12.2009.196
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16 novembre 2010Italiano26 min
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Numero d'incarto:
12.2009.196
Data decisione, Autorità:
16.11.2010, IICCA
Titolo:
Responsabilità civile per atto illecito, risarcimento del danno subito in un'aggressione, perdita di guadagno dovuta a responsabilità lavorativa totale e parziale, onere della prova, non superperizia in presenza di un referto peritale completa, non torto morale
DETERMINAZIONE DEL DANNO
RISARCIMENTO IN CASO DI LESIONE CORPORALE
art. 41 CO
Incarto n.
12.2009.196
Lugano
16 novembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Meyer, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.238
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 18 dicembre
2006 da
AP 1
rappr. dagli RA
1 e
RA 3
contro
AO 1
rappr. da RA 2
chiedente la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 66'002.60 oltre interessi al 5% dal 25 dicembre
2005, domanda alla quale quest’ultimo si è opposto e che il Pretore ha parzialmente
accolto per fr. 3'701.20 con sentenza 15 ottobre 2009;
appellante l’attore che con
atto di appello 5 novembre 2009 chiede l’assunzione di una perizia in sede di
appello in merito alla sua incapacità lavorativa, subordinatamente l’ammissione
dell’istanza di completazione e delucidazione 28 maggio 2009, rifiutata dal
Pretore con ordinanza 5 giugno 2009. Nel merito domanda invece che in riforma
del primo giudizio venga annullata la decisione impugnata e accolta la
petizione 18 dicembre 2006, con protesta di spese e ripetibili di prima e
seconda sede;
mentre il convenuto, con osservazioni
16 dicembre 2009, postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A. La
sera del 24 dicembre 2005 AP 1 si trovava al Bar __________ a __________. Mentre
si recava in bagno, ha notato la presenza di AO 1. Temendo un’aggressione da
parte di quest’ultimo, AP 1 si è rinchiuso all’interno del bagno. AO 1,
picchiando contro la porta del bagno, lo ha minacciato con le parole “esci
che ti ammazzo”, “esci che ti spacco la faccia” e lo ha chiamato “ladro”,
“bastardo”. AP 1 si è poi recato all’esterno del bar, dove è stato
raggiunto da AO 1, che lo ha strattonato e colpito al volto, provocandogli
contusioni alla mandibola sinistra e allo zigomo sinistro (doc. A e C).
B. Per
Fatti
i fatti sopra descritti, mediante decreto di accusa 20 febbraio 2006, il
Sostituto procuratore Pubblico __________ ha ritenuto colpevole AO 1 di
minaccia, ingiuria e lesioni semplici e lo ha condannato a versare una multa di
fr. 400.- (doc. B). AO 1 non ha sollevato opposizione, ragione per cui la
summenzionata decisione è cresciuta in giudicato. Con scritto 25 aprile 2006, AP
1 ha chiesto a AO 1 il versamento di complessivi fr. 27'968.10 a titolo di risarcimento danni, ossia fr. 21'458.10 per perdita di guadagno, fr. 1'510.-
per danni materiali e fr. 5'000.- quale indennità per torto morale (doc. I). AO
1 ha cautelativamente contestato le pretese, chiedendo di poter visionare la
documentazione a fondamento delle stesse (doc. J).
C. Con
petizione 18 dicembre 2006 AP 1 ha domandato la condanna di AO 1 al pagamento
di fr. 66'002.60 oltre interessi al 5% dal 25 dicembre 2005 a titolo di risarcimento per i danni subiti, più precisamente fr. 20'085.- per perdita di
guadagno (doc. K, L, M, N) dovuta a incapacità lavorativa totale e parziale di
49 rispettivamente 52 giorni (doc. D, E, F, G), fr. 39'163.60 per perdita
di guadagno riconducibile a diminuzione di rendimento, fr. 1'754.- per danni
materiali (doc. O, P), nonché fr. 5'000.- per torto morale. Il convenuto si è
integralmente opposto alla petizione con risposta 5 giugno 2007, sostenendo in
sintesi di non aver mai commesso alcun reato nei confronti dell’attore,
evidenziando che il decreto di accusa 20 febbraio 2006 sarebbe completamente
infondato e contestando l’entità e l’ammontare delle poste di danno fatte
valere dall’attore. In replica, duplica e con le conclusioni scritte le parti
si sono riconfermate nelle proprie rispettive e antitetiche allegazioni e
domande.
