12.2009.186
Ricorso per nullità ROCA, licenziamento immediato di infermiera giustificato da mancanze sul posto di lavoro
13 agosto 2010Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.186
Data decisione, Autorità:
13.08.2010, IICCA
Titolo:
Ricorso per nullità ROCA, licenziamento immediato di infermiera giustificato da mancanze sul posto di lavoro
ISTITUTO
RICORSO PER NULLITÀ
art. 36 CIA
art. 337 CO
Incarto n.
12.2009.186
Lugano
13 agosto
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Meyer, vicecancelliera
sedente per giudicare - quale autorità
giudiziaria competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato
intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione
del Canton Ticino allo stesso concordato - il ricorso per nullità 9 ottobre
2009 presentato da
RI 1
rappr. dall’ RA
1
contro il lodo arbitrale 15 settembre 2009
della Commissione speciale di ricorso istituita ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e
71 del Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le Case
per anziani (ROCA) del 1.1.2008, la quale ha statuito sul ricorso contro la
decisione 12 settembre 2008 della Commissione paritetica cantonale delle Case
per anziani nella vertenza che oppone la ricorrente alla
CO 1,
rappr. dall’ RA
2
chiedente la nullità della decisione impugnata in
virtù dell’art. 36 lett. h e f CIA;
ricorso cui si oppone la controparte con osservazioni
22 ottobre 2009;
letto il lodo arbitrale ed esaminato il relativo
incarto;
ritenuto
in fatto A. RI
1 ha lavorato dal 10 febbraio 2003 presso la __________ in qualità di
infermiera CRS con un grado di occupazione iniziale dell’80% ridotto in seguito
al 60%. In data 29 aprile 2008 la dipendente ha inoltrato alla datrice di
lavoro le proprie dimissioni con effetto al 31 luglio 2008 (doc. 4). Il 19
maggio 2008 le assistenti di cura L__________ e C__________ hanno sorpreso due pazienti
del __________, __________ (in seguito X, nata nel 1922) e __________ (in
seguito Y, nato nel 1941), entrambi affetti da una grave forma di Alzheimer, in
atteggiamenti intimi. Y si trovava nudo nella camera di X, accanto al letto in
cui la donna si trovava distesa, con addosso le mutande. Le assistenti di cura
hanno riferito quanto accaduto all’infermiera di turno RI 1, la quale, non
trovandoci nulla di male, ha deciso di lasciare i pazienti alle loro attività
(doc. 8 e 9). Il giorno seguente RI 1 è stata convocata dal direttore della CO
1, F__________, e dal responsabile delle cure M__________ alfine di chiarire
gli eventi della sera prima e dare spiegazioni sull’accaduto. Al termine del
colloquio il direttore ha sospeso la dipendente dalla sua attività con effetto
immediato, senza sospensione dello stipendio, e ha avviato un’inchiesta
amministrativa (doc. A, B e doc. 7). Al termine dell’inchiesta, durante la
quale sono state sentite le persone coinvolte, la datrice di lavoro ha ritenuto
che RI 1 avesse gravemente violato i propri doveri, ragione per cui con
raccomandata 26 maggio 2008 le ha comunicato il licenziamento immediato per
cause gravi ai sensi dell’art. 19 ROCA (doc. C).
B. Contro
il licenziamento immediato, RI 1 ha presentato in data 18 giugno 2008 ricorso
alla Commissione paritetica cantonale delle Case per anziani (in seguito:
Commissione paritetica), la quale lo ha respinto in data 12 settembre 2008. Il
14 ottobre seguente RI 1 ha adito la Commissione speciale di ricorso (in
seguito: “CSR”) – tribunale arbitrale competente per dirimere le vertenze
derivanti da rapporto di lavoro (art. 71 cfr. 3 ROCA) – chiedendo l’annullamento
della decisione impugnata, la condanna della CO 1 al pagamento di un’indennità
di fr. 26'350.- per licenziamento abusivo corrispondenti a quattro stipendi
mensili, l’annullamento del provvedimento disciplinare della sospensione dal
posto di lavoro e l’estromissione dell’inchiesta amministrativa dal proprio dossier.
Con lodo arbitrale 15 settembre 2009 la CSR ha respinto il gravame, ritenendo
corretto il licenziamento immediato per cause gravi.
C. Con
ricorso per nullità 12 ottobre 2009 RI 1 ha adito questa Camera, chiedendo l’annullamento del lodo arbitrale 15 settembre 2009 della CSR con protesta di
tasse, spese e ripetibili. Nelle proprie osservazioni 22 ottobre 2009 la
controparte ha postulato la reiezione del gravame, protestando anch’essa tasse,
spese e ripetibili.
e considerato
in diritto 1. Il
rimedio di diritto previsto dall’art. 36 CIA nei confronti di un lodo arbitrale
è di carattere straordinario; come un ricorso per cassazione esso è proponibile
solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi
previsti dalla legge (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, pag.
506; Forni, Il Concordato intercantonale sull’arbitrato nella giurisprudenza
del Tribunale di appello del Cantone Ticino in: REP. 1984 pag. 12 e segg.; REP.
1994 pag. 407; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 614 e segg.; II CCA
12.2009.106 dell’11 dicembre 2009). I motivi invocati devono essere indicati
esplicitamente dal ricorrente; in caso di dubbio sulla loro ricorrenza, il
giudice respinge l’impugnazione (Jolidon, op. cit. pag. 501).
2. Il
ricorso in esame solleva innanzitutto la censura di cui all’art. 36 lett. h CIA
(memoriale ricorso per nullità, pag. 2). A dire della ricorrente il giudizio
impugnato non preciserebbe la sede del Tribunale arbitrale, ragione per cui il
lodo andrebbe annullato. La censura è infondata. Dal lodo arbitrale della CSR,
pag. 6 in fondo, emerge chiaramente che la sede del Tribunale arbitrale si
trova a Lugano.
