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Decisione

12.2009.189

Contratto di architetto - mercede - responsabilità

4 novembre 2011Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ottobre

2000 AP 1, allora al beneficio di un diritto di compera su una vecchia casa

d’abitazione sita sulla part. n. __________ RFD di __________, ora di sua

proprietà (cfr. doc. A), ha incaricato AO 1 di presentare al Comune una domanda

di costruzione, corredata dei necessari piani, avente per oggetto i prospettati

lavori di riattazione (cfr. doc. B e C). La relativa domanda di

costruzione, da lui inoltrata il successivo 1° novembre, è stata accolta il 27

marzo 2001 (doc. D e E). Nel frattempo AO 1, così richiesto dalla committenza,

ha provveduto ad allestire i capitolati e a raccogliere le offerte per le opere

più importanti (doc. F e G), così che già al momento del rilascio della licenza

edilizia è stato immediatamente possibile sottoscrivere i contratti d’appalto

con i vari artigiani, nei quali egli risultava fungere da direttore dei futuri lavori

(doc. H, I e L).

B. Il

31 ottobre 2001 (doc. Z), a lavori non ancora ultimati, la committente ha receduto

dal contratto con l’impresario costruttore incaricato, __________ (doc. H), ed

ha invitato il direttore dei lavori ad occuparsi della sua liquidazione. Non

soddisfatta dell’operato di quest’ultimo, ha in seguito provveduto a rescindere

anche il contratto in essere con lui.

I lavori

sono quindi stati portati a termine da un’altra impresa, con la supervisione dell’arch.

E__________ __________.

C. Con

petizione 4 dicembre 2003 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, al fine di farsi riconoscere la

remunerazione per le prestazioni da ingegnere ed architetto da lui svolte dopo

il rilascio della licenza edilizia (dopo il 4 aprile 2001), ritenuto che per quelle

della fase precedente, relative all’allestimento della domanda di costruzione e

delle offerte, di gran lunga meno complesse e impegnative, era già stato

retribuito. Egli ha al proposito addotto un dispendio orario di 243.25 ore (doc.

S) e, sulla base del criterio del costo dell’opera contemplato dalle norme SIA

102 e 103, ha in definitiva quantificato le sue pretese in fr. 52'811.- più

interessi (doc. M).

D. La

convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che il contratto tra le parti

non prevedeva alcuna suddivisione in due fasi degli interventi dell’attore, ma

che quest’ultimo era stato sin dall’inizio incaricato sia dell’allestimento della

domanda di costruzione che della direzione dei lavori. Nell’ambito del

contratto, che le parti per altro mai avevano assoggettato alle norme SIA, era

poi stata concordata a favore dell’attore una remunerazione oraria di fr. 90.-,

che era stata pacificamente applicata per i lavori precedenti al rilascio della

licenza edilizia, saldati con un pagamento di fr. 9'000.- a fronte delle circa

100 ore da lui esposte (cfr. doc. Q), e che valeva anche per l’attività da lui

asseritamente svolta dopo l’ottenimento di quella licenza, la cui estensione

temporale era per altro prudenzialmente contestata. Alle eventuali pretese

dell’attore dovevano in ogni caso essere posti in compensazione i danni, ben

maggiori, cagionati dalla sua carente direzione dei lavori, segnatamente le

spese per l’abbassamento del locale cantina (fr. 17'000.-), per il crollo di

una porzione di soletta (fr. 2'300.-), per la presenza di tubi elettrici in vista

(fr. 2'500.-), per l’assenza di rinforzi nella parete esterna del locale

destinato alla camera del figlio (fr. 3'500.-), per la presenza di dentellature

(fr. 3'200.-), per l’errato posizionamento dei corpi riscaldanti e per il

mancato asporto del materiale di demolizione depositato nel cantiere (fr.

4'000.-).

