12.2009.188
Contratto di lavoro - licenziamento ordinario - licenziamento in tronco - "Freistellung"
9 agosto 2010Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2009.188
Data decisione, Autorità:
09.08.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro - licenziamento ordinario - licenziamento in tronco - "Freistellung"
LICENZIAMENTO / DISDETTA
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 335 CO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2009.188
Lugano
9 agosto 2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.1278
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 10
ottobre 2008 da
AP 1
contro
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'263.50
quale liquidazione di spettanze salariali e di un'indennità per licenziamento
ingiustificato da stabilirsi dal giudice, entrambi gli importi oltre interessi,
domande avversate dalla convenuta;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 2 ottobre 2009, con cui ha
accolto parzialmente l'istanza per fr. 5'599.90 netti oltre interessi al 5% dal
1° marzo 2009, dichiarando compensate le ripetibili;
appellanti
entrambe le parti: l’istante, che con atto di appello 15 ottobre 2009 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente l'istanza
per fr. 5'599.90 netti oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2009, ma con
l'aggiunta di un'indennità per licenziamento ingiustificato, subordinatamente
per disdetta abusiva, da stabilirsi dal giudice, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi; la convenuta, che con atto di appello 15 ottobre 2009
chiede la modifica della sentenza pretorile nel senso di respingere
integralmente l'istanza, protestando spese e ripetibili di primo e secondo
grado;
mentre la
convenuta con osservazioni 27 ottobre 2009 postula la reiezione del gravame di
parte avversa pure con protesta di spese e ripetibili e l'istante con
osservazioni 2 novembre 2009 chiede la reiezione dell'appello della convenuta
protestando a sua volta spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Mediante contratto 24 dicembre
2007, AO 1 è stata assunta da AP 1 (in seguito AP 1) in
qualità di “Responsabile ristorante, __________ e __________” presso la
struttura turistica AP 1 di __________. Il contratto prevedeva un salario
mensile lordo di fr. 5'500.– per tredici mensilità e una durata determinata,
con onere lavorativo al 100% dal 24 febbraio 2008 al 24 novembre 2008 e al 50%
dal 25 novembre 2008 al 23 febbraio 2009. Nell'aprile 2008 il salario è stato
portato a fr. 6'871.45 lordi, corrispondenti a fr. 4'800.– netti (pure al netto
delle imposte alla fonte), con effetto retroattivo al marzo 2008.
B. Con
scritto 9 giugno 2008 a AO 1, intitolato “esortazione”, la direzione di AP 1 ha lamentato il preteso insorgere di una situazione “diventata insostenibile” nel reparto
“Ristorante”. Essa, pur evidenziando alcuni apprezzamenti (controllo sicuro
delle merci, creatività ed iniziativa, grande professionalità ed impegno sul
lavoro), ha lamentato qualche difetto (mancanza di senso di leader nei
confronti del suo team, insicurezza nella gestione del personale, mancanza di
flessibilità all'adattamento della filosofia aziendale). Ha quindi posto quale
obiettivo di “collaborare al meglio” entro “fine stagione 2008” (doc. D). AO 1 ha contestato gli addebiti con scritto 18 luglio 2008 (doc. E).
Lamentando
l'assenza di cambiamenti “nel suo comportamento e nel suo sistema di gestione
del ristorante”, con lettera raccomandata 16 luglio 2008, intitolata “Fine
rapporto di lavoro”, AP 1 ha chiesto a AO 1 di “volersi astenere dal lavoro a
partire da sabato 19 luglio 2008”, informandola che “come da contratto” avrebbe
avuto “diritto ad un mese di preavviso” e, dunque, sarebbe stata “pagata fino a
fine agosto” (doc. F). Dette disposizioni sono state ribadite nello scritto 21
luglio 2008, consegnato brevi manu alla dipendente, con specificazione delle
ragioni di tale decisione, con riferimento in particolare all'“incompatibilità
verso la filosofia aziendale che vige alla AP 1” (doc. G). In medesima data AP 1 ha rilasciato a AO 1 un certificato di lavoro nel quale ha
evidenziato che la dipendente è stata “una persona competente nel suo lavoro e
molto disciplinata” (doc. H).
