estratti mensili riportanti il saldo, poco importa se dal

luglio 1999 la posta era poi stata trattenuta in banca; ha escluso che

l’intestazione del conto dovesse essere considerata fittizia per il solo fatto,

oltretutto non dimostrato, che il convenuto si era disinteressato del conto; ha

evidenziato che il comportamento di R__________ __________, imputabile

all’attrice, non era assolutamente tale da interrompere il nesso di causalità

tra la violazione contrattuale commessa dal convenuto e l’insorgenza del danno,

e che l’unico rimprovero che poteva essergli mosso, quello di aver disatteso la

direttiva sulle competenze interne alla banca che vietava di lasciare andare in

rosso il conto per oltre fr. 20'000.- senza l’accordo dei superiori, era intesa

a tutelare la banca e non il cliente, tanto più che la stessa non era

contemplata dal contratto tra le parti. Egli ha nondimeno ammesso, almeno in

parte, la contestazione del convenuto in merito all’ammontare della pretesa in capitale

fatta valere in causa, calcolata conteggiando tassi eccessivi. Di qui, in

parziale accoglimento della petizione, la condanna del convenuto al pagamento

di fr. 100'482.50 oltre interessi al 5% dall’11 ottobre 2001 e il rigetto in

via definitiva dell’opposizione al PE per fr. 95'300.- oltre interessi al 5% da

quella stessa data.

F. Con

l’appello 30 settembre 2009 che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare

il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. Egli

ribadisce innanzitutto di non essere più l’effettivo titolare del conto, che

era rimasto a lui intestato solo fittiziamente: dopo aver ripreso le

argomentazioni da lui formulate in tal senso in sede conclusionale, rimprovera

al Pretore di non aver considerato che il conto era stato usato (o meglio

abusato) dal fratello e da R__________ __________, evidenziando poi che la

posta, inizialmente trasmessa al suo indirizzo, era stata in seguito trattenuta

in banca e che non era vero che egli aveva conservato la carta Conto. Egli

evidenzia poi nuovamente che il comportamento di R__________ __________, il

quale aveva effettuato varie operazioni di versamento fittizie, era senz’altro tale

da interrompere il nesso di causalità. Ripropone quindi la tesi secondo cui, in

assenza di una linea di credito, egli non avrebbe potuto essere reso

responsabile per lo scoperto in conto e tutt’al più avrebbe potuto essere

confrontato con uno scoperto di fr. 20'000.-, limite massimo, valevole anche

per il cliente, entro il quale il responsabile della succursale di __________ era

competente ad autorizzare un tale scoperto. E infine, riproponendo quanto già addotto

in sede conclusionale, mette in dubbio l’effettiva sussistenza del danno,

contestando per altro il fatto che il Pretore non si sia pronunciato sulla particolare

questione.

G. Delle

osservazioni 16 novembre 2009 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame

si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile é stata pronunciata

ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta

tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Dovendosi

innanzitutto qualificare giuridicamente il contratto tra le parti, si osserva

che il conto corrente / deposito aperto dal convenuto presso l'attrice ha

natura mista, poiché vi si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto di

deposito, di prestito e di mandato. La dottrina e la giurisprudenza più recenti

hanno pertanto rinunciato ad un'esatta qualificazione giuridica di simili

accordi, ritenendo che quest'ultima dipendesse in definitiva dalle

particolarità del singolo contratto concluso tra la banca ed il cliente (Fellmann,

Berner Kommentar, n. 429 ad art. 398 CO). Per quanto

riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la

maggior parte delle pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi

che si rifanno al mandato (Fellmann, op. cit., n. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, p. 116, ritiene che le norme

relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i vari

contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286) e ciò anche nel caso in cui la banca non

sia al beneficio di un contratto di gestione (II CCA 1° dicembre

1997.

inc. n. 12.97.47, 25 luglio 2005 inc. n. 12.2004.94, 5 ottobre 2005 inc.

n. 12.2004.150). Ne discende in ogni caso che la presente fattispecie può di

principio essere esaminata sotto l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e

segg. CO; Fellmann, op. cit., ibidem; II CCA 21 febbraio 2001 inc. n. 10.1998.22,

12.

giugno 2002 inc. n. 12.2001.94 in: NRCP 2003 p. 249, 6 aprile 2004 inc. n.

