12.2009.187
Sentenza d'appello - dispositivo su spese e ripetibili - domanda di revisione
9 maggio 2011Italiano13 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.187
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, IICCA
Titolo:
Sentenza d'appello - dispositivo su spese e ripetibili - domanda di revisione
REVISIONE
art. 340 let. b CPC-TI
art. 340 let. c CPC-TI
Incarto n.
12.2009.187
Lugano
9 maggio 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.178
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con “petizione” (recte:istanza)
20 settembre 2007 da
IS 1
rappr. dallo studio
legale __________,
contro
CO 1
rappr. dall’ RA 2
CO 2
CO 3
rappr. dall’ RA
3
CO 4
rappr. da RA 4
volta ad
ottenere la condanna delle convenute al pagamento in solido di complessivi fr.
19'978.45 più interessi e spese, nonché il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte ai PE n. __________ dell’UE di Lugano;
nel corso
della quale il Pretore ha respinto con decreto 18 dicembre 2008 le eccezioni di
incompetenza per materia del giudice e di carenza di legittimazione attiva dell’istante
sollevate dalle convenute;
e in cui questa
Camera, con sentenza 30 settembre 2009 (inc. n. 12.2009.6), ha parzialmente
accolto l’appello 29 dicembre 2008 della convenuta CO 1 (dispositivo n. I),
riformando con ciò il decreto pretorile nel senso dell’accoglimento
dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’istante sollevata
dall’appellante (dispositivo n. I.1.3) e della reiezione delle eccezioni di
carenza di competenza per materia sollevate dalle convenute in toto e delle
eccezioni di carenza di legittimazione attiva sollevate dalle convenute CO 2, CO
3 e CO 4 (dispositivo n. I.1.1-I.1.2), e caricando in solido alle appena citate
gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- e l’indennità ripetibile di fr.
200.- per la procedura di primo grado (dispositivo n. I. 2.), mentre all’istante
sono state poste a carico ripetibili di primo grado di complessivi fr. 600.-
(dispositivo n. I.2.) e oneri processuali di complessivi fr. 150.- oltre all’indennità
ripetibile di fr. 400.- per la procedura di secondo grado (dispositivo n. II);
e ora
sulla domanda di revisione 15 ottobre 2009 con cui l’istante chiede di
riformare i dispositivi n. I e II della sentenza d’appello nel senso di fissare
in fr. 50.- le ripetibili che egli deve rifondere all’appellante per la prima
istanza e di fissare gli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado per
7/8 a carico dell’appellante e per 1/8 a carico della parte appellata;
domanda di
revisione alla quale la convenuta CO 1 ha risposto chiedendo la conferma della sentenza 30 settembre 2009, mentre le convenute CO 2, CO 3 e CO 4 non hanno
presentato osservazioni;
ritenuto
Fatti
A. Con
istanza 20 settembre 2007 IS 1 ha convenuto in giudizio CO 2, CO 3, CO 4 e CO 1,
chiedendo che fossero condannate a pagare in solido complessivi fr. 19'978.45
più spese, ammontare escusso dalle convenute da una garanzia bancaria di primo
grado di fr. 60'000.-, rilasciata da __________ SA su mandato dell’istante a
beneficio delle convenute, per un contratto di locazione sorto “per conto della
costituenda __________ Sagl di __________”. A dire dell’istante le convenute
avrebbero escusso la garanzia senza validi motivi. All’udienza di discussione
del 28 novembre 2007, le convenute si sono opposte all’istanza, eccependo preliminarmente
l’incompetenza per materia del giudice adito e la carenza di legittimazione
attiva dell’istante. Con decreto 18 dicembre 2008 il Pretore ha respinto le
predette eccezioni, ponendo la tassa di giustizia (fr. 150.-) e le spese (fr.
50.-) a carico delle convenute in solido e condannando le medesime a rifondere
alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 200.- a titolo di
ripetibili.