D. Con
sentenza 15 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la
petizione, osservando innanzitutto che il giudice civile deve attenersi alle
risultanze e agli accertamenti di fatto emersi durante il procedimento penale,
nel caso concreto dunque al decreto di accusa 20 febbraio 2006, e valutarne autonomamente
le conseguenze giuridiche. Il Pretore ha poi esposto le premesse dell’atto
illecito giusta l’art. 41 CO – danno, illiceità, nesso
di causalità e colpa – ed esaminato la sussistenza di tali premesse in
relazione alle pretese attoree. Per quanto concerne la perdita di guadagno
dovuta a incapacità lavorativa totale e parziale, il giudice di prime cure ha
riconosciuto all’attore unicamente un importo di fr. 3'691.20 calcolato su uno
stipendio lordo ipotetico posteriore agli avvenimenti del 24 dicembre 2005 di
fr. 485.35 al giorno, da cui ha dedotto un’indennità giornaliera di fr. 370.-,
moltiplicando l’importo ottenuto per 32 giorni, dal 25 dicembre 2005 al 25
gennaio 2006. Il Pretore, fondandosi sulla perizia giudiziaria, non ha invece
riconosciuto le altre perdite di guadagno per inabilità lavorativa successiva
al 25 gennaio 2006, non sussistendo un nesso causale con il comportamento
illecito del convenuto. Per quanto riguarda la perdita di guadagno a seguito
della diminuzione di rendimento, il Pretore ha respinto la pretesa in mancanza
di un nesso causale naturale e adeguato tra la diminuzione di rendimento subita
dall’attore e i fatti del 24 dicembre 2005. In merito alla pretesa di danno materiale, il giudice di prime cure ha riconosciuto fr. 10.- per il lavaggio dei
pantaloni macchiati di sangue, mentre ha respinto la pretesa per il
danneggiamento del giaccone in pelle in mancanza di prove. Il Pretore ha infine
respinto la pretesa per torto morale, non essendo stato dimostrato un patimento
di una certa importanza a seguito della lesione corporale ai sensi dell’art. 47
CO, né una sofferenza fisica, psichica o morale cagionata dalle ingiurie e
dalle minacce del convenuto ai sensi dell’art. 49 CO.
E. L’attore
è insorto contro il giudizio pretorile con appello 5 novembre 2009. Per quanto concerne la perdita di guadagno dovuta a incapacità
lavorativa totale e parziale, l’appellante contesta innanzitutto la base di
calcolo utilizzata dal Pretore. A suo dire il reddito lordo da cui dedurre
l’indennità giornaliera di fr. 370.- ammonterebbe infatti a fr. 637.80 al
giorno, ragione per cui la perdita di guadagno dal 25 dicembre 2005 al 25
gennaio 2006 ammonterebbe a complessivi fr. 8'569.60. Sarebbe infatti notorio
che l’A__________ L__________, per la quale egli avrebbe lavorato dal 1° luglio
2002 al 28 febbraio 2005, faceva parte del gruppo S__________. Di conseguenza
il Pretore avrebbe dovuto tenere conto anche del certificato di salario 2004
(doc. K) e quello per il periodo 1° gennaio 2005 – 28 febbraio 2005 (doc. L).