E. Il

Pretore, con la sentenza 29 settembre 2009 qui oggetto di impugnativa, ha accolto

la petizione per fr. 51'611.- più interessi. Il giudice di prime cure ha dapprima

osservato che tra le parti erano in realtà venuti in essere non uno bensì due

contratti, il primo avente per oggetto la progettazione della ristrutturazione

dell’immobile e il secondo, successivo per la sua fase esecutiva, ritenuto che

a quest’ultimo risultavano applicabili le norme del contratto di mandato. Non

avendo la convenuta provato la pattuizione di un onorario di fr. 90.- all’ora,

la remunerazione dell’attività svolta dall’attore in quest’ultima fase doveva

essere calcolata in virtù dell’art. 394 cpv. 3 CO, facendo cioè riferimento

all’uso. Preso atto che in materia di prestazioni di architetti e ingegneri le

norme SIA rappresentavano ormai l’espressione di un uso cui fare riferimento in

assenza di altri elementi, egli, sulla base delle risultanze peritali, ha così

ritenuto di principio giustificata la pretesa di fr. 52'811.- fatta valere

dall’attore. Sennonché, da quella somma dovevano essere dedotti i danni cagionati

dalla sua carente direzione dei lavori, tempestivamente posti in compensazione

dalla convenuta, ed in particolare le sole spese per la presenza di

dentellature (fr. 1'200.-), con corrispondente riduzione del credito a favore

dell’attore.

F. Con

l’appello 20 ottobre 2009 che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare

il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Ella ribadisce

innanzitutto che tra le parti era venuto in essere un contratto di architetto

globale, dove sin dall’inizio erano comprese sia le prestazioni di

progettazione che quelle di direzione dei lavori. Ritiene poi di aver

sufficientemente provato la pattuizione di una remunerazione oraria di fr.

90.-, valida per tutte le fasi del mandato. Contesta quindi che le norme SIA

rappresenterebbero l’espressione di un uso cui fare riferimento in assenza di

altri elementi. E, oltre alla pretesa compensatoria di fr. 1'200.- riconosciutale

dal Pretore, ripropone il benfondato delle sue altre pretese relative alle spese

per l’abbassamento del locale cantina (fr. 17'000.-), per la presenza di tubi

elettrici in vista (fr. 1'500.-) e per l’assenza di rinforzi nella parete

esterna del locale destinato alla camera del figlio (fr. 3'500.-).

G. Delle

osservazioni 30 novembre 2009 con cui l’attore postula la reiezione del gravame

si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata

e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del

resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art.

404.

cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Con

la prima censura d’appello la convenuta contesta che tra le parti siano venuti

in essere due contratti, l’uno avente per oggetto la progettazione della

ristrutturazione e l’altro relativo alla sua fase esecutiva (quest’ultimo per

altro retto dalle norme del mandato), ribadendo che l’unico contratto concluso

era in realtà un contratto di architetto globale (retto a sua volta dalle norme

del mandato), dove erano sin dall’inizio comprese sia le prestazioni di progettazione

che quelle di direzione dei lavori.

2.1

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un

negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere

generalizzato oltre misura, giacché l’esito risulta differente a dipendenza

delle prestazioni affidate in concreto allo specialista (DTF 114 II 56; Gauch, Vom

Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed. [in seguito: Gauch, Architekturvertrag], n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali

l’esecuzione dei piani e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme

sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56, 127 III 543; Gauch, Der

Werkvertrag, 4a ed. [in seguito: Gauch, Werkvertrag], n.

49.

segg.; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, 5a ed., p. 261). Altre, come l’elaborazione

del preventivo (DTF 134 III 361 consid. 6; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid.

3.

), l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori,

sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler

Kommentar, 4a ed.,

n. 17 ad art. 363 CO). Se, per contro, il contratto prevede per l’architetto

l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci

si trova confrontati con un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”),

configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF

134.

III 361 consid. 5.1; Honsell, op. cit., p.

261; Weber, Basler Kommentar, 4a ed., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op.

cit., n. 18 ad art. 363 CO). In un caso del genere la

dottrina e la giurisprudenza più recenti, per motivi di praticabilità ed in

considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il

committente, ritengono che sia giustificato applicare nella loro globalità le

norme relative al mandato, e ciò quanto meno in materia di responsabilità (DTF

119.

