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Decisione

12.2009.191

Mandato, obbligo di rendiconto della banca, precetto esecutivo civile

2 luglio 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'11 gennaio 2007 AO 1 ha aperto una relazione di conto/deposito

n. __________ presso AP 1 di __________. Nell'ambito di tale relazione sono

state, fra l'altro, effettuate numerose (41 nel solo periodo agosto – ottobre

2008) operazioni sui cambi (Forex) che in parte hanno prodotto importanti

perdite. Facendo valere che gran parte delle transazioni sarebbe avvenuta senza

un suo ordine esplicito, AO 1 ha contestato alla banca l'operatività sul suo

conto in relazione all'attività Forex. Da parte sua la banca ha riconosciuto di

avere effettuato, tramite il suo ex dipendente G__________, solo due operazioni

non autorizzate, l'una in EUR/USD e l'altra in GBP/CHF, che avrebbero provocato

una perdita di USD 637'000.--, la prima, e di CHF 312'000.-- la seconda. Il cliente ha ricevuto i documenti base concernenti la relazione in oggetto come

pure la „posta a trattenere“. Egli ha inoltre avuto alcuni incontri con i

responsabili di AP 1 per fare luce sull'operato dell'ex cambista della banca.

B. Non

soddisfatto, il 17 giugno 2009 AO 1 ha promosso contro AP 1 un'azione di

rendiconto giusta l'art. 400 CO, facendo capo alla procedura prevista dall'art.

488a CPC. Egli ha ingiunto a AP 1, con comminatoria dell'esecuzione effettiva,

di consegnare „copia di tutte le istruzioni e/o autorizzazioni sulla base delle

quali sono state effettuate le operazioni nell'ambito della relazione n. __________

dall'11 gennaio 2007 al 15 giugno 2009“ e in particolare „copia di qualsiasi

istruzione e/o autorizzazione scritta, orale (registrazione di conversazioni

telefoniche), tramite sms, tramite email o fax o in qualsivoglia forma scritta“

(domanda n. 1), „copia di qualsiasi registrazione telefonica, di qualsiasi

tabulato che concerna contatti fra la precettata ed il precettante“ (domanda n.

2), nonché „informazioni dettagliate in merito alle operazioni svolte dal

Signor G__________, ex dipendente di AP 1, per quanto concerne le operazioni

effettuate da quest'ultimo nell'ambito della relazione n. __________, con

indicazione, per ogni singola operazione, delle perdite e degli utili conseguite“

(domanda n. 3).

C. La

precettata si è opposta il 22 giugno 2009 al precetto esecutivo civile,

ritenendo, in sintesi, di aver già evaso la domanda di rendiconto. All'udienza

del 28 luglio 2009 le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

D. Con

sentenza del 16 ottobre 2009 il Pretore ha negato l'immediata accertabilità,

richiesta dall'art. 488a CPC, per le domande di rendiconto n. 1 e n. 2 e,

mantenendo relativamente ad esse l'opposizione al precetto esecutivo civile, ha

rinviato il precettante alla procedura ordinaria. Per contro, relativamente

alla domanda n. 3, egli ha osservato che le informazioni fornite (parzialmente

oralmente) dalla mandataria non la esimevano dal fornire un resoconto completo

in forma scritta. Ritenendo in questo caso la fattispecie sufficientemente

liquida, ha ammesso la richiesta di resoconto sull'operato di G__________.

E. AP 1

è insorta con appello del 27 ottobre 2009 contro il giudizio impugnato, di cui

chiede la riforma nel senso di mantenere la sua opposizione al precetto

esecutivo civile anche relativamente alla domanda n. 3 del precetto, previa

concessione al gravame dell'effetto sospensivo. Con decreto del 30 ottobre 2009

la presidente della Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo. Nelle

osservazioni del 26 novembre 2009 AO 1 propone la reiezione dell'appello e la

conferma del giudizio impugnato.

e considerato

Considerandi

1.

La controversia verte su di un'azione di

rendiconto ai sensi dell'art. 400 CO, che nella prima parte del primo capoverso

recita: "Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a

render conto del suo operato".

1.1

Nel Canton Ticino due sono le vie procedurali che permettono di

chiedere tale rendiconto: quella ordinaria e quella speciale disciplinata dall'art.