3. Il
ricorso per nullità si fonda poi sull’art. 36 lett. f CIA (memoriale ricorso
per nullità, pag. 2 e segg.). Per costante giurisprudenza federale una
decisione è arbitraria se vi è valutazione manifestamente errata di atti di
causa o di prove, oppure quando essa viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro e indiscusso, rispettivamente quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità (Jolidon,
op. cit. pag. 515 e segg.; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1993, pag. 345 e
segg.; II CCA 12.2009.106 dell’11 dicembre 2009). A questa Camera compete
pertanto esclusivamente di vagliare se il lodo è inficiato da arbitrio per i
motivi addotti dalla ricorrente. In particolare, l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile. È pertanto doveroso scostarsi dalla scelta operata
dall’arbitro soltanto se la stessa appare insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, oppure non sorretta da ragioni oggettive o
lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 173 consid. 3.1. pag. 178 con richiami;
126 Ia 170 e 122 III 319; Jolidon, op. cit. pag. 515; Wehrli, Rechtsprechung zum Schweizerischen
Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Zurigo 1985, ad art. 36 lett. f CIA,
pag. 44 e segg.; II CCA 12.2009.106 dell’11 dicembre 2009; cfr. anche art. 3
cpv. 3 DL di applicazione del CIA). Per motivare una censura d’arbitrio non
basta quindi criticare il lodo impugnato, né contrapporgli una propria versione
dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre spiegare per quale
ragione l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano
manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti
oppure offendano in modo urtante il sentimento della giustizia e di equità.
Arbitrario, inoltre, dev’essere il risultato: una decisione insostenibile solo
nei motivi, ma non nell’esito, non incorre ancora nell’annullamento (DTF 129 I
173 consid. 3.1 pag. 178 con ulteriori riferimenti; II CCA 12.2009.106 dell’11
dicembre 2009).
4. La
ricorrente lamenta innanzitutto una manifesta violazione del diritto perché la CSR
avrebbe omesso di constatare che la decisione 12 settembre 2008 della
Commissione paritetica non sarebbe stata adottata dalla stessa, bensì da terzi,
non essendo sottoscritta dal presidente (memoriale ricorso per nullità, pag.
2-3). La censura è infondata. La decisione 12 settembre 2008 è stata firmata
dal segretario __________ personalmente e dal presidente __________ per
procura. Dalla decisione emerge che la Commissione paritetica si è riunita il 5
settembre 2008 per esaminare il ricorso. Dal verbale della suddetta riunione
(cfr. incarto Commissione speciale di ricorso) si evince che i menzionati
membri della Commissione paritetica __________ e __________ erano entrambi
presenti e hanno partecipato alla decisione. Ciò significa che il presidente __________
si è assunto insieme agli altri membri la responsabilità del giudizio in
qualità di Commissione paritetica. Il ROCA non prescrive peraltro che la
decisione debba essere firmata personalmente e non esclude una firma per
procura. Determinante è invece la volontà di giudicare della Commissione in
quanto tale, ciò che indubbiamente traspare dalla decisione stessa: “la CPC ROCA decide di respingere il ricorso inoltrato dalla signora RI 1 contro il provvedimento
disciplinare del 26.5.2008” (decisione 12 settembre 2008, secondo
capoverso). La mancanza della firma personale da parte del presidente sul lodo
non rende nulla la decisione, poiché non reca pregiudizi ai diritti delle parti
(cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 24 e 25 ad art. 285 CPC). Di conseguenza non si
può che ritenere che la suddetta decisione sia stata adottata dalla Commissione
paritetica, e respingere la censura della ricorrente.
5. RI
1 rimprovera alla CSR di aver manifestamente violato il suo diritto di essere
sentito per aver congiunto il procedimento oggetto di esame con il procedimento
avviato dalla Cassa di compensazione __________ con istanza 11 novembre 2008. Tale
istanza avrebbe dovuto a suo dire essere presentata alla Commissione paritetica
e non alla CSR, ragione per cui la CSR avrebbe dovuto dichiararla irricevibile
(memoriale ricorso per nullità, pag. 3-5). La censura dev’essere respinta
poiché, malgrado la CSR abbia congiunto i procedimenti per economia
processuale, la Cassa di disoccupazione __________ non è subentrata in lite e
non partecipa in qualsivoglia maniera alla procedura tra RI 1 e la CO 1 qui
oggetto di esame. Di conseguenza la ricorrente non ha qualsivoglia interesse a
impugnare in questa sede la decisione di congiunzione, non avendo subito alcun
pregiudizio.
