12.2009.182
Banca - conto corrente - restituzione del saldo passivo
10 ottobre 2011Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.182
Data decisione, Autorità:
10.10.2011, IICCA
Titolo:
Banca - conto corrente - restituzione del saldo passivo
BANCA / BANCHE
MUTUO
RESPONSABILITÀ
art. 117 CO
art. 312 CO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2009.182
Lugano
10 ottobre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.6
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 8
gennaio 2002 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 109'150.90
oltre interessi al 5% dall’11 ottobre 2001 nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (esecuzione relativa
ad un importo di fr. 95'300.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2000);
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 31 agosto 2009 ha parzialmente accolto, condannando il
convenuto al pagamento di fr. 100'482.50 oltre interessi al 5% dall’11 ottobre
2001 e rigettando l’opposizione al PE per fr. 95'300.- oltre interessi al 5% da
quella data;
appellante
il convenuto con atto di appello 30 settembre 2009, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 16 novembre 2009 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Il 9
giugno 1999 AP 1, studente universitario in un ramo legato alla facoltà di
economia (cfr. deposizione penale nel doc. L p. 1), ha aperto presso la
succursale di __________ di AO 1 il conto / deposito n. __________ (cfr. doc.
B), conferendo procura generale al fratello M__________ (doc. C), imprenditore
attivo nel settore dell’edilizia. Persona di riferimento in banca di entrambi
era il responsabile della succursale R__________ __________.
B. Nei
mesi successivi sulla relazione bancaria sono stati effettuati numerosi ed
importanti prelevamenti, ai quali non sono però corrisposti versamenti in egual
misura, tant’è che il conto a fine gennaio 2000 presentava uno scoperto di fr.
89'557.55 (doc. H). Il 15 giugno 2000 (doc. E) la banca ha pertanto invitato il
titolare del conto a voler prendere contatto con lei per definire un piano di
rientro. In assenza di riscontri, il 5 febbraio 2001 essa gli ha poi fatto
notificare dall’UE di Lugano il PE n. __________, per fr. 95'300.- più
interessi al 5% dal 1° luglio 2000 (doc. I), al quale l’escusso ha interposto
opposizione, e, l’11 ottobre 2001 (doc. G), gli ha quindi significato la
formale disdetta del contratto, con contestuale richiesta di rifusione del saldo
negativo del conto, ammontante al 30 settembre 2001 a fr. 109'150.90.
C. Con
sentenza 24 febbraio 2006 (doc. 13), il presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano, per quanto qui interessa, ha riconosciuto R__________ __________
colpevole di ripetuta amministrazione infedele aggravata nei confronti di AO 1
e, in considerazione anche degli altri reati a lui imputati, lo ha condannato
alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, ed al pagamento
di fr. 1'918'136.20 alla parte civile danneggiata AO 1: il giudice penale gli ha
in sostanza rimproverato di aver consentito, pur non disponendo della
necessaria autorizzazione, i sorpassi su 5 conti - tra cui anche quello di AP 1
- di cui M__________ __________ era titolare o procuratore. Con quella stessa decisione
il presidente della Corte, sempre per quanto qui interessa, ha inoltre
riconosciuto M__________ __________ colpevole di ripetuta ricettazione e, in
considerazione anche degli altri reati a lui imputati, lo ha pure condannato
alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, ed al pagamento
di fr. 530'000.-, in solido con R__________ __________, alla parte civile
danneggiata AO 1: egli gli ha in sostanza rimproverato di aver utilizzato, pur
a conoscenza della sua origine illecita, il denaro messo a disposizione dal
responsabile della succursale di __________ in occasione di alcuni sorpassi sui
conti di cui era titolare o procuratore.
D. Nel
frattempo, con petizione 8 gennaio 2002, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere
la sua condanna al pagamento di fr. 109'150.90 oltre interessi al 5% dall’11
ottobre 2001, somma corrispondente al saldo negativo del conto, e il rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta al PE.
Il
convenuto si è opposto alla petizione. Egli ha evidenziato di essersi ben
presto disinteressato del conto, di fatto poi gestito a sua insaputa dal
fratello M__________ e da R__________ __________, che era in definitiva rimasto
a lui intestato solo in modo fittizio. Ha rilevato che sullo stesso erano state
effettuate operazioni fittizie, di modo che nemmeno era certo quale ne fosse il
saldo effettivo. La presenza del limite di credito previsto e concesso di fr.
