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12.2009.196

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16 novembre 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti sopra descritti, mediante decreto di accusa 20 febbraio 2006, il

Sostituto procuratore Pubblico __________ ha ritenuto colpevole AO 1 di

minaccia, ingiuria e lesioni semplici e lo ha condannato a versare una multa di

fr. 400.- (doc. B). AO 1 non ha sollevato opposizione, ragione per cui la

summenzionata decisione è cresciuta in giudicato. Con scritto 25 aprile 2006, AP

1 ha chiesto a AO 1 il versamento di complessivi fr. 27'968.10 a titolo di risarcimento danni, ossia fr. 21'458.10 per perdita di guadagno, fr. 1'510.-

per danni materiali e fr. 5'000.- quale indennità per torto morale (doc. I). AO

1 ha cautelativamente contestato le pretese, chiedendo di poter visionare la

documentazione a fondamento delle stesse (doc. J).

C. Con

petizione 18 dicembre 2006 AP 1 ha domandato la condanna di AO 1 al pagamento

di fr. 66'002.60 oltre interessi al 5% dal 25 dicembre 2005 a titolo di risarcimento per i danni subiti, più precisamente fr. 20'085.- per perdita di

guadagno (doc. K, L, M, N) dovuta a incapacità lavorativa totale e parziale di

49 rispettivamente 52 giorni (doc. D, E, F, G), fr. 39'163.60 per perdita

di guadagno riconducibile a diminuzione di rendimento, fr. 1'754.- per danni

materiali (doc. O, P), nonché fr. 5'000.- per torto morale. Il convenuto si è

integralmente opposto alla petizione con risposta 5 giugno 2007, sostenendo in

sintesi di non aver mai commesso alcun reato nei confronti dell’attore,

evidenziando che il decreto di accusa 20 febbraio 2006 sarebbe completamente

infondato e contestando l’entità e l’ammontare delle poste di danno fatte

valere dall’attore. In replica, duplica e con le conclusioni scritte le parti

si sono riconfermate nelle proprie rispettive e antitetiche allegazioni e

domande.

D. Con

sentenza 15 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la

petizione, osservando innanzitutto che il giudice civile deve attenersi alle

risultanze e agli accertamenti di fatto emersi durante il procedimento penale,

nel caso concreto dunque al decreto di accusa 20 febbraio 2006, e valutarne autonomamente

le conseguenze giuridiche. Il Pretore ha poi esposto le premesse dell’atto

illecito giusta l’art. 41 CO – danno, illiceità, nesso

di causalità e colpa – ed esaminato la sussistenza di tali premesse in

relazione alle pretese attoree. Per quanto concerne la perdita di guadagno

dovuta a incapacità lavorativa totale e parziale, il giudice di prime cure ha

riconosciuto all’attore unicamente un importo di fr. 3'691.20 calcolato su uno

stipendio lordo ipotetico posteriore agli avvenimenti del 24 dicembre 2005 di

fr. 485.35 al giorno, da cui ha dedotto un’indennità giornaliera di fr. 370.-,

moltiplicando l’importo ottenuto per 32 giorni, dal 25 dicembre 2005 al 25

gennaio 2006. Il Pretore, fondandosi sulla perizia giudiziaria, non ha invece

riconosciuto le altre perdite di guadagno per inabilità lavorativa successiva

al 25 gennaio 2006, non sussistendo un nesso causale con il comportamento

illecito del convenuto. Per quanto riguarda la perdita di guadagno a seguito

della diminuzione di rendimento, il Pretore ha respinto la pretesa in mancanza

di un nesso causale naturale e adeguato tra la diminuzione di rendimento subita

dall’attore e i fatti del 24 dicembre 2005. In merito alla pretesa di danno materiale, il giudice di prime cure ha riconosciuto fr. 10.- per il lavaggio dei

pantaloni macchiati di sangue, mentre ha respinto la pretesa per il

danneggiamento del giaccone in pelle in mancanza di prove. Il Pretore ha infine

respinto la pretesa per torto morale, non essendo stato dimostrato un patimento

di una certa importanza a seguito della lesione corporale ai sensi dell’art. 47

CO, né una sofferenza fisica, psichica o morale cagionata dalle ingiurie e

dalle minacce del convenuto ai sensi dell’art. 49 CO.