6. Con
il ricorso la ex dipendente si duole poi che la CSR non si sarebbe pronunciata
su tutte le conclusioni delle parti, ciò che costituirebbe una manifesta
violazione del diritto. In particolare non si sarebbe espressa sulla censura di
violazione dell’art. 9 Cost., ossia del diritto dei pazienti alla libertà
sessuale (memoriale ricorso per nullità, pag. 5-7). La censura dev’essere
disattesa per le ragioni qui di seguito esposte. In primo luogo si evidenzia
che la CSR non deve esprimersi su tutte le censure sollevate dalle parti.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, per quanto concerne
Fatti
i fatti è sufficiente esporre nella sentenza quelli essenziali che risultano
dall’assunzione delle prove. Non è dunque necessario pronunciarsi su tutte le
allegazioni delle parti, bastando esporre soltanto i motivi decisivi per il
giudizio (DTF 117 Ia 1, consid. 3a). Per quanto concerne invece i motivi di
diritto è sufficiente che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua
decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi
commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, b1, m. 2 ad art. 285, con ulteriori riferimenti). In
secondo luogo la ricorrente non può invocare a difesa del suo comportamento il
diritto alla libertà sessuale dei pazienti, trattandosi per l’appunto di un
diritto altrui, che non può essere invocato da un terzo. Più precisamente si
tratta del diritto della persona toccata nella sua libertà sessuale contro
interventi da parte dello Stato. In altre parole, portatore del diritto (“Träger
des Rechts”) è il singolo, mentre destinatario (“Adressat”) è lo
Stato, che deve tollerare o astenersi da determinati atti (Häfelin/ Haller/ Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurigo 2008, n. 205 e 210; Riemer,
Personenrecht des ZGB, Berna 2002, n. 306). La problematica della cosiddetta “Drittwirkung”,
ossia la domanda se i diritti alle libertà personali sono applicabili anche nei
rapporti giuridici tra privati e se quindi anche i privati devono rispettare
tali diritti (Häfelin/
Haller/ Keller, op. cit., n. 278-280), non si pone nel
caso concreto. Infatti i pazienti X e Y sono entrambi affetti da una sindrome
demenziale degenerativa con gravi alterazioni arteriosclerotiche e da atrofia
celebrale (doc. 12 e 13), che li rende incapaci di determinarsi e prendere
decisioni coscienti in merito alla propria sessualità. Dai piani di cura
prodotti in edizione dalla parte convenuta il 22 aprile 2009, risulta
specificatamente che X e Y sono gravemente dipendenti dalle cure
infermieristiche, si trovano in uno stato confusionale acuto e soffrono di
demenza. Per quanto essi possono dunque essere portatori del diritto alla
libertà personale, essi non sono però in grado di farlo valere, poiché incapaci
di discernimento a causa della loro infermità (Riemer, op. cit., n.
55).
7. La
ricorrente sostiene poi che la CSR avrebbe fondato il proprio giudizio su di
una valutazione delle prove manifestamente insostenibile, poiché si sarebbe
basata sistematicamente ed unicamente sulla testimonianza del responsabile
delle cure M__________ (memoriale ricorso per nullità, pag. 7-10). La censura
invocata dalla ricorrente non appare per nulla chiara e comprensibile. Essa
mischia la questione del rendimento lavorativo della dipendente prima dei fatti
del 19 maggio con l’accertamento dei fatti effettivamente accaduti il 19 maggio
e con la domanda come un’infermiera deve reagire ed intervenire di fronte ad
atti sessuali tra pazienti affetti da demenza. Considerato che la censura è
oltremodo confusa, non si entra qui nel merito delle singole questioni
sollevate. L’analisi logica e cronologica delle stesse, in particolare
l’accertamento dei fatti accaduti, la verifica se la ricorrente ha violato un
proprio dovere lavorativo e l’esame delle premesse atte a giustificare un
licenziamento in tronco saranno discusse qui di seguito, al considerando n. 11
della presente decisione.
8. La
ricorrente solleva in seguito che la CSR avrebbe fondato la propria decisione
su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti. Essa mischia di
nuovo numerosi elementi in un’unica censura, senza seguire però un filo logico
(memoriale ricorso per nullità, pag. 10-15). Per questo motivo si rimanda anche
in questo caso all’esame di cui al considerando n. 11 della presente decisione.
9. A
dire della ricorrente la CSR avrebbe manifestamente violato l’art. 29 Cost. poiché
il lodo impugnato non sarebbe sufficientemente motivato. Lamenta poi che la
decisione di prima istanza della Commissione paritetica sarebbe stata adottata
senza procedere a un’istruttoria. Ritorna in seguito a contestare il lodo della
CSR, adducendo che la seconda istanza arbitrale avrebbe omesso di accertare i
fatti del 19 maggio 2008, di indicare le omissioni imputate alla ricorrente e i
motivi del licenziamento immediato (memoriale ricorso per nullità, pag. 15-17).
9.1 Per quanto
riguarda la censura che il lodo impugnato non sarebbe sufficientemente motivato
si rileva che la motivazione della sentenza può anche essere sommaria, ma in
ogni caso occorre poter dedurre per quale ragione decisiva il tribunale si sia
determinato in un certo modo (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, b1, m. 2 ad art. 285, con ulteriori riferimenti). Nel
caso concreto il lodo impugnato espone in modo chiaro per quale ragione
decisiva la CSR ha deciso di respingere il ricorso. La CSR ha ritenuto che il comportamento
della dipendente è stato antigiuridico, superficiale e non professionale,
qualificandolo quale violazione di un compito a lei affidato quale infermiera
responsabile, atta a giustificare un licenziamento per gravi motivi (decisione
CSR del 15 settembre 2009, consid. 9, pag. 5). Se tale conclusione sia corretta
– ossia se la CSR ha correttamente accertato i fatti ed esaminato le premesse
atte a giustificare un licenziamento in tronco – verrà vagliato al considerando
n. 11 della presente decisione.
9.2 Per quanto
concerne invece la censura che la Commissione paritetica avrebbe emanato la
sentenza senza procedere ad un’istruttoria, si rileva che RA 1, dopo aver
ricevuto il memoriale di duplica del 21 agosto 2008, ha sollecitato l’emanazione della decisione con scritto 5 settembre 2008, ritenendo che lo
scambio degli allegati era terminato da tempo. A differenza della controparte
(cfr. scritto RA 2 del 22 agosto 2008 alla Commissione paritetica, in cui
vengono notificate delle prove), la ricorrente non ha notificato alcuna prova
in prima istanza, né si aspettava dalla Commissione paritetica di essere citata
per la notifica di eventuali prove. Dallo scritto 5 settembre 2008 bisogna
dedurre che la ricorrente ritenesse sufficiente che la Commissione decidesse in
base ai documenti prodotti, ciò che concretamente ha fatto. Qualsiasi eventuale
vizio procedurale è poi comunque stato sanato dalla seconda istanza arbitrale,
la CSR avendo proceduto ad assumere i testi notificati dalla convenuta e ad
accogliere le domande di edizione, mentre la ricorrente aveva rinunciato in
sede di audizione testimoniale del 12 marzo 2009 all’interrogatorio formale del
direttore F__________. La censura non può dunque trovare accoglimento.