C. AO
1 il 24 luglio 2008 ha contestato la risoluzione del contratto, ritenuta
ingiustificata, confermando la propria disponibilità a continuare il lavoro
fino alla scadenza contrattuale del 23 febbraio 2009 (doc. I). AP 1 non si è
avvalsa di detta disponibilità. A far tempo dal 1° settembre 2008 AO 1 ha iniziato a beneficiare di indennità giornaliere di disoccupazione.
D. Con
istanza 10 ottobre 2008, AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 10'263.50 oltre
interessi al 5% dal 1° settembre 2008, corrispondenti alla quota di salario
lordo (30%) non coperta dalle indennità giornaliere di disoccupazione riferite
al periodo settembre 2008-febbraio 2009, oltre ad un'indennità per
licenziamento ingiustificato (subordinamente per disdetta abusiva) da stabilire
secondo l'equo apprezzamento del giudice. All'udienza di discussione del 27
novembre 2008, AO 1 ha ribadito le sue richieste, mentre AP 1 le ha avversate
integralmente. Esperita l'istruttoria, le parti non sono comparse alla
discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
E. Con
sentenza 2 ottobre 2009, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, condannando
AP 1 a versare a AO 1 l'importo di fr. 5'599.90 netti oltre interessi al 5% dal
1° marzo 2009 e dichiarando compensate le ripetibili.
Il
primo giudice ha evidenziato che l'istante ha fondato le sue rivendicazioni sul
fatto di essere, a suo dire, stata licenziata in tronco senza il sussistere di
gravi motivi ex art. 337 CO nell'ambito di un contratto di durata determinata,
mentre la convenuta, pur riconoscendo la durata prefissata del rapporto di
lavoro, ha ritenuto nondimeno il licenziamento valido siccome avvenuto
anticipatamente per motivi gravi. In estrema sintesi, secondo il Pretore, nella
comunicazione del 16 luglio 2008, con la quale la convenuta ha manifestato
all'istante la propria volontà di concludere la relazione contrattuale, con la
preghiera di “volersi astenere dal lavoro a partire da sabato 19 luglio 2008”, con il diritto “come da contratto” ad “un mese di preavviso”, dunque al pagamento “fine a fine
agosto” (doc. F) – motivazione reiterata nella missiva di conferma del
provvedimento, consegnata all'istante brevi manu il 21 luglio 2008 (doc. G) –
non è possibile ravvisare un licenziamento in tronco della dipendente. La
rescissione immediata di un contratto implica in effetti, secondo il primo giudice,
l'immediato venir meno dell'obbligo del dipendente alla prestazione lavorativa
e di quello del datore di lavoro al pagamento del salario, ciò che non è però
stato il caso nella fattispecie in esame. La comunicazione 16 luglio 2008 (doc.
F) – qualificata dal Pretore quale tentativo di por fine al rapporto
contrattuale tramite disdetta ordinaria, modalità di scioglimento non
applicabile ai contratti di durata determinata – non ha dunque posto fine alla
relazione contrattuale, la quale, secondo il primo giudice, è quindi perdurata
fino alla sua conclusione prestabilita per il 23 febbraio 2009. A titolo abbondanziale il Pretore ha pure evidenziato che l'istruttoria non ha permesso di
confermare la tesi della convenuta circa l'esistenza di cause gravi ai sensi
dell'art. 337 CO, che avrebbero potuto legittimare una risoluzione in tronco,
comunque non avvenuta nel caso in esame. Accertata sia la conclusione
prestabilita del contratto al 23 febbraio 2009 che l'inesistenza di una sua
valida prematura risoluzione ad opera della convenuta, il primo giudice ha
stabilito che l'istante ha mantenuto il diritto al salario fino alla scadenza
concordata. Egli ha quindi calcolato in fr. 23'700.– la spettanza salariale
complessiva netta teorica, già scontata anche la trattenuta delle imposte alla
fonte. Avendo AO 1 già percepito fr. 18'100.– netti dalla Cassa disoccupazione,
la pretesa finale riconoscibile all'istante è stata fissata dal Pretore in fr. 5'599.90
netti, maggiorata degli interessi moratori legali a partire dal 1° marzo 2009,
primo giorno successivo alla fine del rapporto contrattuale. Il primo giudice
non ha per contro riconosciuto la concessione di un'indennità per licenziamento
in tronco, non essendo il licenziamento qualificabile in tal senso, né
tantomeno l'attribuzione di un indennizzo per disdetta abusiva, non essendo il
licenziamento concettualmente possibile nel contesto di un contratto di durata
determinata, ciò che determina l'oggettiva impossibilità di qualificarlo come
abusivo.
