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Decisione

12.2009.20

Diritto del lavoro, attendibilità di teste

24 giugno 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello

principale

2. L’appellante

contesta unicamente la decisione del Pretore di non riconoscergli interamente gli

stipendi arretrati da novembre 2004 ad agosto 2005. Egli ribadisce, al

riguardo, che durante tale periodo gli è stato versato uno stipendio lordo di

fr. 2'000.- mensili, invece dei fr. 3'000.- previsti contrattualmente.

2.1 Il primo

giudice ha spiegato che sebbene dai conteggi di salario dal novembre 2004 all’agosto

2005 (doc. C) emerga la corresponsione di fr. 2'000.- a tale titolo, la teste __________

__________ (incaricata dalla datrice di lavoro di versare ai dipendenti gli

stipendi) ha dichiarato di aver versato all’istante l’integralità del salario,

di fr. 3'000.- lordi mensili (sentenza impugnata, pag. 3). L’appellante ritiene

che la testimonianza in questione sia "poco credibile" poiché ella,

oltre a essere dipendente della datrice di lavoro, avrebbe secondo quanto da

lei affermato redatto per dieci mesi dei conteggi di stipendio errati. L’istante

reputa quindi che i fogli paga riportanti un salario di fr. 2'000.-, redatti

per l’appunto da un’ausiliaria della convenuta, debbano essere vincolanti per

quest’ultima.

2.2 Qualora l’attendibilità

di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza

di un rapporto diretto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti,

rispettivamente d’amicizia, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere

intaccata se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto

testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2004,

Lugano 2005, n. 75 ad art. 90 CPC con rinvii). La teste __________ __________

ha spiegato che "a quel periodo i salari venivano versati cash ai

dipendenti senza il rilascio di ricevute ma unicamente sulla fiducia (…).Lo

stipendio del signor AP 1 ammontava a fr. 3'000.- lordi. Anche per lui non è

mai stato modificato e sempre integralmente versato (…). Constato che i

conteggi paga da novembre 2004 ad agosto 2005 riportano cifre inferiori per

entrambi i dipendenti per rapporto agli importi salariali effettivamente

versati. Confermo trattarsi di un errore da parte mia. Confermo altresì che gli

importi effettivamente versati corrispondono a quanto da me già dichiarato e

cioè fr. 2'500.- lordi per la __________ e fr. 3'000.- lordi per AP 1. Non so

dire perché a novembre 2004 sono passata a indicare le cifre ridotte che leggo

sui conteggi paga che mi vengono mostrati. Ribadisco trattarsi di un semplice

errore da parte mia" (verbale 4 luglio 2006, pag. 1 seg.). Il salario

riportato nei conteggi di cui al doc. D è effettivamente da novembre 2004 ad

agosto 2005 di fr. 2'000.- lordi mensili. Tuttavia, tali documenti sono stati

allestiti dalla teste summenzionata, che dichiara essere incappata in errore nell’indicazione

di tale importo. Essa afferma, invero, di aver versato al dipendente il

corrispettivo contrattualmente previsto. Da altri documenti versati agli atti

emerge come al dipendente sia stato versato (almeno per il 2005) uno stipendio

di fr. 3'000.- lordi mensili. Dal conteggio per il 2005 di cui al doc. 5,

redatto anch’esso da __________ __________, emerge che da gennaio ad agosto

2005 all’istante sono stati versati complessivi fr. 24'000.- lordi, equivalenti

quindi a fr. 3'000.- lordi mensili. Lo stesso emerge dal conteggio della

trattenuta d’imposta alla fonte (doc. 6). Perché occorra dare maggior credibilità

ai conteggi di salario e non ai documenti testé menzionati, rispettivamente

alla testimonianza di __________ __________ che conferma il loro contenuto, non

è quindi dato di capire. L’apprezzamento delle prove eseguito dal Pretore

resiste dunque alla critica e l’appello deve pertanto essere respinto.

Considerandi

II. Sull’appello

adesivo

3.

L’appellante adesiva ritiene che le debbano essere riconosciute le

ripetibili "in maniera completa" poiché il lavoratore non avrebbe mai

chiesto, prima della causa, la consegna del certificato di lavoro. Essa non ha tuttavia indicato quale somma rivendica a tale titolo. Al

riguardo la domanda, non cifrata, deve essere dichiarata irricevibile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, m. 10-11 ad art. 309 CPC).

III. Sulla

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili

4.

L’appello principale dev’essere respinto, mentre quello adesivo

dichiarato irricevibile. In entrambi i casi non si prelevano tasse di giustizia

o spese, trattandosi di una vertenza in materia di diritto del lavoro di valore

inferiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante

principale verserà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello

e altrettanto farà quest’ultima all’istante per l’appello adesivo. In entrambi

i casi le indennità ripetibili sono comunque contenute

in ragione del fatto che l'onere per la redazione delle osservazioni è stato,

tutto sommato, limitato. Il valore litigioso per un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è senz’altro

inferiore a fr. 15'000.- sia per quanto concerne l’appello principale sia per

quanto riguarda l’appello adesivo.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC

pronuncia: I. L’appello principale 19 gennaio 2009 di AP 1 è respinto.

II. Non si prelevano tasse né spese di giustizia per la procedura di

appello. L’appellante principale rifonderà alla convenuta fr. 250.- per

ripetibili di appello.

III. Nella

misura in cui è ricevibile l’appello adesivo 2 febbraio 2009 di AO 1 è respinto.

IV. Non si prelevano tasse né spese di giustizia per la procedura di

appello adesivo. L’appellante adesiva rifonderà all’istante fr. 150.- per

ripetibili di appello adesivo.

V. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza

(art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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