10.2001.16

in: NRCP 2004 p. 293, 9 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.45, 28 settembre 2007 inc. n. 12.2006.142, 28 settembre 2007 inc. n.

10.2005

, 18 giugno 2009 inc. n. 12.2008.42).

3.

Con

la prima censura d’appello il convenuto ribadisce di non essere più l’effettivo

titolare del conto, che, siccome gestito dal fratello M__________ e da R__________

__________, sarebbe di fatto rimasto a lui intestato solo fittiziamente, e di

non essere con ciò responsabile del suo saldo negativo. La censura è infondata.

Invero, contrariamente

a quanto addotto dal convenuto - ma la circostanza è in realtà ininfluente per

l’esito della lite - l’iniziativa di aprire il conto era stata proprio sua

(cfr. deposizione penale del convenuto nel doc. L p. 2 e teste R__________ __________

verbale 10 novembre 2003 p. 1; contra: deposizione penale 13 dicembre

2000.

di M__________ __________, p. 3, nel plico richiamato dal TPC).

La sua successiva

decisione di conferire procura al fratello M__________, con l’implicita

autorizzazione ad utilizzare il conto per le proprie esigenze - e con ciò di

farlo andare in “rosso”, dato che il convenuto, per sua ammissione, mai aveva

provveduto ad alimentarlo (cfr. deposizione penale del convenuto nel doc. L p.

3.

e 4) -, è avvenuta con piena consapevolezza delle possibili conseguenze, non

essendo pensabile che le stesse potessero sfuggire ad uno studente

universitario in un ramo legato alla facoltà di economia, come il convenuto

(cfr. supra consid. A): per sua stessa ammissione, il fratello gli aveva

oltretutto detto di necessitare di liquidità e proprio per questo gli aveva

chiesto di poter utilizzare il conto (cfr. deposizione penale del convenuto nel

doc. L p. 2), ciò che aveva trovato il suo pieno accordo (cfr. deposizione

penale del convenuto nel doc. L p. 3).

È poi a

torto che il convenuto pretende di essersi disinteressato del conto dopo il

conferimento della procura al fratello e la successiva riconsegna all’attrice della

carta EC (con cui aveva per altro ammesso di aver effettuato 6 prelevamenti per

fr. 900.-, dal 28 giugno al 14 luglio 1999) e che da allora sullo stesso

sarebbero state effettuate solo operazioni a lui estranee: il perito

giudiziario ha in effetti confermato l’esistenza di numerose altre sue operazioni

con la carta Conto (9 operazioni per fr. 8'000.-, dal 24 giugno 1999 al 10

gennaio 2000, cfr. perizia p. 14 e allegato 4), non essendo pertinente la

censura ricorsuale del convenuto secondo cui l’esperto sarebbe giunto a quella

conclusione solo per non aver trovato conferma circa il fatto che quella carta

fosse stata riconsegnata a R__________ __________, osservazione questa che si

riferiva invece alla consegna di una delle 2 carte EC (cfr. perizia p. 11 e 13);

tanto più che l’istruttoria ha pure accertato l’esistenza di altri 2 suoi prelevamenti

a contanti per fr. 17'000.- e fr. 100'000.- (il 25 giugno 1999 e il 14 gennaio

2000), senza per altro che in questa sede il convenuto abbia ritenuto di

contestare il giudizio pretorile - che va con ciò ritenuto assodato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 30 ad art.

307) - che riteneva sostanzialmente non credibile la sua tesi difensiva di aver

in quell’occasione agito come un “ignaro postino”.