F. Con
appello 15 ottobre 2009, l'istante AO 1 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere parzialmente l'istanza per fr. 5'599.90 netti
oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2009, ma con l'aggiunta di un'indennità per
licenziamento ingiustificato, subordinatamente per disdetta abusiva, da
stabilirsi dal giudice, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con
appello di medesima data, la convenuta AP 1 chiede la modifica della sentenza
pretorile nel senso di respingere integralmente l'istanza, protestando spese e
ripetibili di primo e secondo grado. La convenuta con osservazioni 27 ottobre
2009 postula la reiezione del gravame di parte avversa pure con protesta di
spese e ripetibili e l'istante con osservazioni 2 novembre 2009 chiede la
reiezione dell'appello della convenuta protestando a sua volta spese e
ripetibili.
e considerato
in diritto: 1. Non è contestato che il contratto venuto in essere tra le parti è un
contratto di lavoro per tempo determinato, con scadenza al 23 febbraio 2009. Il
Pretore ha ritenuto che nella comunicazione con la quale AP 1 ha manifestato a AO 1 la propria volontà di concludere la relazione contrattuale, con la preghiera
di “volersi astenere dal lavoro a partire da sabato 19 luglio 2008”, con il diritto “come da contratto” ad “un mese di preavviso”, dunque al pagamento “fine a fine
agosto” (doc. F) – motivazione reiterata nella missiva di conferma del
provvedimento, consegnata all'istante brevi manu il 21 luglio 2008 (doc. G) –
non è possibile ravvisare un licenziamento in tronco della dipendente. Entrambe
le appellanti si aggravano sostenendo che saremmo invece in presenza di un
licenziamento in tronco, AO 1 allo scopo di postulare anche in sede d'appello
la corresponsione di un’indennità per licenziamento ingiustificato
(subordinatamente abusivo), AP 1 per negare alla dipendente prestazioni
salariali e indennità dopo il 31 agosto 2008, trattandosi a suo dire, di
licenziamento con effetto immediato giustificato da gravi motivi.
1.1 L'art. 337 CO dispone che il datore di
lavoro e il dipendente possono disdire con effetto immediato il rapporto di
lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in
buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di
fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione
costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione
praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento
eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28
consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). La disdetta deve essere
chiara e non lasciare alcun dubbio sulla volontà di porre fine immediatamente
al rapporto di lavoro (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht,
Basilea 2005, n. 2 ad art. 337 CO, p. 257). La risoluzione immediata a norma
dell'art. 337 CO, al momento della sua ricezione, pone fine con effetto
immediato al contratto di lavoro in fatto e in diritto (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 337 CO, p.
258; DTF 120 II 243 consid. 3). Una posticipazione della fine del rapporto
contrattuale dalla notifica del provvedimento, non è di principio possibile (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª
ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, n. 14 ad art. 337 CO; Duc/Subilia, Commentare du contrat individuel de travail,
Losanna 1998, n. 31 ad art. 337 CO), a meno che motivi d'ordine sociale
giustifichino la concessione di un breve termine (“Sozialfrist”),
comunque non superiore ad una settimana, per lasciare il posto di lavoro (Duc/Subilia, op. cit., loc. cit.; Rehbinder, in Berner Kommentar, n. 19 ad
art. 337 CO). In tal caso, il datore di lavoro deve però chiaramente indicare
che si tratta di una disdetta immediata e non di una disdetta ordinaria (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de
travail, code annoté, 2ª ed., Losanna 2010, n. 1.59 ad art. 337 CO).