II 249, 122 III 61, 127 III 543 consid. 2a; NRCP 2003 p. 416; RtiD I-2006

n. 62c consid. 7; II CCA 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.89, 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91, 13 agosto 2007 inc. n. 12.2006.222, 17 febbraio 2011 inc. n. 12.2008.245; Gauch,

Architekturvertrag, n. 42; Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed., n. 397; Chaix, Commentaire Romand, n. 29 ad art. 363 CO; Tercier, Les contrats

spéciaux, 3a ed., n.

4848) e di remunerazione del mandatario (cfr. TF 28 aprile 2011 4A_86/2011

consid. 3.2 i.f. e 5.2, con riferimento all’attività di un architetto che

svolgeva più mansioni di natura diversa, e in quella particolare occasione

incaricato di allestire piani e preventivi).

2.2

Come

si è visto, nel caso di specie, non è contestato che le prestazioni per le quali

l’attore ha chiesto di essere remunerato, consistenti in sostanza nell’attività

di direttore dei lavori dopo l’ottenimento della licenza edilizia (ed in

particolare dopo il 4 aprile 2001), siano di per sé soggette alle disposizioni

del contratto di mandato (art. 394 segg. CO). La questione non necessiterebbe dunque

di essere esaminata in questa sede.

2.3

La

questione a sapere se - come assunto dal Pretore - le parti abbiano concluso

due contratti successivi (il primo, di appalto, relativo all’attività di

progettazione e il secondo, di mandato, relativo all’attività di direttore dei

lavori o di architetto globale) oppure se - come preteso dalla convenuta -

l’unico contratto concluso tra loro sin dall’inizio fosse un contratto di

architetto globale (retto dalle norme sul mandato) oppure ancora se - come

invece preteso dall’attore - il contratto (di appalto) relativo all’attività di

progettazione inizialmente venuto in essere sia in seguito stato trasformato o

modificato in un contratto di direttore dei lavori o in un contratto di

architetto globale (retti entrambi dalle norme del mandato), è tuttavia di rilievo

per un’altra ragione e meglio - come si dirà - per la remunerazione del

mandatario e merita dunque di essere esaminata.

Ora, la

tesi del Pretore circa l’esistenza di due contratti non può essere condivisa

già per il solo fatto che nessuna delle parti aveva mai addotto in causa

l’esistenza di due accordi separati. Ammessa con ciò l’esistenza di un unico

contratto, non vi è invece la prova che le parti sin dall’ottobre 2000 avessero

concluso un contratto di architetto globale, sicché può essere confermata la

tesi dell’attore secondo cui l’accordo inizialmente venuto in essere sia in

seguito stato trasformato o modificato in un contratto di direttore dei lavori

o in un contratto di architetto globale. Come detto, in un primo tempo,

nell’ottobre 2000, l’attore era in effetti stato incaricato unicamente di

presentare al Comune una domanda di costruzione, corredata dei necessari piani

(cfr. doc. B e C). Solo in un secondo momento egli era poi stato incaricato,

nel febbraio 2001 (cfr. doc. Q), di allestire i capitolati e, tra il febbraio

ed inizio marzo 2001 (doc. F, G e Q), di raccogliere le offerte per le opere

più importanti. E ancora in epoca successiva, prima della sottoscrizione dei

contratti con i vari artigiani avvenuta a fine marzo 2001 (doc. H, I e L), gli

era infine stato conferito l’incarico di aggiudicare le opere e di dirigere i

lavori di esecuzione.

3.

Per

quanto riguarda la retribuzione delle prestazioni svolte dall’attore dopo il

rilascio della licenza edilizia, la convenuta ritiene di aver sufficientemente

provato la pattuizione di una remunerazione oraria di fr. 90.-, valida per

tutte le fasi del mandato, contestando nel contempo che le norme SIA, su cui si

era invece fondato il Pretore, rappresenterebbero l’espressione di un uso cui

fare riferimento in assenza di altri elementi.

3.1

In forza dell’art. 394 cpv. 3 CO la mercede del mandatario deve

considerare, in assenza di accordi specifici delle parti, gli usi del settore e,

se non ve ne fossero, tutte le circostanze pertinenti di ogni singolo caso,

ritenuto che essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi

effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2; con particolare

riferimento all’attività dell’architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007

consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6 e 6.2).