B. Con appello
29 dicembre 2008, CO 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere le eccezioni di incompetenza per materia del giudice adito e di
carenza di legittimazione attiva dell’istante e il conseguente respingimento
dell’istanza, il tutto protestando tasse (fr. 150.-), spese (fr. 50.-) e
ripetibili (a ognuna delle controparti fr. 50.-) di prima istanza così come
tasse, spese e ripetibili d’appello. Con osservazioni 26 gennaio 2009, IS 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Statuendo il 30
settembre 2009, questa Camera ha parzialmente accolto l’appello dell’istante
(dispositivo n. I), riformando con ciò il decreto pretorile nel senso
dell’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva
dell’istante sollevata dall’appellante (dispositivo n. I.1.3) e della reiezione
delle eccezioni di carenza di competenza per materia sollevate da tutte le
convenute e delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva sollevate dalle
convenute CO 2, CO 3 e CO 4 (dispositivo n. I.1.1-I.1.2). La Camera ha caricato
in solido a queste ultime gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- e
l’indennità ripetibile di fr. 200.- per la procedura di primo grado
(dispositivo n. I.2.), e ha posto a carico dell’istante ripetibili di primo
grado di complessivi fr. 600.- (dispositivo n. I.2.), e per la procedura di
secondo grado oneri processuali di complessivi fr. 150.- e un’indennità
ripetibile di fr. 400.- (dispositivo n. II).
C. Con la
domanda di revisione 15 ottobre 2009, fondata sull’art. 340 lett. b e lett. c
CPC/TI, IS 1 chiede di riformare il dispositivo n. I.2 della sentenza d’appello
nel senso che le ripetibili di prima istanza che egli dovrà rifondere
all’appellante siano fissate in fr. 50.-, e il dispositivo n. II nel senso che
le spese e la tassa di giustizia di seconda istanza, così come le ripetibili,
seguano le proporzioni della rispettiva soccombenza (appellante soccombente per
7/8, appellato soccombente per 1/8).
D. Con
osservazioni 2 novembre 2009 la convenuta CO 1 ha chiesto la conferma del giudizio reso con la sentenza 30 settembre 2009, senza confrontarsi con
l’istanza di revisione. Le convenute CO 2, CO 3 e CO 4 non hanno invece
presentato osservazioni all’istanza di revisione.
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). La sentenza d’appello è stata pronunciata e impugnata
prima di questa data, e la procedura di revisione, avviata il 15 ottobre 2009,
rimane dunque disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.
La
revisione di una sentenza può essere chiesta, fra l'altro, qualora essa abbia “aggiudicato
più di quello che era domandato o meno di quanto era dalle parti riconosciuto”
(art. 340 lett. b CPC/TI) e qualora contenga “disposizioni contraddittorie
(art. 340 lett. c CPC/TI). Oggetto di una domanda di revisione può essere
soltanto il dispositivo di una sentenza e non i suoi motivi (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 340). Nella
fattispecie è chiesta la revisione del dispositivo della sentenza d’appello 30
settembre 2009. La revisione di una sentenza emanata da una Camera civile di
appello si propone alla Camera che ha giudicato (art. 341 cpv. 2 CPC/TI) nel
termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC/TI; Anastasi, Il sistema dei mezzi
d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 227). Tempestiva,
l'istanza in esame è pertanto ricevibile.
3.
Il
richiedente fonda la domanda di revisione del dispositivo n. I sull’art. 340
lett. b CPC-TI, invocando l’ultrapetizione (art. 86 CPC/TI), per il motivo che
questa Camera ha assegnato all’appellante fr. 600.- quali ripetibili di prima
istanza, allorquando l’interessata ne chiedeva fr. 50.-. L’ultrapetizione si
verifica qualora il giudice pronuncia un provvedimento oltre i limiti della
domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 86). Il giudice deve quindi
limitare il proprio giudizio a quanto esplicitamente richiesto dall’attore, e
non può attribuire a quest’ultimo nella propria decisione più né altro di
quanto domandato (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 86; Anastasi, op.
cit., p. 218). È altresì vero che le domande delle parti non vanno prese alla
lettera bensì interpretate nel contesto del processo (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 8 ad art. 340) e quindi è anche sostenibile l’argomento per cui le
conclusioni delle parti sulle spese costituiscono, per il giudice, solo un
suggerimento, sottratto alla massima dispositiva, che vieta allo stesso giudice
di sentenziare oltre la domanda. Tuttavia la proposta delle parti deve essere
avallata se non emergono particolari motivi per giudicare diversamente, salvo
per quanto concerne le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 49 ad art.
148).
4.
Nella
fattispecie l’appellante chiedeva nell’appello un’indennità ripetibile di prima
sede di fr. 200.- da suddividersi tra le 4 convenute, in ragione di fr. 50.-
ciascuna. La sentenza 30 settembre 2009, per contro, ha attribuito
all’appellante fr. 600.- a titolo di ripetibili di prima istanza. La domanda di
revisione del dispositivo n. I è dunque da accogliere.
5.
