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Decisione

12.2009.192

Eccezione di incompetenza per l'esistenza di una clausola compromissoria - efficacia della clausola nei confronti di terzi

20 luglio 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i promotori si sarebbero riuniti in assemblee generali autorizzate a deliberare

a maggioranza e che la sottoscrizione del documento era vincolante per ogni

promotore, ha formalmente dichiarato la propria definitiva e irrevocabile

intenzione di partecipare al progetto, avendo nel frattempo versato una quota

di fr. 727'000.-. In quello scritto essa ha in seguito conferito procura

generale ai membri del Comitato esecutivo affinché avessero a compiere, in suo

nome e per suo conto, qualsiasi atto di ordinaria amministrazione relativamente

a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione del progetto,

autorizzandoli in particolare a tenere i rapporti con gli amministratori di A__________

__________ SA e __________ - società costituita in precedenza allo scopo di

acquisire i locali della futura banca e pure di proprietà dei promotori e

finanziatori - con facoltà di revocare e nominare i membri dei consigli di

amministrazione di queste e di altre costituende società, fissare onorari ed

emolumenti, a portare in esecuzione il progetto se del caso operando le

necessarie modifiche allo stesso, nonché a gestire a nome delle società

costituite, procedendo ai relativi pagamenti, i vari capitoli di spesa

necessari per la realizzazione del progetto. Sempre in quello scritto, essa ha

poi dichiarato di ratificare espressamente quanto i membri del Comitato

esecutivo avrebbero fatto nell’ambito di quel mandato, di prendere atto che il

progetto avrebbe potuto essere modificato, di esonerare il Comitato esecutivo

da qualsiasi responsabilità per le scelte operate precedentemente al 19

settembre 2003 (ovvero dal precedente Comitato esecutivo), e che, qualora per

qualsiasi causa e/o motivo il progetto fosse stato abbandonato, tutte le spese

ed i costi maturati sino a quel momento sarebbero stati ripartiti tra i

sottoscrittori in percentuale pari alle quote sottoscritte ma computate sul

capitale sino a quel momento sottoscritto, anche se non versato, e allo stesso

modo sarebbero state assegnate le azioni di __________, fermo restando che il

Comitato esecutivo era sin d’ora autorizzato a prelevare gli importi necessari

dai fondi messi a disposizione per la sottoscrizione del progetto. Il

documento, recante la firma della sola AO 1, si concludeva con l’impegno della

sottoscrittrice di sottoporre ogni controversia derivante dall’interpretazione

o dall’esecuzione della stessa al giudizio di un Tribunale arbitrale ai sensi

degli art. 176 segg. LDIP, con sede a __________. Analoghi scritti sono poi

stati firmati, singolarmente, dagli altri 14 promotori e finanziatori.

3. Con

dichiarazione 16 febbraio 2004 (doc. D) AO 1, dopo aver preso atto delle nuove

circostanze intervenute nel frattempo, ovvero dell’avvenuta costituzione di una

nuova società denominata U__________ __________ SA amministrata dal Comitato

esecutivo e sui conti della quale erano stati riversati i fondi a suo tempo

versati in A__________ __________ SA, della trasformazione della ragione

sociale di __________ in __________, e del fatto che il progetto iniziale era

stato modificato nei contenuti e nelle forme così che la futura banca non

sarebbe più stata creata ex novo ma lo sarebbe stata mediante

l’acquisizione e la trasformazione della società finanziaria __________, ha

dichiarato di ratificare integralmente l’operato del Comitato esecutivo e di

aderire al nuovo progetto con la prospettata acquisizione e trasformazione e di

autorizzare la vendita dell’immobile detenuto da __________, confermando per il

resto il contenuto della dichiarazione di cui al doc. C.

4. Il

22 marzo 2004 (doc. E) l’assemblea dei promotori del progetto così modificato,

assente AO 1, ha preso atto e ratificato l’attività svolta dal Comitato

esecutivo. Essa ha pure approvato (alla trattanda n. 12) le spese effettuate da

U__________ __________ SA, tra cui il pagamento di una nota professionale

intermedia di fr. 286'027.60 allAP 1 e di fr. 192'527.45 al __________.

Il 29

aprile 2004 (doc. F) l’assemblea dei promotori ha in seguito deciso

all’unanimità la rinuncia definitiva al progetto e ha dato formale scarico al

Comitato esecutivo, con il solo voto contrario di AO 1, che si riservava di

contestare le note professionali dei membri del Comitato esecutivo.