488a CPC, applicata nell'attuale vertenza. Con questa norma, entrata in vigore

il 1° aprile 2001, è stata introdotta la possibilità di proporre nelle forme

del procedimento esecutivo le azioni riguardanti casi di fattispecie

immediatamente accertabili, in particolare le azioni di rendiconto di cui agli

art. 400 cpv. 1, 418k cpv. 1 e 550 cpv. 2 del CO. Il legislatore cantonale ha

infatti ritenuto che per fattispecie facilmente accertabili, quali potrebbero

essere le azioni di rendiconto, la procedura ordinaria è troppo lunga e

complessa e ha voluto istituire una procedura più diretta e celere, simile a

quella prevista dal § 222 n. 2 del CPC del Canton Zurigo (RtiD 2006 I n. 21c

pag. 649 consid. 2; cfr. anche Francesco

Trezzini, Zur Verwirklichung des Rechenschaft- und

Rechnungslegungsanspruches durch ein rasches Verfahren, unter besonderer

Berücksichtigung von art. 488a ZPO/TI, in: SZZP 2007 pag. 327-340). L'art. 493

CPC prevede quindi che il precettato deve proporre la sua opposizione al

pretore entro 10 giorni dall'intimazione del precetto e che la procedura è

quella sommaria della Camera di consiglio ai sensi degli art. 361 segg. CPC.

Qualora invece la situazione di fatto non possa essere sufficientemente

chiarita, il giudice, in sede di procedura di opposizione, rinvia le parti alla

procedura ordinaria (art. 488a cpv. 2 CPC; cfr. sentenza del Tribunale federale

4A_246/2007 dell'8 febbraio 2008 consid. 2).

1.2

L'azione

di rendiconto è una causa di carattere pecuniario (RtiD I-2006 n. 21 c pag.

649). L'appellante non ha indicato quale sia il valore della causa, né in prima

sede né in appello. Ad ogni modo, l'azione di rendiconto verte segnatamente

sull'ottenimento di informazioni relative ad operazioni sui cambi contestate

che hanno prodotto perdite di almeno CHF 1'770’7109.30 (cfr. doc. B), di gran

lunga superiori al valore appellabile. Ne consegue che l'appello è ricevibile.

1.3

La

procedura di cui all'art. 488a CPC può avere un triplice esito: se la

fattispecie facilmente accertabile giustifica la richiesta del procedente

l'azione di rendiconto viene accolta, con relativa reiezione dell'opposizione

al precetto esecutivo civile; se dalla fattispecie facilmente accertabile

emerge il carattere illegittimo della richiesta del procedente l'azione di rendiconto

viene respinta, con relativa conferma dell'opposizione al precetto esecutivo

civile; infine, se la fattispecie non risulta facilmente accertabile il giudice

rinvia il procedente alla procedura ordinaria, conformemente a quanto stabilito

dall'art. 488a cpv. 2 CPC (cfr. sentenza citata 4A_246/2007 consid. 2.2).

2.

L'unico

punto rimasto controverso in questa sede è quello relativo alla legittimità

della domanda n. 3 con la quale il precettante ha chiesto all'appellante la

consegna di informazioni dettagliate sulle operazioni svolte dal cambista G__________

sul suo conto, con indicazione, per ogni singola operazione, delle perdite e

degli utili conseguiti.

2.1

Il

primo giudice ha accertato - in maniera incontestata - che G__________, ex

dipendente della precettata, ha operato nell'ambito della relazione bancaria

del precettante. Inoltre, sulla scorta della documentazione agli atti egli ha –

sempre pacificamente – dato atto che AO 1 ha ricevuto tutta la documentazione relativa al conto elencata al doc. E e ottenuto copia di tutta la posta a

trattenere depositata presso la banca. Il precettante parrebbe quindi essere

stato informato oralmente, in presenza dei suoi legali, e solo parzialmente per

iscritto sull'operato dell'ex cambista della banca. Ciò che a mente del Pretore

non poteva dispensare la mandataria dal rendere conto in maniera completa e in

forma scritta. Ritenendo nel caso concreto la fattispecie sufficientemente

liquida, egli ha di conseguenza fatto ordine alla precettata di consegnare un

resoconto completo in forma scritta sull'operato di G__________ e ha respinto

in questa misura l'opposizione della banca.

2.2

Per

parte sua, l'appellante solleva dubbi sul fatto che il precettante possa avere

un interesse degno di protezione alla richiesta in esame. A suo modo di vedere,

infatti, il precettante avrebbe già ricevuto tutta la documentazione relativa

all'operatività sul conto. In questo modo essa avrebbe già adempiuto al proprio

obbligo di rendiconto. Per il resto, ritiene che l'obbligo imposto dal Pretore

di rendere una sorta di rapporto riassuntivo finale di tutta l'operatività sui

cambi esuli da quanto prescritto dall'art. 400 CO e „da quell'interesse alla

proporzionalità degli sforzi e dell'impiego di risorse e di tempo che

oggettivamente debbano essere dedicati al rendiconto da parte di ogni banca nei

confronti dei propri clienti“.