10. La
ricorrente sostiene poi che la CSR avrebbe manifestamente violato l’art. 336
cpv. 1 lett. a e b CO, poiché la disdetta sarebbe stata data per una ragione
intrinseca alla personalità della dipendente, ossia la sua moralità in merito
alla libertà sessuale dei pazienti (memoriale ricorso per nullità, pag. 17-18).
Come già esposto (considerando n. 6 della presente decisione), nel caso
concreto la questione della libertà sessuale dei pazienti X e Y non si pone, poiché
gli stessi sono affetti da sindrome demenziale degenerativa e atrofia celebrale,
che li rende incapaci di discernimento, di agire consapevolmente e di determinarsi
e prendere decisioni coscienti in merito alla propria sessualità. Anche questa
censura va di conseguenza respinta.
11. La
ricorrente solleva nuovamente che la CSR avrebbe respinto ingiustamente il
ricorso contro il licenziamento immediato, fondando la propria decisione su
accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti (memoriale ricorso
per nullità, pag. 18-42). Occorre dunque in primo luogo accertare i fatti alla
base della decisione, poi analizzare in un secondo momento se l’infermiera RI 1 ha avuto la possibilità e il dovere di intervenire nella vicenda tra i due pazienti e se essa ha
dunque violato un suo dovere lavorativo. L’onere della prova in merito alla
violazione di determinati compiti da parte della dipendente incombe secondo le
regole dell’art. 8 CCS alla datrice di lavoro, che ha pronunciato il
licenziamento in tronco della dipendente. In terzo luogo, nel caso in cui fosse
data una violazione da parte della dipendente, occorre determinare la gravità
della stessa e verificare se tale violazione è sufficiente a giustificare il
licenziamento con effetto immediato.
11.1 Accertamento
dei fatti accaduti il 19 maggio 2008
a) Preliminarmente
si evidenzia che i doc. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 sono documenti prodotti dalla parte
convenuta, che vengono valutati secondo il libero apprezzamento della presente
Camera alla luce delle convergenti risultanze istruttorie. A differenza di
quanto sostenuto dalla ricorrente, nulla modifica alla loro validità probatoria
la circostanza che i summenzionati documenti, in particolare i doc. 1, 2, 3 e 7,
non sono stati controfirmati per accettazione dalla ricorrente, non essendo una
tale controfirma necessaria alfine di provarne l’autenticità e la veridicità
del loro contenuto.
b) Sulla
base della documentazione agli atti e dell’istruttoria risulta che il 19 maggio
2008 verso le ore 21:30 (doc. 6) le assistenti di cura L__________ e C__________
stavano svolgendo il loro giro serale presso il __________. C__________ si
trovava davanti a L__________ e aveva notato che il paziente Y non era nella
sua camera, ragione per cui è andata a cercarlo, trovandolo nella camera della
paziente X (deposizione teste L__________, pag. 1, verbale del 12 marzo 2009).
C__________ ha visto che la paziente X era sdraiata sul letto e portava
soltanto le mutande, mentre il paziente Y era completamente nudo e si trovava
in piedi a lato del letto (deposizione teste C__________, pag. 1, verbale del 12.03.2009).
L__________ è in seguito entrata anch’essa nella camera e ha visto che X era ancora
sdraiata sul letto con le mutande indosso, mentre Y era sopra di lei,
completamente nudo, ciò che è poi stato confermato anche da C__________ (doc. 5
e 6, rapporti confermati dalle assistenti di cura in sede di audizione
testimoniale). Di fronte a tale situazione, C__________ è uscita dalla stanza
dicendo alla collega di allontanarsi pure lei, mentre L__________ ha intimato a
Y di togliersi da lì e tornare immediatamente nella sua camera (doc. 6;
deposizione teste L__________, pag. 1, verbale del 12.03.2009). Il paziente Y
non si è mosso subito, ma L__________ ha successivamente visto che egli si
allontanava dalla camera di X. Le assistenti di cura hanno poi trovato dietro
la porta principale del __________ l’infermiera RI 1 e le hanno riferito
l’accaduto (doc. 5). Quest’ultima ha risposto che non ci trovava niente di male
e di lasciar fare ai pazienti, che lei li avrebbe controllati più tardi (doc.
5, 6 e 7; deposizione teste L__________, pag. 1, verbale del 12 marzo 2009;
deposizione teste C__________, pag. 1 verbale del 12 marzo 2009). L’infermiera RI
1 si è poi recata al piano dopo circa trenta minuti, ossia verso le 22 (doc. 7,
8 e 9), constatando che entrambi i pazienti sembravano essere consenzienti e
lasciandoli quindi alle loro attività (doc. 8 e 9). Essa non ha contattato
telefonicamente il capo cure per riferire quanto accaduto, poiché riteneva di
agire correttamente. Si è quindi limitata a visitare il paziente Y verso le ore
23 e a constatare che egli si trovava in camera sua, sotto il piumone, di
ottimo umore (doc. 9).
c) Alla
luce delle suddette risultanze istruttorie, è accertato che tra i pazienti X e Y,
entrambi affetti da demenza, vi sono stati degli atteggiamenti sessuali. Non è
dato di capire con esattezza se vi sia stato un rapporto fisico completo,
poiché non è chiaro cosa sia successo tra il primo e il secondo controllo
effettuato dall’infermiera RI 1, ossia tra le ore 22 e le 23 (doc. 8 e 9). Ad
ogni modo si può escludere che vi siano state delle lesioni fisiche
(deposizione del medico __________ F__________, pag. 1 verbale del 12 marzo 2009).