Per quanto riguarda invece le successive perdite di guadagno dovute a
incapacità lavorativa, l’appellante rimprovera al Pretore di essersi basato
unicamente sulla perizia giudiziaria, senza tener conto dei certificati medici
(doc. D, E, F, G, H). A suo dire la perizia giudiziaria sarebbe inaffidabile,
poiché si baserebbe su elementi astratti, i periti avendolo visitato soltanto
40 mesi dopo i fatti. Se il Pretore avesse invece tenuto conto dei
summenzionati certificati medici, il nesso di causalità sarebbe comprovato. Per
quanto riguarda la perdita di guadagno a seguito della diminuzione di
rendimento, l’appellante censura il giudizio impugnato, in quanto a suo dire il
comportamento illecito dell’appellato sarebbe conditio sine qua non
della sua diminuzione di rendimento. In merito alla pretesa di danno materiale,
l’appellante rileva di aver comprovato con il doc. P il valore del giaccone, la
cui acquisizione sarebbe stata ammessa con ordinanza 24 ottobre 2007, ragione
per cui anche il danneggiamento dello stesso sarebbe stato dimostrato. Per
quanto concerne la pretesa per torto morale in seguito a lesione corporale,
l’appellante si duole che il Pretore si sia basato su una decisione non più
attuale del Tribunale federale. A suo modo di vedere, l’incapacità lavorativa
sarebbe sufficiente per riconoscere l’indennizzo richiesto. In merito alla
pretesa per torto morale in seguito alle ingiurie e minacce subite, sostiene di
aver avuto paura per diverso tempo, tanto da non voler uscire di casa, ciò che costituirebbe
prova sufficiente della sua sofferenza. Infine osserva che le spese di causa
avrebbero dovuto essere suddivise in ragione di un mezzo ciascuno, tenendo anche
conto del fatto che il Pretore avrebbe causato spese inutili interrogando tre testi
già sentiti dal Sostituto Procuratore pubblico. Asserisce ad ogni modo che la
petizione 18 dicembre 2006 andrebbe integralmente accolta e le spese poste a
carico dell’appellato. L’appellante
chiede l’assunzione di una superperizia in sede di appello vista la discordanza
della perizia giudiziaria con i certificati medici prodotti, nonché il suo
interrogatorio formale, subordinatamente l’ammissione dell’istanza di
completazione e delucidazione 28 maggio 2009, rifiutata dal Pretore con
ordinanza 5 giugno 2009.
F. Delle
osservazioni 16 dicembre 2009 del convenuto al gravame, del quale è chiesta la
reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
A
questo stadio della lite è pacifico quali sono le premesse dell’atto illecito
giusta l’art. 41 CO (danno, illiceità, nesso di
causalità e colpa), esposte dal Pretore al considerando n. 3 della sentenza 15 ottobre 2009. L’appellante contesta per contro l’esame effettuato dal giudice di prime cure in merito alla
sussistenza di tali premesse in relazione alle pretese risarcitorie da lui
avanzate. I punti litigiosi vertono in particolare sull’entità e sull’ammontare
della perdita di guadagno dovuta a incapacità
lavorativa, della perdita di guadagno riconducibile a diminuzione di
rendimento, dei danni materiali subiti nonché del torto morale patito.
2.
Per quanto concerne la perdita di
guadagno dovuta a incapacità lavorativa totale e parziale, l’appellante
rimprovera al Pretore di aver calcolato il reddito lordo giornaliero senza
tener conto del certificato di salario 2004 (doc. K) e quello per il periodo 1°
gennaio 2005 – 28 febbraio 2005 (doc. L), benché sia notorio che l’A__________
L__________, per la quale egli avrebbe lavorato dal 1° luglio 2002 al 28
febbraio 2005, faceva parte del gruppo S__________. La censura, con la quale
egli contesta soltanto la base e non il metodo di calcolo, è infondata.
Preliminarmente va osservato che in sede di appello vige il chiaro divieto di
produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
L’appellante non ha mai addotto negli allegati di causa né nelle conclusioni
scritte di aver lavorato per l’A__________ L__________ dal 1° luglio 2002. Ciò
costituisce un fatto nuovo, di cui non può essere tenuto conto. Se la
circostanza che l’A__________ L__________ faccia parte del gruppo S__________ sia
notoria o meno, può essere lasciato indeciso, non essendo ad ogni modo di
alcuna rilevanza nel caso concreto. L’appellante avrebbe infatti dovuto
dimostrare di aver mantenuto la stessa posizione all’interno del gruppo S__________
e di aver goduto dello stesso trattamento salariale sia prima che dopo il 1°
marzo 2005. Egli non ha però prodotto i relativi contratti di lavoro, né proposto
alcun altro mezzo di prova in proposito. Dalla perizia giudiziaria risulta che
egli era consulente aziendale presso l’A__________ L__________ dal 2003, mentre
che dal marzo 2005 ha svolto la funzione di consulente assicurativo presso la S__________
nel settore vita (perizia pag. 4, 5 e 14). In altre parole emerge che nel 2005 ha cambiato attività e funzione all’interno del gruppo, ragione per cui gli incombeva l’onere di
comprovare la continuità del precedente contratto di lavoro anche dal mese di
marzo 2005, ciò che però non ha fatto e che non sembra neanche essere il caso.