3.

3.1

Il

diritto di rendiconto ai sensi dell'art. 400 CO – pacificamente applicabile al

caso di specie - sussiste anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale (Fellmann, Berner Kommentar, n. 63 ad

art. 400 CO). Esso ha carattere imperativo ed è inalienabile (Fellmann, op. cit., n. 58 ad art. 400

CO; ZR 101/2002 n. 26 pag. 100). La dottrina interpreta in modo ampio il

concetto di rendiconto, che comprende tutte le informazioni utili al mandante (Fellmann, op. cit., n. 19 ad art. 400

CO) e si estende a tutte le informazioni che il mandatario deve a quest'ultimo

sulle attività svolte per l'esecuzione del mandato (Werro, Commentaire romand, n. 4 ad art. 400 CO). Il

mandatario - che ha peraltro tutto l'interesse a fornire una informazione

esaustiva poiché in questo modo rafforza la fiducia del cliente e di riflesso

anche la propria posizione - può così essere chiamato, su richiesta del

mandante, a presentare, di regola per iscritto, un rapporto chiaro e

dettagliato sugli atti compiuti e sui fatti importanti e a spiegarne

l'importanza anche qualora ciò non dovesse essere usuale (Fellmann, op. cit., ni. 24, 27, 30 e

68). Va da sé che per l'impegno richiesto il mandatario può chiedere un

indennizzo se un onorario è stato pattuito o è altrimenti usuale (Fellmann, op. cit., n. 63). Similmente,

la giurisprudenza riconosce che, nella misura in cui sussiste un nesso con il

mandato, il mandatario è tenuto a trasmettere in ogni tempo conteggi

dettagliati con i relativi giustificativi su tutte le questioni richieste dal

mandante. L'obbligo di informare si estende così a tutti i fatti necessari a

capire se il mandatario abbia eseguito il contratto con diligenza e si sia

attenuto alle istruzioni. Le informazioni devono pertanto essere sufficienti e

comprensibili e coprire l'insieme degli elementi che permettono al cliente di

comprendere le operazioni effettuate come pure di fare luce su eventuali errori

del mandatario (sentenza del Tribunale federale 4A_413/2007 del 10 dicembre

2007.

consid. 3.3).

La prova

del corretto e completo adempimento dell'obbligo di rendiconto incombe al

mandatario (Fellmann, op. cit., n.

96). Anche nell'ambito della speciale procedura di rendiconto prevista

dall'art. 488a CPC, il giudice deve esigere il grado della prova piena e non

può accontentarsi della semplice verosimiglianza (cfr., per analogia, sentenza

del Tribunale federale 5C.235/2004 del 24 marzo 2005 consid. 1.2).

3.2

Il mandante non deve per contro, in linea di principio,

giustificare un interesse particolare (sentenza citata 4A_413/2007 consid. 3.3

e 3.4; Jacquemoud-Rossari,

Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 II 23 segg., pag.

27). Tuttavia, conformemente al principio generale dell'art. 2 CC, la domanda

di rendiconto non può essere invocata in maniera contraria alle regole della

buona fede. Di conseguenza, se non poggia su alcun interesse legittimo del

mandante e appare in particolare vessatoria o inopportuna, l'azione può essere

considerata abusiva e restare senza seguito. Ciò è segnatamente il caso se il

mandante dispone già delle informazioni necessarie o se è comunque in grado di

ottenerle consultando la propria documentazione, mentre invece il mandatario

per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà (sentenza del

Tribunale federale 4C.206/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 4.3.1; Fellmann, op. cit., ni. 78 e 82).

3.3

Per

quanto concerne l'obbligo imposto dal Pretore di consegnare un resoconto

completo in forma scritta sull'operato di G__________, occorre premettere che

l'ordine non esula, in quanto tale, dai limiti fissati dall'art. 400 CO.

L'estensione delle informazioni esigibili dipende essenzialmente dalle

richieste del mandante, il quale può anche solo limitarsi a sollecitare

semplici risposte su singole questioni oppure pretendere l'allestimento di un

rapporto completo con spiegazione dei singoli fatti (Fellmann, op. cit., ni. 25, 27 e 52).

