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Decisione

12.2009.197

Locazione sublocazione o contratto fiduciario? - contestazione di disdetta straordinaria - sfratto del subconduttore - azione identica - azione connessa

7 giugno 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i beni acquisiti in virtù del mandato fiduciario, tra cui la particella di __________,

e che AO 1 fosse obbligato a tollerare la sua presenza nella casa di abitazione

fino ad evasione delle precedenti domande.

Nel

frattempo, il 17 giugno 2009 (doc. M), AO 1 ha notificato a R__________ __________

la disdetta del contratto di locazione per il successivo 30 settembre, termine

che, su richiesta della conduttrice (doc. O), è stato in seguito anticipato al

31 agosto. A sua volta quest’ultima, con scritto 24 giugno 2009 (doc. E),

rilevando di non aver ricevuto la pigione dovuta da novembre 2008, ha diffidato

AP 1 a pagarle entro 30 giorni fr. 27’360.-, precisando che, trascorso

infruttuosamente quel termine, il contratto sarebbe stato disdetto giusta

l’art. 257d CO. Il 27 luglio 2009, su modulo ufficiale (doc. H), essa ha quindi

notificato la disdetta con effetto dal successivo 31 agosto.

3. Con

istanza 2 settembre 2009 AO 1 (in seguito: istante) ha chiesto al Pretore del

Distretto di Bellinzona lo sfratto della subconduttrice AP 1 (in seguito:

convenuta), osservando che sia la locazione principale sia la sublocazione - le

cui pretese gli erano per altro state cedute (cfr. doc. O) - erano giunte a

scadenza il 31 agosto 2009 e che l’ente locato non era stato da lei riconsegnato.

In precedenza, con istanza 28 agosto 2009 quest’ultima aveva convenuto R__________

__________ innanzi all’Ufficio di conciliazione di Giubiasco chiedendo che fosse

accertata la nullità o l’annullamento della disdetta 27 luglio 2009: in estrema

sintesi essa ha addotto che il contratto di locazione tra l’istante e R__________

__________ era già stato disdetto per fine settembre 2008 per cui quest’ultima

non poteva più notificarle alcuna disdetta; che tra quest’ultima e lei non era comunque

stato concluso alcun contratto di sublocazione; e che il suo diritto di abitare

l’immobile litigioso derivava direttamente dalla relazione fiduciaria venuta in

essere con l’istante.

In

applicazione dell’art. 274g CO la decisione sulle istanze di contestazione

della disdetta e di sfratto, nell’ambito delle quali, con domanda processuale

24 settembre 2009, la convenuta, rilevato che la causa era identica o comunque

connessa a quella da lei già promossa innanzi all’Handelsgericht di Zurigo, ha chiesto

preliminarmente di dichiarare irricevibile l’istanza di sfratto, di rimettere l’intero

incarto a quel tribunale previo consenso di quest’ultimo o di sospendere la

procedura sino ad emanazione di una sentenza da parte sua, è stata devoluta al

Pretore nella sua qualità di giudice dello sfratto.

4. Con

la sentenza 27 ottobre 2009 il Pretore ha respinto l’istanza di contestazione

della disdetta e accolto l’istanza di sfratto, caricando alla convenuta la

tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- nonché le ripetibili di

fr. 750.-. Il giudice di prime cure, richiamata la norma di attrazione di

competenza di cui all’art. 274g CO, ha innanzitutto ritenuto che le domande

preliminari della convenuta, volte a disporre la non entrata in materia, la

sospensione o la trasmissione del procedimento all’Handelsgericht di Zurigo,

non potevano essere vagliate, siccome la procedura di sfratto era per sua

natura rapida e non suscettibile di sospensione o trasmissione ad altre

autorità. Nel merito ha quindi rilevato che il fatto che il contratto di

locazione principale tra l’istante e R__________ __________ fosse giunto a

scadenza il 31 agosto 2009 e che la convenuta avesse concluso con quest’ultima

un contratto di sublocazione o di comodato, per altro a sua volta pure giunto a

scadenza, legittimavano per giurisprudenza l’istante ad ottenere lo sfratto

della convenuta.