Di conseguenza il Pretore ha correttamente calcolato il reddito lordo basandosi
unicamente sul doc. N, ossia sui conteggi di salario effettuati dalla nuova
datrice di lavoro S__________, senza tenere conto dei certificati di salario
2004.
(doc. K) e 1° gennaio 2005 – 28 febbraio 2005 (doc. L). Il giudice di
prime cure ha giustamente riconosciuto all’attore unicamente un importo di fr.
3'691.20 quale indennità per la perdita di guadagno in seguito a incapacità
lavorativa dal 25 dicembre 2005 al 25 gennaio 2006, considerando uno stipendio
lordo ipotetico posteriore, vista la mancanza di documenti attestanti lo
stipendio presso il gruppo S__________ prima degli avvenimenti del 24 dicembre
2005, ossia dal 1° marzo 2005. L’appellante non ha per contro contestato il
calcolo dell’indennità in giorni così come effettuato dal Pretore, ragione per
cui non occorre chinarsi sul calcolo stesso.
3.
L’appellante
rimprovera poi al Pretore di non aver riconosciuto le altre perdite di guadagno
per inabilità lavorativa successiva al 25 gennaio 2006, più precisamente al 50%
dal 26.01.2006 al 01.03.2006, al 100% dal 21.07.2006 al 06.08.2006 e al 50% dal
07.08.2006
al 23.08.2006, fondandosi unicamente sulla perizia giudiziaria,
inaffidabile poiché basata su elementi astratti, senza tener conto dei
certificati medici doc. E-H, negando di conseguenza l’esistenza di un nesso
causale tra il comportamento illecito dell’appellato e le summenzionate perdite
di guadagno. Per questo motivo l’appellante ha chiesto di far allestire in questa sede una superperizia e di sentirlo
in interrogatorio formale, subordinatamente ha domandato l’ammissione
dell’istanza di completazione e delucidazione 28 maggio 2009, rifiutata dal
Pretore con ordinanza 5 giugno 2009.
3.1
L’art. 322
CPC stabilisce che il giudice, se lo ritiene utile per la formazione del
proprio convincimento, può ordinare d’ufficio l’assunzione delle prove giusta
l’art. 88 lett. a, b, c (lett. a), rispettivamente può ordinare su istanza di
parte l’assunzione di quelle prove che vennero offerte, ma che furono rifiutate
dal pretore (lett. b). Secondo la dottrina e per costante giurisprudenza, il
principio dell’applicazione dell’art. 322 CPC, in particolare della sua lett. a,
che costituisce una semplice facoltà e non un obbligo per l’autorità di appello
e che non deve servire per supplire alle negligenze delle parti nella
conduzione della fase istruttoria e nell’allegazione delle eccezioni e
contestazioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
2000, m. 1 ad art. 322 CPC), va applicato con la massima prudenza, ritenuto
che si tratta di un’eccezione al divieto generale di proporre nova in seconda
istanza (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 2 ad art. 322 CPC). Scopo della lett. b della medesima norma, per la
quale valgono gli stessi principi giurisprudenziali, è per contro di permettere
alla parte di far capo ai mezzi di prova da lei offerti nel rispetto delle
norme di procedura relative alla fase probatoria, ma non ammessi in prima sede,
concretizzando così il suo diritto di essere sentito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 e 18 ad art. 322 CPC; II CCA
13.
dicembre 2001, inc. 12.2001.4).
