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Decisione

12.2009.194

Locazione - procedura ordinaria - termine per l'impugnazione

19 luglio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di sistemazione e miglioria eseguiti nell’ente locato.

5. Con

l’appello 29 ottobre 2009 che qui ci occupa l'attore, previa concessione

dell’assistenza giudiziaria, chiede di riformare il querelato giudizio nel

senso di accogliere integralmente la petizione. Egli ritiene che la pretesa

relativa alla restituzione dell’acconto sul prezzo di vendita, chiaramente di

natura contrattuale, non sarebbe prescritta, soggiacendo al termine decennale

di prescrizione degli art. 97 e 127 CO. Quanto a quella relativa all’indennità

per i lavori di sistemazione e miglioria eseguiti nell’ente locato, la stessa doveva

essere integralmente ammessa, dopo aver assunto le prove che il Pretore aveva

ingiustificatamente rifiutato di esperire.

6. Con

osservazioni 23 novembre 2009 il convenuto ha postulato la reiezione del

gravame. Contestualmente a quell’allegato egli ha altresì chiesto che la

controparte fosse tenuta a versare in questa sede una cauzione processuale di

fr. 20'300.-, richiesta cui quest’ultima si è opposta con osservazioni 4

dicembre 2009.

7. La

sentenza pretorile è stata intimata alle parti il 1° ottobre 2009. Secondo

quanto dichiarato dallo stesso appellante (appello p. 2), egli ne sarebbe

venuto in possesso il 9 ottobre seguente (in tal senso pure la busta di

intimazione da lui versata agli atti), mentre il gravame è stato da lui pacificamente

dato alla posta il 29 ottobre 2009. Alla luce di quanto precede, ritenuto che

l’art. 411 cpv. 2 CPC prevede che in presenza di una controversia in materia di

locazione di locali d’abitazione o commerciali - come si verifica nel caso di

specie (cfr. II CCA 12 agosto 2005 inc. n. 12.2004.120, riguardante proprio

questa vertenza) - il termine per la presentazione dei mezzi d’impugnazione

(appello o ricorso per cassazione) è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie (art.

412 cpv. 2 CPC), è evidente che il termine per l'inoltro dell'appello non è

stato ossequiato, dal che la tardività del gravame.

L'appellante

non potrebbe del resto prevalersi del fatto che avanti al Pretore le parti

abbiano fatto capo alla procedura ordinaria piuttosto che applicare - come

invece sarebbe stato il caso - la procedura speciale in materia di locazione di

cui agli art. 404 e segg. CPC. La giurisprudenza ha in effetti già avuto

modo di stabilire che l’eventuale irregolarità della procedura applicata in

prima sede non comporta il protrarsi di tale irregolarità anche in sede di

ricorso e che pertanto anche un appello presentato contro una decisione del

Pretore in materia di locazione in una causa istruita - come nel caso concreto

- con rito ordinario e non secondo la procedura speciale dev’essere proposto

entro 10 giorni come all’art. 411 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 10 seg. ad art. 308; II CCA 2 dicembre 1996 inc. n.

12.96.143, 7 marzo 2001 inc. n. 12.2000.196, 12 ottobre 2001 inc. n. 12.2001.3,

11 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.193, 6 maggio 2008 inc. n. 12.2007.129).

8. L’appello

deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile siccome tardivo, senza che

sia possibile vagliarne il merito.

Gli

oneri processuali, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr.

559'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano

ripetibili all’appellato, le cui osservazioni, inoltrate il 23 novembre 2009 a

fronte della ricezione dell'appello da parte sua già il precedente 6 novembre

(osservazioni p. 2), sono a loro volta tardive (art. 411 cpv. 2 CPC).

9. In

assenza della probabilità di esito favorevole dell’appello - come detto - irricevibile

siccome tardivo, la domanda dell’appellante volta all’ammissione del beneficio

dell’assistenza giudiziaria in questa sede deve senz’altro essere respinta

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

10. Quanto

alla domanda dell’appellato di obbligare l’appellante a versare in questa sede

una cauzione processuale, la stessa deve pure essere dichiarata irricevibile

siccome tardiva, la legge imponendo che una tale richiesta possa al più tardi

essere inoltrata con le osservazioni all’appello (art. 316 CPC), sempre che - beninteso

- queste ultime siano state presentate tempestivamente. All’appellante, che ha per

contro presentato tempestive osservazioni all’istanza di cauzione, da lui

ricevuta il 2 dicembre 2009, va riconosciuta un’equa indennità per ripetibili con

riferimento a tale istanza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

decreta:

I. L’istanza di cauzione processuale 23 novembre 2009 di AO 1 è

irricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.- (tassa di giustizia

di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’istante, che rifonderà

alla controparte fr. 200.- per ripetibili.

dichiara e pronuncia:

III. L’appello 29 ottobre 2009 di AP 1 è irricevibile.

IV. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per

la procedura di appello presentata da AP 1 è respinta.

V. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’600.- (tassa di giustizia

di fr. 2’500.- e spese di fr. 100.-) sono a carico dell’appellante. Non si

attribuiscono ripetibili.

VI. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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