Ora,

contestando, a torto, la portata di questo ampio diritto di informazione del

mandante, l'appellante dà atto di non avere ancora fornito il resoconto

richiestogli. Anche per questa ragione, la fattispecie è immediatamente

accertabile (sul significato di questo presupposto processuale cfr. Trezzini, op. cit., pag. 331; Hans Schmid, Klares Recht als

Prozessvoraussetzung im zürcherischen Befehlsverfahren, in Miscellanea in onore

di Oscar Vogel, Zurigo 1991, pag. 112 seg.). È vero, la precettata osserva che

nella posta a trattenere - mai ritirata in corso di relazione operativa e

quindi, a suo avviso, per la cosiddetta „Zustellungs- und Genehmigungsfiktion“

presunta ricevuta e accettata dal cliente -, oltre agli estratti patrimoniali e

agli estratti conto, vi sarebbero tutti i giustificativi (non versati agli atti

però) delle operazioni di cambio eseguite sul conto del precettante – quindi

anche delle due che la banca ha riconosciuto essere state effettuate senza

autorizzazione del cliente -, con l'indicazione dettagliata e accessibile

all'uomo medio, per ogni singola operazione, dell'acquisto e della vendita,

dell'importo e della valuta di riferimento, dell'utile o della perdita

conseguita. Tuttavia queste allegazioni, oltre a essere contestate e almeno in

parte irricevibili siccome addotte per la prima volta in sede di appello (art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC), non le sono di alcun aiuto perché non sono state

debitamente provate. Ma vi è di più. Il fatto stesso che il precettante non sia

riuscito a fare chiarezza sull'operatività - assai intensa (con 41 operazioni

nel solo periodo agosto – ottobre 2008, cfr. doc. O) per quanto riconosciuto

dalla banca stessa – anche dopo avere fatto capo alla consulenza di un esperto

(doc. I) sta a indicare che la precettata, cui incombeva peraltro l'onere della

prova, non ha (evidentemente) fornito nelle giuste forme quel resoconto chiaro,

completo e comprensibile che il mandante poteva legittimamente pretendere.

3.4

Anche

solo per queste ragioni non si può sostenere che l'azione del precettante non

fosse sorretta da un interesse degno di protezione. Oltre a non essere stata in

grado di dimostrare che il precettante disponeva già di tutte le informazioni

utili alla comprensione dettagliata delle operazioni effettuate dall'ex

cambista, l'appellante non spiega in quale misura la domanda potrebbe, se del

caso, essere ritenuta abusiva e a quali grandi difficoltà essa – che per legge

è comunque tenuta a conservare la corrispondenza d'affari per dieci anni (art.

962.

cpv. 1 CO) e che peraltro sembrerebbe aver già allestito un documento in

tal senso (verbale di discussione, pagg. 4, 6 e 8) - sarebbe confrontata

qualora dovesse fornire il resoconto ordinatole dal Pretore. Addirittura, come

fa giustamente notare il precettante, l'appellante cade in contraddizione. Se

ritiene che il mandante è già in possesso degli elementi completi, veritieri,

dettagliati e accessibili all'uomo medio che gli consentirebbero di vagliare le

modalità di operatività della banca e di determinarsi nei suoi confronti

qualora ritenesse di avanzare pretese risarcitorie (circostanza, questa

comunque, per quanto detto, non provata), allora l'esecuzione dell'ordine del

Pretore non dovrebbe causarle degli sforzi e un impiego di risorse

sproporzionati come invece sembra sostenere. Con questa affermazione

l'appellante conferma (implicitamente, una volta di più) di non aver

soddisfatto l'obbligo di rendiconto di cui all'art. 400 CO. A nulla serve

infine il richiamo alla cosiddetta „Zustellungs- und Genehmigungsfiktion“, non

fosse altro perché la banca non ha dimostrato di avere adempiuto all'obbligo di

rendiconto con la documentazione trasmessa. Anche altrimenti, la richiesta di AO

1.

non è abusiva, non avendo egli atteso anni prima di presentarla (sentenza

citata 4C.206/2006 consid. 4.3.1 in fine; Fellmann,

op. cit., n. 83).

4.

In

conclusione, l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere

respinto e la decisione del Pretore confermata. La tassa di giustizia, le spese

e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148

CPC). Nella commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del

valore di causa, pari ad almeno fr. 1'000'000.-.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC,

la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

1.

L'appello

27.

ottobre 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 900.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

1'000.-

sono

poste a carico dell'appellante che verserà a AO 1 fr. 2'000.- per ripetibili di

appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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