E neppure

risulta che il convenuto non fosse più stato a conoscenza della situazione del

conto e sia risultato sorpreso dalla successiva esposizione negativa dello

stesso: egli non ha in effetti avuto da ridire già quando, alcuni giorni dopo

l’apertura della relazione, aveva potuto prendere atto che sul conto erano

state eseguite operazioni che avevano mandato in dare in modo importante il

conto (cfr. deposizione penale del convenuto nel doc. L p. 2); e in ogni caso in

questa sede non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui egli avrebbe

dimostrato di conoscere e di aver utilizzato la funzione di richiamo del saldo

del conto, rispettivamente quello secondo cui egli avrebbe ricevuto gli

estratti mensili riportanti il saldo, poco importando se, come da lui ora

affermato, la posta, inizialmente trasmessa al suo indirizzo, sarebbe in

seguito stata trattenuta in banca.

In tali

circostanze, non avendo provveduto a chiudere il conto ed avendo accettato che

lo stesso venisse utilizzato secondo le istruzioni del procuratore da lui autorizzato,

il convenuto rimane di principio responsabile del suo saldo negativo.

4.

Il

convenuto ritiene in seguito che il comportamento di R__________ __________, il

quale avrebbe tra l’altro effettuato operazioni fittizie di prelevamento e, soprattutto,

di versamento (in particolare quelle di fr. 545'000.-, di fr. 120'000.-, di fr.

63'773.-, di fr. 200'000.- e altre quattro di fr. 105'000.- ciascuna), era tale

da interrompere il nesso di causalità. La censura è infondata.

A detta

del convenuto, le operazioni in questione - in sostanza si tratta di versamenti

(fittizi) a fine mese e dei corrispondenti prelevamenti (a loro volta fittizi)

all’inizio del mese successivo (cfr. doc. 13 p. 24 seg.; cfr. pure doc. 4 p.

12) - sarebbero state messe in atto dal responsabile della succursale di __________

per evitare che a fine mese le istanze preposte al controllo interno della

banca potessero evidenziare uno scoperto in conto superiore a fr. 20'000.-,

limite massimo entro il quale egli era competente ad autorizzarlo da solo (cfr.

deposizione penale di R__________ __________ nel doc. 6 p. 8, verbale 10

novembre 2003 p. 2, doc. 13 p. 26; cfr. pure conclusioni di parte convenuta p.

2.

e 4). Ora, già da un punto di vista prettamente logico, appare chiaro che

queste operazioni di compensazione sono in realtà risultate sostanzialmente “neutre”

e non sono pertanto tali da innescare una responsabilità del funzionario e con

ciò dell’attrice. Ma vi è di più. Mentre è pacifico che le eventuali operazioni

di prelevamento rimproverate a R__________ __________ siccome fittizie non sono

in realtà state da lui effettuate, ma semmai dal procuratore M__________ __________

(che risulta aver firmato le relative fiches, cfr. doc. N1), sicché non

si vede come il responsabile della succursale di __________ e con lui l’attrice

possano risponderne, la questione a sapere se quest’ultimo abbia effettuato operazioni

di versamento fittizie, da lui ammessa in generale in sede penale (cfr.

deposizione penale nel doc. 6 p. 5), ma poi negata con riferimento in

particolare al conto del convenuto in sede civile (verbale 10 novembre 2003 p.

2) e ritenuta impossibile da rilevare dal perito giudiziario (perizia p. 4

segg., con riferimento all’audit interno dell’attrice sub doc. 5),

può tutto sommato rimanere indecisa. In effetti, secondo la perizia giudiziaria

tutte quelle operazioni di prelevamento e di versamento - e, a maggior ragione,

già le sole operazioni di versamento, su cui il convenuto ha perlopiù insistito

nel gravame - hanno in ogni caso contribuito alla riduzione (e non certo

all’aumento) dell’esposizione negativa del conto, e meglio per almeno fr.

270'000.- (cfr. perizia p. 6 seg.). In tali circostanze, si deve pertanto

ritenere che l’eventuale comportamento ora rimproverato a R__________ __________,

fosse anche stato provato, non ha comunque causato alcun danno al convenuto ed

è perciò ininfluente per l’esito della lite; tanto più che in precedenza il

convenuto aveva già approvato tutte le operazioni effettuate sul suo conto

(cfr. deposizione penale nel doc. L p. 3).

