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Decisione

12.2009.199

Locazione - contestazione della disdetta e sfratto - disdetta per mora - compensazione (tardiva) - massima inquisitoria sociale

24 febbraio 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

vi è compensazione se non quando il debitore manifesti al creditore la sua

intenzione del diritto di opporla (art. 124 cpv. 1 CO). Per estinguere il

debito in tempo utile nell'ambito della disdetta per mora del conduttore,

quest'ultimo deve comunicare la sua intenzione di compensare prima della

scadenza del termine di grazia accordato per il pagamento (DTF 119 II 241

consid. 6b/bb; Lachat, Le bail a

loyer, Losanna 2008, n. 3.7 pag. 316). L'eccezione di compensazione, fatta

valere per la prima volta solo con l'istanza di contestazione della disdetta,

si avvera pertanto palesemente tardiva. A giusta ragione il primo giudice l'ha

respinta. In simili circostanze era inutile procedere alle verifiche e alle

informazioni che ora l'appellante addebita al Pretore quali mancanze. L'appello

va quindi nuovamente respinto.

8. L'appellante

adduce infine l'esistenza di vertenze di natura penale e amministrativa tra le

Considerandi

parti, ciò in relazione alla sublocazione che era in essere. Si lamenta del

fatto che il Pretore non abbia ritenuto simili circostanze “determinanti nella

valutazione della validità della disdetta e dello sfratto” (appello, pag. 3

verso il basso). Gli argomenti dell'appellante sono privi di rilievo. A giusta

ragione il primo giudice non li ha considerati. Anche su questo punto l'appello

cade nel vuoto.

9.

Ne discende che

l'appello, del tutto infondato e al limite della temerarietà, nella misura in

cui è ricevibile deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese di

questa sede seguono la soccombenza e tengono conto di un valore litigioso di

fr. 150'000.– (pari a dodici mesi di locazione, a norma dell'art. 414 cpv. 3

CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte , che – come detto – non ha

presentato osservazioni al merito dell'appello.

Per la deferibilità al

Tribunale federale fa stato un valore litigioso di fr. 1'675'000.– (canone di

locazione per 11 anni e due mesi, fino alla data in cui sarebbe stato possibile

dare disdetta ordinaria del contratto di locazione, DTF 14.3.2006, inc. n.

4C.418/2005).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

11 novembre 2009 di AP 1 è respinto.

2. Gli oneri del presente

giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'950.–

b) spese fr.

50.–

Totale fr.

2'000.–

già

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili

di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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