20'000.- faceva in ogni caso sì che egli non poteva essere reso responsabile
dello scoperto superiore a quella somma.
E. Il
Pretore, con la sentenza 31 agosto 2009 qui impugnata, ha innanzitutto stabilito
che il convenuto, siccome titolare del conto, era di principio responsabile del
suo saldo negativo, e ciò quand’anche lo stesso fosse stato causato dall’agire
del fratello procuratore. Il giudice di prime cure ha quindi passato in
rassegna le sue argomentazioni liberatorie, ritenendole infondate: sulla base
della deposizione di R__________ __________ ha accertato che le operazioni di
prelevamento e di versamento effettuate sul conto erano effettive e reali, la
perizia giudiziaria non essendo stata in grado di confermare il loro carattere
fittizio; ha escluso l’estraneità del convenuto alle operazioni effettuate sul
conto, questi avendo da una parte ammesso di aver effettuato 6 prelievi con la
carta EC e dall’altra essendo risultate numerose altre sue operazioni con la
carta Conto e 2 suoi prelevamenti a contanti di fr. 17'000.- e fr. 100'000.-;
ha negato che il convenuto potesse essere risultato sorpreso dallo scoperto
esistente al 20 giugno 2000, sia perché costui aveva dimostrato di conoscere e
di aver utilizzato la funzione di richiamo del saldo del conto, sia perché
aveva ricevuto gli estratti mensili riportanti il saldo, poco importa se dal
luglio 1999 la posta era poi stata trattenuta in banca; ha escluso che
l’intestazione del conto dovesse essere considerata fittizia per il solo fatto,
oltretutto non dimostrato, che il convenuto si era disinteressato del conto; ha
evidenziato che il comportamento di R__________ __________, imputabile
all’attrice, non era assolutamente tale da interrompere il nesso di causalità
tra la violazione contrattuale commessa dal convenuto e l’insorgenza del danno,
e che l’unico rimprovero che poteva essergli mosso, quello di aver disatteso la
direttiva sulle competenze interne alla banca che vietava di lasciare andare in
rosso il conto per oltre fr. 20'000.- senza l’accordo dei superiori, era intesa
a tutelare la banca e non il cliente, tanto più che la stessa non era
contemplata dal contratto tra le parti. Egli ha nondimeno ammesso, almeno in
parte, la contestazione del convenuto in merito all’ammontare della pretesa in capitale
fatta valere in causa, calcolata conteggiando tassi eccessivi. Di qui, in
parziale accoglimento della petizione, la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 100'482.50 oltre interessi al 5% dall’11 ottobre 2001 e il rigetto in
via definitiva dell’opposizione al PE per fr. 95'300.- oltre interessi al 5% da
quella stessa data.
F. Con
l’appello 30 settembre 2009 che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. Egli
ribadisce innanzitutto di non essere più l’effettivo titolare del conto, che
era rimasto a lui intestato solo fittiziamente: dopo aver ripreso le
argomentazioni da lui formulate in tal senso in sede conclusionale, rimprovera
al Pretore di non aver considerato che il conto era stato usato (o meglio
abusato) dal fratello e da R__________ __________, evidenziando poi che la
posta, inizialmente trasmessa al suo indirizzo, era stata in seguito trattenuta
in banca e che non era vero che egli aveva conservato la carta Conto. Egli
evidenzia poi nuovamente che il comportamento di R__________ __________, il
quale aveva effettuato varie operazioni di versamento fittizie, era senz’altro tale
da interrompere il nesso di causalità. Ripropone quindi la tesi secondo cui, in
assenza di una linea di credito, egli non avrebbe potuto essere reso
responsabile per lo scoperto in conto e tutt’al più avrebbe potuto essere
confrontato con uno scoperto di fr. 20'000.-, limite massimo, valevole anche
per il cliente, entro il quale il responsabile della succursale di __________ era
competente ad autorizzare un tale scoperto. E infine, riproponendo quanto già addotto
in sede conclusionale, mette in dubbio l’effettiva sussistenza del danno,
contestando per altro il fatto che il Pretore non si sia pronunciato sulla particolare
questione.
G. Delle
osservazioni 16 novembre 2009 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame
si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile é stata pronunciata
ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta
tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2.