E. L’attore

è insorto contro il giudizio pretorile con appello 5 novembre 2009. Per quanto concerne la perdita di guadagno dovuta a incapacità

lavorativa totale e parziale, l’appellante contesta innanzitutto la base di

calcolo utilizzata dal Pretore. A suo dire il reddito lordo da cui dedurre

l’indennità giornaliera di fr. 370.- ammonterebbe infatti a fr. 637.80 al

giorno, ragione per cui la perdita di guadagno dal 25 dicembre 2005 al 25

gennaio 2006 ammonte­rebbe a complessivi fr. 8'569.60. Sarebbe infatti notorio

che l’A__________ L__________, per la quale egli avrebbe lavorato dal 1° luglio

2002 al 28 febbraio 2005, faceva parte del gruppo S__________. Di conseguenza

il Pretore avrebbe dovuto tenere conto anche del certificato di salario 2004

(doc. K) e quello per il periodo 1° gennaio 2005 – 28 febbraio 2005 (doc. L).

Per quanto riguarda invece le successive perdite di guadagno dovute a

incapacità lavorativa, l’appellante rimprovera al Pretore di essersi basato

unicamente sulla perizia giudiziaria, senza tener conto dei certificati medici

(doc. D, E, F, G, H). A suo dire la perizia giudiziaria sarebbe inaffidabile,

poiché si baserebbe su elementi astratti, i periti avendolo visitato soltanto

40 mesi dopo i fatti. Se il Pretore avesse invece tenuto conto dei

summenzionati certificati medici, il nesso di causalità sarebbe comprovato. Per

quanto riguarda la perdita di guadagno a seguito della diminuzione di

rendimento, l’appellante censura il giudizio impugnato, in quanto a suo dire il

comportamento illecito dell’appellato sarebbe conditio sine qua non

della sua diminu­zione di rendimento. In merito alla pretesa di danno materiale,

l’appellante rileva di aver comprovato con il doc. P il valore del giaccone, la

cui acquisizione sarebbe stata ammessa con ordinanza 24 ottobre 2007, ragione

per cui anche il danneggia­mento dello stesso sarebbe stato dimostrato. Per

quanto concerne la pretesa per torto morale in seguito a lesione corporale,

l’appellante si duole che il Pretore si sia basato su una decisione non più

attuale del Tribunale federale. A suo modo di vedere, l’incapacità lavorativa

sarebbe sufficiente per ricono­scere l’indennizzo richiesto. In merito alla

pretesa per torto morale in seguito alle ingiurie e minacce subite, sostiene di

aver avuto paura per diverso tempo, tanto da non voler uscire di casa, ciò che costituirebbe

prova sufficiente della sua sofferenza. Infine osserva che le spese di causa

avrebbero dovuto essere suddivise in ragione di un mezzo ciascuno, tenendo anche

conto del fatto che il Pretore avrebbe causato spese inutili interrogando tre testi

già sentiti dal Sostituto Procuratore pubblico. Asserisce ad ogni modo che la

petizione 18 dicembre 2006 andrebbe integralmente accolta e le spese poste a

carico dell’appellato. L’appellante

chiede l’assunzione di una superperizia in sede di appello vista la discordanza

della perizia giudiziaria con i certificati medici prodotti, nonché il suo

interrogatorio formale, subordinatamente l’ammissione dell’istanza di

completazione e delucidazione 28 maggio 2009, rifiutata dal Pretore con

ordinanza 5 giugno 2009.