Il
richiedente fonda la revisione del dispositivo n. II sull’art. 340 lett. c
CPC/TI, adducendo che la sentenza 30 settembre 2009 contiene disposizioni
contraddittorie. Per giurisprudenza invalsa il motivo di revisione per cui la
sentenza impugnata contiene disposizioni contraddittorie si perfeziona solo
quando la contraddizione emerga dai singoli dispositivi della sentenza – e non
dalle motivazioni – nel senso che essi devono apparire contrapposti gli uni
agli altri o escludersi a vicenda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art.
340). Nella fattispecie il parziale accoglimento dell’appello esplicitato nel
Dispositivo
dispositivo n. I è effettivamente in contraddizione con l’assegnazione di
spese, tasse e ripetibili unicamente a carico dell’appellato risultante dal
dispositivo n. II. Infatti poiché l’art. 148 cpv. 1 CPC/TI dichiara determinante
il principio della soccombenza, l’art. 148 cpv. 2 CPC/TI non può essere
interpretato ragionevolmente nel senso che il giudice, in caso di soccombenza
parziale di ambedue le parti, rimanga libero nella ripartizione dell’onere
delle spese e nell’attribuzione dell’indennità per ripetibili. Va invece
ritenuto che, anche in questo caso, le spese giudiziarie, ivi incluse le tasse,
devono essere poste a carico delle parti in proporzione della rispettiva
soccombenza, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa soluzione (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 36 ad art. 148). La sentenza 30 settembre 2009 non ne enuncia,
sicché a ragione il richiedente chiede che gli oneri processuali siano
ripartiti in proporzione alla soccombenza. Al riguardo il richiedente ritiene
che la soccombenza dell’appellante sia pari a 7/8. Tale opinione non può essere
condivisa. È ben vero che l’appello è stato solo parzialmente accolto, poiché
le eccezioni di carenza di competenza per materia sollevate da tutte le
convenute e l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevate dalle
altre convenute sono state respinte. L’appellante ha tuttavia ottenuto vittoria
piena sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’istante per le
pretese fatte valere contro di lei, tanto che in definitiva l’istanza nei suoi
confronti è stata respinta (consid. 4, pag. 9 sentenza 30 settembre 2009). Si
giustifica pertanto una deroga al mero principio matematico della soccombenza,
per tenere conto della vittoria di principio dell’appellante nella causa
promossa contro di lei. Una suddivisione degli oneri processuali in ragione di
metà a carico dell’appellante e metà a carico dell’appellato, con compensazione
delle ripetibili, appare adeguata alle circostanze del caso concreto.
6. Viste
le particolarità del caso, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese.
Per quel che concerne le ripetibili, le convenute CO 2, CO 3 e CO 4 non hanno
presentato osservazioni sulla domanda di revisione e non possono dunque essere
ritenute soccombenti. L’appellante CO 1 si è rimessa al giudizio della Camera
per quel che concerne l’ammissibilità della domanda di revisione e ha chiesto
la conferma della sentenza 30 settembre 2009. Considerata dunque la reciproca
soccombenza si giustifica compensare le ripetibili tra l’appellante e
l’appellato.
Per questi motivi,
decide:
1. La
domanda di revisione 15 ottobre 2009 di IS 1 è parzialmente accolta e di
conseguenza i dispositivi n. I e n. II della sentenza 30 settembre 2009 di
questa Camera (inc. n. 12.2009.6) sono modificati come segue:
I. L’appello
29 dicembre 2008 di CO 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 del decreto 18 dicembre 2008 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, sono riformati come segue:
1.1 Le eccezioni di carenza di competenza
ratione materiae, sollevate dalle convenute CO 2, CO 3, CO 4 e CO 1, sono
respinte.
1.2 Le
eccezioni di carenza di legittimazione attiva, sollevate dalle convenute CO 2, CO
3 e CO 4, sono respinte.
1.3 L’eccezione
di carenza di legittimazione attiva, sollevata dalla convenuta CO 1, è accolta.
Di conseguenza la “petizione” recte istanza 20 settembre 2007, presentata verso
di lei da IS 1, è respinta.
1.4 La
tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.-, sono poste a carico
delle convenute CO 2, CO 3 e CO 4 in solido, le quali sempre con vincolo di
solidarietà, rifonderanno alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili.
L’istante rifonderà fr. 50.- alla convenuta CO 1 a titolo di ripetibili.
II. Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 150.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono posti per 1/2 a carico dell’appellante e per
1/2 a carico dell’appellato. Le ripetibili sono compensate.
2. Non
si prelevano né tasse né spese per la domanda di revisione. Le ripetibili sono
compensate.
3. Intimazione:
-
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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