3.2
Nel caso in
esame questa Camera non può aderire alla richiesta di far allestire una
superperizia in sede di appello. L’istituto della
superperizia è innanzitutto un mezzo di prova non previsto dal codice di rito,
ragione per cui già soltanto per questo motivo, la richiesta dell’appellante andrebbe
respinta. Si osserva ad ogni modo che non vi è comunque motivo di assumere una nuova
perizia in seconda istanza, la perizia giudiziaria agli atti essendo
sufficientemente dettagliata e rispondendo ai quesiti posti. Il Servizio
Accertamento Medico (SAM), Centro di perizie mediche dell’Ospedale Regionale di
Bellinzona, riconosciuto dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ha infatti
effettuato una perizia pluridisciplinare ambulatoriale, nell’ambito della quale
i periti hanno esaminato l’appellante sul piano psichiatrico, reumatologico e
oftalmologico. Dalla lettura della perizia appare palese che i periti, al
momento dell’allestimento del referto nel 2009, hanno tenuto conto del fatto
che l’evento traumatico subito dall’appellante risaliva ad alcuni anni prima,
ossia al 24 dicembre 2005, basta citare alcuni tra più esempi: “la problematica peritale
attuale riguarda un’aggressione, riferita dal peritando in data 24.12.2005” (pag. 14 perizia), “il contenuto del pensiero non mostra una
focalizzazione particolare che riguardi i temi legati all’aggressione subita il
24.12.1005
e al suo malessere psicologico insorto a seguito, come invece da lui
sostenuto durante il colloquio. Il Dr. __________ precisa che la descrizione
fatta dal peritando di alcuni sintomi, come per esempio l’insonnia, il
comportamento di evitamento, i fenomeni di flashback e gli incubi notturni,
sono apparsi complessivamente vaghi. Esprime inoltre la sensazione che il
peritando confermasse ogni nuovo elemento che gli veniva proposto” (pag. 16 perizia; cfr. anche risposta al quesito n. 4, pag. 20
perizia), “il
Dr. __________ […] afferma che i dolori accusati
a livello dell’osso zigomatico a sin. e della mandibola sin., apparsi dopo
l’evento traumatico del 24.12.2005, sono da mettere in relazione con le
asserite percosse subite durante l’aggressione. Precisa che un trauma contusivo
porta abitualmente a un quadro algico che può perdurare alcune settimane,
sintomi che in seguito, in assenza di alterazioni strutturali postraumatiche
permanenti, come è il caso del peritando, scompaiono completamente” (pag. 17 perizia; cfr. anche risposta al quesito n. 1, pag. 18
perizia). Nel loro referto i periti del SAM hanno anche
preso in considerazione i certificati medici stesi dal Dr. A__________ (doc.
D-G) e dal Dr. B__________ (doc. H), medici curanti dell’appellante, dai quali
hanno ottenuto ulteriori indicazioni nell’ambito di un colloquio telefonico
(pag. 10, perizia). Nonostante l’attestazione dell’inabilità lavorativa
contenuta nei summenzionati certificati, i periti del SAM, dopo un approfondito
accertamento medico (pag. 1 perizia), hanno ritenuto giustificata soltanto l’incapacità
lavorativa del peritando nella sua attività di consulente previdenziale presso
S__________ nella misura completa (100%) dal 25.12.2005 al 25.01.2006, mentre
hanno valutato le ulteriori inabilità lavorative menzionate al 50% dal
26.01.2006
al 01.03.2006, al 100% dal 21.07.2006 al 06.08.2006 e al 50% dal
07.08.2006
al 23.08.2006 non giustificate, sia dal lato strettamente
reumatologico, che psichiatrico e oftalmologico (risposta al quesito n. 3, pag.
19-20 perizia). La censura dell’appellante secondo cui il Pretore si sarebbe
fondato su una perizia inaffidabile senza tener conto dei certificati medici
doc. D-H, risulta di conseguenza infondata. Una nuova perizia non avrebbe oltretutto
la presunzione di essere migliore. In particolare, se a dire dell’appellante la
perizia giudiziaria agli atti sarebbe inaffidabile poiché si baserebbe su
elementi astratti, i periti avendolo visitato soltanto 40 mesi dopo i fatti,
mal si comprende come una nuova perizia, a distanza di quasi 5 anni dagli
avvenimenti del 24 dicembre 2005, possa portare nuovi chiarimenti.
L’allestimento di un nuovo referto peritale sarebbe completamente superfluo. Il Pretore si è dunque giustamente fondato sulla perizia
giudiziaria agli atti, accertando la mancanza di un nesso causale tra il
comportamento illecito del convenuto e l’asserito danno, di conseguenza negando
il risarcimento delle asserite perdite di guadagno per inabilità lavorativa
successiva al 25 gennaio 2006.