L’assistente L__________ ha deposto di aver visto il paziente Y allontanarsi
dalla stanza della paziente X prima che esse andassero ad avvertire
l’infermiera responsabile. Non è però dato a sapere se e quando esattamente Y è
tornato nella stanza di X. Dai cardex firmati dalla ricorrente (doc. 8 e 9: “Dany”)
risulta che alle ore 22 Y era ancora o di nuovo nella camera di X. A differenza
di quanto sostiene la ricorrente nel memoriale di ricorso, quanto risulta dai
cardex sembra essere stato constatato dalla ricorrente in prima persona e non
dalle assistenti di cura. Ciò corrisponde anche a quanto contenuto nel doc. 7
redatto dal capo cure M__________: “RI 1 riferisce di essersi recata al
piano dopo circa trenta minuti [quindi verso le 22], di aver constatato che entrambi gli ospiti sembravano essere
consenzienti”. Mal si comprenderebbe altrimenti la
tesi della ricorrente sostenuta anche nel presente ricorso secondo cui i
pazienti sarebbero stati consenzienti. Una tale affermazione presuppone che
essa abbia avuto modo di prendere atto di tale fatto in prima persona.
d) Fondamentale
nel caso concreto è che è indifferente cosa sia effettivamente successo tra i
pazienti Y e X e quando esattamente - prima o dopo che le assistenti di cura
avvertissero l’infermiera RI 1 - il paziente Y si sia allontanato dalla stanza di
X. Poco importa anche se la ricorrente ha constatato di persona quanto scritto
sui cardex doc. 8 e 9 oppure se ha semplicemente trascritto quanto riferitole
dalle assistenti di cura. Pacifico è che la ricorrente è stata avvisata dalle
assistenti di cura di circostanze delicate che vedevano coinvolti due pazienti
affetti da gravi patologie fisiche e psichiche in atteggiamenti a sfondo
sessuale e che essa non ha reagito. Dagli atti istruttori non risulta che L__________
abbia detto alla ricorrente che il paziente Y era nel frattempo già tornato
nella sua stanza. Essa doveva dunque presumere che i pazienti fossero ancora
nella stanza di X intenti in effusioni sessuali. Pacifico è anche che in ogni
caso la ricorrente ha ritenuto corretto lasciare i pazienti a tali attività,
indipendentemente dal fatto che essa abbia constatato questa circostanza di
persona durante il controllo delle 22 oppure si sia limitata a trascrivere più
tardi qualcosa che le è stato riportato dalle assistenti di cura. La
ricorrente, pur sapendo della malattia dei pazienti e in particolare dell’aggressività
di Y, e pur essendo cosciente di essere l’infermiera responsabile durante quel
turno di lavoro, ha deciso di non intervenire. Credendo di agire in modo
corretto, essa non ha reputato necessario avvertire telefonicamente il capo
cure. Al contrario, essa si è limitata a compilare i cardex doc. 8 e 9 e a
constatare di aver lasciato i pazienti alle loro attività. Ciò viene
evidenziato più volte anche nel presente memoriale di ricorso. La ricorrente
sostiene infatti che i pazienti erano consenzienti e giustifica il proprio
comportamento con il diritto alla libertà sessuale degli stessi.
e) Sulla
base dei summenzionati risultati fattuali, occorre ora esaminare se la
circostanza di sapere che due pazienti affetti da grave demenza erano coinvolti
in atteggiamenti sessuali, imponeva alla ricorrente di agire in modo diverso,
in particolare di effettuare un controllo immediato e sincerarsi dello stato
fisico e psichico dei pazienti, di separarli o perlomeno di avvertire il capo
cure. In altre parole bisogna verificare se la ricorrente ha violato un proprio
compito lavorativo.
11.2 Violazione
di un dovere lavorativo da parte della dipendente
a) Come
Considerandi
già esposto ai considerandi 6 e 10 della presente decisione, nel caso concreto non
si pone il problema della libertà sessuale dei pazienti X e Y, poiché entrambi affetti
da sindrome demenziale di tipo grave (doc. 12 e 13). A causa della loro
malattia, al momento dei fatti, i pazienti in questione non avevano la capacità
di intendere e volere, né di valutare una determinata situazione e le sue
ripercussioni. In altre parole essi non erano in grado di determinarsi con atti
coscienti propri. In particolare essi non erano capaci di vivere coscientemente
la propria sessualità. A torto dunque la ricorrente sostiene che i pazienti
fossero consenzienti. Una persona può essere consenziente soltanto se si rende
conto di quanto le accade e se è in grado di valutarne le conseguenze. Ciò che
non era evidentemente il caso di X e Y, i quali dopo i fatti hanno reagito con
confusione, incomprensione e dimenticanza. Dalla
deposizione della caporeparto T__________, pag. 1 verbale del 12 marzo 2009
emerge in particolare che la paziente X “ha esternato fastidio nei confronti
del signor Y,, al punto che, con in mano un coltello, aveva detto una frase del
tipo ‘questo qua lo ammazzo’. Si trovava a tavola a pranzo. In quella
circostanza c’era anche Y.” (cfr. anche doc. 8). Questa reazione negativa e
allo stesso tempo confusa è confermata dal medico __________ F__________, pag.
1.
verbale del 12.03.2009: “la signora aveva un ricordo molto negativo
dell’avvenimento, l’aveva vissuto in questi termini. Mi disse che non si era
mai permessa con suo marito, defunto, situazioni di questo tipo. Era molto
disorientata circa il fatto che il signor Y fosse finito nella sua camera. Non
si era ben resa conto in quali termini ciò fosse accaduto. Malgrado la malattia
questo episodio era molto presente in lei in termini negativi. Questa reazione
è compatibile con la malattia di cui è affetta la signora X,, perché siamo nel campo delle emozioni e delle sensazioni”. Per quanto
concerne invece il paziente Y, il medico __________ F__________ ha testimoniato
che “l’ho trovato molto confuso, secondo me non aveva memorizzato bene
l’accaduto” (deposizione, pag. 2 verbale del 12 marzo 2009). Non si può
dunque che concludere che i pazienti X e Y erano totalmente incapaci di
intendere e volere al momento dei fatti.
