Lexipedia

Decisione

12.2009.187

Sentenza d'appello - dispositivo su spese e ripetibili - domanda di revisione

9 maggio 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

istanza 20 settembre 2007 IS 1 ha convenuto in giudizio CO 2, CO 3, CO 4 e CO 1,

chiedendo che fossero condannate a pagare in solido complessivi fr. 19'978.45

più spese, ammontare escusso dalle convenute da una garanzia bancaria di primo

grado di fr. 60'000.-, rilasciata da __________ SA su mandato dell’istante a

beneficio delle convenute, per un contratto di locazione sorto “per conto della

costituenda __________ Sagl di __________”. A dire dell’istante le convenute

avrebbero escusso la garanzia senza validi motivi. All’udienza di discussione

del 28 novembre 2007, le convenute si sono opposte all’istanza, eccependo preliminarmente

l’incompetenza per materia del giudice adito e la carenza di legittimazione

attiva dell’istante. Con decreto 18 dicembre 2008 il Pretore ha respinto le

predette eccezioni, ponendo la tassa di giustizia (fr. 150.-) e le spese (fr.

50.-) a carico delle convenute in solido e condannando le medesime a rifondere

alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 200.- a titolo di

ripetibili.

B. Con appello

29 dicembre 2008, CO 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso

di accogliere le eccezioni di incompetenza per materia del giudice adito e di

carenza di legittimazione attiva dell’istante e il conseguente respingimento

dell’istanza, il tutto protestando tasse (fr. 150.-), spese (fr. 50.-) e

ripetibili (a ognuna delle controparti fr. 50.-) di prima istanza così come

tasse, spese e ripetibili d’appello. Con osservazioni 26 gennaio 2009, IS 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Statuendo il 30

settembre 2009, questa Camera ha parzialmente accolto l’appello dell’istante

(dispositivo n. I), riformando con ciò il decreto pretorile nel senso

dell’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva

dell’istante sollevata dall’appellante (dispositivo n. I.1.3) e della reiezione

delle eccezioni di carenza di competenza per materia sollevate da tutte le

convenute e delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva sollevate dalle

convenute CO 2, CO 3 e CO 4 (dispositivo n. I.1.1-I.1.2). La Camera ha caricato

in solido a queste ultime gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- e

l’indennità ripetibile di fr. 200.- per la procedura di primo grado

(dispositivo n. I.2.), e ha posto a carico dell’istante ripetibili di primo

grado di complessivi fr. 600.- (dispositivo n. I.2.), e per la procedura di

secondo grado oneri processuali di complessivi fr. 150.- e un’indennità

ripetibile di fr. 400.- (dispositivo n. II).

C. Con la

domanda di revisione 15 ottobre 2009, fondata sull’art. 340 lett. b e lett. c

CPC/TI, IS 1 chiede di riformare il dispositivo n. I.2 della sentenza d’appello

nel senso che le ripetibili di prima istanza che egli dovrà rifondere

all’appellante siano fissate in fr. 50.-, e il dispositivo n. II nel senso che

le spese e la tassa di giustizia di seconda istanza, così come le ripetibili,

seguano le proporzioni della rispettiva soccombenza (appellante soccombente per

7/8, appellato soccombente per 1/8).

D. Con

osservazioni 2 novembre 2009 la convenuta CO 1 ha chiesto la conferma del giudizio reso con la sentenza 30 settembre 2009, senza confrontarsi con

l’istanza di revisione. Le convenute CO 2, CO 3 e CO 4 non hanno invece

presentato osservazioni all’istanza di revisione.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). La sentenza d’appello è stata pronunciata e impugnata

prima di questa data, e la procedura di revisione, avviata il 15 ottobre 2009,

rimane dunque disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

La

revisione di una sentenza può essere chiesta, fra l'altro, qualora essa abbia “aggiudicato

più di quello che era domandato o meno di quanto era dalle parti riconosciuto”

(art. 340 lett. b CPC/TI) e qualora contenga “disposizioni contraddittorie

(art. 340 lett. c CPC/TI). Oggetto di una domanda di revisione può essere

soltanto il dispositivo di una sentenza e non i suoi motivi (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 340). Nella

fattispecie è chiesta la revisione del dispositivo della sentenza d’appello 30

settembre 2009. La revisione di una sentenza emanata da una Camera civile di

appello si propone alla Camera che ha giudicato (art. 341 cpv. 2 CPC/TI) nel

termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC/TI; Anastasi, Il sistema dei mezzi

d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 227). Tempestiva,

l'istanza in esame è pertanto ricevibile.

3.

Il

richiedente fonda la domanda di revisione del dispositivo n. I sull’art. 340

lett. b CPC-TI, invocando l’ultrapetizione (art. 86 CPC/TI), per il motivo che

questa Camera ha assegnato all’appellante fr. 600.- quali ripetibili di prima

istanza, allorquando l’interessata ne chiedeva fr. 50.-. L’ultrapetizione si

verifica qualora il giudice pronuncia un provvedimento oltre i limiti della

domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 86). Il giudice deve quindi

limitare il proprio giudizio a quanto esplicitamente richiesto dall’attore, e

non può attribuire a quest’ultimo nella propria decisione più né altro di

quanto domandato (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 86; Anastasi, op.

cit., p. 218). È altresì vero che le domande delle parti non vanno prese alla

lettera bensì interpretate nel contesto del processo (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 8 ad art. 340) e quindi è anche sostenibile l’argomento per cui le

conclusioni delle parti sulle spese costituiscono, per il giudice, solo un

suggerimento, sottratto alla massima dispositiva, che vieta allo stesso giudice

di sentenziare oltre la domanda. Tuttavia la proposta delle parti deve essere

avallata se non emergono particolari motivi per giudicare diversamente, salvo

per quanto concerne le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 49 ad art.