3.3
Alla luce di
quanto sopra esposto, la presente Camera non può neppure accogliere la domanda
di ammettere l’istanza di completazione e delucidazione 28 maggio 2009. Il
Pretore ha correttamente rifiutato tale mezzo di prova, avendo i periti del SAM
risposto in modo chiaro e circostanziato ai quesiti posti, sulla base delle
allegazioni di parte attrice. Le domande formulate dall’attore nell’istanza di
completazione e delucidazione non sono atte a completare o chiarire le risposte
date dai periti nella perizia giudiziaria agli atti. Si ribadisce che i periti
hanno tenuto conto sia del tempo trascorso che dei certificati medici (doc.
D-H) stesi dai medici curanti dell’appellante e hanno dato puntuali risposte ai
quesiti. All’appellante, che peraltro non ha neppure chiamato i propri medici
Dr. A__________ e Dr. B__________ quali testimoni, è quindi stato dato
sufficiente spazio per far verificare la propria inabilità lavorativa.
3.4
Si
osserva infine che le argomentazioni di pag. 8 dell’appello, secondo cui il fatto
di presentare una sintomatologia ansiosa di lieve entità e di non essersi
sottoposto a un trattamento psichiatrico subito dopo l’aggressione non
dimostrerebbe una capacità lavorativa dal 26 gennaio 2006, sono irricevibili,
in quanto trattasi di semplici ricopiature di considerazioni delle conclusioni
(pag. 5), che non si confrontano con la sentenza impugnata (RtiD II-2009, n. 7c, pag. 632). Anche l’argomentazione a pag. 9 dell’appello, secondo
cui l’assicurazione H__________ avrebbe versato all’appellante delle indennità
di perdita di guadagno basandosi sui certificati medici (doc. D-G), nulla
modifica alla carente situazione probatoria. Innanzitutto
si tratta di un fatto nuovo, irricevibile ai sensi dell’art. 321 CPC
poiché non è mai stato né allegato, né specificato, né tantomeno comprovato in
prima sede. In secondo luogo è comunque irrilevante se un terzo (in casu
l’assicurazione H__________) ha pagato un’indennità accettando anche i
certificati successivi al 25 gennaio 2006. Ciò non è atto a inficiare le
risultanze della perizia giudiziaria.
3.5
Per quanto
concerne poi la richiesta dell’appellante di sentirlo in interrogatorio
formale, si osserva che secondo l’art. 271 cpv. 1 CPC è soltanto possibile
chiedere l’interrogatorio formale della controparte e non di sé stessi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art.
271.
CPC). Nel caso concreto l’attore non ha ad ogni
modo chiesto l’assunzione di questo mezzo di prova in sede di udienza
preliminare 24 ottobre 2007, ragione per cui la richiesta è irricevibile ai
sensi dell’art. 321 CPC.
4.
Per
quanto riguarda la perdita di guadagno a seguito della diminuzione di
rendimento, l’appellante censura il giudizio impugnato, rimproverando al
Pretore di aver erroneamente respinto la pretesa in mancanza di un nesso causale
tra la diminuzione di rendimento subita dall’attore e i fatti del 24 dicembre 2005. A torto. Si ribadisce innanzitutto che in sede di appello vige il chiaro divieto di produrre
nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L’appellante non
ha mai addotto negli allegati di causa né nelle conclusioni scritte di aver
lavorato per l’A__________ L__________ dal 1° luglio 2002. Egli non ha neppure mai
allegato prima il numero minimo di polizze che avrebbe dovuto stipulare
all’anno, così come non ha mai specificato né il tipo né la struttura dei bonus
ottenuti in passato (cfr. al proposito Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 2006, n. 2,
4.
e 6 ad art. 322d, con ulteriori riferimenti), né le condizioni per ottenerlo,
né tantomeno ha spiegato quali obbiettivi avrebbe dovuto raggiungere per
conseguire il bonus e perché non è stato in grado di raggiungerli. Egli si è limitato
a sostenere in modo vago e superficiale e senza apportare alcuna prova, di aver
sofferto spesso di dolori alla testa, che avrebbero provocato il suo calo di
rendimento e la conseguente diminuzione di bonus. Queste affermazioni non sono
però state supportate da adeguati riscontri probatori. Il Pretore ha dunque
giustamente respinto la pretesa e l’appello su questo punto cade nel vuoto.