b) Di
fronte a una simile situazione di totale incapacità di intendere e volere da
parte di pazienti ammalati di demenza, occorre chiedersi chi deve intervenire
in loro vece e su quali basi un tale intervento si deve fondare. Nel caso
concreto risulta che al momento dei fatti, la convenuta CO 1 non aveva
impartito istruzioni o prescrizioni ai propri dipendenti in merito a problemi e
comportamenti attinenti alla sfera sessuale dei malati ricoverati nel reparto Alzheimer
(deposizione teste L__________, pag. 2, verbale del 12 marzo 2009; deposizione
teste M__________, pag. 2 verbale del 12 marzo 2009; deposizione teste T__________,
pag. 1-2 verbale del 12 marzo 2009; deposizione teste F__________, pag. 1-2
verbale del 12 marzo 2009). Soltanto in seguito agli eventi oggetto di esame,
la psicologa R__________ ha tenuto per i dipendenti del __________ un colloquio
approfondito sulla tematica (deposizione teste L__________, pag. 2, verbale del
12.
marzo 2009, deposizione teste C__________, pag. 2 verbale del 12 marzo 2009).
Occorre dunque chiedersi se sussistono delle altre norme oppure regole
deontologiche che impongono o suggeriscono al personale responsabile come comportarsi
in casi di sessualità tra pazienti ammalati. Il ROCA del 1° gennaio 2008
stabilisce all’art. 14 che il dipendente ha l’obbligo di eseguire il lavoro
assegnato con serietà, diligenza e spirito di collaborazione (lett. a), di
mostrarsi degno della stima e della fiducia richiesta dalla sua funzione (lett.
g) e di far rilevare immediatamente al proprio superiore eventuali
inconvenienti del servizio, come pure i bisogni dell’utente (lett. h). Il ROCA
non contiene però delle norme specifiche sui doveri di servizio nei casi in cui
è toccata la sfera sessuale dei pazienti.
c) Il
rapporto giuridico esistente tra la convenuta CO 1 e i pazienti X e Y è un
cosiddetto “Heimvertrag”, ossia un contratto innominato che si compone
di diversi elementi di contratti nominati quali il mandato, la locazione e l’appalto,
nonché da elementi di altri contratti innominati, quali il “Bewirtschaftungsvertrag”
e il “Beherbergungsvertrag” (Breitschmid/Steck/Wittwer, Der Heimvertrag,
in: FamPra.ch 2009, pag. 870, 875-876, 885-888). Tra l’infermiera e i pazienti
non vi è invece alcun contratto. Essa agisce quale persona ausiliaria della
datrice di lavoro, ossia della casa di ricovero (art. 101 CO; Fellmann,
Die Haftung des Privatarztes und des Privatspitals, in: Fellmann/Polena, Die Haftung des Arztes und des Spitals, 2003, pag. 50-51). Chi si
occupa dei pazienti è responsabile del loro benessere, ha il compito di
proteggere il paziente e l’obbligo di agire nell’interesse di quest’ultimo
quando le circostanze lo esigono, soprattutto quando il paziente non è in grado
di valutare i propri atti e il suo stato di salute fisico e psichico necessita
di una assistenza particolare, per esempio perché sussiste il rischio che il
paziente metta in pericolo la propria incolumità o quella di un’altra persona. In
altre parole, il responsabile del paziente è contrattualmente garante del suo benessere.
Deve quindi intervenire e prendere decisioni in sua vece, quando egli non è in
grado di agire in modo cosciente da solo, e ciò al fine di adempiere i propri
doveri di protezione ed evitare che il paziente provochi o subisca una
situazione pericolosa (Breitschmid/Steck/Wittwer, op. cit., pag. 870, 880, 883-884, 886-888 con ulteriori riferimenti;
cfr. anche Geiser, Demenz und Recht, ZVW 2003; pag. 98-99, 111-112). Non è
necessario, al proposito, che un determinato pericolo si concretizzi. È
sufficiente che sussista un potenziale pericolo per il paziente, che la persona
responsabile può e deve cercare di evitare.
d) Nel
caso concreto è innanzitutto pacifico che RI 1 era l’infermiera responsabile
durante il turno notturno del 19 maggio 2008 e ciò a prescindere dal fatto che
la datrice di lavoro CO 1 aveva espresso delle lamentele sul suo comportamento
e rendimento lavorativo (doc. 1, 2 e 3). Dalla testimonianza del responsabile delle cure M__________, pag. 1
verbale del 12 marzo 2009 emerge infatti che: “il turno notturno comprende
la presenza di un infermiere, di un assistente di cura o di un ausiliario di
cura. Il responsabile del turno notturno è l’infermiere”. Pacifico è pure
che la datrice di lavoro non aveva dato ai propri dipendenti delle istruzioni
mirate sul come comportarsi nei casi in cui era toccata la sfera sessuale dei
pazienti. Al momento dei fatti, quando RI 1 è stata informata dalle assistenti
di cura dell’accaduto, ha quindi dovuto valutare secondo le proprie conoscenze
professionali come procedere. La ricorrente, di professione infermiera CRS e
alle dipendenze della convenuta dal 2003, era al corrente della malattia dei
pazienti coinvolti in atteggiamenti sessuali. Essa doveva sapere che il loro
stato fisico e psichico si trovava, o perlomeno avrebbe potuto trovarsi a rischio,
soprattutto considerando la loro età, la sindrome demenziale degenerativa con
gravi alterazioni arteriosclerotiche, l’atrofia celebrale e le patologie
cardiache di cui erano affetti, nonché il comportamento aggressivo del paziente
Y (doc. 12 e 13, nonché piani di cura prodotti in edizione dalla parte convenuta
in data 22 aprile 2009). In quanto infermiera responsabile, essa aveva il
compito di proteggere i pazienti anche da loro stessi, poiché incapaci di
valutare i propri atti e le relative conseguenze in modo cosciente e libero. Ciò
viene evidenziato dal capo cure M__________, nella sua testimonianza a pag. 3,
verbale del 12 marzo 2009: “per quanto riguarda il centro Alzheimer i
parametri di controllo che vengono indicati agli infermieri sono dettati da
necessità di un’attenzione particolare, in funzione delle patologie. Questa
attenzione e prudenza si estende evidentemente anche alla sfera sessuale […] trattandosi di paziente affetto da Alzheimer, occorre essere
vigili, presenti professionalmente e adattarsi alle situazioni che si
presentano. L’equilibrio psichico del malato di Alzheimer è molto vulnerabile”. In merito alla questione della tolleranza di rapporti sessuali tra
pazienti affetti da Alzheimer, il medico __________ F__________, pag. 1-2,
verbale 12 marzo 2009, ha deposto che: “il tema deve tener conto della loro
situazione clinica. La sessualità è assolutamente accettata, ma deve essere
guidata tenendo conto della situazione globale di ogni singolo paziente”.