F. Delle

osservazioni 16 dicembre 2009 del convenuto al gravame, del quale è chiesta la

reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei

successivi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

A

questo stadio della lite è pacifico quali sono le premesse dell’atto illecito

giusta l’art. 41 CO (danno, illiceità, nesso di

causalità e colpa), esposte dal Pretore al considerando n. 3 della sentenza 15 ottobre 2009. L’appellante contesta per contro l’esame effettuato dal giudice di prime cure in merito alla

sussistenza di tali premesse in relazione alle pretese risarcitorie da lui

avanzate. I punti litigiosi vertono in particolare sull’entità e sull’ammontare

della perdita di guadagno dovuta a incapacità

lavorativa, della perdita di guadagno riconducibile a diminuzione di

rendimento, dei danni materiali subiti nonché del torto morale patito.

2.

Per quanto concerne la perdita di

guadagno dovuta a incapacità lavorativa totale e parziale, l’appellante

rimprovera al Pretore di aver calcolato il reddito lordo giornaliero senza

tener conto del certificato di salario 2004 (doc. K) e quello per il periodo 1°

gennaio 2005 – 28 febbraio 2005 (doc. L), benché sia notorio che l’A__________

L__________, per la quale egli avrebbe lavorato dal 1° luglio 2002 al 28

febbraio 2005, faceva parte del gruppo S__________. La censura, con la quale

egli contesta soltanto la base e non il metodo di calcolo, è infondata.

Preliminarmente va osservato che in sede di appello vige il chiaro divieto di

produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

L’appellante non ha mai addotto negli allegati di causa né nelle conclusioni

scritte di aver lavorato per l’A__________ L__________ dal 1° luglio 2002. Ciò

costituisce un fatto nuovo, di cui non può essere tenuto conto. Se la

circostanza che l’A__________ L__________ faccia parte del gruppo S__________ sia

notoria o meno, può essere lasciato indeciso, non essendo ad ogni modo di

alcuna rilevanza nel caso concreto. L’appellante avrebbe infatti dovuto

dimostrare di aver mantenuto la stessa posizione all’interno del gruppo S__________

e di aver goduto dello stesso trattamento salariale sia prima che dopo il 1°

marzo 2005. Egli non ha però prodotto i relativi contratti di lavoro, né proposto

alcun altro mezzo di prova in proposito. Dalla perizia giudiziaria risulta che

egli era consulente aziendale presso l’A__________ L__________ dal 2003, mentre

che dal marzo 2005 ha svolto la funzione di consulente assicurativo presso la S__________

nel settore vita (perizia pag. 4, 5 e 14). In altre parole emerge che nel 2005 ha cambiato attività e funzione all’interno del gruppo, ragione per cui gli incombeva l’onere di

comprovare la continuità del precedente contratto di lavoro anche dal mese di

marzo 2005, ciò che però non ha fatto e che non sembra neanche essere il caso.

Di conseguenza il Pretore ha correttamente calcolato il reddito lordo basandosi

unicamente sul doc. N, ossia sui conteggi di salario effettuati dalla nuova

datrice di lavoro S__________, senza tenere conto dei certificati di salario

2004.

(doc. K) e 1° gennaio 2005 – 28 febbraio 2005 (doc. L). Il giudice di

prime cure ha giustamente riconosciuto all’attore unicamente un importo di fr.

3'691.20 quale indennità per la perdita di guadagno in seguito a incapacità

lavorativa dal 25 dicembre 2005 al 25 gennaio 2006, considerando uno stipendio

lordo ipotetico posteriore, vista la mancanza di documenti attestanti lo

stipendio presso il gruppo S__________ prima degli avvenimenti del 24 dicembre

2005, ossia dal 1° marzo 2005. L’appellante non ha per contro contestato il

calcolo dell’indennità in giorni così come effettuato dal Pretore, ragione per

cui non occorre chinarsi sul calcolo stesso.

3.