5.
In
merito alla pretesa di danno materiale, l’appellante si duole che il Pretore abbia
respinto la pretesa per il danneggiamento del giaccone in pelle in mancanza di
prove. A suo dire egli ne avrebbe comprovato il danneggiamento con
l’acquisizione agli atti e il valore con il doc. P. La censura manca già di
primo acchito di fondamento e pertinenza. Come correttamente ha rilevato il
Pretore, l’appellante non ha dimostrato in nessun modo, che egli indossava il giaccone
in questione quella sera e che lo stesso è stato danneggiato dopo le percosse
da parte del convenuto. L’acquisizione della giacca agli atti come da ordinanza
24.10.2007
nulla modifica a tale mancanza probatoria. Dalla dichiarazione della
__________ SA (doc. P), datata 19 maggio 2006, emerge unicamente che
l’appellante ha acquistato un giaccone per fr. 1'744.-. Non è però possibile
evincere se si tratta del giaccone rotto o di un giaccone sostitutivo, in
particolare non è possibile capire quando egli avrebbe fatto tale acquisto ciò
non da ultimo perché l’etichetta del fabbricante è stata tolta. Dal doc. P
sembrerebbe che egli ha acquistato un nuovo giaccone il 19 maggio 2006, quindi
posteriormente agli avvenimenti oggetti di causa. Il Pretore ha dunque correttamente
ritenuto che l’attore non ha dimostrato di avere patito il danno materiale da
lui asserito. La censura va di conseguenza respinta.
6.
Per quanto concerne la pretesa per
torto morale in seguito a lesione corporale, l’appellante si duole che il
Pretore si sarebbe basato su una decisione non più attuale del Tribunale
federale (DTF 110 II 163). Con riferimento alla sentenza II CCA 14 giugno 2005,
inc. 12.2004.61, sostiene che l’incapacità lavorativa sarebbe sufficiente per
riconoscere l’indennizzo richiesto. In merito alla pretesa per torto morale in
seguito alle ingiurie e minacce subite, asserisce di aver avuto paura per
diverso tempo, tanto da non voler uscire di casa, ciò che costituirebbe prova
sufficiente della sua sofferenza.
6.1
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza, il giudice fruisce di ampia libertà di
apprezzamento (art. 4 CC) nella valutazione del torto morale e nella fissazione
dell’indennità, in particolare valuta liberamente il genere e la gravità del
pregiudizio, l’intensità e la durata delle conseguenze sulla personalità della
vittima, nonché il grado di colpa dell’autore (DTF 127 IV 215, 219; Brehm, Berner Kommentar, 2006, n. 62 e
segg. ad art. 47 CO; Schnyder,
Basler Kommentar, 2007, n. 11 ad art. 49 CO). L’ampiezza della riparazione per
torto morale dipende innanzitutto dalla gravità delle sofferenze fisiche o
psichiche causate dalla lesione subita dalla vittima e dalla possibilità di
lenire sensibilmente, per mezzo del versamento di una somma di denaro, il
dolore morale che ne risulta (Brehm,
La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2002, n. 635 ss. e
659.
ss.; Keller/Schmied-Syz,
Haftpflichtrecht, Ein Grundriss in Schemen und Tabellen, 2001, pag. 114-119). L'entità della riparazione morale non soggiace a regole generali, ma
deve essere stabilita in considerazione di tutte le circostanze del caso
concreto, considerando che per quanto la prova di una sofferenza morale sia
difficilmente dimostrabile ciò non esenta il richiedente dall’addurre e
circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b).