5. Con

appello 9 novembre 2009, cui è stato concesso l’effetto sospensivo richiesto, la

convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di dichiarare

irricevibile l’istanza di sfratto, in via subordinata di disporre la rimessione

dell’intero incarto all’Handelsgericht di Zurigo previo consenso di

quest’ultimo, in via più subordinata di sospendere la procedura sino ad

emanazione da parte di quel tribunale di una sentenza cresciuta in giudicato, e

in via ancor più subordinata di accogliere l’istanza di contestazione della

disdetta e di respingere l’istanza di sfratto, il tutto attribuendole fr.

5'000.- per ripetibili della prima sede. Essa rimprovera innanzitutto al

Pretore di non aver esaminato le eccezioni preliminari, a suo dire fondate,

secondo cui la presente causa sarebbe identica o comunque connessa a quella da

lei già promossa innanzi all’Handelsgericht di Zurigo. Nel merito contesta

nuovamente di aver concluso un qualsivoglia valido contratto di locazione con

l’istante o un contratto di sublocazione o di comodato con R__________ __________

e ribadisce di fondare il suo diritto ad abitare l’immobile litigioso sul

rapporto fiduciario instauratosi con I__________ __________ e con l’istante

singolarmente.

6. Delle

osservazioni 3 dicembre 2009 con cui l’istante postula la reiezione del gravame

si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

7. La

procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione

del primo giudice, senza che le emergenze processuali possano essere mutate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 321): ciò implica in particolare il divieto

di produrre in questa sede nuova documentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ne

discende che la decisione 27 ottobre 2009 (doc. 99 [recte:

100]) con cui l’Obergericht di Zurigo ha dichiarato

competente per materia l’Handelsgericht (invece del Bezirksgericht) di Zurigo

ad esaminare le questioni azionate il 23 luglio 2009, allegata dalla convenuta

al proprio gravame, deve senz’altro essere estromessa dall’incarto. La

circostanza di fatto evocata, addotta per la prima volta solo con l’appello (p.

11), era per altro irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

8. La

convenuta ha invero ragione a rimproverare al Pretore di non aver esaminato nel

merito le eccezioni preliminari da lei sollevate a suo tempo. In effetti, le

fattispecie che il giudice dello sfratto è tenuto ad esaminare in virtù della

norma di attrazione di competenza di cui all’art. 274g CO - la cui applicazione

a questo stadio della lite è ormai pacifica - sono sottoposte al diritto

federale e quindi alla procedura, completa e non sommaria, degli art. 274 seg.

CO (DTF 122 III 92; SJZ 1994 p. 238; Cocchi, Autorità

competenti, aspetti procedurali e sfratto, in: AAVV, Diritto della locazione,

p. 98) così come del resto la procedura civile ticinese prevede espressamente

all'art. 507 cpv. 4 CPC. Questa procedura "federale" di sfratto,

diversamente da quella “cantonale” dell’art. 506 CPC, impone tra l’altro al

giudice di esaminare con piena cognizione la lite e in particolare di chiarire

tutti gli aspetti fattuali e giuridici rilevanti, ivi comprese tutte le

eventuali questioni pregiudiziali (Cocchi, op. cit., ibidem; SVIT, Das

Schweizerische Mietrecht - Kommentar, 3ª ed., n. 8a ad art. 274g CO con rif.; II CCA 11 gennaio 2002 inc. n.

12.2001.175, 24 ottobre 2008 inc. n. 12.2008.209).