L’appellante

rimprovera poi al Pretore di non aver riconosciuto le altre perdite di guadagno

per inabilità lavorativa successiva al 25 gennaio 2006, più precisamente al 50%

dal 26.01.2006 al 01.03.2006, al 100% dal 21.07.2006 al 06.08.2006 e al 50% dal

07.08.2006

al 23.08.2006, fondandosi unicamente sulla perizia giudiziaria,

inaffidabile poiché basata su elementi astratti, senza tener conto dei

certificati medici doc. E-H, negando di conseguenza l’esistenza di un nesso

causale tra il comportamento illecito dell’appellato e le summenzionate perdite

di guadagno. Per questo motivo l’appellante ha chiesto di far allestire in questa sede una superperizia e di sentirlo

in interrogatorio formale, subordinatamente ha domandato l’ammissione

dell’istanza di completazione e delucidazione 28 maggio 2009, rifiutata dal

Pretore con ordinanza 5 giugno 2009.

3.1

L’art. 322

CPC stabilisce che il giudice, se lo ritiene utile per la formazione del

proprio convincimento, può ordinare d’ufficio l’assunzione delle prove giusta

l’art. 88 lett. a, b, c (lett. a), rispettivamente può ordinare su istanza di

parte l’assunzione di quelle prove che vennero offerte, ma che furono rifiutate

dal pretore (lett. b). Secondo la dottrina e per costante giurisprudenza, il

principio dell’applicazione dell’art. 322 CPC, in particolare della sua lett. a,

che costituisce una semplice facoltà e non un obbligo per l’autorità di appello

e che non deve servire per supplire alle negligenze delle parti nella

conduzione della fase istruttoria e nell’allegazione delle eccezioni e

contestazioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

2000, m. 1 ad art. 322 CPC), va applicato con la massima prudenza, ritenuto

che si tratta di un’eccezione al divieto generale di proporre nova in seconda

istanza (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 2 ad art. 322 CPC). Scopo della lett. b della medesima norma, per la

quale valgono gli stessi principi giurisprudenziali, è per contro di permettere

alla parte di far capo ai mezzi di prova da lei offerti nel rispetto delle

norme di procedura relative alla fase probatoria, ma non ammessi in prima sede,

concretizzando così il suo diritto di essere sentito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 e 18 ad art. 322 CPC; II CCA

13.

dicembre 2001, inc. 12.2001.4).

3.2

Nel caso in

esame questa Camera non può aderire alla richiesta di far allestire una

superperizia in sede di appello. L’istituto della

superperizia è innanzitutto un mezzo di prova non previsto dal codice di rito,

ragione per cui già soltanto per questo motivo, la richiesta dell’appellante andrebbe

respinta. Si osserva ad ogni modo che non vi è comunque motivo di assumere una nuova

perizia in seconda istanza, la perizia giudiziaria agli atti essendo

sufficientemente dettagliata e rispondendo ai quesiti posti. Il Servizio

Accertamento Medico (SAM), Centro di perizie mediche dell’Ospedale Regionale di

Bellinzona, riconosciuto dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ha infatti

effettuato una perizia pluridisciplinare ambulatoriale, nell’ambito della quale

i periti hanno esaminato l’appellante sul piano psichiatrico, reumatologico e

oftalmologico. Dalla lettura della perizia appare palese che i periti, al

momento dell’allestimento del referto nel 2009, hanno tenuto conto del fatto

che l’evento traumatico subito dall’appellante risaliva ad alcuni anni prima,

ossia al 24 dicembre 2005, basta citare alcuni tra più esempi: “la problematica peritale

attuale riguarda un’aggressione, riferita dal peritando in data 24.12.2005” (pag. 14 perizia), “il contenuto del pensiero non mostra una