3.2

Nel

caso concreto si tratta innanzitutto di stabilire se la convenuta abbia provato

l’esistenza di una pattuizione sulle modalità di calcolo della mercede dovuta

all’attore, se la stessa sia valida per tutte le fasi del mandato e se essa

consenta di quantificare effettivamente le spettanze dell’attore per le

prestazioni da lui svolte dopo il rilascio della licenza edilizia.

3.2.1

La

convenuta ritiene di aver sufficientemente provato la pattuizione di una

remunerazione di fr. 90.- all’ora, la cui esistenza, poi ribadita in sede di

interrogatorio formale (ad 8.1, 8.2, 17.1 e 20), era da lei già stata evocata

nella fase preprocessuale (cfr. doc. N). A ragione. L’istruttoria ha in effetti

permesso di accertare che le prestazioni dell’attore precedenti al rilascio

della licenza edilizia erano state remunerate con un pagamento a saldo di fr.

9'000.-, accettato dal professionista, a fronte delle circa 100 ore da lui esposte

(cfr. doc. Q), il che costituisce già un serio indizio dell’esistenza di una

pattuizione in tal senso. L’attore, che a quel momento si era detto soddisfatto

dell’importo allora ricevuto, non ha del resto spiegato sulla base di quale

altro criterio egli poteva aver diritto a quella somma, tanto più che aveva

sempre negato di aver concordato con la convenuta una qualsiasi modalità di remunerazione

(petizione p. 8, replica p. 3, conclusioni p. 9; cfr. il doc. 2, nel quale, una

volta terminato il contratto, aveva proposto alla controparte - invano -

diverse modalità di fatturazione, cfr. pure doc. M). In causa egli ha per altro

ammesso di poter anche accettare, tenuto conto delle prestazioni da lui fornite

nella fase iniziale, l’interpretazione offerta dalla convenuta circa

l’esistenza di una remunerazione di fr. 90.- all’ora per 100 ore (replica p.

10). Ma soprattutto l’attore, confermando la deposizione resa dalla convenuta nell’ambito

del suo interrogatorio formale (ad 17.1), ha pacificamente ammesso in sede

conclusionale di aver fatto notare alla controparte in un’occasione, e meglio proprio

nella prima fase delle prestazioni, di “costare meno di un idraulico” (p. 8),

lasciando con ciò intendere che una pattuizione sulla sua mercede era

effettivamente stata conclusa, segnatamente per un ammontare senz’altro

compatibile con quello ora preteso dalla convenuta.

3.2.2

Ammessa

con ciò l’esistenza di un accordo tra le parti nel senso che per la prima fase

dei lavori l’attore sarebbe stato retribuito in ragione di fr. 90.- all’ora,

occorre ora chiarire se quell’accordo valesse anche per la fase successiva. Il

quesito dev’essere risolto affermativamente. Il fatto che le parti fossero

vincolate da un unico contratto (consid. 2.3), implica già di per sé che la pattuizione

sulla remunerazione valeva per il suo completo svolgimento. L’attore, gravato

del relativo onere della prova, non ha del resto dimostrato di aver tempestivamente

informato o comunque aver reso attenta la controparte del fatto di pretendere

una maggiore o una diversa remunerazione per i lavori che avrebbe poi svolto

nella fase successiva (cfr. Abravanel,

Les devoirs généraux de l’architecte, in: Gauch/Tercier, Das

Architektenrecht, 3a

ed., n. 311 seg.), di modo che la convenuta poteva senz’altro ritenere in buona

fede che il criterio inizialmente pattuito sarebbe stato valido anche per

questa nuova fase. Stando così le cose, il fatto che in occasione della

fatturazione (doc. M) egli abbia affermato che le sue prestazioni non potevano

limitarsi a consulenze, come avrebbe preferito, e che si erano resi necessari

lavori molto impegnativi, non è chiaramente sufficiente a giustificare la sua

richiesta di far capo ad un’altra e diversa modalità di fatturazione.