Così anche la caporeparto T__________, pag. 2, verbale del 12 marzo 2009: “come
professionista so che la patologia di questi pazienti consiglia che ciò non
avvenga”. Secondo la sua esperienza professionale, la ricorrente avrebbe
quindi dovuto vagliare la situazione alla luce delle patologie concrete dei due
pazienti e non semplicemente decidere di lasciarli fare. Essa avrebbe dovuto agire
in loro vece e intervenire per separarli alfine di proteggerli da una
situazione potenzialmente pericolosa per la loro salute. Essa avrebbe perlomeno
dovuto sincerarsi immediatamente del loro stato fisico e psichico, ciò che però
non ha fatto. Considerata la delicatezza della situazione, essa avrebbe avuto
la possibilità di consultare e avvertire telefonicamente il capo cure. Dalla
testimonianza del responsabile delle cure M__________, pag. 1 verbale del 12 marzo
2009.
emerge infatti che: “Il capo cure è sempre reperibile per cui
l’infermiere di turno nel caso insorgano problemi gravi fa capo a questa
persona. Ci può essere anche un contatto telefonico immediato”. La
ricorrente non si è però neppure posta il problema di quali conseguenze le
effusioni sessuali tra pazienti ammalati di Alzheimer avrebbero potuto avere
sulla loro salute fisica e sul loro equilibrio psichico. Essa ha agito con leggerezza
e ritenuto sufficiente “lasciarli alle loro attività”, limitandosi a
controllare alla fine del turno unicamente il paziente Y (doc. 8 e 9). Bisogna
dunque concludere che la ricorrente ha commesso un grave errore di valutazione
e ha quindi violato un proprio dovere lavorativo secondo l’art. 14 lett. a, g
ed h ROCA. Orbene, occorre dunque ancora verificare se tale violazione
costituisce un motivo grave atto a giustificare un licenziamento in tronco.
11.3
Premesse
del licenziamento in tronco
a) L'art.
337.
CO dispone che il datore di lavoro e il dipendente possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto
immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo
restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid.
4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se
si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità
della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 351 consid. 2.1; Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, Berna 2002, pag. 167-168). Più avvertimenti
possono rivelarsi necessari, a dipendenza della gravità, della natura, della
durata e della frequenza delle violazioni contrattuali; non è in effetti
l'avvertimento in se stesso, anche assortito della comminatoria di
licenziamento immediato, che giustifica un simile provvedimento, ma il fatto
che l'atto imputato al lavoratore non permette, secondo le regole della buona
fede, di esigere dal datore di lavoro la continuazione del rapporto di lavoro
fino alla scadenza del termine di disdetta (Wyler,
Droit du travail, 2a
ed. Berna 2008, pag. 490; DTF 127 III 153 consid. 1). Il giudice valuta secondo
il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge
la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione
dei principi di diritto e dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di
lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il
licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar
zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337 CO, p. 263 n. 13; per
tante: II CCA del 30 ottobre 2009, inc. 12.2009.116 consid. 6).
b) Nel
caso concreto, come visto sopra, RI 1 ha commesso un grave errore di valutazione circa il suo ruolo di responsabile e garante nei confronti di due
pazienti affetti da demenza, violando un proprio dovere lavorativo ai sensi
dell’art. 14 lett. a, g ed h ROCA. Considerato che al momento dei fatti non
sussistevano direttive o prescrizioni da parte della datrice di lavoro CO 1 sul
comportamento da tenere in casi di sessualità tra gli ospiti del Centro
Alzheimer, tenuto conto che la ricorrente ha errato nella valutazione di come
agire in un caso mai postosi prima d’allora e ritenuto inoltre che si tratta di
una questione delicata, dove non è possibile determinare con esattezza quali ripercussioni
negative il mancato agire della ricorrente abbia avuto sulla psiche dei due
pazienti, si può lasciare indeciso il quesito a sapere se l’errore di
valutazione di RI 1, ancorché grave, sia di per sé sufficiente a giustificare
un licenziamento in tronco. Infatti, il lodo arbitrale non è arbitrario nel suo
risultato, come si vedrà qui di seguito, alla luce dei rimproveri precedenti mossi
alla ricorrente da parte della datrice di lavoro.
c) Dal
formulario per la valutazione del rendimento del novembre 2007 redatto dal capo
cure M__________ (doc. 1) si evince che la datrice di lavoro ha posto alla
dipendente quale obbiettivo per la successiva valutazione in febbraio 2008 una
maggiore disponibilità a collaborare in equipe e maggiore responsabilità
professionale, nonché di rispettare in modo assoluto le indicazioni date dai
diretti superiori e dai medici operanti (doc. 1, pag. 1). In particolare per
quanto concerne la qualità del lavoro, la datrice di lavoro ha ritenuto che gli
incarichi affidati alla dipendente avevano spesso bisogno di essere ripresi e necessitavano
costantemente di una verifica qualitativa (doc. 1, pag. 2). Ciò è stato
confermato da M__________ in sede di audizione testimoniale, pag. 1 verbale del
12.