focalizzazione particolare che riguardi i temi legati all’aggressione subita il

24.12.1005

e al suo malessere psicologico insorto a seguito, come invece da lui

sostenuto durante il colloquio. Il Dr. __________ precisa che la descrizione

fatta dal peritando di alcuni sintomi, come per esempio l’insonnia, il

comportamento di evitamento, i fenomeni di flashback e gli incubi notturni,

sono apparsi complessivamente vaghi. Esprime inoltre la sensazione che il

peritando confermasse ogni nuovo elemento che gli veniva proposto” (pag. 16 perizia; cfr. anche risposta al quesito n. 4, pag. 20

perizia), “il

Dr. __________ […] afferma che i dolori accusati

a livello dell’osso zigomatico a sin. e della mandibola sin., apparsi dopo

l’evento traumatico del 24.12.2005, sono da mettere in relazione con le

asserite percosse subite durante l’aggressione. Precisa che un trauma contusivo

porta abitualmente a un quadro algico che può perdurare alcune settimane,

sintomi che in seguito, in assenza di alterazioni strutturali postraumatiche

permanenti, come è il caso del peritando, scompaiono completamente” (pag. 17 perizia; cfr. anche risposta al quesito n. 1, pag. 18

perizia). Nel loro referto i periti del SAM hanno anche

preso in considerazione i certificati medici stesi dal Dr. A__________ (doc.

D-G) e dal Dr. B__________ (doc. H), medici curanti dell’appellante, dai quali

hanno ottenuto ulteriori indicazioni nell’ambito di un colloquio telefonico

(pag. 10, perizia). Nonostante l’attestazione dell’inabilità lavorativa

contenuta nei summenzionati certificati, i periti del SAM, dopo un approfondito

accertamento medico (pag. 1 perizia), hanno ritenuto giustificata soltanto l’incapacità

lavorativa del peritando nella sua attività di consulente previdenziale presso

S__________ nella misura completa (100%) dal 25.12.2005 al 25.01.2006, mentre

hanno valutato le ulteriori inabilità lavorative menzionate al 50% dal

26.01.2006

al 01.03.2006, al 100% dal 21.07.2006 al 06.08.2006 e al 50% dal

07.08.2006

al 23.08.2006 non giustificate, sia dal lato strettamente

reumatologico, che psichiatrico e oftalmologico (risposta al quesito n. 3, pag.

19-20 perizia). La censura dell’appellante secondo cui il Pretore si sarebbe

fondato su una perizia inaffidabile senza tener conto dei certificati medici

doc. D-H, risulta di conseguenza infondata. Una nuova perizia non avrebbe oltretutto

la presunzione di essere migliore. In particolare, se a dire dell’appellante la

perizia giudiziaria agli atti sarebbe inaffidabile poiché si baserebbe su

elementi astratti, i periti avendolo visitato soltanto 40 mesi dopo i fatti,

mal si comprende come una nuova perizia, a distanza di quasi 5 anni dagli

avvenimenti del 24 dicembre 2005, possa portare nuovi chiarimenti.

L’allestimento di un nuovo referto peritale sarebbe completamente superfluo. Il Pretore si è dunque giustamente fondato sulla perizia

giudiziaria agli atti, accertando la mancanza di un nesso causale tra il

comportamento illecito del convenuto e l’asserito danno, di conseguenza negando

il risarcimento delle asserite perdite di guadagno per inabilità lavorativa

successiva al 25 gennaio 2006.

3.3

Alla luce di

quanto sopra esposto, la presente Camera non può neppure accogliere la domanda

di ammettere l’istanza di completazione e delucidazione 28 maggio 2009. Il

Pretore ha correttamente rifiutato tale mezzo di prova, avendo i periti del SAM

risposto in modo chiaro e circostanziato ai quesiti posti, sulla base delle

allegazioni di parte attrice. Le domande formulate dall’attore nell’istanza di

completazione e delucidazione non sono atte a completare o chiarire le risposte

date dai periti nella perizia giudiziaria agli atti. Si ribadisce che i periti

hanno tenuto conto sia del tempo trascorso che dei certificati medici (doc.