8.1 Contrariamente

all’assunto della convenuta, non è però vero che la procedura promossa innanzi

al Pretore del Distretto di Bellinzona (volta ad ottenere lo sfratto della

convenuta dalla casa di abitazione di __________) sia identica a quella

pendente presso l’Handelsgericht di Zurigo (nella quale - come detto - la

convenuta aveva chiesto tra l’altro che l’istante fosse obbligato a tollerare

la sua presenza nella casa di abitazione fino ad evasione delle sue precedenti

domande), cosicché si imporrebbe di dichiarare irricevibile l’istanza di

sfratto. L’art. 35 LForo, sul quale la convenuta fonda la sua eccezione, recita

che se più azioni aventi lo stesso oggetto sono pendenti tra le medesime parti

davanti a giudici diversi, il giudice successivamente adito sospende il

procedimento finché il giudice preventivamente adito abbia deciso della propria

competenza (cpv. 1), rispettivamente dispone la non entrata nel merito appena

sia certa la competenza del giudice preventivamente adito (cpv. 2). Nella

presente fattispecie, la richiesta della convenuta di dichiarare irricevibile

l’istanza di sfratto dovrebbe invero essere disattesa già per il fatto che l’istruttoria

di causa non ha ancora provato con certezza che l’Handelsgericht di Zurigo sia

competente a statuire sull’azione inoltrata il 13 luglio 2009, con il che si

dovrebbe semmai sospendere il procedimento finché quel tribunale si sia

pronunciato sulla propria competenza. In realtà, non vi è però motivo di

adottare l’una o l’altra di queste alternative. È in effetti incontestabile che

le due cause non riguardano lo “stesso oggetto”, ritenuto che in generale vi è

identità quando dallo stesso substrato fattuale viene fatta valere una medesima

pretesa, rispettivamente, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, quando

al giudice viene sottoposta la medesima pretesa fondata sui medesimi fatti e

sulla medesima argomentazione giuridica (DTF 121 III 477 consid. 4a, 123 III 18

consid. 2a; Ruggle/Tenchio-Kuzmić, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 35 LForo;

Dasser, Gerichtsstandsgesetz, n. 12 segg. ad art. 35 LForo; Kellerhals/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, 2ª ed., n. 5 ad art. 35 LForo). Ora, nel caso concreto, la mancata identità delle due cause

che qui si contrappongono è incontestabile, visto e considerato che la causa pendente

a Bellinzona si fonda sul diritto della locazione e più in particolare sulle

disdette del 16 giugno e 27 luglio 2009 e sulla conseguente domanda di sfratto,

mentre quella avviata in precedenza a Zurigo non trae fondamento su questi stessi

fatti, per altro non ancora accaduti allorché il 24 aprile 2009 la convenuta

aveva avviato l’obbligatoria procedura di conciliazione (doc. 11)

rispettivamente quando il 26 maggio 2009 le era stata rilasciata

l’autorizzazione ad agire (doc. 12), ma piuttosto sulle norme del contratto di

mandato (fiduciario) e meglio sull’obbligo di rendere conto e di restituire

quanto ottenuto in base al contratto (art. 400 seg. CO).

8.2 Ma neppure va ordinata la rimessione dell’intero incarto

all’Handelsgericht di Zurigo o la sospensione della procedura sino ad

emanazione da parte di quel tribunale di una sentenza cresciuta in giudicato, come

preteso dalla convenuta. L’art. 36 LForo, cui essa si richiama, recita che se

più azioni materialmente connesse sono pendenti davanti a giudici diversi, il

giudice successivamente adito può sospendere il procedimento finché il giudice

preventivamente adito abbia deciso (cpv. 1), rispettivamente può disporre la

rimessione della causa al giudice preventivamente adito, se questi vi

acconsente (cpv. 2). Nel caso di specie, quand’anche si volesse ammettere

l’esistenza di una connessione tra le cause pendenti a Bellinzona e Zurigo,

entrambe aventi in sostanza per oggetto la continuazione o meno dell’occupazione

della casa a __________ da parte della convenuta (cfr. Ruggle/Tenchio-Kuzmić, op. cit., n. 18 ad art. 36 LForo), si osserva che la conseguenza da trarre non sarebbe

necessariamente quella auspicata dalla convenuta, il giudice successivamente

adito avendo in effetti anche in questo caso la facoltà, in base al suo ampio potere