marzo 2009: “in RI 1 ho riscontrato nel 2007 delle grosse carenze di tipo
organizzativo. Ho notato che le mie indicazioni e quelle dei medici non venivano
rispettate. Mi riferisco a terapie non aggiornate, a terapie non somministrate,
a orari non rispettati”. Dalla successiva valutazione del rendimento nel
febbraio 2008, formulario erroneamente datato aprile 2008 (doc. 2; deposizione
teste M__________, pag. 2, verbale del 12 marzo 2009), emerge che dall’ultima
valutazione non si erano verificati miglioramenti (doc. 2, pag. 2 e 4). Queste
valutazioni negative sono anche evidenziate nel rapporto 25 marzo 2008 redatto
da M__________ al direttore F__________ (doc. 3). In particolare emerge che RI
1.
aveva un rapporto negativo e conflittuale con i propri superiori e faticava a
collaborare e lavorare nella nuova equipe. Come al punto 11.1 a) della presente decisione si osserva che il fatto che i doc. 1, 2 e 3 non siano controfirmati
per accettazione dalla ricorrente, non toglie validità ai documenti, che
comprovano l’opinione della datrice di lavoro sul rendimento lavorativo della
dipendente da novembre 2007 a marzo 2008 ed evidenziano che le manchevolezze
sul lavoro perduravano già da tempo. Inizialmente la datrice di lavoro ha
cercato di aiutare la dipendente, ma il rendimento di quest’ultima ha
continuato a peggiorare, finché la datrice di lavoro ha espresso la propria
volontà di interrompere il rapporto di lavoro (doc. 1, 2 e 3; deposizione teste
M__________, pag. 1-2 verbale del 12 marzo 2009). Non soccorrono alla
ricorrente gli argomenti sollevati nell’ambito del ricorso per nullità, pag. 11
secondo cui le valutazioni del 2005 e 2006 (documenti prodotti in edizione
dalla parte ricorrente nell’aprile 2009) sarebbero oltremodo positive. La
datrice di lavoro non sostiene infatti che la dipendente abbia da sempre
lavorato male, bensì evidenzia un calo nelle prestazioni della stessa a partire
dal 2007. Anche le censure secondo cui le valutazioni di cui ai doc. 1, 2 e 3
sarebbero inveritiere, pretestuose e finalizzate unicamente a screditare la
ricorrente, comprovando che la dipendente sarebbe stata oggetto di mobbing
e pressioni con minacce di licenziamento (memoriale di ricorso, pag. 12-14),
non trovano riscontro probatorio. La datrice di lavoro ha semplicemente
espresso alla dipendente la sua volontà di interrompere il rapporto di lavoro
perché non soddisfatta delle di lei prestazioni. Dalla lettera di disdetta del
contratto di lavoro da parte di RI 1 (doc. 4) risulta poi soltanto che essa ha
preso la decisione di licenziarsi e che ne era dispiaciuta. Dalle tavole
processuali non risulta però che la ricorrente abbia subito qualsivoglia forma
di mobbing. Al contrario, dalle convergenti risultanze istruttorie è
evidente che la ricorrente ha agito da tempo con un certo lassismo,
disinteresse e superficialità nello svolgere i propri doveri lavorativi. Tali
manchevolezze minori si sono verificate ripetutamente nell’arco di vari mesi,
durante i quali la datrice di lavoro ha ripreso la dipendente, avvertendola
esplicitamente sull’eventualità di una disdetta. Le prestazioni della
ricorrente hanno però continuato a peggiorare. Il 19 maggio 2008, di fronte a
una situazione delicata che ha visto coinvolti in atteggiamenti sessuali due
pazienti affetti da demenza ospitati nel Centro Alzheimer, la ricorrente non
solo non è intervenuta, non si è sincerata dello stato fisico e psichico dei
pazienti e non ha contattato telefonicamente il capo cure per chiedergli come
meglio procedere, bensì non si è neppure posta il problema di quali conseguenze
tali atteggiamenti sessuali avrebbero potuto avere sulla salute fisica e
sull’equilibrio psichico dei suoi pazienti. Essa ha agito con leggerezza e ha ritenuto
sufficiente “lasciarli alle loro attività”, limitandosi a controllare
alla fine del turno unicamente uno dei due pazienti. Per la datrice di lavoro
si è trattato della goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo aver sentito
tutte le persone coinvolte, essa ha ritenuto di non poter più, in buona fede,
continuare il rapporto di lavoro, venendo a mancare totalmente la base di
fiducia per permettere una collaborazione costruttiva negli ultimi due mesi di
lavoro (giugno-luglio 2008), soprattutto considerando che la ricorrente, in
quanto infermiera CRS, deteneva soprattutto durante i turni notturni una
funzione di responsabilità. In simili circostanze, considerati anche i doveri
di protezione della datrice di lavoro verso gli ospiti affidati alle cure dei
propri dipendenti, si deve ritenere che vi erano gravi motivi atti a
giustificare il licenziamento immediato della ricorrente. Il giudizio impugnato
sfugge quindi a ogni censura di arbitrio e il ricorso, infondato in ogni suo
punto, deve essere respinto.
12.
Trattandosi
di vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla
giurisdizione ordinaria, si prescinde dall’incasso di spese e di una tassa di
giustizia (II CCA 12.1998.81 del 21 settembre 1998). Le ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 CPC). Per quel che concerne il valore di causa, lo stesso
è di fr. 26'350.-, pari all’indennità domandata dalla ricorrente per il
presunto licenziamento abusivo. Il valore litigioso determinante ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è quindi senz’altro
superiore a fr. 15'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia 1. Il ricorso per nullità 12 ottobre 2009 di
RI 1, , è respinto.
2. Non
si prelevano né tasse di giustizia né spese. RI 1 rifonderà alla CO 1 fr. 1'000.-
per ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Commissione di ricorso ROCA, Lugano
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a
fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza
(art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster