12.2009.189
Contratto di architetto - mercede - responsabilità
4 novembre 2011Italiano26 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2009.189
Data decisione, Autorità:
04.11.2011, IICCA
Titolo:
Contratto di architetto - mercede - responsabilità
ARCHITETTO
REMUNERAZIONE
RESPONSABILITÀ
art. 394 cpv. 3 CO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2009.189
Lugano
4 novembre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.795
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 4
dicembre 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 52'811.-
oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2002;
domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 29 settembre 2009 ha accolto per fr. 51'611.- più interessi;
appellante
la convenuta con atto di appello 20 ottobre 2009, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore
con osservazioni 30 novembre 2009 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Nell’ottobre
2000 AP 1, allora al beneficio di un diritto di compera su una vecchia casa
d’abitazione sita sulla part. n. __________ RFD di __________, ora di sua
proprietà (cfr. doc. A), ha incaricato AO 1 di presentare al Comune una domanda
di costruzione, corredata dei necessari piani, avente per oggetto i prospettati
lavori di riattazione (cfr. doc. B e C). La relativa domanda di
costruzione, da lui inoltrata il successivo 1° novembre, è stata accolta il 27
marzo 2001 (doc. D e E). Nel frattempo AO 1, così richiesto dalla committenza,
ha provveduto ad allestire i capitolati e a raccogliere le offerte per le opere
più importanti (doc. F e G), così che già al momento del rilascio della licenza
edilizia è stato immediatamente possibile sottoscrivere i contratti d’appalto
con i vari artigiani, nei quali egli risultava fungere da direttore dei futuri lavori
(doc. H, I e L).
B. Il
31 ottobre 2001 (doc. Z), a lavori non ancora ultimati, la committente ha receduto
dal contratto con l’impresario costruttore incaricato, __________ (doc. H), ed
ha invitato il direttore dei lavori ad occuparsi della sua liquidazione. Non
soddisfatta dell’operato di quest’ultimo, ha in seguito provveduto a rescindere
anche il contratto in essere con lui.
I lavori
sono quindi stati portati a termine da un’altra impresa, con la supervisione dell’arch.
E__________ __________.
C. Con
petizione 4 dicembre 2003 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, al fine di farsi riconoscere la
remunerazione per le prestazioni da ingegnere ed architetto da lui svolte dopo
il rilascio della licenza edilizia (dopo il 4 aprile 2001), ritenuto che per quelle
della fase precedente, relative all’allestimento della domanda di costruzione e
delle offerte, di gran lunga meno complesse e impegnative, era già stato
retribuito. Egli ha al proposito addotto un dispendio orario di 243.25 ore (doc.
S) e, sulla base del criterio del costo dell’opera contemplato dalle norme SIA
102 e 103, ha in definitiva quantificato le sue pretese in fr. 52'811.- più
interessi (doc. M).
D. La
convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che il contratto tra le parti
non prevedeva alcuna suddivisione in due fasi degli interventi dell’attore, ma
che quest’ultimo era stato sin dall’inizio incaricato sia dell’allestimento della
domanda di costruzione che della direzione dei lavori. Nell’ambito del
contratto, che le parti per altro mai avevano assoggettato alle norme SIA, era
poi stata concordata a favore dell’attore una remunerazione oraria di fr. 90.-,
che era stata pacificamente applicata per i lavori precedenti al rilascio della
licenza edilizia, saldati con un pagamento di fr. 9'000.- a fronte delle circa
100 ore da lui esposte (cfr. doc. Q), e che valeva anche per l’attività da lui
asseritamente svolta dopo l’ottenimento di quella licenza, la cui estensione
temporale era per altro prudenzialmente contestata. Alle eventuali pretese
dell’attore dovevano in ogni caso essere posti in compensazione i danni, ben
maggiori, cagionati dalla sua carente direzione dei lavori, segnatamente le
spese per l’abbassamento del locale cantina (fr. 17'000.-), per il crollo di
una porzione di soletta (fr. 2'300.-), per la presenza di tubi elettrici in vista
(fr. 2'500.-), per l’assenza di rinforzi nella parete esterna del locale
destinato alla camera del figlio (fr. 3'500.-), per la presenza di dentellature
(fr. 3'200.-), per l’errato posizionamento dei corpi riscaldanti e per il
mancato asporto del materiale di demolizione depositato nel cantiere (fr.
4'000.-).
E. Il
Pretore, con la sentenza 29 settembre 2009 qui oggetto di impugnativa, ha accolto
la petizione per fr. 51'611.- più interessi. Il giudice di prime cure ha dapprima
osservato che tra le parti erano in realtà venuti in essere non uno bensì due
contratti, il primo avente per oggetto la progettazione della ristrutturazione
dell’immobile e il secondo, successivo per la sua fase esecutiva, ritenuto che
a quest’ultimo risultavano applicabili le norme del contratto di mandato. Non
avendo la convenuta provato la pattuizione di un onorario di fr. 90.- all’ora,
la remunerazione dell’attività svolta dall’attore in quest’ultima fase doveva
essere calcolata in virtù dell’art. 394 cpv. 3 CO, facendo cioè riferimento
all’uso. Preso atto che in materia di prestazioni di architetti e ingegneri le
norme SIA rappresentavano ormai l’espressione di un uso cui fare riferimento in
assenza di altri elementi, egli, sulla base delle risultanze peritali, ha così
ritenuto di principio giustificata la pretesa di fr. 52'811.- fatta valere
dall’attore. Sennonché, da quella somma dovevano essere dedotti i danni cagionati
dalla sua carente direzione dei lavori, tempestivamente posti in compensazione
dalla convenuta, ed in particolare le sole spese per la presenza di
dentellature (fr. 1'200.-), con corrispondente riduzione del credito a favore
dell’attore.
F. Con
l’appello 20 ottobre 2009 che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Ella ribadisce
innanzitutto che tra le parti era venuto in essere un contratto di architetto
globale, dove sin dall’inizio erano comprese sia le prestazioni di
progettazione che quelle di direzione dei lavori. Ritiene poi di aver
sufficientemente provato la pattuizione di una remunerazione oraria di fr.
90.-, valida per tutte le fasi del mandato. Contesta quindi che le norme SIA
rappresenterebbero l’espressione di un uso cui fare riferimento in assenza di
altri elementi. E, oltre alla pretesa compensatoria di fr. 1'200.- riconosciutale
dal Pretore, ripropone il benfondato delle sue altre pretese relative alle spese
per l’abbassamento del locale cantina (fr. 17'000.-), per la presenza di tubi
elettrici in vista (fr. 1'500.-) e per l’assenza di rinforzi nella parete
esterna del locale destinato alla camera del figlio (fr. 3'500.-).
G. Delle
osservazioni 30 novembre 2009 con cui l’attore postula la reiezione del gravame
si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata
e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del
resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art.
404.
cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2.
Con
la prima censura d’appello la convenuta contesta che tra le parti siano venuti
in essere due contratti, l’uno avente per oggetto la progettazione della
ristrutturazione e l’altro relativo alla sua fase esecutiva (quest’ultimo per
altro retto dalle norme del mandato), ribadendo che l’unico contratto concluso
era in realtà un contratto di architetto globale (retto a sua volta dalle norme
del mandato), dove erano sin dall’inizio comprese sia le prestazioni di progettazione
che quelle di direzione dei lavori.
2.1
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un
negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere
generalizzato oltre misura, giacché l’esito risulta differente a dipendenza
delle prestazioni affidate in concreto allo specialista (DTF 114 II 56; Gauch, Vom
Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed. [in seguito: Gauch, Architekturvertrag], n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali
l’esecuzione dei piani e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme
sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56, 127 III 543; Gauch, Der
Werkvertrag, 4a ed. [in seguito: Gauch, Werkvertrag], n.
49.
segg.; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, 5a ed., p. 261). Altre, come l’elaborazione
del preventivo (DTF 134 III 361 consid. 6; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid.
3.
), l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori,
sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler
Kommentar, 4a ed.,
n. 17 ad art. 363 CO). Se, per contro, il contratto prevede per l’architetto
l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci
si trova confrontati con un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”),
configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF
134.
III 361 consid. 5.1; Honsell, op. cit., p.
261; Weber, Basler Kommentar, 4a ed., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op.
cit., n. 18 ad art. 363 CO). In un caso del genere la
dottrina e la giurisprudenza più recenti, per motivi di praticabilità ed in
considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il
committente, ritengono che sia giustificato applicare nella loro globalità le
norme relative al mandato, e ciò quanto meno in materia di responsabilità (DTF
119.
II 249, 122 III 61, 127 III 543 consid. 2a; NRCP 2003 p. 416; RtiD I-2006
n. 62c consid. 7; II CCA 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.89, 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91, 13 agosto 2007 inc. n. 12.2006.222, 17 febbraio 2011 inc. n. 12.2008.245; Gauch,
Architekturvertrag, n. 42; Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed., n. 397; Chaix, Commentaire Romand, n. 29 ad art. 363 CO; Tercier, Les contrats
spéciaux, 3a ed., n.
4848) e di remunerazione del mandatario (cfr. TF 28 aprile 2011 4A_86/2011
consid. 3.2 i.f. e 5.2, con riferimento all’attività di un architetto che
svolgeva più mansioni di natura diversa, e in quella particolare occasione
incaricato di allestire piani e preventivi).
2.2
Come
si è visto, nel caso di specie, non è contestato che le prestazioni per le quali
l’attore ha chiesto di essere remunerato, consistenti in sostanza nell’attività
di direttore dei lavori dopo l’ottenimento della licenza edilizia (ed in
particolare dopo il 4 aprile 2001), siano di per sé soggette alle disposizioni
del contratto di mandato (art. 394 segg. CO). La questione non necessiterebbe dunque
di essere esaminata in questa sede.
2.3
La
questione a sapere se - come assunto dal Pretore - le parti abbiano concluso
due contratti successivi (il primo, di appalto, relativo all’attività di
progettazione e il secondo, di mandato, relativo all’attività di direttore dei
lavori o di architetto globale) oppure se - come preteso dalla convenuta -
l’unico contratto concluso tra loro sin dall’inizio fosse un contratto di
architetto globale (retto dalle norme sul mandato) oppure ancora se - come
invece preteso dall’attore - il contratto (di appalto) relativo all’attività di
progettazione inizialmente venuto in essere sia in seguito stato trasformato o
modificato in un contratto di direttore dei lavori o in un contratto di
architetto globale (retti entrambi dalle norme del mandato), è tuttavia di rilievo
per un’altra ragione e meglio - come si dirà - per la remunerazione del
mandatario e merita dunque di essere esaminata.
Ora, la
tesi del Pretore circa l’esistenza di due contratti non può essere condivisa
già per il solo fatto che nessuna delle parti aveva mai addotto in causa
l’esistenza di due accordi separati. Ammessa con ciò l’esistenza di un unico
contratto, non vi è invece la prova che le parti sin dall’ottobre 2000 avessero
concluso un contratto di architetto globale, sicché può essere confermata la
tesi dell’attore secondo cui l’accordo inizialmente venuto in essere sia in
seguito stato trasformato o modificato in un contratto di direttore dei lavori
o in un contratto di architetto globale. Come detto, in un primo tempo,
nell’ottobre 2000, l’attore era in effetti stato incaricato unicamente di
presentare al Comune una domanda di costruzione, corredata dei necessari piani
(cfr. doc. B e C). Solo in un secondo momento egli era poi stato incaricato,
nel febbraio 2001 (cfr. doc. Q), di allestire i capitolati e, tra il febbraio
ed inizio marzo 2001 (doc. F, G e Q), di raccogliere le offerte per le opere
più importanti. E ancora in epoca successiva, prima della sottoscrizione dei
contratti con i vari artigiani avvenuta a fine marzo 2001 (doc. H, I e L), gli
era infine stato conferito l’incarico di aggiudicare le opere e di dirigere i
lavori di esecuzione.
3.
Per
quanto riguarda la retribuzione delle prestazioni svolte dall’attore dopo il
rilascio della licenza edilizia, la convenuta ritiene di aver sufficientemente
provato la pattuizione di una remunerazione oraria di fr. 90.-, valida per
tutte le fasi del mandato, contestando nel contempo che le norme SIA, su cui si
era invece fondato il Pretore, rappresenterebbero l’espressione di un uso cui
fare riferimento in assenza di altri elementi.