5.

Secondo

il convenuto, inoltre, in assenza di una linea di credito a suo favore, egli

non avrebbe potuto essere reso responsabile per lo scoperto e tutt’al più avrebbe

potuto essere confrontato con un passivo di fr. 20'000.-, limite massimo,

valevole anche per il cliente, entro il quale il responsabile della succursale

era competente ad autorizzare un tale scoperto. Non è così.

La tesi ricorsuale

secondo cui, in assenza di una formale linea di credito, il cliente non può

essere reso responsabile dalla banca per l’eventuale scoperto del suo conto, non

considera in effetti il fatto che un credito in conto corrente può essere

concesso anche per atti concludenti, in particolare laddove la banca tolleri

senza autorizzazione formale che il conto del cliente vada in dare (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed., XXXI n. 65 p. 851), fermo restando

che alla scadenza del contratto di credito, come in ogni altro caso, il cliente

è senz’altro tenuto a rimborsare il saldo del conto (Lombardini, op. cit., XXXI n. 64 p. 851; cfr. pure art. 13

delle condizioni generali di cui al doc. D).

Quanto

all’altra argomentazione, è senz’altro a ragione che il Pretore ha rilevato che

il convenuto non poteva prevalersi del fatto che R__________ __________ avesse

disatteso la direttiva sulle competenze interne alla banca, che gli vietava di

lasciare andare in rosso il conto per oltre fr. 20'000.- senza l’accordo dei suoi

superiori. In assenza di prove a sostegno del fatto che quella direttiva era

contemplata dal contratto tra le parti, che sul tema è del tutto silente, non

vi è in effetti chi non veda come la violazione dei limiti di credito interni

fissati dalla banca concerna unicamente quest’ultima e non il cliente (Lombardini, op. cit., XXXI n. 58 p.

849; SJ 1999 I 205 consid. 4c).

6.

Il

convenuto mette infine in dubbio l’effettiva sussistenza del danno, contestando

il fatto che il Pretore, in violazione del suo diritto di essere sentito, non

si sia pronunciato sulla specifica argomentazione da lui addotta in sede

conclusionale. La censura è infondata. È vero che il diritto di essere sentito è

un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina di

principio l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle

possibilità di successo nel merito. È però altrettanto vero che questa regola

vale soltanto a condizione che l’esercizio del diritto di essere sentito sia di

natura tale da influire sulla decisione da emanare (TF 31 maggio 2011

6B_76/2011 consid. 2.1, 1 maggio 2009 4A_153/2009 consid. 4.1; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 109 seg.), ritenuto che in

caso contrario non vi è motivo di procedere al suo annullamento (CEF 9 gennaio

2004.

inc. n. 14.2003.52). Ora, nel caso di specie l’eccezione sollevata dal convenuto,

effettivamente non esaminata dal Pretore, era chiaramente irricevibile, la

contestazione del danno per il fatto che lo stesso sarebbe già stato risarcito

all’attrice in forza della sentenza penale - questa, in sintesi, l’argomentazione

addotta con le conclusioni - non essendo stata eccepita negli allegati

preliminari o nell’ambito di un’eventuale domanda di restituzione in intero per

l’adduzione di nuovi fatti e prove ex art. 138 CPC/TI, ma solo, per la prima

volta e con ciò irritualmente, con quello conclusivo (art. 78 e 80 CPC/TI). Essa

era per altro infondata anche nel merito, non essendo stato provato che R__________

__________ e M__________ __________ abbiano nel frattempo provveduto a

risarcire i danni che erano stati condannati a rifondere all’attrice

nell’ambito del giudizio penale. Ritenuto che il giudizio su quella questione

non era dunque tale da modificare l’esito della lite, non vi è motivo di

annullare, per questo motivo, la sentenza pretorile.

7.

Ne

discende, a conferma della decisione del giudice di prime cure, la reiezione

del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della

procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

100'482.50, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 30 settembre 2009 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’850.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’900.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 3’500.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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