Dovendosi
innanzitutto qualificare giuridicamente il contratto tra le parti, si osserva
che il conto corrente / deposito aperto dal convenuto presso l'attrice ha
natura mista, poiché vi si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto di
deposito, di prestito e di mandato. La dottrina e la giurisprudenza più recenti
hanno pertanto rinunciato ad un'esatta qualificazione giuridica di simili
accordi, ritenendo che quest'ultima dipendesse in definitiva dalle
particolarità del singolo contratto concluso tra la banca ed il cliente (Fellmann,
Berner Kommentar, n. 429 ad art. 398 CO). Per quanto
riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la
maggior parte delle pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi
che si rifanno al mandato (Fellmann, op. cit., n. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, p. 116, ritiene che le norme
relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i vari
contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286) e ciò anche nel caso in cui la banca non
sia al beneficio di un contratto di gestione (II CCA 1° dicembre
1997.
inc. n. 12.97.47, 25 luglio 2005 inc. n. 12.2004.94, 5 ottobre 2005 inc.
n. 12.2004.150). Ne discende in ogni caso che la presente fattispecie può di
principio essere esaminata sotto l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e
segg. CO; Fellmann, op. cit., ibidem; II CCA 21 febbraio 2001 inc. n. 10.1998.22,
12.
giugno 2002 inc. n. 12.2001.94 in: NRCP 2003 p. 249, 6 aprile 2004 inc. n.
10.2001.16
in: NRCP 2004 p. 293, 9 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.45, 28 settembre 2007 inc. n. 12.2006.142, 28 settembre 2007 inc. n.
10.2005
, 18 giugno 2009 inc. n. 12.2008.42).
3.
Con
la prima censura d’appello il convenuto ribadisce di non essere più l’effettivo
titolare del conto, che, siccome gestito dal fratello M__________ e da R__________
__________, sarebbe di fatto rimasto a lui intestato solo fittiziamente, e di
non essere con ciò responsabile del suo saldo negativo. La censura è infondata.
Invero, contrariamente
a quanto addotto dal convenuto - ma la circostanza è in realtà ininfluente per
l’esito della lite - l’iniziativa di aprire il conto era stata proprio sua
(cfr. deposizione penale del convenuto nel doc. L p. 2 e teste R__________ __________
verbale 10 novembre 2003 p. 1; contra: deposizione penale 13 dicembre
2000.
di M__________ __________, p. 3, nel plico richiamato dal TPC).
La sua successiva
decisione di conferire procura al fratello M__________, con l’implicita
autorizzazione ad utilizzare il conto per le proprie esigenze - e con ciò di
farlo andare in “rosso”, dato che il convenuto, per sua ammissione, mai aveva
provveduto ad alimentarlo (cfr. deposizione penale del convenuto nel doc. L p.
3.
e 4) -, è avvenuta con piena consapevolezza delle possibili conseguenze, non
essendo pensabile che le stesse potessero sfuggire ad uno studente
universitario in un ramo legato alla facoltà di economia, come il convenuto
(cfr. supra consid. A): per sua stessa ammissione, il fratello gli aveva
oltretutto detto di necessitare di liquidità e proprio per questo gli aveva
chiesto di poter utilizzare il conto (cfr. deposizione penale del convenuto nel
doc. L p. 2), ciò che aveva trovato il suo pieno accordo (cfr. deposizione
penale del convenuto nel doc. L p. 3).
È poi a
torto che il convenuto pretende di essersi disinteressato del conto dopo il
conferimento della procura al fratello e la successiva riconsegna all’attrice della
carta EC (con cui aveva per altro ammesso di aver effettuato 6 prelevamenti per
fr. 900.-, dal 28 giugno al 14 luglio 1999) e che da allora sullo stesso
sarebbero state effettuate solo operazioni a lui estranee: il perito
giudiziario ha in effetti confermato l’esistenza di numerose altre sue operazioni
con la carta Conto (9 operazioni per fr. 8'000.-, dal 24 giugno 1999 al 10
gennaio 2000, cfr. perizia p. 14 e allegato 4), non essendo pertinente la
censura ricorsuale del convenuto secondo cui l’esperto sarebbe giunto a quella
conclusione solo per non aver trovato conferma circa il fatto che quella carta
fosse stata riconsegnata a R__________ __________, osservazione questa che si
riferiva invece alla consegna di una delle 2 carte EC (cfr. perizia p. 11 e 13);
tanto più che l’istruttoria ha pure accertato l’esistenza di altri 2 suoi prelevamenti
a contanti per fr. 17'000.- e fr. 100'000.- (il 25 giugno 1999 e il 14 gennaio
2000), senza per altro che in questa sede il convenuto abbia ritenuto di
contestare il giudizio pretorile - che va con ciò ritenuto assodato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 30 ad art.