3.1
In forza dell’art. 394 cpv. 3 CO la mercede del mandatario deve
considerare, in assenza di accordi specifici delle parti, gli usi del settore e,
se non ve ne fossero, tutte le circostanze pertinenti di ogni singolo caso,
ritenuto che essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi
effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2; con particolare
riferimento all’attività dell’architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007
consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6 e 6.2).
3.2
Nel
caso concreto si tratta innanzitutto di stabilire se la convenuta abbia provato
l’esistenza di una pattuizione sulle modalità di calcolo della mercede dovuta
all’attore, se la stessa sia valida per tutte le fasi del mandato e se essa
consenta di quantificare effettivamente le spettanze dell’attore per le
prestazioni da lui svolte dopo il rilascio della licenza edilizia.
3.2.1
La
convenuta ritiene di aver sufficientemente provato la pattuizione di una
remunerazione di fr. 90.- all’ora, la cui esistenza, poi ribadita in sede di
interrogatorio formale (ad 8.1, 8.2, 17.1 e 20), era da lei già stata evocata
nella fase preprocessuale (cfr. doc. N). A ragione. L’istruttoria ha in effetti
permesso di accertare che le prestazioni dell’attore precedenti al rilascio
della licenza edilizia erano state remunerate con un pagamento a saldo di fr.
9'000.-, accettato dal professionista, a fronte delle circa 100 ore da lui esposte
(cfr. doc. Q), il che costituisce già un serio indizio dell’esistenza di una
pattuizione in tal senso. L’attore, che a quel momento si era detto soddisfatto
dell’importo allora ricevuto, non ha del resto spiegato sulla base di quale
altro criterio egli poteva aver diritto a quella somma, tanto più che aveva
sempre negato di aver concordato con la convenuta una qualsiasi modalità di remunerazione
(petizione p. 8, replica p. 3, conclusioni p. 9; cfr. il doc. 2, nel quale, una
volta terminato il contratto, aveva proposto alla controparte - invano -
diverse modalità di fatturazione, cfr. pure doc. M). In causa egli ha per altro
ammesso di poter anche accettare, tenuto conto delle prestazioni da lui fornite
nella fase iniziale, l’interpretazione offerta dalla convenuta circa
l’esistenza di una remunerazione di fr. 90.- all’ora per 100 ore (replica p.
10). Ma soprattutto l’attore, confermando la deposizione resa dalla convenuta nell’ambito
del suo interrogatorio formale (ad 17.1), ha pacificamente ammesso in sede
conclusionale di aver fatto notare alla controparte in un’occasione, e meglio proprio
nella prima fase delle prestazioni, di “costare meno di un idraulico” (p. 8),
lasciando con ciò intendere che una pattuizione sulla sua mercede era
effettivamente stata conclusa, segnatamente per un ammontare senz’altro
compatibile con quello ora preteso dalla convenuta.
3.2.2
Ammessa
con ciò l’esistenza di un accordo tra le parti nel senso che per la prima fase
dei lavori l’attore sarebbe stato retribuito in ragione di fr. 90.- all’ora,
occorre ora chiarire se quell’accordo valesse anche per la fase successiva. Il
quesito dev’essere risolto affermativamente. Il fatto che le parti fossero
vincolate da un unico contratto (consid. 2.3), implica già di per sé che la pattuizione
sulla remunerazione valeva per il suo completo svolgimento. L’attore, gravato
del relativo onere della prova, non ha del resto dimostrato di aver tempestivamente
informato o comunque aver reso attenta la controparte del fatto di pretendere
una maggiore o una diversa remunerazione per i lavori che avrebbe poi svolto
nella fase successiva (cfr. Abravanel,
Les devoirs généraux de l’architecte, in: Gauch/Tercier, Das
Architektenrecht, 3a
ed., n. 311 seg.), di modo che la convenuta poteva senz’altro ritenere in buona
fede che il criterio inizialmente pattuito sarebbe stato valido anche per
questa nuova fase. Stando così le cose, il fatto che in occasione della
fatturazione (doc. M) egli abbia affermato che le sue prestazioni non potevano
limitarsi a consulenze, come avrebbe preferito, e che si erano resi necessari
lavori molto impegnativi, non è chiaramente sufficiente a giustificare la sua
richiesta di far capo ad un’altra e diversa modalità di fatturazione.