6.2
Negli
allegati di causa e in sede di conclusioni scritte, l’attore ha offerto
soltanto il decreto di accusa doc. B quale mezzo di prova per il presunto torto
morale subito, limitandosi ad indicare di aver “sofferto delle conseguenze
dovute all’aggressione del 24 dicembre 2005”, senza sostenere – come solleva invece ora tardivamente in appello – di aver avuto paura per diverso tempo,
tanto da non voler uscire di casa. Tali argomentazioni non sono per nulla sufficienti
a sostanziare la richiesta di riparazione per torto morale. La decisione del
Tribunale federale 110 II 163, citata dal Pretore, non è superata, anzi, essa
evidenzia al considerando 2c che il risarcimento per riparazione morale esige
che le lesioni corporali siano di una certa importanza, infatti è stato
risarcito il torto morale per la perdita totale dell’udito all’orecchio
sinistro. Nemmeno la sentenza II CCA 14 giugno 2005, inc. 12.2004.61 menzionata
dall’appellante giova a giustificare la sua pretesa. Anche da questa decisione
emerge infatti che la soglia di sofferenza e la gravità della lesione devono
essere rilevanti (in concreto vi era pericolo di morte, 12 giorni di
ospedalizzazione, un proiettile non estraibile in sede sub scapolare, impossibilità
di alzare il braccio destro oltre l’orizzontale, diminuzione della forza del
50% della mano destra, vari interventi ed esami, ecc.). È dunque evidente che a
differenza di quanto sostenuto dall’appellante, la sola incapacità lavorativa
temporanea non è sufficiente per riconoscere l’indennizzo richiesto. Neppure in
base alla comune esperienza si può ritenere che una lesione semplice e delle
ingiurie e minacce come quelle descritte nel decreto di accusa doc. B siano
state a tal punto traumatiche e dolorose da causare all’attore una profonda
sofferenza morale. Alla luce dell’attuale situazione giurisprudenziale (cfr. in
particolare Hütte/ Ducksch/
Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht
über Gerichtsentscheide aus den Jahren 1990-2005, 3a ed., 2005, pag. I/60 e
segg., nonché le tabelle “Genugtuung bei Körperverletzung”), non sono
ravvisabili nel caso in esame circostanze suscettibili per accordare
all’appellante un indennità per torto morale. Il Pretore ha dunque giustamente
respinto la pretesa per torto morale, non essendo stato allegato né dimostrato
un patimento di una certa importanza a seguito della lesione corporale ai sensi
dell’art. 47 CO, né una sofferenza fisica, psichica o morale cagionata dalle
ingiurie e dalle minacce del convenuto ai sensi dell’art. 49 CO. L’appello è
dunque infondato anche in questo punto.
7.
L’appellante
critica infine il giudizio pretorile in merito alla ripartizione delle spese
di causa, che a suo dire avrebbero dovuto essere suddivise in ragione di un
mezzo ciascuno, e per il fatto che il Pretore avrebbe causato spese inutili
interrogando tre testi già sentiti dal Sostituto Procuratore pubblico. Le
censure sono entrambe infondate. Innanzitutto l’attore è risultato pressoché
totalmente soccombente, il Pretore avendo respinto la sua richiesta in ragione
di oltre il 94%. Ai sensi dell’art. 148 cpv. 2 CPC, il Pretore, vista la
soccombenza reciproca del 94% dell’attore, rispettivamente del 6% del
convenuto, poteva ripartire le spese giudiziarie e le ripetibili parzialmente o
per intero fra le parti. Il Pretore ha motivato la decisione di accollare tutte
le spese all’attore considerando la pressoché integrale soccombenza dello
stesso, decisione che la presente Camera non ha motivo di modificare. Per
quanto concerne il rimprovero secondo cui il Pretore avrebbe causato spese
inutili interrogando tre testi già sentiti dal Sostituto Procuratore pubblico,
si osserva che in sede di udienza preliminare 24
ottobre 2007, l’attore non si è opposto alle prove notificate dalla
controparte, né ai tre testi, né alla perizia medica, ragione per cui la
censura dev’essere respinta.
8.
Anche
la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 66'002.60, seguono la soccombenza
(art. 148 CPC) e sono quindi integralmente a carico dell’appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la vigente LTG,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
5.
novembre 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese del presente giudizio consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'000.-
b)
spese fr. 100.-
totale fr.
1'100.-
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico. AP 1 verserà inoltre alla
controparte complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso al Tribunale federale è ammissibile entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF. La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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