D-H) stesi dai medici curanti dell’appellante e hanno dato puntuali risposte ai

quesiti. All’appellante, che peraltro non ha neppure chiamato i propri medici

Dr. A__________ e Dr. B__________ quali testimoni, è quindi stato dato

sufficiente spazio per far verificare la propria inabilità lavorativa.

3.4

Si

osserva infine che le argomentazioni di pag. 8 dell’appello, secondo cui il fatto

di presentare una sintomatologia ansiosa di lieve entità e di non essersi

sottoposto a un trattamento psichiatrico subito dopo l’aggressione non

dimostrerebbe una capacità lavorativa dal 26 gennaio 2006, sono irricevibili,

in quanto trattasi di semplici ricopiature di considerazioni delle conclusioni

(pag. 5), che non si confrontano con la sentenza impugnata (RtiD II-2009, n. 7c, pag. 632). Anche l’argomentazione a pag. 9 dell’appello, secondo

cui l’assicurazione H__________ avrebbe versato all’appellante delle indennità

di perdita di guadagno basandosi sui certificati medici (doc. D-G), nulla

modifica alla carente situazione probatoria. Innanzitutto

si tratta di un fatto nuovo, irricevibile ai sensi dell’art. 321 CPC

poiché non è mai stato né allegato, né specificato, né tantomeno comprovato in

prima sede. In secondo luogo è comunque irrilevante se un terzo (in casu

l’assicurazione H__________) ha pagato un’indennità accettando anche i

certificati successivi al 25 gennaio 2006. Ciò non è atto a inficiare le

risultanze della perizia giudiziaria.

3.5

Per quanto

concerne poi la richiesta dell’appellante di sentirlo in interrogatorio

formale, si osserva che secondo l’art. 271 cpv. 1 CPC è soltanto possibile

chiedere l’interrogatorio formale della controparte e non di sé stessi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art.

271.

CPC). Nel caso concreto l’attore non ha ad ogni

modo chiesto l’assunzione di questo mezzo di prova in sede di udienza

preliminare 24 ottobre 2007, ragione per cui la richiesta è irricevibile ai

sensi dell’art. 321 CPC.

4.

Per

quanto riguarda la perdita di guadagno a seguito della diminuzione di

rendimento, l’appellante censura il giudizio impugnato, rimproverando al

Pretore di aver erroneamente respinto la pretesa in mancanza di un nesso causale

tra la diminuzione di rendimento subita dall’attore e i fatti del 24 dicembre 2005. A torto. Si ribadisce innanzitutto che in sede di appello vige il chiaro divieto di produrre

nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L’appellante non

ha mai addotto negli allegati di causa né nelle conclusioni scritte di aver

lavorato per l’A__________ L__________ dal 1° luglio 2002. Egli non ha neppure mai

allegato prima il numero minimo di polizze che avrebbe dovuto stipulare

all’anno, così come non ha mai specificato né il tipo né la struttura dei bonus

ottenuti in passato (cfr. al proposito Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 2006, n. 2,

4.

e 6 ad art. 322d, con ulteriori riferimenti), né le condizioni per ottenerlo,

né tantomeno ha spiegato quali obbiettivi avrebbe dovuto raggiungere per

conseguire il bonus e perché non è stato in grado di raggiungerli. Egli si è limitato

a sostenere in modo vago e superficiale e senza apportare alcuna prova, di aver

sofferto spesso di dolori alla testa, che avrebbero provocato il suo calo di

rendimento e la conseguente diminuzione di bonus. Queste affermazioni non sono

però state supportate da adeguati riscontri probatori. Il Pretore ha dunque

giustamente respinto la pretesa e l’appello su questo punto cade nel vuoto.

5.