3.2.3
Resta
da stabilire quale sia l’effettiva mercede dovuta all’attore per i lavori da
lui svolti nella seconda fase ed in particolare se egli possa essere remunerato
per il dispendio orario di 243.25 ore (doc. S) da lui addotto, per complessivi
fr. 21'892.50. Anche in questo caso il quesito va risolto per l’affermativa. In
questa sede la convenuta non ha in effetti più contestato quel dispendio orario
(cfr. appello p. 5 e 12), ammettendolo così almeno implicitamente. Del resto, già
nella fase preprocessuale essa non aveva mai ritenuto di dover contestare il
numero di ore esposte dall’attore, essendosi limitata a prenderne atto (cfr.
doc. N; cfr. pure risposta p. 5 ove essa ammette di averle già allora “prese
per buone”). La sua contestazione in sede di risposta (p. 7), per altro solo
prudenziale, era oltretutto stata formulata per il solo fatto che l’attore non le
aveva sino ad allora sostanziate, ciò a cui egli aveva poi ovviato in replica,
versando agli atti il dettaglio dei suoi interventi, corredato delle ore impiegate
(doc. S). E comunque, in sede di interrogatorio formale, la convenuta ha
ammesso la sostanziale correttezza delle ore fatturate, osservando che le ore
prestate erano un po’ più di 200 (ad 20).
3.3
Il
rilievo della convenuta in merito alla (scarsa) valenza delle norme SIA nel caso
di specie sarebbe in ogni caso stato fondato. La giurisprudenza ha in effetti
già avuto modo di stabilire che le norme SIA sono equiparabili a delle
condizioni generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate nel
contratto e non codificano un uso vincolante. Tutt’al più, al pari di altre
formulazioni contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi
riconosciuti, ma la circostanza va dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II
295.
consid. 2a; TF 28 aprile
2011.
4A_86/2011 consid. 6.1), ciò che nella fattispecie l’attore aveva omesso
di allegare, ancor prima di provare.
4.
La
convenuta chiede infine di porre in compensazione al credito dell’attore, oltre
alla pretesa di fr. 1'200.- già riconosciutale dal Pretore, anche quelle relative
alle spese per l’abbassamento del locale cantina (fr. 17'000.-), per la
presenza di tubi elettrici in vista (fr. 1'500.-) e per l’assenza di rinforzi
nella parete esterna del locale destinato alla camera del figlio (fr. 3'500.-).
4.1
Giusta
l’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli
e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura
della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al
rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che
il lavoro richiede, ciò per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO. Questo disposto
riprende i principi enunciati all’art. 97 CO, per i quali il mandante che
intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la
violazione del mandato, l’esistenza di un danno e di un nesso di causalità
adeguato fra la violazione del contratto e il pregiudizio. Compete per contro
al mandatario discolparsi, provando di aver agito diligentemente (Schumacher,
op. cit., n 419 segg.; Werro,
Commentaire Romand, n. 37 ad art. 398 CO; Weber,
op. cit., n. 30 ad art. 398 CO; Tercier,
op. cit., n. 4862 e 4724 segg.; II CCA 17 febbraio 2011 inc.
n. 12.2008.245).
Per
quanto riguarda in particolare la responsabilità dell’architetto, si osserva
che lo stesso non è di principio tenuto a controllare e verificare ogni singola
prestazione dell’impresa. Lavori semplici non necessitano di sorveglianza.
Quando sono eseguiti lavori importanti egli deve invece prestarvi particolare
attenzione, sorvegliando le fasi più importanti dell’opera e, dopo la loro
esecuzione, sincerarsi che gli stessi siano stati eseguiti correttamente (II
CCA 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.95; Schumacher,
op. cit., n. 506). Parimenti, da tempo dottrina e giurisprudenza hanno ammesso
una responsabilità solidale imperfetta dell’impresario costruttore e
dell’architetto nei confronti del proprietario dell’opera (DTF 93 II 321
consid. 2, 114 III 342 consid. 2b; II CCA 15 aprile 2003 inc. 12.2002.106; Schumacher, op. cit., n. 684; Gauch, Werkvertrag, n. 2741 segg.), a
condizione che sussista un rapporto di causalità adeguato fra il comportamento
dell’architetto e il pregiudizio (DTF 127 III 257 consid. 5a, 133 III 22
consid. 5.3.2). È dunque sufficiente che l’architetto abbia contribuito
all’insorgere del danno per una progettazione difettosa e/o per una direzione
lacunosa del cantiere per incorrere in una responsabilità, senza riguardo al
fatto che altre persone possano aver concorso ad arrecare il pregiudizio (TF 15
dicembre 2004 4C.269/2003, consid. 6; II CCA 13
agosto 2007 inc. n. 12.2006.222, 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26).