di apprezzamento, di continuare con la trattazione della causa (DTF 132 III 178

consid. 5.1; Ruggle/Tenchio-Kuzmić, op. cit., n. 24 e 27 ad art. 36

LForo; Dasser, op. cit., n. 11 e

26 ad art. 36 LForo). Ora, nelle particolari circostanze quest’ultima soluzione,

che è poi quella implicitamente adottata dal Pretore, può senz’altro essere

condivisa. Innanzitutto la sospensione della causa successivamente avviata o la

rimessione della stessa al giudice preventivamente adito dev’essere ordinata

con riserbo, la regola rimanendo quella secondo cui i diversi procedimenti,

seppur connessi, debbano continuare separatamente (Ruggle/Tenchio-Kuzmić,

op. cit., n. 29 ad art. 36 LForo; Dasser,

op. cit., n. 12 ad art. 36 LForo; Kellerhals/Güngerich,

op. cit., n. 2 ad art. 36 LForo). Quest’ultima soluzione tiene inoltre conto

dell’interesse dell’istante a una rapida liquidazione della vertenza, ben più meritevole

di protezione di quello della convenuta, interessata piuttosto a rallentarne la

trattazione (Ruggle/Tenchio-Kuzmić, op. cit., n. 27 ad art. 36 LForo)

per continuare nel frattempo a rimanere nella casa. Essa si giustifica pure

soppesando gli interessi contrapposti delle parti, visto che la sospensione

comporterebbe un evidente ritardo nell’evasione della causa di sfratto, mentre

la rimessione della stessa comporterebbe un aumento delle spese ed altri

svantaggi procedurali (quali il cambiamento della lingua del processo e degli avvocati

intervenuti, con soprattutto l’esigenza di far tradurre dall’italiano al

tedesco tutti gli atti di causa e di applicare nuove norme di procedura), tanto

più che gli aspetti locativi verrebbero esaminati da un tribunale assai

distante dall’ente locato (Ruggle/Tenchio-Kuzmić,

op. cit., ibidem; Dasser, op.

cit., n. 12 e 27 ad art. 36 LForo; Kellerhals/Güngerich,

op. cit., n. 19 ad art. 36 LForo). Nella procedura pendente presso

l’Handelsgericht di Zurigo la questione dell’occupazione della casa riveste poi

una importanza tutto sommato accessoria di fronte alle numerose altre domande

di causa, per cui si deve ritenere che il grado di connessione delle cause, per

altro non particolarmente elevato (cfr. supra, consid. 8.1), non dovrebbe

giustificare la rimessione della causa a quel tribunale o una sospensione del

procedimento pendente a Bellinzona (Ruggle/Tenchio-Kuzmić, op. cit., ibidem; Dasser, op. cit., ibidem). A

prescindere da quanto precede, appare poi illogico togliere a un tribunale

speciale, com’è il giudice dello sfratto, la trattazione di una causa di sua esclusiva

competenza (cfr. art. 23 cpv. 1 LForo), per attribuirla a un altro tribunale,

che, oltre a non disporre di quelle medesime competenze specialistiche (Ruggle/Tenchio-Kuzmić, op. cit., ibidem), neppure sarebbe

competente per territorio a decidere sullo sfratto (Dasser, op. cit., n. 20 e 27 ad art. 36 LForo; Kellerhals/Güngerich, op. cit., n. 20

ad art. 36 LForo) e per altro al momento attuale nemmeno è certo che sia

competente a statuire sulla particolare questione sottopostagli con l’azione

del 13 luglio 2009 (Dasser, op.

cit., n. 27 ad art. 36 LForo; Kellerhals/Güngerich,

op. cit., n. 12 e 23 ad art. 36 LForo). Si aggiunga che la procedura di sfratto

è ormai ad un stadio assai avanzato essendo già pendente in seconda sede,

mentre quella di Zurigo si trova ancora in prima istanza, oltretutto solo in una

fase iniziale (Ruggle/Tenchio-Kuzmić, op. cit., ibidem; Dasser, op. cit., n. 12 e 27 ad art. 36

LForo; Kellerhals/Güngerich, op.

cit., n. 13 e 23 ad art. 36 LForo). Tanto più che la sospensione non dovrebbe

entrare in linea di conto nel caso in cui, come nella fattispecie (cfr. art.