In

merito alla pretesa di danno materiale, l’appellante si duole che il Pretore abbia

respinto la pretesa per il danneggiamento del giaccone in pelle in mancanza di

prove. A suo dire egli ne avrebbe comprovato il danneggiamento con

l’acquisizione agli atti e il valore con il doc. P. La censura manca già di

primo acchito di fondamento e pertinenza. Come correttamente ha rilevato il

Pretore, l’appellante non ha dimostrato in nessun modo, che egli indossava il giaccone

in questione quella sera e che lo stesso è stato danneggiato dopo le percosse

da parte del convenuto. L’acquisizione della giacca agli atti come da ordinanza

24.10.2007

nulla modifica a tale mancanza probatoria. Dalla dichiarazione della

__________ SA (doc. P), datata 19 maggio 2006, emerge unicamente che

l’appellante ha acquistato un giaccone per fr. 1'744.-. Non è però possibile

evincere se si tratta del giaccone rotto o di un giaccone sostitutivo, in

particolare non è possibile capire quando egli avrebbe fatto tale acquisto ciò

non da ultimo perché l’etichetta del fabbricante è stata tolta. Dal doc. P

sembrerebbe che egli ha acquistato un nuovo giaccone il 19 maggio 2006, quindi

posteriormente agli avvenimenti oggetti di causa. Il Pretore ha dunque correttamente

ritenuto che l’attore non ha dimostrato di avere patito il danno materiale da

lui asserito. La censura va di conseguenza respinta.

6.

Per quanto concerne la pretesa per

torto morale in seguito a lesione corporale, l’appellante si duole che il

Pretore si sarebbe basato su una decisione non più attuale del Tribunale

federale (DTF 110 II 163). Con riferimento alla sentenza II CCA 14 giugno 2005,

inc. 12.2004.61, sostiene che l’incapacità lavorativa sarebbe sufficiente per

ricono­scere l’indennizzo richiesto. In merito alla pretesa per torto morale in

seguito alle ingiurie e minacce subite, asserisce di aver avuto paura per

diverso tempo, tanto da non voler uscire di casa, ciò che costituirebbe prova

sufficiente della sua sofferenza.

6.1

Secondo

la dottrina e la giurisprudenza, il giudice fruisce di ampia libertà di

apprezzamento (art. 4 CC) nella valutazione del torto morale e nella fissazione

dell’indennità, in particolare valuta liberamente il genere e la gravità del

pregiudizio, l’intensità e la durata delle conseguenze sulla personalità della

vittima, nonché il grado di colpa dell’autore (DTF 127 IV 215, 219; Brehm, Berner Kommentar, 2006, n. 62 e

segg. ad art. 47 CO; Schnyder,

Basler Kommentar, 2007, n. 11 ad art. 49 CO). L’ampiezza della riparazione per

torto morale dipende innanzi­tutto dalla gravità delle sofferenze fisiche o

psichiche causate dalla lesione subita dalla vittima e dalla possibilità di

lenire sensibilmente, per mezzo del versamento di una somma di denaro, il

dolore morale che ne risulta (Brehm,

La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2002, n. 635 ss. e

659.

ss.; Keller/Schmied-Syz,

Haftpflichtrecht, Ein Grundriss in Schemen und Tabellen, 2001, pag. 114-119). L'entità della riparazione morale non soggiace a regole generali, ma

deve essere stabilita in considerazione di tutte le circostanze del caso

concreto, considerando che per quanto la prova di una sofferenza morale sia

difficilmente dimostrabile ciò non esenta il richiedente dall’addurre e

circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b).

6.2

Negli

allegati di causa e in sede di conclusioni scritte, l’attore ha offerto

soltanto il decreto di accusa doc. B quale mezzo di prova per il presunto torto

morale subito, limitandosi ad indicare di aver “sofferto delle conseguenze

dovute all’aggressione del 24 dicembre 2005”, senza sostenere – come solleva invece ora tardivamente in appello – di aver avuto paura per diverso tempo,

tanto da non voler uscire di casa. Tali argomentazioni non sono per nulla sufficienti