4.2
La
convenuta rimprovera anche in questa sede all’attore, nella sua qualità di
direttore dei lavori, di non aver fatto sì che il locale cantina avesse la
prevista altezza di m. 2.35, tale cioè da poterlo rendere abitabile in futuro,
ciò che l’aveva in seguito obbligata ad abbassarne la quota del pavimento per
ottenere quell’altezza, con un costo supplementare di fr. 17'000.-. Il rilievo
è infondato. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta non è affatto
dimostrato che l’altezza della cantina avrebbe dovuto essere di m. 2.35. Le
prove da lei addotte, il doc. 3 allestito dall’arch. E__________ __________ e
la testimonianza resa da quest’ultimo (p. 8), non permettono in effetti di
confermare quella circostanza, il teste avendo solo riferito che l’indicazione
dell’altezza di m. 2.35 da lui fornita nel doc. 3 significava che tra i piani
messi a sua diposizione ve ne doveva essere uno e meglio una sezione che
indicava la predetta altezza. Sennonché, a parte il fatto che quella
testimonianza risulta su quel punto priva di forza probatoria siccome fondata sostanzialmente
su una semplice deduzione (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 2 ad art. 237; II CCA 14 luglio 1998 inc. n. 12.98.7, 24 marzo 2000
inc. n. 12.1999.179, 11 aprile 2001 inc. n. 12.2000.177, 12 ottobre 2007 inc.
n. 12.2006.174, 19 settembre 2011 inc. n. 12.2010.165), di un tale piano ed in
particolare di una tale sezione non vi è alcuna traccia agli atti ed il perito
giudiziario, pur avendo visionato l’intero incarto, non è stato in grado di
rintracciarli (perizia sui difetti p. 2), di modo che il fatto che quel locale
dovesse avere una tale altezza è rimasto allo stadio di puro parlato. Del
resto, l’intenzione della convenuta di rendere abitabile quel locale, ovvero di
prevederne un’altezza di almeno m. 2.30, non risultava né dalle indicazioni da
lei inizialmente fornite all’attore, che si limitavano a prevedere, per il piano
cantina, l’apertura di una porta sul giardino-bagno (doc. B), né dalla
successiva presa di posizione dell’attore che, nella relazione tecnica (cfr. plico
doc. I°- 6) annessa alla domanda di costruzione (doc. D), si era limitato a
prevedere la posa di un pavimento massiccio. E comunque anche il fatto che nei
piani (doc. U), espressamente approvati dalla convenuta, quel locale fosse
stato denominato quale “cantina e ripostiglio” senza che fosse stata prevista
un’eventuale “modifica di uso”, esclude a sua volta che l’intenzione della convenuta
fosse quella di renderlo già allora abitabile. Oltretutto, nella fase preprocessuale,
il rimprovero a lui mosso era quello di aver posato il pavimento della cantina
ad una quota troppo elevata rispetto a quanto si sarebbe potuto eseguire (doc.
N) e non invece rispetto a quanto si sarebbe dovuto eseguire. Visto quanto
precede, l’assunto pretorile secondo cui la convenuta non ha provato che
l’attore avesse nell’occasione violato il contratto può essere confermato.