307) - che riteneva sostanzialmente non credibile la sua tesi difensiva di aver
in quell’occasione agito come un “ignaro postino”.
E neppure
risulta che il convenuto non fosse più stato a conoscenza della situazione del
conto e sia risultato sorpreso dalla successiva esposizione negativa dello
stesso: egli non ha in effetti avuto da ridire già quando, alcuni giorni dopo
l’apertura della relazione, aveva potuto prendere atto che sul conto erano
state eseguite operazioni che avevano mandato in dare in modo importante il
conto (cfr. deposizione penale del convenuto nel doc. L p. 2); e in ogni caso in
questa sede non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui egli avrebbe
dimostrato di conoscere e di aver utilizzato la funzione di richiamo del saldo
del conto, rispettivamente quello secondo cui egli avrebbe ricevuto gli
estratti mensili riportanti il saldo, poco importando se, come da lui ora
affermato, la posta, inizialmente trasmessa al suo indirizzo, sarebbe in
seguito stata trattenuta in banca.
In tali
circostanze, non avendo provveduto a chiudere il conto ed avendo accettato che
lo stesso venisse utilizzato secondo le istruzioni del procuratore da lui autorizzato,
il convenuto rimane di principio responsabile del suo saldo negativo.
4.
Il
convenuto ritiene in seguito che il comportamento di R__________ __________, il
quale avrebbe tra l’altro effettuato operazioni fittizie di prelevamento e, soprattutto,
di versamento (in particolare quelle di fr. 545'000.-, di fr. 120'000.-, di fr.
63'773.-, di fr. 200'000.- e altre quattro di fr. 105'000.- ciascuna), era tale
da interrompere il nesso di causalità. La censura è infondata.
A detta
del convenuto, le operazioni in questione - in sostanza si tratta di versamenti
(fittizi) a fine mese e dei corrispondenti prelevamenti (a loro volta fittizi)
all’inizio del mese successivo (cfr. doc. 13 p. 24 seg.; cfr. pure doc. 4 p.
12) - sarebbero state messe in atto dal responsabile della succursale di __________
per evitare che a fine mese le istanze preposte al controllo interno della
banca potessero evidenziare uno scoperto in conto superiore a fr. 20'000.-,
limite massimo entro il quale egli era competente ad autorizzarlo da solo (cfr.
deposizione penale di R__________ __________ nel doc. 6 p. 8, verbale 10
novembre 2003 p. 2, doc. 13 p. 26; cfr. pure conclusioni di parte convenuta p.
2.
e 4). Ora, già da un punto di vista prettamente logico, appare chiaro che
queste operazioni di compensazione sono in realtà risultate sostanzialmente “neutre”
e non sono pertanto tali da innescare una responsabilità del funzionario e con
ciò dell’attrice. Ma vi è di più. Mentre è pacifico che le eventuali operazioni
di prelevamento rimproverate a R__________ __________ siccome fittizie non sono
in realtà state da lui effettuate, ma semmai dal procuratore M__________ __________
(che risulta aver firmato le relative fiches, cfr. doc. N1), sicché non
si vede come il responsabile della succursale di __________ e con lui l’attrice
possano risponderne, la questione a sapere se quest’ultimo abbia effettuato operazioni
di versamento fittizie, da lui ammessa in generale in sede penale (cfr.
deposizione penale nel doc. 6 p. 5), ma poi negata con riferimento in
particolare al conto del convenuto in sede civile (verbale 10 novembre 2003 p.
2) e ritenuta impossibile da rilevare dal perito giudiziario (perizia p. 4
segg., con riferimento all’audit interno dell’attrice sub doc. 5),
può tutto sommato rimanere indecisa. In effetti, secondo la perizia giudiziaria
tutte quelle operazioni di prelevamento e di versamento - e, a maggior ragione,
già le sole operazioni di versamento, su cui il convenuto ha perlopiù insistito
nel gravame - hanno in ogni caso contribuito alla riduzione (e non certo
all’aumento) dell’esposizione negativa del conto, e meglio per almeno fr.