a sostanziare la richiesta di riparazione per torto morale. La decisione del

Tribunale federale 110 II 163, citata dal Pretore, non è superata, anzi, essa

evidenzia al considerando 2c che il risarcimento per riparazione morale esige

che le lesioni corporali siano di una certa importanza, infatti è stato

risarcito il torto morale per la perdita totale dell’udito all’orecchio

sinistro. Nemmeno la sentenza II CCA 14 giugno 2005, inc. 12.2004.61 menzionata

dall’appellante giova a giustificare la sua pretesa. Anche da questa decisione

emerge infatti che la soglia di sofferenza e la gravità della lesione devono

essere rilevanti (in concreto vi era pericolo di morte, 12 giorni di

ospedalizzazione, un proiettile non estraibile in sede sub scapolare, impossibilità

di alzare il braccio destro oltre l’orizzontale, diminuzione della forza del

50% della mano destra, vari interventi ed esami, ecc.). È dunque evidente che a

differenza di quanto sostenuto dall’appellante, la sola incapacità lavorativa

temporanea non è sufficiente per riconoscere l’indennizzo richiesto. Neppure in

base alla comune esperienza si può ritenere che una lesione semplice e delle

ingiurie e minacce come quelle descritte nel decreto di accusa doc. B siano

state a tal punto traumatiche e dolorose da causare all’attore una profonda

sofferenza morale. Alla luce dell’attuale situazione giurisprudenziale (cfr. in

particolare Hütte/ Ducksch/

Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht

über Gerichtsentscheide aus den Jahren 1990-2005, 3a ed., 2005, pag. I/60 e

segg., nonché le tabelle “Genugtuung bei Körperverletzung”), non sono

ravvisabili nel caso in esame circostanze suscettibili per accordare

all’appellante un indennità per torto morale. Il Pretore ha dunque giustamente

respinto la pretesa per torto morale, non essendo stato allegato né dimostrato

un patimento di una certa importanza a seguito della lesione corporale ai sensi

dell’art. 47 CO, né una sofferenza fisica, psichica o morale cagionata dalle

ingiurie e dalle minacce del convenuto ai sensi dell’art. 49 CO. L’appello è

dunque infondato anche in questo punto.

7.

L’appellante

critica infine il giudizio pretorile in merito alla riparti­zione delle spese

di causa, che a suo dire avrebbero dovuto essere suddivise in ragione di un

mezzo ciascuno, e per il fatto che il Pretore avrebbe causato spese inutili

interrogando tre testi già sentiti dal Sostituto Procuratore pubblico. Le

censure sono entrambe infondate. Innanzitutto l’attore è risultato pressoché

totalmente soccombente, il Pretore avendo respinto la sua richiesta in ragione

di oltre il 94%. Ai sensi dell’art. 148 cpv. 2 CPC, il Pretore, vista la

soccombenza reciproca del 94% dell’attore, rispettivamente del 6% del

convenuto, poteva ripartire le spese giudiziarie e le ripetibili parzialmente o

per intero fra le parti. Il Pretore ha motivato la decisione di accollare tutte

le spese all’attore considerando la pressoché integrale soccom­benza dello

stesso, decisione che la presente Camera non ha motivo di modificare. Per

quanto concerne il rimprovero secondo cui il Pretore avrebbe causato spese

inutili interrogando tre testi già sentiti dal Sostituto Procuratore pubblico,

si osserva che in sede di udienza preliminare 24

ottobre 2007, l’attore non si è opposto alle prove notificate dalla

controparte, né ai tre testi, né alla perizia medica, ragione per cui la

censura dev’essere respinta.

8.

Anche

la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 66'002.60, seguono la soccombenza

(art. 148 CPC) e sono quindi integralmente a carico dell’appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la vigente LTG,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

5.

novembre 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese del presente giudizio consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'000.-

b)

spese fr. 100.-

totale fr.

1'100.-

già

anticipati dall'appellante, restano a suo carico. AP 1 verserà inoltre alla

controparte complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso al Tribunale federale è ammissibile entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF. La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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