274d CO), il procedimento successivamente avviato debba essere trattato secondo

una procedura rapida (Dasser, op.

cit., n. 12 ad art. 36 LForo).

9. Nel

merito la convenuta non mette di per sé in dubbio la correttezza del principio

giurisprudenziale esposto dal Pretore, secondo cui il locatore principale,

cessata la locazione principale e in presenza di un rapporto di sublocazione,

ha la facoltà di introdurre l’istanza

di sfratto direttamente contro il subconduttore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 22 ad art. 506; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 35 ad

art. 506; Cocchi, op. cit., p. 101; Rep. 1996 p. 246; II CCA 8 aprile 2002 inc.

n. 12.2002.10, 20 aprile 2009 inc. n. 12.2008.192; SVIT, op. cit., n. 36 ad

art. 262 CO; Higi, Zürcher Kommentar, n. 27 ad art. 262 CO; Heinrich, Die

Untermiete, p. 141; DTF 120 II 112 consid. 3b/cc/ddd; mp 2002 p. 120 con altri

rif.). In questa sede essa contesta unicamente di aver concluso un qualsivoglia

valido contratto di locazione con l’istante o un contratto di sublocazione o di

comodato con R__________ __________ e ribadisce di fondare il suo diritto ad

abitare l’immobile litigioso sul rapporto fiduciario instauratosi con I__________

__________ e con l’istante singolarmente.

9.1 Nel

caso di specie è pacifico che tra l’istante e R__________ __________ sia venuto

in essere un contratto di locazione (doc. B) e che lo stesso sia giunto a

scadenza il 31 agosto 2009.

Affinché

si possa decretare lo sfratto della convenuta, occorre dunque che tra R__________

__________ e lei sia venuto in essere un contratto di sublocazione ai sensi

dell’art. 262 CO, oppure un’altra relazione contrattuale che giustifichi

l’applicazione, almeno per analogia, di quella disposizione, ciò che avviene

nel caso in cui tra quelle parti sia stato concluso un contratto di comodato

(cfr. Heinrich, op. cit., p. 51 seg.) o ancora quando il conduttore principale

autorizza il terzo ad utilizzare la cosa locata in modo duraturo (cfr. Heinrich,

op. cit., p. 56 seg.).

Nel

querelato giudizio il Pretore, preso atto che la convenuta aveva dichiarato

nell’istanza di contestazione della disdetta del 28 agosto 2009 di aver messo a

disposizione di R__________ __________ fr. 23'940.- per il pagamento dei canoni

mensili di locazione nonché di aver trasferito all’istante l’importo di fr.

6'840.- a titolo di cauzione per il contratto di locazione (p. 10), ha ritenuto

che tra R__________ __________ e la convenuta era venuto in essere un contratto

di sublocazione, aggiungendo poi che, se anche le condizioni per ammettere

l’esistenza di un tale contratto non fossero date, tra quelle parti sarebbe in

ogni caso venuto in essere un contratto di comodato. Con il gravame la

convenuta, richiamandosi a una sentenza di questa Camera (II CCA 23 ottobre

2000 inc. n. 12.2000.119), ritiene che non vi erano in realtà elementi atti a

dimostrare che quelle somme costituissero la controprestazione per la messa a

disposizione della casa a titolo di sublocazione e che la circostanza che essa

si fosse impegnata a provvedere a ogni onere di finanziamento e di manutenzione

della proprietà alla stregua di un proprietario escludeva che la casa le fosse

stata messa a disposizione a titolo di comodato gratuito. La sentenza citata ha

in realtà per oggetto una fattispecie assai diversa e non giova alla convenuta:

in quell’occasione era stata in effetti negata all’intestatario (fiduciario) di

un immobile la possibilità di sfrattare l’inquilino, non essendo stata provata

l’esistenza tra loro di un valido contratto di locazione o di comodato, e ciò

in quanto l’inquilino aveva provveduto a pagare le opere di miglioria e le

spese ipotecarie, da lui per altro personalmente assunte nei confronti della

banca; nel caso che ci occupa invece, pacifica l’esistenza di un contratto di

locazione principale, è in discussione l’esistenza di un subcontratto (di sublocazione

o di comodato), ritenuto che da una parte la convenuta non era la controparte

contrattuale della banca per il pagamento delle spese ipotecarie, nemmeno

contratte direttamente da R__________ __________ ma dall’istante, e che

dall’altra la “pigione” da pagare non copriva tutti i possibili esborsi a

carico del proprietario, ma era stata fissata con un importo fisso (fr.