270'000.- (cfr. perizia p. 6 seg.). In tali circostanze, si deve pertanto
ritenere che l’eventuale comportamento ora rimproverato a R__________ __________,
fosse anche stato provato, non ha comunque causato alcun danno al convenuto ed
è perciò ininfluente per l’esito della lite; tanto più che in precedenza il
convenuto aveva già approvato tutte le operazioni effettuate sul suo conto
(cfr. deposizione penale nel doc. L p. 3).
5.
Secondo
il convenuto, inoltre, in assenza di una linea di credito a suo favore, egli
non avrebbe potuto essere reso responsabile per lo scoperto e tutt’al più avrebbe
potuto essere confrontato con un passivo di fr. 20'000.-, limite massimo,
valevole anche per il cliente, entro il quale il responsabile della succursale
era competente ad autorizzare un tale scoperto. Non è così.
La tesi ricorsuale
secondo cui, in assenza di una formale linea di credito, il cliente non può
essere reso responsabile dalla banca per l’eventuale scoperto del suo conto, non
considera in effetti il fatto che un credito in conto corrente può essere
concesso anche per atti concludenti, in particolare laddove la banca tolleri
senza autorizzazione formale che il conto del cliente vada in dare (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed., XXXI n. 65 p. 851), fermo restando
che alla scadenza del contratto di credito, come in ogni altro caso, il cliente
è senz’altro tenuto a rimborsare il saldo del conto (Lombardini, op. cit., XXXI n. 64 p. 851; cfr. pure art. 13
delle condizioni generali di cui al doc. D).
Quanto
all’altra argomentazione, è senz’altro a ragione che il Pretore ha rilevato che
il convenuto non poteva prevalersi del fatto che R__________ __________ avesse
disatteso la direttiva sulle competenze interne alla banca, che gli vietava di
lasciare andare in rosso il conto per oltre fr. 20'000.- senza l’accordo dei suoi
superiori. In assenza di prove a sostegno del fatto che quella direttiva era
contemplata dal contratto tra le parti, che sul tema è del tutto silente, non
vi è in effetti chi non veda come la violazione dei limiti di credito interni
fissati dalla banca concerna unicamente quest’ultima e non il cliente (Lombardini, op. cit., XXXI n. 58 p.
849; SJ 1999 I 205 consid. 4c).
6.
Il
convenuto mette infine in dubbio l’effettiva sussistenza del danno, contestando
il fatto che il Pretore, in violazione del suo diritto di essere sentito, non
si sia pronunciato sulla specifica argomentazione da lui addotta in sede
conclusionale. La censura è infondata. È vero che il diritto di essere sentito è
un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina di
principio l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito. È però altrettanto vero che questa regola
vale soltanto a condizione che l’esercizio del diritto di essere sentito sia di
natura tale da influire sulla decisione da emanare (TF 31 maggio 2011
6B_76/2011 consid. 2.1, 1 maggio 2009 4A_153/2009 consid. 4.1; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 109 seg.), ritenuto che in
caso contrario non vi è motivo di procedere al suo annullamento (CEF 9 gennaio
2004.
inc. n. 14.2003.52). Ora, nel caso di specie l’eccezione sollevata dal convenuto,
effettivamente non esaminata dal Pretore, era chiaramente irricevibile, la
contestazione del danno per il fatto che lo stesso sarebbe già stato risarcito
all’attrice in forza della sentenza penale - questa, in sintesi, l’argomentazione
addotta con le conclusioni - non essendo stata eccepita negli allegati
preliminari o nell’ambito di un’eventuale domanda di restituzione in intero per
l’adduzione di nuovi fatti e prove ex art. 138 CPC/TI, ma solo, per la prima
volta e con ciò irritualmente, con quello conclusivo (art. 78 e 80 CPC/TI). Essa
era per altro infondata anche nel merito, non essendo stato provato che R__________
__________ e M__________ __________ abbiano nel frattempo provveduto a
risarcire i danni che erano stati condannati a rifondere all’attrice
nell’ambito del giudizio penale. Ritenuto che il giudizio su quella questione
non era dunque tale da modificare l’esito della lite, non vi è motivo di
annullare, per questo motivo, la sentenza pretorile.
7.
Ne
discende, a conferma della decisione del giudice di prime cure, la reiezione
del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della
procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
100'482.50, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 settembre 2009 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’850.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’900.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 3’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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