1.2 Non
è contestato che il provvedimento in questione è stato deciso da Swissminiatur
SA in data 16 luglio 2008 e spedito a AO 1 quel medesimo giorno per lettera
raccomandata. Neppure è contestato che il 19 luglio 2008 è stato l'ultimo
giorno di servizio dell'istante e che quest'ultima ha percepito il salario fino
a fine agosto 2008, come preannunciato (doc. C1). Si cercherà invano nel testo
del provvedimento datato 16 luglio 2008 (doc. F) – e ciò vale anche per la
missiva di conferma del provvedimento, consegnata all'istante brevi manu il 21
luglio 2008 (doc. G) – qualsiasi riferimento al fatto che si trattava di una
disdetta immediata per motivi gravi. Entrambi i testi indicano anzi che AO 1 “come
da contratto” avrebbe avuto “diritto ad un mese di preavviso” e, dunque,
sarebbe stata “pagata fino a fine agosto”. A ragione il Pretore ha dunque
ritenuto che il provvedimento in oggetto non era qualificabile quale cessazione
immediata della relazione contrattuale per motivi gravi, quanto piuttosto quale
(tentato) scioglimento tramite disdetta ordinaria nella modalità della
cosiddetta liberazione dell'obbligo di lavorare fino alla scadenza fissata, con
mantenimento del diritto al salario (“Freistellung”), a cui per altro la
giurisprudenza nega la natura del licenziamento in tronco (DTF 118 II 139
consid. 1a). In questo senso del resto il provvedimento era stato percepito
anche dalla dipendente, che con scritto 24 luglio 2008 inviato dal suo
patrocinatore al datore di lavoro, contestando il provvedimento, aveva pure
offerto “come da contratto la sua prestazione lavorativa” fino alla fine della
durata determinata del contratto (doc. I). Il tentativo di AP 1 – che sarebbe
stato messo in atto la prima volta il 31 luglio 2008 (doc. L, pag. 2 in alto) – di asserire “l'esistenza di cause gravi” per un licenziamento in tronco [si noti che il
mail di medesima data, prodotto dall'istante in modo irrito solo in appello non
può in ogni caso essere preso in considerazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI m. 7 ad art. 321 CPC)] reiterato
dalla convenuta negli allegati e nelle considerazioni di prima e seconda sede,
appare comunque oltremodo tardivo (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,
op. cit., n. 11 ad art. 337 CO, p. 262) oltre che improponibile
(Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, op. cit., loc. cit., p. 263;
DTF 130 III 28, 123 III 86). In ragione di quanto testè esposto, le
argomentazioni su questo punto dell'appellante AP 1 (appello AP
1, punto 3 pag. 3-4) – nella misura in cui si limitano di fatto a lamentare
un'errata interpretazione da parte del primo giudice della sua volontà “di
licenziare la dipendente subito per motivi gravi” – cadono nel vuoto. D'altronde
la circostanza evidenziata dall'appellante AP 1 secondo cui la seconda versione
del provvedimento sarebbe stata elaborata – a suo dire, in modo “più soft” – su
“piangente richiesta dell'istante” (appello AP 1, pag. 3 verso il mezzo), pur
trovando riscontro nella deposizione dell'assistente di direzione della
convenuta AO 1 (act. V, pag. 4 in alto), è priva di rilievo. I testi del
provvedimento, datati rispettivamente 16 luglio 2008 (doc. F) e 21 luglio 2008
(doc. G) sono infatti sostanzialmente identici; né nella prima, né nella
seconda versione è in ogni caso ravvisabile una chiara volontà di licenziare in
tronco per giusti motivi o di concedere alla dipendente agevolazioni di
permanenza sul posto di lavoro per ragioni d'ordine sociale. A titolo
abbondanziale si rileva che la volontà di licenziare in tronco è pure smentita
dal lusinghiero certificato di lavoro rilasciato dal datore di lavoro in data
21 luglio 2008 attestante essere “la signora AO 1 persona competente e molto
disciplinata” (doc. H). Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante AO 1
(appello AO 1, pag. 6 nel mezzo), il fatto che il datore di lavoro abbia
affermato in corso di causa di aver riconosciuto un mese di salario “per mera
bontà” è privo di rilievo e non conferisce al versamento del salario eseguito
fino a fine agosto 2008 – quindi per oltre quaranta giorni dopo la notifica del
provvedimento – valenza di “Sozialfrist”. Per altro, ricevendo le
lettere 16 luglio 2008 (doc. F) e 21 luglio 2008 (doc. G) con le quali la
convenuta manifestava la volontà di porre fine al rapporto di lavoro, AO 1
aveva correttamente inteso che il provvedimento non era un licenziamento in
tronco, ma una disdetta con effetto al 31 agosto 2008, con esonero dall'obbligo
di lavorare a far tempo dal 19 luglio 2008 (doc. I, verso il basso).