3'420.-, cfr. doc. 30). Nel caso concreto, a fronte dell’impegno della convenuta

di garantire a R__________ __________ la liquidità necessaria al mantenimento

del contratto di locazione (cfr. istanza di contestazione della disdetta del 28

agosto 2009 p. 9, 10 seg. e 15, domanda processuale 24 settembre 2009 p. 6,

allegato di risposta p. 8 seg. e 15, appello p. 8), ovvero i fr. 3'420.-

mensili, e della sua ammissione di aver messo a disposizione di R__________ __________

i fr. 23'940.- con cui quest’ultima aveva poi pagato mensilmente l’affitto

all’istante (cfr. istanza di contestazione della disdetta del 28 agosto 2009 p.

10, allegato di risposta p. 9, appello p. 8), non si può ritenere che essa intendesse

agire alla stregua di una proprietaria, quella somma costituendo il

corrispettivo per l’occupazione della casa onerosamente messa a sua disposizione

da R__________ __________ o comunque l’importo necessario al finanziamento di

quest’ultima società che le avrebbe così messo a disposizione la casa a titolo gratuito.

La conclusione del Pretore circa la venuta in essere di un contratto di

sublocazione o di comodato tra queste due parti, con la conseguente fondatezza

dell’istanza di sfratto e validità della disdetta, può dunque essere

confermata.

9.2 La

pretesa esistenza di un rapporto fiduciario instauratosi con I__________ __________

e con l’istante singolarmente che fonderebbe il diritto della convenuta ad

abitare l’immobile litigioso non migliora la sua posizione. In questa sede la

convenuta non ha in effetti (più) preteso - e nemmeno potrebbe - che il

contratto di locazione tra l’istante e R__________ __________ e quello di

sublocazione/comodato tra quest’ultima e lei fossero simulati e con ciò

inesistenti da un punto di vista giuridico: in tali circostanze, stante la

cessazione della locazione principale, ben si giustifica lo sfratto nei suoi

confronti (cfr. supra, consid. 9). Che poi l’istante, alla luce degli

accordi fiduciari conclusi, non fosse internamente autorizzato ad agire contro

gli interessi della mandante, è una questione che esula da questo giudizio, ciò

non impedendogli in ogni caso di agire esternamente come poi ha fatto. Il fatto

infine che la convenuta, in quanto mandante dell’intera operazione, potrà

pretendere, previo pagamento degli onorari e degli incomodi occorsi ai

mandatari, la restituzione di quanto è stato acquisito nell’ambito del mandato,

tra cui anche l’immobile in questione, non impedisce a sua volta che essa possa

essere ora sfrattata in base alle norme sulla locazione da lei stessa volute, la

sua proprietà e con ciò la possibilità di occupare la casa litigiosa potendo,

se del caso, essere ripristinata in un momento successivo.

10. La

conferma del giudizio del Pretore sulla contestazione della disdetta e sullo

sfratto rende priva d’oggetto la richiesta della convenuta di aumentare da fr.

750.- a fr. 5'000.- l’indennità ripetibile dovuta per la procedura di prima

sede, quell’aumento essendo stato evidentemente richiesto solo per il caso -

non verificatosi - in cui le ripetibili fossero state poste a suo favore.

11. Ne

discende l’integrale reiezione del gravame.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede, calcolate su un valore

litigioso di fr. 38’880.- (pari a dodici mesi di locazione, a norma dell'art.

414 cpv. 3 CPC, l'appello, oltre allo sfratto, avendo pure per oggetto anche la

contestazione della disdetta), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 9 novembre 2009 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’000.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’050.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

all’appellato AO 1 fr. 1’500.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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