3.2.3

Resta

da stabilire quale sia l’effettiva mercede dovuta all’attore per i lavori da

lui svolti nella seconda fase ed in particolare se egli possa essere remunerato

per il dispendio orario di 243.25 ore (doc. S) da lui addotto, per complessivi

fr. 21'892.50. Anche in questo caso il quesito va risolto per l’affermativa. In

questa sede la convenuta non ha in effetti più contestato quel dispendio orario

(cfr. appello p. 5 e 12), ammettendolo così almeno implicitamente. Del resto, già

nella fase preprocessuale essa non aveva mai ritenuto di dover contestare il

numero di ore esposte dall’attore, essendosi limitata a prenderne atto (cfr.

doc. N; cfr. pure risposta p. 5 ove essa ammette di averle già allora “prese

per buone”). La sua contestazione in sede di risposta (p. 7), per altro solo

prudenziale, era oltretutto stata formulata per il solo fatto che l’attore non le

aveva sino ad allora sostanziate, ciò a cui egli aveva poi ovviato in replica,

versando agli atti il dettaglio dei suoi interventi, corredato delle ore impiegate

(doc. S). E comunque, in sede di interrogatorio formale, la convenuta ha

ammesso la sostanziale correttezza delle ore fatturate, osservando che le ore

prestate erano un po’ più di 200 (ad 20).

3.3

Il

rilievo della convenuta in merito alla (scarsa) valenza delle norme SIA nel caso

di specie sarebbe in ogni caso stato fondato. La giurisprudenza ha in effetti

già avuto modo di stabilire che le norme SIA sono equiparabili a delle

condizioni generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate nel

contratto e non codificano un uso vincolante. Tutt’al più, al pari di altre

formulazioni contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi

riconosciuti, ma la circostanza va dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II

295.

consid. 2a; TF 28 aprile

2011.

4A_86/2011 consid. 6.1), ciò che nella fattispecie l’attore aveva omesso

di allegare, ancor prima di provare.

4.

La

convenuta chiede infine di porre in compensazione al credito dell’attore, oltre

alla pretesa di fr. 1'200.- già riconosciutale dal Pretore, anche quelle relative

alle spese per l’abbassamento del locale cantina (fr. 17'000.-), per la

presenza di tubi elettrici in vista (fr. 1'500.-) e per l’assenza di rinforzi

nella parete esterna del locale destinato alla camera del figlio (fr. 3'500.-).

4.1

Giusta

l’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli

e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura

della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al

rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che

il lavoro richiede, ciò per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO. Questo disposto

riprende i principi enunciati all’art. 97 CO, per i quali il mandante che

intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la

violazione del mandato, l’esistenza di un danno e di un nesso di causalità

adeguato fra la violazione del contratto e il pregiudizio. Compete per contro

al mandatario discolparsi, provando di aver agito diligentemente (Schumacher,

op. cit., n 419 segg.; Werro,

Commentaire Romand, n. 37 ad art. 398 CO; Weber,

op. cit., n. 30 ad art. 398 CO; Tercier,

op. cit., n. 4862 e 4724 segg.; II CCA 17 febbraio 2011 inc.

n. 12.2008.245).

Per

quanto riguarda in particolare la responsabilità dell’architetto, si osserva

che lo stesso non è di principio tenuto a controllare e verificare ogni singola

prestazione dell’impresa. Lavori semplici non necessitano di sorveglianza.

Quando sono eseguiti lavori importanti egli deve invece prestarvi particolare

attenzione, sorvegliando le fasi più importanti dell’opera e, dopo la loro

esecuzione, sincerarsi che gli stessi siano stati eseguiti correttamente (II

CCA 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.95; Schumacher,

op. cit., n. 506). Parimenti, da tempo dottrina e giurisprudenza hanno ammesso

una responsabilità solidale imperfetta dell’impresario costruttore e

dell’architetto nei confronti del proprietario dell’opera (DTF 93 II 321

consid. 2, 114 III 342 consid. 2b; II CCA 15 aprile 2003 inc. 12.2002.106; Schumacher, op. cit., n. 684; Gauch, Werkvertrag, n. 2741 segg.), a

condizione che sussista un rapporto di causalità adeguato fra il comportamento

dell’architetto e il pregiudizio (DTF 127 III 257 consid. 5a, 133 III 22

consid. 5.3.2). È dunque sufficiente che l’architetto abbia contribuito

all’insorgere del danno per una progettazione difettosa e/o per una direzione

lacunosa del cantiere per incorrere in una responsabilità, senza riguardo al

fatto che altre persone possano aver concorso ad arrecare il pregiudizio (TF 15

dicembre 2004 4C.269/2003, consid. 6; II CCA 13

agosto 2007 inc. n. 12.2006.222, 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26).