Preso

atto delle predette obiezioni di AO 1, che riteneva esagerate le somme versate

all’__________ e al __________ e che a tale scopo, il 21 maggio 2004, aveva

introdotto nei confronti di U__________ __________ SA innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, un’azione di contestazione di delibera

assembleare (doc. B2), l’assemblea generale di quest’ultima società - nel

frattempo posta in liquidazione -, indetta per il 9 novembre 2004, ha deciso di annullare la delibera n. 12 con cui erano state approvate le fatture emesse da

quei professionisti (doc. B1), ciò che ha portato allo stralcio della causa

(doc. B3, cfr. inc. n. OA.2004.313 rich.). Conformemente a quanto deciso in

sede assembleare, la società ha quindi ceduto a AO 1, con convenzione 18

ottobre 2005 (doc. A), ogni eventuale suo credito nei confronti dell’__________

e del __________ ed in particolare ogni pretesa derivante dall’avvenuto

pagamento delle due note professionali intermedie del 17 marzo 2004, della nota

professionale finale del 24 giugno 2004, delle indennità e delle prestazioni

quali membri del consiglio di amministrazione della società, come pure delle

prestazioni di domiciliazione, di locazione o di altre incombenze a favore

della stessa.

5. Con

petizione 11 gennaio 2006 AO 1 ha convenuto in giudizio il AP 1 innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, al fine di ottenerne la condanna al

pagamento di almeno fr. 170'000.- oltre interessi. Essa, dichiarando di agire

in qualità di cessionaria di U__________ __________ SA e prevalendosi dell’art.

678 cpv. 3 CO (anche nella sua veste di azionista della stessa) e comunque

dell’art. 400 o 97 CO, ha in sostanza chiesto che il convenuto, suo ex

consigliere d’amministrazione ed ex mandatario, fosse tenuto a restituirle

parte delle somme percepite nell’ambito di quelle sue funzioni, di gran lunga

superiori a quelle di cui egli avrebbe in realtà avuto diritto. In particolare

essa ha escluso che il convenuto, attivatosi solo dal settembre 2003 al giugno

2004, potesse aver maturato un onorario di fr. 271'327.45 (doc. I, Q e S) e

un’indennità quale consigliere d’amministrazione di fr. 8'012.33 (doc. I e S),

ritenendo al più giustificato un terzo dell’importo da lui fatturato.

6. Con

la risposta di causa 12 giugno 2006 il convenuto si è opposto alla petizione,

sollevando tra l’altro l’eccezione processuale di foro prorogato e di carenza

di giurisdizione (recte: eccezione di esistenza di una clausola

compromissoria). In proposito egli ha evidenziato che le remunerazioni a suo

favore, di cui era chiesta la parziale restituzione, non erano dovute tanto

nella sua qualità di ex amministratore o ex mandatario di U__________ __________

SA, quanto nella sua qualità di membro del Comitato esecutivo del progetto,

così come previsto dalla dichiarazione e convenzione di sottoscrizione di cui

al doc. C, debitamente sottoscritta dall’attrice, che le imporrebbe, in

presenza di controversie derivanti dalla sua interpretazione o esecuzione, come

nella fattispecie, di rivolgersi a un tribunale arbitrale.

In

occasione dell’udienza preliminare del 16 ottobre 2006, limitata all’esame

dell’eccezione (art. 181 CPC), l’attrice ha obiettato che le fatture del

convenuto erano state inviate e quindi pagate da U__________ __________ SA, la

quale, dopo averle formalmente approvate nell’ambito della sua assemblea

generale (poi da lei revocata), le aveva pure contabilizzate nei suoi bilanci:

non avendo costei mai sottoscritto alcuna clausola compromissoria, l’eccezione

doveva pertanto essere respinta. Quanto alla dichiarazione e convenzione di

sottoscrizione di cui al doc. C, la stessa, per altro unilaterale, regolava

invece i rapporti interni fra i singoli promotori e semmai i rapporti fra

questi e AP 1 e AP 1, e comunque quell’accordo di società semplice si era

esaurito con il raggiungimento dello scopo prefissato, ossia con la costituzione

di U__________ __________ SA.

7. Esperita

l’istruttoria relativa all’eccezione e assunti agli atti i rispettivi allegati

conclusionali delle parti, il Pretore, con il decreto 9 ottobre 2009 qui

impugnato, ha concluso per la sua reiezione, caricando al convenuto la tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 1’200.- nonché le ripetibili di fr.

2'500.-.

Il

giudice di prime cure ha innanzitutto premesso che l’attrice agiva unicamente

quale cessionaria delle eventuali pretese di U__________ __________ SA nei

confronti del convenuto e dell’__________ e non, come da lei inizialmente

indicato, anche a titolo indipendente quale azionista della stessa, sicché i

diritti da lei fatti valere erano quelli appartenuti a quella società. Visto

che l’assemblea generale del 22 marzo 2004 (doc. E) aveva deliberato la nomina

dei consiglieri di amministrazione e la modifica degli statuti di U__________ __________

SA e con ciò, pur formalmente denominata assemblea “dei promotori del

progetto”, costituiva in realtà quella degli azionisti di quest’ultima, e

considerato che dai documenti agli atti non risultava che quella società avesse

sottoscritto rispettivamente aderito o ripreso gli accordi di società semplice

di cui al doc. C, segnatamente la clausola compromissoria a favore di un

tribunale arbitrale, egli ha escluso il buon fondamento dell’eccezione.

Oltretutto, la società semplice costituita inizialmente dai soci promotori e

finanziatori del progetto e regolata dalla convenzione di cui al doc. C aveva

preso fine con il conseguimento dello scopo sociale, ovvero con la costituzione

nel novembre 2003 di U__________ __________ SA, società anonima volta alla

creazione e alla gestione della banca oggetto del progetto, e di cui erano

divenuti azionisti quelli che erano i soci promotori mentre i componenti del

Comitato esecutivo erano stati nominati membri del consiglio di

amministrazione, sicché, per stabilire il foro competente, era determinante il

rapporto giuridico esistente tra U__________ __________ SA ed i membri del

consiglio di amministrazione, che risultava essere estraneo alle pattuizioni di

cui al doc. C.

8. Con

l’appello 2 novembre 2009 che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il

querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere

in ordine la petizione. Egli ritiene innanzitutto che il Pretore, accertando

arbitrariamente da una parte che l’assemblea generale del 22 marzo 2004 (doc.

E) fosse quella degli azionisti di U__________ __________ SA quando la stessa,

per la sua denominazione ed il suo contenuto, risultava invece essere quella

dei promotori del progetto, e dall’altra che la costituzione di U__________ __________

SA configurasse il raggiungimento dello scopo della società semplice costituita

dai promotori, avrebbe di fatto misconosciuto che le fatturazioni contestate

nulla avevano a che fare con il suo ruolo di consigliere di amministrazione o

mandatario di U__________ __________ SA ma traevano il loro fondamento

giuridico nella convenzione di cui al doc. C, contenente la clausola

compromissoria. E in ogni caso, se anche i fatti si fossero effettivamente

svolti come preteso dall’attrice, quest’ultima, pacificamente a conoscenza

dell’esistenza della clausola arbitrale di cui al doc. C, da lei sottoscritta,

commetterebbe un manifesto abuso di diritto nel cercare di sottrarvisi,

prevalendosi in particolare del fatto di agire solo in qualità di cessionaria

di U__________ __________ SA.

9. Delle

osservazioni 26 novembre 2009 con cui l’attrice postula la reiezione del

gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

10. La

dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il giudice

ordinario, confrontato con un’eccezione di incompetenza a favore di un

tribunale arbitrale ai sensi degli art. 176 segg. LDIP che - come nel caso

concreto (cfr. doc. C) - dovrebbe avere sede in Svizzera, è senz’altro tenuto a

declinare la sua competenza, a meno che, da un esame sommario (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 375 ad art. 98; Vogel/Spühler, Grundriss

des Zivilprozessrechts, 8ª ed.,

§ 66 n. 43a; Wenger/Schott, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 7a ad art. 186 LDIP; DTF 121 III 38 consid. 2b, 122 III 139

consid. 2b, 127 III 279 consid. 2c/ee; TF 19 maggio 2003 4C.40/2003, 13 settembre 2004 4P.114/2004, 9 gennaio 2008 4A_436/2007; II CCA 17 settembre 2009 inc.

n. 12.2008.172), risulti che il patto d’arbitrato sia caduco, inefficace o

inadempibile (art. 7 lett. b LDIP). Il presente giudizio viene dunque emanato

in base a questo limitato potere d’apprezzamento.

11. Non è

certo a torto che il convenuto adduce che la sua remunerazione relativa al

progetto e con ciò ogni controversia in merito alla stessa - tra cui quella in

esame - dovrebbe rientrare nell’interpretazione o nell’esecuzione della

dichiarazione e convenzione di sottoscrizione di cui al doc. C.

Già ad

una semplice lettura dei doc. C-E, risulta in effetti che i pagamenti a favore

del convenuto, sia pure fatturati a U__________ __________ SA e da lei pagati,

trovavano il loro fondamento giuridico nel doc. C, che stabiliva da una parte

l’onerosità delle prestazioni effettuate dai membri del Comitato esecutivo -

tra cui il convenuto - finalizzate alla realizzazione del progetto (in tale

ambito rientra pure la nomina e la fissazione degli onorari di U__________ __________

SA) e dall’altra la facoltà per costoro di prelevare gli importi necessari dai

fondi messi a disposizione per la sottoscrizione del progetto, che a quel

momento si trovavano presso U__________ __________ SA. Che la fatturazione

delle prestazioni del convenuto sia avvenuta proprio in virtù di quanto

stabilito nel doc. C risulta altresì dal fatto che le sue note professionali

sono poi state approvate dall’assemblea dei promotori (doc. E), come per altro

risulta dalla chiara intestazione del verbale 22 marzo 2004, tanto più che il

tenore delle trattande all’ordine del giorno, concernenti anche __________, __________

e __________, esclude che l’approvazione sia invece avvenuta ad opera di U__________

__________ SA, del tutto irrilevante essendo il fatto che l’assemblea generale

di quest’ultima possa in seguito aver deciso la revoca di questa approvazione.

Del resto anche la circostanza che il convenuto abbia allora fatturato

prestazioni svolte prima della costituzione di U__________ __________ SA,

avvenuta il 28 novembre 2003 (doc. G), sembra a sua volta escludere che le

stesse possano riferirsi ad attività svolte per quella società. Visto che lo

scopo finale della società semplice era la costituzione di una nuova banca,

nemmeno può infine essere condiviso l’assunto del Pretore secondo cui la

società semplice avrebbe preso fine con la costituzione di U__________ __________

SA.

12. Ma

quanto precede - a prescindere dalla sua effettiva rilevanza in questa sede (cfr.

il prossimo considerando) - non implica ancora l’accoglimento dell’eccezione

che ci occupa. Il convenuto - premessa l’applicabilità della dichiarazione e

convenzione di sottoscrizione di cui al doc. C - ha invero addotto che la

clausola compromissoria contenuta nella convenzione sarebbe per lui vincolante,

nonostante egli non risulti aver formalmente sottoscritto quello scritto. Non è

così. È innanzitutto pacifico che il patto d’arbitrato in esame, che giusta

l’art. 178 cpv. 1 LDIP dev’essere fatto per scritto, per telegramma, telex,

facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo, sia

stato a suo tempo concluso in modo formalmente valido, visto e considerato che

l’impegno di sottostare a un tribunale arbitrale era stato concordato tra tutti

e 15 i promotori e finanziatori, che - come detto - risultano aver

singolarmente sottoscritto convenzioni analoghe al doc. C. Il fatto che il

convenuto non sia successore in diritto di quelle parti e non abbia formalmente

sottoscritto o ratificato quel documento esclude di principio che il patto

d’arbitrato sia per lui vincolante (TF 19 maggio 2003 4C.40/2003). Il Tribunale federale, in applicazione dell’art. 178 cpv. 2 LDIP, ha invero avuto modo

di rilevare che in determinate ipotesi, come in caso di cessione della pretesa,

di ripresa del debito (semplice o cumulativa) o di trasferimento di una

relazione contrattuale, un patto di arbitrato possa obbligare anche persone che

non lo hanno sottoscritto e che non vi sono menzionate (DTF 129 III 727 consid.

5.3.1), aggiungendo in particolare che il terzo che si immischia

nell’esecuzione di un contratto contenente il patto d’arbitrato è reputato aver

a sua volta aderito per atti concludenti a quest’ultimo, se da quel suo

comportamento si possa inferire la sua volontà di esserne parte (DTF 129 III

727 consid. 5.3.2, 134 III 565 consid. 3.2; TF 20 settembre 2005 4P.48/2005).

Nel caso di specie, a ben vedere, le condizioni per ritenere che la validità

della clausola compromissoria contenuta nel doc. C potesse essergli estesa non sono

però date. Pur essendo incontestabile che il convenuto si sia immischiato

nell’esecuzione della convenzione di cui al doc. C, egli avendo di fatto

accettato il ruolo di mandatario dei promotori conferitogli nel documento in

questione (il doc. C contiene proprio il termine “mandato” per definire le

mansioni affidata al Comitato esecutivo), da lui poi effettivamente svolto,

nulla permette in effetti di ritenere che egli abbia nel contempo dimostrato di

voler essere parte della clausola compromissoria contenuta nel documento

stesso. In proposito egli non ha addotto in causa circostanze particolari da

cui si potesse concludere una sua adesione, sia pure tacita o per atti

concludenti, a quella clausola. Il fatto che l’istruttoria abbia poi permesso

di accertare che erano stati proprio i membri del Comitato esecutivo ad aver a

suo tempo elaborato il testo del doc. C contenente la clausola in questione

(teste __________ p. 4), sicché si potrebbe dedurne che essi ne condividessero

il contenuto (cfr. DTF 121 III 38 consid. 3), e che oltretutto quel loro modo

di procedere, paragonabile alla trasmissione di un’offerta alla controparte,

poco si differenziava dallo scambio di una dichiarazione per telex o documenti

similari, forme valide per un patto di arbitrato ai sensi dell’art. 178 cpv. 1

LDIP (cfr. DTF 121 III 38 consid. 3), non migliora la sua posizione, la

giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce

nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà processuale

di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal codice di

rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109 pubb. in NRCP 2007 396, 9 agosto

2005 inc. n. 12.2004.91), a meno che la loro successiva adduzione sia stata

ammessa nell’ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art.

80 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37, 8 gennaio 2008

inc. n. 12.2006.211, 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109 pubb. in NRCP 2007 396,

20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che non è stato tuttavia il caso

nella presente fattispecie.

13. Ma

l’eccezione, già infondata per questo motivo, dev’essere respinta anche per

un’altra sostanziale ragione. Nel caso di specie l’attrice non ha in effetti

preteso in causa che il convenuto fosse tenuto a restituirle le remunerazioni -

a suo dire eccessive - che questi aveva da lei percepito, eventualmente tramite

altre entità giuridiche, in virtù della dichiarazione e convenzione di

sottoscrizione di cui al doc. C, contenente la clausola compromissoria. Con la

petizione essa ha invece chiesto che la restituzione a suo favore delle somme

versategli in eccesso avvenisse nella sua qualità di cessionaria delle relative

pretese - poco importa qui se esistenti o meno - che a suo dire spettavano in

precedenza a U__________ __________ SA. Ora, dagli atti di causa non risulta

che quest’ultima società e il convenuto fossero vincolati da una clausola

compromissoria in merito alle controversie che sarebbero potute derivare dai

loro eventuali rapporti. In merito alla posizione del convenuto, si può

senz’altro rinviare a quanto indicato al considerando precedente, aggiungendo

oltretutto che non è nemmeno scontato che le pretese fatte valere dall’attrice,

ovvero quelle a suo dire spettanti ad U__________ __________ SA e a lei cedute,

derivassero dal doc. C e non invece da altre norme legali o contrattuali.

Quanto a U__________ __________ SA, anche in questo caso nulla permette di

ritenere che essa fosse vincolata da un patto di arbitrato: essa, pur essendo

certo un’entità che avrebbe potuto essere costituita in base alla convenzione

di cui al doc. C, non risulta in effetti aver firmato il doc. C, che del resto

era stato allestito quando la società stessa non era stata ancora costituita;

non ha poi sottoscritto il doc. D, nella quale l’attrice dava atto della sua

costituzione, confermando per il resto la valenza della precedente convenzione;

e nulla induce a concludere che essa abbia in seguito ripreso per atti

concludenti quegli accordi, il solo fatto che essa abbia provveduto ai relativi

pagamenti rispettivamente abbia deciso l’annullamento della delibera relativa

al pagamento di quelle prestazioni non implicando di per sé la sua volontà di

assoggettarsi anche alla clausola compromissoria. La cedente - così come del

resto il debitore - non essendo così vincolata da alcuna clausola

compromissoria, non può nemmeno esserlo l’attrice, che è subentrata nella sua

posizione.

14. Il

convenuto ritiene infine che l’attrice, pacificamente a conoscenza

dell’esistenza della clausola arbitrale di cui al doc. C, da lei sottoscritta,

commetterebbe un manifesto abuso di diritto nel cercare di sottrarvisi,

prevalendosi del fatto di agire solo in qualità di cessionaria di U__________ __________

SA. La censura, a prescindere dalla sua novità, non può trovare accoglimento.

Nella misura in cui essa - come detto - intendeva far valere nei confronti del

convenuto delle pretese cedutele da U__________ __________ SA, di per sé non

soggette ad alcuna clausola compromissoria, essa era in effetti tenuta a

procedere innanzi al giudice statale, anche perché agendo diversamente si

sarebbe esposta ad un’eccezione di incompetenza dell’arbitro adito.

15. Ne

discende la reiezione del gravame.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 170'000.-, seguono la soccombenza (art.

148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 2 novembre 2009 del AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’500.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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