4.3
La
convenuta rimprovera in seguito all’attore il fatto che 7 o 8 tubi elettrici fossero
rimasti visibili sopra le solette in prossimità delle risalite (muri e pareti),
ciò che aveva comportato un intervento di sistemazione costato fr. 1'500.-. La
pretesa era stata respinta dal Pretore, il quale, dopo aver evidenziato come il
problema sarebbe stato generalmente risolto con la messa in opera dei
betoncini, non ancora eseguiti al momento dell’interruzione del rapporto tra le
parti, e come attualmente, dopo la posa dei betoncini, un solo tubo risultava
essere parzialmente visibile, ha in pratica rilevato che la perizia era rimasta
silente sull’esistenza di eventuali errori nella progettazione o nella direzione
dei lavori, non essendo in particolare stato stabilito se l’attuale presenza di
un tubo scoperto per qualche centimetro fosse dovuta alla non corretta
esecuzione del betoncino, posato successivamente (da un’altra impresa e con la
supervisione di un’altra direzione dei lavori), o delle solette. In questa sede
la convenuta si è limitata ad evidenziare come il perito non abbia escluso che
in qualche caso si sia reso necessario liberare maggiormente i muri dal beton
della soletta per poterli meglio sistemare e curvare, rispettivamente come l’obbligo
di vigilare sulla corretta posa e relativa copertura dei tubi incombeva palesemente
all’attore, che aveva allestito i piani dell’impianto elettrico. La sua doglianza
è così irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC/TI). La convenuta non si è in effetti confrontata con l’assunto pretorile
secondo cui la perizia non si era espressa sull’esistenza di eventuali errori
nella progettazione o nella direzione dei lavori imputabili all’attore, non
essendo nemmeno stato chiarito se la visibilità dei tubi fosse dovuta alla non
corretta esecuzione del betoncino piuttosto che delle solette. Fosse anche
stata ricevibile, la censura sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso.
Pacifico che il problema in questione andava di regola risolto con la messa in
opera dei betoncini (perizia sui difetti p. 5), nulla imponeva in effetti all’attore
di intervenire nei confronti dell’impresa già a quel momento, prima cioè della
loro posa, tanto più che non incombeva certo alla direzione dei lavori
verificare che ogni singolo tubo elettrico fosse affogato nel beton in modo
tale da non risultare poi visibile al termine degli interventi, lavoro, questo,
di competenza dell’impresa, usuale e senza difficoltà particolari (Schumacher, op. cit., n. 506 seg.; II
CCA 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91 pubb. in NRCP 2006 428).
4.4
La
convenuta rimprovera infine all’attore di non aver demolito la pericolante parete
esterna del locale destinato alla camera del figlio e di aver invece costruito
un nuovo tavolato interno lasciando un’intercapedine di 20 cm tra i due manufatti, ciò che l’aveva poi obbligata a demolire entrambe le pareti e a
sostituirle con una nuova parete esterna, con un notevole risparmio di spazio
ma con anche una spesa supplementare di fr. 3'500.-. Il Pretore aveva respinto
la sua richiesta rilevando come l’istruttoria non aveva permesso di fornire
elementi tali da ravvisare una violazione da parte dell’attore dei suoi
obblighi di diligenza, non essendo stato possibile stabilire se la parete
esterna fosse effettivamente pericolante ed il perito non avendo mosso critiche
alla soluzione progettuale adottata dall’attore, che comportava una migliore
isolazione termica. In questa sede la convenuta si è limitata ad evidenziare
come nemmeno il perito avesse però escluso il rischio di crollo di quella
parete, considerato concreto dall’arch. E__________ __________, e come la
soluzione adottata in seguito da quest’ultimo comportasse una maggiore
superficie disponibile della camera. In tal modo essa non si è però confrontata
con l’argomentazione del Pretore, di modo che la sua censura, anche in questo
caso, dev’essere dichiarata irricevibile, per carenza di motivazione (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC/TI).
5.
Ne
discende il parziale accoglimento dell’appello nel senso che la convenuta
dev’essere condannata a pagare all’attore fr. 20'692.50 (fr. 21'892.50 ./. fr.
1'200.-) oltre interessi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che per la procedura
d’appello le stesse sono state calcolate sulla base di un valore litigioso di
fr. 51'611.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20.
ottobre 2009 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 29 settembre 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è
così riformata:
1.
La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare all’AO 1, __________,
l’importo di fr. 20'692.50 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2002.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese, ivi comprese quelle peritali,
sono a carico dall’attore per 3/5 e per 2/5 sono a carico della convenuta, alla
quale l’attore rifonderà fr. 960.- per parti di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’500.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
1’600.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono poste
a carico dell’appellato, che rifonderà inoltre all’appellante fr. 500.- per
parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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