4.2

La

convenuta rimprovera anche in questa sede all’attore, nella sua qualità di

direttore dei lavori, di non aver fatto sì che il locale cantina avesse la

prevista altezza di m. 2.35, tale cioè da poterlo rendere abitabile in futuro,

ciò che l’aveva in seguito obbligata ad abbassarne la quota del pavimento per

ottenere quell’altezza, con un costo supplementare di fr. 17'000.-. Il rilievo

è infondato. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta non è affatto

dimostrato che l’altezza della cantina avrebbe dovuto essere di m. 2.35. Le

prove da lei addotte, il doc. 3 allestito dall’arch. E__________ __________ e

la testimonianza resa da quest’ultimo (p. 8), non permettono in effetti di

confermare quella circostanza, il teste avendo solo riferito che l’indicazione

dell’altezza di m. 2.35 da lui fornita nel doc. 3 significava che tra i piani

messi a sua diposizione ve ne doveva essere uno e meglio una sezione che

indicava la predetta altezza. Sennonché, a parte il fatto che quella

testimonianza risulta su quel punto priva di forza probatoria siccome fondata sostanzialmente

su una semplice deduzione (cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 2 ad art. 237; II CCA 14 luglio 1998 inc. n. 12.98.7, 24 marzo 2000

inc. n. 12.1999.179, 11 aprile 2001 inc. n. 12.2000.177, 12 ottobre 2007 inc.

n. 12.2006.174, 19 settembre 2011 inc. n. 12.2010.165), di un tale piano ed in

particolare di una tale sezione non vi è alcuna traccia agli atti ed il perito

giudiziario, pur avendo visionato l’intero incarto, non è stato in grado di

rintracciarli (perizia sui difetti p. 2), di modo che il fatto che quel locale

dovesse avere una tale altezza è rimasto allo stadio di puro parlato. Del

resto, l’intenzione della convenuta di rendere abitabile quel locale, ovvero di

prevederne un’altezza di almeno m. 2.30, non risultava né dalle indicazioni da

lei inizialmente fornite all’attore, che si limitavano a prevedere, per il piano

cantina, l’apertura di una porta sul giardino-bagno (doc. B), né dalla

successiva presa di posizione dell’attore che, nella relazione tecnica (cfr. plico

doc. I°- 6) annessa alla domanda di costruzione (doc. D), si era limitato a

prevedere la posa di un pavimento massiccio. E comunque anche il fatto che nei

piani (doc. U), espressamente approvati dalla convenuta, quel locale fosse

stato denominato quale “cantina e ripostiglio” senza che fosse stata prevista

un’eventuale “modifica di uso”, esclude a sua volta che l’intenzione della convenuta

fosse quella di renderlo già allora abitabile. Oltretutto, nella fase preprocessuale,

il rimprovero a lui mosso era quello di aver posato il pavimento della cantina

ad una quota troppo elevata rispetto a quanto si sarebbe potuto eseguire (doc.

N) e non invece rispetto a quanto si sarebbe dovuto eseguire. Visto quanto

precede, l’assunto pretorile secondo cui la convenuta non ha provato che

l’attore avesse nell’occasione violato il contratto può essere confermato.

4.3

La

convenuta rimprovera in seguito all’attore il fatto che 7 o 8 tubi elettrici fossero

rimasti visibili sopra le solette in prossimità delle risalite (muri e pareti),

ciò che aveva comportato un intervento di sistemazione costato fr. 1'500.-. La

pretesa era stata respinta dal Pretore, il quale, dopo aver evidenziato come il

problema sarebbe stato generalmente risolto con la messa in opera dei

betoncini, non ancora eseguiti al momento dell’interruzione del rapporto tra le

parti, e come attualmente, dopo la posa dei betoncini, un solo tubo risultava

essere parzialmente visibile, ha in pratica rilevato che la perizia era rimasta

silente sull’esistenza di eventuali errori nella progettazione o nella direzione

dei lavori, non essendo in particolare stato stabilito se l’attuale presenza di

un tubo scoperto per qualche centimetro fosse dovuta alla non corretta

esecuzione del betoncino, posato successivamente (da un’altra impresa e con la

supervisione di un’altra direzione dei lavori), o delle solette. In questa sede

la convenuta si è limitata ad evidenziare come il perito non abbia escluso che

in qualche caso si sia reso necessario liberare maggiormente i muri dal beton

della soletta per poterli meglio sistemare e curvare, rispettivamente come l’obbligo

di vigilare sulla corretta posa e relativa copertura dei tubi incombeva palesemente

all’attore, che aveva allestito i piani dell’impianto elettrico. La sua doglianza

è così irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC/TI). La convenuta non si è in effetti confrontata con l’assunto pretorile

secondo cui la perizia non si era espressa sull’esistenza di eventuali errori

nella progettazione o nella direzione dei lavori imputabili all’attore, non

essendo nemmeno stato chiarito se la visibilità dei tubi fosse dovuta alla non

corretta esecuzione del betoncino piuttosto che delle solette. Fosse anche

stata ricevibile, la censura sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso.

Pacifico che il problema in questione andava di regola risolto con la messa in

opera dei betoncini (perizia sui difetti p. 5), nulla imponeva in effetti all’attore

di intervenire nei confronti dell’impresa già a quel momento, prima cioè della

loro posa, tanto più che non incombeva certo alla direzione dei lavori

verificare che ogni singolo tubo elettrico fosse affogato nel beton in modo

tale da non risultare poi visibile al termine degli interventi, lavoro, questo,

di competenza dell’impresa, usuale e senza difficoltà particolari (Schumacher, op. cit., n. 506 seg.; II

CCA 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91 pubb. in NRCP 2006 428).

4.4

La

convenuta rimprovera infine all’attore di non aver demolito la pericolante parete

esterna del locale destinato alla camera del figlio e di aver invece costruito

un nuovo tavolato interno lasciando un’intercapedine di 20 cm tra i due manufatti, ciò che l’aveva poi obbligata a demolire entrambe le pareti e a

sostituirle con una nuova parete esterna, con un notevole risparmio di spazio

ma con anche una spesa supplementare di fr. 3'500.-. Il Pretore aveva respinto

la sua richiesta rilevando come l’istruttoria non aveva permesso di fornire

elementi tali da ravvisare una violazione da parte dell’attore dei suoi

obblighi di diligenza, non essendo stato possibile stabilire se la parete

esterna fosse effettivamente pericolante ed il perito non avendo mosso critiche

alla soluzione progettuale adottata dall’attore, che comportava una migliore

isolazione termica. In questa sede la convenuta si è limitata ad evidenziare

come nemmeno il perito avesse però escluso il rischio di crollo di quella

parete, considerato concreto dall’arch. E__________ __________, e come la

soluzione adottata in seguito da quest’ultimo comportasse una maggiore

superficie disponibile della camera. In tal modo essa non si è però confrontata

con l’argomentazione del Pretore, di modo che la sua censura, anche in questo

caso, dev’essere dichiarata irricevibile, per carenza di motivazione (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC/TI).

5.

Ne

discende il parziale accoglimento dell’appello nel senso che la convenuta

dev’essere condannata a pagare all’attore fr. 20'692.50 (fr. 21'892.50 ./. fr.

1'200.-) oltre interessi.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva

soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che per la procedura

d’appello le stesse sono state calcolate sulla base di un valore litigioso di

fr. 51'611.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

20.

ottobre 2009 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 29 settembre 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è

così riformata:

1.

La petizione è

parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare all’AO 1, __________,

l’importo di fr. 20'692.50 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2002.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese, ivi comprese quelle peritali,

sono a carico dall’attore per 3/5 e per 2/5 sono a carico della convenuta, alla

quale l’attore rifonderà fr. 960.- per parti di ripetibili.

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’500.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

1’600.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono poste

a carico dell’appellato, che rifonderà inoltre all’appellante fr. 500.- per

parti di ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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