L'interpretazione delle circostanze e degli atti, che ha indotto il primo
giudice ad escludere che il provvedimento in questione possa essere qualificato
quale licenziamento in tronco, appare dunque giusta e merita conferma. Gli
appelli di AO 1 e AP 1 su questo punto cadono pertanto nel vuoto.
2. Essendo
accertato che il provvedimento notificato a AO 1 non è una risoluzione
immediata del rapporto di lavoro a norma dell'art. 337 CO, ogni considerazione
sulle ulteriori argomentazioni dell'appellante AP 1 (appello AP 1, punto 4 pag.
4-6) – tutte mirate a dimostrare l'esistenza di cause gravi giustificanti il
licenziamento in tronco – appare superflua. L'assunzione del teste __________ H__________
postulata dall'appellante AP 1 (appello AP 1, punto 3 pag. 3) – già respinta
dal primo giudice – destinata a provare “il comportamento del tutto inadeguato
della signora AO 1 nei suoi confronti e nei confronti della clientela orientale
(indiana, ecc.)” oltre che “le angherie subìte”, quindi circostanze semmai
afferenti alla tesi della legittimità del licenziamento in tronco, risulta
palesemente irrilevante per il giudizio, quindi inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 ad art.
322 CPC).
Per
il medesimo motivo, segnatamente l'inesistenza di un licenziamento immediato,
non entrano in considerazione l'applicazione dell'art. 337c cpv. 3 CO e
l'attribuzione di “un’indennità per ingiusto licenziamento immediato”
postulata dall'appellante AO 1. L'applicazione dell'art. 336a CO e
l'attribuzione di un'indennità per “disdetta ordinaria abusiva”, pure postulata
dall'appellante AO 1 (appello AO 1, punto 6 pag. 8 nel mezzo) sono
improponibili. Le norme relative alla protezione contro le disdette (art.
336-336d CO) risultano infatti inapplicabili ai contratti di lavoro di durata
determinata (Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 1.2 ad art. 336 CO; Wyler,
Le contrat de travail, Berna 2008, pag. 436; Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,
op. cit., n. 4 ad art. 334 CO, p. 204).
3. L'appellante
AO 1 postula anche la riforma del dispositivo n. 2, con
l'attribuzione di congrue ripetibili (almeno fr. 1'000.–) a suo favore. Rileva
che anche in caso di mancata concessione dell'indennità per licenziamento
ingiustificato da lei postulata, sarebbe a suo dire errata la decisione del
primo giudice di dichiarare compensate le ripetibili. A torto. Giusta l’art.
148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra, tra
l'altro, le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o
concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero
fra loro (cpv. 2). La giurisprudenza ha poi già avuto modo di stabilire che
nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore
dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è rispettosa
delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di
apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
m. 32 e 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Nella specie, l'istante aveva
formulato pretese salariali per fr. 10'263.50 oltre ad un'indennità per
licenziamento ingiustificato da stabilirsi dal giudice. Ha ottenuto fr.
5'599.90, con giudizio che viene ora confermato. Considerata anche la richiesta
di quest'ultima indennità, la decisione del primo giudice di compensare le
ripetibili non appare eccessiva o abusiva a norma della menzionata
giurisprudenza.
4. Entrambi
gli appelli devono dunque essere integralmente respinti e la sentenza di prima
sede confermata. Non si prelevano tasse né spese di giustizia, trattandosi di
causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–,
mentre le ripetibili di seconda sede seguono le rispettive soccombenze. Per
l'impugnabilità al Tribunale federale fa stato per l'appello di AP 1 l'importo di fr. 5'599.90 e per l'appello di AO 1 il valore, rimasto indeterminato, dell'indennità
per preteso ingiusto-abusivo licenziamento, comunque inferiore ai limiti fissati
dalla LTF per un ricorso in materia civile al Tribunale
federale.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 15 ottobre 2009 di AO 1 è respinto.
Considerandi
II. Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia per la procedura
d'appello. AO 1 rifonderà fr. 150.– a AP 1 per ripetibili d'appello.
III. L’appello
15.
ottobre 2009 di AP 1 è respinto.
IV. Non
si prelevano né spese, né tasse di giustizia per la procedura d'appello. AP 1
rifonderà fr. 300.– a AO 1 per ripetibili d'appello.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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