148).

4.

Nella

fattispecie l’appellante chiedeva nell’appello un’indennità ripetibile di prima

sede di fr. 200.- da suddividersi tra le 4 convenute, in ragione di fr. 50.-

ciascuna. La sentenza 30 settembre 2009, per contro, ha attribuito

all’appellante fr. 600.- a titolo di ripetibili di prima istanza. La domanda di

revisione del dispositivo n. I è dunque da accogliere.

5.

Il

richiedente fonda la revisione del dispositivo n. II sull’art. 340 lett. c

CPC/TI, adducendo che la sentenza 30 settembre 2009 contiene disposizioni

contraddittorie. Per giurisprudenza invalsa il motivo di revisione per cui la

sentenza impugnata contiene disposizioni contraddittorie si perfeziona solo

quando la contraddizione emerga dai singoli dispositivi della sentenza – e non

dalle motivazioni – nel senso che essi devono apparire contrapposti gli uni

agli altri o escludersi a vicenda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art.

340). Nella fattispecie il parziale accoglimento dell’appello esplicitato nel

Dispositivo

dispositivo n. I è effettivamente in contraddizione con l’assegnazione di

spese, tasse e ripetibili unicamente a carico dell’appellato risultante dal

dispositivo n. II. Infatti poiché l’art. 148 cpv. 1 CPC/TI dichiara determinante

il principio della soccombenza, l’art. 148 cpv. 2 CPC/TI non può essere

interpretato ragionevolmente nel senso che il giudice, in caso di soccombenza

parziale di ambedue le parti, rimanga libero nella ripartizione dell’onere

delle spese e nell’attribuzione dell’indennità per ripetibili. Va invece

ritenuto che, anche in questo caso, le spese giudiziarie, ivi incluse le tasse,

devono essere poste a carico delle parti in proporzione della rispettiva

soccombenza, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa soluzione (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 36 ad art. 148). La sentenza 30 settembre 2009 non ne enuncia,

sicché a ragione il richiedente chiede che gli oneri processuali siano

ripartiti in proporzione alla soccombenza. Al riguardo il richiedente ritiene

che la soccombenza dell’appellante sia pari a 7/8. Tale opinione non può essere

condivisa. È ben vero che l’appello è stato solo parzialmente accolto, poiché

le eccezioni di carenza di competenza per materia sollevate da tutte le

convenute e l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevate dalle

altre convenute sono state respinte. L’appellante ha tuttavia ottenuto vittoria

piena sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’istante per le

pretese fatte valere contro di lei, tanto che in definitiva l’istanza nei suoi

confronti è stata respinta (consid. 4, pag. 9 sentenza 30 settembre 2009). Si

giustifica pertanto una deroga al mero principio matematico della soccombenza,

per tenere conto della vittoria di principio dell’appellante nella causa

promossa contro di lei. Una suddivisione degli oneri processuali in ragione di

metà a carico dell’appellante e metà a carico dell’appellato, con compensazione

delle ripetibili, appare adeguata alle circostanze del caso concreto.

6. Viste

le particolarità del caso, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese.

Per quel che concerne le ripetibili, le convenute CO 2, CO 3 e CO 4 non hanno

presentato osservazioni sulla domanda di revisione e non possono dunque essere

ritenute soccombenti. L’appellante CO 1 si è rimessa al giudizio della Camera

per quel che concerne l’ammissibilità della domanda di revisione e ha chiesto

la conferma della sentenza 30 settembre 2009. Considerata dunque la reciproca

soccombenza si giustifica compensare le ripetibili tra l’appellante e

l’appellato.

Per questi motivi,

decide:

1. La

domanda di revisione 15 ottobre 2009 di IS 1 è parzialmente accolta e di

conseguenza i dispositivi n. I e n. II della sentenza 30 settembre 2009 di

questa Camera (inc. n. 12.2009.6) sono modificati come segue:

I. L’appello

29 dicembre 2008 di CO 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 del decreto 18 dicembre 2008 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, sono riformati come segue:

1.1 Le eccezioni di carenza di competenza

ratione materiae, sollevate dalle convenute CO 2, CO 3, CO 4 e CO 1, sono

respinte.

1.2 Le

eccezioni di carenza di legittimazione attiva, sollevate dalle convenute CO 2, CO

3 e CO 4, sono respinte.

1.3 L’eccezione

di carenza di legittimazione attiva, sollevata dalla convenuta CO 1, è accolta.

Di conseguenza la “petizione” recte istanza 20 settembre 2007, presentata verso

di lei da IS 1, è respinta.

1.4 La

tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.-, sono poste a carico

delle convenute CO 2, CO 3 e CO 4 in solido, le quali sempre con vincolo di

solidarietà, rifonderanno alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili.

L’istante rifonderà fr. 50.- alla convenuta CO 1 a titolo di ripetibili.

II. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.-

b)

spese fr. 50.-

fr. 150.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono posti per 1/2 a carico dell’appellante e per

1/2 a carico dell’appellato. Le ripetibili sono compensate.

2. Non

si prelevano né tasse né spese per la domanda di revisione. Le ripetibili sono

compensate.

3. Intimazione:

-

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster